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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 novembre 2014
339.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione (C. 1803 Beni).

EMENDAMENTI

ART. 2.

  Al comma 2, sostituire le parole da: il Ministro fino a: gli enti territoriali con le seguenti: le istituzioni della Repubblica.
2. 1. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.
(Approvato)

Pag. 34

ALLEGATO 2

Revisione della parte seconda della Costituzione (C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Pisicchio, C. 178 cost. Pisicchio, C. 179 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati, C. 2499 cost. Francesco Sanna, C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato).

ULTERIORI ELEMENTI INFORMATIVI FORNITI DAL GOVERNO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 79, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

  È stata esaminata la nota a firma del Capo di Gabinetto del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, relativa al provvedimento indicato in oggetto, trasmessa da codesto Ufficio legislativo con missiva n. 1-6181 del 20 ottobre 2014.
  Nella stessa vengono chiesti, in particolare, elementi informativi relativi all'impatto economico del disegno di legge in esame in termini di risparmi per la finanza pubblica.
  Al riguardo, per quanto di specifica competenza, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 2 modifica l'articolo 57 della Costituzione prevedendo, tra l'altro, la riduzione del numero dei componenti del Senato (esclusi quelli nominati dal Presidente della Repubblica) da 315 a 95. L'articolo 9, inoltre, modifica l'articolo 69 della Costituzione, limitando l'attribuzione dell'indennità ivi prevista (pari a 10.385 euro mensili pro-capite) solo ai componenti della Camera dei deputati.
  La minore spesa conseguente a dette disposizioni è stimabile in circa 49 milioni di euro annui. In particolare, dall'abolizione dell’ indennità parlamentare per i senatori prevista dall'articolo 9 deriverebbe un risparmio di circa 40 milioni di euro; dalla riduzione dei senatori prevista dall'articolo 2, con relativa cessazione della corresponsione della diaria mensile (pari a 3500 euro mensili pro-capite), deriverebbe un risparmio di circa 9 milioni di euro.
  Circa la stima dei risparmi di spesa che deriverebbero alla finanza pubblica dalla soppressione delle Province prevista dall'articolo 28, si segnala che gli stessi non sono allo stato quantificabili, È da evidenziare, infatti, che la legge 7 aprile 2014, n. 56 prevede il riordino del comparto, con l'avvio di un processo di individuazione delle funzioni attualmente svolte dalle Province, diverse da quelle che il legislatore individua quali fondamentali, per la loro riallocazione ai livelli di governo che ne possano assicurare lo svolgimento con significative Pag. 35economie di spesa. Pertanto, i risparmi di spesa in questione potranno essere quantificati solo a completa attuazione della citata legge n. 56 del 2014.
  Con riferimento ai possibili risparmi derivanti dall'articolo 34 che intende fissare l'indennità dei consiglieri regionali pari a quella prevista per i sindaci dei Comuni capoluogo di Regione (attualmente pari a 7.018,65 euro) e dall'articolo 39, comma 2, concernente l'abolizione di rimborsi o analoghi trasferimenti monetari in favore dei gruppi politici presenti nel Consigli regionali, si rappresenta di non disporre di elementi utili da fornire in merito.
  Con riguardo, infine, alla prevista soppressione del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) contenuta nell'articolo 39, comma 1, si fa presente che essa produrrebbe risparmi ulteriori pari a 8,7 milioni di euro, rispetto a quelli già previsti ed indicati nella relazione tecnica del disegno di legge di stabilità 2015 (articolo 25, comma 2) pari a euro 10.019.227 annui.

  Con la nota in riferimento sono state chieste una serie di valutazioni in ordine al disegno di legge recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione dei numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione.
  In particolare, sono stati richiesti i dati relativi all'impatto economico in termini di risparmi per la finanza pubblica, compresi quelli relativi al contenzioso, nonché i dati tecnici che attestano l'opportunità di procedere al nuovo riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni.
  Al riguardo, nel rinviare alle valutazioni del competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche in ordine alla fornitura di specifici dati, vale la pena sottolineare che la scelta di ricondurre alla potestà legislativa esclusiva dello Stato – individuata nell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione – la materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» attualmente attribuita dal terzo comma dello stesso articolo alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni – è stata fondamentalmente dettata dalla necessità di offrire chiarezza in ordine alle attribuzioni di alcune materie e funzioni e di superare le numerose criticità che hanno determinato un incremento esponenziale del contenzioso costituzionale.
  Tra l'altro, nello specifico campo, il disegno di legge in esame ha fatto tesoro della consolidata giurisprudenza costituzionale che, nell'ottica del rispetto sia dei vincoli di finanza pubblica derivanti anche da impegni internazionali e sia dei principi dell'unità giuridica ed economica dello Stato e della tutela dell'interesse nazionale, ha ritenuto legittime le norme che, per esigenze di coordinamento finanziario, imponevano vincoli alle politiche di bilancio delle regioni, precisando che le stesse non possono considerarsi una irragionevole limitazione dell'autonomia finanziaria regionale (Cfr. da ultimo: Corte costituzionale sentenza n. 23 del 13 febbraio 2014 (1).

(1) La Corte sostiene che: «in quest'ottica, “possono essere ricondotti nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica ‘norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali’ (sentenza n. 237 del 2009 e già sentenza n. 417 del 2005)” (sentenza n. 52 del 2010)»

  Infine, occorre riflettere sulla circostanza che il processo di modificazione della Costituzione si caratterizza per il fatto che l'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva in materia di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», viene temperata, nel futuro assetto delle competenze legislative, dalla necessità di salvaguardare l'autonomia finanziaria degli enti territoriali. Ed invero, il nuovo Senato è individuato come il fulcro attorno al quale ruota la composizione preventiva degli interessi statali e regionali, finalizzata a scongiurare il rischio di contenzioso costituzionale.

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ALLEGATO 3

5-04063 Dadone e Cozzolino: Sull'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Dadone lamenta, con riferimento all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la mancata nomina del Consiglio direttivo e l'omessa predisposizione della relazione programmatica e di quella semestrale. Chiede, pertanto, al Governo le iniziative che intende assumere per rendere più efficace l'azione dell'ente.
  Rappresento che il rinnovo del Consiglio direttivo ha avuto un iter complesso che ha scontato nella fase iniziale la transizione tra il precedente Governo e quello in carica. Attualmente il Governo, fermo nell'esigenza del rispetto del principio della parità di genere, ormai consolidato in sede di composizione degli organi di amministrazione, sta concludendo l'acquisizione, da parte dei dicasteri interessati, delle designazioni dei componenti del collegio in accordo con il predetto principio.
  Con l'insediamento del nuovo Consiglio, sarà possibile procedere con immediatezza all'approvazione della relazione programmatica già predisposta dagli uffici dell'Agenzia.
  Per quanto concerne la mancata redazione della relazione semestrale va detto che, sin dall'istituzione dell'Agenzia, risalente al 2010, tale documento è stato elaborato annualmente, in quanto è stato ritenuto che tale diversa cadenza consentisse di rappresentare meglio le dinamiche, in continua evoluzione, dell'azione amministrativa dell'ente.
  La prossima relazione, concernente l'attività per l'anno 2013, sarà trasmessa ai Ministeri dell'interno e della giustizia e pubblicata entro il mese corrente.
  Va rilevato che la criticità del ritardo della nomina del consiglio direttivo, comunque in via di risoluzione, non ha paralizzato l'attività dell'Agenzia.
  A titolo esemplificativo, evidenzio che lo scorso 29 ottobre sono stati consegnati ben 530 immobili, per un valore complessivo di oltre 100 milioni di euro, ubicati nella province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani. Inoltre, alla recente riapertura del centro commerciale «Belicittà» a Castelvetrano seguirà a breve quella di ben 32 supermercati, tutti facenti capo alla nota confisca Grigoli.
  Quanto allo specifico quesito posto dall'onorevole interrogante, rappresento che lo scorso 29 agosto il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge diretto – tra l'altro – a rilanciare la funzionalità dell'Agenzia.
  Le misure previste si articolano su due livelli, il primo dei quali corrisponde ad un'incisiva riorganizzazione della governance.
  In particolare, sarà operata la riduzione delle sue sedi, con il mantenimento di quella principale a Reggio Calabria e di una sola sede secondaria a Roma.
  Al fine di favorire un'efficiente interlocuzione con i vari soggetti interessati alla complessa tematica della gestione dei beni, è prevista l'istituzione di un Comitato consultivo aperto a rappresentanti dell'associazionismo e delle autonomie.Pag. 37
  Specifiche misure sono poi indirizzate al potenziamento della dotazione organica, che passerà dalle attuali 30 a 60 unità, con la previsione per il personale di requisiti di professionalità in materia di gestione e valorizzazione dei processi aziendali e patrimoniali. L'Agenzia potrà contare così su risorse di pregio, capaci di interloquire con il mondo produttivo con la necessaria competenza, nonché di offrire, fin dalla fase del sequestro del bene, ogni utile contributo e la necessaria assistenza ai giudici delegati e agli amministratori giudiziari.
  Completa tale quadro innovativo il rafforzamento delle sinergie tra Agenzia e Prefetture. In questo senso i nuclei di supporto già esistenti presso ciascuna prefettura sono stati potenziati, in modo da renderli funzionali a tutte quelle attività di conservazione dell'integrità e liberazione dei beni sequestrati e confiscati, presupposto indispensabile per il loro riutilizzo.
  Il provvedimento contiene, inoltre, misure finalizzate al miglioramento della gestione dei beni sequestrati e confiscati, quali l'introduzione di nuovi criteri di trasparenza e rotazione per la nomina degli amministratori giudiziari nonché l'ampliamento delle possibilità di destinazione dei beni confiscati. Infatti, gli immobili potranno essere assegnati agli enti locali non solo per lo svolgimento di attività istituzionali o sociali, ma anche economiche.

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ALLEGATO 4

5-04064 Gigli: Iniziative per dotare le forze dell'ordine di strumenti di deterrenza.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Gigli chiede al Governo la promozione di iniziative, anche normative, al fine di dotare le Forze di polizia di strumenti in grado di assicurare una efficace deterrenza.
  Voglio premettere che il mantenimento dell'ordine e della sicurezza durante le pubbliche manifestazioni costituisce uno degli impegni più delicati per le Forze di polizia, che agiscono attraverso sperimentati moduli operativi, consistenti, oltre che nell'attivazione in via preventiva di opportuni canali informativi, nella predisposizione in loco di accurati servizi di ordine pubblico commisurati al livello di rischio atteso.
  Tali moduli tendono sempre più a privilegiare il dialogo e la mediazione con i promotori e gli organizzatori delle iniziative in modo da relegare a extrema ratio la necessità di interventi coattivi.
  In tal senso è in corso di adozione un nuovo regolamento di istruzioni operative per i servizi di ordine pubblico, riferite ai vari scenari, dando un'attenzione particolare all'interazione consapevole e responsabile tra l'operatore di polizia e il cittadino.
  In tale contesto, l'uso di nuovi strumenti di deterrenza da parte delle Forze di polizia deve essere considerato un rimedio estremo per fronteggiare situazioni non altrimenti gestibili, allorquando ogni tentativo di mediazione o dissuasione verbale sia fallito.
  Ulteriori iniziative intraprese sono finalizzate a dotare le forze dell'ordine di nuovi strumenti tecnologici. In particolare, si prevede l'utilizzazione, già oggi in fase sperimentale, di video-camere indossate sulla divisa per la ripresa delle attività svolte in servizi di ordine pubblico.
  Altre ipotesi di modifiche normative sono allo studio. In tale sede sarà presa in esame anche l'opportunità e la praticabilità sotto il profilo dei principi costituzionali dell'introduzione della misura ipotizzata dall'onorevole Gigli, cioè l'estensione a tutti i tipi di manifestazioni pubbliche dell'istituto del cosiddetto arresto differito.

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ALLEGATO 5

5-04065 Invernizzi e Bragantini: Dati relativi al numero dei nomadi e dei campi allestiti per ospitarli.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Invernizzi chiede al Governo di conoscere i dati relativi al numero degli appartenenti alle comunità dei rom sinti e caminanti presenti nel nostro paese, nonché una serie di notizie relativi ai campi allestiti per ospitarli.
  Premetto che la stima della consistenza numerica delle predette popolazioni presenta tradizionalmente delle criticità legate soprattutto alla mancanza di un censimento ufficiale che tra l'altro implicherebbe una valutazione relativa a dati sensibili quali l'origine etnica. Un ulteriore aspetto problematico a tali fini è costituito dal fatto che i rom e i sinti non sono un gruppo omogeneo né per cultura né per provenienza, avendo inoltre uno status giuridico diverso a seconda che siano cittadini italiani, comunitari o non comunitari, titolari di forme di protezione internazionale ovvero apolidi.
  Secondo rilevazioni non ufficiali tuttavia il numero delle persone appartenenti alle predette minoranze si attesterebbe intorno alle 170.000 unità.
  Analoghe criticità si riscontrano anche nella rilevazione del numero complessivo dei campi autorizzati e degli insediamenti abusivi nonché delle persone ivi presenti.
  Rilevo, in ogni caso, che tali dati e altre informazioni concernenti il modus vivendi dei rom e dei sinti e dei caminanti (condizioni sanitarie, lavorative e scolastiche) sono reperibili tramite le istituzioni locali.
  In merito alle azioni intraprese dal Governo, ricordo che nel 2012, in ossequio alla normativa internazionale di non discriminazione e di tutela delle minoranze, è stata adottata una Strategia nazionale di inclusione delle comunità rom sinti e caminanti.
  Per l'attuazione della Strategia, prevista fino al 2020, sono stati istituti presso l'Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali (UNAR) una cabina di regia permanente e quattro tavoli di lavoro sulla base degli assi di intervento prioritari relativi ai settori dell'abitazione, istruzione, lavoro e salute, coordinati dalle Amministrazioni di riferimento.
  Nell'ambito di tale strategia, proprio al fine di avere una visione unitaria e più completa della presenza delle predette minoranze sul territorio, è stato costituito presso l'UNAR un apposito gruppo di lavoro finalizzato al superamento del gap informativo e statistico esistente, che coinvolge le amministrazioni interessate, l'Anci e l'Istat e i rappresentanti delle stesse comunità.
  In particolare il gruppo di lavoro ha avviato una sperimentazione a livello nazionale per la progettazione di un sistema informativo pilota per il monitoraggio dell'integrazione sociale e per la mappatura degli insediamenti regolari e spontanei delle popolazioni rom, sinti e caminanti.
  Nel corso del 2014 si è proceduto ad una rilevazione e georeferenziazione degli insediamenti, autorizzati e spontanei, presenti in tutti i comuni con più di 15.000 abitanti, per un totale di 736 comuni.
  L'indagine è in corso e a conclusione della medesima, prevista per il luglio 2015, sarà possibile elaborare i dati raccolti e avere, di conseguenza, un quadro più completo in riferimento alle presenze e agli insediamenti delle predette comunità.

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ALLEGATO 6

5-04066 Quaranta ed altri: Iniziative per accertare eventuali responsabilità per i fatti avvenuti durante il G8 di Genova.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Quaranta, unitamente ad altri deputati, chiede al Ministro dell'interno l'istituzione di una commissione di inchiesta ministeriale volta ad accertare le responsabilità politiche di chi ricopriva ruoli apicali durante il G8 di Genova del 2001.
  Le posizioni dei singoli funzionari dell'Amministrazione dell'interno coinvolti a vario titolo nei fatti del G8 di Genova sono state oggetto di procedimenti sia penali che disciplinari.
  Tutti i procedimenti penali nei confronti di appartenenti alla Polizia di Stato si sono conclusi e ad essi ha fatto seguito l'adozione dei provvedimenti di esecuzione delle pene accessorie, nonché l'applicazione di sanzioni disciplinari.
  Alla luce delle iniziative, anche di quelle assunte a suo tempo dall'Amministrazione, appare problematico individuare quali altri spazi di accertamento potrebbero residuare in capo ad un'apposita commissione di inchiesta ministeriale, posto che i profili di responsabilità dei funzionari coinvolti sono, come si diceva, già ampiamente definiti.
  Va, inoltre, considerata la circostanza che molti di quei funzionari interessati alla vicenda non fanno più parte dell'Amministrazione dell'interno, essendone usciti, alcuni anche da tempo, per varie ragioni.
  Riguardo, invece, agli aspetti politici, e all'accertamento delle relative responsabilità, non può non ricordarsi come non siano mancate iniziative di questo tenore, che non hanno tuttavia mirato a costituire organi ministeriali d'inchiesta, quanto a sollecitare il coinvolgimento delle Camere.
  Ciò è accaduto nella XIV legislatura, allorché venne istituito un Comitato paritetico perché svolgesse sui fatti di Genova un'indagine conoscitiva, e, più tardi, nella XVI legislatura, in cui la proposta di legge relativa all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta venne esaminata ma non approvata.

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ALLEGATO 7

5-04062 Fiano: Iniziative sulle sanzioni per esternazioni xenofobe e razziste da parte di persone che ricoprono incarichi pubblici.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Fiano pone all'attenzione del Governo le espressioni di istigazione all'odio nei confronti dell'etnia rom comparse sulle pagine facebook di un consigliere del comune di Motta Visconti in provincia di Milano.
  Chiede, pertanto, l'adozione di iniziative normative volte a rafforzare il sistema sanzionatorio nei riguardi di pubblici funzionari e amministratori che si rendano responsabili di esternazioni razziste.
  Effettivamente il 21 settembre scorso il citato consigliere ha pubblicato sulle pagine di facebook alcune frasi offensive che, secondo i Carabinieri del locale Comando, possono essere fatte risalire a un tentativo di furto avvenuto il giorno prima in una villetta confinante con l'abitazione del consigliere medesimo. Frasi dello stesso tenore sono comparse anche successivamente, in particolare nelle giornate del 29 settembre e del 29 ottobre.
  Informo che sui fatti sopra riportati risulta iscritto presso la Procura della Repubblica di Roma un procedimento penale, al momento a carico di ignoti, per il reato di cui all'articolo 3 della legge n. 645 del 1975, che ha ratificato la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.
  A parte gli aspetti penali della vicenda, rilevo che l'ordinamento amministrativo contempla l'adozione di provvedimenti di rigore nei confronti di titolari di cariche elettive.
  Tale previsione è tuttavia limitata a fattispecie circoscritte che non sembrano ricorrere nel caso in esame.
  Infatti, l'allontanamento, anche temporaneo, dell'amministratore pubblico, nel nostro sistema, sembra essere legato a gravi manchevolezze connesse all'esercizio del munus pubblico, mentre nel caso in esame il comportamento, per quanto palesemente disdicevole, del consigliere comunale non appare presentare tale specifica connessione.
  Su un diverso piano, cioè quello dell'applicazione della legge Severino e del decreto attuativo relativo alla sospensione e decadenza degli amministratori locali, occorrerà attendere, come è noto, l'esito del procedimento penale per verificare se si siano concretizzati i presupposti per le misure, cautelari e definitive, previste dal decreto attuativo 235 del 2012.

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ALLEGATO 8

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro
(Nuovo testo C. 2660, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 2660, approvato dal Senato, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;
   considerato che il provvedimento è riconducibile principalmente alle materie «ordinamento civile e previdenza sociale», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e o), della Costituzione, nonché alla materia «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza concorrente tra Stato e regioni ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   ricordato che la giurisprudenza costituzionale ha in varie occasioni affrontato il tema delle leggi di delega in relazione a quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione, che ammette la delega dell'esercizio della funzione legislativa al Governo solo «con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti»;
   evidenziato, al riguardo, che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la determinazione dei «principi e criteri direttivi» non è finalizzata ad eliminare ogni discrezionalità nell'esercizio della delega, ma soltanto a circoscriverla; le norme deleganti debbono essere comunque idonee ad indirizzare concretamente ed efficacemente l'attività normativa del Governo, non potendo esaurirsi in mere enunciazioni di finalità né in disposizioni talmente generiche da essere riferibili a materie vastissime ed eterogenee (sentenza n. 156/1987);
   rilevato che, nella sentenza n. 224 del 1990, la Corte costituzionale ha sancito che i «principi e criteri direttivi» presentano nella prassi una fenomenologia estremamente variegata, che oscilla da ipotesi in cui la legge delega pone finalità dai confini molto ampi e sostanzialmente lasciate alla determinazione del legislatore delegato a ipotesi in cui la stessa legge fissa principi» a basso livello di astrattezza, finalità specifiche, indirizzi determinati e misure di coordinamento definite o, addirittura, pone principi inestricabilmente frammisti a norme di dettaglio disciplinatrici della materia o a norme concretamente attributive di precise competenze;
   osservato che la Corte costituzionale ha da tempo riconosciuto, e confermato nella sentenza n. 98 del 2008, che «la varietà delle materie riguardo alle quali si può ricorrere alla delega legislativa comporta che neppure è possibile enucleare una nozione rigida valevole per tutte le ipotesi di «principi e criteri direttivi», Pag. 43quindi «il Parlamento, approvando una legge di delegazione, non è certo tenuto a rispettare regole metodologicamente rigorose» (sentenze nn. 340 del 2007; n. 250 del 1991);
   osservato, altresì, che la considerazione per cui «il livello di specificazione dei principi e criteri direttivi può in concreto essere diverso da caso a caso, anche in relazione alle caratteristiche della materia e della disciplina su cui la legge delegata incide» (così ancora ordinanza n. 134 del 2003) non ha peraltro impedito alla Corte, in varie occasioni, di sollecitare una maggiore precisione da parte del legislatore delegante (ordinanza n. 134 del 2003, sentenza n. 53 del 1997, sentenza n. 49 del 1999);
   ricordato che la Corte ha ammesso, poi, che i principi e criteri direttivi possano essere ricavati per implicito (sentenza n. 48 del 1986) o essere enucleati, nel silenzio della legge delega, per relationem (ossia ricavati dalla normativa vigente: sentenze nn.156 del 1987, 87 del 1989, 126 del 1996 e 383 del 1998);
   rilevato che il comma 7, lettera a), delega il Governo ad «individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali»; il comma 9, lettera a), delega il Governo alla «ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici»; il comma 9, lettera g), delega il Governo alla «ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese»;
   evidenziato, riguardo alle predette disposizioni di delega, che non appare chiara l'effettiva portata della delega stessa, anche alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, facendo il testo riferimento ad attività di tipo ricognitivo e di analisi quali presupposti di un eventuale intervento normativo;
   rilevato che alcune disposizioni, previste ai fini delle deleghe stabilite dai commi 3 e 4 dell'articolo 1, riguardano le politiche attive del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale ed il lavoro, intervenendo su ambiti rispetto ai quali dovranno essere assicurate forme di coinvolgimento delle regioni;
   preso atto, in proposito, che il comma 3 prevede che il decreto legislativo sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e che, tra i criteri di delega recati dal comma 4, è stabilita l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministeri del lavoro e delle politiche sociali;
   evidenziata, peraltro, l'opportunità di specificare maggiormente come si concretizzi la «partecipazione» dello Stato, delle regioni e delle province autonome nella citata Agenzia, specificando, in particolare, se si intende fare riferimento alle agenzie già previste nell'ordinamento dall'articolo 8 del decreto legislativo 300 del 1999, che le definisce strutture che «svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici, e che operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali» ovvero se si intenda configurare una partecipazione «azionaria» da parte di tali soggetti, che dovrebbe allora richiedere Pag. 44una diversa qualificazione giuridica dell'istituendo organismo,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito – con particolare riguardo alle richiamate previsioni dei comma 7, lettera a), e 9, lettere a) e g), – l'effettiva portata delle disposizioni di delega, facendo il testo riferimento ad attività di tipo ricognitivo e di analisi quali presupposti di un eventuale intervento normativo;
   all'articolo 1, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare maggiormente come si concretizzi la «partecipazione» dello Stato, delle regioni e delle province autonome alla Agenzia nazionale per l'occupazione.