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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 giugno 2014
250.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Revisione della Parte II della Costituzione (S. 1429 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge costituzionale del Governo S. 1429, recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione», adottato dalla Commissione affari costituzionali del Senato come testo base;
   rilevato che:
    l'articolo 26 del disegno di legge in esame, nel modificare il riparto delle competenze normative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, elimina il modulo della legislazione concorrente, riportando alla legislazione esclusiva dello Stato la maggior parte delle materie attualmente elencate nel terzo comma dell'articolo citato;
    oggi, dopo oltre dieci anni di giurisprudenza della Corte costituzionale sul nuovo titolo V, il contenzioso costituzionale si è fortemente attenuato e riguarda ormai prevalentemente il coordinamento della finanza pubblica;
   rilevato che:
    la riconduzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di alcune materie attualmente attribuite alla legislazione concorrente, ma inerenti ad interessi oggettivamente indivisibili e di rilevanza nazionale (quali, ad esempio, «grandi reti di trasporto e navigazione», «ordinamento della comunicazione» e «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia») appare largamente condivisibile ed è del resto in linea con l'interpretazione dell'articolo 117 elaborata dalla Corte costituzionale, la quale si è adoperata per riportare ad una logica di sistema il dettato dell'articolo come novellato dalla revisione costituzionale del 2001;
    peraltro, la completa sottrazione alle regioni di materie che, per quanto di rilevanza nazionale, sono state fino ad oggi attribuite alla loro potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, implica una forte compressione dell'autonomia normativa delle regioni stesse quale risultante dalla prima riforma del titolo V della parte II della Costituzione;
    tale compressione potrebbe essere attenuata, in modo da salvaguardare nel contempo le esigenze di unità nazionale, garantendo alle regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione, anche sulle materie in questione, in relazione ai soli profili di interesse regionale (ad esempio, con riferimento a porti e aeroporti civili di interesse regionale o a produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale);
   rilevato che:
    il medesimo articolo 26 del disegno di legge in esame introduce nell'articolo 117 della Costituzione una «clausola di salvaguardia», per effetto della quale, su proposta del Governo, lo Stato può intervenire con legge in materie o funzioni non riservate alla sua legislazione esclusiva non soltanto quando lo richieda la tutela Pag. 280dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, ma altresì, secondo una formula assai ampia, quando lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale;
    è importante evitare che l'introduzione di questa forte clausola di salvaguardia determini un sostanziale arretramento dell'autonomia regionale;
    appare quindi opportuno, per conservare all'autonomia regionale un'effettiva garanzia costituzionale, circoscrivere il potere dello Stato di intervenire con legge nelle materie non espressamente riservate alla sua legislazione, limitandolo nei fini (con il consentire il ricorso ad esso solo quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale) e nel contempo coinvolgendo in modo significativo nel suo esercizio il Senato (con il prevedere che la legge statale che interviene in materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato debba essere approvata dalla Camera dei deputati con il voto favorevole del Senato della autonomie o, in mancanza di questo, con maggioranza qualificata);
   rilevato che:
    la trasformazione del Senato della Repubblica in una Camera rappresentativa delle autonomie territoriali costituisce un passaggio fondamentale della riforma ed è essenziale per assicurare un equilibrato rapporto di cooperazione tra lo Stato e le regioni nella cornice di uno Stato regionale compiuto;
    in vista di una più piena unità della Repubblica, di un migliore funzionamento del riparto di competenze tra Stato e regioni e quindi di un più efficace e ordinato esercizio delle rispettive funzioni (così da favorire anche una riduzione del relativo contenzioso costituzionale), è necessario che la trasformazione del Senato, tanto sotto il profilo della sua composizione quanto sotto quello dei poteri riconosciuti alla seconda camera, sia tale da assicurare alle autonomie territoriali un ruolo effettivo e rilevante nella legislazione nazionale e nella elaborazione e verifica delle politiche pubbliche che interessano le autonomie territoriali stesse;
    al fine di coinvolgere in modo realmente significativo le autonomie territoriali nel procedimento di formazione della legislazione statale che incide sulle materie di loro interesse (ed innanzitutto quelle di legislazione concorrente), si potrebbe prevedere che, fermo restando il principio secondo cui la decisione definitiva spetta alla Camera dei deputati, le leggi vertenti su queste materie debbano comunque iniziare il loro iter dal Senato, in modo da configurare una «precedenza procedurale» in grado di valorizzare il ruolo di raccordo del Senato e il contributo specifico che i rappresentanti delle autonomie possono offrire nel merito dell'elaborazione legislativa;
   rilevato che:
    nel disegno di legge del Governo il Senato della Repubblica prende il nome di Senato delle autonomie, laddove è preferibile, per ragioni sistematiche, oltre che storiche, mantenerne il nome tradizionale, atteso che, anche nel progetto di riforma di cui al medesimo disegno di legge, la Repubblica è costituita dallo Stato e dalle autonomie territoriali e che nel Senato – in quanto camera del Parlamento (nazionale), sia pure rappresentativa delle autonomie territoriali – i senatori sono chiamati ad esprimere non la divisione dei territori o la contrapposizione di questi allo Stato, ma sempre e comunque l'unità della Nazione;
    il disegno di legge del Governo – attraverso combinate modifiche dell'articolo 55 e dell'articolo 67 della Costituzione – prevede che soltanto i membri della Camera dei deputati, e non anche quelli del Senato, rappresentino la Nazione, laddove è preferibile confermare il principio secondo cui tutti i membri del Parlamento rappresentano la Nazione, atteso che anche Pag. 281il concetto di Nazione, come quello di Repubblica, implica l'unità dello Stato e delle autonomie territoriali;
    al comma 13 dell'articolo 33 – in base al quale le novelle introdotte dal capo IV del disegno di legge nel titolo V della parte II della Costituzione non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome sino all'adeguamento dei rispettivi statuti – appare opportuno, anche per evitare di accentuare il divario di autonomia tra le regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario, stabilire un termine per l'adeguamento, tenendo conto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale, degli statuti di autonomia speciale ai principi contenuti nel disegno di legge del Governo, precisando che, ove questi non siano adeguati entro il suddetto termine, le disposizioni del nuovo titolo V (o, almeno, alcune di queste, quale ad esempio la disposizione concernente la «clausola di salvaguardia») si applichino anche alle regioni a statuto speciale;
   rilevato che:
    al fine di garantire l'unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale, salvaguardando nel contempo l'effettività dell'autonomia regionale, andrebbe valutata la possibilità di prevedere meccanismi atti a premiare le politiche regionali e territoriali virtuose, ossia funzionali al conseguimento dei predetti fini di interesse nazionale, e a sanzionare quelle incompatibili coi medesimi;
   rilevato che:
    il nuovo quinto comma dell'articolo 117 (come risulterebbe dall'articolo 26, comma 3, del disegno di legge) – il quale prevede che con legge dello Stato l'esercizio della funzione legislativa in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, salve eccezioni, possa essere delegato a una o più regioni, previa intesa con le stesse – delinea una nuova forma di autonomia regionale differenziata;
    la sedes materiae dell'autonomia differenziata, per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, è attualmente il terzo comma dell'articolo 116,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) salva l'esigenza di rivedere l'elenco delle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, si valuti l'opportunità di mantenere il modulo della legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;
   b) si garantisca alle regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione e in relazione ai soli profili di interesse regionale, anche nelle materie che, per fondate esigenze di unità nazionale, vengono sottratte alla attuale potestà legislativa concorrente e riportate alla legislazione esclusiva dello Stato: ad esempio, mantenendo alle regioni limitate ma ragionevoli competenze su ambiti quali i porti e gli aeroporti civili di interesse regionale o la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale;
   c) appare opportuno circoscrivere il potere dello Stato di intervenire con legge nelle materie non espressamente riservate alla sua legislazione, limitandolo nelle materie (indicando in quali materie lo Stato può intervenire) e nei fini (la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale) e nel contempo coinvolgendo in modo significativo nel suo esercizio il Senato (con la previsione che la legge statale che interviene in materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato debba essere approvata dalla Camera dei deputati con il voto favorevole del Senato o, in mancanza di questo, con maggioranza qualificata);
   d) consideri la Commissione di merito lo stretto legame che le scelte sulla Pag. 282composizione del Senato intrattengono con la finalità di assegnare al medesimo un effettivo potere di rappresentare il sistema delle autonomie territoriali, nonché, senza soluzione di continuità, l'interrelazione esistente tra l'esito auspicato di un contributo costruttivo di tale rappresentanza e la quantità e qualità dei poteri effettivamente riconosciuti alla seconda Camera, anzitutto sul piano della funzione legislativa; a quest'ultimo proposito si valuti l'opportunità di prevedere che, ferma restando l'attribuzione della decisione definitiva alla Camera dei deputati, le leggi vertenti su materie di interesse regionale debbano comunque iniziare il loro iter dal Senato, in modo da attribuire a quest'ultimo una «precedenza procedurale» in grado di valorizzare la fondamentale funzione di raccordo che il nuovo Senato potrebbe efficacemente svolgere in ordine alla formazione delle leggi;
   e) anche alla luce delle considerazioni svolte nelle premesse, si mantenga alla camera rappresentativa delle istituzioni territoriali il nome di Senato della Repubblica, nonché si confermi il principio secondo cui tutti i membri del Parlamento (non solo i deputati, ma anche i senatori) rappresentano la Nazione;
   f) al comma 13 dell'articolo 33, appare opportuno stabilire un termine per l'adeguamento, tenendo conto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale, degli statuti di autonomia speciale ai principi contenuti nel disegno di legge del Governo, e precisando che, ove questi non siano adeguati entro il suddetto termine, le disposizioni del nuovo titolo V (o, almeno, alcune di queste, quale ad esempio la disposizione concernente la «clausola di salvaguardia», cioè «al fine di garantire l'unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale») si applichino anche a tali regioni;
   g) si valuti la possibilità di prevedere meccanismi atti a premiare gli enti territoriali che pongono in essere politiche coerenti con l'esigenza di garantire l'unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale e correlativamente atti a disincentivare le politiche di segno contrario: ad esempio, sancendo il principio secondo cui lo Stato può revocare le risorse finanziarie da esso assegnate quando non siano state utilizzate entro termini certi; attribuendo al Senato la funzione di controllo sull'uso delle risorse da parte delle regioni; prevedendo il potere dello Stato di sostituirsi a singole regioni anche nell'esercizio della funzione legislativa, mediante una legge a contenuto cedevole, da applicare in singole regioni fino a quando le stesse non abbiano adeguato la propria legislazione alle esigenze di unità nazionale e da approvarsi con procedimento bicamerale e con maggioranze qualificate debitamente alte; o ampliando il potere sostitutivo di cui all'attuale articolo 120 della Costituzione, in modo da consentire al Governo di sostituirsi a organi di singole istituzioni territoriali non solo nei casi straordinari già previsti dalla Costituzione, ma anche nel caso di mancata attuazione di discipline statali che prevedano adempimenti da parte delle istituzioni territoriali stesse;
   h) si valuti, alla luce delle considerazioni esposte nelle premesse, se, anziché sopprimere il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, non sia preferibile modificarlo, sostituendolo interamente – qualora si confermi la volontà di abrogare l'attuale disciplina concernente l'autonomia differenziata – ovvero integrandolo con il riferimento al meccanismo della delega legislativa statale delineato dall'articolo 26, comma 3 del disegno di legge in esame (capoverso articolo 117, quinto comma).

Pag. 283

ALLEGATO 2

DL 66/2014: Competitività e giustizia sociale (C. 2433 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 2433, approvato, con modificazioni, dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria»;
   rilevato che:
    le misure del provvedimento sono nel complesso e prevalentemente riconducibili alla materia della «tutela della concorrenza», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato, e alla materia del «coordinamento della finanza pubblica», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
    la Corte costituzionale ha costantemente interpretato le disposizioni statali di contenimento della spesa corrente delle autonomie territoriali come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 4 e n. 36 del 2004 e n. 417 del 2005), stabilendo quindi che «il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli di bilancio – anche se questi ultimi vengono indirettamente ad incidere sull'autonomia regionale di spesa – per ragioni di coordinamento finanziario volte a salvaguardare, proprio attraverso il coordinamento della spesa corrente, l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 139 e n. 237 del 2009; n. 52 del 2010), e questo sul presupposto che «non può dubitarsi che la finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali sia parte della finanza pubblica allargata» (sentenze n. 425 del 2004; n. 267 del 2006; n. 60 del 2013);
    la Corte costituzionale ha altresì chiarito che possono essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (tra le ultime, sentenze n. 148, n. 193 e n. 311 del 2012);
   rilevato che:
    l'articolo 8, nei commi da 4 a 9, prevede un risparmio sugli acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni per complessivi 2,1 miliardi per il 2014 e, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015;
    nel testo iniziale del decreto-legge (articolo 8, comma 4) il predetto obiettivo di risparmio era ripartito in misura uguale tra i diversi livelli di governo: 700 milioni in capo a regioni e province autonome, 700 milioni in capo agli enti locali e 700 milioni in capo alle amministrazioni dello Stato;Pag. 284
    a seguito delle modifiche apportate dal Senato il medesimo obiettivo di risparmio è invece così ripartito: fermi restando i 700 milioni in capo a regioni e province autonome e i 700 milioni in capo agli enti locali, i residui 700 milioni di obiettivo sono posti in capo, anziché alle amministrazioni dello Stato, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, vale a dire a tutte le pubbliche amministrazioni, comprese, di nuovo, le regioni e gli enti locali;
   rilevato che:
    l'articolo 19, comma 1, capoverso comma 150-bis, prevede che le province e le città metropolitane assicurino un contributo alla finanza pubblica, le cui modalità di riparto sono stabilite con decreto ministeriale;
    l'articolo 23, comma 1, prevede che il commissario straordinario per la revisione delle spesa predisponga un programma di razionalizzazione ed efficientamento delle società municipalizzate, che, ai sensi del comma 1-bis, è reso vincolante per gli enti locali con la legge di stabilità per il 2015;
    l'articolo 47, comma 2, prevede che i risparmi che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire nel triennio 2014-2017, ai sensi del comma 1, siano determinati con decreto del ministro dell'interno;
   rilevato che:
    l'articolo 8, comma 10, l'articolo 14, comma 4-ter, e l'articolo 47, commi 5 e 12, prevedono che le regioni e gli enti locali possano adottare misure di contenimento della spesa corrente alternative a quelle previste dai citati articoli del decreto in esame, purché idonee a conseguire gli stessi effetti finanziari,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 8, comma 4, si valuti l'opportunità di rivedere la ripartizione dell'obiettivo di risparmio ivi indicato (2,1 miliardi) tra i diversi livelli di governo in modo da assicurare una maggiore equità in termini di «peso» del risparmio richiesto su Stato, regioni ed enti locali;
   b) in ogni caso, alla lettera c) del medesimo articolo 8, comma 4, dopo le parole «pubbliche amministrazioni» appare necessario aggiungere «statali», in modo da evitare che l'obiettivo di risparmio riferito ai 700 milioni di cui alla stessa lettera c) sia posto in capo a tutte le «pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33», compresi quindi, di nuovo, le regioni e gli enti locali, che sono già interessati dalle lettere a) e b) dell'articolo 8, comma 4;
   c) appare opportuno prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sul decreto ministeriale che stabilisce le modalità di riparto del contributo che le province e le città metropolitane devono assicurare alla finanza pubblica (articolo 19, comma 1, capoverso comma 150-bis), sul programma di razionalizzazione ed efficientamento delle società municipalizzate predisposto dal commissario straordinario per la revisione della spesa (articolo 23, comma 1) e sul decreto del ministro dell'interno di determinazione dei risparmi che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire nel triennio 2014-2017 (articolo 47, comma 2);
   d) a tutela dell'autonomia degli enti territoriali, infine, si valuti l'opportunità di generalizzare la previsione (contenuta nell'articolo 8, comma 10, nell'articolo 14, comma 4-ter, e nell'articolo 47, commi 5 e 12) in base alla quale le regioni e gli enti locali possano adottare misure di contenimento della spesa corrente alternative a quelle previste dal decreto in esame, purché idonee a conseguire gli stessi effetti finanziari.

Pag. 285

ALLEGATO 3

Mercato dell'oro (S. 237 Mattesini).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 237, recante «Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafo nazionale», adottato dalla Commissione industria, commercio, turismo del Senato come testo base nell'ambito dell'esame dei progetti di legge in materia di mercato dell'oro;
   rilevato che:
    il disegno di legge reca norme finalizzate a disciplinare il commercio dell'oro usato e, in generale, degli oggetti preziosi usati, con lo scopo di prevenire il compimento di attività illecite, come il riciclaggio di denaro di provenienza illecita o la ricettazione, di tutelare il consumatore e di promuovere il settore orafo;
    il provvedimento è riconducibile, per aspetti diversi, a più materie attribuite, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (in particolare: tutela della concorrenza; sistema tributario dello Stato; ordinamento penale, per le misure di prevenzione di reati; ordinamento civile, per le misure di tutela dei consumatori; opere dell'ingegno);
    il provvedimento è suscettibile altresì di incidere sulle materie del commercio, dell'artigianato e della formazione professionale, riconducibili alla potestà legislativa residuale delle regioni di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di prevedere che la Conferenza Stato-regioni sia sentita sugli schemi dei decreti ministeriali che, rispettivamente, stabiliscono modalità e criteri per la tenuta del Registro delle attività di compravendita dell'oro (articolo 1, comma 2); stabiliscono modalità e criteri per il borsino dell'oro usato e definiscono le modalità di calcolo del prezzo indicativo minimo dell'oro (articolo 5, comma 1); e definiscono le modalità di pubblicazione delle informazioni relative alla compravendita di oro usato nella banca dati internet degli oggetti d'oro (articolo 8, comma 2);
   b) si valuti altresì l'opportunità di prevedere la presenza di rappresentanti delle regioni, individuati in sede di Conferenza Stato-regioni, all'interno del Comitato consultivo nazionale di cui all'articolo 7, comma 2, al quale spetta, tra l'altro, di indicare le priorità per l'utilizzo delle risorse del nuovo fondo per la promozione del settore orafo-argentiero e per la riqualificazione dell'attività dei «compro oro», da perseguirsi anche attraverso la qualificazione professionale del relativo personale.

Pag. 286

ALLEGATO 4

Materiali gemmologici (S. 683 Mattesini).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 683, recante «Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici»;
   considerato che il provvedimento:
    reca una disciplina del mercato dei materiali gemmologici, con lo scopo di tutelare il consumatore e di promuovere il settore;
    è riconducibile, per aspetti diversi, a più materie attribuite, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (in particolare: tutela della concorrenza; ordinamento civile e penale; opere dell'ingegno);
    l'articolo 6 prevede che le regioni abbiano facoltà, e non obbligo, di promuovere corsi di qualificazione per i soggetti che operano nel mercato gemmologico: peraltro la materia della formazione professionale, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, è riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 287

ALLEGATO 5

Metalli preziosi (S. 987 Mattesini).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 987, recante «Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi», adottato dalla Commissione industria, commercio, turismo del Senato come testo base nell'ambito dell'esame dei progetti di legge in materia di metalli preziosi;
   considerato che il provvedimento:
    reca una nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, con lo scopo di tutelare il consumatore e di promuovere il settore;
    è riconducibile, per aspetti diversi, a più materie attribuite, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (in particolare: tutela della concorrenza; ordinamento civile e penale; pesi e misure; opere dell'ingegno);
    è suscettibile altresì di incidere sulle materie del commercio e dell'artigianato, riconducibili alla potestà legislativa residuale delle regioni di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di prevedere la presenza di rappresentanti delle regioni, individuati in sede di Conferenza Stato-regioni, all'interno del Comitato nazionale dei metalli preziosi, di cui all'articolo 38, al quale spetta, tra l'altro, di esprimere il parere sul regolamento di attuazione della legge.