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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 aprile 2014
211.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01862 Coccia: Sui fondi per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Sulla questione sollevata dall'onorevole interrogante, relativa all'utilizzo dei fondi per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, ricordo che la legge n. 69 del 2000, come è stato sottolineato anche nel testo dell'interrogazione, ha previsto l'incremento del fondo di cui alla legge n. 440 del 1997 per interventi destinati al potenziamento e alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
  Tra l'esercizio finanziario 2000 e quello corrente il legislatore ha però adottato numerosi interventi tesi al contenimento della spesa pubblica. In particolare, in conseguenza di tali interventi, l'autorizzazione di spesa di cui alla citata legge n. 440 si è ridotta dagli originari 155 milioni di euro a circa 80 milioni attualmente iscritti in bilancio. Nel contempo il legislatore ha altresì ritenuto di vincolare parte della predetta autorizzazione e quindi di ottemperare a tutti i vincoli di spesa previsti su tali risorse e di rispettare la destinazione prevalente al miglioramento dell'offerta formativa.
  La riduzione del fondo non è stata dunque legata all'adozione di atti amministrativi ma è stata dovuta a specifiche disposizioni di legge, ancorché da me non condivise.
  Posso confermare che la tutela degli alunni con disabilità e delle loro famiglie e la valorizzazione degli insegnanti di sostegno è una priorità che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca intende perseguire dando seguito al decreto-legge n. 104 del 2013 che ha già varato un piano triennale per l'incremento della dotazione organica di diritto dei posti di sostegno per 26.684 unità.
  La creazione di un organico funzionale del personale docente potrà altresì contribuire ad affrontare il tema del sostegno e dell'integrazione, assicurando continuità didattica e formazione specifica per le diverse disabilità ai fini della creazione di una scuola aperta, che sia vicina alla disabilità anche nel senso di contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico dovuto alla malattia e all'ospedalizzazione.

Pag. 49

ALLEGATO 2

5-01993 Giancarlo Giordano: Sugli autori di letteratura italiana inseriti nelle «Indicazioni nazionali» per i licei.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo alle questioni poste dall'onorevole interrogante sottolineando che il prossimo anno scolastico entrerà a pieno regime il nuovo ordinamento dell'istruzione superiore liceale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010. Un'eventuale aggiornamento delle «Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento» per i licei potrà fare seguito ad una verifica complessiva dell'esperienza fin qui attuata e in tale occasione potranno essere prese in considerazione eventuali integrazioni agli autori del Novecento che vi sono ora richiamati, ovvero eliminare l'elenco esemplificativo, come proposto.
  Le indicazioni nazionali, peraltro, come è stato ricordato anche nell'interrogazione, hanno un valore orientativo rispetto al piano dell'offerta formativa, che è predisposto autonomamente da parte di ciascuna istituzione scolastica. Non si tratta, dunque, di programmi da applicare ma, appunto, di indicazioni che valorizzano il ruolo dei docenti e delle autonomie scolastiche nella loro libera progettazione, permettendo a ciascun insegnante di costruire un percorso di studi nella piena libertà del proprio ruolo. Le istituzioni scolastiche e i docenti possono dunque decidere di inserire nei percorsi di studi autori non contemplati dalle suddette indicazioni nazionali.
  Per queste ragioni non desta preoccupazione il potenziale condizionamento delle Indicazioni nazionali nell'elaborazione dei libri testo e nei programmi didattici dei licei.
  Sottolineo poi che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è impegnato nella valorizzazione delle diverse forme di espressione della cultura letteraria del nostro Paese. Ricordo, tra le iniziative più recenti, quelle realizzate in occasione della ricorrenza del centenario della pubblicazione del romanzo «Canne al vento» di Grazia Deledda e il lavoro di ricerca nell'ambito del progetto nazionale di formazione per i docenti e gli studenti denominato «Compìta» che coinvolge attualmente 45 scuole superiori e 10 università con l'obiettivo di elaborare dei percorsi di studio originali, capaci di sviluppare le competenze letterarie negli studenti.

Pag. 50

ALLEGATO 3

5-02249 Marzana: Sull'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La questione posta dagli Onorevoli interroganti è sottoposta all'attenzione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si tratta, in definitiva, di un aspetto specifico del più generale problema del precariato nella scuola, in ordine al quale il Ministro è intenzionato a proporre soluzioni che ne consentano il progressivo riassorbimento attraverso un piano di medio termine per l'immissione in ruolo dei precari e il loro inserimento anche all'interno di organici di istituto e di rete, il c.d. organico dell'autonomia (ex articolo 50 DL 5/2012).
  È stato osservato nell'interrogazione che il problema del valore abilitante del diploma magistrale ha alimentato una serie di contenziosi di diritto interno e ha avuto rilievo anche in sede comunitaria, innescando un caso pilota davanti alla Commissione europea.
  Quanto a quest'ultima procedura, sottolineo che essa è stata recentemente archiviata. Il caso pilota, come è noto, riguardava il riconoscimento della qualificazione conseguita con il titolo di maturità magistrale a beneficio di alcuni docenti che intendono far valere la professionalità così acquisita per eventuali opportunità di impiego in altri Stati membri. Con una serie di note trasmesse nel mese di agosto scorso gli interessati hanno ottenuto da parte del MIUR formale riconoscimento della tipologia di qualificazione conseguita. È stato in particolare certificato che gli interessati sono qualificati ad insegnare in Italia nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria; che sono legittimati a partecipare alle procedure per il reclutamento di personale docente a tempo indeterminato per detto ordine di scuola e all'inserimento nelle graduatorie d'istituto e all'insegnamento nelle scuole paritarie. A fronte di tali certificazioni la Commissione Europea ha deciso di archiviare la procedura.
  Quanto invece al parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 giugno 2013 su un ricorso straordinario concernente il medesimo tema, esso ha annullato il decreto ministeriale di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento riferito al triennio 2011/2014 nella parte in cui non consentiva l'inserimento nella seconda fascia di istituto ai docenti in possesso del diploma magistrale.
  Per assicurare la corretta attuazione di tale decisione sono in corso approfondimenti in relazione alla circostanza che il provvedimento annullato ha ormai esaurito i propri effetti e in relazione all'esatta individuazione della platea dei destinatari della decisione.

Pag. 51

ALLEGATO 4

5-01342 Leva: Sul contingente di spesa disponibile per l'Università degli Studi del Molise.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La questione sollevata dall'onorevole interrogante riguarda l'attuazione di disposizioni normative che sono state approvate nel corso della precedente legislatura.
  Ricordo infatti che il decreto ministeriale n. 713 del 9 agosto 2013 ha definito i criteri per l'attribuzione a ciascuna università del contingente di assunzioni consentite nell'anno 2013, contingente che è espresso in termini di cosiddetti «punti organico». Per quanto concerne il caso dell'Università del Molise, alla stessa sono stati assegnati 0,62 punti organico.
  Il contenuto del citato provvedimento era peraltro ampiamente vincolato da una precisa disposizione di legge rivolta alla riduzione delle spese di personale nelle amministrazioni pubbliche. Si tratta dell'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 112 del 2008, (introdotto dal decreto-legge n. 95 del 2012 cosiddetto spending review) il quale, per un verso, ha modificato la percentuale del turn over nelle università per il triennio 2012-2014, fissando il limite alle nuove assunzioni al 20 per cento del personale cessato dal servizio nell'anno precedente; per un altro verso, ha stabilito che i criteri per definire il contingente di spesa disponibile per le assunzioni per l'anno 2013 dovevano essere stabiliti tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012 che ha rivisto i parametri di distribuzione delle facoltà assunzionali tra gli atenei.
  Il decreto-legge n. 95 del 2012, dunque, ha esteso l'applicazione dei criteri contemplati dal decreto legislativo n. 49, inizialmente previsti per il solo anno 2012, anche agli anni successivi, e ha cancellato la facoltà dell'amministrazione di prevedere un limite massimo o minimo per il turn over dei singoli atenei. La soglia massima del 50 per cento delle cessazioni dell'anno precedente, prevista nel decreto sulle facoltà assunzionali del 2012, era stata infatti introdotta in forza di quanto previsto nella versione previgente dell'articolo 66, comma 13, del decreto legislativo n. 112 del 2008. In assenza di una simile previsione, per il 2013 non si è potuto fissare un simile limite.
  Un intervento nel senso auspicato dall'interrogante presuppone necessariamente una modifica legislativa che è all'esame del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro, nelle sue linee programmatiche, ha infatti manifestato il proprio intendimento di realizzare un'ampia opera di semplificazione, sia dal lato normativo che da quello finanziario, nei settori di competenza del dicastero.