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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 ottobre 2014
316.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (C. 2295, approvata dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 2295, approvata dal Senato, recante modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   premesso che:
    il testo non sembra considerare le specificità proprie delle Forze di polizia, non sempre collimanti – sul piano funzionale e sostanziale – con le esigenze delle Forze armate, laddove si prevede per l'accesso un nuovo e più complesso parametro fisico «correlato alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento»;
    si segnala altresì l'esigenza di razionalizzare la formazione del personale del Corpo forestale dello Stato, realizzando risparmi di spesa tramite la riduzione dei costi connessi alla frequenza del corso presso la Scuola (circa 750 euro al mese per allievo), con conseguente vantaggio di poter disporre quanto prima sul territorio di personale di nuova nomina. Infatti, la vigente disciplina, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, prevede per i vincitori del concorso pubblico per la nomina a vice ispettore del Corpo forestale dello Stato un corso di formazione della durata di quindici mesi, senza alcuna differenziazione per il personale interno vincitore nella quota di riserva. La formazione del personale già in servizio proveniente dai ruoli agenti-assistenti e sovrintendenti del Corpo potrebbe invece, al fine del contenimento della spesa pubblica, essere realizzata in maniera soddisfacente ed esaustiva in sei mesi. Inoltre, la sottrazione dal territorio di unità già operative per così tanti mesi comporta un serio danno alla funzionalità di molte strutture del Corpo. Alla riduzione della durata del corso di formazione, dovrebbe poi conseguire la riduzione dei periodi massimi di assenza dallo stesso,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   sia introdotta nel testo la seguente modifica normativa:
  «Nell'ottica del contenimento della spesa pubblica e al fine di assicurare la continuità nel servizio di presidio del territorio rurale e montano, al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:Pag. 160
   a) all'articolo 15, comma 1, lettera a), dopo le parole: «quindici mesi» sono aggiunte le seguenti: «, salvo per il personale già appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato che frequenta il corso solo negli ultimi sei, per poi essere sottoposto agli stessi esami e prove ai quali, ai sensi del comma 6 dell'articolo 18, sono sottoposti gli allievi non già appartenenti ai detti ruoli del Corpo, con conseguente formazione di un'unica graduatoria finale»;
   b) all'articolo 18, comma 3, lettera c), sono aggiunte le seguenti parole: «Per il personale che frequenta il corso solo negli ultimi sei mesi, i termini di novanta e centoventi giorni sono sostituiti da un unico termine di sessanta giorni».