Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 25 luglio 2014
279.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).

NUOVI EMENDAMENTI DEL GOVERNO E DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

Subemendamento all'emendamento 1.94

  All'emendamento 1.94 apportare le seguenti modificazioni:
   a) prima delle parole: le pubbliche amministrazioni inserire le seguenti: Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi;
   b) sostituire le parole da: e fermo restando fino a: pensionistici con le seguenti: e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24;
   c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale di magistratura e sono applicabili nei confronti dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari, comunque non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni.
0. 1. 94. 100. Il relatore.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1o gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni».
1. 94. Il relatore.

ART. 3.

Subemendamenti all'emendamento 3.85

  All'emendamento 3.85, al comma 3-ter, sono aggiunte infine le seguenti parole: Pag. 47nonché la stabilizzazione del personale volontario di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che risulti scritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel periodo 2008-2013.
0. 3. 85. 1. Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 3-quinquies aggiungere il seguente:
  «3-sexies. All'articolo 4, comma 10-ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «ad eccezione dei comitati» inserire la seguente: «provinciali»;
   b) dopo le parole «la legge 7 dicembre 2000, n. 383.» inserire le seguenti: «Sono fatti salvi gli effetti del concorso indetto dalla Croce Rossa italiana e già espletato per la copertura dei posti per le Province autonome di Trento e Bolzano.».
0. 3. 85. 2. Ottobre, Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.030 unità, conseguentemente alla tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco è incrementata di 1.030 unità.
  3-ter. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 3-bis, è autorizzata l'assunzione di 1.000 unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e di 30 unità secondo le modalità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 per le finalità ivi previste.
  3-quater. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
  3-quinquies. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a decorrere dall'anno 2016.
3. 85. Il Governo.

ART. 9.

Subemendamenti all'emendamento 9.74

  All'emendamento 9.74, al comma 3, sostituire la parola: recuperate con la seguente liquidate.
0. 9. 74. 50. Il relatore.

  Al comma 5, dopo le parole: Avvocatura dello Stato aggiungere le seguenti: e degli altri enti pubblici.
0. 9. 74. 100. Governo.

  Al comma 6, sopprimere le parole: cinquanta per cento dell'ammontare del.
0. 9. 74. 101. Governo.

Pag. 48

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici).

  1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5, in modo da consentire l'attribuzione a ciascun avvocato di una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.
  4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il cinquanta per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura stessa, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore venticinque per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente venticinque per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e del primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo princìpi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.
  6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il cinquanta per cento dell'ammontare del corrispondente stanziamento relativo al 2013.
  7. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In Pag. 49assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1o gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.
9. 74. Il Relatore.

ART. 13.

Subemendamenti all'emendamento 13.02

  All'articolo 13-bis, comma 1, al capoverso comma 7-ter, l'ultimo periodo è soppresso.
0. 13. 02. 1. Centemero.

  All'articolo aggiuntivo 13.02, al comma 1, capoverso 7-ter, sostituire le parole: all'articolo 132, comma 1, lettere a), e d) con le seguenti: all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d).
0. 13. 02. 2. Il relatore.

  All'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le pubbliche amministrazioni destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al due per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro: la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.
  7-ter. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione sono ripartite, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile dei procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi isono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. 11 regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì criteri e modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, Pag. 50ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
  7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento ed efficientamento dell'ente e dei servizi ai cittadini. Le risorse non utilizzate per l'acquisto di beni possono essere utilizzate nei tre anni successivi per il perseguimento delle medesime finalità.
  7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater».
13. 02. Il Relatore.

ART. 21.

Subemendamento all'emendamento 21.03

  Al primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: da adottarsi entro il 30 giugno 2015.
0. 21. 03. 1. Balduzzi, Mazziotti Di Celso.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Riorganizzazione del Ministero dell'interno).

  1. In conseguenza delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da definire entro il 31 ottobre 2014, il Ministero dell'interno provvede a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Il termine di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012 è differito al 31 dicembre 2014, con conseguente riassorbimento, nel successivo biennio, degli effetti derivanti dalle predette riduzioni.
21. 03. Il Governo.

ART. 23.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, per eliminare le duplicazioni esistenti, fino al riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio e della riorganizzazione di quelle del Corpo Forestale dello Stato e dell'assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia, le funzioni attualmente esercitate in attuazione di quanto previsto dalla normativa statale in materia di vigilanza dell'ambiente dai Corpi di Polizia Provinciale, comunque denominati, sono attribuite al Corpo forestale dello Stato. Il personale in servizio presso i suddetti Corpi, comunque denominati, transita in via volontaria in apposito ruolo speciale del Corpo forestale dello Stato permanendo, in prima assegnazione, nell'ambito territoriale dove presta servizio alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al successivo periodo e mantenendo l'inquadramento previdenziale, giuridico, economico e anzianità di provenienza e ferme restando le qualifiche possedute di agente di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza riferite agli agenti e di ufficiale di polizia giudiziaria riferite agli addetti al coordinamento e controllo, ai responsabili di servizio e ai comandanti. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate e trasferite al Corpo forestale dello Pag. 51Stato le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni transitate per effetto della presente disposizione, nonché disciplinate le modalità di trasferimento ed omogeneizzazione del personale transitato, senza ulteriori maggiori oneri a carico dello Stato.
23. 200. Il relatore.

Subemendamenti all'emendamento 23.024

  All'emendamento 23.024 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «dei suddetti organi» sono inserite le seguenti: «, comunque non oltre il 30 marzo 2015,»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono bandite entro il 31 dicembre 2014. In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 stabilisce le modalità di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del predetto articolo.
0. 23. 024. 1. Centemero.

  All'emendamento 23.024 sono apportate le seguenti modificazioni:
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
  1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti «entro il 30 marzo 2015»;
   b) alla fine del comma sono aggiunte in fine le seguenti parole «e delle attribuzioni in materia di istruzione previste dalla normativa vigente».

  1-ter. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono bandite entro il 31 dicembre 2014. In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9 del decreto legislativo 30 giugno 199, n. 233 stabilisce le modalità di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del predetto articolo 2.
0. 23. 024. 2. Centemero.
(Inammissibile limitatamente
al comma 1-bis)

  Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

Art. 23-bis.
(Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico).

  1. Nelle more del riordino e della ricostituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino alla ricostituzione dei suddetti organi non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.
23. 024. Il Governo.

ART. 27.

Subemendamenti all'emendamento 27.050

  Al comma sostituire le parole: euro centomila per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti con le seguenti: euro centocinquantamila per i soggetti danneggiati viventi da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati Pag. 52infetti, e di euro duecentocinquantamila per i famigliari dei soggetti deceduti.
0. 27. 050. 1. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino.

  Dopo le parole: con sangue infetto e inserire le seguenti: di 250.000 euro per i danneggiati da.
0. 27. 050. 2. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Lombardi, Cozzolino, Di Vita.

  Al comma 1 sostituire le parole: euro ventimila con le seguenti: euro cinquantamila.
0. 27. 050. 3. De Vita, Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Lombardi, Cozzolino.

  Al capoverso Art. 27-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: lettere a) e b) del decreto inserire le seguenti: del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
0. 27. 050. 4. Balduzzi, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 2 sopprimere le parole: anche in sede sovranazionale.
0. 27. 050. 5. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Lorefice, Lombardi, Cozzolino.

  Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.
0. 27. 050. 6. Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Lorefice, Lombardi, Cozzolino, Baroni.

  Sopprimere il comma 4.
0. 27. 050. 7. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Lombardi, Cozzolino.

  Al comma 4, dopo le parole: a legislazione vigente aggiungere le seguenti: ivi comprese le risorse finanziarie non utilizzate a decorrere dall'anno 2008.
0. 27. 050. 8. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Lombardi, Cozzolino.

  Aggiungere il comma 4-bis con il seguente testo:
  3-bis.1. All'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le lettere a) e b) del comma 1 sono soppresse;
   c) il comma 2 è soppresso.
0. 27. 050. 9. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Lombardi, Cozzolino.

  Dopo l'articolo 27, è inserito il seguente:

Art. 27-bis.
(Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie).

  1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva nonché ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, è riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura, di euro centomila per i danneggiati da trasfusione e con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro ventimila per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento è subordinato alla verifica del possesso Pag. 53dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto 28 aprile 2009, n. 132 e alla verifica della ricevibilità della istanza. La liquidazione degli importi è effettuata entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell'infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l'ordine del disagio economico, accertato con le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio.
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e ad ogni ulteriore pretesa a carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. Detta corresponsione è effettuata al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.
  3. La procedura transattiva, di cui all'articolo 2, comma 361, prosegue per i soggetti che non intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione, di cui al comma 1. Per i medesimi soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri di cui al comma 1, i moduli transattivi allegati al decreto interministeriale 4 maggio 2012.
  4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
27. 050. Il Governo.

ART. 32.

Subemendamento all'emendamento 32.39

  All'emendamento 32.39, lettera a), sopprimere le parole: o di servizi.
0. 32. 39. 100. Governo.

  All'articolo 32, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo le parole: «servizi o forniture» inserire le seguenti: «ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o di servizi o ad un contraente generale,»; sostituire le parole: «comma 3» con le parole: «comma 5» e dopo le parole: «Prefetto competente» aggiungere le seguenti: «in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante,»;
   b) al comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: «oggetto del procedimento penale» con le seguenti: «o della concessione»;
   c) al comma 7, aggiungere le seguenti parole: «ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione a cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva».

  Conseguentemente alla rubrica del Capo II, del Titolo III, sono aggiunte le parole: «, servizi e forniture».
32. 39. Il Governo.

Pag. 54

ALLEGATO 2

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (C. 2486 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 3, sostituire le parole da: i trattenimenti in servizio fino a: avvocati dello Stato con le seguenti: i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni.
1. 14. (Nuova formulazione) Ferranti.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. In applicazione dell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997 e al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal primo di settembre, i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
1. 87. Kronbichler, Airaudo, Placido, Pannarale, Marcon, Costantino, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  «3-bis. Con le procedure di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si provvede all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, alle disposizioni di cui al comma 1. Nelle more del suddetto adeguamento e della successiva nomina dei Consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984 i consiglieri di Stato già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, di cui allo stesso articolo 14, rimangono comunque in servizio, fino al 31 dicembre 2015 ove abbiano raggiunto l'età per il collocamento in quiescenza.
1. 1. (Nuova formulazione) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Sopprimere il comma 4.
*1. 60. Rizzo, Artini, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Basilio, Frusone, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 4.
*1. 53. Losacco.

Subemendamento all'emendamento 1.94

  All'emendamento 1.94 apportare le seguenti modificazioni:
   a) prima delle parole: le pubbliche amministrazioni inserire le seguenti: Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi,;Pag. 55
   b) sostituire le parole da: e fermo restando fino a: pensionistici con le seguenti: e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24;
   c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale di magistratura e sono applicabili nei confronti dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari, comunque non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni.
0. 1. 94. 100. Il relatore.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1o gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni.».
1. 94. Il relatore.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito dal seguente: «le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazioni, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2014, in 3 milioni di euro per l'anno 2015, in 7 milioni di euro per l'anno 2016, in 14 milioni di euro per l'anno 2017 e in 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede:
   a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2014, ad 3 milioni di euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, a 12 milioni di euro per l'anno 2017 e a 14 milioni di euro a Pag. 56decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

  6-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 6-bis e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 6-ter del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
1. 41. (Nuova formulazione) Gnecchi, Giacobbe, Martelli, Cinzia Maria Fontana, Incerti, Albanella, Gribaudo, Miccoli, Piccolo, Moretto, Rotta, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola).

  1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre Pag. 572011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.
  3-bis. Le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 5.
  5. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
*1. 08. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Saltamartini, Marchi, Castelli, Palese, Marcon, Guidesi, Tabacci, Fauttilli, Librandi, Misuraca, Damiano, Polverini, Gnecchi, Tripiedi, Calabria, Airaudo, Coscia, Molea.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola).

  1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di Pag. 58entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.
3-bis. Le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 5.
  5. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
*1. 050. (Nuova formulazione di 3.04) Centemero.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti).

  1. Per le finalità di cui all'articolo 41-bis, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014, 9 milioni di euro per Pag. 59l'anno 2015, 13 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con riferimento al primo periodo del presente comma si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-bis, del predetto decreto-legge n. 207 del 2008. Conseguentemente, al secondo periodo, le parole: «all'importo massimo di 20 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo massimo di 20 milioni di euro annui fino al 2013, di 23 milioni di euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8 milioni di euro nell'anno 2018, 23 milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».
  2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1981 n. 416 non ancora autorizzati sono subordinati alla presentazione di piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che prevedano la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali, coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti. Allo scopo di accedere alle prestazioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1981 n. 416, le imprese che abbiano già presentato istanza integrano i piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati con la previsione delle sopra dette assunzioni. Resta ferma, ai fini della priorità di accesso alle prestazioni, la data di presentazione della domanda già presentata.
  3. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui all'articolo 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti i quali abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.
  4. All'onere derivante dall'attuazione dal comma 1, si provvede:
   a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,8 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni per l'anno 2015 della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 147 del 2013. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, pari a 6.2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019.

  5. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è incrementato di 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni per l'anno 2015.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 07. Il Governo.

Pag. 60

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, lettera b), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.
2. 1. Ferranti.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 1-ter con il seguente: In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1-bis, il presidente della commissione referente, entro il termine di 30 giorni, provvede alla formulazione della proposta.
2. 2. Ferranti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al secondo comma dell'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni; al secondo periodo le parole: «Prima che siano trascorsi due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia trascorso un anno».
2. 18. Leone.

  Al comma 2, sostituire le parole: La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come introdotta dal comma 1, si applica, con le seguenti: Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come introdotta dal comma 1, si applicano.
2. 27. Kronbichler, Daniele Farina, Sannicandro, Quaranta.

  Al comma 3, sostituire le parole: due anni di servizio con le seguenti: tre anni di servizio dalla vacanza.
2. 3. Ferranti.

  Al comma 4, sopprimere le parole da: Contro a: manifesto e sostituire le parole: dei predetti provvedimenti con le seguenti: dei provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi.
*2. 10. (Nuova formulazione) Brunetta, Centemero.

  Al comma 4, sopprimere le parole da: Contro a: manifesto e sostituire le parole: dei predetti provvedimenti con le seguenti: dei provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi
*2. 15. (Nuova formulazione) Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Monchiero.

  Al comma 4, sopprimere le parole da: Contro a: manifesto e sostituire le parole: dei predetti provvedimenti con le seguenti: dei provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi
*2. 25. (Nuova formulazione) Kronbichler, Daniele Farina, Sannicandro, Quaranta.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «15 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2014».
2. 23. Famiglietti.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con le seguenti: Il criterio della spesa per il personale cessato nell'anno al fine della quantificazione delle Pag. 61immissioni in ruolo nell'ambito del turn over si applica anche ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre.
3. 52. Rosato, Fabbri.

  Al comma 1, dopo le parole: vigili del fuoco aggiungere la seguente:, università.
3. 68. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Piccoli Nardelli, Narduolo, Orfini, Pes, Rocchi, Rampi, Romanini, Paolo Rossi, Ventricelli.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Fino al 31 dicembre 2014 le Università il cui indicatore di spesa di personale, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 non sia superiore al sessanta per cento, che hanno proceduto ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 560 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche, possono procedere, a valere su risorse proprie di bilancio e in relazione all'effettivo fabbisogno, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti alle assunzioni, nel rispetto del limite dell'ottanta per cento di cui al suddetto articolo 5, comma 6, e del parametro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2012, alla stabilizzazione, a domanda, del relativo personale tecnico o amministrativo non dirigenziale. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, per il suddetto personale i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino alla conclusione delle predette procedure.
3. 60. (Nuova formulazione) Giorgis, Paola Bragantini, Lattuca, Lavagno, Bonomo, Petitti.

Subemendamento all'emendamento 3.84

  Sostituire il comma 3-quinquies con i seguenti:
  3-quinquies. Per il Corpo di polizia penitenziaria le assunzioni di cui al comma 3-bis sono disposte, entro l'anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla polizia penitenziaria.
  3-sexies. Le assunzioni di personale nel Corpo di polizia penitenziaria, già previste per l'anno 2015 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2018, sono effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2015 utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma 3-bis.
  3-septies. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
0. 3. 84. 3. Rosato, Lauricella.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di EXPO Milano 2015 le Forze di Polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per il 2013 e approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso articolo, relative ai predetti concorsi.
  3-ter. Per la Polizia di Stato le assunzioni, di cui al comma 3-bis, sono disposte Pag. 62con decorrenza 1o settembre 2014, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato.
  3-quater. I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia di Stato indetto nel 2014 ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono assunti con decorrenza 1 gennaio 2015, nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 3-ter del presente articolo e di quelle già previste, per il 2015, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  3-quinquies. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 84. Il Relatore.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.030 unità, conseguentemente alla tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco è incrementata di 1.030 unità.
  3-ter. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 3-bis, è autorizzata l'assunzione di 1.000 unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e di 30 unità secondo le modalità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 per le finalità ivi previste.
  3-quater. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
  3-quinquies. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a decorrere dall'anno 2016.
3. 85. Governo.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'area produttiva industriale e, in particolare, degli arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga all'articolo 2, comma 11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il Ministero della difesa, nell'anno 2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, è autorizzato ad assumere, i ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 59 del 27 luglio 2007, risultanti dalle graduatorie di merito approvate con decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 434.000 euro per l'anno 2014 e di 866.382 euro annui a decorrere dal 2015. Al relativo onere, pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento Pag. 63del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri.
3. 54. (Nuova formulazione) Rosato.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 comma 12-bis del decreto-legge n. 66 del 2014.
3. 34. Miotto, Lenzi, Carnevali, Murer, Capone, Scuvera, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Amato, Albini, Gelli, Sbrollini, Casati, Fossati, Fabbri.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è inserito il seguente:
  557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione.
*3. 39. (Nuova formulazione) Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è inserito il seguente:
  557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione.
*3. 71. (Nuova formulazione) Guerra.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è inserito il seguente:
  557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione.
*3. 14. (Nuova formulazione) Gasparini, Piccione, Pollastrini, Ferrari.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è inserito il seguente:
  557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione.
*3. 17. (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Lodolini, Giulietti, Censore.

Pag. 64

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi e le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, come convertito con modificazioni dalla legge 125 del 2013.
**3. 45. (Nuova formulazione) Gnecchi, Giacobbe, Cinzia Maria Fontana, Dell'Aringa, Incerti, Albanella, Miccoli, Gribaudo, Giorgio Piccolo, Rotta, Boccuzzi, Gregori, Baruffi, Maestri.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi e le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, come convertito con modificazioni dalla legge 125 del 2013.
**3. 43. (Nuova formulazione) Ciprini, Bechis, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Rostellato, Nesci, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi e le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, come convertito con modificazioni dalla legge 125 del 2013.
**3. 78. (Nuova formulazione) Rostan, Famiglietti, Manfredi, Bossa, Valiante.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli Enti indicati al precedente comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1o gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.
*3. 5. Sereni.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Fermi restando vincoli generali sulla spesa di personale, gli Enti indicati al precedente comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1o gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.
*3. 35. D'Alia.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole »fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1o gennaio 2014« sono soppresse.
3. 75. Causi.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  «6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, possono essere ulteriormente prorogati, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1 comma 97 della legge n. 56 del 2014.». Dall'attuazione del presente comma, non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 57. (Nuova formulazione) Lattuca, Gasparini, Lodolini, Petitti, Fabbri.

Pag. 65

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
   a) il comma 8 è abrogato;
   b) al comma 28, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «I limiti di cui al primo e secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati o da fondi comunitari; nell'ipotesi di cofinanziamento i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.».
3. 53. Rosato, Fabbri.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. In rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali, viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempito, il prefetto relazione al ministero degli interni. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4, articolo 11 del presente decreto.
3. 10. (Nuova formulazione) Pilozzi, Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

ART. 4.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.bis. Per agevolare il transito dell'erogazione dei servizi di volo dell'ambito militare alla Società per l'assistenza al volo (ENAV s.p.a) negli aeroporti di Roma – Ciampino, Verona – Villafranca, Brindisi – Casale, Rimini e Treviso, il personale militare, in possesso delle abilitazioni di Controllore del Traffico militare ivi impiegato può transitare, a domanda, nei corrispondenti ruoli del personale civile della Società nazionale per l'assistenza di volo (ENAV s.p.a.), entro il limite del relativo fabbisogno, secondo i criteri di mobilità geografica, di anzianità di servizio e senza limite di età anagrafica. Dall'attuazione del presente comma, non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 3. (Nuova formulazione) Giachetti, Tidei.

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) le parole: «compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto» sono sostituite dalle seguenti: «compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione,».
*8. 18. (Nuova formulazione) Centemero.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) le parole: «compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto» sono sostituite dalle seguenti: «compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione,».
*8. 9. (Nuova formulazione) Giachetti.

  Sopprimere il comma 3.
**8. 20. Centemero.

Pag. 66

  Sopprimere il comma 3.
**8. 22. Dadone, Dieni, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 9.

Subemendamenti all'emendamento 9.74

  Al comma 5, dopo le parole: Avvocatura dello Stato aggiungere le seguenti: e degli altri enti pubblici.
0. 9. 74. 100. Governo.

  Al comma 6, sopprimere le parole: cinquanta per cento dell'ammontare del
0. 9. 74. 101. Governo.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 9.
(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici).

  1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5, in modo da consentire l'attribuzione a ciascun avvocato di una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.
  4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il cinquanta per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura stessa, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore venticinque per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente venticinque per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e del primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo princìpi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.
  6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza Pag. 67favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il cinquanta per cento dell'ammontare del corrispondente stanziamento relativo al 2013.
  7. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1o gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.».
9. 74. Il Relatore.

ART. 10.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 , per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, ed attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento.
  2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
  2-quater. All'articolo 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare» sono sostituite con le seguenti: «roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica».
10. 32. (Nuova formulazione) Rosato, Fabbri.

ART. 13.

Subemendamento all'emendamento 13.02

  All'articolo aggiuntivo 13.02, al comma 1, capoverso 7-ter, sostituire le parole: all'articolo 132, comma 1, lettere a), e d). con le seguenti: all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d).
0. 13. 02. 2. Il relatore.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondi per la progettazione e l'innovazione).

  1. All'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le pubbliche amministrazioni destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al due per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento Pag. 68adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.
  7-ter. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione sono ripartite, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì criteri e modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare, per il personale con qualifica non dirigenziale, l'importo del cinquanta per cento e, per il personale con qualifica dirigenziale, l'importo del venticinque per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.
  7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento ed efficientamento dell'ente e dei servizi ai cittadini. Le risorse non utilizzate per l'acquisto di beni possono essere utilizzate nei tre anni successivi per il perseguimento delle medesime finalità.
  7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater.».
13. 02. Il relatore.

ART. 15.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica Pag. 69finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università».
15. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

ART. 18.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. È soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257. Le funzioni, i compiti e le attribuzioni già svolti dal magistrato delle acque sono trasferiti al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio. È altresì soppresso il comitato tecnico di magistratura, di cui all'articolo 4 della legge 257 del 1907. Il comitato tecnico-amministrativo istituito presso il Provveditorato di cui al primo periodo è competente a pronunciarsi sui progetti di cui all'articolo 9, comma 7, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, anche quando il relativo importo ecceda i venticinque milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 marzo 2015 su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le funzioni già esercitate dal citato magistrato delle acque da trasferire alla Città metropolitana di Venezia, in materia di salvaguardia e risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e d'organizzazione della vigilanza lagunare, nonché di tutela dall'inquinamento delle acque. Col medesimo decreto sono individuate, altresì, le risorse umane e strumentali da assegnare alla detta Città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite.
18. 86. (Nuova formulazione) Dorina Bianchi, Piccone.

ART. 19.

  All'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
  14-bis. Le funzioni di supporto dell'Autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, sono attribuite all'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  L'Ufficio provvede alla funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
19. 86. Il Governo.

ART. 21.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Le funzioni inserire le seguenti: di reclutamento e formazione.
21. 41. Il Relatore.

  Al comma 2, sostituire il numero 2 con il seguente:
   2) le parole: «da due rappresentanti» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «da tre rappresentanti nominati dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istat, e da un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno nominato dal Ministro dell'interno, uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno nominato dal Ministro degli affari esteri, uno nominato dal Ministro della difesa e non più di tre nominati da ulteriori ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.».
21. 26. (Nuova formulazione) Rosato, Fabbri.

Pag. 70

  Al comma 4, sostituire le parole da: sono applicati fino alla fine del comma con le seguenti: è applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno, con corrispondente anzianità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.
*21. 7. (Nuova formulazione) Mazzoli.

  Al comma 4, sostituire le parole da: sono applicati fino alla fine del comma con le seguenti: è applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno, con corrispondente anzianità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.
*21. 9. (Nuova formulazione) Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 4, sostituire le parole da: sono applicati fino alla fine del comma con le seguenti: è applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno, con corrispondente anzianità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.
*21. 21. (Nuova formulazione) Palese, Laffranco.

  Al comma 4, sostituire le parole da: sono applicati fino alla fine del comma con le seguenti: è applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno, con corrispondente anzianità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.
*21. 33. (Nuova formulazione) Leone.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attività formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le Scuole medesime secondo i rispettivi ordinamenti.
**21. 10. (Nuova formulazione) Lauricella, Ribaudo, Oliverio.

Pag. 71

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attività formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le Scuole medesime secondo i rispettivi ordinamenti.
**21. 13. (Nuova formulazione) D'Alia.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attività formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le Scuole medesime secondo i rispettivi ordinamenti.
**21. 24. (Nuova formulazione) Centemero.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attività formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le Scuole medesime secondo i rispettivi ordinamenti.
**21. 29. (Nuova formulazione) Dorina Bianchi, Piccone.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attività formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le Scuole medesime secondo i rispettivi ordinamenti.
**21. 36. (Nuova formulazione) Locatelli.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Riorganizzazione del Ministero dell'interno).

  1. In conseguenza delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da definire entro il 31 ottobre 2014, il Ministero dell'interno provvede a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Il termine di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, è differito al 31 dicembre 2014, con conseguente riassorbimento, nel successivo Pag. 72biennio, degli effetti derivanti dalle predette riduzioni.
21. 03. (Nuova formulazione) Il Governo.

ART. 23.

  Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), dopo le parole: comma 15 sono inserite le seguenti: le parole «30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «12 ottobre 2014»;
   b) alla lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: e alla lettera a) le parole: «30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «12 ottobre 2014».
23. 14. (Nuova formulazione) Abrignani.

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province).

  1. All'articolo 47, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la parola: «luglio» è sostituita dalla seguente: «novembre».
**23. 06. Ferrari, Gasparini, Lodolini, Fabbri.

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province).

  1. All'articolo 47, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la parola: «luglio» è sostituita dalla seguente: «novembre».
**23. 020. Censore, Giulietti, Bruno Bossio, Lodolini.

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province).

  1. All'articolo 47, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la parola: «luglio» è sostituita dalla seguente: «novembre».
**23. 012. Squeri, Centemero.

Subemendamento all'emendamento 23.024

  All'emendamento 23.024 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: dei suddetti organi sono inserite le seguenti:, comunque non oltre il 30 marzo 2015;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica amministrazione sono bandite il 31 dicembre 2014. In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 stabilisce le modalità di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a) del predetto articolo.».
0. 23. 024. 1. Centemero.

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico).

  1. Nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere Pag. 73dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino alla ricostituzione dei suddetti organi non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.
23. 024. Il Governo.

ART. 25.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 330, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, primo periodo, dopo le parole: «sia richiesto» inserire le seguenti: «da disabili sensoriali o».
25. 8. Carnevali, Beni, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Lenzi, Gelli, Sbrollini, Casati, Fossati, Fabbri.

  Al comma 1 sostituire le parole: nonché da un rappresentante designato delle associazioni di persone con invalidità esperto in materia con le seguenti: nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario.
25. 9. (Nuova formulazione) Carnevali.

  Al comma 4, lettera a) dopo il n. 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. dopo le parole: «da un medico specialista nella patologia denunciata» aggiungere le seguenti: «ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate».
25. 14. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che a termini del previgente articolo 2, comma 1 della legge abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole.».

  5-ter. Al comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto il seguente:
  «1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi.».

  5-quater. All'articolo 4, comma 2, penultimo rigo, dopo il punto, è inserito il seguente periodo: « Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.».Pag. 74
  5-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5 quater, è autorizzata per l'anno corrente la spesa di – 1.000.000,00, a valere sulle risorse del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
25. 1. (Nuova formulazione) Bolognesi, Fabbri.

  Al comma 6 sopprimere le parole: e previa presentazione della domanda in via amministrativa.
25. 12. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  «6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità è di competenza dell'INPS».
25. 4. Carnevali, Miotto, Scuvera, Beni, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Lenzi, Piccione, Gelli, Sbrollini, Casati, Fossati, Fabbri.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Alla legge 12 marzo 1999 n. 68, all'articolo 16, comma 2 le parole: «se non versino in stato di disoccupazione e» sono soppresse.
*25. 2. (Nuova formulazione) Moscatt, Capone, Fossati, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Alla legge 12 marzo 1999 n. 68, all'articolo 16, comma 2 le parole: «se non versino in stato di disoccupazione e» sono soppresse.
*25. 10. (Nuova formulazione) Gribaudo, Cinzia Maria Fontana, Giorgio Piccolo, Rotta, Gnecchi, Incerti, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 27.050

  Al capoverso articolo 27-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: lettere a) e b) del decreto inserire le seguenti: del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
0. 27. 050. 4. Balduzzi, Mazziotti Di Celso.

  Dopo l'articolo 27, è inserito il seguente:

Art. 27-bis.
(Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie).

  1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, nt.244 che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva nonché ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, è riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro centomila per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro ventimila per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo Pag. 752, comma 1, lettere a) e b) del decreto 28 aprile 2009, n.132 e alla verifica della ricevibilità della istanza. La liquidazione degli importi è effettuata entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell'infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l'ordine del disagio economico, accertato con le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n.159, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio.
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e ad ogni ulteriore pretesa a carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. Detta corresponsione è effettuata al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.
  3. La procedura transattiva di cui all'articolo 2, comma 361, prosegue per i soggetti che non intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione, di cui al comma 1. Per i medesimi soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri di cui al comma 1, i moduli transattivi allegati al decreto interministeriale 4 maggio 2012.
  4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
27. 050. Il Governo.

ART. 28.

  Sostituire l'articolo 28 con il seguente:
  «Art. 28 – (Riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria). – 1. Nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e fino all'eliminazione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'importo del suddetto diritto è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.
  2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Società per gli Studi di Settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
*28. 11. (Nuova formulazione) Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Sostituire l'articolo 28 con il seguente:
  «Art. 28 – (Riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria). – 1. Nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e fino all'eliminazione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'importo del suddetto diritto è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.
  2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Società per gli Studi di Settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza Pag. 76da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
*28. 7. (Nuova formulazione) Morassut, Marcon, Marazziti, Nicchi.

  Sostituire l'articolo 28 con il seguente:
  «Art. 28 – (Riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria). – 1. Nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e fino all'eliminazione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'importo del suddetto diritto è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.
  2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Società per gli Studi di Settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
*28. 4. (Nuova formulazione) Carrescia, Manzi.

  Sostituire l'articolo 28 con il seguente:
  «Art. 28 – (Riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria). – 1. Nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e fino all'eliminazione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'importo del suddetto diritto è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.
  2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Società per gli Studi di Settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
*28. 21. (Nuova formulazione) Taranto, Martella, Dell'Aringa, Realacci, Benamati, Roberta Agostini, Ferrari, Gullo, Naccarato, Piccione, Bargero, Basso, Bini, Cani, Carra, Cenni, Culotta, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Incerti, Lodolini, Maestri, Marantelli, Mariano, Montroni, Oliverio, Petitti, Ribaudo, Romanini, Paolo Rossi, Senaldi, Simoni, Taricco, Tartaglione, Terrosi, Brandolin, Rubinato, Gullo.

  Sostituire l'articolo 28 con il seguente:
  «Art. 28 – (Riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria). – 1. Nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e fino all'eliminazione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'importo del suddetto diritto è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.Pag. 77
  2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Società per gli Studi di Settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
*28. 28. (Nuova formulazione) Misuraca, Dorina Bianchi.

  Sostituire l'articolo 28 con il seguente:
  «Art. 28 – (Riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria). – 1. Nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e fino all'eliminazione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'importo del suddetto diritto è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.
  2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Società per gli Studi di Settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
*28. 29. (Nuova formulazione) Balduzzi, Monchiero.

  Sostituire l'articolo 28 con il seguente:
  «Art. 28 – (Riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria). – 1. Nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e fino all'eliminazione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'importo del suddetto diritto è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.
  2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Società per gli Studi di Settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
*28. 33. (Nuova formulazione) Roberta Agostini.

  Sostituire l'articolo 28 con il seguente:
  «Art. 28 – (Riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria). – 1. Nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e fino all'eliminazione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'importo del suddetto diritto è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.
  2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive Pag. 78modificazioni ed integrazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Società per gli Studi di Settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
*28. 36. (Nuova formulazione) Brunetta, Gelmini, Abrignani, Centemero, Squeri, Ciracì, Palese.

  Sostituire l'articolo 28 con il seguente:
  «Art. 28 – (Riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria). – 1. Nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e fino all'eliminazione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'importo del suddetto diritto è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.
  2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Società per gli Studi di Settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
*28. 22. (Nuova formulazione) D'Attorre, Leva.

ART. 32.

Subemendamento all'emendamento 32.39

  All'emendamento 32.39, lettera a), sopprimere le parole: o di servizi.
0. 32. 39. 100. Governo.

  All'articolo 32, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo le parole: servizi o forniture inserire le seguenti: ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o di servizi o ad un contraente generale,; sostituire le parole: comma 3 con le parole: comma 5 e dopo le parole: Prefetto competente aggiungere le seguenti: in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante,;
   b) al comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: oggetto del procedimento penale con le seguenti: o della concessione;
   c) al comma 7, aggiungere le seguenti parole: ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione a cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva.

  Conseguentemente alla rubrica del Capo II, del Titolo III, sono aggiunte le parole:, servizi e forniture.
32. 39. Il Governo.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Presidente dell'ANAC inserire le seguenti: ne informa il Procuratore della Repubblica e.
32. 3. Ferranti.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: realizzazione dell'opera pubblica, aggiungere le seguenti:, servizi e forniture.

Pag. 79

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, dopo le parole: opere pubbliche, aggiungere le seguenti:, servizi e forniture.
32. 34. Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque non oltre il collaudo.
32. 5. Ferranti.

  Al comma 5, inserire, in fine, le parole: ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.
32. 35. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal prefetto.
32. 6. Ferranti.

ART. 39.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è soppresso.
39. 43. Il Governo.

ART. 40.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: entro trenta giorni, con le seguenti: entro quarantacinque giorni, e alla lettera c) sostituire le parole: entro venti giorni con le seguenti: entro trenta giorni.
40. 7. Ferranti.

  All'articolo 40, comma 1, lettera a), aggiungere in fine i seguenti periodi: «Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti, il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello.».
40. 25. Il Relatore.

ART. 41.

Subemendamento all'emendamento 41.15

  Sostituire la parola: palesemente con la seguente: manifestamente e sopprimere le parole: in fatto.
0. 41. 15. 1. Balduzzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quando la decisione è fondata su ragioni manifeste con le seguenti: in presenza di motivi palesemente infondati in fatto.
41. 15. Il Relatore.

ART. 50.

  Al comma 1, capoverso Art. 16-octies, comma 1, primo periodo, dopo le parole: Pag. 80formazione professionale sono aggiunte le seguenti: dei laureati.
50. 10. Centemero.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Possono far parte dell'ufficio per il processo i lavoratori che abbiano completato il perfezionamento del tirocinio di cui all'articolo 1, comma 344, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
50. 18. (Nuova formulazione) Morani.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. All'articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) dopo le parole: «i tribunali ordinari» sono inserite le seguenti: «, gli uffici requirenti di primo e secondo grado»;
    2) il periodo compreso fra le parole: «Lo stage formativo» e quelle: «giudice del dibattimento» è soppresso.
   b) dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:
  «11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.
  11-ter. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, attribuisce al concorrente dichiarato idoneo ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 un punteggio aggiuntivo di tre punti, da sommarsi al numero totale dei punti riportati all'esito delle prove nelle quali sia stato conseguito il relativo giudizio di idoneità. I documenti comprovanti l'esito positivo dello stage sono presentati, a pena di decadenza, a norma dell'articolo 8 del predetto decreto legislativo. Rimane fermo quanto previsto dal comma 14.».
50. 7. (Nuova formulazione) Ferranti.

  Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

Art. 50-bis.

  1. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:
  8-bis. Agli ammessi allo stage è attribuita, ai sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2 comma 7 lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
  8-ter. Il Ministro della giustizia, con decreto non avente natura regolamentare, determina annualmente i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio prevista dal comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito dei diritto allo studio universitario. Allo stesso modo si procede per determinare i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
50. 01. Ferranti.