Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 dicembre 2013
145.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2013, secondo semestre;
   tenuto conto che:
    il disegno di legge n. 1836 è stato presentato alla Camera dei deputati il 22 novembre 2013, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 8, della suddetta legge n. 234 del 2012, che trova qui prima applicazione;
    il 31 luglio 2013 la Camera ha approvato in via definitiva la legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96) che ha conferito una delega al Governo per l'attuazione di 40 direttive e 5 rettifiche di direttive;
    il disegno di legge n. 1836, consta di 7 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, che contengono, rispettivamente, 2 e 13 direttive da recepire con decreto legislativo;
    per quanto concerne la competenza della VII Commissione, risulta di diretto interesse solo il recepimento di una delle due direttive previste nell'allegato A e, in particolare, la direttiva 2013/37/UE, che interviene in materia di riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico, attraverso la modifica della direttiva 2003/98/UE, la cosiddetta direttiva PSI (Public Sector Information), con la finalità di favorire il riuso dei dati delle pubbliche amministrazioni dell'Unione europea;
    la nuova direttiva rende ora obbligatorio per gli enti pubblici di rendere riutilizzabili tutte le informazioni in loro possesso, sia per scopi commerciali sia per scopi non commerciali, a condizione che le informazioni non siano escluse dal diritto di accesso ai sensi del diritto nazionale e in conformità alla normativa sulla protezione dei dati;
    è stato esteso l'ambito di applicazione della direttiva anche alle istituzioni culturali (biblioteche, comprese quelle universitarie, musei e archivi) in precedenza escluse, purché queste detengano i diritti di proprietà intellettuale;
    sono state introdotte altre innovazioni tra le quali: la riduzione delle tariffe applicabili in caso di riutilizzo, che sono limitate alla copertura dei soli costi di riproduzione, fornitura e diffusione;
    la Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 18 luglio 2015, ma in Italia negli ultimi mesi si sono succeduti una serie di decreti che ne hanno, in un certo senso, anticipato i contenuti;
    con il «Decreto trasparenza» si è recepito il principio sostanziale che i dati, le informazioni e i documenti in possesso delle amministrazioni sono un patrimonio collettivo, un bene pubblico, e come tale devono essere liberamente accessibili;
    in un contesto di Unione Europea questa Direttiva è da considerarsi necessario strumento di armonizzazione minima Pag. 74utile a liberare grandi quantità di dati da tutti i paesi, con previsione di norme tra loro coerenti per rendere più facile la gestione per il riutilizzo sul mercato interno dell'informazione;
    l'obiettivo è quello di agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto informativo estesi all'intera Unione, andando verso una totale condivisione del patrimonio culturale europeo, in particolare grazie all'apertura dei dati nelle tre istituzioni cardine di questa Direttiva: biblioteche, musei e archivi;
    le istituzioni culturali possono impegnarsi nella concessione di diritti esclusivi di utilizzazione, se necessario per garantire progetti di digitalizzazione;
    il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico è, da tempo, una delle priorità delle politiche dell'Unione europea, in considerazione della forte crescita del settore che si occupa della trasformazione di dati grezzi in materiale da cui dipendono numerosi utilizzatori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
    la direttiva realizza una delle misure dell'Agenda digitale europea nel quadro della strategia Europa 2020, che fissa obiettivi per la crescita. L'Agenda digitale propone di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC), per favorire l'innovazione, la crescita economica e il progresso.

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:
   a) in relazione all'attuazione in Italia dell'Agenda digitale, valuti il Governo l'opportunità di coordinare, anche con riferimento alle politiche europee, i provvedimenti legislativi emanati in questo settore, in particolare sostenendo la digitalizzazione del patrimonio archivistico, bibliografico e culturale italiano;
   b) in merito all'utilizzo in esclusiva delle opere digitalizzate, non si introducano vincoli che rendono più restrittiva la normativa nazionale rispetto alle direttive europee;
   c) si escluda la possibilità di reintrodurre diritti di sfruttamento di qualsiasi tipo sulle versioni digitalizzate di opere già di pubblico dominio nella versione cartacea, privilegiando l'utilizzo delle licenze creative commons.

Pag. 75

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (C. 1864 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge europea 2013-bis,
   tenuto conto che:
    il Governo – secondo quanto indicato nella relazione illustrativa al predetto provvedimento – nell'adempiere a quanto previsto dalla legge n. 234 del 2012, intende compiere un ulteriore sforzo per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione;
    rimanendo ancora una parte di precontenzioso e contenzioso, per la quale si è riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea, intende porvi rimedio entro i ristretti tempi dettati dall'obiettivo prioritario di presiedere il semestre europeo, nel 2014, con il minor numero di infrazioni possibile a carico dell'Italia;
    intende quindi chiudere otto procedure di infrazione e 9 Casi EU pilot, dare attuazione a una sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea, a due regolamenti (UE) ed a una decisione EURATOM del Consiglio;
    dei 25 articoli del predetto disegno di legge n. 1864 solo l'articolo 1 appare di diretta competenza della VII Commissione. Esso è infatti diretto a risolvere le contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 5015/13/EACU in materia di ammissione a borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero;
    con nota del 13 maggio 2013, la Commissione ha rilevato un contrasto tra la condizione di nazionalità imposta dalla disposizione in questione e il principio di non discriminazione posto dall'articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
    con l'intervento in esame viene eliminato il riferimento alla cittadinanza italiana e, per assicurare un'appropriata destinazione di tali borse, viene espressamente previsto che le stesse siano effettivamente destinate al perfezionamento degli studi in Paesi diversi da quello di residenza

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

Pag. 76

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2013, secondo semestre;
   tenuto conto che:
    il disegno di legge n. 1836 è stato presentato alla Camera dei deputati il 22 novembre 2013, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 8, della suddetta legge n. 234 del 2012, che trova qui prima applicazione;
    il 31 luglio 2013 la Camera ha approvato in via definitiva la legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96) che ha conferito una delega al Governo per l'attuazione di 40 direttive e 5 rettifiche di direttive;
    il disegno di legge n. 1836, consta di 7 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, che contengono, rispettivamente, 2 e 13 direttive da recepire con decreto legislativo;
    per quanto concerne la competenza della VII Commissione, risulta di diretto interesse solo il recepimento di una delle due direttive previste nell'allegato A e, in particolare, la direttiva 2013/37/UE, che interviene in materia di riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico, attraverso la modifica della direttiva 2003/98/UE, la cosiddetta direttiva PSI (Public Sector Information), con la finalità di favorire il riuso dei dati delle pubbliche amministrazioni dell'Unione europea;
    la nuova direttiva rende ora obbligatorio per gli enti pubblici di rendere riutilizzabili tutte le informazioni in loro possesso, sia per scopi commerciali sia per scopi non commerciali, a condizione che le informazioni non siano escluse dal diritto di accesso ai sensi del diritto nazionale e in conformità alla normativa sulla protezione dei dati;
    è stato esteso l'ambito di applicazione della direttiva anche alle istituzioni culturali (biblioteche, comprese quelle universitarie, musei e archivi) in precedenza escluse, purché queste detengano i diritti di proprietà intellettuale;
    sono state introdotte altre innovazioni tra le quali: la riduzione delle tariffe applicabili in caso di riutilizzo, che sono limitate alla copertura dei soli costi di riproduzione, fornitura e diffusione;
    la Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 18 luglio 2015, ma in Italia negli ultimi mesi si sono succeduti una serie di decreti che ne hanno, in un certo senso, anticipato i contenuti;
    con il «Decreto trasparenza» si è recepito il principio sostanziale che i dati, le informazioni e i documenti in possesso delle amministrazioni sono un patrimonio collettivo, un bene pubblico, e come tale devono essere liberamente accessibili;
    in un contesto di Unione Europea questa Direttiva è da considerarsi necessario strumento di armonizzazione minima Pag. 77utile a liberare grandi quantità di dati da tutti i paesi, con previsione di norme tra loro coerenti per rendere più facile la gestione per il riutilizzo sul mercato interno dell'informazione;
    l'obiettivo è quello di agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto informativo estesi all'intera Unione, andando verso una totale condivisione del patrimonio culturale europeo, in particolare grazie all'apertura dei dati nelle tre istituzioni cardine di questa Direttiva: biblioteche, musei e archivi;
    le istituzioni culturali possono impegnarsi nella concessione di diritti esclusivi di utilizzazione, se necessario per garantire progetti di digitalizzazione;
    il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico è, da tempo, una delle priorità delle politiche dell'Unione europea, in considerazione della forte crescita del settore che si occupa della trasformazione di dati grezzi in materiale da cui dipendono numerosi utilizzatori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
    la direttiva realizza una delle misure dell'Agenda digitale europea nel quadro della strategia Europa 2020, che fissa obiettivi per la crescita. L'Agenda digitale propone di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC), per favorire l'innovazione, la crescita economica e il progresso,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:
   d) in relazione all'attuazione in Italia dell'Agenda digitale, valuti il Governo l'opportunità di coordinare, anche con riferimento alle politiche europee, i provvedimenti legislativi emanati in questo settore, in particolare sostenendo la digitalizzazione del patrimonio archivistico, bibliografico e culturale italiano;
   e) in merito all'utilizzo in esclusiva delle opere digitalizzate, non si introducano vincoli che rendono più restrittiva la normativa nazionale rispetto alle direttive europee;
   f) si escluda la possibilità di reintrodurre diritti di sfruttamento di qualsiasi tipo sulle versioni digitalizzate di opere già di pubblico dominio nella versione cartacea, privilegiando l'utilizzo delle licenze aperte.

Pag. 78

ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, in materia di composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (Atto n. 42).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, ai sensi articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, lo schema di decreto ministeriale in titolo;
   vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508 – concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati (di seguito, istituzioni AFAM) – che prevede all'articolo 3 la costituzione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (di seguito, CNAM) e l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per disciplinare le modalità di nomina e di elezione dei relativi componenti;
   visto il decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, che ha regolato la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il CNAM;
   visto che il CNAM, costituito con decreto ministeriale 16 febbraio 2007, è da tempo decaduto dopo numerose proroghe stabilite per legge e non più ricostituito;
   considerata l'urgenza di garantire continuità al lavoro del CNAM, in una particolare e delicata fase di completamento della riforma del settore, come d'altra parte riconosciuto dal Consiglio di Stato: «La perdurante inoperatività del CNAM si ripercuote negativamente sull'intero sistema della formazione artistica e musicale»;
   preso atto che lo schema di decreto sottoposto al nostro parere ha come obiettivo la ricostituzione del CNAM ed apporta modifiche di natura meramente ordinamentale che novellano in più parti il sopra citato decreto ministeriale n. 236/2005, relativamente alla composizione del CNAM, alle modalità di funzionamento dello stesso, all'individuazione dell'elettorato attivo e passivo e alla semplificazione delle procedure per l'individuazione delle candidature;
   osservato che lo schema di decreto è composto di 11 articoli (e non da 12 come riportato dalla relazione illustrativa, che peraltro fa riferimento a contenuti degli articoli 11 e 12 errati);
   valutato positivamente l'impatto complessivo di tale provvedimento, in particolare per l'intervento sulla composizione dell'organo stesso che tiene conto delle rappresentanze non più per categorie ma per competenze scientifiche del personale docente, riferite alle nuove aree omogenee di settori artistico-disciplinari introdotte dalla tabella A che costituisce l'allegato 1 Pag. 79allo schema di decreto, senza distinzioni tra prima e seconda fascia, modifica questa che appare ragionevole in vista della particolare natura della composizione e delle funzioni del corpo docente nelle istituzioni AFAM,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) pur condividendo l'aver lasciato a trentaquattro il numero complessivo dei componenti del CNAM, come già stabilito dal decreto ministeriale n. 236 del 2005, per garantire la rappresentanza di un sistema così differenziato e articolato come quello delle istituzioni AFAM, si raccomanda di considerare con attenzione la possibilità di riequilibrare il peso e la composizione della rappresentanza docente, compensandola eventualmente con una maggiore rappresentanza della componente studentesca, come suggerito anche nel parere del Consiglio di Stato (si vedano i punti n. 12 e n. 13 del predetto parere allegato allo schema di decreto in esame), e con una rappresentanza delle conferenze dei presidenti e dei direttori delle istituzioni AFAM, cioè delle figure di vertice delle istituzioni che non sarebbero rappresentate nel CNAM, a differenza di quanto avviene per l'organo di rappresentanza del sistema universitario, cioè il Consiglio universitario nazionale;
   b) si raccomanda di valutare con attenzione la differente composizione dell'elettorato attivo dei rappresentanti dei docenti delle accademie, dei conservatori e dell'Accademia nazionale di danza rispetto a quello dei rappresentanti dei docenti degli istituti superiori delle industrie artistiche (ISIA) e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, laddove si prevede per questi ultimi l'estensione dell'elettorato attivo anche a docenti con contratto annuale;
   c) si raccomanda di riesaminare, con attenzione, la norma di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del provvedimento in esame, che prevede che, per le istituzioni AFAM non statali, l'elettorato attivo e passivo sia limitato esclusivamente ai direttori di tali istituzioni;
   d) si raccomanda di riesaminare e coordinare la normativa riguardante l'elezione dei rappresentanti degli studenti, come suggerito dal Consiglio di Stato al punto n. 8 del suo parere, in particolare per quanto riguarda: 1) la previsione di un unico collegio elettorale di cui all'articolo 5, comma 13, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera m), del decreto in esame; 2) la norma transitoria contenuta nel comma 2, dell'articolo 12 del regolamento vigente,
   e) ai fini della riduzione della spesa pubblica si raccomanda altresì di valutare, con attenzione, la norma dell'articolo 4, comma 8, del regolamento vigente con cui si stabilisce che tutti i componenti del CNAM hanno diritto ad una indennità oltre al rimborso delle spese di missione;
   f) pur condividendo la conferma, anche in termini quantitativi, di una rappresentanza delle istituzioni AFAM non statali, si raccomanda di valutare, con attenzione, e di precisare a quali istituzioni si faccia riferimento: se a quelle di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero a quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 508 del 1999 e autorizzate a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005; si raccomanda inoltre di precisare gli elementi certi di riferimento per la concessione delle autorizzazioni di cui all'articolo 3 del decreto del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005;
   g) con riferimento al nuovo comma 5-quater dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 236 del 2005, introdotto dall'articolo 3 dello schema di decreto in esame, condividendo quanto espresso dal Consiglio di Stato nel suo parere, si raccomanda di valutare l'opportunità di introdurre comunque un ulteriore Pag. 80quorum minimo per la validità delle sedute del CNAM, pari a un terzo dei suoi componenti;
   h) la medesima raccomandazione di stabilire specifici quorum sia estesa alle condizioni della validità della costituzione dell'organo, come suggerito nel parere del Consiglio di Stato al punto n. 14, nonché alla procedura di elezione del presidente del CNAM, di cui al comma 1 dell'articolo 4 del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto in esame;
   i) si raccomanda di riconsiderare le norme che riguardano la decadenza e il rinnovo dell'organo e dei suoi componenti, come peraltro suggerito dal Consiglio di Stato al punto n. 15 del parere, con particolare riferimento: 1) alla previsione della contestualità, difficilmente raggiungibile, delle dimissioni dei componenti del CNAM, di cui all'articolo 4, comma 7, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere g) e h), dello schema di decreto in esame; 2) al coordinamento delle norme di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 3, comma 1, lettera c), del regolamento;
   j) si raccomanda di provvedere a periodici controlli e verifiche del grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, nonché del livello di osservanza delle prescrizioni, dell'intervento regolatorio, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212, in particolare per quanto riguarda l'integrazione e la sinergia tra i due organi di rappresentanza del sistema dell'alta formazione post-secondaria, ossia il CNAM e il CUN;
   k) si raccomanda inoltre di aggiungere un termine temporale per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale che fissa le elezioni dei componenti del CNAM;
   l) si valuti l'opportunità di operare le seguenti modificazioni di carattere formale e di coordinamento:
    1) correggere il refuso presente nell'articolo 5, comma 2, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), dello schema di decreto in esame, laddove la parola «quattro» deve essere sostituita dalla parola «otto»;
    2) correggere il refuso presente nell'articolo 5, comma 8, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera i), dello schema di decreto in esame, laddove la parola «cinque» deve essere sostituita dalla parola «nove»;
    3) riesaminare l'articolo 5, comma 5, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera e), dello schema di decreto in esame, laddove si prevede un unico collegio elettorale per eleggere due rappresentanti; più in generale, precisare meglio le regole di elezioni ogniqualvolta si eleggano più rappresentanti di categorie diverse in un unico collegio elettorale o si debbano esprimere preferenze per docenti appartenenti a indirizzi diversi;
    4) correggere il refuso presente nell'articolo 9, comma 5, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b), dello schema di decreto in esame, laddove le parole «la più alta percentuale di voti» devono essere sostituite dalle parole «il maggior numero di voti»;
    5) correggere il refuso presente nell'articolo 6, comma 4, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera d), dello schema di decreto in esame, laddove le parole «del rappresentante» devono essere sostituite dalle parole «dei rappresentanti»;
    6) correggere il refuso presente nell'articolo 6, comma 7, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera f), dello schema di decreto in esame, laddove le parole «ciascun accorpamento di aree omogenee» devono essere sostituite dalle parole «ciascuna area omogenea»;
    7) specificare nell'articolo 6, comma 1, lettera g), dello schema di decreto in Pag. 81esame che il numero di trenta docenti è da intendersi a livello nazionale, e che i dieci sottoscrittori possono appartenere a più istituzioni;
    8) correggere il refuso presente nell'articolo 8, comma 1, lettera b), dello schema di decreto in esame, laddove la parola «rappresentati» deve essere sostituita dalla parola «rappresentanti»;
    9) coordinare la tabella A, di cui all'allegato dello schema di decreto in esame, con la modifica dei settori artistico-disciplinari disposta con il decreto ministeriale n. 90 del 20 febbraio 2013.

Pag. 82

ALLEGATO 5

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, in materia di composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (Atto del Governo n. 42).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI LUIGI GALLO, SIMONE VALENTE, DI BENEDETTO, BATTELLI, BRESCIA, VACCA, D'UVA E MARZANA

   La VII Commissione,
   premesso che:
    lo schema presentato per il rinnovo del CNAM nella sua composizione di ben 34 membri appare poco coerente alla luce del progetto di convergenza delle competenze, assegnate all'ex direzione generale per l'università e all'ex direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, contenuto nello schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante il regolamento sulla riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. Detto DPCM prevede all'articolo 6 un Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, con la confluenza al suo interno dei settori dell'università e dell'AFAM;
    in particolare, l'integrazione delle competenze del CNAM, ex articolo 3, comma 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in aggiunta alle analoghe competenze svolte dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) per il settore universitario (anche attraverso l'integrazione, nelle more di una ridefinizione dello stesso organo tecnico universitario per una maggiore funzionalità e trasparenza di ruoli, e in ottemperanza della revisione della spesa pubblica, di una specifica area 15 per le istituzioni artistiche e musicali, nonché di esperti del settore), appare soluzione consona ai principi suesposti anche alla base di una maggiore sinergia tra i due sistemi formativi terziari ed al fine di ottimizzare il lavoro di valutazione dell'Agenzia Nazionale di Valutazione (ANVUR) su tutto il sistema terziario (Università e Alta Formazione Artistica e Musicale) e la ricerca;
    in aggiunta, analogo criterio di razionalizzazione dovrebbe essere attivato per la componente studentesca del settore artistico e musicale, priva di uno specifico organo tecnico di riferimento al pari del Consiglio Nazionale Studenti Universitari;
   considerato che:
    nel merito del presente «Atto del Governo n. 42» si rileva come siano in palese contrasto con i disposti delle vigenti leggi (in particolare quelli della Legge 508/99) e con le recenti dinamiche di trasformazione e del MIUR, le modifiche sottoposte al parere, apportate al testo del Pag. 83precedente decreto ministeriale 16 settembre 2005, n. 236. E ciò per i motivi di seguito elencati:
     il provvedimento, pur avendone l'occasione, non riduce il numero dei componenti, ben 34 per il solo comparto AFAM, a fronte dei 30 previsti dal CUN per l'intero comparto universitario. Sul punto si veda anche il parere, sul provvedimento, del Consiglio di Stato n. 2401 del 28 maggio 2013, ove si legge «è opportuno che l'Amministrazione compia un'approfondita riflessione sulla effettiva necessità di conservare l'attuale dimensione del CNAM, composto da ben 34 membri. Si dovrebbe verificare, infatti, la possibilità di una riduzione dei partecipanti»; pertanto si ravvisa una evidente disapplicazione della cd «spending review»;
     risulta illegittima la previsione di due rappresentanze (una per il settore delle arti visive e del design e l'altra per il settore musicale) alle istituzioni private autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale ai sensi dell'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 212/2005, in quanto istituzioni non previste dalla norma madre di cui all'articolo 1 della legge 508/99, che recita esplicitamente: «La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.» Si noti come, volendo inserire gli Istituti musicali pareggiati, nel testo della legge 508, essi siano stati esplicitamente indicati. Pertanto è evidente l'illegittimità della rappresentanza delle istituzioni private autorizzate;
     risulta illegittima la riduzione nel numero complessivo delle rappresentanze studentesche (che tra l'altro sono i principali destinatari e protagonisti dei servizi offerti dal sistema AFAM)(v. articolo 3). Tale riduzione è destinata, anche, ad incidere nel rapporto tra le diverse componenti dell'organo. Sul punto si veda anche il parere, sul provvedimento, del Consiglio di Stato n. 2401 del 28 maggio 2013, ove si legge «La Sezione evidenzia, inoltre, che la proposta modifica del Regolamento determinerebbe, in ultima analisi, una riduzione del numero complessivo dei rappresentanti degli studenti, a fronte di un aumento dei rappresentanti di altre componenti. Il Ministero non offre una esplicita spiegazione della innovazione, che è destinata ad incidere in modo non trascurabile sul rapporto tra le diverse componenti presenti nell'organo collegiale»;
     all'articolo 2 comma 3 lettera n), prevedendo «un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti statali e delle accademie di belle arti legalmente riconosciute», si lede la Legge 508 l'articolo 3 comma 2 lettera a) nel punto che prevede «almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonché degli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1». L'articolo 1 della Legge 508, come ricordato sopra al punto 2, nell'elencarle esplicitamente non prevede le istituzioni legalmente riconosciute. Nel caso, possibile, in cui fosse eletto uno studente di un istituto riconosciuto, verrebbe meno il dettato esplicito della Legge 508. Pertanto si ravvisa una evidente violazione dei diritti degli studenti delle Accademie di Belle Arti statali;
     l'articolo 3 al nuovo comma 5-ter prevede: «Non si verifica la decadenza dal mandato nel caso in cui il venir meno dell'appartenenza alla categoria di cui al comma 2 in cui il componente è stato eletto, l'insorgere della causa di incompatibilità di cui al comma 3 e la seconda assenza di cui al comma 5-bis intervengano nell'ultimo anno del mandato». Così facendo però, con riferimento alla perdita della qualifica di docente, amministrativo o studente, si prefigura la rappresentanza da parte di chi non ha più le titolarità e le funzioni previste, in contrasto con l'articolo 3 comma 2 lettera a) della Legge 508. Pertanto si ravvisa una violazione del Pag. 84diritto di rappresentanza prevista per i docenti in servizio attivo e per gli studenti;
     all'articolo 5 commi 5 e 6, nel prevedere che «Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) [lettera e) per il comma 6], è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto annuale che abbia già svolto un anno di servizio di insegnamento presso le istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)», si prefigura un contenzioso tra docenti a contratto ammessi e docenti a contratto non ammessi al voto, pur se facenti parte di istituzioni trattate uniformemente all'interno della Legge 508/99 e messe sullo stesso piano dal suo articolo 1, che le riconosce tutte come Istituzioni di alta cultura. Risulta evidente dunque l'alterazione del corpo elettorale e disomogeneità di trattamento, attraverso – solo per alcune istituzioni – l'estensione dei diritti di voto al personale a contratto;
     l'articolo 5 (Elettorato) recita: 1. Le modalità di elezione del CNAM assicurano una equilibrata rappresentanza di tutti i settori disciplinari funzionalmente accorpati in aree omogenee così come determinate nell'allegata tabella A». Nella nuova tabella A alcuni insegnamenti risultano invece sovrarappresentati, mentre altri sono penalizzati da raggruppamenti disomogenei. Come esempio di sovra rappresentazione si veda il caso del trombone (presente sia nell'area degli strumenti a fiato, sia nell'area della musica jazz, sia nell'area della musica antica; come se per l'università di distinguesse, in funzione delle elezioni del CUN, tra un docente di letteratura antica, moderna, o contemporanea), mentre come esempio di sottorappresentazione, in quanto assemblate tutte nella stessa area, si vedano i settori relativi alla Direzione, alla Composizione, alla Didattica, alla Storia della musica, alla Legislazione dello spettacolo ecc., tutti assommati, assieme ad altri ancora, in una incongrua e penalizzante «Area della teoria, composizione e direzione» (titolo neanche comprensivo dei diversi contenuti). Pertanto ciò determina una disomogeneità delle aree di rappresentanza;
     sul piano organizzativo, la pre-votazione compiuta istituzione per istituzione ha già dimostrato di non garantire un livello di rappresentanza adeguato. La previsione di diverse modalità di votazione, a seconda della tipologia delle istituzioni, della tipologia delle materie, delle tipologie di docenti e amministrativi, ingenera inutili complicazioni e immotivate sperequazioni. Al proposito, già in relazione al precedente Regolamento, le Commissioni competenti di Camera e Senato sottolinearono come le votazioni dovrebbero essere, sempre area per area, ma su base nazionale, come per il CUN. Tutto ciò, oltre a essere estremamente farraginoso e punitivo della qualità della rappresentanza, permette impropri raggruppamenti, purtroppo anche sindacali, che ledono i diritti dei singoli votanti. Pertanto risulta evidente l'irrazionalità delle procedure elettorali
  considerato infine che:
   alla luce di quanto sopra esposto, appare opportuno che il Governo operi una riflessione più approfondita nel merito dello schema di decreto all'esame:
  esprime

PARERE CONTRARIO

Pag. 85

ALLEGATO 6

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, in materia di composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (Atto n. 42).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, ai sensi articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, lo schema di decreto ministeriale in titolo;
   vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508 – concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati (di seguito, istituzioni AFAM) – che prevede all'articolo 3 la costituzione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (di seguito, CNAM) e l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per disciplinare le modalità di nomina e di elezione dei relativi componenti;
   visto il decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, che ha regolato la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il CNAM;
   visto che il CNAM, costituito con decreto ministeriale 16 febbraio 2007, è da tempo decaduto dopo numerose proroghe stabilite per legge e non più ricostituito;
   considerata l'urgenza di garantire continuità al lavoro del CNAM, in una particolare e delicata fase di completamento della riforma del settore, come d'altra parte riconosciuto dal Consiglio di Stato: «La perdurante inoperatività del CNAM si ripercuote negativamente sull'intero sistema della formazione artistica e musicale»;
   preso atto che lo schema di decreto sottoposto al nostro parere ha come obiettivo la ricostituzione del CNAM ed apporta modifiche di natura meramente ordinamentale che novellano in più parti il sopra citato decreto ministeriale n. 236/2005, relativamente alla composizione del CNAM, alle modalità di funzionamento dello stesso, all'individuazione dell'elettorato attivo e passivo e alla semplificazione delle procedure per l'individuazione delle candidature;
   osservato che lo schema di decreto è composto di 11 articoli (e non da 12 come riportato dalla relazione illustrativa, che peraltro fa riferimento a contenuti degli articoli 11 e 12 errati);
   valutato positivamente l'impatto complessivo di tale provvedimento, in particolare per l'intervento sulla composizione dell'organo stesso che tiene conto delle rappresentanze non più per categorie ma per competenze scientifiche del personale docente, riferite alle nuove aree omogene Pag. 86di settori artistico-disciplinari introdotte dalla tabella A che costituisce l'allegato 1 allo schema di decreto, senza distinzioni tra prima e seconda fascia, modifica questa che appare ragionevole in vista della particolare natura della composizione e delle funzioni del corpo docente nelle istituzioni AFAM;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) preso atto che il Governo ha lasciato a trentaquattro il numero complessivo dei componenti del CNAM, come già stabilito dal decreto ministeriale n. 236 del 2005, per garantire la rappresentanza di un sistema così differenziato e articolato come quello delle istituzioni AFAM, si raccomanda peraltro di considerare con attenzione la possibilità di riequilibrare il peso e la composizione della rappresentanza docente, compensandola eventualmente con una maggiore rappresentanza della componente studentesca, come suggerito anche nel parere del Consiglio di Stato (si vedano i punti n. 12 e n. 13 del predetto parere allegato allo schema di decreto in esame), e con una rappresentanza delle conferenze dei presidenti e dei direttori delle istituzioni AFAM, cioè delle figure di vertice delle istituzioni che non sarebbero rappresentate nel CNAM, a differenza di quanto avviene per l'organo di rappresentanza del sistema universitario, cioè il Consiglio universitario nazionale;
   2) si raccomanda di valutare con attenzione la differente composizione dell'elettorato attivo dei rappresentanti dei docenti delle accademie, dei conservatori e dell'Accademia nazionale di danza rispetto a quello dei rappresentanti dei docenti degli istituti superiori delle industrie artistiche (ISIA) e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, laddove si prevede per questi ultimi l'estensione dell'elettorato attivo anche a docenti con contratto annuale;
   3) si raccomanda di riesaminare e coordinare la normativa riguardante l'elezione dei rappresentanti degli studenti, come suggerito dal Consiglio di Stato al punto n. 8 del suo parere, in particolare per quanto riguarda: 1) la previsione di un unico collegio elettorale di cui all'articolo 5, comma 13, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera m), del decreto in esame; 2) la norma transitoria contenuta nel comma 2, dell'articolo 12 del regolamento vigente;
   4) ai fini della riduzione della spesa pubblica si raccomanda altresì di valutare, con attenzione, la norma dell'articolo 4, comma 8, del regolamento vigente con cui si stabilisce che tutti i componenti del CNAM hanno diritto ad una indennità oltre al rimborso delle spese di missione;
   5) con riferimento al nuovo comma 5-quater dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 236 del 2005, introdotto dall'articolo 3 dello schema di decreto in esame, condividendo quanto espresso dal Consiglio di Stato nel suo parere, si raccomanda di valutare l'opportunità di introdurre comunque un ulteriore quorum minimo per la validità delle sedute del CNAM, pari a un terzo dei suoi componenti;
   6) la medesima raccomandazione di stabilire specifici quorum sia estesa alle condizioni della validità della costituzione dell'organo, come suggerito nel parere del Consiglio di Stato al punto n. 14, nonché alla procedura di elezione del presidente del CNAM, di cui al comma 1 dell'articolo 4 del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto in esame;
   7) si raccomanda di riconsiderare le norme che riguardano la decadenza e il rinnovo dell'organo e dei suoi componenti, come peraltro suggerito dal Consiglio di Stato al punto n. 15 del parere, con particolare riferimento: 1) alla previsione Pag. 87della contestualità, difficilmente raggiungibile, delle dimissioni dei componenti del CNAM, di cui all'articolo 4, comma 7, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere g) e h), dello schema di decreto in esame; 2) al coordinamento delle norme di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 3, comma 1, lettera c), del regolamento;
   8) si raccomanda di provvedere a periodici controlli e verifiche del grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, nonché del livello di osservanza delle prescrizioni, dell'intervento regolatorio, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212, in particolare per quanto riguarda l'integrazione e la sinergia tra i due organi di rappresentanza del sistema dell'alta formazione post-secondaria, ossia il CNAM e il CUN;
   9) si raccomanda inoltre di aggiungere un termine temporale per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale che fissa le elezioni dei componenti del CNAM;
   10) specificare nell'articolo 6, comma 1, lettera g), dello schema di decreto in esame che il numero di trenta docenti è da intendersi a livello nazionale, e che i dieci sottoscrittori possono appartenere a più istituzioni;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) si raccomanda di riesaminare, con attenzione, la norma di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del provvedimento in esame, che prevede che, per le istituzioni AFAM non statali, l'elettorato attivo e passivo sia limitato esclusivamente ai direttori di tali istituzioni;
   b) pur condividendo la conferma, anche in termini quantitativi, di una rappresentanza delle istituzioni AFAM non statali, si raccomanda di valutare, con attenzione, e di precisare a quali istituzioni si faccia riferimento: se a quelle di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero a quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 508 del 1999 e autorizzate a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005; si raccomanda inoltre di precisare gli elementi certi di riferimento per la concessione delle autorizzazioni di cui all'articolo 3 del decreto del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005;
   c) si valuti l'opportunità di operare le seguenti modificazioni di carattere formale e di coordinamento:
    1) correggere il refuso presente nell'articolo 5, comma 2, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), dello schema di decreto in esame, laddove la parola «quattro» deve essere sostituita dalla parola «otto»;
    2) correggere il refuso presente nell'articolo 5, comma 8, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera i), dello schema di decreto in esame, laddove la parola «cinque» deve essere sostituita dalla parola «nove»;
    3) precisare le regole di elezioni ogniqualvolta si eleggano più rappresentanti di categorie diverse in un unico collegio elettorale o si debbano esprimere preferenze per docenti appartenenti a indirizzi diversi;
    4) correggere il refuso presente nell'articolo 9, comma 5, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b), dello schema di decreto in esame, laddove le parole «la più alta percentuale di voti» devono essere sostituite dalle parole «il maggior numero di voti»;
    5) correggere il refuso presente nell'articolo 6, comma 4, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera d), dello schema di Pag. 88decreto in esame, laddove le parole «del rappresentante» devono essere sostituite dalle parole «dei rappresentanti»;
    6) correggere il refuso presente nell'articolo 6, comma 7, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera f), dello schema di decreto in esame, laddove le parole «ciascun accorpamento di aree omogenee» devono essere sostituite dalle parole «ciascuna area omogenea»;
    7) correggere il refuso presente nell'articolo 8, comma 1, lettera b), dello schema di decreto in esame, laddove la parola «rappresentati» deve essere sostituita dalla parola «rappresentanti»;
    8) coordinare la tabella A, di cui all'allegato dello schema di decreto in esame, con la modifica dei settori artistico-disciplinari disposta con il decreto ministeriale n. 90 del 20 febbraio 2013.