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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 febbraio 2014
184.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) Atto n. 53.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

   La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (Atto n. 53);
   rilevato che è mantenuta nel codice dell'ambiente la disposizione sulla validità temporale dell'AIA pur a fronte dell'inserimento della previsione, all'articolo 29-octies, come modificato dall'articolo 7, dell'obbligo di riesame dell'autorizzazione entro quattro anni dall'adozione delle BAT Conclusions, rischiando così di produrre una revisione continua della stessa autorizzazione con conseguenze gravose sia relativamente ai piani industriali delle aziende sia relativamente alle attività amministrative delle autorità competenti;
   considerato che all'articolo 29-quottuordecies, come modificato dall'articolo 7, in alcuni punti, non si riscontra una correlazione tra la sanzione prevista e l'effettiva e comprovata responsabilità dell'operatore industriale;
   sottolineata l'urgenza dell'istituzione di un sistema nazionale delle agenzie ambientali al fine di assicurare omogeneità e efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria;
   rilevata la necessità di definire a livello europeo un sistema di controllo e di vigilanza ambientale, in modo da garantire un'omogeneità tra i vari Paesi dell'Unione europea nell'espletamento delle funzioni di monitoraggio della qualità dell'ambiente;
   constatata l'urgenza di procedere all'aggiornamento del decreto in data 24 aprile 2008, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli ambientali prescritti in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
   considerato che andrebbe attentamente valutata l'opportunità di adottare misure e strumenti i quali, intervenendo in modo sinergico nei vari comparti che producono emissioni inquinanti, rendano possibile addivenire ad un incisivo miglioramento degli standard di qualità dell'aria, nonché al superamento della procedura d'infrazione, consentendo al tempo stesso di procedere progressivamente alla fissazione di valori limiti di emissione per gli impianti industriali che tengano conto anche delle esigenze di competitività delle industrie nazionali rispetto a quelle europee ed extra europee;
   richiamata l'esigenza di un'attenta verifica della sussistenza del nesso causale tra l'effettiva responsabilità dell'operatore industriale nel superamento dei valori limite di qualità dell'aria, particolarmente significativo in specifiche aree del Paese, e l'entità delle sanzioni previste in caso di Pag. 21superamento dei valori limite di emissione degli impianti industriali;
   considerato che il termine comunitario per manifestare, da parte di gestori di grandi impianti di combustione, l'intenzione di aderire alla deroga prevista in caso di cessazione dell'attività entro l'anno 2023 è già scaduto e che pertanto non appare opportuno ridefinirlo nel recepimento oltre gli stretti tempi tecnici necessari;
   ritenuto che andrebbe valutata l'opportunità di uniformare i valori di ossigeno di riferimento per i motori a gas sopra e sotto i 50 MW termici;
   valutata l'opportunità di una definizione univoca di biomassa nell'ordinamento italiano,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 29-bis, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), sia soppresso il riferimento al comma 10 dell'articolo 29-sexies, in quanto inesistente;
   2) al comma 4-bis dell'articolo 29-sexies, come introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera d), sia soppresso il riferimento alla lettera l-sexies del comma 1 dell'articolo 5, in quanto inesistente;
   3) al comma 6-bis dell'articolo 29-sexies, come introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera e), si preveda che sono escluse dai controlli ivi previsti le aziende che non sono assoggettate all'obbligo della relazione di riferimento richiamata al comma 9-quinquies introdotto alla lettera f) del comma 5 dell'articolo 7;
   4) al comma 9-bis dell'articolo 29-sexies, come introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera f), sia soppresso il riferimento all'allegato XIII, in quanto inesistente;
   5) al comma 9-quinquies, lettera a), dell'articolo 29-sexies, come introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera f), sia soppresso il riferimento alla lettera z) del comma 1 dell'articolo 5, in quanto inesistente;
   6) al comma 11-bis dell'articolo 29-decies, come introdotto dall'articolo 7, comma 9, lettera d), si sostituisca la parola «statali» con la parola «ambientali»;
   7) al comma 11-ter dell'articolo 29-decies, come introdotto dall'articolo 7, comma 9, lettera d), si riveda il riferimento al «comma 12 lettera d)», in quanto inesistente;
   8) al comma 2 dell'articolo 29-undecies, introdotto dal comma 10 dell'articolo 7, ai sensi del quale la mancata adozione delle misure complementari appropriate da parte del gestore è sanzionata ai sensi dell'articolo 318-quater, si modifichi il riferimento a tale articolo 318-quater, che non risulta allo stato vigente né viene inserito dallo schema;
   9) sia riformulato il comma 1-bis dell'articolo 29-duodecies, come introdotto dal comma 11 dell'articolo 7, in quanto fa riferimento al comma 10 dell'articolo 29-sexies, che non risulta vigente né inserito dallo schema in esame;
   10) al comma 11 dell'articolo 29-quattuordecies, come modificato dall'articolo 7, comma 13, si modifichi il riferimento alla legge 24 novembre 1981, n. 989 con quello alla legge 24 novembre 1981, n. 689;
   11) all'articolo 11, comma 5, si verifichi la correttezza del riferimento al comma 3 dell'articolo 29-quattordecies ivi richiamato;
   12) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 237-sexies, come introdotta dal comma 1 dell'articolo 15, sia sostituita dalla seguente: «e) periodo massimo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione o di misurazione, le emissioni in atmosfera e gli scarichi di acque reflue possono superare i valori, limite previsti»;Pag. 22
   13) all'articolo 237-sexies (Contenuto dell'autorizzazione) del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dall'articolo 15, si preveda che l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento deve in ogni caso indicare eventualmente anche l'informazione sulla quantità di ciascun tipo di rifiuti e che il carico termico nominale, oggetto della medesima autorizzazione, deve essere il carico termico nominale autorizzato dell'impianto;
   14) all'articolo 261-bis, comma 11, come introdotto dall'articolo 16, si verifichi la correttezza dei riferimenti ai commi 2 e 3 dell'articolo 237-quinquies;
   15) alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 268, come modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera f), si verifichi la correttezza del riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera r-ter;
   16) all'articolo 273, comma 4, come introdotto dall'articolo 22, comma 1, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: «o) il gestore dell'impianto presenta all'autorità competente entro il 30 aprile 2014, informandone contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies, una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per più di 17.500 ore operative tra il 1o gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023»;
   17) al comma 5 dell'articolo 275, come modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera c), si verifichi la correttezza del al comma 2 dell'articolo 275 comma 2;
   18) si verifichi la correttezza della novella di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), considerato che il comma 19 dell'articolo 275, oggetto di modifica, risulta soppresso;
   19) all'allegato I al Titolo III-Bis alla Parte Quarta, come introdotto dal comma 5 dell'articolo 27, le parole: «C. Valutazione delle emissioni in atmosfera» siano sostituite dalle seguenti: «C. Valutazione dell'osservanza dei valori limite di emissione in atmosfera»;
   20) all'allegato I al Titolo III-Bis alla Parte Quarta, come introdotto dal comma 5 dell'articolo 27, al paragrafo C, punto 1, la lettera e) sia sostituita dalla seguente: «e) almeno il 95 per cento di tutti i valori medi su 10 minuti in un qualsiasi periodo di 24 ore oppure tutti i valori medi su 30 minuti nello stesso periodo non superano i valori limite di emissione di cui al paragrafo A, punto 5, secondo e terzo trattino»;
   21) verifichi il Governo l'effettiva applicabilità del criterio di verifica del limite semiorario di CO2 di cui all'allegato 1, paragrafo C) al titolo III-bis della parte IV;
   22) verifichi il Governo l'effettiva coerenza dell'allegato I, paragrafo C), punto d) al titolo III-bis della parte IV;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'effettiva opportunità di mantenere la previsione circa la validità temporale dell'Aia stante l'inserimento all'articolo 29-octies, come modificato dall'articolo 7, dell'obbligo di riesame dell'autorizzazione entro quattro anni dall'adozione delle BAT Conclusions;
   b) valuti il Governo l'opportunità di rivedere il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 29-quattuordecies, come modificato dall'articolo 7, che, in alcuni punti, non risulta correlato all'effettiva responsabilità dell'operatore industriale;
   c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un coordinamento della disciplina sull'autorizzazione integrata ambientale con il procedimento previsto per le industrie a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo n. 334 del 99 e con le disposizioni sulla valutazioni di vulnerabilità territoriale e ambientale come previste al decreto ministeriale 9 maggio 2001;Pag. 23
   d) valuti il Governo l'opportunità di prevedere forme e strumenti di semplificazione procedimentale per l'acquisizione delle autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati di tutti gli enti coinvolti, necessari per realizzare le opere edilizie previste dall'autorizzazione integrata ambientale;
   e) si valuti l'opportunità di modificare il comma 6 dell'articolo 29-octies del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dalla lettera b) del comma 7 dell'articolo 7, al fine di verificare se fare riferimento ai termini di sedici anni e dodici anni relativamente al raddoppio dei termini per il rinnovo dell'AIA degli impianti di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 nei casi in cui gli impianti siano registrati ai sensi del regolamento (CE) 761/2001 (EMAS) o certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001, in considerazione dei termini di otto e sei anni già previsti rispettivamente dai commi 2 e 3 del citato articolo 29-octies;
   f) al comma 9-septies dell'articolo 29-sexies, come introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera f), si valuti l'opportunità di prevedere l'obbligo di emanazione di uno o più decreti ministeriali per la definizione dei criteri da seguire per la prestazione delle garanzie finanziarie e di indicare un termine temporale per l'adozione dei decreti medesimi, in considerazione dell'importanza di disporre di tali criteri per determinare l'importo delle garanzie finanziarie che devono essere previste nell'AIA;
   g) valuti il Governo l'opportunità di modificare il punto 3.5 dell'allegato VIII alla parte li, come novellato dall'articolo 26, nei seguenti termini “3.5 Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno e con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di carica per forno superiore a 300 Kg/ m3’’, dove per capacità di forno deve intendersi il volume interno totale massimo del forno, dato dal prodotto di larghezza massima per altezza massima per lunghezza massima del forno, e per densità di carica per forno in rapporto tra la massima massa di materiale ceramico contenuta nel forno, espressa in Kg di prodotto netto da cuocere, e la capacità di forno, espressa in m3;
   h) valuti il Governo la coerenza con il dettato europeo delle prescrizioni di cui agli allegati I e II al titolo III-bis alla parte IV, come modificati dall'articolo 27 relativamente al limite di emissione per l'ammoniaca (NH3) che sembrerebbe, qualora fosse mantenuto, avere forti ripercussioni su tutte le cementerie presenti in Italia;
   i) valuti il Governo l'effettiva corrispondenza con l'articolo 40 della Direttiva, della disposizione di cui al punto 3.4 dell'allegato II, parte I, alla parte V, come modificato dall'articolo 28, che non sembra contemplare l'esclusione, di cui al dettato europeo, della deroga al regime meno stringente delle emissioni di 502 in caso di cessione a terzi dell'energia;
   l) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, per i gasdotti, per le sole turbine a gas nuove, comprese le CCGT alimentate a gas naturale e utilizzate per trasmissioni meccaniche, il valore limite di emissione di NOx pari a 50 mg/Nm3, al posto dei 30 mg/Nm3 proposti, in analogia alla deroga già prevista nel provvedimento per le turbine esistenti, trattandosi di limite compatibile con la direttiva che permetterebbe il mantenimento del corretto funzionamento delle centrali, sia per il trasporto sia per lo stoccaggio del gas naturale, a tutela del corretto bilanciamento e della sicurezza del sistema di trasporto nazionale del gas.

Pag. 24

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Atto n. 53.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto n. 53, recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali,
   premesso che:
    lo schema di decreto n. 53, trasmesso al Parlamento per il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti il 3 dicembre 2013, è finalizzato al recepimento della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, che raccoglie in un unico testo ben sette direttive comunitarie in materia di emissioni;
    i principi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva sono indicati dall'articolo 3 della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013). In particolare il provvedimento attuativo deve prevedere il riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e controlli, la previsione di requisiti autorizzativi, la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti, interventi sul sistema di controllo e sanzionatorio. Per le finalità del combinato disposto della direttiva e dei principi di recepimento, lo schema di decreto modifica in modo sostanziale parti importanti del testo unico ambientale e per questo merita una particolare attenzione. Non va dimenticato che in tema di emissioni inquinanti l'Italia è stata sottoposta ad una procedura di infrazione (la Commissione europea, in data 26 settembre 2013, ha emesso un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del Trattato dell'Unione Europea), mentre la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha emesso una sentenza per la mancata adozione delle misure necessarie per garantire il controllo del corretto funzionamento degli impianti esistenti (direttiva IPPC, trasfusa nella direttiva di cui in oggetto);
    lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 75/2010 contiene aspetti migliorativi della normativa ambientale e della politica produttiva, la Commissione Europea dovrà fra l'altro adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE relativamente alla fissazione della data a decorrere da cui devono essere effettuate le misurazioni continue delle emissioni di metalli pesanti, diossine, furani nell'atmosfera e all'adeguamento di alcune parti degli allegati V, VI e VII al progresso scientifico e tecnico. In particolare sono stati stabiliti limiti emissivi per diossine e TCDD totali di 0,1 ng/nm3, parametro che si avvicina ai limiti considerati tollerabili dall'OMS per la tutela della salute umana, e risulta essere di 4 volte più restrittivo rispetto alla legge regionale italiana più severa (quella della regione Puglia);
    il primo argomento che affronta lo schema di decreto è la revisione del quadro normativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale. Il tema era stato introdotto nel sistema giuridico comunitario con la direttiva 96/61/CE – denominata direttiva IPPC, Integrated Pollution Prevention and Control – che negli anni ha subito modifiche ed integrazioni fino alla direttiva 2010/75/UE;Pag. 25
    lo schema di decreto legislativo in questione si adatta alla rapidità dell'evoluzione delle BAT e delle conoscenze scientifiche in merito agli effetti dell'inquinamento sulla salute con conseguente necessario aggiornamento normativo proporzionato nei tempi e nei contenuti e parallelo aggiornamento delle AIA, per adeguarsi alla possibile e sostenibile riduzione delle emissioni;
    si concorda con le sanzioni e la sospensione dell'autorizzazione per il mancato rispetto delle tempistiche di presentazione di documentazione autorizzativa e di rinnovo AIA, e l'eventuale variazione della frequenza della richiesta di rinnovo in caso di aggiornamenti importanti delle specifiche tecnologie, così come con le sanzioni e arresto in caso di superamento di valori limiti di emissione in zone in cui per gli inquinanti interessati nell'anno sono stati riscontrati superamenti nei valori soglia di qualità dell'aria;
    si rammenta che i decessi stimati dalla Commissione Europea per i superamenti delle polveri sottili sono circa 300.000 all'anno in Europa, con un danno economico legato alla morbilità e mortalità stimabile in oltre 200 miliardi di euro;
    il provvedimento reca alcune modifiche alla parte definitoria (articolo 5 del TUA), introducendo, tra l'altro, il termine «installazione», termine che ricomprenderebbe sia la parola «impianto» che la sua attuale definizione giuridica. Non è chiarissima la ratio dell'intervento;
    è utile e adeguata la frequenza e modalità di controllo per le acque sotterranee e per il suolo;
    viene riformulato l'articolo 6 del Codice con l'obiettivo di stabilire che il rilascio dell'AIA per gli impianti di smaltimento o di recupero rifiuti assoggettati ad AIA sostituisce l'autorizzazione unica prevista dall'articolo 208 del Codice. La competenza in materia di AIA viene attribuita unicamente al Ministero dell'ambiente, mentre viene rafforzato il principio per l'assoggettamento all'AIA (gli effetti negativi sull'ambiente possono essere anche potenziali);
    l'articolo 15 dello schema di decreto introduce un nuovo titolo, III-bis, al Codice dell'ambiente, in materia di impianti di incenerimento e di coincenerimento, trasfondendo nel testo Unico ambientale il decreto legislativo n. 133 del 2005, attuativo della direttiva 2000/176/CE, «aggiornato» alla direttiva 2010/75/UE; il nuovo articolato introdotto disciplina anche il controllo delle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti di incenerimento e coincenerimento e dello scarico delle acque reflue (articoli 237-duodecies e 237-terdecies);
    il provvedimento prevede una revisione del sistema sanzionatorio e della destinazione delle risorse derivanti dalla sua applicazione;
    lo schema di decreto interviene, infine, sulle norme in materia di emissioni in atmosfera di impianti ed attività, la cui disciplina è regolata dalla parte quinta del Testo Unico Ambientale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) fra i rilievi migliorativi della direttiva si segnala che all'articolo 12, comma 1, lettera f, dovrebbe essere inserita la necessità di identificare le emissioni in termini di concentrazione e di flusso, in modo da migliorare la contezza delle emissioni totali, e dovrebbe essere prevista la valutazione delle immissioni, cioè del livello di inquinanti a livello dei recettori;
   b) all'articolo 25, comma 4, periodo secondo, della direttiva andrebbe stabilito che i procedimenti di ricorso amministrativo, che non possono essere eccessivamente onerosi a differenza di quanto avviene attualmente, hanno un costo ridotto in caso di ampia partecipazione al ricorso e conseguente interesse diffuso a maggiori chiarimenti in merito all'autorizzazione, Pag. 26stabilendo per esempio una riduzione del 10 per cento dei costi fissi se sottoscritto da più di 10 persone e del 20 per cento se sottoscritto da più di 20 persone;
   c) l'articolo 7 del provvedimento reca una corposa serie di modifiche al Codice dell'ambiente (articoli da 29-bis a 29-quattordecies) riguardanti la disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Il rinnovato quadro normativo presenta alcuni elementi di perplessità:
    sembra che ci sia un'incongruenza tra il comma 4-ter del provvedimento che prevede che l'autorità competente non possa fissare limiti di emissione più rigorosi, mentre la direttiva 2010/75/UE, all'articolo 14, consente alle autorità competenti la fissazione di condizioni di autorizzazioni più rigidi di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili;
    l'articolo 29-ter dello schema di decreto non ricalca in modo coerente il contenuto del paragrafo 2 dell'articolo 22 della direttiva, che stabilisce un maggior dettaglio nella predisposizione della relazione prevista nei casi in cui l'attività produttiva comporti la produzione di sostanze pericolose;
    appare insufficiente la documentazione consultabile sul sito internet in merito alla procedura per il rilascio dell'AIA, infatti, secondo lo schema di decreto, detta documentazione è obbligatoria solo per il contenuto della decisione;
    la modifica recata all'articolo 29-quater consente il rilascio dell'AIA in assenza dei necessari requisiti – ma con la fissazione di una data entro la quale attuare le prescrizioni – aggirando sostanzialmente il principio fissato dalla direttiva, secondo cui nessuna installazione, nessun impianto di combustione, nessuno impianto di incenerimento o di coincenerimento rifiuti possa operare in assenza della necessaria autorizzazione;
    per quanto concerne i commi 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, introdotti dallo schema di decreto all'articolo 29-sexies del TUA in materia di disciplina della chiusura del sito dell'installazione, appare opportuna una loro riscrittura che tenga conto di alcune norme di dettaglio previste dall'articolo 22 della direttiva e non recepite e della presenza di un riferimento normativo errato – articolo 5, comma 1, lettera z) – del quale il Governo dovrebbe chiarire il senso;
    un ulteriore rinvio apparentemente errato è quello recato al comma 2 dell'articolo 29-undecies del TUA, introdotto dallo schema di decreto, è quello all'articolo 318-quater, inesistente nel Codice dell'ambiente;
    analogo rilievo va fatto in merito all'articolo 29-duodecies, il cui comma 1-bis, introdotto dallo schema di decreto, fa riferimento al comma 10 dell'articolo 29-sexies (che consta di nove commi);
    andrebbe rivista la graduazione del sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle prescrizioni AIA (commi 2, 3 e 4 dell'articolo 29-quattordecies), che deve mantenere una piena efficacia dissuasiva;
    la disciplina transitoria dell'articolo 35 del TUA, come modificata dallo schema di decreto, non appare sufficientemente chiara e preoccupa un quadro normativo incerto in cui, come noto, è facile che vengano aggirate le prescrizioni in materia ambientale;
   d) appare discutibile il comma 4 inserito all'articolo 273 del Codice dell'ambiente, che prevede la possibilità di consentire agli impianti esistenti di non rispettare i limiti di emissione fino al 31 dicembre 2023, al verificarsi di determinate condizioni;
   e) una corretta attuazione della direttiva sulle emissioni dovrebbe tenere conto dell'esigenza di assegnare al sistema agenziale la funzione di controllo in modo da rispettare le specifiche competenze degli organismi interessati al fine di ottimizzare strumenti e risorse; in quest'ottica appare opportuna la tempestiva riorganizzazione del sistema delle agenzie, così come previsto dalle proposte di legge all'esame della commissione ambiente.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) Atto n. 53

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (Atto n. 53);
   rilevato che è mantenuta nel codice dell'ambiente la disposizione sulla validità temporale dell'AIA pur a fronte dell'inserimento della previsione, all'articolo 29 octies, come modificato dall'articolo 7, dell'obbligo di riesame dell'autorizzazione entro quattro anni dall'adozione delle BAT Conclusions, rischiando così di produrre una revisione continua della stessa autorizzazione con conseguenze gravose sia relativamente ai piani industriali delle aziende sia relativamente alle attività amministrative delle autorità competenti;
   considerato che all'articolo 29-quattuordecies, come modificato dall'articolo 7, in alcuni punti, non si riscontra una correlazione tra la sanzione prevista e l'effettiva e comprovata responsabilità dell'operatore industriale;
   sottolineata l'assoluta urgenza dell'istituzione di un sistema nazionale delle agenzie ambientali dotato di risorse adeguate e certe al fine di assicurare omogeneità e efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria;
   rilevata la necessità di definire a livello europeo un sistema di controllo e di vigilanza ambientale, in modo da garantire un'omogeneità tra i vari Paesi dell'Unione europea nell'espletamento delle funzioni di monitoraggio della qualità dell'ambiente;
   constatata l'urgenza di procedere all'aggiornamento del decreto in data 24 aprile 2008, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli ambientali prescritti in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
   considerato che andrebbe attentamente valutata l'opportunità di adottare misure e strumenti i quali, intervenendo in modo sinergico nei vari comparti che producono emissioni inquinanti, rendano possibile addivenire ad un incisivo miglioramento degli standard di qualità dell'aria, nonché al superamento della procedura d'infrazione, consentendo al tempo stesso di procedere progressivamente alla fissazione di valori limiti di emissione per gli impianti industriali che tengano conto anche delle esigenze di competitività delle industrie nazionali rispetto a quelle europee ed extra europee;
   richiamata l'esigenza di un'attenta verifica della sussistenza del nesso causale tra l'effettiva responsabilità dell'operatore industriale nel superamento dei valori limite di qualità dell'aria, particolarmente significativo in specifiche aree del Paese, e l'entità delle sanzioni previste in caso di Pag. 28superamento dei valori limite di emissione degli impianti industriali;
   considerato che il termine comunitario per manifestare, da parte di gestori di grandi impianti di combustione, l'intenzione di aderire alla deroga prevista in caso di cessazione dell'attività entro l'anno 2023 è già scaduto e che pertanto non appare opportuno ridefinirlo nel recepimento oltre gli stretti tempi tecnici necessari;
   ritenuto che andrebbe valutata l'opportunità di uniformare i valori di ossigeno di riferimento per i motori a gas sopra e sotto i 50 MW termici;
   valutata l'opportunità di una definizione univoca di biomassa nell'ordinamento italiano,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 29-bis, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), sia soppresso il riferimento al comma 10 dell'articolo 29-sexies, in quanto inesistente;
   2) al comma 4 bis dell'articolo 29-sexies, comma introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera d), sia soppresso il riferimento alla lettera 1-sexies del comma 1 dell'articolo 5, in quanto inesistente;
   3) al comma 6-bis dell'articolo 29 sexies, come introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera e), si preveda che sono escluse dai controlli ivi previsti le aziende che non sono assoggettate all'obbligo della relazione di riferimento richiamata al comma 9 quinquies introdotto alla lettera f) del comma 5 dell'articolo 7;
   4) al comma 9-bis dell'articolo 29 sexies, come introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera f), sia soppresso il riferimento all'allegato XIII, in quanto inesistente;
   5) al comma 9 quinquies, lettera a), dell'articolo 29-sexies, come introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera f), sia soppresso il riferimento alla lettera z) del comma 1 dell'articolo 5, in quanto inesistente;
   6) al comma 11-bis dell'articolo 29 decies, come introdotto dall'articolo 7, comma 9, lettera d), si sostituisca la parola «statali» con la parola «ambientali»;
   7) al comma 11-ter dell'articolo 29 decies, come introdotto dall'articolo 7, comma 9, lettera d), si riveda il riferimento al «comma 12 lettera d)», in quanto inesistente;
   8) al comma 2 dell’ articolo 29-undecies, introdotto dal comma 10 dell'articolo 7, ai sensi del quale la mancata adozione delle misure complementari appropriate da parte del gestore è sanzionata ai sensi dell'articolo 318-quater, si modifichi il riferimento a tale articolo 318-quater, che non risulta allo stato vigente né viene inserito dallo schema;
   9) sia riformulato il comma 1-bis dell'articolo 29-duodecies, come introdotto dal comma 11 dell'articolo 7, in quanto fa riferimento al comma 10 dell'articolo 29-sexies, che non risulta vigente né inserito dallo schema in esame;
   10) al comma 11 dell'articolo 29 quattuordecies, come modificato dall'articolo 7, comma 13, si modifichi il riferimento alla legge 24 novembre 1981, n. 989 con quello alla legge 24 novembre 1981, n. 689;
   11) all'articolo 11, comma 5, si verifichi la correttezza del riferimento al comma 3 dell'articolo 29 quattordecies ivi richiamato;
   12) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 237-sexies, come introdotta dal comma 1 dell'articolo 15, sia sostituita dalla seguente: «e) periodo massimo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione o di Pag. 29misurazione, le emissioni in atmosfera e gli scarichi di acque reflue possono superare i valori, limite previsti»;
   13) all'articolo 237-sexies (Contenuto dell'autorizzazione) del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dall'articolo 15, si preveda che l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento deve in ogni caso indicare eventualmente anche l'informazione sulla quantità di ciascun tipo di rifiuti e che il carico termico nominale, oggetto della medesima autorizzazione, deve essere il carico termico nominale autorizzato dell'impianto;
   14) all'articolo 261-bis, comma 11, come introdotto dall'articolo 16, si verifichi la correttezza dei riferimenti ai commi 2 e 3 dell'articolo 237-quinquies;
   15) alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 268, come modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera f), si verifichi la correttezza del riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera r-ter;
   16) all'articolo 273, comma 4, come introdotto dall'articolo 22, comma 1, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: «a) il gestore dell'impianto presenta all'autorità competente entro il 30 aprile 2014, informandone contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies, una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per più di 17.500 ore operative tra il 1o gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023»;
   17) al comma 5 dell'articolo 275, come modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera c), si verifichi la correttezza del al comma 2 dell'articolo 275 comma 2;
   18) si verifichi la correttezza della novella di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), considerato che il comma 19 dell'articolo 275, oggetto di modifica, risulta soppresso;
   19) all'allegato I al Titolo III – Bis alla Parte Quarta, come introdotto dal comma 5 dell'articolo 27, le parole: «C. Valutazione delle emissioni in atmosfera» siano sostituite dalle seguenti: «C. Valutazione dell'osservanza dei valori limite di emissione in atmosfera»;
   20) all'allegato I al Titolo III-Bis alla Parte Quarta, come introdotto dal comma 5 dell'articolo 27, al paragrafo C, punto 1, la lettera e) sia sostituita dalla seguente: «e) almeno il 95 per cento di tutti i valori medi su 10 minuti in un qualsiasi periodo di 24 ore oppure tutti i valori medi su 30 minuti nello stesso periodo non superano i valori limite di emissione di cui al paragrafo A, punto 5, secondo e terzo trattino»;
   21) verifichi il Governo l'effettiva applicabilità del criterio di verifica del linite semiorario di CO2 di cui all'allegato 1, paragrafo C) al titolo III-bis della parte IV;
   22) verifichi il Governo l'effettiva coerenza dell'allegato I, paragrafo C), punto d) al titolo III-bis della parte IV;
   e con le seguenti osservazioni:
    a)
valuti il Governo l'effettiva opportunità di mantenere la previsione circa la validità temporale dell'Aia stante l'inserimento all'articolo 29-octies, come modificato dall'articolo 7, dell'obbligo di riesame dell'autorizzazione entro quattro anni dall'adozione delle BAT Conclusions;
    b) valuti il Governo l'opportunità di rivedere il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 29-quattuordecies, come modificato dall'articolo 7, che, in alcuni punti, non risulta correlato all'effettiva responsabilità dell'operatore industriale;
    c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un coordinamento della disciplina sull'autorizzazione integrata ambientale con il procedimento previsto per le industrie a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo n. 334 del 99 e Pag. 30con le disposizioni sulla valutazioni di vulnerabilità territoriale e ambientale come previste al decreto ministeriale 9 maggio 2001;
    d) valuti il Governo l'opportunità di prevedere forme e strumenti di semplificazione procedimentale per l'acquisizione delle autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati di tutti gli enti coinvolti, necessari per realizzare le opere edilizie previste dall'autorizzazione integrata ambientale;
    e) si valuti l'opportunità di modificare il comma 6 dell'articolo 29-octies del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dalla lettera b) del comma 7 dell'articolo 7, al fine di verificare se fare riferimento ai termini di sedici anni e dodici anni relativamente al raddoppio dei termini per il rinnovo dell'AIA degli impianti di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 nei casi in cui gli impianti siano registrati ai sensi del regolamento (CE) 761/2001 (EMAS) o certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001, in considerazione dei termini di otto e sei anni già previsti rispettivamente dai commi 2 e 3 del citato articolo 29-octies;
    f) al comma 9 septies dell'articolo 29-sexies, come introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera f), si valuti l'opportunità di prevedere l'obbligo di emanazione di uno o più decreti ministeriali per la definizione dei criteri da seguire per la prestazione delle garanzie finanziarie e di indicare un termine temporale per l'adozione dei decreti medesimi, in considerazione dell'importanza di disporre di tali criteri per determinare l'importo delle garanzie finanziarie che devono essere previste nell'AIA;
    g) valuti il Governo l'opportunità di modificare il punto 3.5 dell'allegato VIII alla parte II, come novellato dall'articolo 26, nei seguenti termini «3.5 Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno e con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di carica per forno superiore a 300 Kg/m3», dove per capacità di forno deve intendersi il volume interno totale massimo del forno, dato dal prodotto di larghezza massima per altezza massima per lunghezza massima del forno, e per densità di carica per forno in rapporto tra la massima massa di materiale ceramico contenuta nel forno, espressa in Kg di prodotto netto da cuocere, e la capacità di forno, espressa in m3;
    h) valuti il Governo la coerenza con il dettato europeo delle prescrizioni di cui agli allegati I e II al titolo III-bis alla parte IV, come modificati dall'articolo 27 relativamente al limite di emissione per l'ammoniaca (NH3) che sembrerebbe, qualora fosse mantenuto, avere forti ripercussioni su tutte le cementerie presenti in Italia;
    i) valuti il Governo l'effettiva corrispondenza con l'articolo 40 della Direttiva, della disposizione di cui al punto 3.4 dell'allegato II, parte I, alla parte V, come modificato dall'articolo 28, che non sembra contemplare l'esclusione, di cui al dettato europeo, della deroga al regime meno stringente delle emissioni di SO2 in caso di cessione a terzi dell'energia;
    l) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, per i gasdotti, per le sole turbine a gas nuove, comprese le CCGT alimentate a gas naturale e utilizzate per trasmissioni meccaniche, il valore limite di emissione di NOx pari a 50 mg/Nm3, al posto dei 30 mg/Nm3 proposti, in analogia alla deroga già prevista nel provvedimento per le turbine esistenti, trattandosi di limite compatibile con la direttiva che permetterebbe il mantenimento del corretto funzionamento delle centrali, sia per il trasporto sia per lo stoccaggio del gas naturale, a tutela del corretto bilanciamento e della sicurezza del sistema di trasposto nazionale del gas;
    m) al comma 6-ter dell'articolo 29-sexies, come introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera e), valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole « degli Pag. 31effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate» con le seguenti «degli aspetti ambientali inerenti l'esercizio delle installazioni interessate»;
    n) all'articolo 237-bis, comma 1, come introdotto dall'articolo 15, valuti il Governo l'opportunità di integrare il comma 1 al fine di chiarire che le parole «prevenire oppure, qualora non sia possibile, a ridurre gli effetti negativi» non comportino in alcun modo una deroga ai limiti alle emissioni previste;
    o) all'articolo 237-quater, come introdotto dall'articolo 15, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il punto 4) della lettera b).