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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 maggio 2014
241.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01195 Tentori: Carenza di copertura telefonica mobile nel territorio del comune di Colle Brianza (LC).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto in esame, in cui si lamentano disservizi legati alla scarsa ricezione del segnale di telefonia mobile nel comune di Colle Brianza (Lecco), dalle informazioni pervenute dalla società Telecom Italia si rappresenta quanto segue.
   La società Telecom dispone, attualmente, nel comune di Colle Brianza di una microcella GSM presso una infrastruttura messa a disposizione dal comune. Su tale postazione, secondo quanto comunicato dalla società, non è possibile attivare al momento altri impianti più performanti (3G o 4G) poiché trattasi di un sito dal quale si corre il rischio di interferire le stazioni radio-base che garantiscono la copertura dei numerosi comuni che si trovano sotto Colle Brianza.
  La predetta società, inoltre, ha specificato di aver approfondito le reali necessità dell'Amministrazione comunale, a seguito di diversi contatti intercorsi alla fine dello scorso anno tra i rappresentanti dell'Azienda e gli esponenti del comune di Colle Brianza e a seguito di specifici sopralluoghi con l'Assessore all'Istruzione e Cultura del comune stesso. Sono stati, quindi, svolti interventi di ottimizzazione/ customizzazione dei parametri che presiedono al buon funzionamento della rete a seguito dei quali si sono riscontrati effetti positivi sul servizio di fonia.
  Per offrire copertura mobile ad alcune zone ora scarsamente coperte Telecom Italia ha previsto un intervento di ottimizzazione della struttura dell'impianto di telefonia mobile attualmente esistente, che consentirà di aumentare la copertura alle suddette aree del territorio comunale i cui tempi e fattibilità dipendono dal rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti a ciò preposti.
  Telecom Italia ha fatto, infine, presente che sta costantemente provvedendo ad informare sia il sindaco del comune che l'Assessore di Colle Brianza, riguardo i tempi di pianificazione di tale intervento. La società ha, anche, confermato di aver accolto la richiesta dell'Amministrazione Comunale di fornire ospitalità, sulla propria struttura, all'operatore Vodafone. Si auspica, pertanto, che la realizzazione di tali interventi possa risolvere i problemi segnalati dall'onorevole interrogante.
  Pur comprendendo, infine, i disagi di quei cittadini di Colle Brianza che non possono usufruire di una connettività a banda larga mobile adeguata alle ultime performance tecnologiche, è necessario chiarire che Colle di Brianza non è un'area in digital divide e, quindi, non è oggetto del Piano Nazionale Banda Larga. Quasi il 79 per cento della popolazione dispone di connettività a banda larga a 20 mbps e il restante 22 per cento ha un servizio ad almeno 2 mbps. Agendo nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, come indicano gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato in materia di banda larga, quest'area non è classificabile come area bianca e, pertanto, un intervento pubblico in tale territorio non sarebbe infatti un aiuto di Stato compatibile, poiché originerebbe distorsioni alla concorrenza.

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ALLEGATO 2

5-01358 Capone: Impossibilità di accesso delle persone disabili all'ufficio postale di Morciano di Leuca (LE).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, concernente la presenza di barriere architettoniche presso la sede dell'ufficio postale di Morciano di Leuca in provincia di Lecce, la società Poste Italiane ha rappresentato quanto segue.
  Dalle verifiche effettuate è emerso che la rampa per permettere l'accesso alle persone diversamente abili o comunque con ridotta capacità motoria attualmente non è realizzabile per connessi problemi strutturali, stante il considerevole dislivello tra la sede stradale e il piano di calpestio dell'ufficio.
  Pertanto, in attesa di un intervento di ristrutturazione globale dell'immobile, la società ha confermato che è stato realizzato un sistema di chiamata attraverso l'installazione di un pulsante, opportunamente segnalato, che attiva un servizio di assistenza da parte di un operatore postale a supporto delle persone con ridotta capacita motoria o sensoriale (c.d. visitabilità condizionata), così come concesso dal decreto ministeriale n. 236 del 1989.
  La società Poste Italiane ha comunicato, infine, che da ulteriori accertamenti effettuati risulta, allo stato, impossibile realizzare presso l'ufficio postale in questione ulteriori interventi oltre quelli già effettuati; l'unica strada percorribile, secondo la società, è il riposizionamento dell'ufficio presso altra sede che, compatibilmente con le priorità esistenti, può essere programmato per l'anno 2015.

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ALLEGATO 3

5-01554 Carocci: Mancata ricezione del segnale Rai in alcuni comuni liguri, a seguito del passaggio dal sistema analogico a quello digitale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alle problematiche di ricezione dei canali Rai in Liguria a seguito dello switch off, dalle informazioni acquisite presso gli Uffici territoriali competenti del MiSE è emerso quanto segue.
  In ordine ai problemi segnalati nell'atto in esame, il Ministero dello sviluppo economico ha invitato l'Ispettorato Territoriale per la Liguria a verificare le problematiche relative alla ricezione del Mux 1 Rai nella citata regione, nonché anche a seguito della segnalazione inoltrata dalla stessa Rai, le interferenze subite dal proprio Mux 1 in Liguria, da parte degli impianti ubicati in Toscana dell'emittente Italia 7.
  Al riguardo, l'Ispettorato per la Liguria ha confermato che vi sono ancora comuni o località dove, a causa dell'assenza di copertura o di copertura limitata, non è attualmente possibile ricevere il solo MUX 1, che irradia i programmi del Servizio Pubblico Radiotelevisivo.
  Secondo una prima valutazione, emersa dal confronto con gli addetti del settore (antennisti, installatori, addetti al controllo qualità di Rai Way), è emerso che il problema riguarda per lo più frazioni o piccoli gruppi di abitazioni, ma in alcuni casi interi comuni o vallate, anche a causa della particolare orografia dei luoghi.
  È stato predisposto un primo elenco di zone in cui sono state registrate criticità nella ricezione. Si tratta delle seguenti località:
   Triora (IM) e frazioni (Andagna, Molini di Triora, Creppo, Realdo eccetera);
   Frazione Trucco – Ventimiglia (IM);
   Frazione Pianavia – Vasia (IM);
   Frazione Roncagli – Diano Aretino (IM);
   Zona San Martino – Sanremo (IM);
   Frazione Gameragna – Albisola (SV);
   Massimino (SV);
   Propata (GE) e frazioni (Caffarena, Carpeneto);
   Montebruno (GE) frazione Loco;
   Zona Fritallo – Bogliasco (GE);
   Via Shelley – Genova;
   Zona Fiorino di Voltri – Genova;
   Valbrevenna (GE) e frazioni (Nenno, Sorivi, Vaccarezza);
   Frazione S. Pietro – Masone (GE);
   Frazione Borgonuovo – Mezzanego (GE);
   Frazioni di Farfanosa, Parazzuolo, Cabanne – Rezzoaglio (GE);
   Carrodano Inferiore (SP);
   Zona Stazione FF.SS – Corniglia (SP);
   Pian di Follo (SP);

  In ogni caso è intenzione del Ministero effettuare una ricognizione attenta e puntuale della situazione complessiva, in esito alla quale il Ministero stesso si riserva di trasmettere all'interrogante e alla Commissione Pag. 69l'elenco definitivo delle località interessate e dei problemi riscontrati.
  Per quanto riguarda le limitazioni alla ricezione del MUX 1 in Liguria causate dalle interferenze isocanale degli impianti in Toscana di ITALIA 7, si comunica che l'Ispettorato per la Toscana ha ordinato alla società Gelsomino s.r.l., proprietaria dell'emittente suindicata, di provvedere alla rimozione delle interferenze al MUX 1 Rai CH 46 in Liguria, stante il mancato rispetto dei punti di verifica stabiliti dall'AGCOM con delibera n. 451/13/CONS da parte di vari impianti della società stessa.
  Si fa presente, inoltre, che da studi effettuati dall'Ispettorato Territoriale Toscana, anche altri impianti gestiti dalla società Gelsomino in Toscana (svolti nell'area della Versilia) non rispetterebbero i limiti stabiliti dall'AGCOM interferendo il MUX 1 Rai in Liguria e, pertanto, è stato richiesto un nuovo progetto radioelettrico per la rete dell'emittente ITALIA 7 canale 46.
  Infine, per quanto concerne la possibilità di istituire di un tavolo di lavoro Rai – MI.S.E., per la risoluzione delle problematiche dei MUX Rai a livello nazionale, si segnala il 1o agosto 2013 è stato sottoscritto un accordo procedimentale tra il Ministero dello sviluppo economico, l'AGCOM e la Rai per l'adozione delle misure necessarie alla risoluzione delle problematiche a livello nazionale del DVB-T Rai.
  Ribadisce in conclusione di aver segnalato alle competenti strutture del Ministero di assegnare rilievo prioritario alle problematiche di ricezione che sono state registrate in Liguria.

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ALLEGATO 4

5-01703 Fragomeli: Difficoltà di ricezione dei canali Rai nei comuni facenti parte di alcune comunità montane in provincia di Lecco.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alle problematiche di ricezione dei canali Rai nella provincia di Lecco a seguito dello switch off, dalle informazioni acquisite presso gli Uffici territoriali competenti del MiSE e presso la Rai è emerso quanto segue.
  Nelle zone della comunità montana della Valsassina, Val D'Esino e Valvarrone (provincia di Lecco) risulta che la copertura del segnale del Mux 1, che diffonde i programmi Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Rai news, non è inferiore alla precedente copertura analogica e, pertanto, assolve di per sé, gli obblighi del Servizio Pubblico Radiotelevisivo della società concessionaria.
  Ritiene tuttavia evidente che, al di là di tali obblighi, il problema evidenziato nell'interrogazione esiste. Si impegna pertanto a trasmettere una segnalazione alla RAI, perché rafforzi le proprie iniziative per migliorare sotto il profilo qualitativo e quantitativo la ricezione nelle zone indicate. Ritiene altresì utile assumere gli opportuni contatti con gli enti locali per valutare tutte le opzioni compresa quella prospettata dall'articolo 30 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), che prevede, previa preventiva autorizzazione da parte del MiSE, l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea e integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale. Detta autorizzazione potrà essere rilasciata ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, su un'estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente, tenendo conto della particolarità delle zone di montagna.

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ALLEGATO 5

7-00017 Caparini: Limiti alla diffusione di programmi nazionali su emittenti televisive locali.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La IX Commissione,
   premesso che:
    lo spirito delle più recenti normative comunitarie è quello di garantire la libera circolazione e il commercio dei programmi televisivi, anche al fine di perseguire l'obiettivo di impedire la formazione di posizioni dominanti nel settore televisivo, tanto che la direttiva 2010/13/UE che modifica la 89/552/CEE nel regolamentare l'esercizio delle attività televisive recita: «È essenziale che gli Stati membri vigilino affinché non si commettano atti pregiudizievoli per la libera circolazione e il commercio delle trasmissioni televisive o tali da favorire la formazione di posizioni dominanti comportanti limitazioni del pluralismo e della libertà dell'informazione televisiva nonché dell'informazione in genere»;
    il contratto di servizio tra RAI e il Ministero dello sviluppo economico all'articolo 23 (qualità del servizio) prevede che: «la Rai individua nella qualità audiovisiva un tratto distintivo e irrinunciabile dell'offerta del servizio pubblico. La programmazione Rai è diffusa attraverso le reti di radiodiffusione terrestre in tecnica digitale ed analogica e via satellite con una elevata qualità di immagine e suono, dedicando ad ogni canale l'opportuna capacità trasmissiva...; la Rai riconosce la qualità tecnica del servizio di radiodiffusione quale obiettivo strategico del servizio pubblico [...] monitora costantemente la qualità tecnica del servizio ed esercita ogni azione preventiva e correttiva al fine di garantire il permanere di alti standard qualitativi; assicura un costante rapporto con l'utenza, per raccogliere segnalazioni di problematiche di qualità tecnica; [...]; assicura una idonea informazione ai cittadini per la migliore funzione dei servizi; nell'ambito della disponibilità delle frequenze e tenendo conto della specificità della missione del servizio pubblico generale radiotelevisivo, il Ministero assicura alla Rai tutte quelle necessarie per risolvere situazioni interferenziali, migliorare la qualità del servizio e sperimentare nuove tecnologie diffusive [...]»;
    ne deriva che la qualità del segnale costituisce un elemento essenziale del servizio pubblico radiotelevisivo;
    sono numerosi i provvedimenti il Governo ha licenziato al fine di dotare la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo delle necessarie risorse per raggiungere la sufficiente copertura dell'intero territorio. A puro titolo esemplificativo, il Governo pro tempore ha accolto l'ordine del giorno 9/4086/182 (Strizzolo, Viola) in sede di conversione del decreto «mille-proroghe» che, destinava una parte di fondi per risolvere i problemi di copertura individuati nella zona a confine tra Veneto e Friuli. Le molte criticità da più parti rilevate sono tutt'oggi irrisolte a causa della mancanza di risorse;
    nella precedente legislatura è stata discussa la risoluzione 7-00697 Meta che Pag. 72impegnava il Governo «a valutare ogni attività da porre in essere nei confronti della RAI a fronte dell'evidente mancato adempimento degli obblighi previsti dal vigente contratto di servizio» e «ad assumere iniziative, anche normative, per prevedere forme di indennizzo in favore di quei cittadini che hanno sostenuto spese documentate per effettuare interventi tecnici sulle antenne in seguito al passaggio al digitale terrestre»;
    la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), all'articolo 1, comma 8, ha previsto l'avvio di procedure per l'assegnazione di diritto d'uso di frequenze radioelettriche da destinare ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHZ;
    ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75; tali procedure sono state attuate esclusivamente per le emittenti televisive locali operanti nelle aree in cui ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione televisiva in tecnica digitale alla data del 1o gennaio 2011, attraverso l'obbligo del rilascio delle frequenze televisive (canali da 61 a 69) in uso operanti sulla banda 790-862 MHZ e, sempre con riferimento alle emittenti televisive locali operanti in dette aree, mediante la successiva predisposizione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di appositi bandi di gara per l'assegnazione dei diritto d'uso;
    il decreto ministeriale 13 gennaio 2012 del Ministero dello sviluppo economico dispone l'attribuzione di misure compensative alle emittenti locali collocate in posizione utile in apposite graduatorie regionali in cambio del rilascio volontario delle frequenze loro assegnate operanti sulla banda 790-862 MHZ;
    la Conferenza ITU di Ginevra ha stabilito che a partire dal 2016 saranno destinate agli operatori delle telecomunicazioni per i servizi di banda larga mobile anche le frequenze attualmente in uso alle emittenti televisive locali operanti sulla banda 700 MHZ;
    in base alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, articolo 1, comma 11, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevedono ulteriori obblighi per i titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso più efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali e locali;
    in conseguenza di tale obbligo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha emanato la delibera n. 353/11/CONS recante «nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva in tecnica digitale»;
    l'obbligo, stabilito dall'articolo 3, comma 13, della già citata delibera n. 353/11/CONS del possesso di determinati requisiti di capitale sociale e numero di dipendenti impiegati per le società di capitali ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per esercitare l'attività di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale non è più in vigore avendo trovato applicazione sino al 4 luglio 2012, data di definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica;
    l'articolo 18, comma 3, lettera a), della citata delibera n. 353/11/CONS ha disposto che l'operatore di rete in ambito locale, fermo il rispetto delle quota di riserva di capacità trasmissiva stabilita dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici a favore dei soggetti autorizzati a fornire i contenuti televisivi e degli obblighi di must carry, possa fornire capacità trasmissiva necessaria a trasportare due programmi nazionali per ciascun multiplex;
    la disposizione prevista dall'articolo 18, comma 3, lettera a) della delibera n. 353/11/CONS non contribuisce ad avviso dei firmatari del presente atto a Pag. 73perseguire gli obiettivi di piena concorrenza del mercato televisivo, in quanto non consente alle nuove figure di operatore di rete locale di competere ad armi pari con gli operatori nazionali;
    gli obblighi di must carry previsti per le emittenti televisive locali dall'articolo 27, comma 1, della delibera 353/11/CONS appaiono evidentemente superati dagli eventi in quanto i fornitori di servizi media audiovisivi non più in possesso di frequenza o hanno cessato l'attività o vengono trasportati dagli altri operatori di rete in ambito locale;
    le misure di sostegno alle emittenti televisive locali previste dall'articolo 27, comma 10, della legge n. 448 del 1998, sono state ridotte di 20 milioni di euro per il 2013 e di 30 milioni di euro nel 2014 dalle disposizioni contenute nel decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
    l'articolo 18, comma 3, lettera a) della delibera n. 353/11/CONS dell'AGCOM è stato superato dall'articolo 15, comma 6-bis, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni (introdotte dall'articolo 9, comma 3 della legge 15 dicembre 2011, n. 217) che ha espressamente limitato la possibilità di veicolare contenuti nazionali da parte degli operatori di rete locali per la tv digitale terrestre;
    in conseguenza della crisi economica e del conseguente contrarsi del mercato pubblicitario molte emittenti televisive locali che già versavano in condizione di grande sofferenza per aver sostenuto ingenti investimenti per la conversione in tecnica digitale degli impianti di trasmissione si sono viste costrette a ricorrere alla cassa integrazione, mobilità e/o licenziamento. La possibilità di trasportare il segnale della concessionaria pubblica ovvero di stipulare accordi con gli enti locali per la copertura delle aree oggi non illuminate consentirebbe di raggiungere il duplice obiettivo di fornire ai cittadini un servizio di pubblica utilità dando alle emittenti locali uno strumento di sviluppo industriale,

impegna il Governo

alla luce delle difficoltà economiche in cui le emittenti locali si trovano, a valutare la possibilità, nell'ambito dei provvedimenti di riforma del settore, di modificare l'articolo 15, comma 6-bis, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al fine di superare l'attuale limitazione circa il trasporto dei programmi nazionali nei multiplex delle televisioni locali.
(8-00058) «Caparini, Marguerettaz».

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ALLEGATO 6

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia e, per i profili di competenza, con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e nel rispetto della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni intese a rivedere e riordinare la disciplina del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge.
  2. Entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
  3. Ciascuna delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2 esprime il proprio parere entro sessanta giorni dall'assegnazione, indicando specificamente eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2.
  4. Il Governo, entro i successivi trenta giorni, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro trenta giorni dall'assegnazione.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi della tutela della sicurezza stradale, dell'efficienza nell'organizzazione e della semplificazione delle procedure, nonché della razionalizzazione, proporzionalità ed efficacia degli istituti sanzionatori, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, conformandosi ai princìpi di delegificazione e semplificazione, informano le disposizioni del codice della strada e della disciplina applicativa in materia di regolazione dell'uso degli spazi fruibili per la mobilità stradale, di circolazione negli ambiti urbani, di norme di comportamento e relative sanzioni, ad un principio di garanzia della sicurezza di tutti gli utenti della strada, in particolare di quelli maggiormente Pag. 75vulnerabili, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
   a) riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di coerenza e di armonizzazione con le norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali, nonché con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade;
   b) conferimento ad atti normativi secondari della competenza per l'attuazione della normativa europea armonizzata, salva diversa previsione della legge di delegazione europea;
   c) semplificazione del testo del codice della strada, orientandolo alla disciplina dei comportamenti degli utenti della strada, alle conseguenti previsioni sanzionatorie e alla regolazione dello spazio stradale e del suo utilizzo;
   d) revisione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano, con particolare riferimento all'utenza vulnerabile, prevedendo:
    1) misure per la tutela dell'utenza vulnerabile, idonee a limitare, attraverso prescrizioni comportamentali e relative sanzioni, nonché attraverso regole di progettazione stradale, comportamenti pericolosi verso terzi, in particolare nelle aree urbane e ovunque vi siano condizioni di promiscuità delle diverse tipologie di utenza, anche attraverso la riduzione dei limiti di velocità;
    2) l'obbligo per gli enti proprietari di rivedere i limiti di velocità delle strade extraurbane, secondo criteri di ragionevolezza, finalizzati ad adeguarli alle reali esigenze di sicurezza della circolazione;
    3) l'introduzione di disposizioni in tema di pianificazione della viabilità e disciplina della circolazione tali da incentivare la mobilità ciclistica e pedonale, con particolare riguardo alla sicurezza;
    4) il rafforzamento delle disposizioni che favoriscono la circolazione e la sicurezza del trasporto pubblico e l'interconnessione tra questo e le altre modalità di trasporto;
    5) l'introduzione di disposizioni che migliorino la sicurezza della circolazione di biciclette, ciclomotori e motoveicoli;
    6) l'introduzione di una specifica disciplina per l'ambito urbano, che recepisca le principali innovazioni introdotte in altri Paesi europei per la sicurezza dell'utenza vulnerabile, con particolare riferimento ai concetti di «spazio condiviso», «zona d'incontro» e «principio di prudenza», che assegnano la precedenza agli utenti vulnerabili e assicurano la convivenza delle funzioni residenziali e commerciali con quelle di mobilità;
    7) la definizione, nella classificazione dei veicoli, della bicicletta e di veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone, nonché l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'identificazione delle biciclette, attraverso l'apposizione facoltativa di apposito numero di telaio e l'annotazione dello stesso nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;
    8) introduzione di disposizioni in tema di classificazione delle motoslitte e disciplina delle relative caratteristiche costruttive e funzionali, nonché disciplina della loro circolazione su strada attraverso la previsione di un apposito contrassegno identificativo, di documenti di circolazione e di guida e di obblighi assicurativi per la responsabilità civile verso terzi;
   e) aggiornamento e ammodernamento delle disposizioni concernenti la progettazione dello spazio stradale e della segnaletica, in particolare prevedendo:
    1) il riassetto della disciplina concernente la classificazione, la costruzione e Pag. 76la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, finalizzata in particolare al miglioramento delle condizioni di sicurezza da offrire agli utenti della strada;
    2) disposizioni miranti alla limitazione della presenza a bordo strada di ostacoli fissi artificiali, quali i supporti della segnaletica commerciale e stradale e delle barriere di sicurezza, al fine di ridurre le condizioni di pericolo per ciclomotori e motoveicoli;
    3) l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale, linee di indirizzo destinate agli enti proprietari delle strade, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che migliorino la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, dei pedoni e, in generale, dell'utenza vulnerabile;
    4) criteri atti alla riduzione dell'uso della segnaletica stradale e all'aggiornamento della stessa secondo princìpi di semplificazione e di organicità, tenendo conto delle diverse tipologie di utenza, in particolare di quella ciclistica;
   f) riordino della normativa concernente gli strumenti di pianificazione della mobilità, della circolazione e della sicurezza stradale, con la previsione, per ciascun livello di governo territoriale, di un unico strumento di programmazione e con l'introduzione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento tra strumenti di pianificazione relativi a livelli territoriali diversi, nonché con la previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti inadempienti, anche attraverso l'esclusione dai finanziamenti eventualmente previsti dai piani sovraordinati;
   g) riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni, mediante la specializzazione delle funzioni svolte dalle diverse forze di polizia e corpi armati, nonché il potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale, tenendo conto degli assi viari, compresi quelli autostradali, e delle condizioni di particolare necessità e urgenza a cui può essere connessa l'attivazione dei predetti servizi ausiliari; creazione di una banca dati unica relativa alle infrazioni stradali, condivisa da tutti gli organi che svolgono compiti di polizia stradale;
   h) introduzione di disposizioni volte a favorire la diffusione e l'installazione di sistemi telematici idonei a rilevare, anche attraverso il collegamento automatico con l'archivio nazionale dei veicoli, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché con gli altri enti e organismi pubblici competenti, l'inosservanza delle disposizioni in materia di circolazione dei veicoli, con particolare riferimento alla circolazione in aree o in condizioni sensibili sotto il profilo sanitario e ambientale, alla verifica della corretta conduzione di guida, alle prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose, alla tracciabilità dei veicoli per il trasporto di merci anche al fine di contrastare pratiche di cabotaggio illegale, nonché alla massa complessiva a pieno carico dei veicoli stessi, anche al fine di verificare e sanzionare la responsabilità del conducente per danneggiamento della sede stradale in occasione di circolazione con eccesso di carico;
   i) revisione della disciplina sanzionatoria, anche modificando l'entità delle sanzioni, secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, in particolare prevedendo:
    1) la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della reiterazione e dell'effettiva pericolosità del comportamento, anche con l'introduzione di meccanismi premiali in relazione a comportamenti virtuosi e di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi brevi;
    2) la semplificazione e riduzione del numero delle classi sanzionatorie;Pag. 77
    3) l'inasprimento delle sanzioni per comportamenti direttamente o indirettamente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, in ragione anche del loro grado di vulnerabilità, stimato sia distinguendo la categoria di utenza motorizzata da quella non motorizzata, sia con riferimento al livello di esposizione al rischio dei soggetti afferenti a ciascuna delle due categorie. Sarà altresì prevista per i reati di omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 589 del codice penale, la pena amministrativa accessoria della revoca della patente e dell'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato;
    4) la qualificazione giuridica della decurtazione dei punti dalla patente di guida come sanzione amministrativa accessoria, prevedendo altresì che la comunicazione della decurtazione costituisca atto amministrativo definitivo, e la limitazione a casi tassativi e specifici della possibilità di sostituire la decurtazione dei punti con il pagamento di una sanzione pecuniaria;
    5) misure volte ad assicurare l'efficacia delle sanzioni relative alla violazione dell'obbligo di assicurazione del veicolo per responsabilità civile;
    6) la semplificazione e trasparenza dei procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, nonché delle misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida;
    7) la revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi, anche in relazione ai nuovi strumenti di controllo a distanza che consentono l'accertamento della violazione con contestazione differita, e la connessa revisione del regime delle spese;
    8) il coordinamento della durata delle misure cautelari disposte dall'autorità amministrativa con la pendenza dei procedimenti penali instaurati in relazione alle medesime fattispecie;
    9) la revisione delle procedure concernenti l'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, in particolare prevedendo che, quando la violazione è accertata da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, una percentuale non inferiore al 15 per cento delle relative entrate sia destinata ad alimentare uno specifico Fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le cui risorse saranno finalizzate all'intensificazione dei controlli su strada e una percentuale non inferiore al 20 per cento delle medesime entrate sia destinata ad alimentare uno specifico Fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato a finanziare il Piano nazionale della sicurezza stradale e i relativi programmi attuativi;
    10) l'introduzione dell'obbligo di rendicontazione, da parte degli enti titolari di funzioni di polizia stradale e/o proprietari di strade, dei proventi delle sanzioni amministrative, e la disciplina dei criteri della rendicontazione ed eventuali meccanismi sanzionatori per gli enti inadempienti;
   l) revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, ai fini della semplificazione della procedura, dell'alleggerimento degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e dell'eliminazione di duplicazioni, individuando, eventualmente, ambiti di competenza a conoscere diversi in relazione ai motivi di legittimità e di merito;
   m) semplificazione delle procedure previste per il ricorso al prefetto, prevedendo:
    1) la presentazione del ricorso esclusivamente all'organo accertatore, che, previa istruttoria, lo trasmette al prefetto per la decisione;
    2) l'eliminazione dell'obbligo di procedere all'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta;
    3) l'allineamento del termine per il ricorso al prefetto a quello previsto per il ricorso al giudice di pace;Pag. 78
    4) l'obbligo per i dipendenti delle prefetture e per i loro parenti di ricorrere nella sede limitrofa a quella di appartenenza;
   n) espressa previsione dell'applicabilità degli istituti della decurtazione di punteggio dalla patente di guida, del ritiro, della sospensione e della revoca della stessa, nei confronti di conducenti minorenni, anche in deroga alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
   o) attribuzione al Ministero della salute del compito di adottare linee guida cogenti in relazione alle attività di accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento e il rinnovo della patente, con riferimento sia a quelle svolte dalle commissioni mediche locali, sia a quelle svolte dai medici monocratici e previsione, a fini di sicurezza, che il rinnovo di validità della patente dei conducenti con età superiore a ottanta anni abbia la durata di un anno;
   p) revisione dei soggetti abilitati all'accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente, prevedendo l'esclusione dei medici militari in quiescenza;
   q) previsione che la misura relativa ai limiti di potenza specifica, riferita alla tara, dei veicoli la cui guida è consentita ai neopatentati con patente di categoria B:
    1) non si applichi quando a fianco del conducente neopatentato si trovi, in funzione di istruttore, una persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore;
    2) abbia in ogni caso una durata non superiore a sei mesi, quando il predetto conducente neopatentato, nel medesimo intervallo di tempo, non si sia reso responsabile di violazioni a norme comportamentali del Codice della strada da cui derivi decurtazione di punteggio;
    3) si applichi ai conducenti di età superiore a ottanta anni, fatta salva la possibilità per gli stessi di rinnovare a tal fine i requisiti di idoneità psicofisica previsti con visita presso una commissione medica locale, con oneri a carico del richiedente;
   r) definizione dei criteri di classificazione dei veicoli atipici, compresi i veicoli di interesse storico e collezionistico, nonché dei requisiti minimi per la circolazione degli stessi;
   s) disciplina generale e specificazione delle modalità di sosta e di transito dei veicoli adibiti al servizio di invalidi;
   t) regolare le specifiche condizioni di circolazione dei veicoli adibiti al soccorso stradale, anche nella condizione di servizio medico, con particolare riferimento all'esenzione dal pagamento delle tariffe autostradali e alla possibilità di trasportare familiari della persona soccorsa;
   u) introduzione di apposite disposizioni riguardanti la circolazione dei veicoli sulla rete stradale e autostradale nel periodo invernale, in presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensità, al fine di preservare l'incolumità degli utenti e di garantire idonei livelli di circolazione veicolare.

  2. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo, regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per la disciplina, prevista dal codice della strada o da altre norme vigenti, delle materie di seguito elencate:
   a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità; Pag. 79
   b) disciplina della massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto e dei carichi sporgenti trasportati;
   c) caratteristiche specifiche della segnaletica stradale, al fine, oltre che di assicurare la conformità con le norme internazionali in materia e il rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1, di perseguire particolari esigenze, quali la riconoscibilità dei passaggi a livello e la sicurezza delle gallerie, nonché di tenere conto di criteri di parità di genere;
   d) disciplina della manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici;
   e) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica e tecnologica del settore, nonché di garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione;
   f) semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, al fine di snellire gli adempimenti richiesti all'utente;
   g) classificazione e impiego dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, anche con riguardo alle macchine agricole e operatrici, in relazione alla disciplina europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e alla loro circolazione su strada; coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con la corrispondente normativa dell'Unione europea in materia di macchine;
   h) procedure di ammissione alla circolazione, immatricolazione e cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore, anche atipici;
   i) disciplina dell'utilizzo di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive, per prevenire il danneggiamento o la perdita delle targhe originali;
   l) istruzioni tecniche per gli itinerari ciclabili e per l'utilizzo di strumenti di moderazione della velocità.

  3. I regolamenti di cui al comma 2 individuano espressamente le norme di legge vigenti nelle materie da essi disciplinate, di cui dispongono l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.
  4. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ogni altra disposizione integrativa o correttiva necessaria per adeguare il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, alle modifiche introdotte con i decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge e con i regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo.
  5. Con decreti dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite istruzioni tecniche attuative per i procedimenti amministrativi disciplinati dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3, concernenti le modalità di semplificazione delle procedure, e, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dematerializzazione della relativa documentazione, anche attraverso lo sviluppo delle procedure informatizzate svolte dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sugli schemi di decreto di cui al presente comma è sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel caso in cui abbiano per oggetto procedimenti di competenza delle regioni e degli enti locali.

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Art. 3.
(Disposizioni integrative e correttive e norme finali).

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive degli stessi, in conformità alle procedure previste dal medesimo articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2.
  2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge e dai decreti legislativi adottati in attuazione della medesima avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.