Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 21 luglio 2014
275.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 22 LUGLIO 2014

ALLEGATO

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 17.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto.
17. 18. Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. La pubblicazione di tale elenco impone l'adempimento all'obbligo di inserimento dei dati in capo alle amministrazioni non adempienti: il termine per l'adempimento a tale obbligo è di sessanta giorni, a pena di nullità per gli atti amministrativi adottati dalle amministrazioni non adempienti sulla base dei dati non inseriti.
17. 8. (limitatamente al primo periodo) Toninelli, Cozzolino, Dieni, Lombardi, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto.
17. 16. Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella banca dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione. Il Dipartimento della funzione pubblica consente altresì, con le stesse modalità, la consultazione dei dati di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
17. 10. (nuova formulazione) Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma.
17. 14. Cozzolino, Lombardi, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Pag. 19

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: in società per azioni a: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con le seguenti: in società e enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
17. 22. Famiglietti.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente).

  Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono richiedere al cittadino informazioni e dati già presenti all'interno dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
17. 02. Cozzolino, Lombardi, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 19.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2» inserire le seguenti: «, specificando che il personale attualmente in servizio all'ANAC, appartenente ai ruoli di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, confluisce in un unico ruolo insieme al personale della soppressa AVCP individuato nel piano di riordino di cui al comma 1».
19. 18. (nuova formulazione) Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco, Dadone.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da emanarsi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio dei ministri».
19. 23. (nuova formulazione) Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

  Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 del regio decreto 30 dicembre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo l'obbligo di denunzia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale;.
19. 1. Pastorino, Naccarato, Mattiello, Giorgis, Civati.

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni è competente l'autorità giudiziaria ordinaria, nella specie il tribunale in composizione monocratica.
19. 29. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco, Dadone.

Pag. 20

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  «Nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'ANAC dà altresì conto dell'attività svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5, indicando le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione».
19. 30. (nuova formulazione) De Rosa, Daga, Micillo, Busto, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Sarti, Dadone.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate sul sito dell'ANAC specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o non fruizione».
19. 33. (nuova formulazione) Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco, Dadone.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presidente dell'ANAC segnala all'autorità amministrativa di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013, le previste violazioni in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di pubblicazione, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo 47».
19. 35. (nuova formulazione) Migliore, Pilozzi.

  Al comma 9, dopo le parole: di cui agli articoli 7 aggiungere le seguenti: 8, 9.
19. 5. Ferrari.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relativamente ai progetti sperimentali e al Portale della Trasparenza, detto trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'ANAC, anche al fine di individuare i progetti che possono più opportunamente rimanere nell'ambito della medesima ANAC.
19. 38. Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Si prevede il trasferimento all'ANAC, delle funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica la definizione di criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione Amministrazione trasparente.
19. 40. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco, Dadone.

  Al comma 10 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare le premialità nella valutazione della performance, organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
19. 44.  (nuova formulazione) Brunetta, Gelmini, Centemero.

Pag. 21

  Al comma 10, lettera d) sostituire le parole: validazione esterna con le seguenti: valutazione indipendente.
19. 6. Ferrari.

  Al comma 15, dopo le parole: in materia di inserire le seguenti: trasparenza e.
19. 46. Dadone, Sarti, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 15, dopo le parole: corruzione di cui all'articolo 1, aggiungere le seguenti: commi 4, 5 e 8.
*19. 47. Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

  Al comma 15, dopo le parole: corruzione di cui all'articolo 1, aggiungere le seguenti: commi 4, 5 e 8.
*19. 48. Dadone, Sarti, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 15, dopo le parole: della legge 6 novembre 2012 n. 190 inserire le seguenti: nonché all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
19. 49. Sarti, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

  1. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiungere infine il seguente periodo: «Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione».
19. 04. Guerra, Pastorino, Borghi, Ginefra, Giuseppe Guerini, Giovanna Sanna, Fragomeli, Gribaudo, Mura, Lodolini, Cinzia Maria Fontana, Casati, Giulietti, Rampi, Marzano, Gadda, Giacobbe, Malpezzi, D'Ottavio, Peluffo, Bargero, Terrosi, Galperti, Misiani, Carnevali, Moretto, Mariani, Iori, Tentori, Incerti, Fabbri.

ART. 23.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c-bis) al comma 74, primo periodo, le parole: «ai singoli candidati all'interno delle liste», sono sostituite dalle seguenti: «a liste di candidati concorrenti»;
   c-ter) il comma 76, le parole: «un solo voto per uno dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «un voto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome, o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34;
   c-quater) il comma 77 è sostituito dal seguente:
  «77. L'Ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37, 38 e 39».
23. 60. De Menech.

Pag. 22

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) dopo il comma 130 è inserito il seguente:
  130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
23. 67. Lavagno, Pilozzi, Piazzoni.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
   h) dopo il comma 61 è inserito il seguente comma:
  «61-bis. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 dopo le parole: “legge 25 maggio 1970, n. 352 si aggiunge quanto segue” e per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
   i) dopo il comma 118 è inserito il seguente comma:
  118-bis. L'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

Art. 20.
(Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali).

  1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.
  1-bis. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.
  3. Con decreto del Ministero dell'interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalità e termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 2.
  4. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1o settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.».
23. 29.  (nuova formulazione) Guerra, Pastorino, Borghi, Ginefra, Giuseppe Guerini, Giovanna Sanna, Fragomeli, Gribaudo, Mura, Lodolini, Cinzia Maria Fontana, Casati, Giulietti, Rampi, Marzano, Gadda, Giacobbe, Malpezzi, D'Ottavio, Peluffo, Bargero, Terrosi, Galperti, Misiani, Carnevali, Moretto, Mariani, Iori, Tentori, Incerti, Fabbri.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) al comma 14 eliminare le parole da: , comunque alle parole: «testo unico»; al comma 82 eliminare le parole da:, comunque alle parole: testo unico.
*23. 41.  (nuova formulazione) Squeri, Centemero.

Pag. 23

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) al comma 14 eliminare le parole da: , comunque alle parole: «testo unico»; al comma 82 eliminare le parole da:, comunque alle parole: testo unico.
*23. 50.  (nuova formulazione) Lodolini, Bruno Bossio, Giulietti, Censore.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) al comma 14 eliminare le parole da: , comunque alle parole: «testo unico»; al comma 82 eliminare le parole da:, comunque alle parole: testo unico.
*23. 11.  (nuova formulazione) Gasparini, Ferrari.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole: restano a carico della provincia sono aggiunte le seguenti:, anche nel caso di cui al comma 82,.
**23. 36. (nuova formulazione) Squeri, Centemero.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole: restano a carico della provincia sono aggiunte le seguenti:, anche nel caso di cui al comma 82,.
**23. 49. (nuova formulazione) Giulietti, Bruno Bossio, Censore, Lodolini.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole: restano a carico della provincia sono aggiunte le seguenti:, anche nel caso di cui al comma 82,.
**23. 10. (nuova formulazione) Gasparini, Ferrari.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) alla fine del comma 84 sono aggiunte le seguenti parole: con esclusivo riferimento a quanto previsto dall'articolo 82 del TUEL.
*23. 48. (nuova formulazione) Lodolini, Bruno Bossio, Giulietti, Censore.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) alla fine del comma 84 sono aggiunte le seguenti parole: con esclusivo riferimento a quanto previsto dall'articolo 82 del TUEL.
*23. 37. (nuova formulazione) Squeri, Centemero.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) alla fine del comma 84 sono aggiunte le seguenti parole: con esclusivo riferimento a quanto previsto dall'articolo 82 del TUEL.
*23. 9. (nuova formulazione) Gasparini, Ferrari.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) al comma 26, dopo le parole: «non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere» aggiungere le parole: «e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere».
**23. 61. Guerra.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) al comma 26, dopo le parole: «non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere» aggiungere le parole: «e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere».
**23. 51. Giulietti, Bruno Bossio, Censore, Lodolini.

Pag. 24

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) al comma 26, dopo le parole: «non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere» aggiungere le parole: «e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere».
**23. 40. Squeri, Centemero.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) al comma 26, dopo le parole: «non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere» aggiungere le parole: «e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere».
**23. 43. Melilli, Pastorino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) all'allegato A, lettera e), le parole:, con approssimazione alla terza cifra decimale, sono soppresse e dopo le parole: medesima fascia demografica, sono aggiunte le seguenti: approssimato alla terza cifra decimale e.
23. 58. De Menech.

  All'articolo 23 aggiungere in fine i seguenti commi:

  2. In considerazione dell'anticipato scioglimento del consiglio comunale di Venezia, disposto ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera b), n. 3), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le procedure per l'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono ridefinite nel modo seguente:
   a) le elezioni del consiglio metropolitano si svolgono entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti del consiglio comunale di Venezia da tenersi nel turno elettorale ordinario del 2015;
   b) la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano; alla stessa data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la conferenza metropolitana che approva lo statuto della città metropolitana nei successivi 120 giorni;
   c) nel caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui alla lettera b), si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

  3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, della citata legge n. 56 del 2014, dal 1o gennaio 2015 le attività ivi previste a cui occorra dare continuità fino all'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

  Conseguentemente, nel titolo dell'articolo inserire in fine le seguenti parole:, nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia.
23. 66. Il Governo.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  2. All'articolo 14, comma 31-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, alla lettera b) le parole: 30 giugno 2014 sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2014.

  Conseguentemente, nel titolo dell'articolo inserire in fine le seguenti parole:, nonché disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni.
23. 65. Il Governo.

Pag. 25

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

  «Art. 23-bis.

  1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1o gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il 1o luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate nelle more dell'entrata in vigore della presente disposizione.
  2. Le disposizioni di cui al predetto comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
  3. I comuni con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 Euro.».
23. 07. (nuova formulazione) Mariani, Arlotti, Braga, Bratti, Gasparini, Fabbri.