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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 luglio 2013
62.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00730 Ottobre: Sull'istituzione di un esercito europeo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La fase di difficoltà economica che sta attraversando l'Europa, destinata verosimilmente a non risolversi nel breve termine, impone scelte coraggiose e condivise in termini di spesa per la difesa.
  Oggi e tanto più in futuro, nessuno dei singoli Paesi europei potrà considerarsi autosufficiente in tema di difesa, né in termini di capacità operative, né in termini di risorse disponibili per finanziare i programmi di ricerca tecnologica, di sviluppo, di acquisizione e di aggiornamento dei più complessi sistemi d'armamento.
  A causa della diminuzione delle risorse, quasi tutti i Paesi europei stanno riducendo quelle capacità che sono più costose da mantenere, con il risultato che l'Europa nel suo complesso sta perdendo proprio quelle di più alta valenza operativa che le conferiscono una più ampia autonomia d'azione.
  Oggi le decisioni in merito all'acquisizione dei sistemi militari e soprattutto per gli investimenti in Ricerca, sono prevalentemente dettate a livello nazionale dalle esigenze operative e dalle procedure giuridico-amministrative nazionali, che devono essere inoltre compatibilizzate con le risorse disponibili.
  È una realtà, quindi, del tutto incoerente sia con gli obiettivi di una politica Europea della difesa che vuole «fare di più» nel settore della sicurezza e della difesa, sia con gli obiettivi economici di spendere in maniera strategicamente mirata.
  Per questo, è indispensabile una maggiore «concertazione» fra i Paesi europei, per decidere congiuntamente dove indirizzare le risorse e, quindi, quali capacità militari sia necessario mantenere per il futuro. Tale processo si ritiene debba essere adottato in esito ad un preciso accordo politico, cioè ad un impegno che i Governi devono prendere fra loro e nel contesto europeo.
  Occorre, in sintesi, cooperare più strettamente ed integrarci, per far progredire il disegno comune.
  In tema di difesa, proprio come accaduto in tema di moneta, sarà necessario, seppure gradualmente, percorrere innanzitutto una strada di convergenza delle politiche nazionali, e poi una fase di concreta integrazione che implicherà, nel lungo termine, anche il superamento delle prerogative nazionali.
  L'occasione per farlo è rappresentata proprio dal Consiglio europeo del prossimo Dicembre dedicato con lungimiranza al tema della difesa europea, in cui dover conseguire due obiettivi fondamentali.
  Il primo è costituito dal riaffermare, con chiarezza, che «la difesa è importante» per l'Europa e per le Istituzioni europee, in quanto elemento portante della costruzione europea, mentre il secondo è rappresentato dall'avvio di una nuova fase di progettualità.
  In sostanza, il Consiglio di Dicembre deve costituire il punto di partenza per addivenire, in tempi ragionevoli, a nuovi e più elevati livelli di integrazione fra Paesi membri in tema di sicurezza e difesa.
  La difesa, non può e non deve essere marginalizzata nel contesto delle scelte future dell'Europa e dei Governi nazionali, Pag. 8in quanto è centrale in qualunque ragionamento sul futuro, perché «trasversale» o, più correttamente, «abilitante» per qualunque politica che si voglia impostare.
  Lo è per assicurare all'Europa la tutela dei suoi interessi, che sono tanto forti quanto diffusi a livello globale, ma anche per garantire un equilibrato rapporto con gli Stati Uniti d'America, pre-condizione per rinsaldare e anzi rilanciare il rapporto trans-atlantico.
  Lo è anche in termini prettamente economici, per la valenza degli investimenti per la difesa, in particolare nei settori a più alto contenuto tecnologico.
  L'Europa ha, quindi, bisogno di scelte forti, lungimiranti, ambiziose, in tema di politica di sicurezza e difesa. Queste scelte, a loro volta, richiedono la forte consapevolezza da parte degli Stati membri dell'Unione della necessità di procedere verso soluzioni nuove, verso una ben più forte integrazione degli strumenti militari nazionali, delle basi industriali nazionali e, soprattutto, delle politiche di difesa nazionali.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00732 Corda: Sulla costruzione di una base militare italiana a Gibuti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La questione relativa alla costituzione di una base logistica militare italiana nel Corno d'Africa si deve inquadrare nel più ampio contesto delle attività di contrasto al fenomeno della pirateria, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
  Infatti, l'attuazione di tale norma presuppone la permanenza, nell'area di operazioni, di personale militare costantemente pronto all'imbarco e all'impiego, nonché della connessa e necessaria struttura info-operativa, di supporto e di sicurezza, destinata ad assicurare una complessiva maggiore efficacia delle azioni di contrasto.
  Al fine, quindi, di assicurare la realizzazione in uno degli Stati le cui acque territoriali confinano con gli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, di apprestamenti e dispositivi idonei a garantire il supporto e la protezione del personale impiegato anche nelle attività internazionali di contrasto alla pirateria ed assicurare una maggiore tutela della libertà di navigazione del naviglio commerciale, l'articolo 33 comma 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221 («Ulteriori misure per la crescita del Paese») ha autorizzato una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2,6 milioni di euro annui fino al 2020. Tali stanziamenti sono devoluti totalmente a sostenere le spese di affitto del sedime.
  In forza di tale norma, pertanto, è stata individuata nella Repubblica di Gibuti, compresa geograficamente fra il Corno d'Africa (stretto di Bab El Mandeb) e lo stretto di Hormuz, l'area ritenuta operativamente efficace per la collocazione di tale dispositivo, che non solo si trova nello scenario direttamente interessato al fenomeno della pirateria, ma intrattiene con l'Italia un solido e consolidato rapporto di cooperazione nel settore della difesa, in esito all'accordo ratificato con legge 31 ottobre 2003, n. 327. In tale complessivo quadro si precisa che è anche disciplinato lo stato giuridico delle Forze presenti sul territorio (cd. «status of force agreement», SOFA).
  Si conferma, infine, che nell'ambito dell'ultimo provvedimento di proroga delle missioni internazionali (decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227 convertito con modificazioni dalla legge 1o febbraio 2012, n. 12) è stata, tra l'altro, prevista la cessione a titolo gratuito di alcuni mezzi ed effetti di vestiario alle Forze armate gibutine e la copertura finanziaria sia per le attività di addestramento e formazione in favore degli Stati della regione sia per le attività di contrasto al fenomeno della pirateria.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00576 Marantelli: Sull'incidenza del criterio qualitativo nelle procedure di gara per l'aggiudicazione di forniture di beni destinati alle Forze armate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La procedura richiamata nell'atto in discussione riguarda una gara annuale per l'acquisizione di 154.000 uniformi, «eventualmente elevabili fino ad ulteriori numero 462.000 nel triennio successivo per forniture complementari ai sensi dell'articolo 57, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006», come recita il bando di gara.
  In ragione di tale previsione normativa, la Difesa ha fatto riserva di poter ricorrere – per i tre anni successivi – alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del citato articolo, per il completamento della fornitura entro il limite massimo di 462.000 uniformi.
  Tanto premesso, con specifico riferimento al criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, secondo un indirizzo costante della giustizia amministrativa, «la regola aurea del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è quella di non attribuire importanza esclusiva all'elemento del prezzo, ma di combinarlo con gli altri elementi onde assicurare da un lato all'amministrazione il risultato migliore e più conveniente e dall'altro lato di consentire ai partecipanti di confidare in una uniforme valutazione delle offerte» (in tal senso TAR Toscana, Sez. I, 21 novembre 2005, n. 6901; TAR Puglia Bari, Sez. I, 31 agosto 2001, n. 3399; Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2001, n. 192).
  Tale procedura, pertanto, basandosi sull'equa comparazione di qualità e prezzo del bene offerto, costituisce il criterio più idoneo a garantire, in modo assoluto, la necessità di coniugare l'esigenza qualitativa con il contenimento dei costi.
  Per quanto riguarda, invece, la questione relativa alla partecipazione, alle procedure concorsuali in parola, di «soggetti di diversa nazionalità che non sempre hanno potuto dimostrare l'esercizio e il reale rispetto delle principali norme di sicurezza sul lavoro nelle loro aziende», rendo noto che anche in passato, ai fini della legittima e regolare partecipazione a gara UE di operatori economici comunitari, è stata compiutamente effettuata la prescritta verifica dei requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (in particolare quelli di sicurezza), comprovati ai sensi dell'articolo 48 del citato decreto, ai fini dell'aggiudicazione definitiva della fornitura.
  Avuto riguardo, invece, alla possibilità di incrementare «il peso della qualità come fattore discriminante nell'aggiudicazione», si osserva che il più ampio standard della qualità richiesta è garantito dall'espressa previsione del peso ponderale, pari a 60 per la qualità e 40 per il prezzo, ai fini della valutazione tecnico-economica delle offerte validamente presentate, per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, per la definitiva scelta del contraente.
  In ragione di tali considerazioni, il requisito del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente vantaggiosa nella procedura in esame non necessita di alcuna modifica, poiché il peso ponderale Pag. 11attribuito al fattore qualità dalla vigente normativa serve già a soddisfare quanto richiesto dall'interrogante.
  In merito, infine, alla presenza di militari «nelle commissioni di valutazione delle procedure di gara come nel caso citato in premessa», sottolineo che le commissioni di valutazione delle gare in argomento sono costituite esclusivamente da militari, almeno uno dei quali è perito in merceologia, abilitato con apposito corso di studi di livello universitario.
  Ciò garantisce la comprovata conoscenza tecnico-qualitativa richiesta in materia per le commissioni di valutazione.

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