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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 dicembre 2013
144.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 20 DICEMBRE 2013

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  All'emendamento 1.3440 del relatore, al comma 9-bis dopo le parole: è autorizzata aggiungere le seguenti:, fermo restando l'obbligo di esperire le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente,.
0. 1. 3440. 7. Parrini, Fanucci.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni interessate e la ripartizione del personale tra le amministrazioni stesse. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.
  9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari ad euro 5.520.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 di competenza delle amministrazioni cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo governance ed assistenza tecnica 2014-2020.
  9-quater. Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di cui al comma 9-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 9-ter del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma 9-bis sono iscritte Pag. 226corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.
  9-quinquies. A decorrere dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 5.520.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 3440. Il Relatore.

  Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
  26-bis. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti Istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti di finanziamento, pubbliche e private, che si prevede contribuiscano con cui si intende contribuire alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.
1. 4004. Il Relatore.

  Al comma 133, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.
1. 4008. Il Relatore.

  Dopo il comma 163, aggiungere il seguente:
  
163-bis. Nella ripartizione delle risorse di cui al all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziate dalla presente legge, il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate dagli uffici speciali per la ricostruzione, può destinare quota parte delle risorse stesse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico.
1. 4011. Il Relatore.

  Al comma 191, le parole: 24.631.245 euro sono sostituite dalle seguenti: 24.331.245 euro;

  Conseguentemente:Pag. 227
   al comma 244, sostituire le parole:
60,5 milioni con le seguenti: 59 milioni;
   al comma 285, sostituire le parole: a 60 milioni di euro nell'anno 2014, a 700 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.410 milioni di euro negli anni 2016 e 2017 con le seguenti: a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017.
   all'elenco 1, di cui all'articolo 1, comma 191:
    a)
sopprimere la voce Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981);
    b) alla riga totale sostituire la cifra: «24.631.245» con la seguente: «24.331.245».
1. 4006. Il Relatore.

  Dopo il comma 200, aggiungere il seguente:

  200-bis. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: «compiti ispettivi» sono inserite le seguenti: «nonché a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale;».
1. 4007. Il Relatore.

  Al comma 202, sesto periodo, sostituire le parole da: Al fine di consentire fino alla fine del comma, con le seguenti: Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, per un importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, è autorizzata la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, con delibera del CIPE, che provvede ad assegnare 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi secondo le seguenti priorità: a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 2004; b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999.
1. 4003. Il Relatore.

  Dopo il comma 204, aggiungere il seguente:

  204-bis. All'articolo 12, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:
  «6-bis. Al fine di garantire la continuità dell'attività della Commissione, nei limiti dei contingenti di cui al comma 2, il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando alla data del 30 giugno 2013, che ne fa richiesta, è trasferito alla Commissione e inquadrato nel ruolo organico del personale della Commissione, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il numero delle unità di Pag. 228personale in posizione di comando di cui l'amministrazione può avvalersi ai sensi del comma 2, viene ridotto di un numero pari alle unità immesse in ruolo».
1. 3439. Il Relatore.

  Al comma 221, lettera b), dopo le parole: delle province di Lucca, Massa Carrara, aggiungere la seguente: Siena,.
1. 4017. Il Relatore.

  Dopo il comma 225, aggiungere il seguente:

  225-bis. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

  Conseguentemente, alla tabella C, missione: Turismo, programma Sviluppo e competitività del turismo, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Decreto legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, articolo 2, comma 98, punto A: Turismo, apportare le seguenti variazioni:
  2014:
   CP: + 1.000;
   CS: + 1.000.

  2015:
   CP: + 1.000;
   CS: + 1.000.

  2016:
   CP: + 1.000;
   CS: + 1.000.
1. 4010. Il Relatore.

  Dopo il comma 256 aggiungere il seguente:
  
256-bis. All'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: «ai sensi dell'articolo 5-bis», fino a: «riduzione prevista dell'ultimo periodo dello stesso comma», sono sostituite dalle seguenti: «attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento».
1. 4016. Il Relatore.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente: 300-bis. All'articolo 7, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «e le somme eventualmente eccedenti ad interventi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e».
1. 4014. Il Relatore.

  All'emendamento 1.3437, del relatore, comma 395-bis sostituire le parole da: per l'ammortamento dei titoli di Stato fino alla fine del comma con le seguenti: di cui al comma 31.
0. 1. 3437. 2. Misuraca.

  Dopo il comma 325, inserire il seguente:
  325-bis. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 325, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto fruizioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito Pag. 229pubblico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
1. 3437. Il Relatore.

  ;Dopo il comma 353 aggiungere il seguente:
  353-bis. Al fine di risolvere il contenzioso derivante dal comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di lavoro tra i funzionari del medesimo Ministero, la Società Anas SpA e i rappresentanti dei comitati dei passi carrai, con il compito di raggiungere un accordo tra le parti entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
1. 4015. Il Relatore.

  Dopo il comma 383, aggiungere il seguente:

  383-bis. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, possono riproporre entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, qualora dimostrino dinanzi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del medesimo decreto legislativo, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno. In pendenza del termine di trenta giorni non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
1. 4018. Il Relatore.

  Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:

  432-bis. All'articolo 96, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito».
1. 4012. Il Relatore.

  Al comma 486 dell'emendamento 1.4001 del relatore, dopo le parole: pagamento interbancari aggiungere le seguenti: e postali.
0. 1. 4001. 8. Bruno Bossio.

  Al comma 486 dell'emendamento del 1.4001 relatore, dopo le parole: Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Stato-Città e con le principali associazioni rappresentative Comuni.
0. 1. 4001. 15. (Nuova formulazione) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 489 dell'emendamento del 1.4001 relatore aggiungere, in fine, il seguente periodo:

   I comuni che applicano la tariffa di cui al comma 468 e 469 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.
0. 1. 4001. 4. Rubinato.

  Sostituire il comma 450 con il seguente:
450. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero.;

Pag. 230

  Conseguentemente

   dopo il comma 472, aggiungere il seguente: 472-bis. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna,;

   al comma 478, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.;
   sostituire il comma 486 con il seguente: 486. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.«;
al comma 487 sopprimere l'ultimo periodo;
sostituire il comma 489 con il seguente: 489. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui al commi 468 e 469 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU.
1. 4001. (Nuova formulazione) Il Relatore.

  Al comma 505, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: »pari a 110« sono sostituite dalle seguenti: »pari a 75«.

  Conseguentemente, dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:

  505-bis. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni. dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
  505-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 505, lettera b-bis), e al comma 505-bis, pari a 116,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, Pag. 231quanto a 100 milioni di euro annui, ai sensi del comma 505-quater e, quanto a 16,5 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  505-quater. All'articolo 1, comma 517, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: »5 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »15 per cento«.
  505-quinquies. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dai commi 505, lettera b-bis), e 505-bis, del presente articolo, è attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria, derivante dai commi 505, lettera b-bis), e 505-bis, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
1. 4009. Il Relatore.

  Dopo il comma 522, aggiungere i seguenti:

  522-bis. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:
a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute;
b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.
  522-ter. La domanda di definizione, ai sensi del comma 522-bis, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, è presentata entro il 28 febbraio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate ed il Pag. 232mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza del beneficio. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 522-bis e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza dalla concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.
  522 – quater. Il Magistrato delle acque di Venezia determina, d'intesa con l'Agenzia del demanio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre autorità. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione rilasciati dal Magistrato delle acque di Venezia fino al 31 dicembre 2009 resta ferma fino alla scadenza della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
1.4002. (Nuova formulazione). Il Relatore

  All'emendamento 1.5000, alla parte consequenziale, comma 123-bis, sostituire la lettera a), con la seguente: a) ai commi 4,14,19, 42, 44 e 45e le parole »entro il 31 ottobre sono abrogate«;
0.1.5000.2. Il Relatore.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  
4-bis. Le anticipazioni di bilancio concesse ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 negli esercizi pregressi al 2012, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'Inpdap, si intendono effettuate a titolo definitivo e pertanto eliminate dalla contabilità istituita ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 35 della citata legge n. 448 del 1998.

  Conseguentemente, dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
  123-bis. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 4 e 14 le parole: », entro il 31 ottobre,« sono abrogate;
   b) al comma 11, sostituire la lettera a) con la seguente: »a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente»;
   c) dopo il comma 19 aggiungere i seguenti: «19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base ai decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla tecnostruttura dell'Inps, può proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo.
  19-ter. Qualora alla data del 1o gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo dí solidarietà residuale di cui al comma 19 è sospeso, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative prestazioni previste. In caso di mancata costituzione Pag. 233del fondo di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo è comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione»;
   d) al comma 20, sostituire le parole: »per una durata non superiore« con le seguenti: »per una durata non inferiore«;
   e) dopo il comma 20 aggiungere il seguente: «20-bis. Allo scopo di assicurare l'immediata operatività del fondo di cui al comma 19 e ferme restando eventuali determinazioni assunte ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo, in fase di prima applicazione, dal 1o gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,5 per cento, ferma restando la possibilità di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti.».
1. 5000. Governo.

  All'emendamento 1.5001, comma 5-bis, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il Ministro per la coesione territoriale, avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, istruisce in raccordo con le amministrazioni proponenti le proposte progettuali elaborate dalle stesse, definendo altresì gli strumenti di cooperazione istituzionali eventualmente necessari per la loro realizzazione.

  Conseguentemente al comma 5-ter, aggiungere, infine, le parole: anche nel settore agricolo
0.1.5001.1. (Nuova formulazione) Misuraca, Vignali, Saltamartini

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

  5-bis. Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro il lo marzo 2014, il CIPE, con propria delibera, effettua la ripartizione programmatica tra le Amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione definita al comma 1. Le Amministrazioni destinatarie delle risorse definiscono, con una o più proposte, le azioni e gli interventi da realizzare la relativa tempistica per l'avvio della realizzazione, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi da sostenere per la progettazione. Il Ministro per la coesione territoriale, avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, istruisce le proposte con le Amministrazioni proponenti, definendo altresì gli strumenti di cooperazione istituzionale eventualmente necessari per la loro realizzazione. I programmi degli interventi e delle azioni positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e per la conseguente assegnazione in via definitiva. Con la medesima delibera il CIPE individua, su proposta delle Amministrazioni, anche i termini entro i quali l'intervento deve essere avviato prevedendo, ove possibile in relazione alla natura dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti assegnati. Sulla base dell'assegnazione definitiva ciascuna Amministrazione può avviare le attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziate, fermo restando la necessità del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilità annuali. Sulla base delle indicazioni pervenute dalle Amministrazioni, entro il 15 settembre di ciascun anno il Ministro per la coesione territoriale comunica al Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni annuali per la realizzazione del complesso degli interventi e delle azioni finanziate nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai fini della loro rimodulazione annuale nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base delle indicazioni pervenute dalle Amministrazioni, presenta al CIPE entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato della programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, contenente lo stato Pag. 234di attuazione degli interventi in corso, quelli da avviare e l'individuazione degli interventi revocati, nonché i fabbisogni annuali per il triennio successivo e per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso Ministro entro il successivo 15 settembre al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della rimodulazione degli stanziamenti annuali nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di variazione di bilancio in favore delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse di cui al comma 1 su richiesta del Ministro per la coesione territoriale.
  5-ter. Una quota del cinque per cento delle risorse del Fondo può essere destinata, nell'ambito della programmazione, ad interventi di emergenza con finalità di sviluppo.
  5-quater. Qualora a seguito di interventi legislativi di riduzione del Fondo sia necessaria la revoca delle assegnazioni finanziarie e conseguente riprogrammazione degli interventi da parte del CIPE, con la medesima delibera si provvede ad evidenziare l'impatto, anche in termini economici, di tale riprogrammazione sui singoli interventi.
  5-quinquies. Nella relazione di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, vengono indicate le revoche delle assegnazioni ai sensi dei commi 5-bis e 5-quater unitamente alla valutazione dei relativi impatti.
1. 5001. Governo.

   Sostituire il comma 20 con il seguente:

  20. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 33,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
1. 5002. Governo.

  Dopo il comma 60, aggiungere i seguenti:

   60-bis. Per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alla realizzazione dell'Expò Milano 2015, anche attraverso la tempestiva acquisizione e realizzazione delle infrastrutture delle Forze di polizia e l'implementazione dei servizi, è autorizzata la spesa di 38 milioni per l'anno 2014, di cui 34 milioni in conto capitale, e 88 milioni per l'anno 2015. Per le medesime finalità in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 9 milioni per l'anno 2014, di cui 6 milioni in conto capitale, e di 12 milioni per l'anno 2015.
  60-ter. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze dei Corpi di polizia, per l'anno 2014 l'ammontare complessivo delle risorse disponibili per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai predetti Corpi sono incrementate, oltre a quelle previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio per l'anno 2014, di euro 100 milioni. In relazione alle somme di cui alla presente disposizione non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.
60-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 107 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente:
   al comma 25, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2014. Pag. 235
alla tabella
B, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 10.000.
1. 5004. Governo.

  Dopo il comma 70, aggiungere il seguente:

  70-bis. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del mese di novembre 2013, a decorrere dal 10 gennaio 2014 gli obiettivi finanziari previsti dalla disposizione di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria.
1. 5005. Governo.

  Dopo il comma 95, aggiungere i seguenti:

  95-bis. Al trasferimento previsto dal comma 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, si applica l'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 13 giugno 2011, n. 135, qualunque sia la categoria di provenienza; ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del comma 6, primo periodo, dello stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 133 del 2013 si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, con l'aliquota di cui al comma 91, da versarsi nei modi e nei termini previsti dal comma 93.
  95-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 22 è inserito il seguente: »22-bis. Fermo restando le previsioni del comma 22 concernenti la deducibilità delle remunerazioni e l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, i maggiori o minori valori che derivano dalla attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma 22 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore della presente legge.«;

  Conseguentemente:
   al comma 97, le parole: in caso di opzione sono sostituite dalle seguenti »sui valori oggetto delle opzioni«;
   dopo il comma 119-ter, aggiungere il seguente:
  119-quater. Le maggiori entrate derivanti dai commi 97, 119-bis e 119-ter, pari complessivamente a 237,5 milioni per l'anno 2014, di 191,7 milioni per l'anno 2015 e di 201 milioni per l'anno 2016 e 104,1 milioni a decorrere dall'anno 2017, affluiscono al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 5006. Governo.

  Al comma 123, sostituire le parole: la somma di 30 milioni di euro con le seguenti: una somma fino a 30 milioni di euro.
1. 5007. Governo.

  Dopo il comma 127, aggiungere i seguenti:

  127-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 Pag. 236dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie di cui articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dell'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e i relativi decreti ministeriali attuativi del 1o giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile 2013 si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:
   a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
   b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
   c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter dei codice di procedura civile, ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011 anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
   d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
   e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sci mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi I e 2, della legge 23 luglio 1991 n. 223 perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. 11 versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;
   f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato Pag. 237derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
  127-ter. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al comma 127-bis non può avere decorrenza anteriore al 1o gennaio 2014.
  127-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 127-bis sulla base di quanto stabilito dal comma 127-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 127-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 127-quinquies l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 127-bis.
  127-quinquies. I benefici di cui al comma 127-bis sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015. 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019.26 milioni di euro per l'anno 2020.
  127-sexies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 127-bis a 127-quinquies è subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, primo periodo del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e all'effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 127-quinquies il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziato ai sensi del citato articolo 11, comma 3, primo periodo, decreto legge n. 102 del 2013, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente:
  al comma 126, sostituire la lettera b) con la seguente: b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020».
  dopo il comma 326, aggiungere i seguenti:
  326-bis. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dall'articolo 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012 n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al secondo periodo, le seguenti parole: al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 sono sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015».Pag. 238
  326-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni di euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di 72 milioni di euro per il 2017, di 46 milioni di euro per il 2018 e di 12 milioni di euro per il 2019.
1. 5008. Il Governo.

  Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:

  129-bis. Al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, è istituito per l'anno 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati. Al predetto Fondo confluiscono le risorse disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge del Fondo per il credito per i nuovi nati di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che è contestualmente soppresso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilità del Fondo, l'ISEE di riferimento e le modalità di organizzazione di funzionamento del Fondo.
1. 5009. Governo.

  Sostituire il comma 1332 con i seguenti:
  «132. È autorizzata la spesa complessiva di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata per 100 milioni di euro alle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per 25 milioni di euro per far fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15. Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo precedente alla regione Calabria, la regione provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 relativa ai progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità. Le risorse impegnate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate, per l'anno 2014, nella misura di 50 milioni, agli enti pubblici della regione Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di pubblica utilità, e i lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in attuazione dei commi da 132-bis a 132-sexies del presente articolo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse. Per l'anno 2014 le assunzioni a tempo determinato finanziate a favore degli enti pubblici della regione Calabria con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e Pag. 239successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013, al solo fine di consentire la sottoscrizione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
  132-bis. Il fondo sociale per occupazione e la formazione di cui, all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2014.
  132-ter. Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazioni di tale tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in particolare dell'articolo 4, comma 8, del predetto decreto-legge.
  132-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata la stipulazione di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui al comma 132-ter, a pena di nullità delle medesime.
  132-quinquies. Le risorse finanziarie, nella misura individuale massima di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono assegnate ai comuni, che hanno disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai commi 132-ter e 132-quater, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno e dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni:
  132-sexies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui al comma 132-sexies, in fine, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse, con priorità per i comuni che assumano nei limiti della facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso i comuni sono tenuti a dimostrare attraverso idonea documentazione l'effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entità del personale in servizio e la correlata spesa, nonché l'effettiva sostenibilità dell'onere a regime assicurando la graduale riduzione del personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazione.
  132-septies. Al comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, Pag. 240n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 135 sono aggiunti, i seguenti periodi: «Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e successive modificazioni per l'anno 2013, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui al comma 26 lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Per l'anno 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo».
  132-octies. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 41, comma 16-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, possono essere prorogati, alla scadenza, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nonché a quelle di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12, e successive modificazioni, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 132-ter del presente articolo e tenuto conto dei vincoli previsti dal patto di stabilità.
1. 5010. Governo.

  Al comma 135, lettera c), sostituire le parole: strettamente indispensabili per l'attività di gestione dei fondi strutturali europei, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei con le seguenti: strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei.
1. 5011. Governo.

  Sostituire il comma 137 con il seguente:

   137. Al fine di adempiere agli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 618 iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute sono Incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. A valere su tali risorse, nelle more dell'adozione delle norme di attuazione e del regolamento di cui rispettivamente ai commi 85 e 86 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero della salute provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta, con le procedure indicate all'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del Pag. 2411980, ferma restando la successiva imputazione degli oneri alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo le procedure di cui ai richiamati commi. Il termine del 30 aprile 2013 di cui al citato comma 86 è prorogato al 31 dicembre 2014.
1. 5012. Governo

  Sostituire il comma 164 con il seguente:
  164. Al fine di permettere il completamento degli interventi dí ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7.5 milioni di euro per l'anno 2015. 1 relativi pagamenti effettuati da ciascuna Regione sono esclusi dal patto di stabilità interno, per la regione Calabria nei limiti di 2,0 milioni di euro nel 2014, di 6,3 milioni di euro nel 2015 e di 1,7 milioni di euro nel 2016 e per la regione Basilicata nei limiti di 1,0 milioni di euro nel 2014, di 3,2 milioni di euro nel 2015 e di 0,8 milioni di euro nel 2016.».

  Conseguentemente:
  sostituire il comma 330 con il seguente:

  330. 1 commi 450 e 450-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati a decorrere dall'esercizio 2014.;
  al comma 331 apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al primo periodo sono abrogate le parole «di competenza finanziaria e»;
   b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   d) al secondo periodo le parole da: «Il complesso delle spese finali« a: «ai sensi del presente comma.» sono soppresse.
  dopo il comma 332, aggiungere i seguenti:
  
332-bis. Al comma 460 dell'articolo I della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole «le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile» sono sostituite dalle seguenti «le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile».
  332-ter. Al comma 461 dell'articolo I della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 462, lettera d).».
  332-quater. Al comma 462, lettera a), dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza» sono abrogate;
   b) le parole «Dal 2013», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti «Nel 2013»;
   c) le parole: «media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente spesa del 2011».
  dopo il comma 334, aggiungere i seguenti:
  334-bis. All'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è inserito, infine, il seguente periodo: «Negli anni 2014 e 2015 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio Pag. 242a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile.»
  334-ter. I commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono abrogati.
  dopo il comma 338, aggiungere il seguente comma:
  
338-bis. In applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, ed al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, al numero 7) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: «nove decimi» sono sostituite dalle seguenti: «9,19 decimi». Conseguentemente, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è rideterminato in riduzione dell'importo di 2.375.977,00 euro annui a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 2, cornuta 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'importo di 160.000,00 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.
al comma 355 all'alinea 2-quinquies, sostituire le parole: commi 2 e 6 con le seguenti: commi da 2 a 6.
  Al comma 357, capoverso 9-bis, aggiungere, in fine, il secondo periodo: Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dal periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre del 2014 dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il termine perentorio ivi previsto.
  al comma 372, sostituire l'alinea con il seguente: Gli accantonamenti di cui al comma 371 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017: ed al medesimo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b) del presente comma;
  al comma 378, sostituire la lettera a) con la seguente: a) il comma 5 è abrogato.
al comma 517, sostituire le parole: in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 con le seguenti:, per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.;
  al comma 519, sostituire le parole: e, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, sul fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012 con le seguenti: Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;
  al comma 521, sostituire le parole: in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012. con le seguenti:, per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, in sede di fondo di solidarietà Pag. 243comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di. Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  sostituire il comma 522 con i seguenti:
  522. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo capoverso, le parole: «, per gli anni 2013 e 2014» sono soppresse;
   b) alla lettera b), primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014» sono soppresse;
   c) alla lettera b), secondo periodo, le parole: «e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro» sono soppresse;
   d) alla lettera c), le parole: «e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014» sono soppresse;
   e) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
    «h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;».
  522-bis. Dopo il comma 380-bis sono inseriti i seguenti:
  «380-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 380, a decorrere dall'anno 2014:
   a) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e di 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera f) del comma 380. La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con la legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
   b) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:
    1) di quanto previsto dai numeri 1, 4, 5 e 6 della lettera d) del comma 380;
    2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;
    3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.
   e) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) è comunque emanato entro i 15 giorni successivi;Pag. 244
   d) con il medesimo decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui alla lettera b), può essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
  380-quater. Con riferimento ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter, è accantonato per essere ridistribuito, con il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter del presente articolo, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter.».
  522-ter. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune.
1. 5013 (Nuova formulazione). Governo.

  Al comma 169:

   a) al primo periodo dopo le parole: «74» aggiungere: «e 75»;
   b) al terzo periodo, le parole: «A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014, per il personale di cui al comma 74» sono sostituite dalle seguenti: «A tal fine è autorizzata la spesa di 41,4 milioni di euro per l'anno 2014, con specifica destinazione di 40 milioni di euro e di 1,4 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75;»

  Conseguentemente dopo il comma 169 aggiungere il seguente:
  169-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 1,4 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 5014. Governo.

  Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:

   171-bis. Al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esame, nonché per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione dati dell'Unione europea, il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato in attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, Pag. 245n. 296, è incrementato di dodici unità, previa contestuale riduzione nella medesima misura del contingente di cui all'articolo 156, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003.
  171-ter. Per le finalità di cui al comma 171-bis l'autorità di cui all'articolo 153 del decreto legislativo n. 196 del 2003 indice, entro il 31 dicembre 2016, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, anche attingendo dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della presente legge, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso l Ufficio a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esame, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della stessa autorità.«

  Conseguentemente:
   al comma 275, sostituire le parole: Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita all'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, con le seguenti: Per gli anni 2014, 2015 e 2016 è attribuita all'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali,.
alla tabella A, voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 2.000.
1. 5015. Governo.

  Dopo il comma 192 aggiungere i seguenti:

   192-bis. Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c) del presente comma, il più efficace utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di cui al comma 192, come integrate dal medesimo comma, nonché di favorire comunque l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento:
   a) il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato da un piano economico-finanziario e dall'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione in termini sociali, occupazionali ed economici del territorio e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l'eventuale non rispetto delle priorità di cui al comma 192-ter ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto;
   b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a), il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che può richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale la conferenza dei servizi è convocata dalla regione che delibera entro 180 giorni dalla presentazione Pag. 246del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima;
   c) in caso di superamento dei termini di cui alle precedenti lettere, relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato 30 giorni per adottare i provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il Presidente della regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di 60 giorni, sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari. Relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di 30 giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio dei Ministri, al quale è chiamato a partecipare il Presidente della regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta, adotta, entro il termine di 60 giorni, i provvedimenti necessari.
   d) in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato è fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro 90 giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui alla lettera a), primo periodo, il predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e periodo;
   e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.
  192-ter. Gli interventi di cui al comma
  192-bis, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.»
1. 5016. Governo.

  Dopo il comma 258, aggiungere il seguente:

  258-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1. secondo periodo, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il direttore generale di progetto e il vice direttore generale vicario, ove appartenenti ai ruoli del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, sono collocati per la durata dell'incarico in posizione di fuori ruolo, conservano il trattamento economico fondamentale in godimento e hanno facoltà di optare, in luogo dell'indennità prevista per la carica, per la corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento economico accessorio previsto per l'ultimo incarico dirigenziale ricoperto. Il periodo svolto in posizione di fuori ruolo ai sensi del periodo precedente è utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, temo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. All'atto del collocamento in fuori ruolo, del personale di cui al primo periodo sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.
1. 5018. Governo.

Pag. 247

  Dopo le parole: Al comma 265, aggiungere le seguenti: primo e.
0. 1. 5020. 1. Fiano.

  Al comma 265, secondo periodo, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2016.
1. 5020. Governo.

  Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:

  271-bis. L'incarico del Commissario Liquidatore dei Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali in liquidazione coatta amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato per un ulteriore periodo, senza possibilità di rinnovo, di sei mesi successivi alla data di accredito delle risorse determinate in euro 7.752.477 per l'anno 2014, a valere sugli appositi stanziamenti iscritti in bilancio in favore di tale gestione, per completare l'attività di liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura della gestione del Fondo medesimo, come previsti dall'articolo 21 del R.D. 16 marzo 1942. n. 267. A decorrere dal 1o gennaio 2015, le autorizzazione di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9-quater, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono rispettivamente ridotte di euro 2.752.477 ed euro 5.000.000, tale importo pari a 7.752.477 euro dal 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2. Al termine della gestione commissariale dí cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, subentra nella gestione delle risorse iscritte, in favore della predetta gestione commissariale, sullo stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilità finanziarie della richiamata gestione sono versate dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza dell'incarico, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che subentra nelle eventuali residue attività liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo le forme e le modalità della liquidazione coatta amministrativa.
  3. Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Commissario Liquidatore è autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5 per cento dell'aliquota di riparto determinata al momento della transazione.
1. 5021. Governo.

  All'emendamento 1.5022 sono apportate le seguenti modifiche:
   a)
nel capoverso 288-bis, dopo le parole «a decorrere dal 2014» inserire le parole «fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica» e sostituire le parole «di impegni inderogabili» con le parole «ad impegni inderogabili»;
   b) sostituire il capoverso 288-ter con il seguente:

  «288-ter. Le risorse assegnate al Fondo ai sensi delle lettere a) e b) sono annualmente utilizzate, nell'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo, per incrementare per tale anno nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3, e comma 4-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica Pag. 24822 dicembre 1986, n. 917 e, dall'altro lato, le detrazioni di cui all'articolo 13, commi 1, 3 e 4, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»
   c) sostituire il capoverso 288-sexies con il seguente:
  «288-sexies. Per il 2014, le entrate incassate in un apposito capitolo, derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione e non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante rassegnazione al predetto Fondo, secondo le modalità previste al comma 288-ter, ad esclusione delle detrazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità di utilizzo di tali somme, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.»
0. 1. 5022. 7. Il Relatore.

  Dopo il comma 288 inserire i seguenti:

  288-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le seguenti risorse:
   a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto della quota già considerata nei commi da 285 a 288, delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie ad equità sociale e di impegni inderogabili;
   b) per il biennio 2014-2015, l'ammontare di risorse che, in sede di nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte in bilancio dell'esercizio in corso derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni. A decorrere dal 2016, le maggiori entrate incassate rispetto all'anno precedente, derivanti dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.
  288-ter Le risorse assegnate al Fondo ai sensi delle lettere a) e b) sono annualmente utilizzate nell'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo, per incrementare per tale anno nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3 e comma 4-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, dall'altro lato, le detrazioni di cui all'articolo 13, commi 1, 3 e 4 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  288-quater Il Documento di economia e finanza reca l'indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui alle lettere a) e b) del comma 288-bis rispetto all'anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi.
  288-quinquies. La nota di aggiornamento al documento di economia e finanza contiene una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso. Le eventuali maggiori risorse di cui al comma 288-bis vengono iscritte in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 288-bis. La legge Pag. 249di stabilità, sentite le parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni di cui al comma 288-ter e definisce le modalità di applicazione delle medesime deduzioni e detrazioni da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  288-sexies. Per il 2014, le entrate incassate in un apposito capitolo, derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione e non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante rassegnazione al predetto Fondo, secondo le modalità previste al comma 288-ter, ad esclusione delle detrazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità di utilizzo di tali somme, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
1. 5022. Governo

  Dopo il comma 288, aggiungere i seguenti:

  288-bis. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2016. All'articolo 1, comma 17, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «n. 196» aggiungere le seguenti: «, per le esigenze connesse alle attività di analisi e riordino della spesa pubblica e miglioramento della qualità dei servizi pubblici di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».
  288-ter. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 49-bis, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con uno o più decreti da adottare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo si provvede ad individuare idonee modalità di utilizzo di personale dipendente dalle amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 1 del citato articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 5023. Governo.

  Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

  290-bis All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e agli articoli 141 e 142 del regolamento di esecuzione del predetto testo unico approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle Commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese. » Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 5024. Governo.

  Dopo il comma 308, aggiungere i seguenti:
  308-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle agenzie fiscali previsto dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,sono istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso Pag. 250l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle entrate. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni finanziarie per le spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate e incrementate quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a) numero 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.
1. 5025. Governo.

  Al comma 309, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole
«Comparto sicurezza», inserire le seguenti: «e del Comporto vigili del fuoco e soccorso pubblico»;
   b) al secondo periodo, sostituire le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro» con le seguenti: «51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro».

  Conseguentemente dopo il comma 309 aggiungere il seguente: 309-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6 milioni a decorrere dall'anno 2015.
1. 5026. Governo.

  Dopo il comma 310, aggiungere i seguenti:
  310-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole «Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare» sono inserite le seguenti: «nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»
  310-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 310-bis, valutati in euro 87.423 per l'anno 2014, euro 148.942 per l'anno 2015 e euro 385.308 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 310-bis del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e finanze provvede, con propri decreti, mediante riduzione delle medesime risorse di cui al primo periodo.
1. 5027. Governo.

  Dopo il comma 327, aggiungere i seguenti:
  327-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, sono inseriti seguenti commi:
  3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo Pag. 25111 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni«.
  3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici della presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. Gli assegni del presente comma non possono avere decorrenza anteriore al 1o gennaio 2014.
  3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1. della legge 23 novembre 1998. n. 407.».
  327-ter. All'onere di cui al comma 327-bis valutato in 0,134 milioni di euro per l'anno 2014, 0,274 milioni di euro per l'anno 2015, in 0,419 milioni di euro per l'anno 2016, in 0,570 milioni di euro per l'anno 2017, in 0,727 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,890 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,059 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,416 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'Interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 327-bis del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e finanze provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999. n. 44, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
1. 5028. Governo.

  All'emendamento 1.5029, al comma 348-bis, capoverso Art. 10, dopo le parole: lo Stato ne prevede la possibilità, può, aggiungere le parole: ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
0. 1. 5029. 1. Francesco Sanna.

  Dopo il comma 338, inserire il seguente:

   338-bis. L'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:
  «Art. 10. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può:
   a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;
   b) modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione lino ad azzerarle».
1. 5029. Governo.

  Al comma 339 sopprimere l'ultimo periodo.
1. 5030. Governo.

  Sostituire i commi da 424 a 428 con i seguenti:

  424. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i Pag. 252debitori possono estinguere il debito con il pagamento:
   a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni;
   b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

  425. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti.
  426. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma I versano, in una unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.
  427. A seguito del pagamento di cui al comma 426, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro la data del 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.
  428. Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.«;
  428-bis. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 424 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.
  428-ter. Le disposizione di cui ai commi da 424 a 428-bis si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.
1. 5031. Governo.

  Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:

   432-bis. Al comma 1 dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,il seguente periodo: »Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito«.
1. 5032. Governo.

  Dopo il comma 477, aggiungere il seguente:

   477-bis. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 476 del presente articolo.
1. 5033. Governo.

  All'emendamento 1. 5034, dopo le parole: scolastiche ed educative aggiungere le seguenti: statali e degli enti locali.
0. 1. 5034. 1. Misuraca, Vignali, Saltamartini.

  Dopo il comma 530, aggiungere il seguente:

   530-bis. Al fine di consentire di risolvere i problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari Pag. 253delle istituzioni scolastiche ed educative, fino al 28 febbraio 2014 le medesime istituzioni situate nei territori nei quali non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari, acquistano tali servizi dalle imprese che li assicurano al 31 dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data. Nei territori in cui a tale data la convenzione è attiva, le istituzioni scolastiche ed educative acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara Consip, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014. All'acquisto dei servizi di cui al presente comma si provvede, in deroga al limite di spesa di cui al medesimo articolo 58 comma 5 del decreto-legge n. 69 del 2013, entro il limite di euro 34,6 milioni, a valere sui risparmi di spesa di cui all'articolo 58 comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ripartito tra i territori in proporzione alla differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il citato limite di spesa. Il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, che entro il 31 gennaio 2014, individua soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle suddette convenzioni.
1. 5034. Governo.

  Al comma 66, primo periodo, dopo le parole: progetti immediatamente cantierabili aggiungere le seguenti: prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce mi quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
1. 3338. VIII Commissione.

  Al comma 66, primo periodo, dopo le parole: progetti immediatamente cantierabili aggiungere le seguenti: prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce mi quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
1. 800. Braga, Mariani, Borghi, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei, Bargero.

  Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:
  130-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata complessivamente di 40 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 30 milioni di euro a valere sul Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 522, lettera b), che viene conseguentemente ridotto, e 10 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008 , n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183.
1. 4032. Il Relatore.

  Dopo il comma 190 aggiungere i seguenti:
  190-bis. Per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano Pag. 254per la realizzazione del progetto »Binario 21« é autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2014.
  190-ter. Al fine di sviluppare le ricerche storiche e la divulgazione sulla legislazione persecutoria e sulla deportazione degli ebrei d'Italia, nonché sugli ebrei salvati, anche predisponendo banche dati informatiche per il museo dell'ebraismo e della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91, e successive modificazioni, e per altre strutture a carattere museale, è attribuito alla Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea un contributo di 100.000 euro per l'anno 2014.
  190-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 190-bis e 190-ter, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
1. 2164. (Nuova formulazione) Fiano.

  Al comma 220, al secondo periodo, dopo le parole: attività produttiva aggiungere le seguenti:, inclusa quella agricola.
* 1. 1127. (Nuova formulazione) Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Al comma 220, al secondo periodo, dopo le parole: attività produttiva aggiungere le seguenti:, inclusa quella agricola.
* 1. 1481. (Nuova formulazione) Faenzi, Parisi.

  Al comma 248 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali risorse sono prioritariamente destinate ad interventi di messa sicurezza del territorio.
1. 823. (Nuova formulazione) Braga, Mariani, Borghi, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei, Bargero.

  Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:
  309-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione dei fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 1. 3408. I Commissione.

  Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:
  309-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione dei fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia Pag. 255e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 1. 2131. Fiano, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Giorgis, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Sanna, Cova, Bargero, Carra.

  Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:

  309-bis. Esclusivamente per l'anno 2014, le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono destinate in misura comunque non superiore al cinquanta per cento con decreto, rispettivamente, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, ad alimentare i fondi di cui agli articoli 14 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, nonché i fondi per l'incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. 2129. (Nuova formulazione) Fiano, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Giorgis, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Sanna, Cova, Bargero, Carra.

  Al comma 356, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma: »6-bis. Al fine di sterilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata ed il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine, entro il 30 marzo di ciascun anno l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria Generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno.«
1. 2263. (Nuova formulazione) Fragomeli, Rampi, Laforgia, Guerini, Petrini, Pelillo, Pastorino.

  Al comma 522, capoverso 380, lettera b), dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzati dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti all'AIRE.
1. 2385. (Nuova formulazione) Garavini, Melilla, Fedi, La Marca, Farina, Porta.

  Dopo il comma 524, aggiungere il seguente:
  524-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004. n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Conseguentemente, alla Missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo» sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy Ministero dello sviluppo economico legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 – cap. 2501):
  2014:
   CP + 1.000;
   CS + 1.000
  2015:
   CP + 3.000;
   CS + 3.000;Pag. 256
2016:
   CP + 3.000;
   CS + 3.000.
1. 3419. (Nuova formulazione) Porta, Fedi, Garavini, La Marca, Gianni Farina, Marazziti, Fitzgerald Nissoli, Picchi, Tacconi, Caruso.

  Dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:
  33-bis. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato ad un paese non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso ed hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.
  33-ter. I soggetti erogatori dei contributi disciplinano le modalità e i tempi di restituzione.
1. 1411. (Nuova formulazione) Fantinati, Vallascas, Crippa, Da Villa, Prodani, Mucci, Della Valle, Petraroli, Castelli, Sorial, Caso, Cariello, Currò, Brugnerotto, D'Incà.

  Sopprimere il comma 17.
* 1. 1458. Prodani, Mucci, Fantinati, Crippa, Petraroli, Della Valle, Da Villa, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 17.
* 1. 1474. Oliverio.

  Sopprimere il comma 17.
* 1. 357. Russo.

  Sopprimere il comma 17.
* 1. 663. Franco Bordo, Palazzotto, Marcon, Boccadutri.

  Sopprimere il comma 17.
* 1. 2980. Franco Bordo, Palazzotto.

  All'emendamento 1.4031 del Relatore, al comma 33-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro sei mesi dall'approvazione della presente norma, il Ministro dello sviluppo economico invia una relazione al Parlamento che descrive gli effetti dell'applicazione dei commi 33-bis e 33-ter.
0.1.4031.20. Fantinati, Vallascas, Crippa, Mucci, Prodani, Petraroli, Della Valle, Da Villa.

  All'emendamento 1.4031 del relatore, dopo il capoverso 47-bis, aggiungere il seguente:
  «47-ter. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello stretto di Messina per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 5,4 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19-ter, comma 16, lettera c), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.».
0.1.4031.4. Misuraca, Garofalo.

  All'emendamento 1.4031 del Relatore, al comma 69-bis, alinea, dopo le parole: Ripalta-Torre Calderina, aggiungere le seguenti: e Capo Milazzo e sostituire le parole: è aggiunta la seguente con le seguenti: sono aggiunte le seguenti.

Pag. 257

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo la lettera
ee-quinquies), aggiungere la seguente: ee-sexies) Capo Milazzo;
   al comma 69-ter, sostituire le parole: dell'area marina protetta con le seguenti: delle aree marine protette.
0. 1. 4031. 121. Currò, Prestigiacomo, Misuraca, Bratti.

  All'emendamento 1.4031 del Relatore, al comma 69-ter, aggiungere in fine, i seguenti periodi: al fine di consentire lo svolgimento delle attività di sorveglianza nelle aree marine protette ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge n. 394 del 6 dicembre 1991, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. A tal fine le disponibilità finanziarie di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, possono essere utilizzate anche per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture dell'amministrazione ivi indicata.«

  Conseguentemente alla Tabella B voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 1000
   2016: – 1000
0. 1. 4031. 35. Latronico.

  All'emendamento del Relatore 1.4021, al comma 70-ter, dopo le parole: con propria delibera aggiungere le seguenti: , adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile,.
0. 1. 4031. 13. (Nuova formulazione) Mariani, Cenni, Giacomelli, Dallai, Giulietti, Parrini.

  All'emendamento 1.4031 del relatore, al comma 204-bis sopprimere le parole: e la misura dell'agevolazione.
0. 1. 4031. 8. Giacomelli, Biffoni.

  All'emendamento 1.4031 del relatore sostituire il comma 357-bis con il seguente:
  357-bis. Un quota pari a 10 milioni di euro dell'importo complessivo di cui al comma 357 è destinata a garantire spazi finanziari dei comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministero dell'economia, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stabilito il riparto dei predetti spazi fra i singoli comuni.
0. 1. 4031. 1. Scanu.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 7-bis. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, in favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013, è concesso, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di dodici mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Al fine di verificare la compatibilità dell'incentivo istituito dal presente comma con il mercato interno dell'Unione europea, il Governo promuove le procedure previste al terzo comma del paragrafo 2 dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive Pag. 258mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di duecento euro per lavoratore. Il valore annuale dell'incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. L'incentivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma ivi incluse le modalità di interruzione dell'incentivo al raggiungimento delle soglie massime di erogazione per ciascuna azienda ovvero del limite massimo di spesa complessivo programmato. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in organico. L'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 17.
   al comma 25, sostituire le parole:
50 milioni con le seguenti: 60 milioni.
   dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:
  33-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e alla ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive.
  33-ter. Le risorse del Fondo sono erogate ai beneficiari di cui al comma 33-bis che operano in collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università e istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali da questi presentati attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:
   a) ricerca e sviluppo software e hardware;
   b) condivisione ed utilizzo in maniera comunitaria di documentazione;
   c) creazione di comunità on-line e fisiche per la collaborazione e la condivisione di conoscenze;
   d) accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale;
   e) creazione di nuove realtà industriali;
   f) promozione di modelli di attività di vendita non convenzionali e innovativi;
   g) condivisione di esperienze con il territorio;
   h) sostegno per l'applicazione delle idee;
   i) sostegno delle scuole del territorio attraverso la diffusione del materiale educativo sulla cultura dei «makers».

  33-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei commi 33-bis e 33-ter.

Pag. 259

  Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
  47-bis. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico di passeggeri, e al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 5-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
  49-bis. Al fine favorire i sistemi dei collegamenti marittimi, ferroviari e stradali fra gli insediamenti nell'area dello Stretto di Messina e migliorare la qualità dell'offerta trasportistica, determinata dalla sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014, per uno studio di fattibilità da redigere entro il 30 settembre 2014. In caso di mancato utilizzo, le risorse non utilizzate, sono versate all'entrata di bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  49-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 49-bis.

  Dopo il comma 52, inserire i seguenti:
  «52-bis. All'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: »Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PLN) digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN mediante l'inserimento di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di 4 milioni di euro per il 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

  Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:
  68-bis. Al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro. Le predette risorse sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per l'accesso ai contributi erogati mediante le risorse di cui al presente comma.

Pag. 260

  Dopo il comma 69, aggiungere i seguenti:
  69-bis. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine, presenti nella zona di Grotte di Ripalta-Torre Calderina, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-quater) è aggiunta la seguente:
«ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina»;
  Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui al comma 69-bis è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 e di 1 milione di euro per l'anno 2015. Al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di cui al comma 1, lettere h) e p), dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di euro 1.300.000 per l'anno 2016, e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n. 93, per l'istituzione di nuove aree marine protette, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2014 e di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per le spese di funzionamento e di gestione delle aree marine protette già istituite.

  Al comma 70, all'ultimo periodo, sostituire le parole da: «sono utilizzate» fino alla fine del periodo con le seguenti: «possono essere utilizzate le risorse non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto di cui al precedente periodo e quelle di cui al comma 71, ad esclusione dei fondi di provenienza dal bilancio della Regione Sardegna.

  Dopo il comma 70, aggiungere i seguenti:
  70-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, è destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009.
  70-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 70-bis, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020, del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

  Dopo il comma 121 aggiungere il seguente:
  121-bis. A seguito degli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013 di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 122 del 20 novembre 2013, fino al 31 dicembre 2014, il Ministro della giustizia può autorizzare l'utilizzo dei locali della già soppressa sezione distaccata di Olbia per la trattazione del contenzioso civile e penale. Le amministrazioni pubbliche interessate danno attuazione alle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pag. 261

  Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
  126-bis. Il contributo di cui all'articolo 33, comma 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è fissato in favore dell'I.R.F.A. – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

  Dopo il comma 132 con il seguente:
  132-bis. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e’ istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali ai fini del finanziamento statale può essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici.

  Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
  All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, definiti ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013.

  Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:
  130-bis. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sedi di centri di accoglienza per richiedenti asilo con una capienza pari o superiore a 3.000 unità, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

  Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:
  
136-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'istituto Gaslini di Genova.

  Al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

  Dopo il comma 145, aggiungere i seguenti:
  145-bis. I commi 89, 90, 91, 92, 92-bis, 92-ter, 92-quater e 93 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono abrogati. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione del Ministero della salute di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, si provvede alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero della salute mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti Pag. 262sul territorio. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione adottati ai sensi del periodo precedente, gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e la relativa dotazione organica sono ridotti di una unità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  145-ter. All'articolo 2, comma 67-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari allo 0,30 per cento».
145-quater. All'articolo 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «da parte del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «ai sensi del comma 2-bis»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. In caso di mancata o insufficiente individuazione di idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi di cui al comma 2, lettera a), il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato alla Croce Rossa Italiana o all'Associazione italiana della Croce Rossa, fino a concorrenza della rata dovuta. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di cui al comma 1 del presente articolo.».

  Sostituire i commi da 146 a 150 con i seguenti:
  146 Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i citati operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa in conformità alle garanzie speciali previste dall'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni, validati dal Ministero della salute.
  147. Le disposizioni del comma 146 non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.
  148. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n.133, le parole: «e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa,» sono soppresse.
  149. Dall'attuazione dei commi 146,147 e 148 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  «162-bis. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della Pag. 263legge 6 marzo 2001, n. 64 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77.»

  Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
  165-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

  Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
  165-bis. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva pubblica o privata relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio.

  Al comma 174, dopo il terzo periodo, inserire i seguenti:
  Per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui al primo periodo, sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri euro 2.000.000. Per lo svolgimento delle attività di cui al periodo precedente si applicano le deroghe alle limitazioni di spesa e di assunzione temporanea di personale previste dal presente comma..

  Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:
  178-sexies. La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.
  178-septies. La sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica alle rettifiche del valore della produzione netta di cui al comma 178-sexies.
  178-octies. La non applicazione delle sanzioni di cui al comma 178-septies è limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione.
  178-novies. Le disposizioni dei commi 178-septies e 178-octies non si applicano se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.Pag. 264
  178-decies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ed è ridotto di 20 milioni per l'anno 2015.

  Dopo il comma 181 inserire il seguente:
  181-bis. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le suddette permute riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello di cui al periodo precedente, hanno carattere di assoluta priorità. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione».

  193-bis. Per l'organizzazione dei Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014 è attribuito al CONI un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2014.

  Dopo il comma 204, aggiungere il seguente:
  204-bis. Al fine di estendere il beneficio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, in favore delle reti e dei consorzi di imprese utilizzatori a fini industriali di gas ed energia, i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80 per cento la propria unità produttiva ubicata nei distretti industriali individuati ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai sensi delle normative regionali vigenti, considerati utente unico, anche se con punti di fornitura multipla, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione e la misura dell'agevolazione.

  Dopo il comma 207, inserire il seguente:
  207-bis. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'orchestra «I virtuosi italiani» di Verona, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.

  Al comma 218, capoverso 11, primo periodo, le parole: 7,5 milioni sono sostituite con le seguenti: 15 milioni. Al terzo periodo, le parole: tale ultima quota sono sostituite dalle seguenti: una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo.

  Dopo il comma 357, aggiungere il seguente: 357-bis. Una quota, pari a 15 milioni di euro dell'importo complessivo di 1.000 milioni di euro di cui al comma 357 è destinato a garantire spazi finanziari alla Regione Sardegna al fine sostenere le spese connesse agli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. La Regione utilizza gli spazi finanziari di cui al primo periodo, in via prioritaria, con le modalità previste per il patto verticale in favore degli enti locali colpiti dai predetti eventi calamitosi.

  All'allegato 4, voce: legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 53, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   2014 – 15.000.

  Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
  253-bis. Alla Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli è destinata la somma di 1 milione di euro per il 2014.

Pag. 265

  Dopo il comma 282, aggiungere il seguente:
  282-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

  Dopo il comma 317, aggiungere il seguente:
  317-bis. All'articolo 12, comma 18-bis, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneità, sono inquadrati» sono sostituite dalle seguenti: «di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze,».

  Dopo il comma 391, aggiungere il seguente:
  391-bis. Dopo il sesto periodo della nota 3-ter dell'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2014, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica»..

  Dopo il comma 421, aggiungere i seguenti:
  421-bis. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «fino al 1o dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2013».
  421-ter. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 421-bis devono essere eseguiti entro la prima scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione maggiorato degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla data di versamento.
  421-quater. È possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.
  421-quinques. Le comunicazioni di irregolarità già inviate alla data di entrata in vigore della presente legge ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazione di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e a seguito dei controlli formali di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relative ai tributi sospesi ai sensi del comma 421-bis del presente articolo sono inefficaci.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2014: – 100
   2015: – 600;
   2016: – 1.700.

  Alla Tabella C, Missione: «L'Italia in Europa e nel mondo» (1), programma: «Cooperazione allo sviluppo» (2), voce Ministero degli affari esteri, Legge n. 49 del 26/2/1987: stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:
   2014: + 10.000

  Alla tabella C, Missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione Pag. 266politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi», voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza, apportare le seguenti variazioni:
   2014: + 2.000

  Alla Tabella C, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività, culturali e paesaggistici, Programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n.163 del 1985: nuove disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 1.000.
1. 4031. (Nuova formulazione) Il Relatore.

  Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
  123-ter. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, definiti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153, del 2 luglio 2013.»
1. 2352. (Nuova formulazione) Lodolini.

  Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:
  210-bis. La società EUR Spa può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, entro il 15 febbraio 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni di euro. L'anticipazione è concessa , previa presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili a valere sull'incremento della dotazione del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, previsto dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Della presente disposizione si tiene conto nella predisposizione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con il quale, ai sensi del citato articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 102 del 2013 si provvede alla distribuzione dell'incremento del predetto Fondo tra le sue diverse sezioni.
  210-ter. All'erogazione della somma di cui al comma 210-bis si provvede a seguito:
   a) della predisposizione, da parte della società EUR Spa, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da un apposito tavolo tecnico cui partecipano la società, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché Roma Capitale;
   b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la societè EUR Spa , nel quale sono definite le modalità di erogazione e dí restituzione delle somme comprensive di interessi in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora la società non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e Pag. 267delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della società è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.
1. 4021. Il Relatore.

  Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
  123-bis. Per l'anno 2014 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 4022. Il Relatore.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014 -2020 per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma.
1. 4024. Il Relatore.

  Dopo il comma 522, aggiungere i seguenti:
  522-bis. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente:«Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011 e 1'8 per cento a decorrere dall'anno 2012 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui».
  522-ter. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e regionali». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
  522-quater. Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture Pag. 268private autenticate a decorrere dal 1o gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.
1. 4025. Il Relatore.

  Dopo il comma 335, aggiungere il seguente:
  335-bis. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2015».
1. 4026. Il Relatore.

  Dopo il comma 140 è aggiunto il seguente:
  140-bis. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo dell'eventuale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) applica i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge l'ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, e successive modificazioni, operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Nell'applicare i citati criteri per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica territoriale, l'AIFA effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. L’ AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, e successive modificazioni, per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. Ai fini dell'attuazione del presente comma le società controllanti e le società controllate informano l'AIFA dell'esistenza del rapporto di cui all'articolo 2359 del codice civile, mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.
1. 4029. Il Relatore.

  Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:
  46-bis. In considerazione della strategicità dell'intervento relativo al collegamento Termoli-San Vittore, in quanto inserito nel programma di cui alla delibera CIPE n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, nel rispetto della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal comma 48 del presente articolo e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, sono destinate prioritariamente al ripristino della quota di cui alla delibera CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, relativa al citato collegamento Termoli-San Vittore, ferme restando le disposizioni dell'articolo 25, comma 11-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98.
1. 4030. Il Relatore.

  Sostituire i commi 74 e 75 con i seguenti:
  74. Fatto salvo quanto stabilito nel comma successivo, nelle more del riordino della disciplina del settore energetico, le disposizioni sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, devono ritenersi applicabili a tutte le fattispecie insorte a fare data dal 10 febbraio 2002, stante la stabilizzazione del citato decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, operata dall'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-Pag. 269legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.
  75. In considerazione di quanto previsto al comma 74 è esclusa l'applicabilità dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393. Al fine di favorire la certezza nei rapporti giuridici, la stabilità delle finanze pubbliche e l'esercizio di attività di impresa anche nella attuale fase di eccezionale crisi economica, per la risoluzione del contenzioso giurisdizionale amministrativo tuttora pendente in materia di applicazione dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, le parti possono stipulare la convenzione di cui all'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393 con finalità transattive, anche in deroga ai parametri di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15, comma 1, della legge 2 agosto 1975, n. 393.
1.4033. Il Relatore.

Pag. 270

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  Sostituire le parole: 25 milioni con le parole: 100 milioni e le parole: la bonifica dell'area SIN di Brindisi con le parole: e le bonifiche di tutte le aree SIN.
0. 1. 4024. 26. Zolezzi, Terzoni, Segoni, Busto, De Rosa, Daga.

  Apportare le seguenti modificazioni: la cifra 25 è sostituita dalla seguente 50 e dopo la parola: Brindisi aggiungere le seguenti: nonché dell'area di Val Basento.
0. 1. 4024. 25. Latronico.

  Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Falconara Marittima.
0. 1. 4024. 1. Guidesi, Borghesi.

  Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Sassuolo-Scandiano.
0. 1. 4024. 28. Pini, Guidesi, Borghesi.

  Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Fidenza.
0. 1. 4024. 2. Pini, Guidesi, Borghesi.

  Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN di Trieste.
0. 1. 4024. 3. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Laguna di Grado e Marano.
0. 1. 4024. 27. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Cogoletto-Stoppani.
0. 1. 4024. 5. Allasia, Guidesi, Borghesi.

  Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Cerro al Lambro.
0. 1. 4024. 6. Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Milano-Bovisa.
0. 1. 4024. 7. Guidesi, Borghesi.

  Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Basse di Stura (Torino).
0. 1. 4024. 8. Allasia, Guidesi, Borghesi.

  Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Emarese.
0. 1. 4024. 9. Allasia, Guidesi, Borghesi.

Pag. 271

  Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Mardimago-Ceregnano (Rovigo).
0. 1. 4024. 10. Guidesi, Borghesi.

  Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN di Bolzano.
0. 1. 4024. 11. Guidesi, Borghesi.

  Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Trento Nord.
0. 1. 4024. 12. Guidesi, Borghesi.

  Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico.
0. 1. 4024. 13. Guidesi, Borghesi.

  Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Venezia-Porto Marghera.
0. 1. 4024. 14. Prataviera, Guidesi, Borghesi.

  Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Casal Monferrato.
0. 1. 4024. 15. Guidesi, Borghesi.

  Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Pitelli-La Spezia.
0. 1. 4024. 16. Allasia, Guidesi, Borghesi.

  Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Brescia-Caffaro.
0. 1. 4024. 17. Caparini, Guidesi, Borghesi.

  Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Sesto San Giovanni.
0. 1. 4024. 18. Guidesi, Borghesi.

  Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Balangero.
0. 1. 4024. 19. Allasia, Guidesi, Borghesi.

  Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Pieve Vergonte.
0. 1. 4024. 20. Allasia, Guidesi, Borghesi.

  Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Pioltello e Rodano.
0. 1. 4024. 21. Rondini, Guidesi, Borghesi.

  Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Broni.
0. 1. 4024. 22. Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

  Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Serravalle Scrivia.
0. 1. 4024. 23. Allasia, Guidesi, Borghesi.

  Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Cengio e Saliceto.
0. 1. 4024. 24. Guidesi, Borghesi.

Pag. 272

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Cipe, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento sviluppo e coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni a valere sulla programmazione del Fondo sviluppo e coesione per il 2014-2020 per l'attuazione dell'Accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area SIN di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma.
1. 4024. Il Relatore.

  Sostituire le parole da: al ripristino fino alla fine del comma con le seguenti: alla prosecuzione dei lavori relativi della Variante della Tremezzina sulla Strada Statale n. 340 – Regina.
0. 1. 4030. 1. Molteni, Guidesi, Borghesi.

  Sostituire le parole da: al ripristino fino alla fine del comma con le seguenti: alla prosecuzione dei lavori relativi all'Hub Interportuale Sistema idroviario – Padano-Veneto.
0. 1. 4030. 2. Guidesi, Borghesi.

  Sostituire le parole da: «al ripristino fino alla fine del comma con le seguenti: alla prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi.
0. 1. 4030. 3. Guidesi, Borghesi.

  Sostituire le parole da: al ripristino fino alla fine del comma con le seguenti: alla realizzazione del progetto «Variante di Casalpusterlengo ed eliminazione del passaggio a livello sulla SP ex SS 234», sulla SS 9 – via Emilia.
0. 1. 4030. 4. Guidesi, Borghesi.

  Sostituire le parole da: al ripristino fino alla fine del comma con le seguenti: alla realizzazione da parte dell'ANAS del collegamento tra la strada statale n. 434 «Transpolesana» e l'Autostrada Mestre-Orte (Nuova Romea) E45-E55.
0. 1. 4030. 6. Prataviera, Guidesi, Borghesi.

  Sostituire le parole da: al ripristino fino alla fine del comma con le seguenti: al finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 14 – Triestina.
0. 1. 4030. 7. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Sostituire le parole da: al ripristino fino alla fine del comma con le seguenti: al finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 309 – Romea.
0. 1. 4030. 8. Prataviera, Guidesi, Borghesi.

  Sostituire le parole da: al ripristino fino alla fine del comma con le seguenti: al finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 434 – Transpolesana.
0. 1. 4030. 9. Bragantini, Guidesi, Borghesi.

  Sostituire le parole da: al ripristino fino alla fine del comma con le seguenti: al completamento della terza corsia della A4, tratto Venezia-Trieste.
0. 1. 4030. 10. Prataviera, Guidesi, Borghesi.

Pag. 273

  Aggiungere in fine il seguente periodo: È altresì data piena attuazione all'assegnazione di 8 milioni di euro per la «SS 172 dei Trulli I stralcio funzionale» disposta per l'anno 2014 con la delibera Cipe 97/2013.

  Conseguentemente, alla Tabella E, missione Sostegno allo sviluppo del trasporto, programma sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, settore 11 punto 1,2, Art. 1, comma 208, Legge di stabilità n. 228 del 2012. Nuova Linea ferroviaria Torino-Lione (1.2-cap. 7532/p) apportare le seguenti variazioni:
  Riduzione:
   2014:
    CP: -8.000;
    CS: -8.000.
0. 1. 4030. 5. Pannarale, Nardi, Quaranta, Ragosta, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:
  46-bis. In considerazione della strategicità dell'intervento relativo al collegamento «Termoli-San Vittore», in quanto inserito nel programma di cui alla delibera CIPE 121/2001, nel rispetto della legge n. 443/2001, le risorse rinvenienti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 32, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 2011, n. 111, così come modificati dall'articolo 1, comma 48 della presente legge, e confluite nel fondo di cui al comma 6, dell'articolo 32 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, sono allocate prioritariamente al ripristino della quota di cui alla delibera CIPE n. 62 del 2011, relativa al citato collegamento «Termoli-San Vittore», ferme rimanendo le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 11-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98.
1. 4030. Il Relatore.

  Al comma 87, lettera c), punto 3), capoverso comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Le detrazioni di cui al presente comma possono essere riferite a spese superiori rispetto a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1.
1. 4027. Il Relatore.

  Sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: venti per cento.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 132.
0. 1. 4022. 1. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
  23-bis. Per l'anno 2014 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del dieci per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 4022. Il Relatore.

  Dopo il comma 140 è aggiunto il seguente:
  140-bis. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo dell'eventuale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) applica i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge Pag. 274ottobre 2007, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate di cui all'articolo 2359 del codice civile, nell'applicare i citati criteri per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dallo sforamento del tetto di spesa farmaceutica territoriale, l'AIFA effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. L'AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 1351 per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dallo sforamento del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. Ai fini dell'attuazione del presente comma le società controllanti e le società controllate informano l'AIFA dell'esistenza del rapporto delle società di cui all'articolo 2359 codice civile, mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.
1. 4029. Il Relatore.

  Sostituire le parole: 2.000.000 con le seguenti: 2.000.
0. 1. 4028. 1. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Al comma 174, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui al primo periodo, sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri euro 2.000.000; a tal fine, si applicano le deroghe alle limitazioni di spesa e di assunzione temporanea di personale previste dal presente comma.
1. 4028. Il Relatore.

  Al comma 210-bis sostituire le parole: La società EUR SpA con le parole: Qualsiasi Società Pubblica.

  Conseguentemente sopprimere il comma 210-ter.
0. 1. 4021. 1. Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:
  210-bis. La società EUR S.p.A. può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, entro il 15 febbraio 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, una istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni di euro. L'anticipazione è concessa, previa presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili a valere sull'incremento della dotazione del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, previsto dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Della presente disposizione si tiene conto nella predisposizione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, con il quale, ai sensi dell'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, si provvede alla distribuzione dell'incremento del predetto Fondo tra le sue diverse Sezioni.
  210-ter. All'erogazione della somma di cui al comma 1 si provvede a seguito:
   a) della predisposizione, da parte della società, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano la società, il Ministero Pag. 275dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché Roma Capitale;
   b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la EUR S.p.A., nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora la società non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della società è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.
1. 4021. Il Relatore.

  Dopo il comma 335, aggiungere il seguente:
  335-bis. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: a decorrere dal 2014 sono sostituite dalle parole: a decorrere dal 2015.
1. 4026. Il Relatore.

  All'emendamento 1.4023, al primo periodo, sostituire la parola anche con la parola prioritariamente.
0. 1. 4023. 5. Borghesi, Guidesi.

  All'emendamento 1.4023, dopo le parole: delle province autonome aggiungere le parole: tenendo conto altresì della necessità di ripartire almeno il 20 per cento della quota premiale sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
0. 1. 4023. 4. Borghesi, Guidesi.

  All'emendamento 1.4023, sostituire le parole: Limitatamente all'anno 2013 con le parole: A decorrere dall'anno 2013.
0. 1. 4023. 2. Borghesi, Guidesi.

  All'emendamento 1.4023, dopo le parole: Limitatamente all'anno 2013 aggiungere le parole: e 2014.
0. 1. 4023. 1. Borghesi, Guidesi.

  All'emendamento 1.4023, sostituire le parole: 0,30 per cento con le parole: 0,50 per cento.
0. 1. 4023. 3. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 351, aggiungere il seguente:
  351-bis. All'articolo 2, comma 67-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è stabilita allo 0.30 per cento».
1. 4023. Il Relatore.

Pag. 276

  All'emendamento 1.4025, il comma 522-ter è sostituito dal seguente:
  5-bis. Ai comuni è attribuito dal Ministero dell'interno entro il 30 gennaio 2014 l'eventuale minor gettito derivante dal mancato incasso degli importi di cui al comma 5 rientranti nelle disposizioni contenute al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 febbraio 2012, n. 16 convertito con modifiche nella legge 26 aprile 2012, n. 44. Al maggior onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0. 1. 4025. 1. Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere il comma 522-quater.
* 0. 1. 4025. 10. Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 522-quater.
* 0. 1. 4025. 11. Gutgeld.

  All'emendamento 1.4025, dopo il comma 522-quater, è infine aggiunto il seguente comma:
  522-quinquies. È aumentata per un importo pari a 10 milioni di euro la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2013 di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228/2012.
  522-sexies. La integrazione di cui al comma 522-quinquies è destinata esclusivamente ai comuni fino a 20.000 abitanti che nel corso dell'esercizio finanziario 2013 non hanno deliberato variazioni in aumento dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima abitazione, così come definita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto alle aliquote standard di base dell'esercizio 2012.
  522-septies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 gennaio 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato il riparto della integrazione del Fondo di cui al comma 12-bis.
  522-octies. All'onere di cui al comma 522-quinquies si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0. 1. 4025. 5. Borghesi, Guidesi.

  All'emendamento 1.4025, dopo il comma 522-quater, è infine aggiunto il seguente comma:
  522-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli enti che, per gli anni 2014-2016, sulla base dei parametri specificati nell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, risultano collocati nella classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
0. 1. 4025. 4. Borghesi, Guidesi.

Pag. 277

  All'emendamento 1.4025, dopo il comma 522-quater, è infine aggiunto il seguente comma:
  522-quinquies. Dall'anno 2014 ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti raggiungono l'equilibrio di parte corrente e rispettano il limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

  Conseguentemente dal 2014 non si applicano le disposizioni contenute ai commi da 1 a 17 dell'articolo 31 delle legge 12 novembre 2011, n. 183.
0. 1. 4025. 6. Borghesi, Guidesi.

  All'emendamento 1.4025, dopo il comma 522-quater, è infine aggiunto il seguente comma:
  522-quinquies. A decorrere dall'anno 2014, è sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e fino al limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0. 1. 4025. 7. Borghesi, Guidesi.

  All'emendamento 1.4025, dopo il comma 522-quater, è infine aggiunto il seguente comma:
  522-quinquies. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: «80» con le parole: «160». Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione sono riservate ad integrazione delle dotazioni del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228/2012.
0. 1. 4025. 8. Borghesi, Guidesi.

  All'emendamento 1.4025, dopo il comma 522-quater, è infine aggiunto il seguente:
  522-quinquies. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 marzo 2014. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti in dissesto.
0. 1. 4025. 2. Borghesi, Guidesi.

  All'emendamento 1.4025, dopo il comma 522-quater, è infine aggiunto il seguente comma:
  522-quinquies. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 marzo 2014.
0. 1. 4025. 3. Borghesi, Guidesi.

  All'emendamento 1.4025, dopo il comma 522-quater, è infine aggiunto il seguente comma:
  522-quinquies. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge n. 102/2013, sono abrogate le seguenti parole: «che hanno aderito Pag. 278alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
0. 1. 4025. 9. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 522, aggiungere i seguenti:
  522-bis. Al comma 1, articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per cento a decorrere dall'anno 2012 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui».
  522-ter. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e regionali». La modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.»;
  522-quater. Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna. La disposizione di cui al primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1o gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.».
1. 4025. Il Relatore.

  Sopprimere il comma 7-bis.
0. 1. 4031. 78. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 7-bis aggiungere dopo le parole: nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008., il seguente periodo: In caso di licenziamento o modifiche della tipologia contrattuale del personale stabilizzato di cui al presente comma fino al 31 dicembre 2017, l'impresa decade dal beneficio, con obbligo di restituzione delle quote già incassate.
0. 1. 4031. 60. Marcon, Airaudo, Boccadutri, Placido, Melilla, Di Salvo.

  Al comma 7-bis aggiungere in fine le parole: In caso di autodichiarazioni false o dolosamente inesatte al fine di ottenere l'incentivo di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa ricompresa tra il doppio e il triplo dell'incentivo illecitamente percepito.
0. 1. 4031. 59. Boccadutri, Placido, Melilla, Di Salvo, Marcon, Airaudo.

  Dopo il comma 7-bis inserire il seguente:
  «7-ter. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 381 lettera a), al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, n. 95, relativa alla società RETITALIA Internazionale S.p.A. è sospesa».
0. 1. 4031. 56. Nardi, Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Pag. 279

  Dopo il comma 7-bis inserire il seguente:
  «7-ter. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 381 lettera a), la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, n. 95 relativa alla società RETITALIA Internazionale S.p.A. è sospesa».
0. 1. 4031. 57. Nardi, Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire le parole: sopprimere il comma 17 con le seguenti: al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.
0. 1. 4031. 47. Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 33-bis.
0. 1. 4031. 77. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 33-bis, dopo le parole: su manifattura sostenibile inserire le seguenti: made in Italy.
0. 1. 4031. 50. Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 33-ter.
0. 1. 4031. 75. Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 33-quater.
0. 1. 4031. 76. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 33-quater aggiungere infine il seguente periodo: Entro sei mesi dall'approvazione della presente norma, il Ministro dello sviluppo economico invia una relazione al Parlamento che descrive gli effetti dell'applicazione dei commi 33-bis e 33-ter.
0. 1. 4031. 20. Fantinati, Vallascas, Crippa, Mucci, Prodani, Petraroli, Della Valle, Da Villa.

  All'emendamento 1.4031 al comma 47 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) le parole: 3 milioni di euro, sono sostituite dalle seguenti: 10 milioni di euro;
   2) dopo le parole: 2014 sono inserite le seguenti: 2015 e 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
0. 1. 4031. 44. Prestigiacomo, Palese, Galati, Latronico, Milanato.

  Sopprimere il capoverso 47-bis.
0. 1. 4031. 61. Guidesi, Borghesi.

  All'emendamento 1.4031 del relatore, dopo il capoverso 47-bis aggiungere il seguente:
  «47-ter. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di euro 8,5 milioni annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19-ter, comma 16, lettera c), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2009, n. 166».
0. 1. 4031. 4. Misuraca, Garofalo.

Pag. 280

  All'emendamento 1.4031 sono soppressi i commi 49-bis, 49-ter, 70, 126-bis, 136-bis, 167-bis, 207-bis e 253-bis.

  Conseguentemente, le risorse ivi previste sono destinate al fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese.
0. 1. 4031. 31. Villarosa, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il capoverso 49-bis e 49-ter.
*0. 1. 4031. 70. Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il capoverso 49-bis e 49-ter.
*0. 1. 4031. 23. Catalano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Sorial, Castelli.

  Sopprimere il capoverso 49-bis e 49-ter.
*0. 1. 4031. 7. Busto, Zolezzi, Terzoni, Segoni, De Rosa, Daga.

  Sopprimere il comma 49-bis.
0. 1. 4031. 103. Guidesi, Borghesi.

  Al nuovo comma 49-bis sostituire le parole: sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina con le seguenti: interruzione definitiva della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.
0. 1. 4031. 53. Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi, Ragosta.

  Al nuovo comma 49-bis sostituire le parole: sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina con le seguenti: revoca definitiva della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.
0. 1. 4031. 51. Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi, Ragosta.

  All'emendamento 1.4031 al comma 49-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) la parola: 200 mila è sostituita dalla seguente: 500 mila;
   2) alla fine del periodo è aggiunto il seguente periodo: per interventi da destinare comunque, nel potenziare il sistema dei trasporti in Sicilia.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 161, le parole: 285 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 284.500 mila.
0. 1. 4031. 45. Prestigiacomo, Palese, Galati, Latronico, Milanato.

  Al capoverso 49-bis, sopprimere le parole: per uno studio di fattibilità da redigere entro il termine perentorio del 30 settembre 2014.
0. 1. 4031. 46. Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere il comma 49-ter.
0. 1. 4031. 104. Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 52-bis.
0. 1. 4031. 105. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 52-bis, primo periodo, dopo le parole: logistici settoriali aggiungere le seguenti: anche attraverso l'obbligo di utilizzare, per la gestione dei dati, un formato di tipo aperto, così come definito dalla lettera a), comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.
0. 1. 4031. 22. Catalano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Sorial, Castelli.

Pag. 281

  Sopprimere i commi 68-bis e 130-bis.

  Conseguentemente alla Tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza, apportare le seguenti variazioni:
2014: + 7.000
0. 1. 4031. 21. Sorial, Cariello, Brugnerotto, Castelli, Caso, Currò, D'Incà.

  Sopprimere il comma 68-bis.
0. 1. 4031. 106. Guidesi, Borghesi.

  Al capoverso 68-bis sopprimere le parole: nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi,.
0. 1. 4031. 72. Guidesi, Borghesi.

  Al capoverso 68-bis sopprimere le parole: nelle aree di produzione della Sicilia orientale.
0. 1. 4031. 71. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 68-bis dell'emendamento 1.4031 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sostituire le parole: di produzione della Sicilia orientale con le seguenti: a vocazione agrumicola;
   b) al primo periodo dopo la parola: agrumi aggiungere le seguenti: ad esclusione del reimpiego in processi di digestione anaerobica.
0. 1. 4031. 28. Lupo, Sorial, Castelli.

  Dopo il comma 68-bis, aggiungere il seguente:
  «68-ter. Al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Capitanata e della Costiera Amalfitana, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro. Le predette risorse sono iscritte su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione di spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto direttoriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per accedere ai contributi».
0. 1. 4031. 15. Di Gioia, Michele Bordo, Mongiello.

  All'emendamento, capoverso, sopprimere i commi 69-bis e 69-ter.
0. 1. 4031. 62. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 69-bis.
0. 1. 4031. 107. Guidesi, Borghesi.

  All'emendamento 1.4031 del relatore, al comma 69-bis, alinea, dopo le parole: Ripalta-Torre Calderina aggiungere le seguenti: e Capo Milazzo e sostituire le parole: è aggiunta la seguente con le seguenti: sono aggiunte le seguenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera ee-quinquies), aggiungere la seguente: ee-sexies) Capo Milazzo e al Pag. 282comma 69-ter, sostituire le parole: dell'area marina protetta con le seguenti: delle aree marine protette.
0. 1. 4031. 121. Currò, Prestigiacomo, Misuraca, Bratti.

  Sopprimere il comma 69-ter.
0. 1. 4031. 108. Guidesi, Borghesi.

  Al comma aggiuntivo 69-ter sopprimere il primo periodo, conseguentemente le parole: di euro 300mila per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 sono sostituite dalle seguenti: di euro 800 mila per l'anno 2014 e 1.300 mila per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
0. 1. 4031. 6. Terzoni, Zolezzi, Segoni, Busto, De Rosa, Daga.

  Al capoverso comma 69-ter aggiungere infine i seguenti periodi: Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di sorveglianza nelle aree marine protette ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge n. 394 del 6 dicembre 1991, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 sono incrementate rispettivamente di 1,5 milione di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. A tal fine le disponibilità finanziarie di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 possono essere utilizzate anche per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture dell'amministrazione ivi indicata.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1 comma 249 è ridotto di 1,5 milioni di euro a decorrere dal l'anno 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare in diminuzione le seguenti variazioni:
2015: – 1.000
2016: – 1.000
0. 1. 4031. 34. Latronico.

  Al capoverso comma 69-ter aggiungere infine i seguenti periodi: Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di sorveglianza nelle aree marine protette ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge n. 394 del 6 dicembre 1991, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. A tal fine le disponibilità finanziarie di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 possono essere utilizzate anche per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture dell'amministrazione ivi indicata.

  Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare in diminuzione le seguenti variazioni:
2015: – 1.000
2016: – 1.000
0. 1. 4031. 35. Latronico.

  Sopprimere il capoverso di modifica del comma 70.
0. 1. 4031. 5. Segoni, Zolezzi, Terzoni, Busto, De Rosa, Daga.

  Sopprimere il comma 70-bis.
0. 1. 4031. 109. Guidesi, Borghesi.

Pag. 283

  Apportare le seguente modificazioni:
   a) al capoverso comma 70-bis, dopo le parole: per l'anno 2014 aggiungere le seguenti: di cui 10 milioni di euro da destinare alla Regione Basilicata per i gravi eventi alluvionali dell'anno 2013;
   b) al capoverso comma 70-ter, e 2016 aggiungere le seguenti: di cui 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata alla Regione Basilicata per i gravi eventi alluvionali dell'anno 2013,.
0. 1. 4031. 36. Latronico.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   c) al capoverso comma 70-bis, la cifra: 50 è sostituita dalla seguente: 25 ed aggiungere infine il seguente periodo: Un importo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2014 è destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2013.;
   d) al capoverso comma 70-ter, le parole: finalità di cui al, sono sostituite dalle seguenti: finalità di cui all'ultimo periodo del.
0. 1. 4031. 33. Latronico.

  Al comma 70-bis le parole: 50 milioni di euro sono sostituite da: 80 milioni di Euro. Alla fine del comma 70-bis aggiungere le seguenti parole: e un importo pari a 30 milioni di euro è destinato ad interventi in conto capitale nelle zone della Regione Sardegna di cui al comma 70.
0. 1. 4031. 16. Di Gioia.

  Al comma 70-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: il predetto importo è assegnato al Dipartimento della protezione civile e, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, destinato alle regioni interessate.

  Al comma 70-bis dopo le parole: dall'anno 2009 aggiungere le seguenti: nonché alla concessione di contributi fino al 50 per cento del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili, anche per l'attività agricole.

  Al comma 70-ter sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I predetti importi sono assegnati al Dipartimento della protezione civile e, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, destinati alle regioni interessate.
0. 1. 4031. 13. Mariani, Cenni, Sani, Giacomelli, Dallai, Giulietti, Parrini.

  Sopprimere il comma 70-ter.
0. 1. 4031. 110. Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 118-bis.
0. 1. 4031. 111. Guidesi, Borghesi.

  Al capoverso 118-bis, sostituire le parole: 6.700 euro con le seguenti: 8.000 euro.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 2 mila euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
0. 1. 4031. 63. Fedriga, Pini, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 121-bis.
0. 1. 4031. 112. Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 126-bis.
* 0. 1. 4031. 27. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 126-bis.
* 0. 1. 4031. 113. Guidesi, Borghesi.

Pag. 284

  Sopprimere il comma 126-bis.

  Conseguentemente le risorse ivi previste sono destinate alla tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza.
0. 1. 4031. 40. Sorial, Cariello, Castelli, Caso.

  Sopprimere il comma 132-bis.
0. 1. 4031. 114. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 132-bis sopprimere le parole: anche in regime di deroga.
0. 1. 4031. 17. Ciprini, Bechis, Rostellato, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Baldassarre, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 132-bis, aggiungere il seguente:
  132-ter. Gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 19-ter, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in pagamento alla data del 31 dicembre 2013, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purché i titolari dell'indennizzo siano in possesso nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia.

  Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 2.300;
   2015: – 3.000;
   2016: – 3.000.
0. 1. 4031. 2. Bobba.

  Sopprimere il comma 123-bis.
0. 1. 4031. 115. Guidesi, Borghesi.

  All'emendamento, capoverso, sopprimere il comma 130-bis.
* 0. 1. 4031. 64. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 130-bis.
0. 1. 4031. 116. Guidesi, Borghesi.

  Sostituire il comma 130-bis con il seguente:
  130-bis. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, è incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.
0. 1. 4031. 58. Fratoianni, Pellegrino, Palazzotto, Costantino, Marcon, Melilla, Boccadutri, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 130-bis, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 300 mila euro.
0. 1. 4031. 48. Guidesi, Borghesi.

Pag. 285

  Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:
  130-bis. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sede di centri di accoglienza per richiedenti asilo in numero pari o superiore a 3.000 unità, il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 1 euro l'anno 2014.
0. 1. 4031. 11. Castelli, Nuti, Dadone, D'Ambrosio.

  Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:
  130-bis. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sede di centri di accoglienza per richiedenti asilo in numero pari o superiore alle 3.000 unità sono assegnati 3 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito presso il Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
0. 1. 4031. 12. Castelli, Nuti, Dadone, D'Ambrosio.

  Sopprimere il comma 136-bis.
0. 1. 4031. 26. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Castelli, Sorial.

  È soppresso il comma 136-bis.

  Conseguentemente le risorse ivi previste sono destinate alla tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza.
0. 1. 4031. 39. Sorial, Cariello, Castelli, Caso.

  Sopprimere il comma 139.
* 0. 1. 4031. 29. Lupo, Sorial, Castelli.

  Sopprimere le parole da: al comma 139 fino a: 10 milioni di euro.
* 0. 1. 4031. 117. Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
  139-bis. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è ripartito come segue:
   a) l'85 per cento destinato alla copertura dei costi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli beneficiarie dei contributi per i servizi di trasporto, stoccaggio e distribuzione del cibo invenduto da recuperare secondo quanto disposto dal comma 139-ter;
   b) il 5 per cento destinato alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli beneficiarie dei contributi;
   c) il 10 per cento destinato all'acquisto di derrate alimentari al fine di incrementare la qualità e la varietà dei prodotti da distribuire al fine di assicurare un regime alimentare caratterizzato da equilibrato apporto nutrizionale.

Pag. 286

  139-ter. Con il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabilite le modalità del recupero del cibo invenduto di cui alla lettera a) del comma 139-bis.
0. 1. 4031. 30. Gagnarli, Sorial, Castelli.

  Sopprimere il comma 145-bis.
* 0. 1. 4031. 25. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Castelli, Sorial.

  Il capoverso comma 145-bis è soppresso.
* 0. 1. 4031. 61. Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sopprimere il comma 145-bis.
* 0. 1. 4031. 118. Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 145-ter.
0. 1. 4031. 119. Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 145-quater.
0. 1. 4031. 73. Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 146.
0. 1. 4031. 82. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 146 dopo le parole: deposito e utilizzo degli alimenti, aggiungere le seguenti: nonché registrare l'oggetto, il luogo, la data, l'ora e il destinatario della fornitura,.
0. 1. 4031. 24. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 147.
0. 1. 4031. 83. Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 148.
0. 1. 4031. 84. Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 162-bis.
0. 1. 4031. 49. Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 165-bis.
0. 1. 4031. 86. Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 167-bis.
0. 1. 4031. 87. Guidesi, Borghesi.

  Il comma 167-bis è sostituito dal seguente:
  In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. In sede di prima applicazione per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere daranno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al Pag. 28710 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
0. 1. 4031. 43. Palese, Cicu, Giammanco.

  Sostituire il nuovo comma 167-bis con il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

  Conseguentemente al comma 290 sostituire le parole: «sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 20l5» con con le seguenti: «sono ridotte di 170 milioni di euro annui per l'anno 2014, di 167 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».
0. 1. 4031. 55. Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi, Ragosta.

  Al comma 167-bis, sostituire: 35 milioni con 25 milioni.

  Conseguentemente le risorse rese disponibili sono destinate alla tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza.
0. 1. 4031. 42. Sorial, Cariello, Castelli, Caso.

  Al comma 167-bis, sostituire: 35 milioni con 30 milioni.

  Conseguentemente le risorse rese disponibili sono destinate alla tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza.
0. 1. 4031. 38. Sorial, Cariello, Castelli, Caso.

  Al nuovo comma 167-bis aggiungere in fine i seguenti periodi: In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla Legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene Pag. 288l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. In sede di prima applicazione per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
0. 1. 4031. 54. Marcon, Boccadutri, Melilla, Quaranta, Nardi, Ragosta.

  Sopprimere le parole da: al comma 174, dopo il terzo periodo, fino a : previste dal presente
comma.
0. 1. 4031. 91. Guidesi, Borghesi.

  All'emendamento, capoverso 174, sostituire le parole: 2.000.000 con le seguenti: 1.750.
0. 1. 4031. 65. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 174, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea del 2014, la Presidenza del Consiglio può utilizzare in contingente di personale, nel numero massimo di 10 unità, tra quello che attualmente presta opera presso il dipartimento per le politiche europee.
0. 1. 4031. 10. Castelli, D'Ambrosio, Nuti, Dadone.

  Sopprimere il comma 178-bis.
0. 1. 4031. 88. Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 178-ter.
0. 1. 4031. 89. Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 178-quater.
0. 1. 4031. 90. Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 178-quinquies.
0. 1. 4031. 92. Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 178-sexies.
0. 1. 4031. 93. Guidesi, Borghesi.

  Dopo 178-sexies aggiungere i seguenti:
  178-septies. A decorrere dal 1o aprile 2014, per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 la misura del prelievo erariale unico è determinata nel 5,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, ferme restando le modalità di trattenuta e versamento del prelievo previste dalla legislazione vigente.
  178-opties. A decorrere dal 1o aprile 2014, per gli apparecchi di cui all'articolo 1110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1031, n. 773, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore all'84 per cento.
  178-decies. In attesa del prossimo processo di riordino della disciplina in materia Pag. 289di giochi pubblici conseguente all'attuazione della delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita e allo scopo di assicurare parità di condizioni competitive fra imprese che, dotate di concessione, offrono servizi di gioco pubblico per conto dello Stato ed imprese che, in assenza di tale concessione e fino al momento in cui la conseguiranno, offrono comunque servizi di gioco in Italia, per conto proprio o di soggetti terzi, anche esteri, nonché in considerazione del fatto che, in questo secondo caso, il contratto di gioco è perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, dovuta dal titolare di ciascun negozio operante sul territorio nazionale ovvero di altro suo punto di raccolta collegatovi telematicamente, è applicata su un imponibile medio forfettario di raccolta, nonché con un'aliquota stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di giugno 2014, sulla base di elementi idonei a concorrere alla relativa determinazione forniti dai competenti uffici preposti all'accertamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d'intesa con il Corpo della Guardia di Finanza, salvo che le medesime imprese non abbiano nel frattempo ricevuto atti di accertamento fiscale adottati sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il soggetto passivo che omette in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dell'imposta dovuta è punito con una sanzione amministrativa pari al trenta per cento degli importi non pagati nel termine prescritto. Con il predetto decreto sono altresì stabilite le ulteriori occorrenti disposizioni di attuazione del presente comma, inclusa la definizione della data di versamento annuale dell'imposta.
0. 1. 4031. 3. Ginato.

  Sopprimere il comma 181-bis.
0. 1. 4031. 94. Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 193-bis.
0. 1. 4031. 95. Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 204-bis.
0. 1. 4031. 96. Guidesi, Borghesi.

  Concludere l'ultimo capoverso dopo la parola: Disposizione, cassando le parole successive.
0. 1. 4031. 8. Giacomelli, Biffoni.

  È soppresso il comma 207-bis.
  È soppresso il comma 253-bis.

  Conseguentemente le risorse ivi previste sono destinate alla tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza.
0. 1. 4031. 41. Sorial, Cariello, Castelli, Caso.

  Sopprimere il comma 207-bis.
0. 1. 4031. 97. Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 357-bis.
0. 1. 4031. 98. Guidesi, Borghesi.

  Il comma 357-bis è sostituito dal seguente:
  357-bis. Una quota pari a 10 milioni di euro dell'importo complessivo di cui al comma 357 è destinata a garantire spazi Pag. 290finanziari dei comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministero dell'economia di intesa con la conferenza Stato Città ed autonomie locali da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stabilito il rispetto dei predetti spazi fra i singoli comuni.
0. 1. 4031. 1. Scanu.

  Al capoverso All'allegato 4, aggiungere in fine:
  1. li Ministero dello Sviluppo Economico con riferimento al Contratto di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane Spa per il triennio 2012-2014 assicura l'assolvimento degli adempimenti finalizzati alla notifica del contratto alla Commissione Europea che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 luglio 2014. Entro il medesimo termine deve essere presentato lo schema di contratto per il triennio 2015-2017, che deve essere approvato entro il 31 dicembre 2014 e deve prevedere criteri di efficientamento e razionalizzazione dei servizi al fine di consentire una graduale riduzione degli oneri del contratto e una modifica dei servizi in relazione all'evoluzione del mercato.
  2. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica mediante la riduzione dell'onere derivante dalla fornitura del servizio postale universale, all'articolo 3 dei decreto legislativo 22 luglio 1999 n.261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «5 giorni a settimana» inserire le seguenti: «, salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall'Autorità di regolamentazione ai sensi dei presente comma è comunicata alla Commissione europea».
   b) sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Al fine di contenere l'onere per la fornitura del servizio postale universale, è autorizzata, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di un piano di attuazione progressiva concordato tra il fornitore del servizio universale ed il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolamentazione del settore postate, la fornitura a giorni alterni in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densità Inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un massimo di un quarto della popolazione nazionale.
   c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
  7-bis. Salvo quanto stabilito dal comma 7, ai fini del contenimento dei costi del servizio universale, nel contratto di programma di cui al comma 12 possono essere previsti, in presenza di situazioni di strutturale squilibrio economico, sentita l'Autorità di Regolamentazione del settore postale, interventi di riduzione della frequenza settimanale di raccolta e recapito.
0. 1. 4031. 14. Bruno Bossio.

  Sopprimere il comma 253-bis.
0. 1. 4031. 74. Guidesi, Borghesi.

  All'emendamento, capoverso 253-bis, dopo le parole: San Carlo di Napoli inserire le
seguenti:
ed a tutte le 358 censite bande musicali della Lombardia.
0. 1. 4031. 66. Guidesi, Borghesi.

  All'emendamento, capoverso 253-bis, dopo le parole: San Carlo di Napoli inserire le seguenti: ed a tutte le 71 censite bande musicali del Friuli Venezia Giulia.
0. 1. 4031. 67. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

Pag. 291

  All'emendamento, capoverso 253-bis, dopo le parole: San Carlo di Napoli inserire le seguenti: ed a tutte le 172 censite bande musicali del Piemonte.
0. 1. 4031. 68. Allasia, Guidesi, Borghesi.

  Al capoverso 253-bis, dopo le parole: San Carlo di Napoli inserire le seguenti: ed a tutti i gruppi folkloristici rappresentativi dell'identità culturale del territorio.
0. 1. 4031. 99. Guidesi, Borghesi, Fedriga.

  Al capoverso 253-bis, dopo le parole: San Carlo di Napoli inserire le seguenti: ed a tutte le orchestre e teatri lirici del Nord Italia.
0. 1. 4031. 100. Guidesi, Borghesi, Fedriga.

  Sopprimere il comma 282-bis.
0. 1. 4031. 79. Guidesi, Borghesi.

  Al capoverso, sopprimere il comma 317-bis.
0. 1. 4031. 101. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 317, aggiungere il seguente:
  317-bis. All'articolo 12, comma 18-bis, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica delle idoneità, sono inquadrati» sono sostituite dalle seguenti: «di verifica dell'idoneità, sono inquadrati rispetto alla dotazione organica dell'ente».
0. 1. 4031. 37. Bechis, Rizzetto, Ciprini, Dadone, D'Ambrosio.

  Al comma 391-bis sopprimere le parole: se il cliente è soggetto diverso da persona fisica,.
0. 1. 4031. 18. Barbanti, Cancelleri, Ruocco, Pisano, Villarosa, Alberti, Pesco, Sorial, Castelli.

  Sopprimere 11 comma 421-bis.
0. 1. 4031. 80. Guidesi, Borghesi.

  Sopprimere il comma 421-ter.
0. 1. 4031. 81. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 421-quater eliminare dalle parole: a cui fino a dilazione.
0. 1. 4031. 52. Ruocco, Pesco.

  Al comma 310, sopprimere le parole da: possono fino alle seguenti: forze armate.
0. 1. 4031. 120. Censore, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, in favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro i termini predetti ed ancora in forza alta data del 31 dicembre 2013, è concesso, per l'anno 2014, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di 12 mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Al fine di verificare la compatibilità dell'incentivo istituito dal presente comma con il mercato interno dell'Unione Europea, lo Stato italiano attiva le procedure previste dal comma 2, terzo capoverso, dell'articolo 108 del Trattato per il Funzionamento Pag. 292dell'Unione Europea. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi, il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di duecento euro per lavoratore, il valore annuale dell'incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. L'incentivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma ivi incluse le modalità di interruzione dell'incentivo al raggiungimento delle soglie massime di erogazione per ciascuna azienda ovvero del limite massimo di spesa complessivo programmato. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in organico. L'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.

  Conseguentemente:
  sopprimere il comma 17.
  al comma 25, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 60 milioni.
  dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:
  33-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo software e hardware e alla ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive.
  33-ter. Le risorse del Fondo sono erogate ai beneficiari di cui al comma 33-bis che in collaborazione con Istituti di ricerca pubblici. Università e istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali da questi presentati attraverso procedure selettive del MISE volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:
   a) ricerca e sviluppo software e hardware:
   b) condivisione ed utilizzo in maniera comunitaria di documentazione:
   e) creazione di comunità on-line e fisiche per la collaborazione e la condivisione di conoscenze;
   d) accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale;
   e) creazione di nuove realtà industriali;
   f) promozione di modelli di attività di vendita non convenzionali e innovativi;
   g) condivisione di esperienze con il territorio;
   h) sostegno per l'applicazione delle idee;
   i) sostegno delle scuole del territorio attraverso la diffusione del materiale educativo sulla cultura dei makers.
  33-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti criteri e modalità dell'applicazione dei commi 33-bis e 33-ter.

Pag. 293

  Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
  47-bis. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico passeggeri, ed al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 5-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
  39-bis. Al fine favorire i sistemi dei collegamenti marittimi, ferroviari e stradali fra gli insediamenti nell'area dello Stretto di Messina e migliorare la qualità dell'offerta trasportistica, determinata dalla sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto, è autorizzata la spesa di 200 mila euro per l'anno 2014, per uno studio di fattibilità da redigere entro il termine perentorio del 30 settembre 2014. In caso di mancato utilizzo, le risorse non utilizzare, sono versate all'entrata di bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  49-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di cui al precedente comma.

  Dopo il comma 52, inserire i seguenti:
  52-bis. L'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è così integrato: «Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 234, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 7, di 4 milioni di euro per il 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

  Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:
  68-bis. Al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 2 milioni di euro. Le predette risorse sono iscritte su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione di spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto direttoriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per accedere ai contributi.

  Dopo il comma 69, aggiungere i seguenti:
  69-bis. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine, presenti nella zona di Grotte di Ripalta-Torre Calderina, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 Pag. 294dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-quater) è aggiunta la seguente:
   ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina;
  69-ter. Al fine di garantire la più rapida istituzione dell'area marina protetta di cui al comma 69-bis è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 e di I milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Al fine di garantire l'istituzione di aree marine protette di cui al comma 1, lettere h e p), dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 13, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è incrementata di euro 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è incrementata di euro 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 4 aprile 2001. n. 93, per l'istituzione di nuove aree marine protette, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2014 e di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per le spese di funzionamento e di gestione delle aree marine protette già istituite.
  Al comma 70, all'ultimo periodo, sostituire le parole da: sono utilizzate fino alla fine del periodo con le seguenti: possono essere utilizzate le risorse non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto di cui al precedente periodo e quelle di cui al comma 71, ad esclusione dei fondi di provenienza dal bilancio della Regione Sardegna.

  Dopo il comma 70, aggiungere i seguenti:
  70-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, è destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009.
  70-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 70-bis, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020, del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

  Dopo il comma 121 aggiungere il seguente:
  121-bis. A seguito degli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013 di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 122 del 20 novembre 2013, fino al 31 dicembre 2014, il Ministro della giustizia può autorizzare l'utilizzo dei locali della già soppressa sezione distaccata di
Olbia per la trattazione del contenzioso civile e penale.

  Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
  126-bis. Il contributo di cui all'articolo 33, comma 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183 6 fissato in favore dell'I.R.F.A., Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL ONLUS, nella misura di euro 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

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  Dopo il comma 132 con il seguente:
  132-bis. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro nel 2014, a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-Regioni, vengono stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali può essere annoverata ai fini del finanziamento statale anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, sostenuti da programmi formativi specifici.

  Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
  123-bis. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, in continuità con quanto disposto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 marzo 2013.».

  Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:
  130-bis. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sede di centri di accoglienza per richiedenti asilo in numero pari o superiore alle 3.000 unità, il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

  Dopo il comma 136 aggiungere il seguente;
  136-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'istituto Gaslini di Genova.

  Al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

  Dopo il comma 145, aggiungere i seguenti:
  145-bis. I commi 89, 90, 91, 92, 92-bis, 92-ter, 92-quater e 93 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono abrogati. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione del Ministero della salute di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, si provvede alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante presso gli Uffici periferici ministeriali competenti in materia di salute umana (U.S.M.A.F.), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio. A decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione adottati ai sensi del periodo precedente, gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e la relativa dotazione organica, sono ridotti di una unirà. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  145-ter. All'articolo 2, comma 67-bis della legge 23 dicembre 2009. n. 191, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, il Pag. 296Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stabilita allo 0.30 per cento».
  145-quater. All'articolo 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera h), dopo le parole: «da parte del Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi del comma 3»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3. In caso di mancata o insufficiente individuazione di idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi di cui al comma 2, lettera a), il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato alla Croce Rossa Italiana o all'Associazione italiana della Croce Rossa, fino a concorrenza della rata dovuta. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di cui al comma 1.

  Sostituire i commi da 146 a 150 con i seguenti:
  146. Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i predetti operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari, devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa di cui all'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 852/2004 validati da parte del Ministero della salute.
  147. Le disposizioni di cui al comma 146 non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.
  148. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: «e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa» sono soppresse.
  149. Dall'attuazione dei commi 146, 147 e 148 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  162-bis. Per le finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione di un contingente di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del contingente si provvede secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

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  Dopo il comma 165, aggiungere il seguente;
  165-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi Universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

  Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
  165-bis. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012. n. 68. È incrementato nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio.

  Al comma 174, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui al primo periodo, sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri euro 2.000.000. Per lo svolgimento di tali attività si applicano le deroghe alle limitazioni di spesa e di assunzione temporanea di personale previste dal presente comma.

  Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:
  178-bis. La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.
  178-ter. La sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica alle rettifiche del valore della produzione netta di cui al comma 178-bis.
  178-quater. La non applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente è limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione.
  178-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 178-ter e 178-quater non si applicano se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  178-sexies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 47.5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ed è ridotto di 20 milioni per l'anno 2015.

  Dopo il comma 181 inserire il seguente:
  181-bis. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le suddette permute riguardanti Pag. 298nuovi immobili destinati a Carceri o ad Uffici Giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello di cui sopra, avranno carattere di assoluta priorità e a tal fine È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno, a partire dal 2016. destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione.
  193-bis. Per l'organizzazione dei Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014 è attribuito al CONI un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2014.

  Dopo il 204, aggiungere il seguente:
  204-bis. Al fine di estendere il beneficio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2001, n. 356 alle reti e ai consorzi di imprese utilizzatori a fini industriali di gas ed energia, i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80 per cento la propria unità produttiva ubicata nei distretti industriali individuati ai sensi della legge 317 del 1991, nonché ai sensi delle normative regionali attualmente vigenti, così da considerarli utente unico, anche se con punti di fornitura multipla, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione e la misura dell'agevolazione.

  Dopo il comma 207, inserire il seguente:
  207-bis. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'orchestra «I Virtuosi Italiani» di Verona, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.

   Al comma 218, capoverso comma 11, primo periodo, le parole: 7,5 milioni sono sostituite con le seguenti: 15 milioni. Al terzo periodo, le parole: tale ultima quota sono sostituite dalle seguenti: una quota pari a 7.5 milioni di euro del predetto importo.

  Dopo il comma 357, aggiungere il seguente:
  357-bis. Una quota, pari a 15 milioni di euro dell'importo complessivo di 1.000 milioni di euro di cui al comma 357 è destinato a garantire spazi finanziari alla regione Sardegna al fine sostenere le spese connesse agli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. La regione utilizza gli spazi finanziari di cui al primo periodo, in via prioritaria, con le modalità previste per il patto verticale in favore degli enti locali colpiti dai predetti eventi calamitosi.

  All'allegato 4, voce: legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 53, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   2014 – 15.000.

  Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
  253-bis. Alla Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli È destinata la somma di I milione di euro per il 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella C, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività, culturali e paesaggistici, Programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Ministero dei beni e delle attività culturali e dei turismo, legge n. 163 del 1985: nuove disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 1.000.

  Dopo il comma 282, aggiungere il seguente:
  282-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

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  Dopo il comma 317, aggiungere il seguente:
  317-bis. All'articolo 12, comma 18-bis, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneità, sono inquadrati sono sostituite dalle seguenti: di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze.

  Dopo il comma 391, aggiungere il seguente:
  391-bis. L'imposta di cui al sesto periodo della nota 3-ter dell'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, a decorrere dall'anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, è dovuta nella misura massima di 14.000.

  Dopo il comma 421, aggiungere i seguenti:
  421-bis. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le parole: fino al 1o dicembre 2012, sono sostituite dalle seguenti: fino al 1o dicembre 2014.
  421-ter. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma i devono essere versati entro la prima scadenza utile successiva al 2 dicembre 2014, in unica soluzione maggiorato degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 2 dicembre 2014, fino alla data di versamento.
  421-quater. È possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.
  421-quinques. Le comunicazioni di irregolarità già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazione di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e a seguito dei controlli formali di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative ai tributi sospesi di cui al comma 1 sono inefficaci.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2015: – 500:
2016: – 1.500.

  Alla Tabella C. Missione: L'Italia in Europa e nel mondo (1), programma: Cooperazione allo sviluppo (2), voce Ministero degli affari esteri, legge n. 49 del 26/2/1987: stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:
2014: + 10.000.

  Alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n, 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza, apportare le seguenti variazioni:
2014: + 2.000

  Alla Tabella C, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività, culturali e paesaggistici, programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 163 del 1985: nuove disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 1.000.
1. 4031. Il Relatore.