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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 settembre 2013
88.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 16.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La I Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 16);
   considerato che la Commissione bilancio ha valutato favorevolmente lo schema di decreto legislativo;
   tenuto conto che il testo dello schema di decreto legislativo, presentato alle Camere all'esito della deliberazione del Consiglio dei Ministri effettuata nella riunione del 26 giugno 2013, è stato adottato sulla base delle disposizioni degli articoli 1, 2 e 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), che consentono l'adozione di decreti correttivi dei decreti legislativi di attuazione di direttive;
   preso atto della giurisprudenza costituzionale che, a fini di conformità all'articolo 76 Cost., per l'esercizio della potestà delegata correttiva, richiede che tale potestà intervenga nell'ambito dei principi e criteri direttivi già posti per la delega «principale» e che agisca «solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega» principale (sentenza n. 206/2001);
   constatato, sotto il profilo del citato articolo 76 Cost., che le disposizioni di delega di cui all'articolo 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88 non prevedono, neanche implicitamente, l'esercizio della delega per la materia dell’ esportazione di armi civili;
   ritenuta congrua la scelta normativa di rimandare la disciplina di dettaglio della licenza per la gestione dei poligoni privati, prevista dall'articolo 57, terzo comma, del TULPS, al regolamento, già previsto dall'ultimo comma del medesimo articolo 57, la cui adozione appare urgente nel rispetto delle esigenze di tutela di sicurezza e di incolumità pubblica e coniugando la libertà di accesso al mercato di nuovi operatori economici con la libertà di impresa di quelli già operanti;
   considerato che dalla disposizione della legge delega non risulta una norma che autorizzi l'adozione della disciplina di oggetti che non sono armi da fuoco e costituiscono non armi, bensì strumenti di uso ludico, mentre la direttiva 2008/51/CE e la legge di delega fanno esclusivo riferimento alle armi da fuoco e relative munizioni;
   in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera a) numero 1 dello schema, considerato che la disposizione proposta nell'attuale formulazione:
    appare in contrasto con l'articolo 12 della direttiva 91/477/CEE, poiché impedirebbe a tiratori o cacciatori comunitari di recarsi in Italia portando a seguito Pag. 23armi regolarmente iscritte sulla loro Carta europea d'arma da fuoco, e con i principi dell'ordinamento comunitario, poiché impedirebbe la circolazione in Italia di armi permesse ai cittadini di tutti i Paesi membri dell'Unione europea;
    presenta delle difficoltà tecniche in relazione alla sua attuazione, e ai relativi controlli, a causa dell'impossibilità di tracciare i caricatori amovibili e i serbatoi;
    appare in contrasto con la Sezione Il del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, imponendo la modifica, quando introdotte sul territorio nazionale, di vestigia della I Guerra Mondiale;
    non impedirebbe la legittima detenzione di armi con numero di colpi superiore, già in possesso dei cittadini autorizzati in numero assai rilevante;
    impedirebbe ai produttori le necessarie economie di scala, poiché la produzione per il mercato interno e quella per l'esportazione/trasferimento intracomunitario dovrebbero essere differenziate, con un costo aggiuntivo che i competitors europei non avrebbero, e conseguente perdita di competitività;
    la previsione dell'esenzione della limitazione per le armi sportive non appare sufficiente per garantire la prosecuzione delle attività sportive con armi che necessitano di una maggiore capacità, poiché molte di tali attività sportive svolte non si svolgono con armi riconosciute come sportive;
    non sembra rilevarsi nell'articolo 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88, alcuna norma che autorizzi, anche implicitamente, l'esercizio della funzione legislativa in relazione alla disposizione proposta, nell'attuale formulazione;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   sia soppresso l'articolo 1, comma 1, lettera a), che ha l'effetto di ridurre ad un anno la durata della validità della licenza di esportazione di armi, stabilita in tre anni dalla disciplina vigente, in quanto la materia dell'esportazione delle armi non rientra nel perimetro della delega;
   sia soppressa la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 che integra il procedimento relativo al divieto di detenzione armi in quanto materia non rientrante nel perimetro della delega;
   sia soppressa la lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, che introduce la disciplina di dettaglio della licenza per la gestione dei poligoni privati, in considerazione della scelta normativa già effettuata, in base al combinato disposto dei commi terzo e quinto dell'articolo 57 del TULPS, di rinvio a fonte di normazione secondaria;
   conseguentemente si preveda che l'adozione di tale disciplina di rango secondario, ormai non più procrastinabile, intervenga entro novanta giorni dall'entrata in vigore dell'atto in esame;
   siano adottate dal Governo iniziative normative per giungere ad una disciplina più dettagliata degli strumenti che lanciano capsule sferiche marcatrici biodegradabili (paintball), chiarendo che al di sotto di una determinata soglia di energia cinetica detti strumenti non rappresentano armi; in tale contesto, la relativa disciplina potrebbe essere collocata nell'articolo 2, che reca le modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente le armi comuni da sparo), così disciplinando anche le fattispecie dell'acquisto, della detenzione, del porto, del trasporto e dell'utilizzo di detti strumenti e, corrispondentemente, sopprimendo la disciplina prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b);
   sia soppresso l'articolo 2, comma 1, lettera c), che fa riferimento alla procedura per il rilascio della certificazione d'idoneità al maneggio delle armi, che dovrà formare oggetto di un intervento di carattere semplificatorio per garantire pari opportunità di accesso, nella gestione Pag. 24delle attività di rilascio della certificazione, a tutti i soggetti di diritto privato operanti sul mercato;
   all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1, per compatibilità con la disciplina comunitaria, e in particolare al Regolamento 258/2012, che entrerà in vigore il 1o ottobre prossimo, sia soppresso l'inciso: «di durata non superiore ad un anno» e, conseguentemente, si sopprima la disciplina connessa al rinnovo della licenza alla scadenza dell'anno;
   sia soppressa la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, facendo così rivivere la previsione di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 della legge n. 110 del 1975, che demanda a uno o più decreti del Ministro dell'interno la determinazione delle modalità di custodia delle armi, anche in relazione al numero di armi detenute, ivi compresi sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva da adottare in tempi brevi per fornire ai detentori di armi indicazioni chiare circa le modalità di detenzione e custodia, anche in considerazione del fatto che l'omessa custodia di armi è già sanzionata penalmente;
   all'articolo 3, comma 1, lettera a), sia specificato che il riconoscimento – da parte del Banco nazionale di prova – della qualifica di arma sportiva deve avvenire nel rispetto delle norme procedurali dettate dalla legge n. 241 del 1990, al fine di garantire tempi certi nell'interesse degli operatori del settore; inoltre, è necessario specificare che il parere da acquisire è anche quello delle federazioni sportive associate al CONI, oltre che di quelle affiliate, garantendo uguale diritto anche alle associazioni che praticano attività sportive con armi diverse rispetto a quelle utilizzate nelle discipline olimpiche;
   con riferimento alla previsione dell'obbligo, per i detentori di armi, di presentare una tantum, entro un anno dall'entrata in vigore della disposizione, il certificato medico che attesti l'idoneità al possesso delle armi, la disposizione sia riformulata – ed eventualmente ricollocata nell'articolo 6 dello schema di decreto, che reca le disposizioni finali – con l'attribuzione, a tutela dei detentori di armi, di un termine più ampio per la produzione del certificato e comunque con il riconoscimento di una presentazione in sanatoria a seguito della diffida dell'amministrazione;
   sia chiarita, nel medesimo articolo 6, la salvezza delle posizioni già acquisite sulla base della normativa vigente, in modo tale da garantirne la legittimità sotto il profilo della detenzione di armi, nonché della produzione, dell'importazione, della detenzione, dell'acquisto e della cessione delle armi dei modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'abrogato articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, a prescindere dalle modifiche normative successive;

  e con le seguenti osservazioni:
   nelle premesse, si valuti l'opportunità di richiamare, la legge 9 luglio 1990, n. 185, in particolare l'articolo 11, comma 1;
   all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1, relativo all'attività di intermediazione di armi, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione eliminando le prescrizioni superflue già desumibili dalla legislazione vigente, in particolare l'obbligo del mandante di redigere un resoconto sugli ordini effettuati dai rappresentanti, che riprodurrebbe inutilmente quanto già riportato sui registri degli operatori autorizzati;
   all'articolo 1, comma 1, lettera c), appare necessario modificare la previsione al solo fine di chiarire che la trasmissione per via telematica alla questura competente per territorio della denuncia prevista dall'articolo 38 del TULPS è una delle modalità consentite. La disposizione sembra comunque ultronea, dovendosi in ogni caso applicare le norme sulla documentazione amministrativa telematica contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e nel Codice dell'Amministrazione Digitale, a cui dovrebbe farsi opportuno riferimento;Pag. 25
   all'articolo 1, comma 1, lettera d), considerato che si tratta di provvedimenti ablatori (ritiro cautelare delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne) – appare comunque necessario riformulare la disposizione, chiarendo che la procedura ivi prevista deve attivarsi nei soli casi d'urgenza e disciplinando in dettaglio le fasi ed i tempi della medesima. Non sembra tuttavia che, nella legge di delega, sia presente una norma che autorizzi, anche implicitamente, la riformulazione del potere di cui all'articolo 39 del TULPS;
   all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, si valuti l'introduzione anche delle armi antiche tra quelle per le quali non trova applicazione il limite numerico dei colpi, tenuto conto che l'adeguamento alla prescrizione ne pregiudicherebbe il valore storico; valuti il Governo, inoltre, in una prospettiva organica e sistematica, tutte le problematiche sottese alla disposizione in esame, in riferimento e in coerenza alla direttiva europea;
   all'articolo 2, comma 1, lettera f), sembra preferibile sostituire la parola «uso» con la parola «finalità», allo scopo di ricomprendere anche discipline sportive non olimpiche e ad evitare possibili equivoci rispetto alla qualifica dell'arma attribuita da parte del Banco nazionale di prova;
   all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 3, è da correggere l'erroneo riferimento al quarto comma dell'articolo 16 della legge n. 110 del 1975, in quanto le modifiche introdotte da tale disposizione sono da intendersi al quinto comma del citato articolo 16;
   valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 4, comma 1, che modifica la disciplina transitoria recata dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 204 del 2010, integrandolo con il riferimento al provvedimento attuativo di cui all'ultimo comma dell'articolo 57 del TULPS;
   con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di prevedere:
    a) che la limitazione debba svilupparsi esclusivamente verso «le armi d'assalto» citate dalla relazione, ossia verso i modelli di fucili semi automatici ad anima rigata, una cui versione completamente automatica del medesimo calibro è in dotazione a forze armate o forze di polizia italiane o straniere;
    b) che, conseguentemente, siano escluse da tale limite le armi spiccatamente da caccia, le armi non semi automatiche, le armi ad anima liscia e le armi a percussione anulare, che non sono suscettibili di utilizzo militare o di polizia, nonché le armi previste dalla Sezione II del decreto legislativo n. 66 del 2010;
    c) che, come correttamente individuato dal Governo, le armi sportive debbano essere esentate da tale limite, disponendo che le armi della categoria individuata che abbiano un numero di colpi superiore debbano essere considerate automaticamente sportive in seguito al loro riconoscimento, senza alcuna discrezionalità in merito;
    d) che la disposizione che stabilisce il limite per la categoria individuata sia contenuta nella definizione di arma sportiva (articolo 3, terzo comma, lettera a) dello schema al fine di renderla coerente con la delega, mediante l'aderenza alla lettera a) del primo comma dell'articolo 36 della legge n. 88 del 2009;
    e) che il Governo valuti, in conseguenza al limite apposto, l'opportunità di elevare il limite massimo di detenzione delle armi sportive, anche mediante la previsione di specifiche licenze per i tiratori agonisti, o di sottrarre al limite di 6 armi previsto dall'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le armi ad avancarica e a percussione anulare, di modico interesse per la pubblica sicurezza, poiché adatte al solo tiro sportivo.