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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 aprile 2014
223.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00760 Carocci: Sui bisogni educativi speciali (BES) degli alunni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In via preliminare mi preme confermare che il conseguimento, da parte degli alunni con bisogni educativi speciali, del pieno sviluppo delle loro potenzialità, sia in ambito scolastico che ai fini dell'inserimento nella vita attiva, costituisce un aspetto che è all'attenzione di questo Ministero.
  Ricordo brevemente che il nostro ordinamento normativo ha visto il passaggio dal concetto di «integrazione» a quello di «inclusione», laddove l'integrazione comporta la tutela del diritto a essere inseriti a pieno titolo in un contesto, quello scolastico appunto, mentre l'inclusione comporta la tutela del diritto a che tale contesto consenta il massimo sviluppo possibile delle proprie capacità, abilità e potenzialità.
  La direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, concernente gli strumenti d'intervento per alunni con BES (bisogni educativi speciali), fa riferimento a studenti che «presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse». Con tale direttiva si è voluto, in primo luogo, fornire tutela a tutte quelle situazioni in cui è presente un disturbo documentato da diagnosi, ma non ricadente nelle previsioni della Legge n. 104 del 1992 né in quelle della Legge n. 170 del 2010. In secondo luogo si sono volute ricomprendere altre situazioni, che si pongono comunque oltre l'ordinaria difficoltà di apprendimento, fornendo l'opportunità di utilizzare strumenti di flessibilità educativo-didattica.
  Ferma restando la possibilità di adottare tutte le forme di flessibilità ritenute opportune nell'esercizio dell'autonomia didattica, al consiglio di classe per la scuola secondaria, o al team docente per la scuola primaria compete, in coerenza con i criteri stabiliti nel piano dell'offerta formativa, la responsabilità di individuare i casi in cui attivare percorsi individualizzati, da formalizzare in un piano didattico personalizzato. Tale documento, oltre a prevedere l'eventuale adozione di strumenti compensativi e misure dispensative, consente ai docenti di elaborare sia le strategie di intervento ritenute più idonee che i criteri di valutazione degli apprendimenti.
  Per quanto riguarda gli alunni con cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, essi hanno titolo ad usufruire anche di interventi specifici per l'apprendimento della lingua italiana, quali i laboratori linguistici per piccoli gruppi, l'apprendimento tra pari, l'uso di supporti non verbali e di facilitatori dell'apprendimento.
  Ricordo, inoltre, che per gli alunni della scuola secondaria di I grado con cittadinanza straniera non in possesso di competenze e conoscenze linguistiche minime, esiste la possibilità, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009, di utilizzare le due ore della seconda lingua straniera per il potenziamento della lingua italiana.
  Risulta, pertanto, coerente con tale impostazione il regolamento sulla valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, laddove specifica che gli alunni con cittadinanza non Pag. 31italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Ciò viene ribadito anche nelle recenti «Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri» emanate nel febbraio 2014 nelle quali si conferma, anche in riferimento alla direttiva del 27 dicembre 2012 e successivi chiarimenti, il principio pedagogico della valutazione degli stranieri come equivalente a quella degli alunni italiani. Sottolineo il valore formativo della valutazione e la necessità di attivazione di percorsi che tengano conto, per quanto possibile, della storia scolastica degli alunni di recente immigrazione e della loro pregressa esperienza in un contesto linguistico e culturale diverso, con la possibilità di adattare gli strumenti e le modalità di valutazione ma senza ridurre gli obiettivi di apprendimento.
  Per quanto attiene alle rilevazioni degli apprendimenti, realizzate annualmente dall'INVALSI, rappresento che è stata recentemente emanata una nota che mira a specificare le modalità di partecipazione e di valutazione degli esiti delle prove per tutte le categorie di alunni con BES e, quindi, anche degli alunni con cittadinanza non italiana. Ulteriori indicazioni potranno essere fornite nell'annuale ordinanza che disciplina lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione.

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ALLEGATO 2

5-01308 Bossa: Sulla situazione di Villa d'Elboeuf di Portici (NA).

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Bossa chiede quali iniziative questo Ministero intenda assumere per avviare il recupero della Villa d'Elboeuf.
  Vorrei a tale proposito riferire che nell'ottobre del 2013 il sindaco del comune di Portici comunicava a questa Amministrazione di voler procedere all'acquisizione dell'immobile, invero di grande interesse storico artistico ed architettonico, mediante l'esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 42 del 2004, in occasione della vendita dell'immobile stesso nell'ambito di una procedura fallimentare. Con l'occasione richiedeva anche la disponibilità degli Uffici di questa Amministrazione per costituire un gruppo di lavoro per il coordinamento, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di restauro relativi all'immobile, una volta concluso il procedimento relativo all'esercizio del diritto di prelazione.
  La Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e provincia e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania offrivano, a tale riguardo, la più ampia collaborazione al fine di procedere nella maniera ottimale al restauro e alla valorizzazione dell'edificio, esprimendo, contestualmente, il proprio favorevole assenso alla proposta del comune di Portici del cambio di destinazione d'uso della Villa funzionale alla sua valorizzazione.
  In applicazione di quanto disposto dall'articolo 62 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (ovvero il decreto legislativo n. 42 del 2004 sopra richiamato) la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania comunicava alla competente Direzione generale di rinunciare all'esercizio del diritto di prelazione a favore del comune di Portici, proprio in considerazione del fatto che la destinazione futura del bene, di Urban Center Metropolitano con funzioni e destinazioni molteplici di riferimento per l'intero ambito vesuviano nonché con funzioni di rappresentanza dell'Amministrazione comunale, indicata dal comune di Portici, risultava compatibile con il carattere storico-artistico del bene.
  Purtroppo il comune di Portici non riusciva a reperire, nei tempi previsti dalla normativa, la somma necessaria all'esercizio del diritto di prelazione, e l'immobile rimaneva in mano privata.
  Cionondimeno questo Ministero, attraverso i propri Uffici sul territorio, esercita comunque costantemente i propri compiti istituzionali di tutela e vigilanza sul bene, in applicazione di quanto disposto dal Codice e compatibilmente con gli stanziamenti previsti in bilancio per i beni di proprietà privata.

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ALLEGATO 3

5-02389 Manzi: Sulle sezioni dei licei ad indirizzo sportivo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'atto parlamentare ora in discussione affronta alcune questioni attinenti alla costituzione delle sezioni di liceo ad indirizzo sportivo incluse nei piani relativi alla programmazione scolastica approvati dalle regioni per l'anno 2014/2015, con particolare riferimento al caso dell'istituto d'istruzione superiore «Varano» di Camerino.
  Come è noto, la sezione ad indirizzo sportivo dei licei scientifici è stata introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52. Secondo quanto disposto dall'articolo 7 del decreto, il nuovo indirizzo sarà attivato in via ordinamentale a partire dalla classe prima del prossimo anno scolastico 2014/2015.
  Per quanto riguarda il numero delle classi e delle sezioni attivabili in tale anno, la circolare n. 28 del 10 gennaio 2014, relativa alle iscrizioni alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado, ha precisato che, in sede di prima applicazione del citato decreto, sarà consentita l'attivazione di una sola classe prima di liceo scientifico ad indirizzo sportivo per ciascuna istituzione scolastica autorizzata.
  La limitazione ad una sola sezione di indirizzo sportivo per istituto è stata poi confermata anche dalla recente circolare ministeriale n. 32 del 1o aprile 2014, sulla costituzione degli organici del personale docente per l'anno 2014/2015.
  Le descritte istruzioni sono in linea con quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 52, secondo il quale le sezioni attivabili in ciascuna regione non possono essere in numero superiore a quello delle relative province, fermo restando il conseguimento a regime degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, e a condizione che non si verifichino esuberi di personale docente.
  Ciò posto, preciso che l'indicazione di limitare ad una sola classe l'attivazione dell'indirizzo sportivo è stata adottata allo scopo di evitare di abbassare il livello delle sezioni, considerando che il loro funzionamento richiede lo stanziamento di ingenti risorse per l'acquisto di attrezzature, e tenendo nella dovuta considerazione sia la necessità di evitare il detrimento dell'indirizzo tradizionale del liceo scientifico, sia l'esigenza di non determinare situazioni di soprannumerarietà tra i docenti titolari delle classi 51/A e 52/A.
  Per quanto attiene alla specifica situazione dell'istituto «Varano» di Camerino, non posso che confermare l'impossibilità di far confluire nel nuovo percorso quinquennale la classe prima sperimentale attivata nel corrente anno scolastico 2013/2014, per le motivazioni già comunicate dalla competente direzione generale del Ministero, che fanno riferimento alla inevitabile condizione di «contemporaneità» che deve contraddistinguere il corso ordinamentale a livello nazionale, sia per quanto concerne l'attivazione sia per quanto attiene allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del percorso.
  Ciò non di meno, desidero esprimere il mio apprezzamento per il percorso sperimentale attivato dal suddetto istituto avvalendosi della quota oraria prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010.

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ALLEGATO 4

5-02473 Palmieri: Sul concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici in Lombardia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione a cui rispondo ripercorre le vicende che hanno contrassegnato lo svolgimento del concorso a posti di dirigente scolastico per le scuole della regione Lombardia, la cui conclusione ha subito un consistente slittamento a causa del contenzioso instauratosi al riguardo. L'Onorevole interrogante richiede assicurazioni circa i tempi per la nomina dei vincitori.
  Come è noto, dopo le decisioni assunte dal TAR e dal Consiglio di Stato che hanno interessato la fase attinente alla valutazione delle prove scritte, l'amministrazione ha proceduto a nominare una diversa commissione esaminatrice che ha reiterato le fasi concorsuali ed ha stilato la graduatoria finale degli idonei.
  Concluse definitivamente le prove del concorso, è sorta la necessità di valutare i diversi interessi pubblici coinvolti. Si era determinata, infatti, una situazione che vedeva due esigenze entrambe meritevoli di tutela: ricoprire nel più breve tempo possibile le sedi scolastiche prive di titolare e da tempo affidate in reggenza, e nel contempo garantire all'utenza la continuità didattica sulla quale venivano ad incidere le nomine effettuate in corso d'anno.
  Bisogna considerare, in proposito, che la graduatoria del concorso è stata pubblicata in una fase avanzata dell'anno scolastico, e ciò avrebbe comportato, in caso di immediato conferimento della nomina ai 355 vincitori, lo spostamento degli stessi, dalla metà di marzo, dalle cattedre che al momento ricoprivano e la loro sostituzione con nuovi docenti a titolo precario. In tal modo, si sarebbero verificate conseguenze negative sulla didattica, in particolare per quanto riguarda la preparazione agli esami finali.
  Il Ministero ha dedicato alla questione un attento approfondimento, a seguito del quale si è pervenuti alla soluzione di far assumere servizio ai vincitori il prossimo 30 giugno 2014, in modo da garantire agli alunni il completamento delle attività didattiche. Nelle more, è previsto che i neo dirigenti scolastici completino il prescritto periodo di formazione, in modo da essere nel pieno dell'operatività con l'inizio del prossimo anno scolastico.

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ALLEGATO 5

5-02500 Vacca: Sulla riduzione di un anno del percorso formativo quinquennale della scuola secondaria di secondo grado.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione a quanto prospettato con l'atto parlamentare in discussione, desidero anzitutto assicurare che sulla materia dei progetti di innovazione metodologico-didattica che prevedono l'attivazione di percorsi quadriennali di scuola secondaria di secondo grado sperimentali, è in corso un approfondimento al fine sia di verificare l'affidabilità dell'innovazione in argomento, sia di garantire la trasparenza delle procedure anche mediante modalità che prevedano una maggiore apertura da parte dell'amministrazione.
  Ricordo che tali progetti sono realizzati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche), il quale prevede in particolare che gli stessi sono volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento.
  Inoltre, con i decreti autorizzativi delle sperimentazioni i competenti Uffici scolastici regionali sono chiamati a costituire specifici comitati tecnico-scientifici che provvederanno annualmente a valutare gli esiti dei progetti di innovazione, di cui il Ministero potrà fornire puntuale documentazione.
  In ogni caso, la sperimentazione dovrà garantire agli alunni, anche mediante il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa consentita dall'autonomia scolastica, il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze previsti per il quinto anno della scuola secondaria superiore.
  In merito al numero di progetti di innovazione relativi all'attivazione di percorsi quadriennali di scuola secondaria di secondo grado, informo che per il corrente anno scolastico sono state autorizzate tre sperimentazioni che riguardano gli istituti paritari «Olga Fiorini» di Busto Arsizio, «San Carlo» di Milano e «Guido Carli» di Brescia. Per l'anno scolastico 2014/2015 saranno attivati, oltre ai tre progetti segnalati dall'Onorevole interrogante, quelli relativi agli istituti statali «Orazio» di Bari, «Garibaldi» di Napoli e «Telesi@» di Telese Terme, e quelli proposti dagli istituti paritari «Esedra» di Lucca e «Visconti» di Roma.
  Inoltre, è in corso la fase istruttoria di valutazione per analoghe proposte presentate da altre istituzioni scolastiche, sia statali che paritarie.