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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 marzo 2014
207.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01407 Narduolo: Sulla realizzazione della autostrada A31 Valdastico Sud.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ritengo opportuno ripercorrere brevemente l’iter relativo alla realizzazione dell'opera in esame.
  L'intervento in esame, compreso tra Vicenza e Rovigo (ricadente interamente in regione Veneto, nelle province di Vicenza, Padova e Rovigo), si sviluppa in pianura ed è esteso per 53,9 chilometri. È caratterizzato da 2 svincoli di interconnessione: uno a nord in corrispondenza dello svincolo di interconnessione tra l'autostrada A4 e il tratto esistente dell'autostrada A3 i (tra i caselli di Vicenza est e Grisignano di Zocco) e uno a sud, sulla SS 434 Transpolesana, presso Badia Polesine in comune di Canda (provincia di Rovigo). Oltre ai suddetti capisaldi, è previsto anche uno svincolo di collegamento con la SP 499 Rodigina. Prevede, inoltre, 6 caselli ed una barriera di esazione terminale presso Badia Polesine.
  Il tracciato è in rilevato di altezza modesta con viadotti di scavalco sui corsi d'acqua, tre brevi gallerie artificiali e un breve tratto in trincea.
  In base alle norme CNR 78/80, l'autostrada è del 1o tipo con velocità compresa tra 110 e 140 chilometri orari. Si tratta di un'autostrada a pedaggio di tipo chiuso.
  Il costo dell'intervento nel periodo 2006-2011, previsto dalla Convenzione Unica stipulata con Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. il 9 luglio 2007, ammonta ad euro 990.841.163.
  Il 16 maggio 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato approvato l'intervento a seguito della mancata intesa dei due Ministeri competenti per il rilascio del parere di VIA. Il 13 maggio 2004 il Concedente ha approvato il progetto definitivo dell'intera opera. È stata quindi avviata la procedura per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni di VIA del Ministero dell'ambiente e della regione Veneto.
  Successivamente, è stata avviata l'attività di esame ed approvazione dei progetti esecutivi predisposti dalla Società Concessionaria secondo un programma finalizzato a dare prioritariamente funzionalità al tratto iniziale di 7,5 chilometri (lotti 1, 2, 3 e parte del lotto 15) ed al tratto finale di 18 chilometri (lotti 9, 10, 11, 12, 13, 14 e parte dei lotti 16 e 17) della nuova autostrada.
  Come è noto all'onorevole interrogante i lavori sono stati sospesi nel 2005 a seguito dell'accoglimento di un ricorso presentato dal WWF presso il TAR del Veneto; in seguito, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla regione Veneto, Società Concessionaria e provincia di Vicenza contro la sospensione dei lavori.
  Il 22 settembre 2012 è avvenuta l'apertura al traffico dei lotti 1, 2 e 3, mentre il 26 giugno 2013 è avvenuta l'apertura al traffico del lotto 4.
  Entro il prossimo giugno verrà aperto al traffico un ulteriore tratto per 7 chilometri da Albettone ad Agugliano.
  Nel concludere, assicuro che il completamento dell'intervento sull'asse principale relativa agli ultimi 32 chilometri è prevista per il 31 dicembre di questo anno.

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ALLEGATO 2

5-02001 Bordo: Sull'impatto paesaggistico della costruzione di una passerella sull'isolotto di Sant'Eufemia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento ai quesiti posti sono state assunte dettagliate informazioni presso il locale Ufficio circondariale marittimo per il tramite del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.
  Con verbale n. 118 del 12 settembre 2013, la Capitaneria di porto di Manfredonia ha affidato in consegna temporanea al Provveditorato opere marittime di Bari un'area demaniale marittima insistente sull'isola di Sant'Eufemia allo scopo di realizzare un attracco/ormeggio e una passerella di camminamento per l'accesso al faro di Sant'Eufemia.
  Tale consegna temporanea in uso avveniva a seguito di formale autorizzazione, rilasciata dai competenti uffici del MIT ai soli fini demaniali marittimi, ai sensi dell'articolo 34 del codice della navigazione e dell'articolo 36 Reg. Cod. Nav., in data 17 luglio 2013, fatte salve qualsivoglia altra autorizzazione di carattere ambientale, di sicurezza, urbanistica e doganale eventualmente richieste dalla vigente normativa.
  La consegna si è svolta nel rispetto di detta autorizzazione ministeriale ed ha immesso de facto nel possesso della predetta zona demaniale marittima il citato Provveditorato che, a sua volta, in data 19 settembre 2013, ha consegnato i lavori alla ditta incaricata dell'opera.
  In merito, informo che l'Ente parco del Gargano autorizzava il Provveditorato consegnatario dell'area alla realizzazione dell'opera; la competente Agenzia del demanio e la regione Puglia esprimevano parere favorevole alla consegna.
  In data 15 ottobre 2013, al fine di preservare la sicurezza della navigazione, dell'ambiente e degli operatori impegnati, l'Ufficio circondariale marittimo di Vieste ha emesso l'ordinanza n. 42 con la quale ha prescritto alcune condotte per scongiurare incidenti sui luoghi di lavoro.
  In data 21 gennaio 2014, con provvedimento comunale n. 16 il comune di Vieste, anche a seguito di rimostranze cittadine, ha ordinato la sospensione dei lavori di installazione della passerella per la mancanza «dell'accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi» da effettuarsi di intesa Stato-Regione come previsto dall'articolo 2 del decreto dei Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.
  Conseguentemente, i lavori di esecuzione della passerella venivano solo parzialmente eseguiti e sospesi in base al citato provvedimento della amministrazione locale.
  In data 23 gennaio 2014, Ufficio opere marittime di Bari, in opposizione al provvedimento comunale, ha rilevato che il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 383 non è applicabile al caso in esame in quanto sia il faro con annesso edificio e sia gli interventi in questione, essendo di supporto ai primi, quindi strumentali, sono di interesse militare e perciò non sottoposti al citato regime autorizzativo.
  In merito alla richiesta dell'onorevole interrogante di concertare con l'amministrazione comunale e la cittadinanza una soluzione tecnica più sostenibile sotto il profilo ambientate, paesaggistico e sociale informo che lo scorso 4 febbraio si è tenuto presso il comune di Vieste un tavolo tecnico che ha visto coinvolti gli Enti interessati alla Pag. 188problematica nonché il Compartimento marittimo di Manfredonia.
  È stato eseguito un sopralluogo congiunto sull'isola di Sant'Eufemia al fine di verificare le criticità rilevate dal comune che avevano determinato il provvedimento di sospensione dei lavori.
  Successivamente, con determina dirigenziale in data 10 marzo 2014 il comune di Vieste ha dichiarato decaduto il citato provvedimento n. 16 del 21 gennaio 2014 relativo alla sospensione dei lavori.
  Infine, lo scorso 14 marzo, il Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche Puglia e Basilicata ha disposto alla ditta appaltatrice l'immediata ripresa dei lavori per consentire il completamento degli stessi nei termini contrattuali.

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ALLEGATO 3

5-01973 Gribaudo: Sul collegamento internazionale del Colle della Maddalena.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione alla chiusura della strada statale (SS) 21 «della Maddalena» sono stati assunti precisi elementi presso la società ANAS.
  Il percorso della SS 21 «della Maddalena» termina presso il Colle della Maddalena, in corrispondenza del confine di Stato tra l'Italia e la Francia, in un territorio prettamente montano che raggiunge la quota altimetrica di circa 2.000 metri sopra il livello del mare.
  Il Colle, a causa della sua configurazione orografica e dell'assenza di vegetazione, risulta interessato, nel periodo invernale, da fenomeni valanghivi pericolosi per la circolazione stradale.
  Per superare tali criticità, sono stati condotti per anni, anche dalla stessa ANAS, studi specifici che hanno consentito di individuare con precisione, secondo un'analisi storica del fenomeno, le valanghe che annualmente si verificano.
  Pertanto, a seguito dei numerosi sopralluoghi effettuati dal personale tecnico che ha verificato l'impossibilità di un'apertura in sicurezza della predetta strada, ANAS ne ha disposto la chiusura anche in assenza del prescritto parere da parte della Commissione valanghe.
  In merito alle specifiche richieste ANAS ha evidenziato che nel periodo di chiusura si sono mosse tre valanghe, di cui due hanno invaso il piano viabile della statale, arrecando danni alle opere viarie. In particolare, il 26 dicembre 2013 è precipitata la prima slavina, denominata nel PIDAV (Piano interventi distacco Artificiale valanghe) redatto dalla provincia di Cuneo come «valanga n. 68 (numero progressivo 968) Casa Cantoniera 2». Vi è stata, poi, una seconda slavina, individuata come «valanga n. 72 (numero progressivo 972) Fontana di Napoleone».
  Inoltre, dal 1o gennaio 2014 sino a lunedì 13, giorno in cui è intervenuta la Commissione Valanghe, sulla SS 21 si sarebbe potuta verificare un'ulteriore slavina individuata come «Valanga n. 70 (numero progressivo 970) Bric. Sabbiera SW-2».
  Si precisa, altresì, che in alcuni giorni sono state rilevate temperature massime intorno ai 12 gradi e, pertanto, anche nelle zone con pericolo valanghe «moderato» non poteva ragionevolmente escludersi il distacco di valanghe o lastroni dovute al sovraccarico di neve su pendii o in prossimità di creste, colli e cambi di pendenza.
  Per tali motivi l'apertura della strada non ha potuto essere immediata ed è stata disposta dal 30 novembre 2013 ad oggi per periodo non continuativi.
  ANAS ha evidenziato che a tutt'oggi, in prossimità del Colle della Maddalena, permane il pericolo di caduta valanghe a causa delle avverse condizioni meteorologiche, caratterizzate da abbondanti nevicate, seguite da giornate con elevati rialzi termici e forte attività eolica.
  A conferma della situazione sopra descritta, il 21 marzo scorso, il Colle della Maddalena è stato nuovamente chiuso al traffico, per la caduta di due slavine, che hanno causato notevoli danni alla sede stradale e in particolare alle barriere di sicurezza stradali e alle barriere paramassi.
  Pertanto, a causa degli accumuli di neve ancora instabili e per le condizioni meteorologiche attese nei prossimi giorni, Pag. 190l'ANAS non è in grado di prevedere la riapertura della strada, che tuttavia viene costantemente monitorata al fine di valutare il cessato pericolo.
  Per completezza d'informazione ANAS ha evidenziato che il predetto PIDAV al capitolo 4 «Descrizione di sintesi dei fenomeni valanghivi», ha individuato nel comune di Argentera, tratto interessato dalla chiusura del Colle, quattordici fenomeni valanghivi sulla statale «della Maddalena», con frequenza almeno annuale. I lastroni di neve non distaccati e il continuo rialzo termico in particolar modo nella settimana dal 7 al 13 gennaio 2014 lasciavano, peraltro, presagire ancora un rischio valanghe.
  Infine, ANAS ha fatto presente che sono in corso le operazioni di pulizia del piano viabile nel tratto interessato dalle valanghe del 18 marzo 2014; la commissione valanghe si riunirà nei prossimi giorni per valutare eventuali situazione di pericolo ancora in essere.

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ALLEGATO 4

5-02165 Fossati: Sull'esenzione del pedaggio autostradale ai veicoli di soccorso delle associazioni di volontariato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in esame viene evidenziata la circostanza che la società Autostrade per l'Italia ha dato disdetta, nei confronti delle associazioni di volontariato, tra cui ANPAS (Associazione nazionale pubbliche assistenza) e Confederazione delle misericordie, dell'Accordo relativo alla fornitura di telepass esenti.
  Al riguardo, ricordo che il predetto Accordo fa parte di una serie di convenzioni, rinnovabili di anno in anno, che Autostrade per l'Italia ha stipulato tra la fine degli anni 90 e i primi del 2000, con diverse associazioni di volontariato per il rilascio di telepass esenti, che consentono di transitare ai caselli senza corrispondere il pedaggio autostradale, ai veicoli adibiti al soccorso.
  Tuttavia, Autostrade per l'Italia riferisce che negli ultimi anni sono state riscontrate numerose irregolarità nell'uso dei suddetti telepass: spostamenti – non autorizzati e non comunicati – di apparati da un'autoambulanza a un'altra, anche appartenenti ad altre associazioni, nonché utilizzo del telepass esente per transiti di semplice trasferimento, per convenzioni stipulate dalle associazioni con ASL e/o le Regioni, oppure per trasporti richiesti da privati, insomma nulla a che vedere con le condizioni previste al riguardo dal Codice della strada e dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3973 del 1997, nota all'onorevole interrogante.
  Inoltre, Autostrade per l'Italia fa presente che sono emersi casi di illecito utilizzo dei suddetti telepass, rilasciati per autoambulanze di soccorso, su autovetture di privati, sia di piccola sia di grossa cilindrata, o casi di associazioni di volontariato ormai non più esistenti e i cui telepass esenti assegnati, invece di essere restituiti, erano utilizzati su motoveicoli e autovetture di privati.
  Pertanto, le suddette convenzioni per il rilascio di telepass esenti non sono state rinnovate ma disdettate da Autostrade per l'Italia con il previsto preavviso di 6 mesi.
  In ogni caso, Autostrade per l'Italia ha proposto alle Associazioni di Volontariato interessate a continuare nell'utilizzo dei telepass, di accedere a tale servizio alle normali condizioni contrattuali per poi certificare a posteriori i soli transiti per i quali è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio.
  Per facilitare la comunicazione di tali informazioni, Autostrade per l'Italia si è resa altresì disponibile ad implementare, a suo totale carico, una apposita piattaforma web attraverso la quale le associazioni possono accedere per «certificare» i transiti in esenzione.
  Ad ogni modo, la delicatezza della questione rappresentata merita senza dubbio un urgente approfondimento con la principale concessionaria autostradale, considerato, tra l'altro, che in alcune zone d'Italia la rete autostradale costituisce l'unico efficiente sistema di collegamento e mobilità.
  Occorre tener conto anche della circostanza che proprio di recente è entrato in vigore il decreto legislativo n. 43 del 2014, di attuazione della direttiva 2011/76/UE (EURO VIGNETTE).
  In particolare, l'articolo 2, comma 4, lettera a), di detto provvedimento legislativo prevede, ferme restando, invero, le disposizioni di cui al citato articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del Pag. 1921992, la possibilità di aliquote di pedaggi ridotte o esoneri dall'obbligo di pagare il pedaggio, tra l'altro, per gli autoveicoli dei servizi di pronto intervento, ivi compresi quelli effettuati mediante ambulanza anche per il trasporto di feriti o malati.
  Nel quadro normativo così venuto a delinearsi, assicuro che il MIT, ben consapevole dei disagi cui è sottoposta la suddetta categoria, si adopererà, al fine di individuare, in tempi brevi, una idonea soluzione alla problematica in esame.

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ALLEGATO 5

5-02349 Matarrese: Iniziative normative urgenti a tutela delle imprese che operano nel settore specialistico del restauro e degli scavi archeologici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti pongono l'attenzione sulle conseguenze derivanti dal decreto decisorio del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 2013 relativo al ricorso straordinario dell'8 aprile 2011, proposto da AGI, emesso in conformità del parere del Consiglio di Stato n. 3909/2011.
  Detto decreto ha disposto l'annullamento di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici). L'annullamento ha riguardato in particolare gli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, in relazione, quest'ultimo, alla tabella sintetica delle categorie contenuta nell'Allegato A del medesimo regolamento. È stato inoltre parzialmente annullato l'articolo 85, comma 1, lettera b), nn. 2 e 3.
  Gli onorevoli interroganti rilevano che l'annullamento degli articoli sopra menzionati del regolamento di esecuzione del codice degli appalti fa venire meno la necessità che le lavorazioni ad elevato contenuto specialistico avvengano da parte di imprese in possesso della qualificazione nella corrispondente categoria.
  Ciò comporta notevoli ricadute sul mercato degli appalti ed in particolare sulle imprese che operano nel settore del restauro e degli scavi e attività archeologiche; inoltre, compromette la corretta esecuzione a regola d'arte delle suddette specifiche lavorazioni, garantita, prima dell'annullamento delle disposizioni regolamentari sopra richiamate, dall'adeguata specializzazione e qualificazione professionale delle imprese che realizzano lavorazioni complesse, quali le lavorazioni inerenti ai beni culturali.
  Infatti, per effetto degli annullamenti disposti, le imprese generali in possesso della qualificazione nella sola categoria prevalente, potrebbero partecipare a gare di affidamento di appalti che comprendono lavorazioni scorporabili di carattere specialistico ed eseguire direttamente dette lavorazioni, anche se riconducibili a categorie che richiedono una particolare specializzazione e professionalità, quali le lavorazioni inerenti il restauro specialistico (OS 2 A – OS 2 B) e lo scavo archeologico (OS 25).
  Sulla problematica sollevata dagli onorevoli interroganti, e sulla sua incidenza sul mercato delle imprese del settore degli appalti pubblici, il Governo si è impegnato, sin dal principio, a trovare soluzioni volte a superare la situazione di deregolamentazione venutasi a creare per effetto del disposto annullamento delle norme regolamentari sopra richiamate.
  A tal fine, come è noto, è stata introdotta, con provvedimento normativo d'urgenza una disposizione di carattere transitorio, contenuta all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, volta a mantenere regole certe di partecipazione al mercato degli appalti di lavori pubblici, nelle more dell'adozione della nuova disciplina regolamentare che adeguasse, in coerenza con quanto rilevato dal Consiglio di Stato, quella annullata.
  A seguito della mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, Pag. 194n. 151, si è riproposta la necessità di un nuovo intervento normativo urgente in materia, oltre all'esigenza di fare salvi, con apposita previsione normativa, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al citato articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 151 del 2013, non convertite in legge.
  Al riguardo, si evidenzia che, nell'ambito del decreto-legge sull'emergenza abitativa approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 12 marzo scorso, attualmente in corso di pubblicazione, è stata adottata, su iniziativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, una misura urgente volta a fronteggiare l'attuale situazione di deregolamentazione conseguente all'annullamento delle citate disposizioni regolamentari.
  La misura è tesa ad evitare, oltre al disorientamento da parte delle stazioni appaltanti nel redigere i bandi di gara, una non adeguata esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni connotate da un elevato grado di specializzazione, quali certamente possono ritenersi le lavorazioni riferite ai beni culturali relative alle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25, nonché pesanti impatti negativi per le imprese operanti nel settore qualificate nelle categorie specialistiche corrispondenti alle suddette lavorazioni.

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ALLEGATO 6

5-02350 Pastorelli: Intendimenti circa il rispetto del Protocollo trasporti attuativo della Convenzione per la protezione delle Alpi, con particolare riferimento alla realizzazione dell'autostrada d'Alemagna.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come evidenziato dagli onorevoli interroganti la problematica relativa al Protocollo Trasporti, firmato a Lucerna il 31 ottobre 2000, ratificato dall'Italia con legge n. 196 del 2012, e depositato a Vienna il 7 febbraio 2013 è stata già affrontata in Aula Camera lo scorso 13 febbraio nell'ambito della discussione di una interpellanza urgente sempre rivolta al MIT.
  Come si è già avuto modo di comunicare in quella sede la Dichiarazione interpretativa depositata dall'Italia, a seguito dell'ordine del giorno n. 9/5465/001 riferito all'articolo 11 (Trasporto su strada) del citato protocollo, è stata, in effetti, oggetto di dubbi da parte sia dell'Austria che della Germania.
  A seguito delle due note verbali, di identico contenuto, presentate dalle relative Ambasciate, il Ministero degli affari esteri nel ricordare il particolare posizionamento geografico del nostro Paese ha confermato, come è noto, la volontà italiana di dare applicazione al protocollo.
  In particolare, nel precisare che l'Italia si trova in una situazione diversa dagli altri stati membri della Convenzione delle Alpi in quanto è l'unico Stato a trovarsi a sud dell'arco alpino, si è confermato che si intende dare applicazione al Protocollo Trasporti e che la dichiarazione interpretativa non contraddice il testo dell'articolo 11 del Protocollo stesso (articolo che non pregiudica, dove ne ricorrano le condizioni del comma 2, la possibilità di realizzare progetti stradali di grande comunicazione sul territorio italiano).
  Lo scorso 3 febbraio è pervenuta una dichiarazione dell'Austria nella quale, proprio in risposta alla sopra citata Dichiarazione interpretativa italiana depositata contestualmente allo strumento di ratifica, si conferma che il Governo della Repubblica d'Austria ha preso nota che con la prima frase della sua dichiarazione l'Italia non intende escludere o modificare l'efficacia giuridica di disposizioni contrattuali del Protocollo Trasporti, ma che considera la propria dichiarazione del tutto in sintonia con la dizione dell'articolo 11 e che si riferisce solo al traffico interalpino ma non transalpino.
  Sulla base di queste spiegazioni l'Austria conviene che la piena validità della disposizione di base del Protocollo, articolo 11, comma 1, non è inficiata dalla Dichiarazione interpretativa italiana; la stessa Austria ha precisato che, dando seguito a tale interpretazione, la propria dichiarazione va considerata alla stregua di una obiezione che non si oppone tuttavia alla piena entrata in vigore del protocollo tra i due Paesi.
  Peraltro, per ciò che concerne la realizzazione del prolungamento dell'Autostrada A27 ricordo che l'ideazione del proseguimento dell'autostrada verso l'Austria e la Germania (Monaco di Baviera) risale all'inizio degli anni ’70, nell'ambito delle iniziative rivolte a conseguire un efficiente assetto della viabilità europea, con l'obiettivo specifico di realizzare un più diretto collegamento tra i porti dell'alto Adriatico ed il sistema delle zone industriali del centro Europa.Pag. 196
  Detta ipotesi si basava sulla realizzazione di una autostrada fra Venezia e Monaco attraverso Treviso-Vittorio Veneto-Pian di Vedoia Longarone-Carbonia Dobbiaco-Brunico-Confine di Stato.
  A tal riguardo, nel 1970, fu costituita la società Batia con lo scopo e la ragione sociale di realizzare e gestire la suddetta autostrada.
  La stessa società nel 1971 indirizzò all'allora Ministero dei lavori pubblici formale istanza per ottenere in concessione la costruzione e l'esercizio dell'autostrada.
  Con l'entrata in vigore della legge 16 ottobre 1975, n. 492, che vietava la costruzione di nuove tratte autostradali, l’iter subì una fase di stallo, fino al 1982 quando, a seguito della legge n. 531, la società Batia intraprese di nuovo l'iniziativa ai fini dell'ottenimento della concessione.
  L'opera venne inserita nel Piano Stralcio, attuativo del Piano decennale 91/93 dell'ANAS.
  Nel 1992, la Società ha redatto uno studio di fattibilità, corredato da Piano Finanziario, dichiarando la garanzia, sul finanziamento dell'opera da parte della Società Batia-Munchen, senza alcun contributo da parte dello Stato italiano.
  Tuttavia, non c’è stato seguito all'iniziativa intrapresa; risulta, tra l'altro, che detta società sia stata sciolta.
  Pertanto, informo che, allo stato, non esistono iniziative di tal genere in atto presso il MIT.

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ALLEGATO 7

5-02351 Busto: Iniziative urgenti per la verifica del corretto svolgimento delle attività di trattamento delle terre e rocce da scavo, e per l'accertamento delle eventuali responsabilità, nei cantieri per il potenziamento di alcuni tratti della strada statale n. 76.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento a quanto richiesto dagli onorevoli interroganti sono state assunte puntuali informazioni presso la società Quadrilatero.
  Al riguardo, devo premettere che i lavori di competenza di detta società Quadrilatero, relativi al potenziamento viario della SS76 tratti Fossato di Vico-Cancelli-Serra San Quirico, approvati dal CIPE con delibera n. 13/2004, sono stati oggetto di un fermo-attività intervenuto nel marzo 2013 in coincidenza del concordato preventivo del principale affidatario Impresa S.p.A. al quale, nel luglio 2013, è subentrata la procedura di amministrazione straordinaria (cosiddetta legge Marzano), successivamente estesa anche al Contraente generale DIRPA.
  Ad oggi i lavori sulla SS76 sono ancora fermi, in attesa della conclusione di detta procedura prevista nel prossimo aprile 2014.
  Per quanto riguarda la gestione del materiale di scavo del tratto Fossato di Vico-Fabriano e Albacina-Serra San Quirico, la Quadrilatero riferisce di aver agito nel rispetto del quadro normativo di riferimento e delle norme contrattuali, in particolare da quanto previsto dal Capitolato Speciale di Affidamento.
  Nello specifico:
   nella zona di Valtreara, come previsto dalla delibera CIPE (Raccomandazioni), è stato avviato il deposito del materiale di risulta, non ancora ultimato a seguito del fermo lavori;
   per quanto riguarda la commercializzazione del materiale di scavo la società Quadrilatero ha applicato il dettato contrattuale del Capitolato Speciale di Affidamento (articolo 24) che in particolare stabilisce: «Le quantità in esubero, stanti le caratteristiche pregiate di tali materiali (calcare massiccio, maiolica, scaglia rosata), dovranno essere recuperate dal Contraente Generale e destinate alla commercializzazione; i proventi resteranno a beneficio dello stesso Contraente Generale, fermo restando il riconoscimento al Soggetto Aggiudicatore dei seguenti importi forfettari, corrispondenti alle quantità stimate». Stabilisce altresì: «Il corrispettivo forfettario è stato fissato contrattualmente in euro 6.500.000,00 e viene recuperato dal committente, Quadrilatero Marche Umbria S.p.A., in forma proporzionale rispetto all'avanzamento degli scavi delle gallerie».

  In tale disciplina rientra anche il reimpiego per i calcestruzzi.
  Preciso, inoltre, che eventuali oneri fiscali relativi alla commercializzazione del materiale di scavo (legge regionale n. 71/97), per effetto delle norme contrattuali, sono a carico del Contraente Generale.
  In merito, poi, alla realizzazione dei siti di stoccaggio provvisori ed in particolare del sito Industriale di Trocchetti, secondo quanto riferito dalla medesima società, informo che i siti di stoccaggio provvisorio attualmente realizzati ed utilizzati sono 12 sui 18 previsti nel Progetto Esecutivo.Pag. 198
  Ciò per rispondere ad un concetto di riduzione di impatto ambientale derivante dalla normativa vigente, che prevede di ridurre al minimo nel numero e nel tempo i siti di stoccaggio provvisorio. Peraltro, al momento del blocco dei lavori, non tutte le lavorazioni di scavo erano state avviate e/o completate.
  In particolare, il sito di Trocchetti è stato realizzato ed impiegato come sito di stoccaggio provvisorio del materiale successivamente riutilizzato per la realizzazione di rilevati, rinterri eccetera.
  Nel concludere, informo che l'Alta Sorveglianza della società Quadrilatero, in tutte le diverse fasi appena indicate, riferisce di aver effettuato i controlli di propria competenza sul rispetto del piano di gestione materiale di cui al progetto esecutivo approvato, da ultimo, in sede di conferenza di servizi indetta dalla regione Marche in data 19 febbraio 2014 sull'ottemperanza alle prescrizioni di cui al decreto VIA del Ministero dell'ambiente n. 6086 dell'8 maggio 2001 recepite nella richiamata delibera CIPE n. 13/2004.

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ALLEGATO 8

5-02464 Grimoldi: Iniziative urgenti a tutela dei diritti dei soci della Cooperativa edilizia CO.MI di Verona.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti pongono all'attenzione del Governo la problematica relativa alla Cooperativa edilizia CO.MI., costituita da soci appartenenti alle Forze di polizia ed armate dello Stato.
  L'iniziativa che ha dato origine al contenzioso con la società Edilcervialto è stata avviata nell'ambito delle previsioni dell'atto costitutivo della Società cooperativa CO.MI; detto atto, infatti, consentiva la possibilità di costruire, al piano terreno dei fabbricati destinati ad abitazioni, locali destinati ad uso diverso, da gestire, affittare e vendere nelle forme ed allo scopo di cui agli articoli 8 e 9 del testo unico del 28 aprile 1938 n. 1165.
  Tra i casi disciplinati dagli articoli 8 e 9 del citato testo unico rientra, tra l'altro, la possibilità di destinare i proventi all'abbattimento dei costi di costruzione e di mutuo.
  Tale disposizione risulterebbe esser stata rispettata dalla società in quanto gli immobili commerciali rientrano in tale casistica, peraltro, tale iniziativa non pare essere stata adottata in autonomia derivando, invero, dalla richiesta del comune di Roma che, al fine della convenzione edilizia, richiamava la necessità/possibilità di dotare gli immobili di negozi e di parcheggi ad uso pubblico.
  Nell'ambito del noto regime commissariale, il MIT ha posto in essere attività ispettive nell'anno 2008 attraverso una apposita commissione interna.
  Ricostituitisi gli organi nel 2012 ed emerso il gravissimo debito a seguito della sentenza del Tribunale di Roma, nota agli onorevoli interroganti, confermata in appello, nell'anno 2013 il MIT richiedeva al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del decreto legislativo 220/2002, di collaborare nell'attività di vigilanza disponendo un'ispezione.
  Al riguardo, il Ministero dello sviluppo economico ha fatto presente di aver disposto una ispezione straordinaria eseguita tra il marzo ed il maggio 2013: le verifiche effettuate evidenziavano un potenziale stato di insolvenza e pertanto l'ente venne diffidato al tempestivo ripianamento delle perdite d'esercizio.
  A seguito della posizione debitoria accertata in carico alla CO.MI. e della grave situazione di insolvenza della stessa Cooperativa, il MIT ha emesso in data 18 settembre 2013 il provvedimento di liquidazione coatta al fine di scongiurare il pignoramento degli edifici e tutelare il contributo pubblico concesso.
  Inoltre, per i profili connessi all'accertamento di eventuali responsabilità, il Ministero ha inviato la dovuta informativa alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma e alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio.
  Assicuro gli onorevoli interroganti che il MIT, nel prosieguo, avrà cura di vigilare affinché l'organo liquidatore, in sede di conclusione della formazione dello stato passivo, prenda nella dovuta considerazione tutte le istanze presenti: proprio a tale fine è prevista, in data odierna, una riunione con i legali o i rappresentanti delle varie iniziative edilizie della CO.MI. cui parteciperà anche il Commissario liquidatore.