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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 novembre 2014
344.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 7.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Dopo il comma 279 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: «279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei commi da 271 a 279 per i quali l'Agenzia delle entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito di imposta è applicabile agli investimenti, effettuati dal 1o gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1o gennaio 2007, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
*7. 66. (ex 7.04 (Nuova formulazione)) Castricone.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Dopo il comma 279 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: «279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei commi da 271 a 279 per i quali l'Agenzia delle entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito di imposta è applicabile agli investimenti, effettuati dal 1o gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1o gennaio 2007, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
*7. 18. (Nuova formulazione) Abrignani, Palese, Brunetta.

ART. 8.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
   a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
   b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari, di cui all'allegato Pag. 476M del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 2.700.000;
   2017: – 2.200.000.
8. 37. (Nuova formulazione) Paola Bragantini, Mazzoli, Braga, Fregolent, Borghi.

  Al comma 1:
  alla lettera a), numero 2) aggiungere infine il seguente periodo: La detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
  alla lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) al comma 1-bis., alinea, le parole da: «nella misura» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015».

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. con le seguenti: di 99 milioni di euro per l'anno 2015, di 446,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 449,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 450,4 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2025 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
*8. 9. (Nuova formulazione) Tino Iannuzzi, Realacci, Mariani, Borghi, Dorina Bianchi, Matarrese, Pastorelli, Zan, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1:
  alla lettera a), numero 2) aggiungere infine il seguente periodo: La detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
  alla lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) al comma 1-bis., alinea, le parole da: «nella misura» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015».

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. con le seguenti: di 99 milioni di euro per l'anno 2015, di 446,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 449,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 450,4 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2025 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
*8. 3. (Nuova formulazione) Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1:
  alla lettera a), numero 2) aggiungere infine il seguente periodo: La detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute Pag. 477dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
  alla lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) al comma 1-bis., alinea, le parole da: «nella misura» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015».

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. con le seguenti: di 99 milioni di euro per l'anno 2015, di 446,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 449,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 450,4 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2025 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
*8. 32. (Nuova formulazione) Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Paglia, Ricciatti, Ferrara.

ART. 11.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1o gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, in 20,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: di 94 milioni di euro per l'anno 2015, di 443,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 438,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 439,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 444 milioni di euro per l'anno 2020, di 449,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 453,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 456,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 457 milioni di euro per l'anno 2024, e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
11. 28. (Nuova formulazione ) Tullo, Giacobbe, Quaranta, Biasotti, Oliaro, Basso, Carocci, Pastorino, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1o gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente:
  all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: di 445 milioni di euro per l'anno 2016, di Pag. 478425 milioni di euro per l'anno 2017 e di 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;
  alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: –5.000.000.
11. 16. (Nuova formulazione). Gnecchi, Damiano, Giacobbe, Zappulla, Cinzia Maria Fontana, Boccuzzi, Baruffi, Maestri, Incerti, Casellato, Gribaudo, Fabbri, Moretto, Narduolo, Albanella, Carra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, si applicano gli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole: 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 con le seguenti: 238 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
*11. 57. (Nuova formulazione) Ginato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, si applicano gli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole: 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 con le seguenti: 238 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
*11. 60. (ex 26.48. (Nuova formulazione)). Rostellato, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'Inps, ed all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa che abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all'Inps per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1o gennaio 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.» con le seguenti: «di 103 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro per l'anno 2016 e di 458 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;

Pag. 479

  Conseguentemente all'articolo 44, al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 74, settimo comma, dopo le parole «di gomma e plastica» sono inserite le seguenti: «di bancali in legno (pallets) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo,».
11. 4. (Nuova formulazione) Castricone, Melilla, d'Incecco, Amato, Ginoble, Fusilli, Duranti.

ART. 13.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli sono riconosciuti per l'anno 2015, a favore dei nuclei familiari con un numero figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 8.500 euro annui, buoni per l'acquisto di beni e servizi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma.

  Conseguentemente all'articolo 13, comma 6, sostituire le parole: 298 milioni con le seguenti: 253 milioni.
*13. 60. (Ulteriore nuova formulazione) Gigli, Fauttilli, De Mita, Sberna.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli sono riconosciuti per l'anno 2015, a favore dei nuclei familiari con un numero figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 8.500 euro annui, buoni per l'acquisto di beni e servizi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma.

  Conseguentemente all'articolo 13, comma 6, sostituire le parole: 298 milioni con le seguenti: 253 milioni.
*13. 26. (Ulteriore nuova formulazione) De Girolamo, Saltamartini.

  Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: 298 milioni con le seguenti: 303 milioni;
   b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Una quota del suddetto fondo, pari ad 5 milioni di euro, per l'anno 2015, è destinata al Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134».

  Conseguentemente:
  Alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare la seguente variazione:
   2015: – 5.000.000.
13. 73. Il Relatore.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: in favore della famiglia inserire le Pag. 480seguenti: di cui una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni.

  Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma 6, dopo le parole: Ministero del lavoro e delle politiche sociali inserire le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 7, sopprimere il secondo periodo.
*13. 8. La XII Commissione.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: in favore della famiglia inserire le seguenti: di cui una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni.

  Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma 6, dopo le parole: Ministero del lavoro e delle politiche sociali inserire le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 7, sopprimere il secondo periodo.
*13. 27. Lenzi, Argentin, Amato, Beni, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Fossati, Gelli, Grassi, Murer, Patriarca, Piccione, Sbrollini, Albini, Mariano, Becattini, Miotto, Valeria Valente, Carra.

ART. 14.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla cura delle patologie connesse alla dipendenza del gioco d'azzardo con le seguenti: alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata alla sperimentazione di modalità di controllo dei soggetti a rischio di patologia, mediante l'adozione di software che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento generando conseguentemente appositi messaggi di allerta. Il Ministro della salute, con decreto di natura regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP). Al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, l'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è trasferito al Ministero della salute. Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene rideterminata la composizione dell'Osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, Pag. 481senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*14. 17. (Ulteriore nuova formulazione) Binetti, Sberna, Fauttilli, De Mita.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla cura delle patologie connesse alla dipendenza del gioco d'azzardo con le seguenti: alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata alla sperimentazione di modalità di controllo dei soggetti a rischio di patologia, mediante l'adozione di software che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento generando conseguentemente appositi messaggi di allerta. Il Ministro della salute, con decreto di natura regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP). Al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, l'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è trasferito al Ministero della salute. Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene rideterminata la composizione dell'Osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*14. 21. (ex 44.286 (Nuova formulazione)) Saltamartini.

ART. 15.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili ai sensi del citato articolo 15, comma 1-bis, ovvero ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, anche quando i relativi versamenti sono effettuati dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime.
15. 13. (Nuova formulazione) Sanga.

ART. 16.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, è sostituita dalla seguente:
  «a) impianti wi-fi, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download».
16. 33. Boccadutri, Losacco, Carbone.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma 7 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 Pag. 482aprile 2012, n. 44, sono sostituiti dai seguenti: «Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere, entro il limite complessivo di euro 600.000, sugli introiti di cui al comma 2, lettera a). I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico entro il 1o marzo 2015 per le finalità di cui al periodo precedente e, per l'importo eccedente, per l'incremento della somma di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni.».
  2-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;
   b) al comma 9, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;
   c) al comma 9, secondo periodo, le parole: «le risorse di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento delle risorse di cui al primo periodo»;
   d) dopo il comma 9-bis sono inseriti i seguenti:
  «9-ter. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per la pianificazione delle frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre per la messa a disposizione della relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. Le suddette frequenze possono essere assegnate unicamente secondo le modalità di cui al presente comma. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti d'uso esclusivamente ai soggetti utilmente collocati in apposite graduatorie redatte sulla base dei seguenti criteri:
   a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
   b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;
   c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;
   d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria;
   e) tempi previsti per la realizzazione delle reti di cui alle frequenze di cui all'alinea, primo periodo.

  9-quater. Gli operatori di rete selezionati secondo le modalità di cui al comma 9-ter possono altresì successivamente esercire, per le medesime finalità, ulteriori frequenze resesi disponibili, assicurando il puntuale rispetto dei vincoli previsti dalla pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei diritti dei Paesi radioelettricamente confinanti. Gli operatori di rete in ambito locale già titolari di diritti d'uso di frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia mettono a disposizione la relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale secondo le modalità di cui al comma 9-quinquies.
  9-quinquies. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater, il Ministero dello sviluppo economico predispone, per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, Pag. 483riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i seguenti criteri:
   a) media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma;
   b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all'albo professionale, e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualità di dipendenti.

  9-sexies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso di cui al comma 9-quater concedono la relativa capacità trasmissiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 9-quinquies. I fornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzano la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater per un determinato marchio non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze. Le graduatorie di cui al comma 9-quinquies sono sottoposte a periodici aggiornamenti.
  9-septies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'adottare il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale sulla base della posizione in graduatoria di cui al comma 9-quinquies. Il presente comma integra i princìpi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.».

  2-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, valutati complessivamente in 31,626 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
16. 38. Il Governo.

ART. 17.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. 172. (Nuova formulazione) Gigli, Santerini, Fauttilli, De Mita, Rubinato, Ginato

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 27 dicembre 2013, n.147, le parole: «di 3 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 3.000.000;
   2016: – 3.000.000;
   2017: – 3.000.000.
17. 257. Saltamartini, Tancredi.

Pag. 484

  Al comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: di 98,6 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella D, Ministero dello sviluppo economico missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Vigilanza sugli enti sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali alla voce decreto-legge n. 78 del 2010. Art. 7 comma 31: Manovra – Art. 7 Soppressione ed incorporazione Enti e organismi pubblici (1.2 – cap. 2302), apportare le seguenti variazioni:
   2015: CP:-CS:-
17. 497. Il Relatore.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Per assicurare il sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale, nonché per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2014 sulle relative risorse, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 20.000.000;
   2016: – 20.000.000;
   2017: – 20.000.000.
*17. 464. (Ulteriore nuova formulazione) Peluffo, Losacco, Basso, Iacono.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Per assicurare il sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale, nonché per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2014 sulle relative risorse, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 20.000.000;
   2016: – 20.000.000;
   2017: – 20.000.000.
*17. 440. (Ulteriore nuova formulazione) Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Per assicurare il sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale, nonché per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2014 sulle relative risorse, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 20.000.000;
   2016: – 20.000.000;
   2017: – 20.000.000.
*17. 454. (Ulteriore nuova formulazione) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Per assicurare il sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale, nonché per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2014 sulle relative risorse, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Pag. 485

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 20.000.000;
   2016: – 20.000.000;
   2017: – 20.000.000.
*17. 470. (Ulteriore nuova formulazione) Di Gioia.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Per assicurare il sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale, nonché per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2014 sulle relative risorse, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 20.000.000;
   2016: – 20.000.000;
   2017: – 20.000.000.
*17. 446. (Ulteriore nuova formulazione) Latronico, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Per assicurare il sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale, nonché per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2014 sulle relative risorse, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 20.000.000;
   2016: – 20.000.000;
   2017: – 20.000.000.
*17. 33. (Ulteriore nuova formulazione) Losacco, Boccadutri.

  All'emendamento 17.498 del Relatore, all'elenco n. 3 dopo le parole: con oneri a carico del bilancio comunale aggiungere le seguenti: nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili.
0. 17. 498. 5. Marchi.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, da ripartire tra le finalità di cui all'elenco n. 3 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni: – voce Ministero dell'interno:
   2015: – 100.000.000;
   2016: : – 100.000.000;
   2017: – 100.000.000;
– voce Ministero della difesa:
   2015: – 10.000.000;
   2016: – 10.000.000;
   2017: – 10.000.000.

Pag. 486

Elenco 3

Intervento 2015 2016 2017 A decorrere dal 2018
Interventi di carattere sociale volti alla stipula di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili 100 100 100 100
Prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania 10 10 10 0
Totale 110 110 110 100

(Gli importi sono in milioni di euro)
17. 498. Il Relatore.

  Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
  23-bis. La Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno possono consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni. Sono abrogati i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
  23-ter. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 1, nonché le specifiche modalità attuative.
  23-quater. Le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, Pag. 487degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, rispettivamente, al Programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione «Ordine e sicurezza pubblica» e al Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione «Soccorso civile».
  23-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 300 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
17. 496. Il Governo.

ART. 19.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,» sono soppresse. Resta ferma l'approvazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale.
*19. 1. (Nuova formulazione) Andrea Romano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,» sono soppresse. Resta ferma l'approvazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale.
*19. 90. (Nuova formulazione) Causin, Librandi.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie, le micro e piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.
19. 27. (Nuova formulazione) Cariello, Currò, Castelli, Brugnerotto, Caso, Colonnese, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1:
   1) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'Albo Nazionale Pag. 488delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata ad una cooperativa, aderente ad un consorzio o parte di una rete di imprese nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce»;
   2) alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si considera committente anche l'impresa iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto»;
   3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore.»;
  b) dopo l'articolo 6-bis, è inserito il seguente:

Art. 6-ter.
(Disciplina della sub-vezione).

  1. Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipula del contratto o in corso di esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vezione. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
  2. In mancanza dell'accordo di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vezione il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.
  3. Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
  4. All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore ai 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, è concessa la facoltà di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico».
   c) l'articolo 7-bis è soppresso e sono, conseguentemente, soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel decreto legislativo medesimo.

  11-ter. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, Pag. 489con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2 e 3 sono soppressi;
   b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5 sono sostituiti dai seguenti:
  4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.
  4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.
  4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al 4-quater è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
  4-quater. La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti ed ai sensi del comma 4-bis, sino alla data di adozione della delibera del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal Comitato Centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti.
  4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali ed alle violazioni del codice della strada commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.
  4-sexies. all'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
  5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo Pag. 490adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane .»
   c) i commi 6, 7, 8, 9,10,11 e 16 sono soppressi;
   d) il comma 14 è sostituito dal seguente:
  14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell'importo delle fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro».

  11-quater. Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto, l'esperimento del procedimento di negoziazione- assistita da uno o più avvocati di cui al Capo secondo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso. Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le Associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per l'attivazione dell'azione diretta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni.
  11-quinquies. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio di autotrazione, pubblica ed aggiorna sul proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi.
  11-sexies. Le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, hanno facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009. A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale, già presentate alle competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda di autorizzazione o autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria, sono valide fino alla scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo. Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese dimostrano il requisito dell'idoneità finanziaria esclusivamente con le modalità di cui al secondo periodo del presente comma.
19. 135. Il Governo.

ART. 21.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Ai fini delle assunzioni di personale previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, Pag. 491con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, l'articolo 3, comma 3-bis, del medesimo decreto, si interpreta nel senso che lo scorrimento ivi previsto riguarda anche i concorsi banditi nell'anno 2012 ed indetti per l'anno 2013.
* 21. 1. La I Commissione.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Ai fini delle assunzioni di personale previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, l'articolo 3, comma 3-bis, del medesimo decreto, si interpreta nel senso che lo scorrimento ivi previsto riguarda anche i concorsi banditi nell'anno 2012 ed indetti per l'anno 2013.
* 21. 53. Lauricella, Fiano, Fabbri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  14-bis. Al comma 9-bis, penultimo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014» e le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015». All'ultimo periodo del medesimo comma, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2015».
21. 64. (Nuova formulazione) Capodicasa, Piccione, Iacono, Amoddio, Zappulla, Ribaudo, Culotta, Gullo, Greco, Burtone, Berretta, Cardinale, Lauricella, Moscatt, Albanella, Boccadutri, Riccardo Gallo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  14-bis. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in via straordinaria, per l'anno 2015, ai fini della copertura dei posti vacanti, è autorizzata allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
21. 274. Il Relatore.

ART. 26.

  All'emendamento del relatore 26.101, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 10-bis, lettera a), sostituire la parola: proprie con le seguenti: d'istituti di patronato;
   aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-quater. A seguito della entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche con riferimento alle attività diverse che possono svolgere e dei relativi meccanismi di finanziamento diversi di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, nell'ambito della legge di bilancio per il triennio 2016-2018, sono rimodulate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le modalità di sostegno degli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di assicurare la semplificazione e la tempestività nell'erogazione dei trasferimenti pubblici in loro favore, nonché di definire aliquote di contribuzione e meccanismi di anticipazione delle risorse a valere sui contributi incassati dagli enti previdenziali atti a garantire la corretta ed efficiente gestione delle attività d'istituto.
0. 26. 101. 4. Il Governo.

  Sostituire il comma 10 con i seguenti:
  10. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 75 Pag. 492milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016 al comma 4 dell’ articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole «dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 62 per cento». A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,186 per cento.
  10-bis. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all’ articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite con le seguenti «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, così come accertata nell'ultimo censimento nazionale ed abbiano sedi proprie in almeno otto Paesi stranieri»;
   b) all'articolo 3, comma 2, le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite con le seguenti: «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, così come accertata nell'ultimo censimento nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
   c) l'articolo 10 è sostituito con il seguente:

Art. 10.
(Attività diverse).

  1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'Estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della presente legge:
   a) in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, consulenza, supporto, di servizio e assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
   b) le attività e materie di cui alla lettera a), oltre che in materia di supporto a servizi anagrafici o certificativi e di gestione di servizi di welfare territoriale, possono essere svolte in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
   c) in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b), a sostegno del processo di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, sulla base di convenzioni specifiche gli istituti di patronato possono svolgere attività di informazione, istruttoria, assistenza ed invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio secondo lo schema di convenzione definito con apposito decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

  2. Gli istituti di patronato possono svolgere, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe nei confronti della pubblica Pag. 493amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 30 giugno 2015.
  3. Gli istituti di patronato possono svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, incluse nell'attività di cui all'articolo 13 della presente legge, che vengono ammesse in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio. Con decreto del Ministero del Lavoro, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono individuate le prestazioni non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13 della presente legge, per le quali è ammessa l'esigibilità del contributo di cui sopra per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'Istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli Enti pubblici beneficiari. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di partecipazione all'erogazione del servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Con decreto del Direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative l'elenco delle prestazioni e dei predetti contributi per l'erogazione del servizio è adeguato ogni quattro anni.
   d) all'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo le parole: «documentazione contabile» sono aggiunte le seguenti: «attraverso l'adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza definito dal Ministero del Lavoro, redatto secondo le previsioni del Codice Civile, comprendente anche le attività svolte all'estero»;
   e) all'articolo 16, comma 2, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
   «d) l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in Italia che all'estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del Lavoro inferiore al 2,5 per cento del totale. Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva ed operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge con effetto dall'attività dell'anno 2014, definitivamente accertata dal Ministero del Lavoro;
   e) non dimostrino di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto paesi stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole.».

  10-ter. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 9, 10, lettere a), b) e c), 11 e 12 sono soppressi;
   b) al comma 13, le parole: «entro un anno dalla medesima data» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 giugno 2015»;

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro con le seguenti: di 75 milioni di euro per l'anno 2015 e di 435 milioni di euro.

  alla tabella C, alla rubrica Analisi e programmazione economico-finanziaria, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43: Contributi ad Enti, Istituti, Associazioni Fondazioni ed altri organismi (1.6-Cap.1613), apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 50.000.000;
   2016: – 50.000.000;
   2017: – 50.000.000.
26. 101. Il Relatore.

  Sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge Pag. 49422 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  4. Oltre che ai fini previsti dal l'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e dei precedente comma 2 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai lini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.
26. 36. Causi, Fregolent, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Pelillo, Pastorino, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono individuate le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) da finanziare, a valere sulle risorse autorizzate nei predetti piani triennali, con l'impiego di quota parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la tesoreria centrale dello Stato.
  Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
26. 87. (Ulteriore nuova formulazione) Di Gioia.

ART. 28.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1988, n. 448 e successive modificazioni, sono soppressi a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 98,3 milioni di euro per l'anno 2015, di 456,6 milioni di euro per l'anno 2016 e 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
28. 111. (Nuova formulazione) Giancarlo Giordano, Fratoianni, Scotto, Marcon, Costantino, Melilla, Santerini, Coscia, Blazina, Carocci, Crimì, Ghizzoni, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Paolo Rossi, Ventricelli, Ascani, Bossa, Coccia, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Orfini, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Santerini, Miotto.

  Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:
  31. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni tenendo conto dell'esigenza di valorizzare i principi dell'autonomia scolastica e della continuità didattica, assicurando una coerenza degli standard valutativi e garantendo uno sviluppo ottimale della professione di docente in termini di conoscenze, competenze, approcci didattici e pedagogici e di verifica dell'efficacia delle pratiche educative, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, con effetto dall'anno 2015, i nuovi criteri per le definizione della composizione delle commissioni d'esame delle scuole secondarie di secondo grado. Con Pag. 495decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro lo stesso termine, saranno definiti i relativi compensi nel rispetto di quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola, in coerenza con i principi del Piano «La Buona Scuola».
  32. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 31, accertate entro il 1° ottobre di ciascun anno, restano nella disponibilità dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono utilizzate per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano «La Buona scuola» di cui all'articolo 3 della presente legge.
  33. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 31 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, incompatibili con quanto disposto dal decreto medesimo.
28. 63. (Nuova formulazione) Palese, Centemero, Brunetta.

ART. 32.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che assume la denominazione di Agenzia unica per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria con le seguenti: che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: L'Agenzia con le seguenti: Il Consiglio;
   b) al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: all'Agenzia con le seguenti: al Consiglio;
   c) al medesimo comma, ottavo periodo:
    1) sostituire le parole: un piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto dell'Agenzia con le seguenti: un piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto del Consiglio;
    2) sostituire le parole: nonché alla riduzione degli oneri amministrativi e delle spese per personale pari ad almeno il 10 per cento con le seguenti: nonché alla riduzione delle spese correnti pari ad almeno il 10 per cento;
   d) al medesimo comma, sostituire il decimo periodo con il seguente: Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del commissario, approva, con decreto di natura non regolamentare, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentale, lo statuto del Consiglio e il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonché l'equilibrio finanziario del Consiglio;
   e) al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: dell'Agenzia con le seguenti: del Consiglio;
   f) al comma 3, sostituire le parole: dell'Agenzia con le seguenti: del Consiglio.
32. 1. La XIII Commissione.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 32, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive Pag. 496modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una quota delle predette disponibilità in conto capitale può essere destinata a favorire l'integrazione di filiera nel sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.».

  alla Tabella A, inserire le seguenti voci con i seguenti importi:
   a) Ministero dell'interno:
    2015: + 100.000.000;
    2016: + 100.000.000;
    2017: + 100.000.000.
   b) Ministero della difesa:
    2015: + 10.000.000;
    2016: + 10.000.000;
    2017: + 10.000.000.

  alla Tabella E:
   a) alla missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, voce Politiche agricole, alimentari e forestali – Legge n. 499 del 1999 – Art. 4 – Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
   Rifinanziamento
    2015:
     CP: 10.000.000;
     CS: 10.000.000;
    2016:
     CP: 10.000.000;
     CS: 10.000.000;
    2017:
     CP: 10.000.000;
     CS: 10.000.000.
   b) alla missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, voce Politiche agricole, alimentari e forestali – inserire la seguente voce Assegnazione all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo (1.2 – cap. – 7253), Decreto legislativo n. 185 del 2000, con i seguenti importi:
   Rifinanziamento
    2015:
     CP: 10.000.000;
     CS: 10.000.000;
    2016:
     CP: 10.000.000;
     CS: 10.000.000;
    2017:
     CP: 10.000.000;
     CS: 10.000.000.
32. 54. Il Governo.

  All'articolo 32, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 15 per cento. A decorrere dal 1o gennaio 2015 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 23 per cento.»;

  Conseguentemente: all'articolo 5, 1) al comma 1, capoverso comma 4-octies, aggiungere in fine il seguente periodo: Per i Pag. 497produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1.

  2) all'articolo 5, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
   5. La disposizione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 4-octies, come introdotto dal presente articolo si applica, previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare la seguente variazione:
   2015: + 2.700.000.

  alla tabella E, Missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, inserire la seguente voce: Decreto legislativo n. 185/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Assegnazione all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo (1.2 - cap.: 7253), con i seguenti importi:
   Rifinanziamento
   2016:
    CP: 14.900.000;
    CS: 14.900.000;
   2017:
    CP: 8.700.000;
    CS: 8.700.000.
32. 55. Il Relatore.

ART. 35.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e gestione associata: a) ai comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto spesa personale spesa corrente inferiore al 30 per cento, fermo restando il non superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato; b) all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio, n. 122, dopo il comma 31-quater è inserito il seguente: «31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di cui ai precedenti commi, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata»; c) all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, il contributo di 5 milioni di euro previsto ad incremento del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è da intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni.
35. 24. (Nuova formulazione) Pastorino, Marchetti.

Pag. 498

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Per l'anno 2015, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al primo periodo del comma 16, la riduzione di cui al secondo periodo del medesimo comma 16 si applica nella misura del 50 per cento nei seguenti casi: a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni; b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo, individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, e con decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009; c) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013.
*35. 10. (Nuova formulazione) Marchi.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Per l'anno 2015, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al primo periodo del comma 16, la riduzione di cui al secondo periodo del medesimo comma 16 si applica nella misura del 50 per cento nei seguenti casi: a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni; b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo, individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, e con decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009; c) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013.
*35. 176. (Nuova formulazione) Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Per l'anno 2015, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al primo periodo del comma 16, la riduzione di cui al secondo periodo del medesimo comma 16 si applica nella misura del 50 per cento nei seguenti casi: a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni; b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo, individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, e con decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Pag. 499Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009; c) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013.
*35. 53. Busin, Simonetti, Guidesi, Caparini.

ART. 38.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge n. 43 del 2013 è prorogato al 31 dicembre 2015. Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
38. 64. (Nuova formulazione) Lenzi, Ghizzoni, Baruffi, Zampa, De Maria, Fabbri.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 14, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 60 milioni di euro;
   b) dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano, fino al 31 dicembre 2015, alla Società Expo, in considerazione del suo scopo sociale. Restano fermi il limite di spesa delle risorse disponibili previste a legislazione vigente per la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015 e l'applicazione delle disposizioni sui limiti massimi retributivi delle società pubbliche.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 10.000.000.
38. 172. Il Relatore.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
  14-bis. all'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente».
  14-ter. All'articolo 1, comma 573-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per l'esercizio 2015 in relazione agli enti locali che abbiano presentato i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nell'anno 2014.».
38. 114. (Nuova formulazione) Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech, Carnevali.

Pag. 500

ART. 39.

  Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) all'ultimo periodo, le parole: Piano sanitario nazionale sono sostituite dalle seguenti: comma 34.
*39. 1. La XII Commissione.

  Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) all'ultimo periodo, le parole: Piano sanitario nazionale sono sostituite dalle seguenti: comma 34.
*39. 47. Miotto, Carnevali, Beni, Grassi, Fossati, Burtone, Capone, Sbrollini, D'Incecco.

  Al comma 22 sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro sei mesi.

  Conseguentemente, al comma 25 sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro sei mesi.
**39. 66. Fauttilli.

  Al comma 22 sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro sei mesi.

  Conseguentemente, al comma 25 sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro sei mesi.
**39. 13. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 28, capoverso 4-ter, dopo le parole: alle lettere b) inserire la seguente: c).
*39. 2. La XII Commissione.

  Al comma 28, capoverso 4-ter, dopo le parole: alle lettere b) inserire la seguente: c).
*39. 44. Boccuzzi, Miotto.

  Al comma 33, lettera b), dopo le parole: categorie omogenee inserire le seguenti:, garantendo, al fine delle esigenze terapeutiche, più tipologie per i presidi utilizzati per la terapia domiciliare delle patologie croniche adattabili ai diversi tipi di pazienti, fatto salvo il principio della valutazione costo-efficacia.
39. 45. (Nuova formulazione) Amato, Lenzi, Burtone, Carnevali, Miotto.

  Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
  34-bis. L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è abrogato.
* 39. 62. Di Lello, Di Gioia.

  Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
  34-bis. L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è abrogato.
* 39. 72. Corsaro.

  Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
  34-bis. L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è abrogato.
* 39. 76. (ex 17. 462.) Ferrari.

Pag. 501

  Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
  34-bis. L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è abrogato.
* 39. 77. (ex 17. 463.) Bernardo, Tancredi.

  Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
  34-bis. L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è abrogato.
* 39. 78. (ex 17. 482.) Corsaro.

  Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
  34-bis. Al fine di assicurare maggiori entrate, le tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, comprese quelle relative ai procedimenti di rinnovo non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate in 800 euro per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e in 1.200 euro per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica. Entro il 31 marzo 2015, l'AIFA individua con proprio provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione necessaria per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui al precedente periodo secondo modalità semplificate, tenuto conto che la documentazione di cui al modulo 4 della parte III dell'allegato I, con riferimento ai medicinali omeopatici, e all'articolo 17, comma 2, lettera c), con riferimento alla dimostrazione dell'uso omeopatico del ceppo, del citato decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, e successive modificazioni, presentata mediante autocertificazioni. Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto provvedimento, le aziende titolari provvedono alla presentazione delle domande di rinnovo entro e non oltre il 30 giugno 2017. Il termine di cui all'articolo 6, comma 8-undecies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2018.
**39. 46. (Nuova formulazione) Sbrollini, Lenzi, Amato, Miotto, Capone.

  Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
  34-bis. Al fine di assicurare maggiori entrate, le tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, comprese quelle relative ai procedimenti di rinnovo non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate in 88 euro per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e in 1.200 euro per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica. Entro il 31 marzo 2015, l'AIFA individua con proprio provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione necessaria per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui al precedente periodo secondo modalità semplificate, tenuto conto che la documentazione di cui al modulo 4 della parte III dell'allegato I, con riferimento ai medicinali omeopatici, e all'articolo 17, comma 2, lettera c), con riferimento alla dimostrazione dell'uso omeopatico del ceppo, del citato decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, e successive modificazioni, Pag. 502presentata mediante autocertificazioni. Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto provvedimento, le aziende titolari provvedono alla presentazione delle domande di rinnovo entro e non oltre il 30 giugno 2017. Il termine di cui all'articolo 6, comma 8-undecies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2018.
**39. 59. (Nuova formulazione) Vargiu, Librandi.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Ricetta farmaci generici, ricetta digitale e farmaco monodose).

  1. Al fine della razionalizzazione, e del contenimento della spesa farmaceutica, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base di una proposta elaborata d'intesa con l'Agenzia Italiana del Farmaco e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nel rispetto dei principi e delle disposizioni europee e compatibilmente con le esigenze terapeutiche, sono individuate le modalità per la produzione e distribuzione in ambito ospedaliero, in via sperimentale per un biennio, di medicinali in forma monodose. Con il medesimo decreto è fissato il periodo in cui è comunque ammessa la prosecuzione della produzione e commercializzazione delle confezioni pluridose e sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli obiettivi finanziari raggiunti.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
39. 09.  (Nuova formulazione) Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, Cariello.

  All'articolo aggiuntivo 39.015 del Governo, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: emergenze sanitarie aggiungere le seguenti: nonché l'adeguamento delle conoscenze e la formazione del personale medico e paramedico destinato a fronteggiare la terapia e la diagnosi delle malattie infettive e diffusive di cui alle attuali emergenze sanitarie,senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
0. 39. 015. 6. (Nuova formulazione) Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  All'articolo aggiuntivo 39.015 del Governo, al comma 1, aggiungere il seguente periodo: Sono autorizzate, anche in deroga alle norme vigenti, le richieste di aspettativa, nel limite di 6 mesi, da parte di personale medico o paramedico che intenda prestare la propria opera nei paesi del continente africano attualmente interessati dal fenomeno del virus Ebola.
0. 39. 015. 2. Boccadutri, Guerini.

  All'articolo aggiuntivo 39.015 del Governo, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Lazzaro Spallanzani, aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 39. 015. 3. Nicchi, Marcon, Melilla, Matarrelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.
(Potenziamento delle misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale e dei livelli di controllo di profilassi internazionale).

  Al fine di potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale e di rafforzare i livelli di controllo di profilassi internazionale allo scopo di salvaguardare la collettività da rischi per la salute, il Ministero della salute è autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessari a potenziare le Pag. 503attività di prevenzione e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi medici e presìdi medico- chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti per fronteggiare le emergenze sanitarie. A tale fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2015 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

  Al fine di garantire l'avvio delle attività nell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, costituita per fare fronte a situazioni di emergenza biologica a livello nazionale e internazionale, è autorizzato l'incremento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, mediante un contributo straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Ai fini della concessione del predetto contributo, l'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» presenta al Ministero della salute il piano di sviluppo dell'unità di alto isolamento. Il contributo è erogato previa approvazione del predetto piano da parte della sezione ricerca del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute.

  Conseguentemente: alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 3.000.000;
   2016: – 1.500.000;
   2017: – 1.500.000.

  alla tabella B, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 2.000.000;
   2016: – 1.000.000;
   2017: – 1.000.000.
39. 015. Il Governo.

ART. 43

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1o gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
   a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
   b) eliminazione delle partecipazioni detenute in società svolgenti attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
   c) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
   d) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

  1-ter. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni Pag. 504di cui al comma 1-bis, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché il dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato da un'apposita relazione tecnica, è comunicato alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di vertice di cui al primo periodo trasmettono una relazione contenente i risultati conseguiti alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e procedono alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  1-quater. Le deliberazioni di scioglimento, di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sui rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.
  1-quinquies. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 1-ter, si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le previsioni di cui al comma 568-bis sono estese agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani e deliberati entro il 31 dicembre 2015.
*43. 4. Melilli, Causi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1o gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
   a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
   b) eliminazione delle partecipazioni detenute in società svolgenti attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
   c) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
   d) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

  1-ter. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 1-bis, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute, le modalità e i tempi di attuazione, Pag. 505nonché il dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato da un'apposita relazione tecnica, è comunicato alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di vertice di cui al primo periodo trasmettono una relazione contenente i risultati conseguiti alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e procedono alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  1-quater. Le deliberazioni di scioglimento, di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sui rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.
  1-quinquies. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 1-ter, si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento ed alienazione. Le previsioni di cui al comma 568-bis sono estese agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani e deliberati entro il 31 dicembre 2015.
*43. 24. Guidesi, Caparini, Centemero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  Al comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.»
43. 22. (Nuova formulazione) Fragomeli, Massa, Misiani, Lodolini, Petrini.

ART. 44

  Al comma 7, lettera b), capoverso articolo 17-ter aggiungere, in fine, il seguente comma: 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
*44. 307. (Nuova formulazione) Librandi, Mazziotti Di Celso, Nesi.

  Al comma 7, lettera b), capoverso articolo 17-ter aggiungere, in fine, il seguente comma: 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
*44. 152. (Nuova formulazione)  Catanoso, Palese, Brunetta.

  Al comma 7, lettera b), capoverso articolo 17-ter aggiungere, in fine, il seguente comma: 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
*44. 324. (Nuova formulazione)  Di Lello, Di Gioia.

  Al comma 7, lettera b), capoverso articolo 17-ter aggiungere, in fine, il seguente comma: 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
*44. 58. (Nuova formulazione)  Prataviera, Busin, Simonetti, Caparini.

Pag. 506

  Al comma 7, lettera b), capoverso articolo 17-ter aggiungere, in fine, il seguente comma: 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
*44. 225.  (Nuova formulazione) Palese, Gelmini, Brunetta.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, individua, tra coloro nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui al predetto articolo 17-ter, comma 1, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate.
**44. 29.  (Nuova formulazione) Ginato.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, individua, tra coloro nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui al predetto articolo 17-ter, comma 1, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate.
**44. 9.  (Nuova Formulazione) Marchi.

  Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:
  39-bis. Le risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale relativa a piani, programmi, e interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020 nelle Regioni meno sviluppate, precedentemente destinate a interventi previsti in programmi paralleli rispetto a quelli cofinanziati dai Fondi strutturali europei, sono destinate a interventi previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, i cui contenuti sono definiti, sulla base di comuni indirizzi di impostazione e articolazione, in partenariato tra le Amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni centrali e regionali interessate, in coerenza con la destinazione territoriale, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale. Resta fermo quanto previsto all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
  39-ter. Parte delle risorse di cui al comma 39-bis, fermo restando il medesimo ambito territoriale, possono essere destinate per la promozione nell'attuazione fase di crisi socio-economica dell'occupazione delle donne nelle Regioni il cui tasso di occupazione femminile risulta, sulla base della rilevazione sulla forza di lavoro dell'Istat, inferiore al 40 per cento nell'anno 2013.
44. 10.  (Nuova formulazione) Fassina, Cuperlo, Civati, Miotto, D'Attorre, Pollastrini, Bindi, Damiano, Laforgia, Giorgis, Romanini, Taranto, Casellato, Marzano.

  Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
  30-bis. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dieci per Pag. 507cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento comunitario, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza decorre dall'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.
44. 40.  (Nuova formulazione) Berretta, Zappulla, Causi, Capodicasa, Giulietti, Boccadutri, Misiani, Iacono, Greco, Taranto.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  40-bis. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è determinata nel 55 per cento.
44. 84.  (Nuova formulazione) D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Sorial, Cariello, Currò, Colonnese, Caso.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «Ministero delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. Tale comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e dove essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa»;
   b) al comma 2:
    1) la lettera b) è abrogata;
    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1 entro i termini previsti dalla legge;»;
    3) alla lettera e), dopo le parole «esito della procedura» sono aggiunte le seguenti: «o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attività di controllo ai sensi dell'articolo 20. I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore»;
   d) al comma 6:
   1) dopo la parola: «trasmissione» sono inserite le seguenti: «, entro centoventi giorni,»;
   2) le parole: «trenta giorni dalla richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «tale termine»;Pag. 508
   e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. L'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l'agente della riscossione».

  40-ter. L'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Art. 20. (Procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli) 1. Il competente ufficio dell'ente creditore dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, all'agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale può contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6. Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o, se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione, che non oltre i successivi 90 giorni può produrre osservazioni. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività. Decorso tale termine, l'ufficio, a pena di decadenza, entro 60 giorni, ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a 12 mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine.
  2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato dall'ente creditore, tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno.
  3. Se l'agente della riscossione non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettera c), si procede ai sensi del comma 1 del presente articolo immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.
  4. Nel termine di 90 giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente articolo, l'agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente.
  5. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo non si applicano ai ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per la riscossione delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al citato comma 4.
  6. L'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale Pag. 509individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In tal caso, l'azione dell'agente della riscossione è preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.».

  40-quater. Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolate le modalità per l'erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità.
  40-quinquies. In deroga a quanto disposto dal comma 40-quater, la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato.
  40-sexies. Fino alla data di presentazione delle comunicazioni previste dal comma 40-quater, l'agente della riscossione resta legittimato a effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia.
  40-septies. Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 40-quater, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso comma 40-quater. In tale caso, il controllo di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal presente articolo, può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 40-quater.
  40-octies. Alle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 40-quater del presente articolo si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo rispettivamente modificato e sostituito dal presente articolo. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro, con esclusione di quelle afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non sono assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19.Pag. 510
  40-nonies. All'articolo 1, comma 535, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015».

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: e di 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti:, di 460 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, di 452,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 e di 404,05 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
44. 397. Il Governo.

  All'emendamento 44.398 del Governo, al capoverso 40-bis, alinea, dopo le parole: per specifiche finalità, aggiungere le seguenti: e sull'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle Regioni del Sud.
0. 44. 398. 15. Bonavitacola.

  All'emendamento 44.398 del Governo, al capoverso 40-bis, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale Strategia è il risultato della somma delle specializzazioni intelligenti identificate a livello regionale, integrate dalle aree di ricerca individuate a livello nazionale.
0. 44. 398. 14. Bonavitacola.

  All'emendamento 44.398 del Governo, al capoverso 40-bis, lettera b), sostituire le parole: l'autorità politica delegata alla coesione territoriale, di seguito denominata autorità politica per la coesione con le seguenti: il Ministro, o Sottosegretario di Stato, delegato alla coesione territoriale, di seguito denominato autorità politica per la coesione.
0. 44. 398. 17. Bonavitacola.

  All'emendamento 44.398 del Governo, alla lettera b), dopo le parole: ciascuna area aggiungere le seguenti: e li comunica alle commissioni parlamentari competenti.
0. 44. 398. 11. Vignaroli, Carinelli, Fico, Nesci, Petraroli, Battelli, Di Maio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  All'emendamento 44.398 del Governo, alla lettera c) secondo periodo, dopo le parole: Cabina di regia, aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.
0. 44. 398. 12. Vignaroli, Carinelli, Fico, Nesci, Petraroli, Battelli, Di Maio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  All'emendamento 44.398 del Governo, al comma 40-bis, lettera c) secondo periodo, dopo le parole: delle Regioni, aggiungere le seguenti: delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
0. 44. 398. 9. Kronbichler, Melilla, Marcon.

  All'emendamento 44.398 del Governo, al capoverso 40-bis, lettera c), dopo il secondo periodo inserire i seguenti: La strategia deve indicare per Regione e per area di specializzazione intelligente tempistiche di spesa e un numero limitato di obiettivi associabili a quello generale di crescita per anno da fissare l'anno precedente e un responsabile per Regione e per area di specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati conseguiti sono illustrati nella Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
0. 44. 398. 16. Bonavitacola.

  All'emendamento 44.398 del Governo, al comma 40-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) In attuazione delle medesime finalità di accelerazione degli interventi di Pag. 511cui alla precedente lettera d), il CIPE, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e su proposta dell'Autorità politica per la coesione, dispone l'assegnazione definitiva dei fondi destinati agli interventi già approvati con delibera CIPE in via programmatica ed a carico delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020.
0. 44. 398. 8.  (Nuova formulazione) Bonavitacola, Tino Iannuzzi.

  All'emendamento 44.398 del Governo, alla lettera f), dopo la parola: CIPE, aggiungere le seguenti: da deliberare entro e non oltre 20 giorni dalla trasmissione di cui alla lettera d),.
0. 44. 398. 13. Vignaroli, Carinelli, Fico, Nesci, Petraroli, Battelli, Di Maio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  All'emendamento 44.398 del Governo, alla lettera g), dopo le parole: può proporre al CIPE aggiungere le seguenti:, ai fini di una sua successiva deliberazione in merito,.
0. 44. 398. 18. Causi.

  All'emendamento 44.398 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  40-quater. Gli schemi dei piani operativi e del piano stralcio sono trasmessi alle Camere, corredati di tutti gli elementi istruttori necessari, per il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Decorsi inutilmente 20 giorni per l'espressione del parere, i piani possono essere adottati in via definitiva.
0. 44. 398. 19. Bonavitacola.

  Dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:
  40-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito denominato FSC, per specifiche finalità, per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali, anche con riferimento alla prevista adozione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come definita dalla Commissione europea nell'ambito delle attività di programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei, nonché alle programmazioni di settore, tenendo conto in particolare di quelle previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
   b) entro il 31 marzo 2015, l'Autorità politica delegata alla coesione territoriale, di seguito denominata Autorità politica per la coesione, in collaborazione con le amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, individua le aree tematiche nazionali e gli obiettivi strategici per ciascuna area;
   c) entro il 30 aprile 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, dispone una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica per la coesione, viene istituita una Cabina di regìa, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni, incaricata di definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati attesi e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio, nonché dell'articolazione annuale dei fabbisogni Pag. 512finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020 in coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento per ogni area tematica nazionale. Il lavoro di predisposizione dei predetti piani è coordinato e integrato con l'adozione, tramite piani strategici, della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, qualora definiti. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno. I piani operativi, progressivamente definiti dalla Cabina di regìa, di cui al periodo precedente, sono proposti anche singolarmente dall'Autorità politica per la coesione al CIPE per la relativa approvazione;
   d) nelle more dell'individuazione delle aree tematiche e dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere a), b) e c), l'Autorità politica per la coesione può sottoporre all'approvazione del CIPE un piano stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, con l'assegnazione delle risorse necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;
   e) i piani operativi, con i relativi fabbisogni finanziari, costituiscono la base per la predisposizione del Documento di Economia e Finanza (DEF) e della relativa Nota di aggiornamento, nonché per la definizione della manovra di finanza pubblica e della relativa legge di bilancio;
   f) successivamente all'approvazione del piano stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE, l'Autorità politica per la coesione coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipula del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
   g) successivamente all'approvazione da parte del CIPE dei piani operativi, sulla base dell'effettiva realizzazione degli stessi, l'Autorità politica per la coesione può proporre al CIPE una diversa ripartizione della dotazione tra le aree tematiche nazionali, la rimodulazione delle quote annuali di spesa per ciascuna area e la revoca di assegnazioni a causa di impossibilità sopravvenute, di mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. L'Autorità politica per la coesione presenta comunque al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi della programmazione 2014-2020 ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del DEF e della legge di bilancio;
   h) le assegnazioni del CIPE di risorse al piano stralcio e ai piani operativi approvati consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati;
   i) le risorse assegnate al piano stralcio e ai piani operativi, di cui alla lettera h), sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle delibere CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni responsabili dell'attuazione del piano stralcio e dei piani operativi degli interventi approvati dal CIPE, secondo l'articolazione temporale indicata dalle relative delibere, e provvede a effettuare i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge 16 aprile 1987, n. 183, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Pag. 513Consiglio dei Ministri – Struttura di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati gli adeguamenti organizzativi necessari per la gestione delle risorse presso il citato Fondo di rotazione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione sullo stato di attuazione degli interventi tenendo conto dei dati forniti dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi e di eventuali decisioni assunte dal CIPE, di cui alla lettera g), aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le risorse trasferite alla contabilità dedicata e quelle relative agli stanziamenti di bilancio per il successivo triennio. Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del presente comma e provvedono ad effettuare i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari;
   l) sono trasferite al citato Fondo di rotazione, di cui alla lettera i), anche le risorse del FSC già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestiti secondo le modalità indicate alla citata lettera i), ove compatibili.

  40-ter. Sono rispettivamente abrogate e soppresse le seguenti disposizioni:
   a) articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni;
   b) articolo 1, commi 7, 8, 9, 10 e 11, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;
   c) il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
44. 398. Il Governo.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015 il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in euro 7.500.
  40-ter. All'articolo 188-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi di pensione e lavoro prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo, concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.».

  Conseguentemente,
   Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 800.000;
   2016: – 5.970.000;
   2017: – 3.950.000.
44. 399.  (ex 17.351 nuova formulazione) Arlotti, Braga, Petitti, Brandolin, Marantelli, Borghi, Basso, Tullo, Morani, Paola Bragantini, Marchetti, Plangger.

Pag. 514

  Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Regolarizzazione con versamento volontario).

  1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione delle somme dovute in base alle comunicazioni emesse a seguito dell'attività di liquidazione di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e di controllo formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli avvisi di accertamento ai fini dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, agli accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali, ai fini dei medesimi tributi, possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti.
44. 016.  (Nuova formulazione) Guidesi, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

  All'emendamento 44.019 del Governo , al comma 2, premettere le seguenti parole: Il limite di cui al comma 1 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data.
0. 44. 019. 1. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Misure in materia di trattamenti pensionistici).

  1. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni , dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.»
  2. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni ,dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento ad età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del predetto articolo 3.
  3. Le economie, da accertare a consuntivo sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono in un apposito Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche Pag. 515sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo in favore delle predette categorie di soggetti.
44. 019. Il Governo.

ART. 46.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni finanziarie).

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) della legge n. 370 del 1999, è ridotta di 4 milioni di euro per l'anno 2015.
  2. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, alla tabella C, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, voce decreto legislativo n. 204 del 1998 (3.4 –capitolo 7236) apportare le seguenti variazioni:
  2015:
   CP: + 4.000.000
   CS: + 4.000.000
46. 05. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. L'articolo 25, comma 4, penultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1073, n. 600, si interpreta nel senso che per la sussistenza del requisito della territorialità non rileva l'articolo 4 del codice della navigazione approvato con Regio Decreto 3 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni.
46. 06. Il Relatore.

TAB. A.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 3.100.000;
   2016: – 1.600.000;
   2017: – 1.600.000.

  Conseguentemente, alla Tabella C, missione Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 – cap. 1709), apportare le seguenti variazioni:
  2015:
   CP: + 3.100.000;
   CS: + 3.100.000;
  2016:
   CP: + 1.600.000;
   CS: + 1.600.000;
  2017:
   CP: + 1.600.000;
   CS: + 1.600.000.
Tab. A. 23. Palese, Bonavitacola, Brunetta.

Pag. 516

TAB. C.

  Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 200.000;

  Conseguentemente, alla tabella C, alla medesima missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – Svimez (1.6 – cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:
  2015:
   CP: + 200.000;
   CS: + 200.000;
* Tab. C. 1.  (Nuova formulazione) Covello, Fassina, Censore, Famiglietti, Magorno, D'Attorre, Misiani.

  Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 200.000;

  Conseguentemente, alla tabella C, alla medesima missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – Svimez (1.6 – cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:
  2015:
   CP: + 200.000;
   CS: + 200.000;
* Tab. C. 8.  (Nuova formulazione) Brunetta, Latronico, Galati, Palese.

  Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 200.000;

  Conseguentemente, alla tabella C, alla medesima missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – Svimez (1.6 – cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:
  2015:
   CP: + 200.000;
   CS: + 200.000;
* Tab. C. 3.  (Nuova formulazione) Censore, Battaglia, Bruno Bossio.

  Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 200.000;

  Conseguentemente, alla tabella C, alla medesima missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze legge n. 144 del 1999: Misure Pag. 517in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – Svimez (1.6 – cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:
  2015:
   CP: + 200.000;
   CS: + 200.000;
* Tab. C. 9.  (Nuova formulazione) Latronico, Galati, Palese, Brunetta.

  Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 200.000;

  Conseguentemente, alla tabella C, alla medesima missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – Svimez (1.6 – cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:
  2015:
   CP: + 200.000;
   CS: + 200.000;
* Tab. C. 10.  (Nuova formulazione) Misiani, Paris.

Pag. 518

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) (C. 2679-bis).

PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE E DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Emendamento 16.38 del Governo e relativi subemendamenti.

  Sopprimere il comma 2-bis.

  Conseguentemente al comma 2-ter, lettera c), capoverso 9-quater, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) priorità nell'assegnazione ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale che hanno dovuto dismettere frequenze in attuazione della delibera 480/14/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
0. 16. 38. 10. De Lorenzis, Liuzzi, Dell'Orco, Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi, Nicola Bianchi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  Al comma 2-bis, dopo le parole: dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, aggiungere il seguente periodo: Per le finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, e successive modifiche e integrazioni, è, inoltre, autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: - 150.000.000;
   2016: - 150.000.000;
   2017: - 150.000.000.
0. 16. 38. 9. Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 2-bis, dopo le parole: dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 aggiungere il seguente periodo: Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014 è, inoltre, autorizzata la spesa di euro 91 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro per il 2015, 32 milioni di euro per il 2016 e 32 milioni di euro per il 2017.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: - 24.000.000;
   2016: - 32.000.000;
   2017: - 32.000.000.
0. 16. 38. 7. Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 2-bis, dopo le parole: dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 , aggiungere il seguente periodo: Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative all'anno 2014, è, inoltre, autorizzata la spesa di euro 82 milioni di euro per l'anno 2015, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate in bilancio. Si autorizza, inoltre, che detta somma segua l’iter dei crediti verso la pubblica amministrazione delle imprese private, con la possibilità di essere scontata tramite accordo tra Governo e Abi ad un tasso concordato dell'1 per cento.

Pag. 519

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: - 82.000.000.
0. 16. 38. 8. Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 2-bis, dopo le parole: dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 , aggiungere il seguente periodo: I proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, per un importo di almeno 50 milioni di euro sono destinati all'incremento dell'importo previsto dall'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifiche, in legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo alle misure economiche di natura compensativa finalizzate al rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8 dello stesso decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9.
*0. 16. 38. 1. Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 2-bis, dopo le parole: 21 febbraio 2014, n. 9, aggiungere il seguente periodo: I proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, per un importo di almeno 50 milioni di euro sono destinati all'incremento dell'importo previsto dall'articolo 6 comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo alle misure economiche di natura compensativa finalizzate al rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8 dello stesso decreto-legge 23 dicembre 2013, 145, n. convertito, con modificazioni, della legge 21 febbraio 2014, n. 9.
*0. 16. 38. 13. Palese.

  Al comma 2-ter, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:
  9-ter. Le frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre vengono assegnate ai soggetti che devono dismettere le proprie frequenze ai sensi del comma 8.

  Conseguentemente dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:
   2-quinquies. Per effetto di quanto previsto ai precedenti commi, lo stanziamento complessivo per le misure compensative di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, è di euro 51.026.000,00.
0. 16. 38. 14. Caparini.
(Inammissibile)

  Al comma 9-ter, alinea dopo le parole: per la pianificazione delle frequenze aggiungere le seguenti: in via temporanea fino all'avvio della sperimentazione delle trasmissioni per la ricezione dei programmi in tecnologia DVB T2.
0. 16. 38. 6. Palese.

  Al comma 9-ter, alinea dopo le parole: attribuite a livello internazionale all'Italia aggiungere le seguenti: e non assegnate a seguito della gara pubblica di cui all'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
0. 16. 38. 5. Palese.

  Al comma 2-ter, lettera d), capoverso 9-ter, dopo le parole: per il servizio televisivo digitale aggiungere le seguenti: e non interferenti con altri sistemi.
0. 16. 38. 16. Tancredi.

Pag. 520

  Al comma 2-ter, lettera d), capoverso 9-ter, alinea dopo le parole: fornitori di servizio media audiovisivo in ambito locale aggiungere le seguenti: che comunque si assumono l'onere della risoluzione di eventuali interferenze con altri sistemi.
0. 16. 38. 17. Tancredi.

  Al comma 2-ter, lettera d), capoverso 9-ter, alinea sostituire le parole da: Il Ministero fino a: dei seguenti criteri con le seguenti parole: Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti d'uso, esclusivamente ai soggetti utilmente collocati in apposite graduatorie regionali, dando priorità agli operatori di rete in ambito locale già destinatari di autorizzazione per i diritti d'uso, redatte sulla base dei seguenti criteri.
0. 16. 38. 15. Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 2-ter, lettera d), capoverso comma 9-ter, lettera c) dopo le parole: esercizio di reti di radiodiffusione televisiva aggiungere le seguenti: in ambito locale.
0. 16. 38. 2. Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 2-ter, lettera d), capoverso comma 9-quater, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) priorità nell'assegnazione ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale che hanno dovuto dismettere frequenze in attuazione della delibera 480/14/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
0. 16. 38. 11. De Lorenzis, Liuzzi, Dell'Orco, Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi, Nicola Bianchi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  Al comma 2-ter, lettera d), sopprimere il capoverso comma 9-quinquies.
*0. 16. 38. 3. Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 2-ter, lettera d), sopprimere il capoverso 9-quinquies.
*0. 16. 38. 12. Palese.

  Al comma 2-ter, capoverso comma 9-quinquies, sopprimere l'ultimo periodo.
0. 16. 38. 4. Fratoianni, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

ART. 16.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma 7 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono sostituiti dai seguenti: «Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere, entro il limite complessivo di euro 600.000, sugli introiti di cui al comma 2, lettera a). I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico entro il 1o marzo 2015 per le finalità di cui al periodo precedente e, per l'importo eccedente, per l'incremento della somma di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni.».
  2-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;Pag. 521
   b) al comma 9, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;
   c) al comma 9, secondo periodo, le parole: «le risorse di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento delle risorse di cui al primo periodo»;
   d) dopo il comma 9-bis sono inseriti i seguenti:
  «9-ter. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per la pianificazione delle frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre per la messa a disposizione della relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. Le suddette frequenze possono essere assegnate unicamente secondo le modalità di cui al presente comma. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti d'uso esclusivamente ai soggetti utilmente collocati in apposite graduatorie redatte sulla base dei seguenti criteri:
   a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
   b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;
   c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;
   d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria;
   e) tempi previsti per la realizzazione delle reti di cui alle frequenze di cui all'alinea, primo periodo.

  9-quater. Gli operatori di rete selezionati secondo le modalità di cui al comma 9-ter possono altresì successivamente esercire, per le medesime finalità, ulteriori frequenze resesi disponibili, assicurando il puntuale rispetto dei vincoli previsti dalla pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei diritti dei Paesi radioelettricamente confinanti. Gli operatori di rete in ambito locale già titolari di diritti d'uso di frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia mettono a disposizione la relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale secondo le modalità di cui al comma 9-quinquies. 9-quinquies. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater, il Ministero dello sviluppo economico predispone, per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i seguenti criteri:
   a) media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma;
   b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all'albo professionale, e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualità di dipendenti.

  9-sexies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso di cui al comma 9-quater concedono la relativa capacità trasmissiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 9-quinquies. I fornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzano la capacità trasmissiva Pag. 522di cui al comma 9-quater per un determinato marchio non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze. Le graduatorie di cui al comma 9-quinquies sono sottoposte a periodici aggiornamenti.
  9-septies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'adottare il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale sulla base della posizione in graduatoria di cui al comma 9-quinquies. Il presente comma integra i princìpi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.».
  2-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, valutati complessivamente in 31,626 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
16. 38. Il Governo.

Sub-emendamento all'emendamento del Relatore 17.498.

ART. 17.

  All'elenco 3, sostituire le parole: Prosecuzione del concorso delle Forze armate, con le parole: Rafforzamento delle Forze dell'ordine.
0. 17. 498. 1. Duranti, Marcon, Melilla, Scotto.

  Al comma 23-bis sostituire le parole: 110 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Alla Tabella A citata, sopprimere la voce: Ministero della Difesa.

  Conseguentemente, all'elenco 3, sopprimere l'intervento: Prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania.
0. 17. 498. 2. Duranti, Marcon, Melilla, Scotto.

  Dopo le parole Campania aggiungere le seguenti: anche attraverso l'uso di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) delle Forze Armate.
0. 17. 498. 3. Basilio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  All'elenco 3 dopo le parole: a carico del bilancio comunale aggiungere le seguenti: previo regolare concorso pubblico.
0. 17. 498. 4. Tinagli, Librandi.

  All'elenco n. 3 allegato, dopo le parole: con oneri a carico del bilancio comunale, aggiungere le seguenti: nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
0. 17. 498. 5. Marchi.

Pag. 523

  Aggiungere in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui all'elenco n. 3 allegato alla presente legge, relative alla prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania, all'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015.
0. 17. 498. 6. Russo.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, da ripartire tra le finalità di cui all'elenco n. 3 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni: – voce Ministero dell'interno:
   2015: – 100.000.000;
   2016: : – 100.000.000;
   2017: – 100.000.000;
– voce Ministero della difesa:
   2015: – 10.000.000;
   2016: : – 10.000.000;
   2017: – 10.000.000.

Elenco 3

Intervento 2015 2016 2017 A decorrere dal 2018
Interventi di carattere sociale volti alla stipula di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili 100 100 100 100
Prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania 10 10 10 0
Totale 110 110 110 100

(Gli importi sono in milioni di euro)

17. 498. Il Relatore.

Pag. 524

Subemendamenti agli emendamenti 19.135, del Governo

  Al comma 11-quater sostituire le parole da: negoziazione assistita da uno o più avvocati fino a: comunque valida con le seguenti: conciliazione.
0. 19. 135. 4. Marchetti, Carrescia, Ginato.

  Al comma 11-quinquies aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Al fine di garantire la regolarità e la legalità dell'autotrasporto di cose per conto terzi, in conformità di quanto previsto dal citato articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita la Banca dati nazionale dell'autotrasporto. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, la modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati relativi alle imprese di autotrasporto, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese stesse. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dalla Banca dei dati relativi alle imprese. La Banca, anche attraverso l'ausilio di organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, consente alle Forze dell'Ordine e agli operatori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di aumentare i livelli di controllo ai fini della sicurezza e della trasparenza del mercato, nonché per limitare la diffusione del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale. La Banca fornisce altresì un rating, anche di merito creditizio, alle imprese di autotrasporto che operano sul territorio nazionale nel pieno rispetto della normativa comunitaria e interna. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro, si provvede mediante le risorse disponibili a legislazione vigente ed eventualmente mediante quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 19 della presente legge.
0. 19. 135. 5. Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.
(Inamissibile)

  Dopo il comma 11-sexies, aggiungere il seguente:
  11-septies. A decorrere dall'anno 2015, per la durata di tre anni, il credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, si applica anche alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto di valori con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, di categoria euro uguale o superiore a 3. Le procedure per ottenere il beneficio di cui al precedente periodo possono essere attivate solo dopo la autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 3.000.000;
   2016: – 3.000.000;
   2017: – 3.000.000.
0. 19. 135. 1. Bonavitacola.

  Dopo il comma 11-sexies aggiungere il seguente:
  11-septies. Nell'ambito dell'Albo nazionale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 269, è istituita una sezione speciale cui sono inserite le imprese, regolarmente iscritte all'albo medesimo, che esercitano attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i) del decreto ministeriale Pag. 5251° dicembre 2010, n. 269. Con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'interno, da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di funzionamento della sezione speciale dell'Albo incluse le modalità di coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i) del decreto ministeriale 1 dicembre 2010, n. 269.
0. 19. 135. 2. Bonavitacola.

  Dopo il comma 11-sexies, aggiungere il seguente: 11-septies: Al comma 13-bis dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: comma 14 sono aggiunte le seguenti: ed è preclusa la deduzione degli importi corrisposti tardivamente ad ogni fine fiscale.
0. 19. 135. 3. Marchetti, Carrescia, Ginato.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1:
  1) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata ad una cooperativa, aderente ad un consorzio o parte di una rete di imprese nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce»;
  2) alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si considera committente anche l'impresa iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto»;
  3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore»;
   b) dopo l'articolo 6-bis, è inserito il seguente:

Art. 6-ter.
(Disciplina della sub-vezione).

  1. Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipula del contratto o in corso di esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vezione. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
  2. In mancanza dell'accordo di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vezione il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.
  3. Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto Pag. 526è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
  4. All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore ai 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, è concessa la facoltà di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico».
   c) l'articolo 7-bis è soppresso e sono, conseguentemente, soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel decreto legislativo medesimo.
  11-ter. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2 e 3 sono soppressi;
   b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5 sono sostituiti dai seguenti:
  4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.
  4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.
  4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al 4-quater è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
  4-quater. La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti ed ai sensi del comma 4-bis, sino alla data di adozione della delibera del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal Comitato Centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, previa opportuna Pag. 527intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti.
  4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali ed alle violazioni del codice della strada commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.
  4-sexies. all'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
  5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane.
   c) i commi 6, 7, 8, 9,10,11 e 16 sono soppressi;
   d) il comma 14 è sostituito dal seguente: « 14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell'importo delle fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro».
  11-quater. Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto, l'esperimento del procedimento di negoziazione-assistita da uno o più avvocati di cui al Capo secondo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso. Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le Associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per l'attivazione dell'azione diretta di cui all'articolo 1-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni.
  11-quinquies. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio di autotrazione, pubblica ed aggiorna sul proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi.
  11-sexies. Le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, hanno facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009. A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto Pag. 528del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale, già presentate alle competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda di autorizzazione o autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria, sono valide fino alla scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo. Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese dimostrano il requisito dell'idoneità finanziaria esclusivamente con le modalità di cui al secondo periodo del presente comma.
19. 135. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 26.101.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera e) apportare le seguenti modificazioni:
    1) sostituire le parole: 2,5 per cento con le parole: 0,5 per cento;
    2) sostituire le parole: almeno otto paesi con le parole: almeno quattro paesi.
0. 26. 101. 1. De Girolamo, Tancredi, Saltamartini, Dorina Bianchi.

  10-bis. Alla legge 30 marzo 2001 n. 152,
   a) all'articolo 2, comma 1, lettera b) le parole: in almeno due terzi delle regioni e in due terzi delle province del territorio nazionale sono sostituite con le parole: numero di province del 50 per cento delle province italiane;
   b) all'articolo 3, comma 2, le parole: in un terzo delle regioni e in un terzo del territorio nazionale sono sostituite con le seguenti: in un numero delle province pari al 50 per cento del territorio nazionale;
   c) l'articolo 10 è sostituito con il seguente: identico all'emendamento del Relatore.
0. 26. 101. 2. Di Gioia.

  Alla lettera e) dell'articolo 16 della legge n. 152 del 2001 la cifra: 2,5 per cento è sostituita con la seguente: 2 per cento.
0. 26. 101. 3. Boccadutri.

  Al comma 10-bis, lettera a), sostituire la parola: proprie con le seguenti: d'istituti di patronato;

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-quater. A seguito della entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche con riferimento alle attività diverse che possono svolgere e dei relativi meccanismi di finanziamento diversi di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, nell'ambito della legge di bilancio per il triennio 2016-2018, sono rimodulate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le modalità di sostegno degli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di assicurare la semplificazione e la tempestività nell'erogazione dei trasferimenti pubblici in loro favore, nonché di definire aliquote di contribuzione e meccanismi di anticipazione delle risorse a valere sui contributi incassati dagli enti previdenziali atti a garantire la corretta ed efficiente gestione delle attività d'istituto.
0. 26. 101. 4. Il Governo.

  Sostituire il comma 10 con i seguenti:
  10. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 75 Pag. 529milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016 al comma 4 dell’ articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole «dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 62 per cento». A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,186 per cento.
  10-bis. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all’ articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite con le seguenti «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, così come accertata nell'ultimo censimento nazionale ed abbiano sedi proprie in almeno otto Paesi stranieri»;
   b) all'articolo 3, comma 2, le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite con le seguenti: «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, così come accertata nell'ultimo censimento nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
   c) l'articolo 10 è sostituito con il seguente:

Art. 10.
(Attività diverse).

  1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'Estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della presente legge:
   a) in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, consulenza, supporto, di servizio e assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
   b) le attività e materie di cui alla lettera a), oltre che in materia di supporto a servizi anagrafici o certificativi e di gestione di servizi di welfare territoriale, possono essere svolte in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
   c) in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b), a sostegno del processo di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, sulla base di convenzioni specifiche gli istituti di patronato possono svolgere attività di informazione, istruttoria, assistenza ed invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio secondo lo schema di convenzione definito con apposito decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

  2. Gli istituti di patronato possono svolgere, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe nei confronti della pubblica Pag. 530amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 30 giugno 2015.
  3. Gli istituti di patronato possono svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, incluse nell'attività di cui all'articolo 13 della presente legge, che vengono ammesse in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio. Con decreto del Ministero del Lavoro, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono individuate le prestazioni non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13 della presente legge, per le quali è ammessa l'esigibilità del contributo di cui sopra per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'Istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli Enti pubblici beneficiari. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di partecipazione all'erogazione del servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Con decreto del Direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative l'elenco delle prestazioni e dei predetti contributi per l'erogazione del servizio è adeguato ogni quattro anni.
   d) all'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo le parole: «documentazione contabile» sono aggiunte le seguenti: «attraverso l'adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza definito dal Ministero del Lavoro, redatto secondo le previsioni del Codice Civile, comprendente anche le attività svolte all'estero»;
   e) all'articolo 16, comma 2, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
   «d) l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in Italia che all'estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del Lavoro inferiore al 2,5 per cento del totale. Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva ed operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge con effetto dall'attività dell'anno 2014, definitivamente accertata dal Ministero del Lavoro;
   e) non dimostrino di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto paesi stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole.».

  10-ter. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 9, 10, lettere a), b) e c), 11 e 12 sono soppressi;
   b) al comma 13, le parole: «entro un anno dalla medesima data» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 giugno 2015»;

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro con le seguenti: di 75 milioni di euro per l'anno 2015 e di 435 milioni di euro.

  alla tabella C, alla rubrica Analisi e programmazione economico-finanziaria, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43: Contributi ad Enti, Istituti, Associazioni Fondazioni ed altri organismi (1.6-Cap.1613), apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 50.000.000;
   2016: – 50.000.000;
   2017: – 50.000.000.
26. 101. Il Relatore.

  All'emendamento 32.54 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo la parola: capitale aggiungere le seguenti parole: e comunque non inferiore Pag. 531ad un terzo alle filiere delle produzioni d'eccellenza legate alla dieta mediterranea;
   b) sostituire la parola: può con le seguenti: deve.
0. 32. 54. 5. Russo, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.

  All'emendamento 32.54 del Governo, dopo la parola: capitale aggiungere le seguenti parole: e comunque non inferiore ad un terzo alle filiere delle produzioni d'eccellenza legate alla dieta mediterranea.
0. 32. 54. 4. Russo, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.

  All'emendamento 32.54 del Governo, comma 5-bis, sostituire le parole: può essere destinata con le seguenti: è destinata.
0. 32. 54. 1. Franco Bordo, Zaccagnini, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 32.54 del Governo sostituire la parola: può con le seguenti: deve.
0. 32. 54. 2. Russo, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.

  All'emendamento 32.54 del Governo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui una parte in via esclusiva alle filiere dei prodotti a marchio.
0. 32. 54. 3. Russo, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.

  All'emendamento 32. 54 Governo, alla parte conseguenziale relativa alla Tabella A sopprimere le lettere a) e b).
0. 32. 54. 6. Guidesi, Simonetti.

  All'emendamento 32. 54 Governo, alla parte conseguenziale relativa alla Tabella A sopprimere la lettera a).
0. 32. 54. 7. Guidesi, Simonetti.

  All'emendamento 32. 54 Governo, alla parte conseguenziale relativa alla Tabella A sopprimere la lettera b).
0. 32. 54. 8. Guidesi, Simonetti.

  All'articolo 32, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente:
    al medesimo articolo 32, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Una quota delle predette disponibilità in conto capitale può essere destinata a favorire l'integrazione di filiera nel sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, secondo quanto disposto dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni.»;

   alla Tabella A, inserire le seguenti voci con i seguenti importi:

    a) Ministero dell'interno:
   2015: +100.000.000;
   2016: +100.000.000;
   2017: +100.000.000;

    b) Ministero della difesa:
   2015: +10.000.000;
   2016: +10.000.000;
   2017: +10.000.000;

   alla Tabella E:
    a) alla missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, voce Politiche Pag. 532agricole, alimentari e forestali – Legge n. 499 del 1999 – Art. 4 – Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

  Rifinanziamento:
   2015:
    CP: 10.000.000;
    CS: 10.000.000;

   2016:
    CP: 10.000.000;
    CS: 10.000.000;

   2017:
    CP: 10.000.000;
    CS: 10.000.000;

    b) alla missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, voce Politiche agricole, alimentari e forestali – inserire la seguente voce: Assegnazione all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo (1.2 – cap. – 7253), Decreto legislativo n. 185 del 2000, con i seguenti importi:

  Rifinanziamento:
   2015:
    CP: 10.000.000;
    CS: 10.000.000;

   2016:
    CP: 10.000.000;
    CS: 10.000.000;

   2017:
    CP: 10.000.000;
    CS: 10.000.000;
32. 54. Il Governo.

Articolo aggiuntivo 39.015 del Governo e relativi subemendamenti.

  All'articolo aggiuntivo 39.015 del Governo, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo dopo le parole: «anche mediante» aggiungere le seguenti: «l'assunzione di personale medico e sanitario con contratto di lavoro a tempo determinato.»;
   al secondo periodo sostituire le parole: «3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «6 milioni di euro per l'anno 2015 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 3.000.000;
   2016: – 3.000.000;
   2017: – 3.000.000.
0. 39. 015. 1. Lenzi.

  All'articolo aggiuntivo 39.015 del Governo, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: emergenze sanitaria aggiungere le seguenti: nonché l'adeguamento delle conoscenze e la formazione del personale medico e paramedico destinato a fronteggiare la terapia e la diagnosi delle malattie infettive e diffusive di cui alle attuali emergenze sanitarie.
0. 39. 015. 6. Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  All'articolo aggiuntivo 39.015 del Governo, al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Sono autorizzate, anche in deroga alle norme vigenti, le richieste di aspettativa, nel limite di 6 mesi, da parte Pag. 533di personale medico o paramedico che intenda prestare la propria opera nei paesi del continente africano attualmente interessati dal fenomeno del virus Ebola.
0. 39. 015. 2. Boccadutri, Guerini.

  All'articolo aggiuntivo 39.015 del Governo, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Lazzaro Spallanzani, aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 39. 015. 3. Nicchi, Marcon, Melilla, Matarrelli.

  All'articolo aggiuntivo 39.015 del Governo, al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: il contributo è erogato aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari nonché.
0. 39. 015. 5. Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò.

  All'articolo aggiuntivo 39.015 del Governo, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il piano di implementazione di cui al presente comma, successivamente all'approvazione, è inviato alla Corte dei Conti.
0. 39. 015. 4. Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Potenziamento delle misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale e dei livelli di controllo di profilassi internazionale).

  1. Al fine di potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale e di rafforzare i livelli di controllo di profilassi internazionale allo scopo di salvaguardare la collettività da rischi per la salute, il Ministero della salute è autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessari a potenziare le attività di prevenzione e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi medici e presidi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti per fronteggiare le emergenze sanitarie. A tale fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2015 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
  2. Al fine di garantire l'avvio delle attività nell'unità per alto isolamento dell'istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, costituita per fare fronte a situazioni di emergenza biologica a livello nazionale e internazionale, è autorizzato l'incremento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, mediante un contributo straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Ai fini della concessione del predetto contributo, l'istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» presenta al Ministero della salute il piano di sviluppo dell'unità di alto isolamento. Il contributo è erogato previa approvazione del predetto piano da parte della sezione ricerca del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 3.000.000;
   2016: – 1.500.000;
   2017: – 1.500.000.
  alla tabella B, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 2.000.000;
   2016: – 1.000.000;
   2017: – 1.000.000.
39. 015. Il Governo.

Pag. 534

Emendamento 44.397 del Governo e relativi subemendamenti.

  All'emendamento 44. 397 del Governo, al comma 40-ter, capoverso Art. 20, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole: un ottavo con le seguenti: alla metà;
   al secondo periodo, sostituire le parole: un terzo dell'importo iscritto a ruolo con le seguenti: all'importo iscritto a ruolo ridotto di un ottavo.
0. 44. 397. 1. Pesco, Villarosa, Caso, Alberti, Castelli.

  All'emendamento 44. 397 del Governo, al comma 40-ter, capoverso Art. 20, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole:
un ottavo con le seguenti: alla metà;
   al secondo periodo, sostituire le parole: un terzo dell'importo iscritto a ruolo con le seguenti: all'importo iscritto a ruolo ridotto di un sesto.
0. 44. 397. 2.  Pesco, Villarosa, Caso, Alberti, Castelli.

  All'emendamento 44. 397 del Governo, al comma 40-ter, capoverso Art. 20, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole:
un ottavo con le seguenti: alla metà;
   al secondo periodo, sostituire le parole: un terzo dell'importo iscritto a ruolo con le seguenti: all'importo iscritto a ruolo ridotto di un quarto. 
0. 44. 397. 3. Pesco, Villarosa, Caso, Alberti, Castelli.

  All'emendamento 44. 397 del Governo, al comma 40-ter, capoverso Art. 20, comma 4, apportare le seguenti comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sostituire le parole: un ottavo con le seguenti:
alla metà;
   al secondo periodo sostituire le parole: un terzo dell'importo iscritto a ruolo con le seguenti: all'importo iscritto a ruolo ridotto di un terzo.
0. 44. 397. 4. Pesco, Villarosa, Caso, Alberti, Castelli.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «Ministero delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. Tale comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e dove essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa;
   b) al comma 2:
    1) la lettera b) è abrogata;
    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal Pag. 535comma 1 entro i termini previsti dalla legge»;
    3) alla lettera e)“1, dopo le parole: «esito della procedura» sono aggiunte le seguenti: «o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero»;
   c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attività di controllo ai sensi dell'articolo 20. I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore»;
   d) al comma 6:
    1) dopo la parola: «trasmissione» sono inserite le seguenti: «, entro centoventi giorni,»;
    2) le parole: «trenta giorni dalla richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «tale termine»;
   e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. L'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l'agente della riscossione».

  40-ter. L'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Art. 20. – (Procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli). – 1. Il competente ufficio dell'ente creditore dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, all'agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale può contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6. Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o, se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione, che non oltre i successivi 90 giorni può produrre osservazioni. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività. Decorso tale termine, l'ufficio, a pena di decadenza, entro 60 giorni, ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a 12 mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine.
  2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato dall'ente creditore, tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno.
  3. Se l'agente della riscossione non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettera c), si procede ai sensi del comma 1 del presente articolo immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.
  4. Nel termine di 90 giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente articolo, l'agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, commi 6 Pag. 536e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente.
  5. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo non si applicano ai ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per la riscossione delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al citato comma 4.
  6. L'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In tal caso, l'azione dell'agente della riscossione è preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».

  40-quater. Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolate le modalità per l'erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità.
  40-quinquies. In deroga a quanto disposto dal comma 40-quater, la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato.
  49-sexies. Fino alla data di presentazione delle comunicazioni previste dal comma 40-quater, l'agente della riscossione resta legittimato a effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, anche per le quote Pag. 537relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia.
  40-septies. Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 40-quater, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso comma 40-quater. In tale caso, il controllo di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal presente articolo, può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 40-quater.
  40-octies. Alle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 40-quater del presente articolo si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo rispettivamente modificato e sostituito dal presente articolo. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro, con esclusione di quelle afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non sono assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19.
  40-nonies. All'articolo 1, comma 535, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015».

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: e di 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti:, di 460 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, di 452,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 e di 404,05 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
44. 397. Il Governo.

Emendamento 44.398 del Governo e relativi subemendamenti.

  All'emendamento 44.398 del Governo, al capoverso 40-bis, alinea, dopo le parole: per specifiche finalità, aggiungere le seguenti: e sull'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle Regioni del Sud.
0. 44. 398. 15. Bonavitacola.

  All'emendamento 44.398 del Governo, al capoverso 40-bis, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale Strategia è il risultato della somma delle specializzazioni intelligenti identificate a livello regionale, integrate dalle aree di ricerca individuate a livello nazionale.
0. 44. 398. 14. Bonavitacola.

  All'emendamento 44.398 del Governo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'autorità politica delegata alla coesione con le seguenti: il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Territoriale.

  Conseguentemente sopprimere alla lettera b) le parole: autorità politica delegata alla coesione territoriale di seguito denominata.
0. 44. 398. 7. De Mita.

  All'emendamento 44.398 del Governo, al capoverso 40-bis, lettera b), sostituire le parole: l'autorità politica delegata alla coesione territoriale, di seguito denominata autorità politica per la coesione con le seguenti: il Ministro, o Sottosegretario di Stato, delegato alla coesione territoriale, di seguito denominato autorità politica per la coesione.
0. 44. 398. 17. Bonavitacola.

  All'emendamento 44.398 del Governo, comma 40-bis, lettera b) sostituire la parola: sentita con le seguenti: di intesa con.
0. 44. 398. 10. Melilla, Marcon, Palazzotto.

Pag. 538

  All'emendamento 44.398 del Governo, alla lettera b), dopo le parole: ciascuna area aggiungere le seguenti: e li comunica alle commissioni parlamentari competenti.
0. 44. 398. 11. Vignaroli, Carinelli, Fico, Nesci, Petraroli, Battelli, Di Maio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  All'emendamento 44.398 del Governo, alla lettera c) sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro la medesima data l'autorità politica per la coesione incarica l'Agenzia per la Coesione Territoriale, istituita ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di definire specifici piani operativi, per ciascuna area tematica nazionale, con l'indicazione di risultati attesi e azioni e singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, nonché dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di attuazione e della modalità di monitoraggio, nonché dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari, fino al terzo anno successivo al termine delle programmazione 2014-2020 in coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento per ogni area tematica nazionale.
0. 44. 398. 1. Occhiuto, Palese, Altieri, Ciracì, Distaso, Riccardo Gallo.

  All'emendamento 44.398 del Governo, alla lettera c) secondo periodo, dopo le parole: Cabina di regia, aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.
0. 44. 398. 12. Vignaroli, Carinelli, Fico, Nesci, Petraroli, Battelli, Di Maio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  All'emendamento 44.398 del Governo, al comma 40-bis, lettera c) secondo periodo, dopo le parole: delle Regioni, aggiungere le seguenti: delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
0. 44. 398. 9. Kronbichler, Melilla, Marcon.

  All'emendamento 44.398 del Governo, al capoverso 40-bis, lettera c), dopo il secondo periodo inserire i seguenti: La strategia deve indicare per Regione e per area di specializzazione intelligente tempistiche di spesa e un numero limitato di obiettivi associabili a quello generale di crescita per anno da fissare l'anno precedente e un responsabile per Regione e per area di specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati conseguiti sono illustrati nella Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
0. 44. 398. 16. Bonavitacola.

  All'emendamento 44.398 del Governo, al comma 40-bis, lettera c), quarto periodo, sostituire le parole: non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle Regioni del Sud con le seguenti: non inferiore al 50 per cento per interventi da realizzare nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di ottobre e novembre 2014;.
0. 44. 398. 3. Simonetti, Guidesi.

  All'emendamento 44.398 del Governo, al comma 40-bis, lettera c), quarto periodo, sostituire le parole: non inferiore all'80 per cento con le seguenti: non superiore al 60 per cento.
0. 44. 398. 4. Simonetti, Guidesi.

  All'emendamento 44.398 del Governo, al comma 40-bis, lettera c), quarto periodo, sostituire le parole: non inferiore all'80 per cento con le seguenti: non inferiore al 60 per cento.
0. 44. 398. 6. Simonetti, Guidesi.

Pag. 539

  All'emendamento 44.398 del Governo, al comma 40-bis, lettera c), quarto periodo, sostituire le parole: non inferiore con le seguenti: non superiore.
0. 44. 398. 5. Simonetti, Guidesi.

  All'emendamento 44.398 del Governo, al comma 40-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) In attuazione delle medesime finalità di accelerazione degli interventi di cui alla precedente lettera d), il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e su proposta dell'Autorità politica per la coesione, dispone l'assegnazione definitiva dei fondi destinati agli interventi già approvati con delibera CIPE in via programmatica ed a carico delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020.
0. 44. 398. 8. Bonavitacola, Tino Iannuzzi.

  All'emendamento 44.398 del Governo, alla lettera f), dopo la parola: CIPE, aggiungere le seguenti: da deliberare entro e non oltre 20 giorni dalla trasmissione di cui alla lettera d),.
0. 44. 398. 13. Vignaroli, Carinelli, Fico, Nesci, Petraroli, Battelli, Di Maio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  All'emendamento 44.398 del Governo, alla lettera g), dopo le parole: può proporre al CIPE aggiungere le seguenti:, ai fini di una sua successiva deliberazione in merito,.
0. 44. 398. 18. Causi.

  All'emendamento 44.398 del Governo, alla lettera i) alla fine del secondo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge n. 101 del 2013, aggiungere le seguenti: fermo restando quanto stabilito nell'accordo siglato il 3 novembre 2011, tra il Governo e le regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sulla rimodulazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, con il quale il riutilizzo delle risultanti risorse nazionali viene vincolato al principio di territorialità.
0. 44. 398. 2. Occhiuto, Palese, Altieri, Ciracì, Distaso, Riccardo Gallo.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito denominato FSC, per specifiche finalità, per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali, anche con riferimento alla prevista adozione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come definita dalla Commissione europea nell'ambito delle attività di programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei, nonché alle programmazioni di settore, tenendo conto in particolare di quelle previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
   b) entro il 31 marzo 2015, l'Autorità politica delegata alla coesione territoriale, di seguito denominata Autorità politica per la coesione, in collaborazione con le amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, individua le aree tematiche nazionali e gli obiettivi strategici per ciascuna area;
   c) entro il 30 aprile 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, Pag. 540dispone una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica per la coesione, viene istituita una Cabina di regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni, incaricata di definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati attesi e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio, nonché dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020 in coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento per ogni area tematica nazionale. Il lavoro di predisposizione dei predetti piani è coordinato e integrato con l'adozione, tramite piani strategici, della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, qualora definiti. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno. I piani operativi, progressivamente definiti dalla Cabina di regia, di cui al periodo precedente, sono proposti anche singolarmente dall'Autorità politica per la coesione al CIPE per la relativa approvazione;
   d) nelle more dell'individuazione delle aree tematiche e dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere a), b) e c), l'Autorità politica per la coesione può sottoporre all'approvazione del CIPE un piano stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, con l'assegnazione delle risorse necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;
   e) i piani operativi, con i relativi fabbisogni finanziari, costituiscono la base per la predisposizione del Documento di Economia e Finanza (DEF) e della relativa Nota di aggiornamento, nonché per la definizione della manovra di finanza pubblica e della relativa legge di bilancio;
   f) successivamente all'approvazione del piano stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE, l'Autorità politica per la coesione coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipula del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
   g) successivamente all'approvazione da parte del CIPE dei piani operativi, sulla base dell'effettiva realizzazione degli stessi, l'Autorità politica per la coesione può proporre al CIPE una diversa ripartizione della dotazione tra le aree tematiche nazionali, la rimodulazione delle quote annuali di spesa per ciascuna area e la revoca di assegnazioni a causa di impossibilità sopravvenute, di mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. L'Autorità politica per la coesione presenta comunque al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi della programmazione 2014-2020 ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del DEF e della legge di bilancio;
   h) le assegnazioni del CIPE di risorse al piano stralcio e ai piani operativi approvati consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati;
   i) le risorse assegnate al piano stralcio e ai piani operativi, di cui alla lettera h), sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, Pag. 541n. 183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle delibere CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni responsabili dell'attuazione del piano stralcio e dei piani operativi degli interventi approvati dal CIPE, secondo l'articolazione temporale indicata dalle relative delibere, e provvede a effettuare i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge 16 aprile 1987, n. 183, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati gli adeguamenti organizzativi necessari per la gestione delle risorse presso il citato Fondo di rotazione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione sullo stato di attuazione degli interventi tenendo conto dei dati forniti dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi e di eventuali decisioni assunte dal CIPE, di cui alla lettera g), aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le risorse trasferite alla contabilità dedicata e quelle relative agli stanziamenti di bilancio per il successivo triennio. Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del presente comma e provvedono ad effettuare i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari;
   i) sono trasferite al citato Fondo di rotazione, di cui alla lettera i), anche le risorse del FSC già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestiti secondo le modalità indicate alla citata lettera i), ove compatibili.

  40-ter. Sono rispettivamente abrogate e soppresse le seguenti disposizioni:
   a) articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni;
   b) articolo 1, commi 7, 8, 9, 10 e 11, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;
   c) il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
044. 398. Il Governo.

  All'emendamento 44.019 del Governo, Art. 44-bis, al comma 2, premettere le seguenti parole: Il limite di cui al comma 1 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data.
0. 44. 019. 1. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Misure in materia di trattamenti pensionistici).

  1. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, Pag. 542con modificazioni , dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.»
  2. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni ,dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento ad età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del predetto articolo 3.
  3. Le economie, da accertare a consuntivo sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono in un apposito Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo in favore delle predette categorie di soggetti.
44. 019. Il Governo.

  All'emendamento 46.06 del relatore sopprimere la parola: non.
0. 46. 06. 1. Pesco.
(annullato per identità verso 0.46.06.2) .

  All'emendamento 46.06 del relatore sopprimere la parola: non.
0. 46. 06. 2. Pesco, Caso, Castelli.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. L'articolo 25, comma 4, penultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1073, n. 600, si interpreta nel senso che per la sussistenza del requisito della territorialità non rileva l'articolo 4 del codice della navigazione approvato con Regio Decreto 3 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni.
46. 06. Il Relatore.

Pag. 543