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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 luglio 2014
280.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03304 Binetti: Formazione di base e competenze specifiche del personale addetto all'assistenza dei soggetti autistici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Ministero della salute è consapevole della rilevanza e delicatezza del tema trattato che, come è noto, coinvolge non solo i pazienti che presentano disturbi dello spettro autistico ma anche le famiglie.
  Sono necessari interventi mirati, già nel periodo dell'infanzia, per consentire di ridurre le oggettive difficoltà sia per i pazienti che per le famiglie e gli onerosi costi, diretti ed indiretti, dell'autismo.
  In particolare, va sviluppata una rete di servizi sanitari specialistici, di diagnosi e trattamento, accessibili e omogeneamente diffusi in tutte le regioni, garantendo un approccio multi-professionale e interdisciplinare. È noto che alcune regioni italiane si sono attivate in questa direzione ma non vi è ancora uniformità di approccio alla gestione dei pazienti autistici: mancano nel territorio servizi dotati di tutte le figure professionali necessarie per la terapia e la presa in carico dei pazienti e dei loro familiari.
  Ecco perché il Ministero della salute, già nel 2012, ha elaborato, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità ed in accordo con le regioni, un piano di azioni denominato «Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo, con particolare riferimento ai disturbi dello spettro artistico».
  Le principali criticità che il citato documento affronta riguardano: l'esigenza di diffondere capillarmente i processi diagnostici precoci; la conseguente necessità di costruire una rete di servizi sanitari completa; la necessità imprescindibile di una forte integrazione delle dimensioni sanitaria, sociale, scolastica ed educativa.
  Per meglio supportare l'applicazione del piano, è stata anche avviata dall'ISS, con il supporto delle regioni, una «indagine conoscitiva per creare una mappa dinamica dell'esistente, da cui partire per una caratterizzazione epidemiologica del fenomeno e della risposta assistenziale».
  Con specifico riguardo alla formazione del personale, viene evidenziata la necessità della costituzione di équipe specialistiche dedicate che svolgano attività di consulenza nelle varie aree della vita del soggetto.
  Il tema dell'autismo è stato anche inserito tra le priorità da affrontare all'interno del «Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale» (PANSM), approvato in Conferenza unificata Stato-regioni il 24 gennaio 2013. Merita, poi, di essere ricordato anche l'Accordo Stato-regioni del 20 febbraio 2014 che prevede una specifica linea progettuale diretta alla definizione di modelli di assistenza ai bambini e adolescenti affetti da patologie croniche, tra le quali l'autismo.
  Per quanto attiene alle caratteristiche dei «Presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali», i relativi requisiti sono delineati nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.
  Compete alle regioni intraprendere le iniziative legislative volte a predisporre i più adeguati strumenti di controllo per evitare abusi di qualsiasi tipo, anche riguardo alla correttezza professionale.Pag. 184
  È il caso di ricordare, infine, che le strutture sanitarie dedicate alla patologia in esame operano avvalendosi, oltre che dei medici chirurghi specialisti in discipline neuro-psichiatriche, anche degli operatori sanitari abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie di terapista della neuro, di terapista occupazionale, di tecnico della riabilitazione psichiatrica e di educatore professionale.
  Dette figure professionali sono collocate nell'area delle professioni sanitarie riabilitative. I citati professionisti conseguono la relativa laurea abilitante a compimento di un corso universitario triennale.

Pag. 185

ALLEGATO 2

5-03305 Lenzi: Criteri per l'utilizzo del farmaco per l'epatite C Sofosbuvir per uso compassionevole e dati sul numero dei pazienti sottoposti a tale trattamento.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo all'interrogazione parlamentare in esame, sulla base degli elementi acquisiti presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).
  L'AIFA, ancora prima ancora di avviare l’iter negoziale con la Gilead (azienda titolare dell'AIC del medicinale in questione), consapevole dell'importanza di questa nuova terapia e di quelle attese nei prossimi mesi per la cura dell'epatite C, ha adottato, in accordo con il Ministro della salute, una serie di procedure straordinarie – riunendo le Commissioni in seduta unificata e in sedute dedicate, e costituendo un tavolo di confronto permanente con altre istituzioni, associazioni dei pazienti, società scientifiche ed enti di ricerca – con l'obiettivo di porre le basi per la realizzazione, nei prossimi anni, un piano strategico di eradicazione dell'epatite C.
  Pertanto, in data 15 maggio 2014, in occasione dell'avvio della procedura di valutazione del farmaco Sofosbuvir, si è tenuta una riunione straordinaria e congiunta delle Commissioni AIFA CTS/CPR che ha previsto anche l'audizione di AISF e Gilead. In tale riunione, le Commissioni consultive di AIFA hanno previsto una strategia di accesso al trattamento per tutti i pazienti che, sulla base delle evidenze disponibili, possano trarne beneficio, pur in considerazione dell'arrivo, a breve, sul mercato di altri importanti farmaci antivirali per il medesimo trattamento.
  Successivamente, in data 28 maggio 2014 si è svolta una seconda riunione.
  In data 9 giugno 2014, si è tenuta una ulteriore riunione straordinaria del CPR, conclusasi, su richiesta dell'azienda, con la sospensione di 30 giorni della procedura di negoziazione del prezzo e di definizione del regime di rimborsabilità, al fine di consentire ulteriori approfondimenti circa l'ipotesi di prezzo da applicare al SSN. In tale occasione, l'AIFA, al fine di garantire che, durante tale periodo di sospensione, i pazienti con grave urgenza clinica fossero comunque trattati, ha concordato con l'azienda stessa un programma di accesso al trattamento con Sofosbuvir su base nominale.
  Pertanto, indipendentemente dall'attività di negoziazione del prezzo del medicinale, è stato rapidamente attivato tale programma di fornitura gratuita del farmaco su base nominale, per rendere immediatamente disponibile il medicinale ai pazienti affetti da epatite C nei casi più urgenti, tenuto conto dei pareri del Comitato per i medicinali (CHMP) dell'EMA.
  I criteri di accesso al programma di fornitura gratuita rispondono ai due principali obiettivi in termini di beneficio clinico per i pazienti HCV positivi ovvero:
   risolvere lo scompenso a carico del fegato al punto da consentire di rimuovere i pazienti dalla lista di attesa per trapianto, poiché clinicamente migliorati;
   ridurre e potenzialmente annullare la recidiva dell'infezione da HCV dopo il trapianto.

Pag. 186

  Tenuto conto che dalle analisi disponibili i pazienti con recidiva severa di epatite dopo trapianto di fegato ed i pazienti con cirrosi scompensata in lista per trapianto epatico risultavano essere circa 1.200, il CPR ha richiesto il trattamento immediato e gratuito per tali categorie di pazienti.
  Alla data del 17 luglio 2014 – ultimo aggiornamento fornito dall'azienda – risulta un numero di richieste di trattamento per 647 pazienti.

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ALLEGATO 3

5-03306 Rondini: Controlli sanitari per tutelare la salute dei consumatori che acquistano il riso importato dall'estero.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla questione posta con l'atto ispettivo in esame, per gli aspetti di competenza del Ministero della salute, si comunica che, nell'ambito del sistema di allerta rapido europeo (cosiddetto RASFF), le notifiche concernenti il riso, ed i prodotti derivati, di provenienza asiatica, sono state, dal mese di gennaio ad oggi, 24.
  Di queste notifiche, 10 hanno riguardato l'assenza delle prescritte certificazioni sanitarie, 11 la presenza di residui di pesticidi in quantità superiore ai limiti consentiti dalla normativa comunitaria – e fra esse 8 sono state attivate dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, a riprova della costante attenzione dedicata alle problematiche in argomento – in 2 è stata rilevata la presenza di organismi genericamente modificati, 1 ha fatto seguito al riscontro della presenza di insetti.
  Si sottolinea che, ad oggi, non risultano pubblicate nel citato sistema di allerta comunitario segnalazioni relative ad analoghi prodotti di origine cambogiana.
  Si comunica, inoltre, che gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute hanno effettuato, nel primo semestre 2014, controlli su 1.380 partite di riso, e prodotti derivati, di provenienza asiatica e ne sono state campionate 106. I controlli hanno determinato il respingimento di 13 partite di cui 9 (7 da India, 2 da Pakistan) per presenza di residui di pesticidi, 1 per presenza di aflatossine (Pakistan) e 3 per non conformità della merce riscontrata a seguito di ispezione (Bangladesh).
  Dalle informazioni rese emerge, con ogni evidenza, che il sistema di allerta comunitario garantisce quelle esigenze di sicurezza alimentare al quale hanno fatto giustamente riferimento gli onorevoli interroganti.

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ALLEGATO 4

5-03307 Fucci: Ipotesi di un nuovo modello organizzativo del Servizio sanitario della regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli onorevoli interroganti per aver posto l'attenzione su una tematica di indiscusso interesse.
  Inizio comunicando che la regione Friuli Venezia Giulia, già con note del 15 aprile e 30 maggio 2014, ha comunicato al Ministero della salute l'intenzione di avviare un nuovo modello organizzativo del sistema sanitario regionale, prevedendo la possibilità di costituire un unico ente sanitario che coniughi le esigenze del territorio, della rete ospedaliera e del contributo al servizio sanitario apportato dalle aziende ospedaliero-universitarie di Trieste e di Udine.
  Tale progetto richiede una sperimentazione gestionale di durata quinquennale e comporta la cessazione degli organi attuali delle citate aziende ospedaliero-universitarie, sostituite dagli organi di nuova nomina.
  Le norme vigenti per le aziende sanitarie locali e per le suddette aziende ospedaliero-universitarie troverebbero, comunque, applicazione, così come i protocolli di intesa, per assicurare l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca.
  Nello specifico, l'iniziativa in esame prevede che le aziende ospedaliero-universitarie «oltre a svolgere le proprie funzioni di assistenza, didattica e ricerca così come disciplinato dalla legislazione vigente, assicurano lo svolgimento unitario e coordinato, sia in sede ospedaliera che territoriale, anche delle funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione, in modo da migliorare il servizio pubblico di tutela della salute, accrescere la qualità dei processi formativi, sviluppare le conoscenze biomediche e l'innovazione tecnologica, nonché valorizzare in modo paritario le funzioni e le attività del personale ospedaliero, del territorio e del personale universitario».
  Il nuovo ente per l'assistenza sanitaria subentrerebbe nell'intero patrimonio dell'azienda per i servizi sanitari; il personale trasferito verrebbe collocato in una pianta organica «a latere» e conserverebbe, fino alla ridefinizione dell'atto aziendale, la stessa articolazione organizzativa esistente alla data della soppressione dell'azienda per i servizi sanitari.
  Al riguardo, questo Ministero osserva che, sotto il profilo della titolarità delle competenze per la costituzione di nuovi enti di organizzazione dei servizi sanitari regionali, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dispone che alle regioni spetta la competenza a definire, nel quadro della programmazione sanitaria regionale, «le linee dell'organizzazione dei servizi e delle attività destinate alla tutela della salute, i criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie».
  È noto che, nel vigente assetto normativo (articolo 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992) «la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale (aziende sanitarie) quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari Pag. 189regionali e delle altre funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale...».
  Fatte salve le valutazioni rese, ritengo, comunque, opportuno segnalare che la regione Friuli Venezia Giulia ha correttamente informato, per tempo e in più occasioni, il Ministero della salute circa l'iniziativa che intende avviare.
  Per i profili di competenza, il Ministero ha avviato da settimane un approfondimento tecnico per ponderare gli indiscussi elementi di innovatività connessi al progetto regionale – che potrebbero costituire anche oggettive soluzioni di razionalizzazione del sistema – al sistema organizzativo territoriale del SSN, anche alla luce dei contenuti del nuovo patto per la salute siglato nel corrente mese.
  Tali approfondimenti, considerata la portata innovativa del progetto, sono ancora in corso; mi riservo di informare gli onorevoli interroganti circa gli esiti del predetto approfondimento.

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ALLEGATO 5

5-03308 Silvia Giordano: Indagine epidemiologica per valutare il rapporto tra lo stato di salute della popolazione e l'inquinamento del Fiume Sarno.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 aprile 1995, è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno con la nomina del relativo commissario delegato per l'attuazione degli interventi di risanamento dell'area.
  Il Commissario delegato si è dotato di strutture tecniche di supporto per la programmazione delle azioni e degli interventi, per la definizione dei provvedimenti da adottarsi, per la realizzazione stessa degli interventi, per il monitoraggio della situazione ambientale e delle possibili correlazioni con aspetti di carattere igienico-sanitario, per l'analisi dei dati acquisiti e per la proposta di azioni correttive.
  Nel sub-comprensorio Alto Sarno, nel cui territorio sono ricompresi i comuni oggetto dell'interrogazione parlamentare, le opere strutturali hanno riguardato l'adeguamento dell'impianto di depurazione dei reflui industriali prodotti nel polo conciario di Solofra e la realizzazione dell'impianto di depurazione di Mercato San Severino con i relativi collettori comprensoriali. L'intero sistema, così rimodulato ed unificato, insieme al completamento ed adeguamento delle infrastrutture accessorie dell'intera area, costituisce il sistema di depurazione dell'Alto Sarno che prevede, anche, la relativa gestione unitaria degli impianti.
  Nel merito del quesito posto, il Centro nazionale di epidemiologia sorveglianza e promozione della salute – Ufficio di statistica – dell'Istituto superiore di sanità ha analizzato i dati di mortalità più recenti rilasciati dall'ISTAT, confrontando la mortalità dell'insieme di comuni in esame con quelli dell'intera regione Campania: l'unico eccesso significativo riguarda la mortalità per tumore delle vie biliari tra gli uomini.
  A questo proposito, devo, comunque, evidenziare che tali patologie, come è noto, sono neoplasie a eziologia multifattoriale, alla quale possono concorrere fattori ormonali, dietetici, infezioni, esposizioni professionali come pure esposizione a distruttori endocrini.
  Un ruolo eziologico della contaminazione delle acque non è, allo stato attuale, in alcun modo valutabile sulla base di questi dati.
  Dallo studio emerge, inoltre, che dal confronto della mortalità dell'insieme dei comuni in esame con quelli dell'intera provincia di Salerno (alla quale appartengono i comuni in questione) risulta che l'unico eccesso significativo (peraltro al limite della significatività) riguarda la mortalità per tumori polmonari tra gli uomini.
  Da ultimo, osservo che il Ministero dell'ambiente ha comunicato che con il decreto ministeriale ambiente dell'11 gennaio 2013, recante «Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», il Bacino del fiume Sarno è stato escluso dall'elenco dei siti di interesse nazionale.
  Il predetto Ministero ha, comunque, confermato la disponibilità a fornire il proprio supporto, per gli aspetti di competenza, sia al Ministero della salute che alla regione Campania.

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ALLEGATO 6

5-03309 Nicchi: Ispezione dei Nas presso la clinica milanese Matris dove è stata eseguita una tecnica di inseminazione eterologa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In via preliminare, e prima di entrare nello specifico della questione posta dagli interroganti, voglio ribadire che la condizione delle coppie affette da infertilità e sterilità costituisce una assoluta priorità per il Ministero della salute; come ha già avuto modo di riferire il Ministro, nella seduta dell'Aula del 2 luglio 2014, è intenzione dell'amministrazione pervenire, nei tempi più brevi possibili, ad una completa attuazione della nota sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale.
  Tale percorso attuativo deve, peraltro, garantire che i trattamenti sanitari in questione vengano praticati senza esporre a qualsivoglia rischio la salute di tutti i soggetti coinvolti.
  A questo proposito, evidenzio che la fecondazione eterologa non costituisce una semplice variante della fecondazione omologa; rispetto a quest'ultima è, infatti, necessario l'uso di gameti di un donatore terzo; è, pertanto, richiesta da parte dei centri di procreazione medicalmente assistita una nuova e diversa attività: la selezione del donatore. I criteri per effettuare tale selezione, secondo canoni di sicurezza dal punto di vista sanitario, sono contenuti nell'allegato III, punti 3 e 4, della direttiva europea 2006/17. La parte dell'allegato, riferita alla «donazione da persone diverse dal partner» non è stata ancora recepita nel nostro ordinamento in ragione del fatto che la fecondazione eterologa era, fino all'intervento della Consulta, vietata in Italia.
  A ciò va aggiunto che il decreto legislativo n, 191 del 2007 prevede, all'articolo 6, che gli istituti di tessuti e cellule, che comprendono anche i centri di procreazione medicalmente assistita (PMA), devono essere autorizzati dalle regioni e dalle province autonome ai fini dello svolgimento delle attività di controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione di tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo; al comma 4 del predetto articolo è, altresì, previsto che «L'istituto dei tessuti non apporta modifiche sostanziali alle proprie attività senza il rilascio della preventiva autorizzazione da parte della regione o della provincia autonoma interessata». All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo sopra citato sono, poi, previste sanzioni per chi opera senza autorizzazione.
  Ciò posto, non risulta a questo Ministero che siano state avviate pratiche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo ma, nell'ipotesi in cui dette attività fossero state avviate, senza la prescritta autorizzazione, le stesse dovrebbero essere considerate svolte in violazione di legge.
  Venendo allo specifico della questione posta dagli interroganti, ricordo che il Comando carabinieri per la tutela della salute, svolge, per il tramite dei dipendenti Nuclei antisofisticazione e sanità (NAS), non solo funzioni di polizia giudiziaria ma anche attività di vigilanza sanitaria; ed è proprio nell'esercizio di questa specifica competenza che i NAS, in considerazione delle recenti notizie di stampa circa l'avvio di pratiche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, hanno proceduto alla verifica della fondatezza delle predette notizie.
  Da ultimo, si evidenzia che la competente direzione del Ministero, ha adottato, su richiesta del Comando carabinieri per la tutela della salute, uno specifico provvedimento finalizzato ad autorizzare i NAS alla acquisizione delle cartelle cliniche.