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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 febbraio 2014
178.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto,
   rilevato che l'articolo 2-bis proroga di un ulteriore anno il termine di proroga di alcune disposizioni in materia di magistratura che di recente la legge di stabilità 2014 (legge n. 247 del 2013) aveva fissato al 31 dicembre 2014;
   sottolineata l'esigenza di introdurre nell'ordinamento la riforma organica della magistratura onoraria non oltre il 31 dicembre 2015, al fine di conferire un assetto stabile ad una parte della magistratura, quale quella onoraria, che svolge un ruolo oramai fondamentale per il buon andamento dell'amministrazione della giustizia;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminate le proposte emendative in oggetto,
   rilevato che:
    l'articolo aggiuntivo 1.01 presentato dal Governo è diretto a modificare il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante l'attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati, sostituendo il comma 1 nel senso di prevedere che la ragione della società tra avvocati deve contenere l'indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata s.t.a.;
    il vigente comma 1, dell'articolo 18, prevede che «La società tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione «ed altri», e deve contenere la indicazione di società tra professionisti, in forma abbreviata s.t.p.»; rispetto alla normativa vigente, pertanto, non si fa più riferimento al nome ed al titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno di questi che devono essere richiamati nella ragione sociale. Inoltre si prevede che la forma abbreviata debba essere s.t.a. (acronimo di società tra avvocati) in luogo di s.t.p. (acronimo di società tra professionisti). Non è chiaro se secondo la nuova formulazione del comma 1 la ragione sociale della società tra avvocati debba essere costituita anche dal nome e dal titolo professionale dei soci;
    l'articolo aggiuntivo in esame non modifica il comma 1 dell'articolo 18 che contiene la disciplina relativa al caso in cui il socio avvocato il cui nome è inserito nella ragione sociale è cessato dalla sua appartenenza alla società. Il mantenimento di tale comma indurrebbe a ritenere che l'articolo aggiuntivo non sia volto ad eliminare la previsione contenuta dal vigente comma 1 secondo cui la società tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci;
    secondo l'articolo 4, comma 3, della legge n. 247 del 2012, che ha previsto la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo Albo. Inoltre la delega per l'esercizio della professione forense in forma societaria prevede come principio di delega (articolo 5, comma 2, lettera a)) che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'Albo. Si tratta di disposizioni la cui ratio è quella di escludere che le società tra avvocati possano essere di proprietà di soggetti non iscritti all'Albo e che come tali possano seguire interessi finanziari non coincidenti con i principi deontologici ai quali deve ispirarsi ogni avvocato nell'esercizio della sua professione;
    appare opportuno mantenere nella ragione sociale il riferimento al nome e al titolo professionale dei soci;
    osservato, in relazione alla responsabilità civile dei magistrati per la violazione Pag. 82delle disposizioni dell'Unione europea, di cui all'articolo 23, che:
    l'emendamento 23.3 Di Maio è diretto a sostituire le parole «situazioni giuridiche soggettive» con le parole «situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo». Sembra preferibile la formulazione del testo del disegno di legge, considerato che nell'ambito della categoria di situazioni giuridiche soggettive rientrano gli interessi giuridici qualificati come diritto soggettivo o interesse legittimo;
    l'emendamento 23.4 Turco è volto a consentire il risarcimento del danno in esame anche quando non siano stati esperiti anche i mezzi straordinari di impugnazione inerenti alla decisione giurisdizionale ritenuta lesiva di situazioni giuridiche soggettive. Anche in questo caso l'emendamento non appare condivisibile in quanto appare opportuno che, quando ne ricorrano i presupposti, devono logicamente essere esperiti anche i mezzi straordinari di impugnazione che possano, in ipotesi, elidere il pregiudizio ed eliminare la violazione lamentata. Inoltre si segnala che la stessa giurisprudenza europea in merito prevede che il risarcimento del danno possa essere richiesto solo dopo che la sentenza sia definitiva;
    l'emendamento 23.2 Di Maio, che nella sua ottica dovrebbe modificare non solo il comma 2 ma anche il comma 1, è diretto a estendere la responsabilità in esame anche al caso in cui la violazione del diritto dell'Unione europea non sia grave, rimanendo sufficiente che sia manifesta. L'emendamento non è condivisibile oltre che nel merito anche per la ragione che va ben oltre a quanto sancito dalla giurisprudenza europea in materia di responsabilità per violazione del diritto dell'Unione europea;
    l'emendamento 23.5 del relatore va ad incidere sulla rubrica dell'articolo 23 facendo riferimento specifico alla sentenza dalla quale è poi scaturita la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Si tratta di un emendamento meramente formale che non ha alcun contenuto normativo sul quale si può esprimere parere favorevole in quanto comunque fa riferimento alla sentenza di cui i principi sono tradotti in disposizioni normative interne dai commi 1 e 2 dell'articolo 23,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   1) sull'articolo aggiuntivo 1.01 del Governo a condizione che il comma 1 sia così riformulato: «1. La società tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione «ed altri», e deve contenere la indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata s.t.a.»;
   2) sull'emendamento 23.5 del relatore.

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 23.3 Di Maio, 23.4 Turco, 23.2 Di Maio.

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ALLEGATO 3

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  Art. 1. – 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
   Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
  La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate al primo comma.
1. 2. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  Art. 1. – 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
   «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – 1. Chiunque accetti il procacciamento di voti, consapevole dell'utilizzo delle modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione di denaro o di altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».
1. 6. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  Art. 1. – 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
   «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – 1. Chiunque accetti da coloro che partecipano ad associazioni di tipo mafioso, con la consapevolezza della qualità soggettiva del procacciatore, il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione di denaro o di altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».
1. 3. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  Art. 1. – 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
   «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – 1. Chiunque accetti da chi partecipa ad associazioni di tipo mafioso, in qualunque modo denominate, con la consapevolezza della qualità soggettiva, il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione di denaro o di altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».
1. 4. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

  Al comma 1, capoverso articolo 416-ter sostituire le parole: Chiunque accetta con le seguenti: Chiunque accetti da chi partecipa Pag. 84ad associazioni di tipo mafioso, in qualunque modo denominate, con la consapevolezza della qualità soggettiva.
1. 5. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

  Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, sostituire le parole: la promessa di procurare con le parole: il procacciamento di e sopprimere le parole: o nella promessa di erogazione.
1. 7. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

  All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) dopo la parola: promessa inserire le seguenti: consapevole delle condizioni e delle qualità personali di colui con il quale si accorda,.
1. 1. Costa.

  Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, sopprimere le parole: ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione.
1. 8. Sarro, Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi.

  Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, sostituire le parole: con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis, con le parole: con la reclusione da quattro a dieci anni.
1. 9. Sarro, Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi.