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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 luglio 2013
51.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 69/13: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

   La Commissione Giustizia,
   esaminato il disegno di legge in oggetto,
   A) rilevato che:
    le disposizioni in materia di giustizia contenute nel decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 costituiscono un complesso intervento normativo che incide su tutte le fasi del processo sia in termini di organizzazione degli uffici giudiziari sia sul piano delle regole processuali;
    lo stato della giustizia civile costituisce, senza dubbio, uno dei fattori esogeni di svantaggio competitivo per la società italiana, in particolare per chi produce e lavora, considerato che l'Italia si colloca al 158o posto nel mondo nell'indice di efficienza di recupero del credito a causa dei tempi lunghi, che la durata media dei procedimenti civili per il recupero crediti è di 1.210 giorni e che è in costante aumento il numero di condanne riportate dallo Stato italiano per violazione del termine della ragionevole durata dei processi;
    la materia della giustizia è oramai stabilmente inserita in iniziative legislative governative di contenuto multisettoriale volte ad affrontare complessivamente l'obiettivo di assicurare competitività all'economia italiana;
    il contenuto multisettoriale del decreto-legge tuttavia ha comportato l'assegnazione del relativo disegno di legge solo in sede consultiva alla Commissione Giustizia;
    ciononostante, al fine di esaminare adeguatamente il complesso intervento normativo in materia di giustizia, l'istruttoria in sede consultiva è confluita nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'efficienza del sistema giudiziario già avviata dalla Commissione giustizia, procedendo all'audizione del Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, di organismi rappresentativi della magistratura civile ed onoraria, dell'avvocatura, di rappresentanti del personale amministrativo della giustizia, nonché di soggetti ed enti che hanno maturato una significativa esperienza nelle materie del decreto-legge inerenti alla giustizia;
    nel caso in esame è stato scelto dal Governo lo strumento del decreto-legge a fronte della necessità ed urgenza di rilanciare l'economia del Paese e dell'esigenza di mandare ai mercati internazionali un segnale decisivo di immediata ripresa dell'Italia;
    auspicato che le prossime iniziative in materia di giustizia, affinché possano essere esaminate dalla Commissione Giustizia in sede referente e con tempi adeguati alla loro complessità, siano adottate dal Governo facendo ricorso a provvedimenti circoscritti a tale materia, utilizzando lo strumento della decretazione d'urgenza solo nei casi in cui sia strettamente necessario;
    richiamate integralmente le audizioni dell'indagine conoscitiva di cui sopra, svoltesi nelle sedute del 3 e 4 luglio 2013;
    ritenuto che le disposizioni in materia di giustizia complessivamente rispondono Pag. 57all'esigenza evidenziata dalla Commissione Europea, di abbreviare la durata dei procedimenti civili e ridurre l'alto livello del contenzioso civile, anche promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie;
   B) in relazione al contenuto del titolo III del decreto-legge n. 69 del 2013:
    1. per quanto attiene alle disposizioni in materia di giudici ausiliari, di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, ai magistrati assistenti di studio della Corte suprema di Cassazione di cui ai capi I, II e III, rilevato che:
     1.1. il ricorso a nuove figure di ausilio della giurisdizione è diretto a rispondere all'esigenza di deflazionare l'imponente carico di lavoro degli uffici giudiziari soprattutto per quanto riguarda l'arretrato civile, per cui è da considerare in linea di principio con favore sia pure con la consapevolezza dell'esigenza di procedere a nuovi e più razionali investimenti in materia di informatizzazione, risorse umane e di organizzazione, volti a garantire un organico di personale togato ed amministrativo adeguato, sia in termini numerici che professionali, alle concrete esigenze dell'amministrazione della giustizia;
     1.2. gli stanziamenti del Fondo unico Giustizia rappresentano il primo strumento da utilizzare in una ottica di riqualificazione professionale del personale amministrativo della giustizia nonché di adeguamento degli organici;
     1.3. come prima misura si potrebbero prevedere due modifiche della lettera c) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, l'una diretta ad aumentare la quota del Fondo (oggi non inferiore ad un terzo) spettante al Ministero della Giustizia, l'altra diretta a prevedere che le risorse diretta a prevedere che le risorse del fondo destinate al Ministero della Giustizia sono finalizzate anche ad incentivare il personale amministrativo;
     1.4. appare opportuno, nel rispetto del principio di uguaglianza, portare da sessanta a settantacinque anni il limite di età previsto per gli avvocati e notai per poter essere legittimati a presentare la domanda per svolgere le funzioni di giudice ausiliario, secondo quanto previsto per i magistrati, per quanto sia opportuno anche modificare la disciplina dell'articolo 65, comma 2, al fine di valorizzare gli avvocati più giovani che abbiano maturato almeno cinque anni di documentata esperienza professionale;
     1.5. appare opportuno impiegare nelle funzioni giudicanti giuristi che non si siano allontanati da troppo tempo dalla pratica attiva del diritto e dalle aule di giustizia, per cui dovrebbero poter essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliare i magistrati in pensione da non più di due anni, gli avvocati che siano cancellati dall'albo da non più di due anni e i notai a riposo da non più di due anni;
     1.6. in tema di incompatibilità appare opportuno estendere i divieti di cui al comma 4 dell'articolo 69 all'avvocato socio od associato ovvero all'avvocato che eserciti negli stessi locali;
     1.7. non appare giustificata l'esclusione dei magistrati onorari dalla categoria dei soggetti che possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario presso le Corti di Appello, qualora abbiano maturato un'esperienza, positivamente valutata, di almeno cinque anni;
     1.8. in relazione al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, l'intervento deve essere valutato complessivamente in maniera positiva, permettendo per la prima volta di delineare con una certa stabilità la figura di assistente del giudice in tutti gli uffici giudiziari e non solo in quelli che, come ad esempio quelli di Milano e Firenze, in modo virtuoso riescono a stipulare convenzioni ed associando la finalità definizione dell'arretrato all'aspetto formativo.
     1.9. da un recente monitoraggio presso il Tribunale di Firenze emerge che Pag. 58complessivamente i magistrati hanno maggiore capacità di incidenza sull'arretrato rispetto a quelli senza stagista, in particolare è emerso che:
      i magistrati con stagista hanno un indice di smaltimento maggiore rispetto a quelli senza stagista (rapporto tra procedimenti definiti i la somma tra pendenti iniziali e sopravvenuti nell'anno): nel 2009 del 16 per cento, nel 2010 del 9 per cento e nel 2011 del 17 per cento in più;
      i magistrati con stagista hanno un indice di ricambio maggiore rispetto a quelli senza stagista (rapporto tra sopravvenuti e definiti nell'anno): del 57 per cento nel 2009, del 66 per cento nel 2010, del 19 per cento nel 2011 in più;
      i magistrati con stagista registrano una durata media dei procedimenti inferiore a quelle senza stagista: del 26 per cento nel 2009, del 29 per cento nel 2010, del 25 per cento nel 2011 in meno. Tale risultato consente di affermare che i magistrati con esperienza continuativa di assistenza hanno avuto la capacità di gestire meglio il proprio ruolo;
      in magistrati con stagista hanno un indice di variazione medio della capacità di smaltimento positivo del 16 per cento tra il periodo prima e periodo dopo l'affiancamento dello stagista (l'indice valorizza l'impatto del primo anno nel quale il magistrato ha avuto affiancamento del tirocinante e censisce quindi il contributo, in questo caso positivo tra la capacità di smaltimento avuta dal magistrato prima e dopo l'affiancamento);
      i magistrati con stagista registrano una maggiore produttività di sentenze rispetto a quelli senza stagista: il 28 per cento nel 2009, il 53 per cento nel 2010 e il 57 per cento nel 2011 in più;
      i magistrati con stagista registrano una maggiore produttività di sentenze rispetto a quelli senza stagista: il 28 per cento nel 2009, il 53 per cento nel 2010 e il 57 per cento nel 2011 in più;
      i magistrati con stagista registrano una maggiore produttività di sentenze contestuali (rese quindi in udienza con riduzione dei tempi della decisione): 106 per cento nel 2009, 113 per cento nel 2010 e 41 per cento nel 2011 in più;
     1.10. analoghi risultati si sono riscontrati nell'esperienza milanese. Al Tribunale di Milano si è condotta anche una prima analisi sull'impatto economico del modulo di lavoro con assistenza al giudice che evidenzia come la capacità di definizione dei giudizi è raddoppiata grazie all'apporto degli stagisti;
     1.11. in relazione al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari appare opportuno, non ostandovi quelle esigenze di segretezza che starebbero alla base della scelta di limitare il tirocinio al solo dibattimento di primo e secondo grado, estendere la figura dell'assistente tirocinante al giudice per l'udienza preliminare, ai tribunali per i minorenni, limitatamente alle attività di udienza e a quelle preliminari e successive all'udienza, nonché ai tribunali e agli uffici di sorveglianza;
     1.12. la disciplina del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari sembra prevedere, un rapporto eccessivamente diretto tra il magistrato e il tirocinante senza delineare in modo preciso il ruolo del capo dell'ufficio giudiziario, mentre sarebbe più congruo ricondurre la gestione del tirocinio presso gli uffici giudiziari nell'ambito del potere organizzativo del Capo dell'ufficio, raccordandosi così la all'articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Sotto tale profilo quindi appare opportuno sostituire la scelta diretta del magistrato nella domanda dello stagista, con una possibilità di designazione nei poteri dei capo dell'ufficio giudiziario e prevedere il controllo dell'attività del tirocinante avviene ad opera del magistrato affidatario ma secondo le direttive del capo dell'ufficio;
     1.13. appare necessario che i Consigli dell'Ordine degli Avvocati vengano coinvolti nella gestione dei tirocini formativi Pag. 59ed abbiano un ruolo attivo quantomeno per i tirocini che saranno poi considerati sostitutivi della pratica forense;
     1.14. appare necessario coinvolgere nel coordinamento, in caso di praticanti o specializzandi, anche le Scuole di specializzazione;
     1.15. appare opportuno assicurare la continuità con gli stage già in corso, qualora siano rispettati i requisiti dati dalla legge;
     1.16. appare opportuno estendere la durata massima del tirocinio da diciotto mesi a tre anni, in modo tale da impiegare tirocinanti con sempre maggiore esperienza;
     1.17. il requisito della laurea in giurisprudenza all'esito del corso di durata almeno quadriennale dovrebbe essere sostituito con il requisito della laurea magistrale;
     1.18. la mancanza di uno standard unico tra le università rende aleatoria ed eccessivamente restrittivo il requisito di una votazione media minima, in alcune materie, di 27/30, per cui tale soglia dovrebbe essere eliminata;
     1.19. Anche se i tirocinanti debbono essere in possesso di laurea magistrale, appare opportuno stabilire che il voto di laurea non deve essere inferiore a 105/110 e che costituisce titolo preferenziale la specializzazione in materie giuridiche.
     1.20. la formazione dei tirocinanti: è un aspetto certamente delicato, considerato che l'articolo 73 individua negli stages l'aspetto formativo come momento centrale e che essi si presentano di fatto come alternativi alle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL). Occorre comunque assicurare ai tirocinanti possibilità di studio oltre alla presenza in ufficio, inserendo quindi una modifica che salvaguardi i tirocinanti in ciò, come un limite di ore di presenza negli uffici;
     1.21. l'esperienza già effettuata presso alcuni uffici giudiziari, come ad esempio quelli di Firenze e Milano, porta a rilevare che l'età di coloro che hanno aderito alle convenzioni per stage è compresa tra i 26 e i 30, per cui appare opportuno aumentare il requisito di età, coordinandosi la disposizione con altre misure del decreto-legge sull'occupazione giovanile, secondo cui il requisito di età massimo è di 29 anni;
     1.22. sia da valutare l'opportunità di prevedere a favore dei tirocinanti la corresponsione di una indennità, come per gli specializzandi in medicina, in quanto la gratuità del patrocinio rischia di essere disincentivante per i giovani;
     1.23. È importante assicurare un di riconoscimento retributivo al tirocinio formativo, come previsto per analoghe forme di formazione finalizzata a professioni qualificate vengono retribuite, corrispondente almeno ad un rimborso delle spese, così da consentire anche ai meno abbienti di farne ricorso.
     1.24. la temporanea introduzione della figura dei magistrati assistenti di studio della Corte di Cassazione, che non soddisfa in alcun modo l'esigenza di coprire in tempi rapidissimi e con procedure semplificate le gravi carenze e ritardo nelle coperture di organico esistenti nella Corte suprema di Cassazione, potrebbe risultare una misura non adeguata a risolvere l'emergenza costituita dall'arretrato di cause civili pendenti. Il problema principale della Cassazione civile è proprio l'entità dell'arretrato (70.664 ricorsi pendenti da oltre un anno, termine di durata ragionevole, secondo Strasburgo) e, conseguentemente, l'irragionevole durata del giudizio civile di cassazione (34,1 mesi nel 2012, non ostante la riduzione di 2,7 mesi rispetto al 2011). Per affrontare questa emergenza appare più opportuno ampliare nella stessa misura di trenta unità l'organico dell'Ufficio del Ruolo del Massimario, reintroducendo anche la possibilità, per quanti abbiano conseguito la terza valutazione, di integrare i collegi, come Pag. 60previsto per i magistrati di appello addetti alla corte di Cassazione;
    2. per quanto attiene alle misure processuali di cui al Capo IV, rilevato che:
     2.1. la proposta conciliativa del giudice, prevista come obbligatoria dal nuovo articolo 185-bis del codice di procedura civile pur in assenza di sanzioni nei confronti del giudice in caso di inerzia, comportando la formulazione di una proposta conciliativa o transattiva vera e propria nella fase iniziale del giudizio anche in giudizi civili di notevole complessità, potrebbe, da un lato, mal conciliarsi con l'esigenza di evitare che il giudice anticipi il proprio giudizio, e, dall'altro, richiedere sin dalla prima udienza uno studio approfondito del fascicolo che non sempre è possibile effettuare in tale fase in maniera adeguata da poter anticipare la decisione stessa della causa.
     2.2. quanto alla conciliazione ai sensi dell'articolo 185-bis, sembra opportuno introdurre un'apposita disposizione che stabilisca che la proposta conciliativa o transattiva, anche se formulata dal giudice in termini molto specifici, che di per sé può apparire un'anticipazione di giudizio, non può costituire motivo di ricusazione o di astensione. Altrimenti, il processo potrebbe subire notevoli rallentamenti per istanze di ricusazione o indurre il giudice a formulare proposte molto generiche e quindi inutili.
     2.3. appare opportuno rivedere anche la disciplina delle procedure esecutive individuali, con riferimento alla ricerca dei beni da pignorare ed all'obiettivo di modernizzare i compiti ed i poteri degli ufficiali giudiziari
     2.4. la concentrazione negli uffici giudiziari di Milano, Roma e Napoli di tutte le controversie civili nelle quali è parte, anche in caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società con sede all'estero e priva nel territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, determinerebbe un considerevole aggravio di spese per tutte le parti ed un aggravio del carico di lavoro per uffici giudiziari che già si trovano pesantemente oberati da un livello di contenzioso superiore alle dotazioni di organico togato ed amministrativo, per cui la deroga ai criteri ordinari di competenza territoriale rischia di rallentare ulteriormente i tempi del processo civile. Per tali ragioni appare opportuno sopprimere l'articolo 80;
    3. per quanto attiene alle modifiche all'ordinamento giudiziario di cui al Capo V non vi è nulla da osservare;
    4. per quanto attiene alle disposizioni in materia di concordato preventivo di cui al Capo VI, rilevato che:
     4.1. L'articolo 82 si occupa dell'articolo 161 l. fall. introducendo una serie di cautele per la domanda prenotativa di concordato, e dunque per la fase in cui ancora difetta una domanda di concordato vera e propria con la quale il debitore può portare a conoscenza dei propri creditori condotte potenzialmente rilevanti ex articolo 173 l. fall. Se, dunque, all'articolo 82 d.l. 69/2013, al comma 1, lett. b), secondo periodo, non viene precisato che la modifica introdotta all'articolo 161 l.f. riguarda soltanto condotte successive al deposito della domanda di concordato, il commissario giudiziale potrebbe essere indotto a ricercare condotte anche anteriori a quel momento, con conseguente surrettizia reintroduzione del requisito della meritevolezza del debitore per l'ammissione alla procedura (sindacabile dal giudice).
    5. per quanto attiene alle altre misure per il funzionamento dei servizi di giustizia di cui al Capo VII del titolo III, rilevato che appare incongrua la reintroduzione nelle commissioni dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato dei magistrati in servizio, in quanto determina un pesante aggravio per il magistrato commissario di esame che finisce necessariamente di ripercuotersi in maniera negativa sui proprio carico di lavoro giudiziario e, quindi, Pag. 61sui tempi del processo. Appare quindi opportuna la soppressione dell'articolo 83;
    6. per quanto attiene alle misure in materia di mediazione civile e commerciale di cui al Capo VIII del titolo III, rilevato che:
     6.1. le misure previste dal decreto-legge sono da valutare complessivamente in maniera positiva in quanto, sia pure per determinate materie, reintroducono l'obbligatorietà del ricorso ad uno strumento precontenzioso diretto a selezionare l'accesso alla giustizia, che in Italia ha assunto oramai dimensioni quantitative abnormi se confrontato con l'esperienza di altri Paesi;
     6.2. in ragione dell'obbligatorietà del ricorso ad uno strumento precontenzioso, appare opportuno prevedere che l'attivazione e lo svolgimento del procedimento di mediazione obbligatorio sono assistiti dagli avvocati delle parti
     6.3. il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nulla dispone con riguardo ai criteri di competenza territoriale, per cui la parte che agisce per prima potrà depositare personalmente presso un qualsiasi organismo di sua scelta, ubicato in un qualsiasi luogo del territorio nazionale, una domanda, limitandosi ad indicare i soggetti controinteressati, l'oggetto e le ragioni della sua pretesa;
     6.4. con riferimento agli avvocati della qualità di mediatori di diritto appare opportuno prevedere che gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55 bis del codice deontologico;
     6.5. sulla base dall'esperienza pratica dell'applicazione del d.lgs. 28/2010, appare opportuna una definizione di mediazione contenuta nella lettera a) dell'articolo 1, considerato che la proposta di risoluzione formulata dal mediatore non è di per sé mediazione, ma la fase finale, eventuale, di una pratica di mediazione, per cui potrebbe essere opportuno modificare la predetta disposizione nella parte dove si definisce la mediazione, la quale dovrebbe quindi consistere nella «attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
     6.6. potrebbe essere opportuno prevedere che la disposizione relativa alla mediazione obbligatoria abbia la durata di tre anni dall'entrata in vigore della stessa e che al termine dei tre anni sarà attivato su iniziativa del Ministero della Giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione;.
     6.7. Appare opportuno riconoscere il valore di titolo esecutivo, senza necessità di omologa, all'accordo di conciliazione, ove sia sottoscritto dalle parti e da tutti gli avvocati che assistano tutte le parti dell'accordo. Gli avvocati verificano, prima della sottoscrizione, che il contenuto non è non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative;
     6.8. appare opportuno ampliare l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'imposta di registro prevedendo un incremento dell'importo del verbale ai fini dell'esenzione, portandolo dagli attuali 50.000 euro fino a 100.000 euro.
     6.9. la previsione delle controversie in materia di diritti reali tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ha comportato seri problemi interpretativi in relazione, fra l'altro, alle controversie in materia di usucapione. Sarebbe sufficiente, a tale proposito, prevedere una disposizione specifica in materia di formalità da adottare per la trascrizione dell'accordo che accerta l'usucapione, intervenendo sull'articolo 2643 c.c. (e quindi per rinvio sull'articolo 2645 c.c.) per includervi la trascrizione dell'accordo di mediazione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Pag. 62
     6.10. non appare condivisibile al scelta di escludere dal percorso della mediazione obbligatoria le controversie relative al risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti, il cui numero ingolfa il sistema giudiziario impegnandolo nella risoluzione di controversie che spesso hanno un modesto valore economico, per cui sarebbe opportuno prevedere tali controversie tra quelle richiamate dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 84 del decreto-legge;
     6.11. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie di natura patrimoniale fra coniugi (in assenza di minori), che attengono ai profili prettamente economici e disponibili che proprio in considerazione dei rapporti fra le parti, si prestano a una celere e puntuale gestione in sede di mediazione che sola permette l'emersione degli interessi e dei bisogni che sottendono le richieste avanzate dalle parti;
     6.12. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie relative a società, associazioni in partecipazione, associazioni riconosciute e non riconosciute, rapporti interni a fondazioni, contratti fra le imprese,;
     6.13. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie relative a contratti in tema di proprietà industriale e intellettuale
     6.14. in relazione alla mediazione delegata, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 84, suscita perplessità la previsione secondo cui il giudice deve indicare l'organismo di mediazione scegliendolo in una amplia platea di organismi disponibili e, quindi, compiendo una valutazione che esula dal suo ruolo essenzialmente giurisdizionale. È quindi opportuno sopprimere tale previsione;
     6.15. l'eliminazione della facoltà di scelta dell'organismo da parte del giudice, dovrebbe essere accompagnata con la previsione che, nei casi di mediazione disposta dal giudice, l'organismo scelto dalle parti debba avere sede nel distretto della Corte d'Appello a cui appartiene l'ufficio del giudice stesso.
     6.16. in riferimento alla mediazione delegata appare opportuno prevedere che in caso di esito negativo della mediazione, gli avvocati delle parti dovranno motivare alla prima udienza le ragioni del mancato accordo che saranno scritte nel verbale di udienza;
     6.17. appare opportuno escludere l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 ai procedimenti di consulenza tecnica preventiva di cui all'articolo 696-bis del c.p.c., considerato che questa, pur potendo produrre l'effetto della cessazione della lite, non è equiparabile ad una vera e propria procedura di mediazione, in primo luogo per la non richiesta formazione specifica in punto di mediazione dei consulenti che la svolgono, in secondo luogo per l'ambito oggettivo della consulenza che risulta delimitato e non aperto e inizialmente indefinito quale il campo di svolgimento di una mediazione condotta dalla parti che assecondano i loro interessi guidate dal mediatore e dai rispettivi avvocati. Il decreto legge, con la formulazione di cui all'articolo 84, n. 1, lett. d), attraverso la proposta introduzione della lettera b-bis) al comma 3 dell'articolo 5 del d.lgs. 28/2010, considera non applicabili i commi 1 e 2 dell'articolo 5 (condizione di procedibilità ex lege e su provvedimento del giudice) ai procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. A tale proposito si osserva che la consulenza tecnica ex articolo 696-bis c.p.c. se conduce alla risoluzione della controversia determina il non luogo a procedere in ambito giudiziale, ma nell'eventualità di un esito negativo non può precludere l'efficacia, anzi eventualmente la facilita, di una vera e propria procedura mediativa con la guida di un mediatore competente, che sola in tal caso permette di evitare la continuazione del processo e il raggiungimento della soddisfazione Pag. 63di entrambe le parti. Per tali ragioni appare opportuno eliminare l'introduzione della citata lettera b-bis);
     6.18. Il decreto legislativo n. 28 del 2010 ha assegnato alla mediazione prevista da clausola contrattuale o da statuto o da atto costitutivo di ente, la mera portata contrattuale e dunque, in caso di mancato esperimento del tentativo, la rilevabilità della relativa eccezione esclusivamente dalla parte nel primo atto difensivo, con conseguente assegnazione del giudice del termine per la presentazione della domanda. Rilevato che le azioni in materia di società, associazioni di ogni tipo, fondazioni, e dunque tutte le controversie all'interno di enti che sono disciplinati da statuto o atto costitutivo, per la natura che caratterizza i relativi rapporti, il carattere dinamico dell'attività che gli enti svolgono, la durata nel tempo delle relazioni interne, trovano una più efficiente risposta nell'ambito di procedure di mediazione, pur risultando ancora poco diffusa la relativa conoscenza e competenza. Proprio per garantire una profonda diffusione della cultura della mediazione in materia di contratti o atti di natura associativa, sia a favore degli enti interessati, che dei professionisti consulenti degli stessi, l'esperimento del procedimento di mediazione dovrebbe in tali casi configurare una condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, decreto legislativo 28/2010.
     6.19. non appare condivisibile la previsione della lettera h) del comma 1 dell'articolo 84 relativo al cosiddetto incontro preliminare (primo incontro di programmazione) in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, che finisce per avere un effetto meramente defatigatorio, in contrasto con lo scopo dell'istituto della mediazione, che già di per sé include la verifica della medi abilità della controversia senza necessità di un ulteriore sub procedimento, e con i tempi assai contenuti nei quali si deve pervenire ad un risultato positivo o negativo della mediazione. Inoltre tale incontro preliminare rappresenta la sola condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con effetti riduttivi sulla forza dell'istituto della mediazione.;
     6.20. appare in contrasto con la natura obbligatoria dell'istituto la previsione del pagamento di una indennità di mediazione, di cui alla lettera p), capoverso 5-bis, del comma 1 dell'articolo 84, nel caso di fallimento dell'esperimento della mediazione, assumendo tale previsione una valenza punitiva;
     6.21. in ordine al primo incontro di programmazione si evidenziano una serie di perplessità che potrebbero essere superate disciplinando specificamente il primo incontro. Durante questo – al quale così come a quelli successivi, le parti dovranno partecipare con l'assistenza dell'avvocato – il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. All'esito del primo incontro, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, potrebbe essere di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 20.000 euro;
     6.22. in relazione a primo incontro, potrebbe essere opportuno inserire all'articolo 5 del decreto legislativo il comma 2 bis volto a specificare che quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.
     6.23. a fronte dell'obbligatorietà della mediazione potrebbe essere opportuno consentire al giudice di stabilire caso per caso se i costi della mediazione siano tali da rendere nel caso concreto la misura Pag. 64sproporzionata rispetto all'obiettivo di una composizione più economiche delle controversie;
     6.24. è opportuno valutare se, al fine di promuovere l'istituto della mediazione, il tentativo obbligatorio di mediazione, per un periodo limitato (es. sei mesi), possa essere reso del tutto gratuito;
     6.25. appare opportuno, al fine di escludere la possibile coercibilità della mediazione ed esaltare il rilievo della volontà delle parti nel percorso di mediazione, sopprimere la lettera l) del comma 1 dell'articolo 84, secondo cui «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.»;
     6.26. il decreto legge reintroduce le previsioni dell'articolo 11 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 28/2010 relative alla proposta del mediatore e alle conseguenze che il giudice può trarre dal rifiuto della proposta quando la decisione del processo sia interamente o quasi interamente conforme alla proposta, nonostante che tali disposizioni abbiano dato origine a numerose difficoltà interpretative in merito alla comparazione tra la sentenza – che giudica su posizioni di diritto – e la proposta – che «dovrebbe» aver riguardo agli interessi delle parti.;
     6.27. la proposta del mediatore già prevista dall'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 28/2010, può essere conservata nel novero delle modalità di interazione fra mediatore, parti e avvocati, ma non può trasformare il significato e la funzione di tale procedura: la proposta potrà essere offerta dal mediatore solo su richiesta congiunta delle parti e non dovrà sortire conseguenze né di vincolo per le stesse, né di sanzione alcuna in caso di rifiuto;
     6.28. pur non prevedendo il decreto-legge 69/2013 alcuna integrazione o modifica del decreto legislativo 28/2010 con riferimento agli organismi di mediazione, e soprattutto alla formazione e valutazione dei mediatori, il valore della riforma che si propone è fortemente condizionato dalla qualità dei sistemi di formazione dei mediatori, dei sistemi di valutazione degli stessi, dalla efficienza organizzativa e trasparenza gestionale degli organismi di mediazione e di formazione, dalla effettività del sistema di monitoraggio pubblico su tali organismi.
     6.29. Salvo quanto già sottolineato in merito al primo incontro di programmazione, la procedura che richieda altri incontri al fine del raggiungimento di una soluzione conciliativa, dovrà essere valutata ai fini delle indennità da corrispondere agli organismi, i quali provvederanno poi a remunerare l'attività dei mediatori, secondo tabelle proposte da enti privati secondo criteri stabiliti da un nuovo decreto ministeriale. Si osserva, pertanto, che la materia delle tariffe dovrebbe essere nuovamente disciplinata da decreti ministeriali, previa indicazione da parte della legge di conversione del solo aspetto riguardante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  Con le seguenti condizioni:
   1. Al titolo III, premettere al Capo I il seguente Capo: Capo 0I FONDO UNICO DI GIUSTIZIA Art. 61-bis (Disposizioni in materia di Fondo unico di giustizia). 1. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) in misura non inferiore alla metà, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali nonché per incentivare il personale amministrativo dei medesimi uffici;
  2. All'articolo 63, comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente: d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non più di due anni;
  3. All'articolo 63, comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «da non più di due anni»;Pag. 65
  4. All'articolo 63, comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente: e) i notai anche se a riposo da non più di due anni;
  5. all'articolo 64, comma 3, sostituire le parole «sessanta» con la seguente «settantacinque»;
  6. all'articolo 65, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A parità di titoli sono prioralmente nominati coloro di minore età anagrafica con almeno 5 anni di iscrizione all'Albo»;
  7. all'articolo 69, al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali»;
  8. All'articolo 63, comma 3, lettera a), dopo la parla «amministrativi» aggiungere le seguenti: «, magistrati onorari, che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno 5 anni,»;
  9. All'articolo 73, comma 1, dopo le parole «Corti di appello» aggiungere le seguenti: «il l giudice per l'udienza preliminare, i tribunali per i minorenni, limitatamente alle attività di udienza e a quelle preliminari e successive all'udienza, i tribunali e gli uffici di sorveglianza»;
  10. All'articolo 73, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli ammessi allo stage sono affidati dal Capo dell'ufficio giudiziario ai magistrati designati tra coloro che hanno espresso la disponibilità»
  11. All'articolo 73, comma 3, sopprimere le parole «a uno o più magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari»;
  12. All'articolo 73, comma 3, dopo le parole «il controllo del magistrato» inserire le seguenti: «secondo le indicazioni impartite dal Capo dell'Ufficio»;
  13. All'articolo 73, dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta di concerto con i consigli dell'Ordine degli avvocati e le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di Specializzazione per le professioni legali.»;
  14. All'articolo 73, comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «secondo programmi che saranno indicati alla formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della Magistratura»;
  15. All'articolo 73, dopo il comma 20, aggiungere il seguente: «20-bis. Coloro che alla data dell'entrata in vigore svolgono stage e tirocini ai sensi dell'articolo 37 della legge n.11 del 2011 presso gli uffici giudiziari, sono ammessi su loro domanda al tirocinio formativo di cui al presente articolo purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1 al momento dell'inizio del tirocinio presso il tribunale. Il periodo già svolto presso l'ufficio è computato ai fini di cui ai commi 12,13,14,15»;
  16. All'articolo 73, comma 1, primo periodo, sostituire le parole «diciotto mesi» con le seguenti «tre anni»;
  17. All'articolo 73, comma 1, primo periodo, sostituire le parole «almeno quadriennale» con le seguenti «magistrale»;
  18. All'articolo 73, comma 1, primo periodo, sopprimere da le parole: «una media» a «amministrativo»;
  19. All'articolo 73, comma 1, primo periodo, sostituire le parole «102/110» con le seguenti «105/110»;
  20. All'articolo 73, comma 2, dopo le parole «nell'ordine,» inserire le seguenti «la specializzazione in materie giuridiche»;
  21. All'articolo 73, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Gli ammessi allo stage garantiscono una presenza nell'ufficio non superiore a 24 e non inferiore a 18 ore settimanali, tenuto conto delle esigenze di studio, secondo modalità di frequenza da concordarsi con il magistrato affidatario, assicurando in ogni caso la presenza per le giornate in cui il magistrato affidatario tiene udienza. La verifica della presenza è effettuata dal magistrato formatore, il quale è tenuto a segnalare eventuali inadempimenti al Capo dell'ufficio anche ai fini dell'interruzione dello stage»;Pag. 66
  22. All'articolo 73, comma 1, primo periodo, sostituire le parole «ventotto anni» con le seguenti «ventinove anni»;
  23. All'articolo 73, comma 8, sostituire le parole: non dà diritto ad alcun compenso con le seguenti: dà diritto alla corresponsione dei rimborsi spese ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76;
  24. L'articolo 74 è sostituito dal seguente: «Art. 74. (Ufficio del Ruolo del Massimario presso la Corte di Cassazione). 1. Nella pianta organica della magistratura ordinaria sono soppressi 30 posti di magistrato esercente le funzioni di merito di primo grado e sono aggiunti 30 posti di magistrato destinati all'ufficio del massimario.
  2. L'articolo 115 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente: «Art. 115 (Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione).
   1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e abbiano svolto effettivo esercizio di funzioni merito per almeno cinque anni.
   2. I magistrati destinati all'Ufficio del massimario che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità e abbiamo svolto almeno 10 anni di effettivo esercizio di funzioni di merito possono essere autorizzati, con decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione previo parere del Consiglio direttivo, ad esercitare le funzioni di consigliere di cassazione.
   3. Ai fini della copertura dei posti vacanti del magistrati destinati all'ufficio del Massimario il Consiglio superiore della magistratura acquisisce il parere della commissione di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 160 del 2006, come modificato dall'articolo 2 della legge n. 111 del 2007.
   4. Per la prima copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore della magistratura può valutare le attitudini degli aspiranti sulla base di ogni idoneo elemento senza che sia necessario acquisire il parere di cui al comma precedente.»
  25. All'articolo 77, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 185-bis», sostituire le parole «deve formulare alle parti» con le seguenti: «può formulare alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia ed alla esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto»;
  26. All'articolo 77, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 185-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione od astensione del giudice.»
  27. All'articolo 78 Inserire dopo il comma 2 i seguenti commi: «2-bis. Al codice di procedura civile, libro terzo, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a). all'articolo 492, il settimo comma è abrogato;
   b). dopo l'articolo 492 è inserito il seguente: Articolo 492-bis (Ricerca dei beni da pignorare). In ogni caso, l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione rilasciata su richiesta del creditore procedente, accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati pubbliche e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro. L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale indica i beni individuati.
   Se l'accesso ha consentito di individuare cose appartenenti e nella disponibilità Pag. 67del debitore, utilmente assoggettabili ad esecuzione, l'ufficiale giudiziario procede alla scelta a norma dell'articolo 517 e nel limite di un presumibile valore di realizzo pari al triplo dell'importo precettato e notifica, ove possibile ai sensi dell'articolo 149-bis, al debitore il relativo verbale, che dovrà anche contenere l'ingiunzione, l'invito e l'avvertimento di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 492. Le cose individuate si considerano pignorate al momento della notificazione del verbale, anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale. Se le cose si trovano in luoghi compresi nel territorio di competenza dell'ufficio cui appartiene, l'ufficiale giudiziario accede ai luoghi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 518 e 520, salva la possibilità di limitare l'estensione del pignoramento ad una parte delle cose rinvenute quando il loro presumibile valore di realizzo appare superiore al limite di cui all'articolo 517. Se le cose si trovano altrove, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.
   L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa pignorata ai sensi del comma precedente, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.
   Se l'accesso ha consentito di individuare crediti o cose appartenenti al debitore che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica, ove possibile ai sensi dell'articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, commi primo, secondo e terzo, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Se il terzo risiede in un luogo non compreso nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, copie autentiche del titolo esecutivo, del precetto e del verbale con la relazione di notificazione sono trasmesse all'ufficiale giudiziario territorialmente competente, perché proceda a norma dell'articolo 543, quinto comma.
   Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al secondo comma che crediti o cose di cui al quarto comma, l'ufficiale giudiziario procede alla scelta preferendo, nell'ordine, i crediti di cui all'articolo 553, le cose appartenenti e nella disponibilità del debitore, le cose del debitore che sono in possesso di terzi;
   c). dopo l'articolo 165 delle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile è inserito il seguente: Articolo 165-bis (Modalità di accesso alle banche dati). Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati detenute da soggetti pubblici cui l'ufficiale giudiziario può accedere direttamente tramite collegamento telematico o mediante richiesta al titolare dei dati.
   Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
   È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato «Modello ricerca beni», conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma precedente.
   d). all'articolo 543, dopo il quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Quando provvede a norma dell'articolo Pag. 68492-bis, quarto comma, l'ufficiale giudiziario deposita il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto in cancelleria entro le ventiquattro ore dalla notificazione del verbale. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del terzo, del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 529 e seguenti o a norma dell'articolo 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente deve contenere l'invito al terzo di cui al numero 4) del secondo comma
   e). All'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: «All'ufficiale giudiziario che procede alle operazioni di pignoramento mobiliare o presso terzi spetta inoltre un compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, determinato dal giudice dell'esecuzione:
    a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore;
    b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.
   In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile il compenso è determinato, secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della metà, sull'importo della somma versata.
   In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore del credito per cui si procede.
   In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quattro non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede.»
    2-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai procedimenti di espropriazione forzata iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  28. Sopprimere l'articolo 80
  29. All'articolo 82, comma 1, lett. b), secondo periodo, dopo le parole «quando accerta che il debitore», inserire le seguenti «, dopo la domanda,».
  30. Sopprimere l'articolo 83
  31. All'articolo 84, comma 1, lett. b), capoverso, dopo le parole «è tenuto» inserire le seguenti «assistito dall'avvocato»
  32. All'articolo 84, comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: 0a) All'articolo 4 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza»;
  33. All'articolo 84, comma 1, lettera o), aggiungere dopo le parole «sono di diritto mediatori.» le seguenti «Gli avvocati Pag. 69iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55 bis del codice deontologico».
  34. All'articolo 84, comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: 0a) All'articolo 1, comma 1, la lettera. a), è sostituita dalla seguente: a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;»
  35. All'articolo 84, comma 1, alla lettera b), capoverso, dopo le parole «della domanda giudiziale.» inserire le seguenti «La presente disposizione ha la durata di tre anni dall'entrata in vigore della stessa. Al termine dei tre anni sarà attivato su iniziativa del Ministero della Giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione».
  36. All'articolo 84, comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente «Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico»
  37. All'articolo 84, comma 1, alla lettera p) dopo le parole «all'articolo 17,» sono inserite le seguenti «al comma 3 le parole «50.000» sono sostituite con «100.000»;
  38. All'articolo 84, comma 1, lett. b), capoverso, dopo le parole «risarcimento del danno derivante» aggiungere le seguenti «dalla circolazione di veicoli e natanti,»
  39. All'articolo 84, comma 1, lett. b), capoverso, dopo le parole «e finanziari» aggiungere le seguenti «profili patrimoniali delle separazioni e divorzi, in assenza di figli di minore età,»
  40. All'articolo 84, comma 1, lett. b), capoverso, dopo le parole «e finanziari» aggiungere le seguenti «società, associazioni in partecipazione, associazioni riconosciute e non riconosciute, rapporti interni a fondazioni, contratti fra le imprese, proprietà industriale e intellettuale»
  41. All'articolo 84, comma 1, lett. c), sostituire le parole da «allo stesso comma» fino alle parole «sono soppresse» con le seguenti «allo stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mediazione si svolge presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia»;
  42. All'articolo 84, comma 1, lett. c), sostituire le parole da «allo stesso comma» fino alle parole «sono soppresse» con le seguenti «allo stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di esito negativo della mediazione, gli avvocati delle parti dovranno motivare alla prima udienza le ragioni del mancato accordo che saranno scritte nel verbale di udienza»;
  43. All'articolo 84, comma 1, sopprimere la lettera d),
  44. All'articolo 84, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: e) «all'articolo 5, comma 5, prima delle parole «salvo quanto» sono aggiunte le parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; al primo periodo dello stesso comma dopo la parola «contratto» sono eliminate le parole «lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente»; la parola «prevedono» è sostituita dalla parola «prevede»; All'ultimo periodo dello stesso comma 5, dopo la parola «contratto» sono eliminate le parole «o allo statuto o all'atto costitutivo».Pag. 70
  45. All'articolo 84, comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: «all'articolo 8 comma 1, le parole «non oltre quindici» sono sostituite dalle seguenti parole «non oltre trenta». Nel comma 1, dopo la parola «istante.» si aggiungono le seguenti parole: «Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti dovranno partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. All'esito del primo incontro, se il procedimento relativo alle materie di cui al comma 1 dell'articolo 5 si concluda con un mancato accordo non è dovuta alcuna indennità di mediazione. Quando il procedimento si conclude con un accordo o, nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, non si conclude con un accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 20.000 euro; di 200 euro per le liti di valore superiore.
  46. All'articolo 84, comma 1, alla lettera p), sopprimere il capoverso 5-bis;
  47. All'articolo 84, comma 1, alla lettera c) aggiungere il seguente periodo: Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo»
  48. All'articolo 84, comma 1, alla lettera b), capoverso, dopo le parole «Allo stesso modo provvede», inserire le seguenti «, salvo che verifichi che i costi della mediazione sono tali da rendere nel caso concreto la misura sproporzionata rispetto all'obiettivo di una composizione più economiche delle controversie,»
  49. All'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: Nel corso dei primi 180 giorni di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, tentativo obbligatorio di mediazione nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dall'articolo 84 del presente decreto, è gratuito»;
  50. All'articolo 84, comma 1, sopprimere la lettera l)
  51. All'articolo 84, comma 1, sopprimere la lettera n)
  52. All'articolo 84, comma 1, lettera p), sostituire le parole da «dopo il comma 4» fino alle parole «quanto dichiarato» con le seguenti «potrebbe essere modificata nel seguente modo: «p) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: «5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato».
  53. Dopo l'articolo 84, inserire il seguente: Art. 84-bis (Modifica la Codice civile) 1. All'articolo 2643, primo comma, dopo il numero 12 è inserito il seguente: 12-bis) l'accordo di mediazione che accerta l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;»

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ALLEGATO 2

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO DEI RELATORI 1.500

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Art. 416-ter.
(Scambio elettorale politico-mafioso).

  È punito con la reclusione da sette a dodici anni chiunque ottiene o si adopera per ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa o di suoi singoli associati».
0. 1. 500. 2. Micillo.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Art. 416-ter.
(Scambio elettorale politico mafioso).

  Chiunque consapevolmente accetta da coloro che partecipano all'associazione di cui all'articolo 416-bis il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma del medesimo articolo, in cambio dell'erogazione di denaro o altra utilità valutabile economicamente, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni.
  La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate dal primo comma.»
0. 1. 500. 3. Costa, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, dopo la parola Chiunque, inserire la seguente: consapevolmente.
0. 1. 500. 5. Costa, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, sostituire le parole da si accordi a promessa con le seguenti: consapevolmente accetta da coloro che partecipano all'associazione di cui all'articolo 416-bis il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma del medesimo articolo.
0. 1. 500. 4. Costa, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, sostituire le parole si accordi per con la seguente: accetta.
0. 1. 500. 6. Costa, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, sopprimere le parole: della promessa o.
0. 1. 500. 7. Costa, Sisto.

Pag. 72

  Al comma 1, capoverso, primo comma, dopo le parole altra utilità aggiungere anche solo in via mediata.
*0. 1. 500. 8. Micillo.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, dopo le parole altra utilità aggiungere anche solo in via mediata.
*0. 1. 500. 9. Daniele Farina, Fava, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, sopprimere le parole: economicamente valutabile.
**0. 1. 500. 10. Daniele Farina, Fava, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, sopprimere le parole: economicamente valutabile.
**0. 1. 500. 11. Micillo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, sostituire le parole da 10 anni con le seguenti: da 3 a 7 anni.
0. 1. 500. 12. Costa, Sisto.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole da 4 a 10 anni con le seguenti da 7 a 10 anni.
0. 1. 500. 16. Micillo.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole da 4 a 10 anni con le seguenti da 7 a 12 anni.
0. 1. 500. 17. Micillo.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole da 4 a 10 anni con le seguenti da 7 a 11 anni.
0. 1. 500. 18. Micillo.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole da 4 a 10 anni con le seguenti da 7 a 12 anni.
0. 1. 500. 19. Micillo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», secondo comma, sostituire le parole promette di procacciare con la seguente: procaccia.
0. 1. 500. 20. Costa, Sisto.

  Al comma 1, capoverso, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: La stessa pena si applica a chiunque ottiene o si adopera per ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità.
0. 1. 500. 21. Micillo.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Norme in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Art. 1
(Orientamento sessuale e identità di genere).

  Ai fini della legge penale si intende per:
   a) «Orientamento sessuale» l'attrazione nei confronti di una persona dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;
   b) «Identità di genere» la percezione che una persona ha di sé come appartenente al genere femminile o maschile, anche se opposto al proprio sesso biologico.

Art. 2
(Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654).

  1. All'articolo 3, della legge 13 ottobre 1975, n.654, e successive modificazioni, sono abrogate le parole «o con la multa fino a 6.000 euro».

Art. 3
(Norme in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima).

  1. In conformità a quanto disposto in materia di discriminazioni dall'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, e le norme del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano integralmente anche in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima.

Art. 4
(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

  1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è inserito il seguente:

Art. 1-bis.
(Attività non retribuita a favore della collettività).

  1. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale dispone la sanzione accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità Pag. 74sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 2.
  2. L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo tra sei mesi e un anno, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.
  3. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3, L. 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone diversamente abili, dei tossicodipendenti, degli anziani, degli extracomunitari o a favore delle associazioni a tutela delle persone omosessuali.
  4. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati.».

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
  3. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 sono abrogati i commi 1-bis, limitatamente alla lettera a), 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies.

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ALLEGATO 4

DL 69/13: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

   La Commissione Giustizia,
   esaminato il disegno di legge in oggetto,
   A) rilevato che:
    le disposizioni in materia di giustizia contenute nel decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 costituiscono un complesso intervento normativo che incide su tutte le fasi del processo sia in termini di organizzazione degli uffici giudiziari sia sul piano delle regole processuali;
    lo stato della giustizia civile costituisce, senza dubbio, uno dei fattori esogeni di svantaggio competitivo per la società italiana, in particolare per chi produce e lavora, considerato che l'Italia si colloca al 158o posto nel mondo nell'indice di efficienza di recupero del credito a causa dei tempi lunghi, che la durata media dei procedimenti civili per il recupero crediti è di 1.210 giorni e che è in costante aumento il numero di condanne riportate dallo Stato italiano per violazione del termine della ragionevole durata dei processi;
    la materia della giustizia è oramai stabilmente inserita in iniziative legislative governative di contenuto multisettoriale volte ad affrontare complessivamente l'obiettivo di assicurare competitività all'economia italiana;
    il contenuto multisettoriale del decreto-legge tuttavia ha comportato l'assegnazione del relativo disegno di legge solo in sede consultiva alla Commissione Giustizia;
    ciononostante, al fine di esaminare adeguatamente il complesso intervento normativo in materia di giustizia, l'istruttoria in sede consultiva è confluita nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'efficienza del sistema giudiziario già avviata dalla Commissione giustizia, procedendo all'audizione del Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, di organismi rappresentativi della magistratura civile ed onoraria, dell'avvocatura, di rappresentanti del personale amministrativo della giustizia, nonché di soggetti ed enti che hanno maturato una significativa esperienza nelle materie del decreto-legge inerenti alla giustizia;
    le disposizioni in esame, recando modifiche al diritto processuale – segnatamente con riferimento alle modalità di accesso al processo civile e alla reintroduzione dell'obbligatorietà della mediazione – intervengono incisivamente sulla tutela del diritto costituzionale alla difesa in giudizio;
    inoltre, si interviene in maniera incisiva sul personale che dovrà supportare lo smaltimento del giudizio;
    la materia dell'ordinamento giudiziario è costituzionalmente soggetta ad una riserva di legge, sancita dalla Costituzione, posta a salvaguardia del principio di separazione dei poteri ed in particolare dell'indipendenza del potere giudiziario da quello esecutivo;
    il provvedimento in commento, per quanto possa, almeno in astratto, soddisfare la riserva di legge in materia di Pag. 76limitazioni a diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, desta comunque notevoli perplessità sotto il profilo formale, in quanto i limitatissimi tempi del procedimento parlamentare di conversione di un decreto-legge non risultano idonei a garantire un'adeguata discussione e ponderazione degli interessi in conflitto;
    i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione circa l'utilizzo dello strumento legislativo del decreto-legge, appaiono non rispondenti a talune disposizioni del decreto in esame (segnatamente, gli artt. 80, comma 5; 84, comma 2 ed all'articolo 73 comma 20) laddove si differisce l'applicabilità delle innovazioni ivi contenute – relative alla nuova competenza territoriale inderogabile per le controversie di cui sia parte una società avente sede all'estero e alla reintroduzione dell'obbligatorietà della mediazione, nonché alla presentazione della domanda di partecipazione agli stage formativi – al trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore;
    le misure relative alla giustizia dovrebbero pertanto essere stralciate dall'atto in commento, non per essere abbandonate, ma per essere trasformate in disegni di legge da sottoporre all'esame del Parlamento nelle forme ordinarie, rispettose della funzione legislativa che la Costituzione riconosce al Parlamento;
    Oltre a rappresentare un significativo segnale dell'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 77, comma 2, della Costituzione, l'incongruenza appena segnalata vale a confermare l'assoluta irragionevolezza del ricorso, in una materia complessa come quella processuale, allo strumento della decretazione d'urgenza. Il differimento dell'applicabilità di disposizioni contenute in Decreti legge rappresenta una palese violazione della ratio costituzionale dell'istituto della decretazione d'urgenza, destinato a coprire interventi straordinari dettati dallo stato di necessità e non a recare innovazioni sistematiche di largo respiro, per loro natura comportanti un – più o meno lungo – periodo di «assorbimento», che può tradursi nel differimento dell'applicazione delle disposizioni recanti le innovazioni.
    È appena il caso di osservare, peraltro, che l'insussistenza dei requisiti, lungi dall'essere sanata dall'intervento della legge di conversione, si traduce – secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale – in vizio della medesima, censurabile nel giudizio di legittimità costituzionale (cfr. da ultimo, Corte cost. sent. n. 171/2007).
    richiamate integralmente le audizioni dell'indagine conoscitiva di cui sopra, svoltesi nelle sedute del 3 e 4 luglio 2013;
   B) in relazione al contenuto del titolo III del decreto-legge n. 69 del 2013:
    1. per quanto attiene alle disposizioni in materia di giudici ausiliari, di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, ai magistrati assistenti di studio della Corte suprema di Cassazione di cui ai capi I, II e III, rilevato che:
     1.1. il ricorso a nuove figure di ausilio della giurisdizione è diretto a rispondere all'esigenza di deflazionare l'imponente carico di lavoro degli uffici giudiziari soprattutto per quanto riguarda l'arretrato civile, per cui è da considerare in linea di principio con favore sia pure con la consapevolezza dell'esigenza di procedere a nuovi e più razionali investimenti in materia di informatizzazione, risorse umane e organizzatorie, volti a garantire un organico di personale togato ed amministrativo adeguato, sia in termini numerici che professionali, alle concrete esigenze dell'amministrazione della giustizia;
     1.2. gli stanziamenti del Fondo unico Giustizia rappresentano il primo strumento da utilizzare in una ottica di adeguamento degli organici;
     1.3. come prima misura si potrebbero prevedere due modifiche della lettera c) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, Pag. 77l'una diretta ad aumentare la quota del Fondo (oggi pari ad un terzo) spettante al Ministero della Giustizia;
     1.4. relativamente all'istituenda figura di giudice ausiliario, sulla base dell'ingente pendente arretrato, appare necessario aumentarne il numero complessivo fino al numero di seicento unità;
  al fine di riservare alla funzione di giudice ausiliario categorie professionali caratterizzate da una più elevata offerta sul mercato del lavoro, peraltro maggiormente esposte alla crisi economica in corso, si propone di espungere dall'elenco delle possibili professioni di provenienza i magistrati ordinari, contabili e amministrativi; gli avvocati dello Stato; i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito ed i notai. Riservando così l'accesso alla funzione di giudice ausiliario agli avvocati, ai ricercatori universitari in materie giuridiche nonché ai Giudici Onorari (questi ultimi alle condizioni di cui al punto 1.7);
     1.5. appare opportuno riflettere in merito all'opportunità di non impiegare nelle funzioni giudicanti giuristi che si siano allontanati da troppo tempo dalla pratica attiva del diritto e dalle aule di giustizia;
     1.6. in tema di incompatibilità appare opportuno estendere i divieti di cui al comma 4 dell'articolo 69 all'avvocato socio od associato ovvero all'avvocato che eserciti negli stessi locali;
     1.7. non appare giustificata l'esclusione dei magistrati onorari dalla categoria dei soggetti che possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario presso le Corti di Appello, qualora abbiano maturato un'esperienza, positivamente valutata, di almeno cinque anni;
     1.8. le ragioni sottese all'utilizzo di uno strumento di emergenza-urgenza quale quello del decreto-legge, inducono a ritenere che l'esperienza del giudice ausiliario debba necessariamente trovare una sua contenuta, certa, definizione temporale in vista di una più organica e coerente riforma del sistema della giustizia civile, e che pertanto appare opportuno modificare l'articolo 67 del decreto in esame, fissando un termine perentorio non rinnovabile di cinque anni alla durata dell'incarico di giudice ausiliario;
     1.9. il compenso previsto (duecento euro, onnicomprensivo per ogni provvedimento definitorio, al lordo di imposte e contributi previdenziali) appare insufficiente ai fini del conseguimento degli elevati livelli di professionalità ed efficienza richiesti agli istituendi giudici ausiliari, si ritiene indispensabile aumentarne l'importo fino a trecento euro;
     1.10. in capo ai requisiti per la nomina a giudice ausiliario sono poste condivisibili condizioni ostative legate alla compresenza di incarichi pubblici (elettivi e non) di natura politica, istituzionale, dirigenziale, oltreché religiosi, le quali si ritiene necessario, pena la vanificazione della norma, debbano estendersi ai cinque anni successivi la cessazione dei citati incarichi;
     1.11. in relazione al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, l'intervento deve essere valutato complessivamente in maniera positiva, permettendo per la prima volta di delineare con una certa stabilità la figura di assistente del giudice in tutti gli uffici giudiziari e non solo in quelli che, come ad esempio quelli di Milano e Firenze, in modo virtuoso riescono a stipulare convenzioni ed associando la finalità definizione dell'arretrato all'aspetto formativo.
     1.12. da un recente monitoraggio presso il Tribunale di Firenze emerge che complessivamente i magistrati hanno maggiore capacità di incidenza sull'arretrato rispetto a quelli senza stagista, in particolare è emerso che:
      i magistrati con stagista hanno un indice di smaltimento maggiore rispetto a quelli senza stagista (rapporto tra procedimenti definiti i la somma tra pendenti Pag. 78iniziali e sopravvenuti nell'anno): nel 2009 del 16 per cento, nel 2010 del 9 per cento e nel 2011 del 17 per cento in più.
      i magistrati con stagista hanno un indice di ricambio maggiore rispetto a quelli senza stagista (rapporto tra sopravvenuti e definiti nell'anno): del 57 per cento nel 2009, del 66 per cento nel 2010, del 19 per cento nel 2011 in più.
      i magistrati con stagista registrano una durata media dei procedimenti inferiore a quelle senza stagista: del 26 per cento nel 2009, del 29 per cento nel 2010, del 25 per cento nel 2011 in meno. Tale risultato consente di affermare che i magistrati con esperienza continuativa di assistenza hanno avuto la capacità di gestire meglio il proprio ruolo
      in magistrati con stagista hanno un indice di variazione medio della capacità di smaltimento positivo del 16 per cento tra il periodo prima e periodo dopo l'affiancamento dello stagista (l'indice valorizza l'impatto del primo anno nel quale il magistrato ha avuto affiancamento del tirocinante e censisce quindi il contributo, in questo caso positivo tra la capacità di smaltimento avuta dal magistrato prima e dopo l'affiancamento)
      i magistrati con stagista registrano una maggiore produttività di sentenze rispetto a quelli senza stagista: il 28 per cento nel 2009, il 53 per cento nel 2010 e il 57 per cento nel 2011 in più.
      i magistrati con stagista registrano una maggiore produttività di sentenze rispetto a quelli senza stagista: il 28 per cento nel 2009, il 53 per cento nel 2010 e il 57 per cento nel 2011 in più
      i magistrati con stagista registrano una maggiore produttività di sentenze contestuali (rese quindi in udienza con riduzione dei tempi della decisione): 106 per cento nel 2009, 113 per cento nel 2010 e 41 per cento nel 2011 in più;
     1.13. analoghi risultati si sono riscontrati nell'esperienza milanese. Al Tribunale di Milano si è condotta anche una prima analisi sull'impatto economico del modulo di lavoro con assistenza al giudice che evidenzia come la capacità di definizione dei giudizi è raddoppiata grazie all'apporto degli stagisti;
     1.14. in relazione al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari appare opportuno, non ostandovi quelle esigenze di segretezza che starebbero alla base della scelta di limitare il tirocinio al solo dibattimento di primo e secondo grado, estendere la figura dell'assistente tirocinante al giudice per l'udienza preliminare, ai tribunali per i minorenni, limitatamente alle attività di udienza e a quelle preliminari e successive all'udienza, nonché ai tribunali e agli uffici di sorveglianza;
     1.15. la disciplina del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari sembra prevedere un rapporto eccessivamente diretto tra il magistrato e il tirocinante senza delineare in modo preciso il ruolo del capo dell'ufficio giudiziario, mentre sarebbe più congruo ricondurre la gestione del tirocinio presso gli uffici giudiziari nell'ambito del potere organizzativo del Capo dell'ufficio, raccordandosi così la all'art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Sotto tale profilo quindi appare opportuno sostituire la scelta diretta del magistrato nella domanda dello stagista, con una possibilità di designazione nei poteri dei capo dell'ufficio giudiziario e prevedere il controllo dell'attività del tirocinante avviene ad opera del magistrato affidatario ma secondo le direttive del capo dell'ufficio;
     1.16. appare necessario che i Consigli dell'Ordine degli Avvocati vengano coinvolti nella gestione dei tirocini formativi ed abbiano un ruolo attivo quantomeno per i tirocini che saranno poi considerati sostitutivi della pratica forense;
     1.17. appare opportuno prevedere che qualora il soggetto ammesso allo stage svolga anche la pratica forense, il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari è ridotto a 12 mesi e dovrà essere disciplinato dal regolamento di cui all'articolo Pag. 7944 della legge n. 247 del 2012, svolgendosi nel rispetto degli articoli 41, comma 7, e 43 della medesima legge, e considerato sostitutivo della pratica per il tempo effettivo di durata del tirocinio stesso;
     1.18. appare necessario coinvolgere nel coordinamento, in caso di praticanti o specializzandi, anche le Scuole di specializzazione;
     1.19. appare opportuno assicurare la continuità con gli stage già in corso, qualora siano rispettati i requisiti dati dalla legge;
     1.20. il requisito della laurea in giurisprudenza all'esito del corso di durata almeno quadriennale dovrebbe essere sostituito con il requisito della laurea magistrale;
     1.21. i requisiti d'accesso allo stage formativo appaiono troppo stringenti specificamente alla media degli esami universitari, ai voti conseguiti, all'età richiesta ed alla durata del tirocinio, configurando un evidente problema di bilanciamento tra una domanda di qualità e specializzazione rivolta ai tirocinante a fronte di una del tutto insufficiente offerta, da parte dell'amministrazione della giustizia, in termini economici e professionali;
     1.22. la formazione dei tirocinanti: è un aspetto certamente delicato, considerato che l'articolo 73 individua negli stages l'aspetto formativo come momento centrale e che essi si presentano di fatto come alternativi alle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL). Occorre comunque assicurare ai tirocinanti possibilità di studio oltre alla presenza in ufficio, inserendo quindi una modifica che salvaguardi i tirocinanti in ciò, come un limite di ore di presenza negli uffici. Un ruolo importante può essere attribuito alla Scuola della magistratura, con relativa modifica del comma 5 dell'art. 73, quantomeno nell'indicazione dei programmi e dei temi sul quale dovranno essere svolti i tirocini. Sul punto si sottolinea una certa criticità nella formulazione della norma laddove non contiene indicazioni sulla offerta formativa per coloro che espletano il tirocinio presso l'Avvocatura di Stato; è opportuno prevedere un necessario coordinamento con SSPL e Ordini avvocati proprio nei progetti formativi, quantomeno nel caso in cui i tirocinanti siano anche iscritti alla pratica forense o alle SSPL. È quindi consigliabile un accordo con Ordini Avvocati e SSPL rimesso al Capo dell'ufficio giudiziario, in quanto la frequenza obbligatoria alla formazione forense o delle SSPL incidono concretamente nella presenza del tirocinante in ufficio e nella sua formazione;
     1.23. ancora, relativamente alla formazione, si ritiene di valutare l'opportunità di accorciare il periodo previsto per lo stage al fine di permettere a più laureati di accedere a quest'esperienza, che si considera assai formativa ove svolta dopo un percorso di studi in giurisprudenza;
     1.24. si ritiene opportuno favorire un'efficiente attività di formazione così da incoraggiare lo stagista a prorogare lo stage fino al termine conclusivo – che si indica in un periodo di sei mesi prorogabili di altri sei – garantendo al contempo una certa continuità di supporto al magistrato a cui è stato affidato;
     1.25. coloro che hanno presentato domanda per il periodo di formazione, in ottica di trasparenza e meritocrazia, dovranno essere inseriti in una graduatoria, pubblicamente consultabile, che deve essere aggiornata ogni sei mesi.
     1.26. l'esperienza già effettuata presso alcuni uffici giudiziari, come ad esempio quelli di Firenze e Milano, porta a rilevare che l'età di coloro che hanno aderito alle convenzioni per stage è compresa tra i 26 e i 30, per cui appare opportuno aumentare il requisito di età, coordinandosi la disposizione con altre misure del decreto-legge sull'occupazione giovanile, secondo cui il requisito di età massimo è di 30 anni;
     1.27. sia indispensabile prevedere a favore dei tirocinanti la corresponsione Pag. 80di una indennità, come per gli specializzandi in medicina, in quanto la gratuità del patrocinio rischia di essere disincentivante per i giovani;
     1.28. È importante assicurare un di riconoscimento retributivo al tirocinio formativo, come previsto per analoghe forme di formazione finalizzata a professioni qualificate vengono retribuite, corrispondente almeno ad un rimborso delle spese ed in ogni caso non inferiore ad un importo mensile di 500 euro, così da consentire anche ai meno abbienti di farne ricorso. [Emendamento: Art. 73: al comma 8 sostituire le parole: non dà diritto ad alcun compenso con le seguenti: dà diritto alla corresponsione dei rimborsi spese ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76];
     1.29. lo stagista inoltre dovrebbe inoltre poter esprimere una o più preferenze, non ai singoli magistrati ma alle specifiche sezioni in cui sono suddivise le diverse sedi dei tribunali: ciò al fine di facilitare l'accesso in base a criteri meritocratici ed evitare la possibilità di facilitazioni di vario genere;
     1.30. in merito inoltre al titolo di preferenza riconosciuto all'esito positivo dello stage, deve escludersi titolo di preferenza nei concorsi pubblici diversi da quelli per l'accesso alla magistratura professionale;
     1.31. ancora, nell'ottica di ottica di evitare facilitazioni in favore di alcune categorie di soggetti, si esclude che lo stage abbia valenza come requisito per la nomina a giudice di pace, in sostituzione del superamento dell'esame di stato per la professione forense;
     1.32. Si prevede inoltre che lo stage possa essere svolto presso tutti gli uffici giudiziari, non solo presso Tribunali e Corti d'Appello, con priorità certamente riconosciuta all'accettazione di stagisti nel civile più che nel penale, dato l'elevato il maggiore arretrato di ricorsi da smaltire;
     1.33. il trasferimento di trenta magistrati nella pianta organica della Corte di Cassazione, con le attribuzioni di assistente di studio da destinare alle sezioni civili, oltre a non soddisfare in alcun modo le stringenti esigenze funzionali della suprema Corte di Cassazione, comporterebbe la diminuzione dell'organico, già fortemente sottodimensionato, in servizio presso i tribunali di merito, si reputa necessario abrogarne la disposizione;
    2. per quanto attiene alle misure processuali di cui al Capo IV, rilevato che:
     2.1. la proposta conciliativa del giudice, prevista come obbligatoria dal nuovo articolo 185-bis del codice di procedura civile pur in assenza di sanzioni nei confronti del giudice in caso di inerzia, comportando la formulazione di una proposta conciliativa o transattiva vera e propria nella fase iniziale del giudizio anche in giudizi civili di notevole complessità, potrebbe, da un lato, mal conciliarsi con l'esigenza di evitare che il giudice anticipi il proprio giudizio, e, dall'altro, richiedere sin dalla prima udienza uno studio approfondito del fascicolo che non sempre è possibile effettuare in tale fase in maniera adeguata da poter anticipare la decisione stessa della causa;
     2.2. la previsione degli effetti sulla decisione dell'intero giudizio generati dal rifiuto della proposta transattiva o conciliativa presenta un grave difetto di proporzione sanabile attraverso il restringimento dell'ambito sanzionatorio per la mancata transazione/conciliazione alla sola determinazione delle spese processuali e non ai fini del giudizio. Viceversa, la parte rifiutante vedrebbe fortemente limitato il proprio diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione.
     2.3. quanto alla conciliazione ai sensi dell'articolo 185-bis, sembra opportuno introdurre un'apposita disposizione che stabilisca che la proposta conciliativa o transattiva, anche se formulata dal giudice in termini molto specifici, che di per sé può apparire un'anticipazione di giudizio, non può costituire motivo di ricusazione o di astensione. Altrimenti, il processo potrebbe subire notevoli rallentamenti Pag. 81per istanze di ricusazione o indurre il giudice a formulare proposte molto generiche e quindi inutili.
     2.4. la semplificazione del giudizio che si intende realizzare attraverso una motivazione sommaria della sentenza si traduce in una più difficile, se non impossibile, ricostruzione dell'iter logico (in fatto e in diritto) seguito dall'organo giudicante ai fini della redazione dei motivi di impugnazione, già sottoposti al vaglio preliminare di ammissibilità in sede di gravame, configurando in tal modo una grave limitazione del diritto di difesa previsto dall'articolo 24 della Costituzione. Nella convinzione che l'obiettivo di velocizzare il procedimento non può esser perseguito contraendo i diritti dei cittadini, ma rendendo più efficienti gli uffici e gli organi giurisdizionali, sarà allora indispensabile sopprimere l'articolo 79;
     2.5. la concentrazione negli uffici giudiziari di Milano, Roma e Napoli di tutte le controversie civili nelle quali è parte, anche in caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società con sede all'estero e priva nel territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, determinerebbe un considerevole aggravio di spese per tutte le parti ed un aggravio del carico di lavoro per uffici giudiziari che già si trovano pesantemente oberati da un livello di contenzioso superiore alle dotazioni di organico togato ed amministrativo, per cui la deroga ai criteri ordinari di competenza territoriale rischia di rallentare ulteriormente i tempi del processo civile. Per tali ragioni appare opportuno sopprimere l'articolo 80;
    3. per quanto attiene alle modifiche all'ordinamento giudiziario di cui al Capo V rilevato che:
     l'introduzione dell'articolo 791 bis, di cui all'articolo 76, appare contraddire il recente intendimento del legislatore per cui competenze di tradizionale ed esclusivo appannaggio del notariato sono state estese anche ad altri professionisti, dove tende a realizzare – con la creazione di nuove riserve di attività – un'ingiustificata marginalizzazione di altre professioni, si propone di abilitare allo svolgimento della procedura di divisione a domanda congiunta, in aggiunta alla figura notaio, anche l'avvocato munito di apposito potere di autentica degli atti;
    4. per quanto attiene alle disposizioni in materia di concordato preventivo di cui al Capo VI, rilevato che si ritiene essenziale alla funzionalità delle innovazioni legislative proposte in tema di concordato preventivo rivedere i contenuti di cui all'articolo 82 nel senso di configurare la nomina obbligatoria del Commissario quale organo di controllo; la previsione di tempistiche più stringenti di svolgimento dell'intera procedura; il deposito di un documento che valorizzi le poste di bilancio a valori di presumibile realizzo e non storici; ed una valutazione riguardo l'opportunità e modalità circa l'obbligo di un versamento del deposito cauzionale o cauzione,
    5. per quanto attiene alle altre misure per il funzionamento dei servizi di giustizia di cui al Capo VII del titolo III, rilevato che appare incongrua la reintroduzione nelle commissioni dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato dei magistrati in servizio, in quanto determina un pesante aggravio per il magistrato commissario di esame che finisce necessariamente di ripercuotersi in maniera negativa sui proprio carico di lavoro giudiziario e, quindi, sui tempi del processo. Appare quindi opportuna la soppressione dell'articolo 83;
    6. per quanto attiene alle misure in materia di mediazione civile e commerciale di cui al Capo VIII del titolo III, rilevato che:
     6.1 anche a seguito della pronuncia di incostituzionalità della Corte (Corte cost., sent. 272/2012), si ritiene opportuno lo stralcio delle norme che reintroducono l'istituto della mediazione, laddove si dovesse provvedere a procedere nell'esame dell'articolo 84 si indica, in merito ai Pag. 82profili procedurali della citata pratica stragiudiziale, si reputa essenziale introdurre modifiche nel senso di:
   a) Prevedere l'introduzione della c.d. «negoziazione assistita» e cioè procedure alternative alla mediazione ed al contenzioso giudiziario che riconoscano alle parti per il tramite dei rispettivi legali il potere di raggiungere un accordo omologabile dal giudice ai fini della sua esecutività. Tali proposte sono collegate alla riserva di consulenza ed assistenza legale propedeutica al giudizio riconosciuta dalla L. 247/12 agli avvocati.
   b) rendere esecutivo il verbale di conciliazione anche senza omologa in caso di sottoscrizione dello stesso da parte degli avvocati che hanno assistito le parti nel corso del procedimento; porre il limite dell'obbligatorietà, solo per un numero limitato di materie, a un solo anno di sperimentazione e per le controversie di valore non superiore a 50 mila euro; l'eliminazione delle conseguenze processuali e sulle spese relative al contegno tenuto in mediazione; stabilire la totale gratuità di tutto il percorso di mediazione nel caso in cui questo sia obbligatorio e non abbia esito positivo;
     6.2. in ragione dell'obbligatorietà del ricorso ad uno strumento precontenzioso, appare opportuno prevedere che l'attivazione e lo svolgimento del procedimento di mediazione obbligatorio sono assistiti dagli avvocati delle parti
     6.3. il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nulla dispone con riguardo ai criteri di competenza territoriale, per cui la parte che agisce per prima potrà depositare personalmente presso un qualsiasi organismo di sua scelta, ubicato in un qualsiasi luogo del territorio nazionale, una domanda, limitandosi ad indicare i soggetti controinteressati, l'oggetto e le ragioni della sua pretesa;
     6.4. con riferimento agli avvocati della qualità di mediatori di diritto appare opportuno prevedere che gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55 bis del codice deontologico;
     6.5. sulla base dall'esperienza pratica dell'applicazione del decreto legislativo 28/2010, appare opportuna una definizione di mediazione contenuta nella lettera a) dell'articolo 1, considerato che la proposta di risoluzione formulata dal mediatore non è di per sé mediazione, ma la fase finale, eventuale, di una pratica di mediazione, per cui potrebbe essere opportuno modificare la predetta disposizione nella parte dove si definisce la mediazione, la quale dovrebbe quindi consistere nella «attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
     6.6. Si ritiene altresì necessario integrare le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 28 del 2010 con la definizione dell'incontro di programmazione in modo da chiarirne la finalità;
     6.7. in considerazione della natura e degli obiettivi della mediazione, la mediazione obbligatoria potrebbe trovare applicazione in relazione a determinate materie solo ove le controversie non superino un determinato valore, che potrebbe essere individuato in 20.000 euro;
     6.8. potrebbe essere opportuno prevedere che la disposizione relativa alla mediazione obbligatoria abbia la durata di un anno dall'entrata in vigore della stessa e che al termine di un anno sarà attivato su iniziativa del Ministero della Giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione;
     6.9. Appare opportuno riconoscere il valore di titolo esecutivo, senza necessità di omologa, all'accordo di conciliazione, ove sia sottoscritto dalle parti e Pag. 83da tutti gli avvocati che assistano tutte le parti dell'accordo. Gli avvocati verificano, prima della sottoscrizione, che il contenuto non è non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative;
     6.10. appare opportuno ampliare l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'imposta di registro prevedendo un incremento dell'importo del verbale ai fini dell'esenzione, portandolo dagli attuali 50.000 euro fino a 100.000 euro.
     6.11. la previsione delle controversie in materia di diritti reali tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ha comportato seri problemi interpretativi in relazione, fra l'altro, alle controversie in materia di usucapione. Sarebbe sufficiente, a tale proposito, prevedere una disposizione specifica in materia di formalità da adottare per la trascrizione dell'accordo che accerta l'usucapione, intervenendo sull'articolo 2645 c.c. (e articolo 2643 c.c.) per includervi la trascrizione dell'accordo di mediazione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In tale caso, l'accordo, che corrisponda al contenuto della domanda giudiziale di cui all'articolo 5, 2o comma, sarà opponibile ai terzi dalla data della trascrizione della domanda giudiziale.
     6.12. sicuramente censurabile l'eccessivo numero di azioni sottoposte a condizione di procedibilità, essendo preferibile, specie in una prima fase applicativa, ridurre il novero a quelle in tema di liti condominiali, diritti reali, patti di famiglia, locazione, comodato e affitto di azienda, escludendo peraltro la risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore.
     6.13. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie di natura patrimoniale fra coniugi (in assenza di minori), che attengono ai profili prettamente economici e disponibili che proprio in considerazione dei rapporti fra le parti, si prestano a una celere e puntuale gestione in sede di mediazione che sola permette l'emersione degli interessi e dei bisogni che sottendono le richieste avanzate dalle parti;
     6.14. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie relative a contratti tra imprese, controversie in materia societaria, e in tema di proprietà industriale e intellettuale;
     6.15. appare opportuno prevedere che per l'attivazione e lo svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria sono assistiti dagli avvocati delle parti;
     6.16. in relazione alla mediazione delegata, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 84, si ritiene che tale istituto debba essere soppresso in quanto, pur essendo positivamente valutabile in astratto, esso è assolutamente ultroneo in un sistema processuale che, così come configurato dal Decreto, prevede già numerose sedi di potenziale conciliazione.
  Altresì suscita perplessità la previsione secondo cui il giudice deve indicare l'organismo di mediazione scegliendolo in una amplia platea di organismi disponibili e, quindi, compiendo una valutazione che esula dal suo ruolo essenzialmente giurisdizionale. È quindi opportuno sopprimere tale previsione;
     6.17. ad ogni modo, l'eliminazione della facoltà di scelta dell'organismo da parte del giudice, dovrebbe essere accompagnata con la previsione che, nei casi di mediazione disposta dal giudice, l'organismo scelto dalle parti debba avere sede nel distretto della Corte d'Appello a cui appartiene l'ufficio del giudice stesso.
     6.18. appare opportuno escludere l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 ai procedimenti di consulenza tecnica preventiva di cui all'articolo 696-bis del c.p.c., considerato che questa, pur potendo produrre l'effetto della cessazione della lite, non è equiparabile ad una vera e propria procedura di mediazione, in primo luogo per la non richiesta formazione specifica in punto di mediazione dei Pag. 84consulenti che la svolgono, in secondo luogo per l'ambito oggettivo della consulenza che risulta delimitato e non aperto e inizialmente indefinito quale il campo di svolgimento di una mediazione condotta dalla parti che assecondano i loro interessi guidate dal mediatore e dai rispettivi avvocati. Il decreto legge, con la formulazione di cui all'articolo 84, n. 1, lett. d), attraverso la proposta introduzione della lettera b-bis) al comma 3 dell'articolo 5 del d.lgs. 28/2010, considera non applicabili i commi 1 e 2 dell'articolo 5 (condizione di procedibilità ex lege e su provvedimento del giudice) ai procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. A tale proposito si osserva che la consulenza tecnica ex articolo 696-bis c.p.c. se conduce alla risoluzione della controversia determina il non luogo a procedere in ambito giudiziale, ma nell'eventualità di un esito negativo non può precludere l'efficacia, anzi eventualmente la facilita, di una vera e propria procedura mediativa con la guida di un mediatore competente, che sola in tal caso permette di evitare la continuazione del processo e il raggiungimento della soddisfazione di entrambe le parti. Per tali ragioni appare opportuno eliminare l'introduzione della citata lettera c-bis);
     6.19. non appare condivisibile la previsione della lettera h) del comma 1 dell'articolo 84 relativo al cosiddetto incontro preliminare (primo incontro di programmazione) in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, che finisce per avere un effetto meramente defatigatorio, in contrasto con lo scopo dell'istituto della mediazione, che già di per sé include la verifica della medi abilità della controversia senza necessità di un ulteriore sub procedimento, e con i tempi assai contenuti nei quali si deve pervenire ad un risultato positivo o negativo della mediazione. Inoltre tale incontro preliminare rappresenta la sola condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con effetti riduttivi sulla forza dell'istituto della mediazione. Appare quindi opportuno sopprimere la lettera h) e alla lettera p), capoverso 5-bis sostituire le parole: «Quando, all'esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo,» con le seguenti: «quando l'impossibilità di pervenire a un accordo è accertata dal mediatore nei primi trenta giorni del procedimento»;
     6.20. il tentativo di mediazione è sì una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ma che l'obbligatorietà comporta solo la necessità di un primo incontro fissato dal mediatore entro 30 giorni dalla domanda, incontro in cui valutare l'opportunità di proseguire o meno la procedura mediativa. La formulazione attuale risultante dalle modifiche apportate dal decreto legge al decreto legislativo n. 28/2010 (artt. 5 e 8) è ambigua in quanto l'incontro «di programmazione» (articolo 8, I comma del d.lgs. n. 28/2010) sembra estraneo al procedimento di mediazione vero e proprio; dunque non è chiaro se la condizione di procedibilità si è avverata quando l'incontro di programmazione si conclude con il mancato accordo (ipotesi presa in esame dall'articolo 17, comma 5-bis, ai fini delle indennità di mediazione). Tenendo conto delle esigenze di chiarezza (al fine di evitare inutili dispute interpretative) sarebbe opportuno sostituire le parole «incontro di programmazione» con le parole «primo incontro» (articolo 8 e articolo 17 del d.lgs. n. 28/2010). Inoltre si propone di inserire all'articolo 5 il comma 2-bis: «Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo».
     6.21. appare opportuno, al fine di escludere la possibile coercibilità della mediazione ed esaltare il rilievo della volontà delle parti nel percorso di mediazione, sopprimere la lettera l) del comma 1 dell'articolo 84, secondo cui «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.»; Pag. 85
     6.22. il decreto legge reintroduce le previsioni dell'articolo 11 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 28/2010 relative alla proposta del mediatore e alle conseguenze che il giudice può trarre dal rifiuto della proposta quando la decisione del processo sia interamente o quasi interamente conforme alla proposta, nonostante che tali disposizioni abbiano dato origine a numerose difficoltà interpretative in merito alla comparazione tra la sentenza – che giudica su posizioni di diritto – e la proposta – che «dovrebbe» aver riguardo agli interessi delle parti. Appare quindi opportuna la soppressione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 28/2010 (e quindi la seconda parte del primo comma dell’ articolo 11 ad essa collegato);
     6.23. la proposta del mediatore già prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, può essere conservata nel novero delle modalità di interazione fra mediatore, parti e avvocati, ma non può trasformare il significato e la funzione di tale procedura: la proposta potrà essere offerta dal mediatore solo su richiesta congiunta delle parti e non dovrà sortire conseguenze né di vincolo per le stesse, né di sanzione alcuna in caso di rifiuto. Per tale ragione potrebbe essere opportuno sopprimere le lettere l) ed n);
     6.24. La partecipazione obbligatoria degli avvocati alla procedura di mediazione è di per sé sufficiente a garantire la scelta consapevole delle parti in merito ai contenuti dell'accordo di mediazione, che consideri, cioè, le alternative secondo diritto alla soluzione concordata, l'equilibrio fra le posizioni delle parti dell'accordo e la validità dello stesso. Si osserva che la sottoscrizione del verbale da parte degli avvocati, che si tratti del verbale di accordo o del verbale di mancato accordo, configura l'assunzione da parte degli stessi della responsabilità professionale in ordine allo svolgimento dell'assistenza legale al cliente in corso di mediazione. La sottoscrizione del verbale da parte degli avvocati non ha dunque una portata esclusivamente riferibile alla fase di omologazione del verbale di accordo ai fini dell'acquisizione della efficacia esecutiva e dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Per tali ragioni potrebbe essere sostituita la lettera m) con la seguente: «all'articolo 11, comma 3, primo periodo, dopo le parole «sottoscritto dalle parti», sono aggiunte le parole: «dai loro avvocati»; all'articolo 11, comma 4, primo periodo, dopo le parole «sottoscritto dalle parti, sono aggiunte le parole «e dai loro avvocati».
     6.25. pur non prevedendo il decreto-legge 69/2013 alcuna integrazione o modifica del decreto legislativo 28/2010 con riferimento agli organismi di mediazione, e soprattutto alla formazione e valutazione dei mediatori, il valore della riforma che si propone è fortemente condizionato dalla qualità dei sistemi di formazione dei mediatori, dei sistemi di valutazione degli stessi, dalla efficienza organizzativa e trasparenza gestionale degli organismi di mediazione e di formazione, dalla effettività del sistema di monitoraggio pubblico su tali organismi.
     6.26. appare in contrasto con la natura obbligatoria dell'istituto la previsione del pagamento di una indennità di mediazione, di cui alla lettera p), capoverso 5-bis, del comma 1 dell'articolo 84, nel caso di fallimento dell'esperimento della mediazione, assumendo tale previsione una valenza punitiva;
     6.27. Salvo quanto già sottolineato in merito al primo incontro di programmazione, la procedura che richieda altri incontri al fine del raggiungimento di una soluzione conciliativa, dovrà essere valutata ai fini delle indennità da corrispondere agli organismi, i quali provvederanno poi a remunerare l'attività dei mediatori, secondo tabelle proposte da enti privati secondo criteri stabiliti da un nuovo decreto ministeriale. Si osserva, pertanto, che la materia delle tariffe dovrebbe essere nuovamente disciplinata da decreti ministeriali, previa indicazione da parte della legge di conversione del solo aspetto riguardante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La lettera p) potrebbe essere modificata nel seguente modo: «p) dopo il comma 4 sono inseriti Pag. 86i seguenti commi: «5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  subordinatamente all'accoglimento delle predette condizioni.
On. Bonafede.

Pag. 87

ALLEGATO 5

DL 69/13: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il disegno di legge in oggetto,
   rilevato che:
    le disposizioni in materia di giustizia contenute nel decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 costituiscono un complesso intervento normativo che incide su tutte le fasi del processo sia in termini di organizzazione degli uffici giudiziari sia sul piano delle regole processuali;
    lo stato della giustizia civile costituisce, senza dubbio, uno dei fattori esogeni di svantaggio competitivo per la società italiana, in particolare per chi produce e lavora, considerato che l'Italia si colloca al 158o posto nel mondo nell'indice di efficienza di recupero del credito a causa dei tempi lunghi, che la durata media dei procedimenti civili per il recupero crediti è di 1.210 giorni e che è in costante aumento il numero di condanne riportate dallo Stato italiano per violazione del termine della ragionevole durata dei processi;
    la materia della giustizia è oramai stabilmente inserita in iniziative legislative governative di contenuto multisettoriale volte ad affrontare complessivamente l'obiettivo di assicurare competitività all'economia italiana;
    il contenuto multisettoriale del decreto-legge tuttavia ha comportato l'assegnazione del relativo disegno di legge solo in sede consultiva alla Commissione Giustizia;
    ciononostante, al fine di esaminare adeguatamente il complesso intervento normativo in materia di giustizia, l'istruttoria in sede consultiva è confluita nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'efficienza del sistema giudiziario già avviata dalla Commissione giustizia, procedendo all'audizione del Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, di organismi rappresentativi della magistratura civile ed onoraria, dell'avvocatura, di rappresentanti del personale amministrativo della giustizia, nonché di soggetti ed enti che hanno maturato una significativa esperienza nelle materie del decreto-legge inerenti alla giustizia;
    nel caso in esame è stato scelto dal Governo lo strumento del decreto-legge a fronte della necessità ed urgenza di rilanciare l'economia del Paese e dell'esigenza di mandare ai mercati internazionali un segnale decisivo di immediata ripresa dell'Italia;
    auspicato che le prossime iniziative in materia di giustizia, affinché possano essere esaminate dalla Commissione Giustizia in sede referente e con tempi adeguati alla loro complessità, siano adottate dal Governo facendo ricorso a provvedimenti circoscritti a tale materia, utilizzando lo strumento della decretazione d'urgenza solo nei casi in cui sia strettamente necessario;
    richiamate integralmente le audizioni dell'indagine conoscitiva di cui sopra, svoltesi nelle sedute del 3 e 4 luglio 2013;
    ritenuto che le disposizioni in materia di giustizia complessivamente rispondono Pag. 88all'esigenza evidenziata dalla Commissione Europea, di abbreviare la durata dei procedimenti civili e ridurre l'alto livello del contenzioso civile, anche promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie;
    in relazione al contenuto del titolo III del decreto-legge n. 69 del 2013:
     1. per quanto attiene alle disposizioni in materia di giudici ausiliari, di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, ai magistrati assistenti di studio della Corte suprema di Cassazione di cui ai capi I, II e III, rilevato che:
      1.1. il ricorso a nuove figure di ausilio della giurisdizione è diretto a rispondere all'esigenza di deflazionare l'imponente carico di lavoro degli uffici giudiziari soprattutto per quanto riguarda l'arretrato civile, per cui è da considerare in linea di principio con favore sia pure con la consapevolezza dell'esigenza di procedere a nuovi e più razionali investimenti in materia di informatizzazione, risorse umane e di organizzazione, volti a garantire un organico di personale togato ed amministrativo adeguato, sia in termini numerici che professionali, alle concrete esigenze dell'amministrazione della giustizia;
      1.2. gli stanziamenti del Fondo unico Giustizia rappresentano il primo strumento da utilizzare in una ottica di riqualificazione professionale del personale amministrativo della giustizia nonché di adeguamento degli organici;
      1.3. come prima misura si potrebbero prevedere due modifiche della lettera c) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, l'una diretta ad aumentare la quota del Fondo (oggi non inferiore ad un terzo) spettante al Ministero della Giustizia, l'altra diretta a prevedere che le risorse diretta a prevedere che le risorse del fondo destinate al Ministero della Giustizia sono finalizzate anche ad incentivare il personale amministrativo;
      1.4. appare opportuno, nel rispetto del principio di uguaglianza, portare da sessanta a settantacinque anni il limite di età previsto per gli avvocati e notai per poter essere legittimati a presentare la domanda per svolgere le funzioni di giudice ausiliario, secondo quanto previsto per i magistrati, per quanto sia opportuno anche modificare la disciplina dell'articolo 65, comma 2, al fine di valorizzare gli avvocati più giovani che abbiano maturato almeno cinque anni di documentata esperienza professionale;
      1.5. appare opportuno impiegare nelle funzioni giudicanti giuristi che non si siano allontanati da troppo tempo dalla pratica attiva del diritto e dalle aule di giustizia, per cui dovrebbero poter essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliare i magistrati in pensione da non più di due anni, gli avvocati che siano cancellati dall'albo da non più di due anni e i notai a riposo da non più di due anni;
      1.6. in tema di incompatibilità appare opportuno estendere i divieti di cui al comma 4 dell'articolo 69 all'avvocato socio od associato ovvero all'avvocato che eserciti negli stessi locali;
      1.7. non appare giustificata l'esclusione dei magistrati onorari dalla categoria dei soggetti che possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario presso le Corti di Appello, qualora abbiano maturato un'esperienza, positivamente valutata, di almeno cinque anni;
      1.8. in relazione al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, l'intervento deve essere valutato complessivamente in maniera positiva, permettendo per la prima volta di delineare con una certa stabilità la figura di assistente del giudice in tutti gli uffici giudiziari e non solo in quelli che, come ad esempio quelli di Milano e Firenze, in modo virtuoso riescono a stipulare convenzioni ed associando la finalità definizione dell'arretrato all'aspetto formativo;
      1.9. da un recente monitoraggio presso il Tribunale di Firenze emerge Pag. 89che complessivamente i magistrati hanno maggiore capacità di incidenza sull'arretrato rispetto a quelli senza stagista, in particolare è emerso che:
   i magistrati con stagista hanno un indice di smaltimento maggiore rispetto a quelli senza stagista (rapporto tra procedimenti definiti i la somma tra pendenti iniziali e sopravvenuti nell'anno): nel 2009 del 16 per cento, nel 2010 del 9 per cento e nel 2011 del 17 per cento in più;
   i magistrati con stagista hanno un indice di ricambio maggiore rispetto a quelli senza stagista (rapporto tra sopravvenuti e definiti nell'anno): del 57 per cento nel 2009, del 66 per cento nel 2010, del 19 per cento nel 2011 in più;
   i magistrati con stagista registrano una durata media dei procedimenti inferiore a quelle senza stagista: del 26 per cento nel 2009, del 29 per cento nel 2010, del 25 per cento nel 2011 in meno. Tale risultato consente di affermare che i magistrati con esperienza continuativa di assistenza hanno avuto la capacità di gestire meglio il proprio ruolo;
   in magistrati con stagista hanno un indice di variazione medio della capacità di smaltimento positivo del 16 per cento tra il periodo prima e periodo dopo l'affiancamento dello stagista (l'indice valorizza l'impatto del primo anno nel quale il magistrato ha avuto affiancamento del tirocinante e censisce quindi il contributo, in questo caso positivo tra la capacità di smaltimento avuta dal magistrato prima e dopo l'affiancamento);
   i magistrati con stagista registrano una maggiore produttività di sentenze rispetto a quelli senza stagista: il 28 per cento nel 2009, il 53 per cento nel 2010 e il 57 per cento nel 2011 in più;
   i magistrati con stagista registrano una maggiore produttività di sentenze rispetto a quelli senza stagista: il 28 per cento nel 2009, il 53 per cento nel 2010 e il 57 per cento nel 2011 in più;
   i magistrati con stagista registrano una maggiore produttività di sentenze contestuali (rese quindi in udienza con riduzione dei tempi della decisione): 106 per cento nel 2009, 113 per cento nel 2010 e 41 per cento nel 2011 in più;
      1.10. analoghi risultati si sono riscontrati nell'esperienza milanese. Al Tribunale di Milano si è condotta anche una prima analisi sull'impatto economico del modulo di lavoro con assistenza al giudice che evidenzia come la capacità di definizione dei giudizi è raddoppiata grazie all'apporto degli stagisti;
      1.11. in relazione al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari appare opportuno, non ostandovi quelle esigenze di segretezza che starebbero alla base della scelta di limitare il tirocinio al solo dibattimento di primo e secondo grado, estendere la figura dell'assistente tirocinante al giudice per l'udienza preliminare, ai tribunali per i minorenni, limitatamente alle attività di udienza e a quelle preliminari e successive all'udienza, nonché ai tribunali e agli uffici di sorveglianza;
      1.12. la disciplina del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari sembra prevedere, un rapporto eccessivamente diretto tra il magistrato e il tirocinante senza delineare in modo preciso il ruolo del capo dell'ufficio giudiziario, mentre sarebbe più congruo ricondurre la gestione del tirocinio presso gli uffici giudiziari nell'ambito del potere organizzativo del Capo dell'ufficio, raccordandosi così la all'art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Sotto tale profilo quindi appare opportuno sostituire la scelta diretta del magistrato nella domanda dello stagista, con una possibilità di designazione nei poteri dei capo dell'ufficio giudiziario e prevedere il controllo dell'attività del tirocinante avviene ad opera del magistrato affidatario ma secondo le direttive del capo dell'ufficio;
      1.13. appare necessario che i Consigli dell'Ordine degli Avvocati vengano Pag. 90coinvolti nella gestione dei tirocini formativi ed abbiano un ruolo attivo quantomeno per i tirocini che saranno poi considerati sostitutivi della pratica forense;
      1.14. appare necessario coinvolgere nel coordinamento, in caso di praticanti o specializzandi, anche le Scuole di specializzazione;
      1.15. appare opportuno assicurare la continuità con gli stage già in corso, qualora siano rispettati i requisiti dati dalla legge;
      1.16. appare opportuno estendere la durata massima del tirocinio da diciotto mesi a due anni, in modo tale da impiegare tirocinanti con sempre maggiore esperienza;
      1.17. il requisito della laurea in giurisprudenza all'esito del corso di durata almeno quadriennale dovrebbe essere sostituito con il requisito della laurea magistrale;
      1.18. la mancanza di uno standard unico tra le università rende aleatoria ed eccessivamente restrittivo il requisito di una votazione media minima, in alcune materie, di 27/30, per cui tale soglia dovrebbe essere eliminata;
      1.19. anche se i tirocinanti debbono essere in possesso di laurea magistrale, appare opportuno stabilire che il voto di laurea non deve essere inferiore a 102/110 e che costituisce titolo preferenziale la specializzazione in materie giuridiche;
      1.20. la formazione dei tirocinanti: è un aspetto certamente delicato, considerato che l'articolo 73 individua negli stages l'aspetto formativo come momento centrale e che essi si presentano di fatto come alternativi alle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL). Occorre comunque assicurare ai tirocinanti possibilità di studio oltre alla presenza in ufficio, inserendo quindi una modifica che salvaguardi i tirocinanti in ciò, come un limite di ore di presenza negli uffici;
      1.21. l'esperienza già effettuata presso alcuni uffici giudiziari, come ad esempio quelli di Firenze e Milano, porta a rilevare che l'età di coloro che hanno aderito alle convenzioni per stage è compresa tra i 26 e i 30, per cui appare opportuno aumentare il requisito di età, coordinandosi la disposizione con altre misure del decreto-legge sull'occupazione giovanile, secondo cui il requisito di età massimo è di 29 anni;
      1.22. sia da valutare l'opportunità di prevedere a favore dei tirocinanti la corresponsione di una indennità, in quanto la gratuità del tirocinio rischia di essere disincentivante per i giovani;
      1.23. è importante infatti assicurare un riconoscimento economico al tirocinio formativo, come previsto per analoghe forme di formazione finalizzata a professioni qualificate che vengono retribuite, corrispondente almeno ad un rimborso delle spese, così da consentire anche ai meno abbienti di farne ricorso;
      1.24. la temporanea introduzione della figura dei magistrati assistenti di studio della Corte di Cassazione, che non soddisfa in alcun modo l'esigenza di coprire in tempi rapidissimi e con procedure semplificate le gravi carenze e ritardo nelle coperture di organico esistenti nella Corte suprema di Cassazione, potrebbe risultare una misura non adeguata a risolvere l'emergenza costituita dall'arretrato di cause civili pendenti. Il problema principale della Cassazione civile è proprio l'entità dell'arretrato (70.664 ricorsi pendenti da oltre un anno, termine di durata ragionevole, secondo Strasburgo) e, conseguentemente, l'irragionevole durata del giudizio civile di cassazione (34,1 mesi nel 2012, non ostante la riduzione di 2,7 mesi rispetto al 2011). Per affrontare questa emergenza appare più opportuno ampliare nella stessa misura di trenta unità l'organico dell’ Ufficio del Ruolo del Massimario, reintroducendo anche la possibilità, per quanti abbiano conseguito la terza valutazione, di integrare i collegi, come previsto per i magistrati di appello addetti alla corte di Cassazione; Pag. 91
  2. per quanto attiene alle misure processuali di cui al Capo IV, rilevato che:
      2.1. la proposta conciliativa del giudice, prevista come obbligatoria dal nuovo articolo 185-bis del codice di procedura civile pur in assenza di sanzioni nei confronti del giudice in caso di inerzia, comportando la formulazione di una proposta conciliativa o transattiva vera e propria nella fase iniziale del giudizio anche in giudizi civili di notevole complessità, potrebbe, da un lato, mal conciliarsi con l'esigenza di evitare che il giudice anticipi il proprio giudizio, e, dall'altro, richiedere sin dalla prima udienza uno studio approfondito del fascicolo che non sempre è possibile effettuare in tale fase in maniera adeguata da poter anticipare la decisione stessa della causa;
      2.2. quanto alla conciliazione ai sensi dell'articolo 185-bis, sembra opportuno introdurre un'apposita disposizione che stabilisca che la proposta conciliativa o transattiva, anche se formulata dal giudice in termini molto specifici, che di per sé può apparire un'anticipazione di giudizio, non può costituire motivo di ricusazione o di astensione. Altrimenti, il processo potrebbe subire notevoli rallentamenti per istanze di ricusazione o indurre il giudice a formulare proposte molto generiche e quindi inutili;
      2.3. non appare congruo considerare il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice come comportamento valutabile ai fini del giudizio, secondo quanto previsto dall'articolo 185-bis;
      2.4. non appare opportuno, in un'ottica di tutela del diritto di difesa delle parti, prevedere che la motivazione della sentenza possa fare esclusivo riferimento a precedenti conformi o essere formulata sulla base di rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
      2.5. appare opportuno rivedere anche la disciplina delle procedure esecutive individuali, con riferimento alla ricerca dei beni da pignorare ed all'obiettivo di modernizzare i compiti ed i poteri degli ufficiali giudiziari;
      2.6. la concentrazione negli uffici giudiziari di Milano, Roma e Napoli di tutte le controversie civili nelle quali è parte, anche in caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società con sede all'estero e priva nel territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, determinerebbe un considerevole aggravio di spese per tutte le parti ed un aggravio del carico di lavoro per uffici giudiziari che già si trovano pesantemente oberati da un livello di contenzioso superiore alle dotazioni di organico togato ed amministrativo, per cui la deroga ai criteri ordinari di competenza territoriale rischia di rallentare ulteriormente i tempi del processo civile. Per tali ragioni appare opportuno sopprimere l'articolo 80;
      2.7. la nomina del commissario giudiziale da parte del tribunale, relativamente al concordato in bianco, rappresenta un significativo strumento di controllo dell'impresa in crisi al fine di verificare se questa si stia effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento dei creditori, per cui sembra opportuno prevedere l'obbligatorietà della nomina in luogo della sua discrezionalità;
     3. per quanto attiene alle modifiche all'ordinamento giudiziario di cui al Capo V non vi è nulla da osservare;
  4. per quanto attiene alle disposizioni in materia di concordato preventivo di cui al Capo VI, rilevato che:
      4.1. L'articolo 82 si occupa dell'articolo 161 l. fall. introducendo una serie di cautele per la domanda prenotativa di concordato, e dunque per la fase in cui ancora difetta una domanda di concordato vera e propria con la quale il debitore può portare a conoscenza dei propri creditori condotte potenzialmente rilevanti ex articolo 173 l. fall. Se, dunque, all'articolo 82 d.l. 69/2013, al comma 1, lett. b), secondo periodo, non viene precisato Pag. 92che la modifica introdotta all'articolo 161 l.f. riguarda soltanto condotte successive al deposito della domanda di concordato, il commissario giudiziale potrebbe essere indotto a ricercare condotte anche anteriori a quel momento, con conseguente surrettizia reintroduzione del requisito della meritevolezza del debitore per l'ammissione alla procedura (sindacabile dal giudice);
     5. per quanto attiene alle altre misure per il funzionamento dei servizi di giustizia di cui al Capo VII del titolo III, rilevato che appare incongrua la reintroduzione nelle commissioni dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato dei magistrati in servizio, in quanto determina un pesante aggravio per il magistrato commissario di esame che finisce necessariamente di ripercuotersi in maniera negativa sui proprio carico di lavoro giudiziario e, quindi, sui tempi del processo. Appare quindi opportuna la soppressione dell'articolo 83;
     6. per quanto attiene alle misure in materia di mediazione civile e commerciale di cui al Capo VIII del titolo III, rilevato che:
      6.1. le misure previste dal decreto-legge sono da valutare complessivamente in maniera positiva in quanto, sia pure per determinate materie, reintroducono l'obbligatorietà del ricorso ad uno strumento precontenzioso diretto a selezionare l'accesso alla giustizia, che in Italia ha assunto oramai dimensioni quantitative abnormi se confrontato con l'esperienza di altri Paesi;
      6.2. a tal proposito non può essere trascurata la proposta di introdurre nell'ordinamento il cosiddetto procedimento di negoziazione assistita, sperimentata già in altri Paesi d'Europa e volta al raggiungimento di un accordo conciliativo attraverso una procedura cogestita dagli avvocati finalizzata alla formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale in tempi brevi e costi contenuti;
      6.3. in ragione dell'obbligatorietà del ricorso ad uno strumento precontenzioso, appare opportuno prevedere che l'attivazione e lo svolgimento del procedimento di mediazione obbligatorio sono assistiti dagli avvocati delle parti;
      6.4. il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nulla dispone con riguardo ai criteri di competenza territoriale, per cui la parte che agisce per prima potrà depositare personalmente presso un qualsiasi organismo di sua scelta, ubicato in un qualsiasi luogo del territorio nazionale, una domanda, limitandosi ad indicare i soggetti controinteressati, l'oggetto e le ragioni della sua pretesa;
      6.5. con riferimento agli avvocati della qualità di mediatori di diritto appare opportuno prevedere che gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55 bis del codice deontologico;
      6.6. sulla base dall'esperienza pratica dell'applicazione del d.lgs. 28/2010, appare opportuna una definizione di mediazione contenuta nella lettera a) dell'articolo 1, considerato che la proposta di risoluzione formulata dal mediatore non è di per sé mediazione, ma la fase finale, eventuale, di una pratica di mediazione., per cui potrebbe essere opportuno modificare la predetta disposizione nella parte dove si definisce la mediazione, la quale dovrebbe quindi consistere nella «attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
      6.7. potrebbe essere opportuno prevedere che la disposizione relativa alla mediazione obbligatoria abbia la durata di tre anni dall'entrata in vigore della stessa e che al termine dei tre anni sarà attivato su iniziativa del Ministero della Giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione;Pag. 93
      6.8. Appare opportuno riconoscere il valore di titolo esecutivo, senza necessità di omologa, all'accordo di conciliazione, ove sia sottoscritto dalle parti e da tutti gli avvocati che assistano tutte le parti dell'accordo. Gli avvocati verificano, prima della sottoscrizione, che il contenuto non è non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative;
      6.9. appare opportuno ampliare l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'imposta di registro prevedendo un incremento dell'importo del verbale ai fini dell'esenzione, portandolo dagli attuali 50.000 euro fino a 100.000 euro;
      6.10. la previsione delle controversie in materia di diritti reali tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ha comportato seri problemi interpretativi in relazione, fra l'altro, alle controversie in materia di usucapione. Sarebbe sufficiente, a tale proposito, prevedere una disposizione specifica in materia di formalità da adottare per la trascrizione dell'accordo che accerta l'usucapione, intervenendo sull'articolo 2643 c.c. (e quindi per rinvio sull'articolo 2645 c.c.) per includervi la trascrizione dell'accordo di mediazione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
      6.11. non appare condivisibile al scelta di escludere dal percorso della mediazione obbligatoria le controversie relative al risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti, nel caso in cui non vi siano lesioni per le persone, il cui numero ingolfa il sistema giudiziario impegnandolo nella risoluzione di controversie che spesso hanno un modesto valore economico, per cui sarebbe opportuno prevedere tali controversie tra quelle richiamate dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 84 del decreto-legge;
      6.12. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie di natura patrimoniale fra coniugi (in assenza di minori), che attengono ai profili prettamente economici e disponibili che proprio in considerazione dei rapporti fra le parti, si prestano a una celere e puntuale gestione in sede di mediazione che sola permette l'emersione degli interessi e dei bisogni che sottendono le richieste avanzate dalle parti;
      6.13. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie relative a società, associazioni in partecipazione, associazioni riconosciute e non riconosciute, rapporti interni a fondazioni, contratti fra le imprese;
      6.14. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie relative a contratti in tema di proprietà industriale e intellettuale nonché contratti di somministrazione;
      6.15. in relazione alla mediazione delegata, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 84, suscita perplessità la previsione secondo cui il giudice deve indicare l'organismo di mediazione scegliendolo in una amplia platea di organismi disponibili e, quindi, compiendo una valutazione che esula dal suo ruolo essenzialmente giurisdizionale. È quindi opportuno sopprimere tale previsione;
      6.16. l'eliminazione della facoltà di scelta dell'organismo da parte del giudice, dovrebbe essere accompagnata con la previsione che, nei casi di mediazione disposta dal giudice, l'organismo scelto dalle parti debba avere sede nel distretto della Corte d'Appello a cui appartiene l'ufficio del giudice stesso;
      6.17. in riferimento alla mediazione delegata appare opportuno prevedere che in caso di esito negativo della mediazione, gli avvocati delle parti dovranno motivare alla prima udienza le ragioni del mancato accordo che saranno scritte nel verbale di udienza;
      6.18. appare opportuno escludere l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 ai procedimenti di consulenza Pag. 94tecnica preventiva di cui all'articolo 696-bis del c.p.c., considerato che questa, pur potendo produrre l'effetto della cessazione della lite, non è equiparabile ad una vera e propria procedura di mediazione, in primo luogo per la non richiesta formazione specifica in punto di mediazione dei consulenti che la svolgono, in secondo luogo per l'ambito oggettivo della consulenza che risulta delimitato e non aperto e inizialmente indefinito quale il campo di svolgimento di una mediazione condotta dalla parti che assecondano i loro interessi guidate dal mediatore e dai rispettivi avvocati. Il decreto legge, con la formulazione di cui all'articolo 84, n. 1, lett. d), attraverso la proposta introduzione della lettera b-bis) al comma 3 dell'articolo 5 del d.lgs. 28/2010, considera non applicabili i commi 1 e 2 dell'articolo 5 (condizione di procedibilità ex lege e su provvedimento del giudice) ai procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. A tale proposito si osserva che la consulenza tecnica ex articolo 696-bis c.p.c. se conduce alla risoluzione della controversia determina il non luogo a procedere in ambito giudiziale, ma nell'eventualità di un esito negativo non può precludere l'efficacia, anzi eventualmente la facilita, di una vera e propria procedura mediativa con la guida di un mediatore competente, che sola in tal caso permette di evitare la continuazione del processo e il raggiungimento della soddisfazione di entrambe le parti. Per tali ragioni appare opportuno eliminare l'introduzione della citata lettera b-bis);
      6.19. Il decreto legislativo n. 28 del 2010 ha assegnato alla mediazione prevista da clausola contrattuale o da statuto o da atto costitutivo di ente, la mera portata contrattuale e dunque, in caso di mancato esperimento del tentativo, la rilevabilità della relativa eccezione esclusivamente dalla parte nel primo atto difensivo, con conseguente assegnazione del giudice del termine per la presentazione della domanda. Rilevato che le azioni in materia di società, associazioni di ogni tipo, fondazioni, e dunque tutte le controversie all'interno di enti che sono disciplinati da statuto o atto costitutivo, per la natura che caratterizza i relativi rapporti, il carattere dinamico dell'attività che gli enti svolgono, la durata nel tempo delle relazioni interne, trovano una più efficiente risposta nell'ambito di procedure di mediazione, pur risultando ancora poco diffusa la relativa conoscenza e competenza. Proprio per garantire una profonda diffusione della cultura della mediazione in materia di contratti o atti di natura associativa, sia a favore degli enti interessati, che dei professionisti consulenti degli stessi, l'esperimento del procedimento di mediazione dovrebbe in tali casi configurare una condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, decreto legislativo 28/2010.
      6.20. non appare condivisibile la previsione della lettera h) del comma 1 dell'articolo 84 relativo al cosiddetto incontro preliminare (primo incontro di programmazione) in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, che finisce per avere un effetto meramente defatigatorio, in contrasto con lo scopo dell'istituto della mediazione, che già di per sé include la verifica della medi abilità della controversia senza necessità di un ulteriore sub procedimento, e con i tempi assai contenuti nei quali si deve pervenire ad un risultato positivo o negativo della mediazione. Inoltre tale incontro preliminare rappresenta la sola condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con effetti riduttivi sulla forza dell'istituto della mediazione;
      6.21. appare in contrasto con la natura obbligatoria dell'istituto la previsione del pagamento di una indennità di mediazione , di cui alla lettera p), capoverso 5-bis, del comma 1 dell'articolo 84, nel caso di fallimento dell'esperimento della mediazione, assumendo tale previsione una valenza punitiva;
      6.22. in ordine al primo incontro di programmazione si evidenziano una serie di perplessità che potrebbero essere superate disciplinando specificamente il Pag. 95primo incontro. Durante questo – al quale così come a quelli successivi, le parti dovranno partecipare con l'assistenza dell'avvocato – il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. All'esito del primo incontro, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, potrebbe essere di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 20.000 euro;
      6.23. in relazione a primo incontro, potrebbe essere opportuno inserire all'articolo 5 del decreto legislativo il comma 2 bis volto a specificare che quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo;
      6.24. a fronte dell'obbligatorietà della mediazione potrebbe essere opportuno consentire al giudice di stabilire caso per caso se i costi della mediazione siano tali da rendere nel caso concreto la misura sproporzionata rispetto all'obiettivo di una composizione più economiche delle controversie;
      6.25. è opportuno valutare se , al fine di promuovere l'istituto della mediazione, il tentativo obbligatorio di mediazione, per un periodo limitato (es. sei mesi), possa essere reso del tutto gratuito;
      6.26. appare opportuno, al fine di escludere la possibile coercibilità della mediazione ed esaltare il rilievo della volontà delle parti nel percorso di mediazione, sopprimere la lettera l) del comma 1 dell'articolo 84, secondo cui «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.»;
      6.27. il decreto legge reintroduce le previsioni dell'articolo 11 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 28/2010 relative alla proposta del mediatore e alle conseguenze che il giudice può trarre dal rifiuto della proposta quando la decisione del processo sia interamente o quasi interamente conforme alla proposta, nonostante che tali disposizioni abbiano dato origine a numerose difficoltà interpretative in merito alla comparazione tra la sentenza – che giudica su posizioni di diritto – e la proposta – che ’dovrebbe’ aver riguardo agli interessi delle parti;
      6.28. la proposta del mediatore già prevista dall'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 28/2010, può essere conservata nel novero delle modalità di interazione fra mediatore, parti e avvocati, ma non può trasformare il significato e la funzione di tale procedura: la proposta potrà essere offerta dal mediatore solo su richiesta congiunta delle parti e non dovrà sortire conseguenze né di vincolo per le stesse, né di sanzione alcuna in caso di rifiuto;
      6.29. pur non prevedendo il decreto-legge 69/2013 alcuna integrazione o modifica del d.lgs. 28/2010 con riferimento agli organismi di mediazione, e soprattutto alla formazione e valutazione dei mediatori, il valore della riforma che si propone è fortemente condizionato dalla qualità dei sistemi di formazione dei mediatori, dei sistemi di valutazione degli stessi, dalla efficienza organizzativa e trasparenza gestionale degli organismi di mediazione e di formazione, dalla effettività del sistema di monitoraggio pubblico su tali organismi;
      6.30. Salvo quanto già sottolineato in merito al primo incontro di programmazione, la procedura che richieda altri incontri al fine del raggiungimento di una soluzione conciliativa, dovrà essere valutata ai fini delle indennità da corrispondere agli organismi, i quali provvederanno poi a remunerare l'attività dei mediatori, secondo tabelle proposte da enti privati secondo criteri stabiliti da un nuovo decreto ministeriale. Si osserva, Pag. 96pertanto, che la materia delle tariffe dovrebbe essere nuovamente disciplinata da decreti ministeriali, previa indicazione da parte della legge di conversione del solo aspetto riguardante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. Al titolo III, premettere al Capo I il seguente Capo: Capo 0I FONDO UNICO DI GIUSTIZIA Art. 61-bis (Disposizioni in materia di Fondo unico di giustizia). 1. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) in misura non inferiore alla metà, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali nonché per incentivare il personale amministrativo dei medesimi uffici.
  2. All'articolo 63, comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente: d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non più di due anni.
  3. All'articolo 63, comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «da non più di due anni».
  4. All'articolo 63, comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente: e) i notai anche se a riposo da non più di due anni;
  5. all'articolo 64, comma 3, sostituire le parole «sessanta» con la seguente «settantacinque».
  6. all'articolo 65, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A parità di titoli sono prioralmente nominati coloro di minore età anagrafica con almeno 5 anni di iscrizione all'Albo».
  7. all'articolo 69, al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali».
  8. All'articolo 63, comma 3, lettera a), dopo la parola «amministrativi» aggiungere le seguenti: «, magistrati onorari, che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno 5 anni,».
  9. All'articolo 73, comma 1, dopo le parole «Corti di appello» aggiungere le seguenti: «il giudice per l'udienza preliminare, i tribunali per i minorenni, limitatamente alle attività di udienza e a quelle preliminari e successive all'udienza, i tribunali e gli uffici di sorveglianza».
  10. All'articolo 73, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli ammessi allo stage sono affidati dal Capo dell'ufficio giudiziario ai magistrati designati tra coloro che hanno espresso la disponibilità»
  11. All'articolo 73, comma 3, sopprimere le parole «a uno o più magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari».
  12. All'articolo 73, comma 3, dopo le parole «il controllo del magistrato» inserire le seguenti: «secondo le indicazioni impartite dal Capo dell'ufficio».
  13. All'articolo 73, dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta di concerto con i consigli dell'Ordine degli avvocati e le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.».
  14. All'articolo 73, comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «secondo programmi che saranno indicati alla formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura».
  15. All'articolo 73, dopo il comma 20, aggiungere il seguente: «20-bis. Coloro che alla data dell'entrata in vigore svolgono stage e tirocini ai sensi dell'articolo 37 della legge n.11 del 2011 presso gli uffici giudiziari, sono ammessi su loro domanda al tirocinio formativo di cui al presente articolo purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1 al momento dell'inizio del Pag. 97tirocinio presso il tribunale. Il periodo già svolto presso l'ufficio è computato ai fini di cui ai commi 12,13,14,15».
  16. All'articolo 73, comma 1, primo periodo, sostituire le parole «diciotto mesi» con le seguenti «due anni».
  17. All'articolo 73, comma 1, primo periodo, sostituire le parole «almeno quadriennale» con la seguente «magistrale».
  18. All'articolo 73, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da «una media» a «amministrativo».
  19. All'articolo 73, comma 2, dopo le parole «nell'ordine,» inserire le seguenti «la specializzazione in materie giuridiche»
  20. All'articolo 73, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Gli ammessi allo stage garantiscono una presenza nell'ufficio non superiore a 24 e non inferiore a 18 ore settimanali, tenuto conto delle esigenze di studio, secondo modalità di frequenza da concordarsi con il magistrato affidatario, assicurando in ogni caso la presenza per le giornate in cui il magistrato affidatario tiene udienza. La verifica della presenza è effettuata dal magistrato formatore, il quale è tenuto a segnalare eventuali inadempimenti al Capo dell'ufficio anche ai fini dell'interruzione dello stage».
  21. All'articolo 73, comma 1, primo periodo, sostituire le parole «ventotto anni» con le seguenti «ventinove anni».
  22. All'articolo 73, comma 8, sostituire le parole: non dà diritto ad alcun compenso con le seguenti: dà diritto alla corresponsione dei rimborsi spese ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76.
  23. L'articolo 74 è sostituito dal seguente: «Art. 74. (Ufficio del Ruolo del Massimario presso la Corte di Cassazione). 1. Nella pianta organica della magistratura ordinaria sono soppressi 30 posti di magistrato esercente le funzioni di merito di primo grado e sono aggiunti 30 posti di magistrato destinati all'ufficio del massimario.
  2. L'articolo 115 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente: «Art. 115 (Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione). 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e abbiano svolto effettivo esercizio di funzioni merito per almeno cinque anni.

  2. I magistrati destinati all'Ufficio del massimario che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità e abbiamo svolto almeno 10 anni di effettivo esercizio di funzioni di merito possono essere autorizzati, con decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione previo parere del Consiglio direttivo, ad esercitare le funzioni di consigliere di cassazione.
  3. Ai fini della copertura dei posti vacanti del magistrati destinati all'ufficio del Massimario il Consiglio superiore della magistratura acquisisce il parere della commissione di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 160 del 2006, come modificato dall'articolo 2 della legge n. 111 del 2007.
  4. Per la prima copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore della magistratura può valutare le attitudini degli aspiranti sulla base di ogni idoneo elemento senza che sia necessario acquisire il parere di cui al comma precedente.»

  24. All'articolo 77,comma 1, lettera a), capoverso «Art. 185-bis», sostituire le parole «deve formulare alle parti» con le seguenti: «può formulare alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia ed alla esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto».
  25. All'articolo 77, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 185-bis», sopprimere le parole da «il rifiuto» a «del giudizio».
  26. All'articolo 77,comma 1, lettera a), capoverso «Art. 185-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione od astensione del giudice.»
  27. All'articolo 78 Inserire dopo il comma 2 i seguenti commi: «2-bis. Al codice di procedura civile, libro terzo, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a). all'articolo 492, il settimo comma è abrogato;Pag. 98
   b). dopo l'articolo 492 è inserito il seguente: Articolo 492-bis (Ricerca dei beni da pignorare). In ogni caso, l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione rilasciata su richiesta del creditore procedente, accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati pubbliche e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro. L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale indica i beni individuati.
   Se l'accesso ha consentito di individuare cose appartenenti e nella disponibilità del debitore, utilmente assoggettabili ad esecuzione, l'ufficiale giudiziario procede alla scelta a norma dell'articolo 517 e nel limite di un presumibile valore di realizzo pari al triplo dell'importo precettato e notifica, ove possibile ai sensi dell'articolo 149-bis, al debitore il relativo verbale, che dovrà anche contenere l'ingiunzione, l'invito e l'avvertimento di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 492. Le cose individuate si considerano pignorate al momento della notificazione del verbale, anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale. Se le cose si trovano in luoghi compresi nel territorio di competenza dell'ufficio cui appartiene, l'ufficiale giudiziario accede ai luoghi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 518 e 520, salva la possibilità di limitare l'estensione del pignoramento ad una parte delle cose rinvenute quando il loro presumibile valore di realizzo appare superiore al limite di cui all'articolo 517. Se le cose si trovano altrove, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.
   L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa pignorata ai sensi del comma precedente, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.
   Se l'accesso ha consentito di individuare crediti o cose appartenenti al debitore che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica, ove possibile ai sensi dell'articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, commi primo, secondo e terzo, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Se il terzo risiede in un luogo non compreso nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, copie autentiche del titolo esecutivo, del precetto e del verbale con la relazione di notificazione sono trasmesse all'ufficiale giudiziario territorialmente competente, perché proceda a norma dell'articolo 543, quinto comma.
   Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al secondo comma che crediti o cose di cui al quarto comma, l'ufficiale giudiziario procede alla scelta preferendo, nell'ordine, i crediti di cui all'articolo 553, le cose appartenenti e nella disponibilità del debitore, le cose del debitore che sono in possesso di terzi;
   c). dopo l'articolo 165 delle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile è inserito il seguente: Articolo Pag. 99165-bis (Modalità di accesso alle banche dati). Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati detenute da soggetti pubblici cui l'ufficiale giudiziario può accedere direttamente tramite collegamento telematico o mediante richiesta al titolare dei dati.
   Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
   È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato «Modello ricerca beni», conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma precedente.
   d). all'articolo 543, dopo il quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Quando provvede a norma dell'articolo 492-bis, quarto comma, l'ufficiale giudiziario deposita il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto in cancelleria entro le ventiquattro ore dalla notificazione del verbale. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del terzo, del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 529 e seguenti o a norma dell'articolo 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente deve contenere l'invito al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.
   e). All'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: «All'ufficiale giudiziario che procede alle operazioni di pignoramento mobiliare o presso terzi spetta inoltre un compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, determinato dal giudice dell'esecuzione:
    a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore;
    b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.
   In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile il compenso è determinato, secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della metà, sull'importo della somma versata.
   In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore del credito per cui si procede.
   In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quattro non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede.»

  2-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai procedimenti di espropriazione Pag. 100forzata iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  28. All'articolo 79 sopprimere le parole da «anche con esclusivo» a «atti di causa».
  29. Sopprimere l'articolo 80.
  30. All'articolo 82, comma 1, lett. b), secondo periodo, sostituire le parole «può nominare» con la seguente «nomina».
  31. All'articolo 82, comma 1, lett. b), secondo periodo, dopo le parole «quando accerta che il debitore», inserire le seguenti «, dopo la domanda,».
  32. Sopprimere l'articolo 83.
  33. All'articolo 84, comma 1, lett. b), capoverso, dopo le parole «è tenuto» inserire le seguenti «assistito dall'avvocato».
  34. All'articolo 84, comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: 0a) All'articolo 4 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza».
  35. All'articolo 84, comma 1, lettera o), aggiungere dopo le parole «sono di diritto mediatori.» le seguenti «Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55 bis del codice deontologico».
  36. All'articolo 84, comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: 0a) All'articolo 1, comma 1, la lettera. a), è sostituita dalla seguente: a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;».
  37. All'articolo 84, comma 1, alla lettera b), capoverso, dopo le parole «della domanda giudiziale.» inserire le seguenti «La presente disposizione ha la durata di tre anni dall'entrata in vigore della stessa. Al termine dei tre anni sarà attivato su iniziativa del Ministero della Giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione».
  38. All'articolo 84, comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente «Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico».
  39. All'articolo 84, comma 1, alla lettera p) dopo le parole «all'articolo 17,» sono inserite le seguenti «al comma 3 le parole «50.000» sono sostituite con «100.000».
  40. All'articolo 84, comma 1, lett. b), capoverso, dopo le parole «risarcimento del danno derivante» aggiungere le seguenti «dalla circolazione di veicoli e natanti, nel caso in cui non vi siano lesioni per le persone».
  41. All'articolo 84, comma 1, lett. b), capoverso, dopo le parole «e finanziari» aggiungere le seguenti «profili patrimoniali delle separazioni e divorzi, in assenza di figli di minore età,».
  42. All'articolo 84, comma 1, lett. b), capoverso, dopo le parole «e finanziari» Pag. 101aggiungere le seguenti «società, associazioni in partecipazione, associazioni riconosciute e non riconosciute, rapporti interni a fondazioni, contratti fra le imprese, proprietà industriale e intellettuale nonché contratti di somministrazione».
  43. All'articolo 84, comma 1, lett. c), sostituire le parole da «allo stesso comma» fino alle parole «sono soppresse» con le seguenti «allo stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mediazione si svolge presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia».
  44. All'articolo 84, comma 1, lett. c), sostituire le parole da «allo stesso comma» fino alle parole «sono soppresse» con le seguenti «allo stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di esito negativo della mediazione, gli avvocati delle parti dovranno motivare alla prima udienza le ragioni del mancato accordo che saranno scritte nel verbale di udienza».
  45. All'articolo 84, comma 1, sopprimere la lettera d).
  46. All'articolo 84, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente : e) «all'articolo 5, comma 5, prima delle parole «salvo quanto» sono aggiunte le parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; al primo periodo dello stesso comma dopo la parola «contratto» sono eliminate le parole «lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente»; la parola «prevedono» è sostituita dalla parola «prevede»; All'ultimo periodo dello stesso comma 5, dopo la parola «contratto» sono eliminate le parole «o allo statuto o all'atto costitutivo».
  47. All'articolo 84, comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: «all'articolo 8 comma 1, le parole «non oltre quindici» sono sostituite dalle seguenti parole «non oltre trenta». Nel comma 1, dopo la parola «istante.» si aggiungono le seguenti parole: «Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti dovranno partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. All'esito del primo incontro, se il procedimento relativo alle materie di cui al comma 1 dell'articolo 5 si concluda con un mancato accordo non è dovuta alcuna indennità di mediazione salvo i diritti di segreteria. Quando il procedimento si conclude con un accordo o, nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, non si conclude con un accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 20.000 euro; di 200 euro per le liti di valore superiore.
  48. All'articolo 84, comma 1, alla lettera p), sopprimere il capoverso 5-bis.
  49. All'articolo 84, comma 1, alla lettera c) aggiungere il seguente periodo: Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo».
  50. All'articolo 84, comma 1, alla lettera b), capoverso, dopo le parole «Allo stesso modo provvede», inserire le seguenti «, salvo che verifichi che i costi della mediazione sono tali da rendere nel caso concreto la misura sproporzionata rispetto all'obiettivo di una composizione più economiche delle controversie,».
  51. All'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: Nel corso dei primi 180 giorni di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, tentativo obbligatorio di mediazione nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dall'articolo 84 del presente decreto, è gratuito».
  52. All'articolo 84, comma 1, sopprimere la lettera l).Pag. 102
  53. All'articolo 84, comma 1, sopprimere la lettera n).
  54. All'articolo 84, comma 1, lettera p), sostituire le parole da «dopo il comma 4» fino alle parole «quanto dichiarato» con le seguenti «potrebbe essere modificata nel seguente modo: «p) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: «5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.».
  55. Dopo l'articolo 84, inserire il seguente: Art. 84-bis (Modifica la Codice civile) 1. All'articolo 2643, primo comma, dopo il numero 12 è inserito il seguente: 12-bis) l'accordo di mediazione che accerta l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;».