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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 gennaio 2014
163.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01947 Buonanno ed altri: Sul servizio di pulizia nelle scuole assegnato per mezzo di appalto.
5-01949 Vacca ed altri: Sul servizio di pulizia effettuato nelle scuole di Mira (Venezia) e nelle restanti aree del Veneto.
5-01952 Rocchi ed altri: Sulla situazione di emergenza determinatasi nell'espletamento del servizio di pulizia nelle scuole.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo congiuntamente alle interrogazioni presentate dagli onorevoli Buonanno ed altri, Vacca ed altri, Rocchi ed altri, tutte vertenti sui servizi, in particolare quelli di pulizia, che in alcuni casi vengono espletati dalle scuole con il ricorso a ditte esterne, e sulla situazione determinatasi a seguito dell'espletamento della recente gara bandita dalla Consip S.p.A.
  Giova innanzitutto riassumere, sia pur sinteticamente, le principali tappe della complessa vicenda.
  Come è noto, l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha previsto il trasferimento allo Stato delle funzioni amministrative di pulizia e igiene dei locali e di vigilanza degli alunni, fino a quel momento svolte dagli enti locali. Il personale degli enti locali che svolgeva tali funzioni è dunque transitato nei ruoli statali. Le suddette funzioni erano svolte, in alcuni comuni o province, a mezzo di contratti di servizio con aziende di varia natura, ovvero da personale ex LSU (lavoratori socialmente utili). È stato conseguentemente disposto il subentro dello Stato nei contratti di servizio con le relative imprese e nei contratti individuali con i relativi lavoratori.
  Su questa situazione sono intervenute successive disposizioni normative, in parte rimaste inattuate. A seguito dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, che contestava l'affidamento dei relativi servizi senza procedure di gara, è stata prevista l'indizione di bandi di gara europei. Da ultimo, nel giugno 2011, è stato sottoscritto un accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le imprese aggiudicatarie delle precedenti gare, le organizzazioni sindacali rappresentatrici delle parti datoriali e quelle rappresentatrici dei dipendenti delle società in questione. Con questo accordo è stata disposta la proroga dei contratti in essere fino all'aggiudicazione definitiva di un'unica gara europea per l'acquisto dei servizi di pulizia, curata dalla Consip S.p.a. Le imprese vincitrici della gara stipulano convenzioni quadro, alle quali le istituzioni scolastiche aderiscono, per acquistare i servizi necessari, utilizzando le somme assegnate dal Ministero.
  Da quanto fin qui esposto, emerge con chiarezza che tutte le decisioni relative all'affidamento dei servizi in questione non sono state adottate dal Governo in carica, ma risalgono alla passata legislatura. L'attuale Governo e, in particolare, l'attuale Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, hanno dovuto gestire Pag. 30un processo già avviato, che non è possibile interrompere senza incorrere in violazioni del diritto nazionale o di quello europeo. Non è nel potere del Ministro, in particolare, revocare aggiudicazioni già operate dalla Consip, società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze che opera per legge in qualità di centrale di committenza nazionale.
  Aggiungo qualche dato sull'attuazione di questo processo. La gara Consip è stata suddivisa in 13 lotti, ciascuno relativo a una porzione del territorio nazionale. Per 9 lotti, il servizio è già partito o partirà entro l'inizio di marzo. Per il lotto relativo alla Calabria e alla Basilicata, la stipula si avrà nei prossimi giorni, sicché l'attivazione della convenzione e dei successivi contratti richiederà più tempo. Sono in via di definizione anche le procedure per il lotto relativo alla Sicilia e per quello della zona Caserta-Benevento-Avellino. È invece in fase meno avanzata quella per il lotto relativo alla zona Napoli-Salerno.
  Come ho già rilevato, il Ministero deve gestire un processo deciso e avviato dai precedenti Governi. Questo processo comporta rilevanti riduzioni di spesa e anche riduzioni delle ore di lavoro, con conseguente diminuzione del reddito dei lavoratori finora impiegati. Potranno anche verificarsi esuberi, in relazione alle decisioni delle imprese vincitrici in ordine all'utilizzazione del personale impiegato dalle precedenti imprese.
  Il Ministro Carrozza è ben consapevole delle difficoltà che questa riduzione comporta per i lavoratori e le loro famiglie e li ha più volte posti all'attenzione collegiale del Consiglio dei ministri. È per iniziativa del Ministro che nella legge di stabilità – al comma 748 dell'articolo 1 – è stata inserita una previsione che consente, anche nelle zone in cui è già attiva la convenzione Consip, l'affidamento di servizi aggiuntivi alle imprese vincitrici, in modo da mantenere lo stesso livello di occupazione e di reddito fin qui assicurato.
  È bene però ribadire anche in questa sede quanto il Ministro ha più volte pubblicamente affermato: problemi come quello dei lavoratori socialmente utili, fin qui impegnati nella pulizia delle scuole, non sono problemi specifici del settore scolastico, che il Ministero possa affrontare singolarmente. È necessario il coinvolgimento di tutte le istituzioni coinvolte, ai diversi livelli. È quanto prevede la menzionata disposizione della legge di stabilità, a norma della quale il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, che entro il 31 gennaio 2014 al fine di individuare soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle suddette convenzioni. Il Ministro si è fatto carico anche dell'attuazione di questa previsione, sollecitando la costituzione del tavolo e convocando riunioni. Una riunione è stata convocata il 16 gennaio per la data odierna.
  Come si vede, il Ministro è attivamente impegnato a risolvere i problemi che derivano da scelte di precedenti governi e, in buona parte, esulano dalle attribuzioni e dalle possibilità di soluzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Deve però essere chiaro che nel bilancio di questo Ministero non sono più disponibili risorse per fare fronte a problemi sociali di portata generale, che richiedono un intervento del Governo e delle istituzioni nel loro complesso. Non è possibile, in particolare, utilizzare per altri scopi risorse destinate al funzionamento delle scuole.
  Rientra invece tra i compiti del Ministero vigilare sul corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche, anche per quanto riguarda i servizi strumentali. Questa vigilanza viene puntualmente svolta e già nei giorni scorsi sono stati avviati gli opportuni accertamenti sull'espletamento dei servizi indicati nelle scuole che hanno già aderito alle convenzioni Consip. Posso riferire, con specifico riferimento al caso del Veneto, che problemi relativi allo svolgimento dei servizi sono stati riscontrati, nelle scorse settimane, in solo 38 delle 156 scuole che hanno aderito alle convenzioni Consip e che questi problemi sono stati Pag. 31esaminati insieme all'impresa affidataria (Manutencoop), oltre che naturalmente ai relativi dirigenti scolastici, consentendo di individuare soluzioni adeguate.
  Va peraltro ricordato che – in base alle menzionate decisioni, risalenti agli anni passati – la stazione appaltate è la Consip e i soggetti contraenti sono le singole istituzioni scolastiche. Il Ministero si adopererà naturalmente perché ciascun soggetto svolga correttamente il proprio ruolo e utilizzerà tutti i propri poteri per garantire la qualità di tutti i servizi svolti o acquistati dalle scuole.

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ALLEGATO 2

5-01948 Capua ed altri: Sulla professione di mediatore linguistico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le scuole superiori per mediatori linguistici sono regolate, come ricordato dall'Onorevole interrogante, dal decreto ministeriale 10 gennaio 2001, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole per interpreti e traduttori, emanato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le scuole per interpreti e traduttori hanno assunto la denominazione di scuole superiori per mediatori linguistici. Esse possono rilasciare solo titoli di studio, conseguibili al termine di corsi di studi di durata triennale, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle università al termine dei corsi afferenti alla classe 3 delle «lauree universitarie in scienze della mediazione linguistica» di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000, classe poi sostituita dalla classe L 12 di cui al decreto ministeriale del 16 marzo 2007.
  Tali scuole, ai sensi dell'articolo 13 del decreto 38 del 2001, previa autorizzazione del Direttore generale per l'università, sentita una Commissione tecnico-consultiva, possono comunque stipulare convenzioni con atenei ubicati nella regione ove hanno sede le stesse, per la realizzazione di corsi di laurea specialistica appartenenti a determinate classi indicate dal decreto stesso. Restano però riservate agli atenei la responsabilità didattica dei corsi medesimi e il rilascio dei relativi titoli.
  Come rilevato dall'Onorevole interrogante, dunque, al momento attuale tali scuole non possono rilasciare diplomi di laurea magistrale di mediatore linguistico equipollenti alle lauree magistrali rilasciate dalle università italiane. Ai sensi dell'articolo 8 del predetto decreto, tuttavia, i diplomi rilasciati dalle scuole menzionate consentono l'accesso ai corsi di laurea specialistica appartenenti alle classi delle lauree universitarie specialistiche in «Interpretariato di conferenza» (39/S) e «Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica» (104/S), confluite poi nella Laurea magistrale LM 94. Inoltre, dopo l'entrata in vigore del d.m. 270 del 2004, i diplomati di dette scuole, così come i laureati della classe LM 94, dopo aver colmato eventuali debiti formativi, possono accedere anche ad altre classi di laurea magistrale.
  Sulla base dei risultati fin qui conseguiti e con adeguata istruttoria, il Ministro è ben disposto a valutare eventuali sviluppi della disciplina, che consentano di meglio valorizzare la professione del mediatore linguistico. Nella valutazione di eventuali modifiche, occorre tuttavia tenere conto della peculiarità di queste strutture, che hanno una genesi e un percorso di accreditamento alquanto diverso da quello delle università. A compiti o responsabilità diversi, di conseguenza, potrebbero dover corrispondere regole e procedure diverse.

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ALLEGATO 3

5-01950 Di Lello: Sull'inserimento di talune categorie di docenti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'articolo 5 del decreto interministeriale n. 460 del 1998, recante norme transitorie in materia di abilitazione all'insegnamento, prevede che «la vincita del concorso e la conseguente nomina a tempo indeterminato conferiscono anche il titolo di abilitazione all'insegnamento». Questa chiara previsione è stata recepita nel bando relativo al concorso per il reclutamento di personale docente, indetto con decreto direttoriale n. 82 del 24 settembre 2012. In conformità alla normativa vigente (e segnatamente al decreto legislativo n. 297 del 1994 e alla legge n. 124 del 1999), il bando ha previsto l'assunzione esclusivamente di coloro che sono risultati vincitori, in relazione ai posti e alle cattedre di personale docente vacanti e messi a concorso. Al contrario di quanto avveniva in anni precedenti, di conseguenza, i vincitori potranno conseguire l'abilitazione al momento dell'assunzione, mentre agli idonei, che non erano già abilitati, non può essere riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento, né essi possono essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, essendo questa riservata agli abilitati.
  Ricordo peraltro che, ai sensi della normativa vigente, nel rispetto della disciplina europea relativa all'esercizio delle professioni, l'abilitazione all'insegnamento si può conseguire solo a seguito della frequenza di appositi corsi di formazione, attivati presso le strutture universitarie.
  Naturalmente, le immissioni in ruolo per il personale docente ed educativo della scuola sono disciplinate da specifiche disposizioni che tengono conto delle peculiarità del settore, come ad esempio quella ricordata dall'onorevole interrogante, relativa alla copertura dei posti disponibili attraverso il ricorso in parte alla graduatorie di merito scaturite da concorso e in parte dalle graduatorie ad esaurimento. Di conseguenza, non sempre possono trovare diretta applicazione le regole relative alla generalità degli impiegati pubblici, retti da altri plessi normativi, come il personale degli enti locali, a cui si riferisce la sentenza menzionata nell'interrogazione.
  Come l'odierno interrogante ricorderà, peraltro, su questo argomento il Ministro Carrozza ha già risposto, innanzi all'Assemblea di questa Camera, il 4 dicembre 2013, a un suo precedente atto di sindacato ispettivo. Con riferimento alla possibilità di riconoscere l'abilitazione agli idonei, il Ministro ha osservato che «per i futuri concorsi potrà essere valutata l'opportunità di una modifica al citato decreto e tale valutazione dovrà tener conto, per un verso, delle recenti disposizioni legislative in materia di concorsi pubblici, per un altro, della peculiarità del sistema di reclutamento del personale docente e dei percorsi di abilitazione all'insegnamento». Non posso, quindi, in questa sede, che confermare tale impegno a un'attenta valutazione della questione.

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ALLEGATO 4

5-01951 Santerini: Sui percorsi formativi abilitanti speciali per i docenti precari e sulle iniziative per garantire la qualità nell'accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Preliminarmente, non posso che concordare con l'Onorevole interrogante sull'opportunità di adottare ogni misura utile a garantire la qualità dell'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Per questa ragione, una particolare cura viene prestata per assicurare che i Percorsi formativi abilitanti speciali (PAS) garantiscano agli insegnanti una formazione teorica adeguata, in linea con gli standard europei e che integri efficacemente l'esperienza maturata negli anni.
  Naturalmente, il Percorso formativo abilitante speciale e il corso di laurea in Scienze della formazione primaria sono diversi nella struttura, nelle finalità e nei contenuti. Il PAS, infatti, tende principalmente a valorizzare l'esperienza professionale acquisita sul campo: è rivolto agli insegnanti che abbiano accumulato un triennio di servizio e non prevede lo svolgimento di un tirocinio, sostituito dall'esperienza professionale pluriennale a completamento della formazione di natura teorica. La laurea in Scienze della formazione primaria, invece, è – per l'appunto – un corso di laurea a tutti gli effetti, contraddistinto da insegnamenti teorici, attività pratiche, di laboratorio e da un tirocinio volto ad acquisire una specifica esperienza di natura professionale. Il PAS, poi, è una forma di abilitazione riservata, mentre la laurea in Scienze della formazione primaria è l'unico corso di laurea con valore abilitante (conseguentemente a numero chiuso) e consente, tra l'altro, la partecipazione ai concorsi per dirigente scolastico.
  Tutti gli uffici del Ministero sono ben consapevoli delle differenze tra i due percorsi. Non è escluso che esse possano essere ulteriormente valorizzate, in particolare in termini di punteggio per l'accesso alle graduatorie di istituto. Un'ipotesi del genere, relativa alle graduatorie di istituto di seconda fascia, è allo studio.
  Per quanto riguarda l'attivazione dei PAS per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, al momento della chiusura della procedura di presentazione dell'offerta formativa, il 9 dicembre 2013, il Ministero ha verificato la posizione unitaria della Conferenza universitaria nazionale di scienze della formazione, contraria ad offrire i suddetti percorsi. Come ricordato dall'Onorevole interrogante, la Conferenza ha rilevato che la qualità della formazione e la sua credibilità dipendono anche dall'offerta formativa di natura universitaria per i futuri insegnanti. Un successivo incontro con i rappresentanti della stessa Conferenza e con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) ha consentito di esaminare con attenzione le criticità denunciate e di prospettare possibili soluzioni tali da soddisfare sia le esigenze formative degli abilitandi dei PAS annuali, sia quelle di formazione specifica dei laureandi in Scienze della formazione. L'incontro è stato proficuo, anche se occorrerà attendere l'assemblea della Conferenza dei rettori, programmata per la giornata di oggi, per la definizione delle suddette soluzioni. Posso anticipare che l'offerta formativa, su richiesta della CRUI, è stata riaperta e che i posti saranno assegnati prioritariamente agli atenei che erogano il corso di laurea in Scienze della formazione primaria, in modo da assicurare la qualità del percorso derivante dalla tradizione d'insegnamento nelle discipline della scienza della formazione.

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ALLEGATO 5

5-01953 Costantino ed altri: Sulle iniziative educative tese all'affermazione delle pari opportunità e sulla promozione di progetti per la diffusione degli studi di genere nelle università.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come riferito dall'onorevole interrogante, per tre anni accademici, dal 2007-2008 al 2009-2010, la Commissione regionale pari opportunità del Piemonte ha stipulato convenzioni con alcuni atenei per l'attivazione di corsi di «Storia delle donne e di genere», poi attivati presso l'ateneo del Piemonte orientale, nelle sedi di Vercelli e Alessandria. Nel 2011 il Consiglio regionale piemontese, nel frattempo rinnovatosi, non ha più finanziato le convenzioni e le risorse complessivamente assegnate dalla regione alla Commissione pari opportunità, a partire dal 2011, sono state ridotte.
  Il patrimonio conoscitivo che deriva dagli studi di genere riveste grande importanza per la formazione della coscienza civile delle giovani generazioni. Voglio solo ricordare, al riguardo, che la Convenzione di Istanbul, ratificata nel 2013 anche dallo Stato italiano e richiamata nell'interrogazione, prevede l'inclusione nei programmi scolastici di materiali didattici relativi alla parità tra sessi e all'integrità personale, anche nell'ottica della prevenzione di comportamenti violenti.
  Gli atenei italiani, nell'esercizio della loro autonomia e nel rispetto della disciplina degli ordinamenti dei corsi di laurea, già attivano annualmente molti insegnamenti o moduli relativi alla storia delle donne e alla parità di genere, in lingua italiana o straniera. Un rapido esame dell'offerta formativa presso le università nell'anno accademico 2013-2014 consente di individuare circa 170 corsi attivati presso atenei del Nord, del Centro e del Sud d'Italia, su temi relativi alla storia delle donne e delle relazioni di genere, al contributo delle donne in diversi settori del sapere, ai diritti delle donne e all'identità di genere. Non posso che esprimere compiacimento per questa abbondanza dell'offerta didattica in materia, che conferma che – come auspicato dall'onorevole interrogante – la prospettiva di genere non viene intesa come una specializzazione eccentrica, ma è spesso inserita in alcuni corsi di laurea accanto a discipline tradizionali, a completamento dell'offerta formativa. Tali studi, in effetti, risultano ben incardinati tra gli insegnamenti universitari e sono accessibili a tutti gli studenti in modo indistinto e non episodico.
  Naturalmente, questa attenzione ai temi indicati viene riservata dalle università nella loro autonomia, che il Ministero deve rispettare, non potendo certo imporre l'attivazione di simili corsi. Questo doveroso rispetto per l'autonomia degli atenei e per la libertà di insegnamento non può che essere osservato anche in sede di finanziamento delle università, in ordine al quale occorre anche, ovviamente, tenere conto della ristrettezza di risorse finanziarie assegnate negli ultimi anni al settore universitario.