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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 gennaio 2015
377.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Atto n. 130.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo n. 130, recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
   visto l'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, che sancisce come principio e criterio direttivo di delega legislativa l'esclusione della «punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale»;
   richiamate le audizioni di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle Camere penali italiane, nonché del professore Francesco Palazzo, svolte nel corso dell'istruttoria;
   preso atto delle osservazioni trasmesse alla Commissione da ANIA, Confindustria Cultura, ENPA e LAV;
   ritenuto che:
    dalle audizioni è emerso univocamente che l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto non costituisce, neanche indirettamente, una forma di depenalizzazione e che il limite massimo della pena individuato dal legislatore delegante è finalizzato unicamente alla determinazione in astratto del perimetro di applicazione del nuovo istituto, nell'ambito del quale il giudice dovrà, caso per caso, verificare se il fatto concreto sia di particolare tenuità;
    il secondo comma del nuovo articolo 131-bis prevede che ai fini della determinazione della pena detentiva di cui al primo comma si tenga conto solo di quelle circostanze che, comportando una specie di pena diversa od essendo ad effetto speciale, rilevano – come espressamente dichiarato nella relazione di accompagnamento – una particolare significatività tale da essere in qualche modo accostabili a sottospecie di fattispecie autonome. Proprio in ragione di tale considerazione, è opportuno stabilire espressamente con riferimento all'applicazione del nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto l'esclusione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e quelle ad effetto speciale, da un lato, e le circostante attenuanti ad effetto comune dall'altro, ad eccezione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4, del codice penale;
    la delega comunque non si limita ad individuare i reati ai quali applicare il nuovo istituto, ma precisa anche che questo può essere applicato a condizione che risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, per cui al legislatore delegato è lasciato un margine di discrezionalità per individuare eventuali criteri e parametri utilizzabili dal giudice per verificare in concreto che il fatto abbia determinato una offesa di Pag. 17particolare tenuità ed il comportamento lesivo non sia abituale;
    dalle audizioni è emerso chiaramente che il parametro della «modalità della condotta consente valutazioni anche di natura soggettiva riguardo il grado della colpa e l'intensità del dolo». Per cui al fine di specificare ulteriormente gli indici di valutazione e ponderazione della tenuità del fatto, possono essere presi in considerazione i criteri specificati dall'articolo 133, primo comma, del codice penale, ed alcuni criteri di valutazione della modalità della condotta, quali: l'avere agito per motivi abietti o futili, l'avere adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà o in violazione del sentimento di pietà per gli animali o in condizioni di minorata difesa della persona offesa anche in riferimento all'età;
    per quanto attiene alla valutazione della non abitualità del comportamento, che secondo la delega costituisce la seconda e contestuale condizione necessaria per escludere la punibilità, si ritiene che la particolare tenuità come causa di non punibilità postuli intrinsecamente l'occasionalità del comportamento. Secondo l'effettiva ratio del principio di delega appare evidente che debbano restare estranee all'istituto della non punibilità per particolare tenuità tutte le fattispecie di reato che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate (v., ad esempio, gli articoli 572 e 612-bis c.p.);
    come inoltre sostenuto espressamente dal professor Palazzo, l'evento morte è incompatibile con il concetto di tenuità dell'offesa (v. articolo 589 c.p.);
    non appare in contrasto con i principi e criteri direttivi di delega e in particolare con quello relativo alla non abitualità del comportamento una disposizione che dovesse specificare che il comportamento è considerato non abituale nel caso in cui il suo autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso altri reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità;
    per quanto attiene alle disposizioni di natura procedurale appare opportuno, all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, richiamare anche il comma 3 dell'articolo 409 del codice di procedura penale (avviso dell'udienza al procuratore generale presso la Corte d'appello) nel caso in cui il giudice fissi l'udienza in camera di consiglio, ritenendo non inammissibile l'opposizione alla archiviazione;
    all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, non appare congruo che dell'archiviazione richiesta per la particolare tenuità del fatto il pubblico ministero si debba darne avviso (oltre alla persona sottoposta alle indagini) alla persona offesa solo nel caso in cui abbia dichiarato di voler essere informata dell'eventuale archiviazione per infondatezza della notizia di reato, considerato che rispetto a questa l'archiviazione per particolare tenuità del fatto ha una peculiarità propria;
    all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, non appare corretto prevedere che si provveda con l'ordinanza nel caso di accoglimento della richiesta (di archiviazione), in quanto in questo caso, come peraltro precisato nel testo, si deve provvedere con decreto. Si potrà provvedere con ordinanza solo nel caso di accoglimento dell'opposizione della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa o comunque di rigetto della richiesta di archiviazione;
    con riferimento al diritto dell'indagato e della parte offesa di far valere il proprio dissenso in ordine all'archiviazione, è opportuno prevedere uno specifico reclamo di merito, coordinandolo col nuovo istituto, disciplinato dall'articolo 10 del disegno di legge n. 2798;
    appare necessario, come evidenziato nel corso delle audizioni, appare necessario valutare l'opportunità di coordinare, ai sensi dell'articolo 2 della legge delega, la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 ottobre 2000, n. 274, in ordine ai reati di competenza del giudice di pace, nel caso in cui il reato sia di Pag. 18competenza del giudice di pace, con la disciplina prevista dal provvedimento in esame,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 2, capoverso «Art. 131-bis», primo comma, dopo le parole «del danno o del pericolo» inserire le seguenti «valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma»;
   2) all'articolo 1, comma 2, capoverso «Art. 131-bis», dopo il primo comma, sia inserito il seguente: «L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, nei seguenti casi di modalità della condotta: l'avere agito per motivi abietti o futili, l'avere adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà o in violazione del sentimento di pietà per gli animali o in condizioni di minorata difesa della persona offesa anche in riferimento all'età;
   3) all'articolo 1, comma 2, capoverso «Art. 131-bis», dopo il primo comma inserire il seguente: «Il comportamento risulta abituale nel caso in cui il suo autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso altri reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate;
   4) all'articolo 1, comma 2, capoverso «Art. 131-bis», secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo «In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69; ad eccezione del caso in cui concorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4»;
   5) all'articolo 2, comma 1, lettera b), siano soppresse le seguenti parole: «che abbia dichiarato di voler essere informata ai sensi dell'articolo 408, comma 2»;
   6) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole «dell'articolo 409, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 409, commi 2 e 3,»;
   7) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «se accoglie la richiesta provvede con ordinanza» siano sostituite dalle seguenti: «se accoglie l'opposizione provvede con ordinanza» e le parole: «Quando non accoglie la richiesta» siano sostituite dalle seguenti: «Nei casi in cui non accoglie la richiesta»;
  e con la seguente osservazione:
   a) il Governo valuti l'opportunità di prevedere uno specifico reclamo di merito, coordinandolo col nuovo istituto disciplinato dall'articolo 10 del disegno di legge n. 2798; con riferimento al diritto dell'indagato e della parte offesa di far valere il proprio dissenso in ordine all'archiviazione;
   b) il Governo valuti l'opportunità di coordinare la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 ottobre 2000, n. 274, in riferimento ai reati del giudice di pace, con la disciplina prevista dal provvedimento in esame.

Pag. 19

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 2, primo capoverso lettera a) eliminare le parole: e senza commento, senza risposta e senza titolo.
1. 35. Liuzzi, Businarolo, Colletti, Vacca, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.

  Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: commento, senza risposta con le seguenti:, e senza inserire nel testo della rettifica commenti o risposte,.
1. 15. Ermini, Vazio, Rossomando.

  Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità purché le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false con le seguenti: le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti cui siano stati attribuiti fatti contrari a verità e diffamatori, siccome lesivi dei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, purché le dichiarazioni e le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente o fondatamente false.
1. 20. Marzano.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: di cui siano state pubblicate immagini fino alle parole: o contrari a verità, con le seguenti: cui siano stati attribuiti fatti contrari a verità e diffamatori, in quanto lesivi dei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione,.
1. 31. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: non siano documentalmente false con le seguenti: non siano documentalmente o fondatamente false.
1. 21. Marzano.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false, aggiungere le seguenti: o neghino la verità sostanziale di fatti.
1. 16. Fava.

  Al comma 2, alla lettera b) dopo le parole: secondo comma inserire le seguenti: dopo le parole: «cui si riferiscono» aggiungere le parole: «ovvero in apposito spazio all'interno della pubblicazione dedicato alle rettifiche» e.
1. 14. Ermini, Vazio, Rossomando.

Pag. 20

  Al comma 2 secondo capoverso lettera b) eliminare le parole: due giorni e inserire le seguenti: tre giorni lavorativi.
1. 38. Liuzzi, Businarolo, Colletti, Vacca, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.

  Al comma 2 secondo capoverso lettera b) dopo le parole: due giorni inserire la seguente: lavorativi.
1. 37. Liuzzi, Businarolo, Colletti, Vacca, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.

  Al comma 2, alla lettera b) sostituire le parole: e rilevanza con le seguenti: e modalità di accesso al sito, nonché con le stesse caratteristiche grafiche.
1. 13. Ermini, Vazio.

  Al comma 2, alla lettera e), dopo le parole: cui si riferisce inserire le seguenti: ovvero in apposito spazio air interno della pubblicazione dedicato alle rettifiche,.
1. 12. Ermini, Vazio, Rossomando.

  Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: non siano documentalmente false con le seguenti: non siano documentalmente o fondatamente false.
1. 22. Marzano.

  Al comma 2 lettera d) dopo le parole: sono effettuate sopprimere le seguenti: ai sensi dell'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e inserire le seguenti: secondo i modi e i tempi, e al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo.

  Conseguentemente:
   al comma 2 dell'articolo 32-quinquies, decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo le parole: ha diritto, inserire le seguenti: entro 10 giorni dalla trasmissione radiofonica o televisiva;
   al comma 2 dell'articolo 32-quinquies decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo le parole: purché quest'ultima, inserire le seguenti: non risulti manifestamente infondata e.
1. 6. D'Alessandro.

  Al comma 2, alla lettera e) dopo le parole: sito internet ufficiale inserire le seguenti: non oltre 15 giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta.
1. 11. Ermini, Vazio, Rossomando.

  Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità purché le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false con le seguenti: dei soggetti cui siano stati attribuiti fatti contrari a verità e diffamatori, siccome lesivi dei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, purché le dichiarazioni e le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente o fondatamente false.
1. 23. Marzano.

  Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: non siano documentalmente false con le seguenti: non siano documentalmente o fondatamente false.
1. 24. Marzano.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: o non siano documentalmente false, aggiungere le seguenti: o neghino la verità sostanziale dei fatti.
1. 17. Fava.

Pag. 21

  Al comma 2 lettera e), sopprimere l'ultimo periodo.
1. 39. Businarolo, Colletti, Vacca, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.

  Al comma 2, lettera e) sopprimere le parole: Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito internet, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale.
1. 25. Marzano.

  Al comma 2, alla lettera e) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito internet, la pubblicazione in rettifica deve essere pubblicata, comunque non oltre 15 giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, sull'edizione online di un quotidiano a diffusione nazionale.
1. 10. Ermini, Vazio, Rossomando.

  Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato».
1. 26. Marzano.

  Al comma 2, lettera g), sopprimere il seguente periodo: Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o a rettifica ai sensi del presente articolo.
1. 5. D'Alessandro.

  Al comma 3, capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Qualora l'autore dell'offesa provveda a pubblicare o diffondere dichiarazioni o rettifiche, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, è improponibile l'azione civile per il risarcimento del danno.
1. 42. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

  Al comma 5, capoverso Art. 13, al comma 1, sostituire le parole: di testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5 con le seguenti: ai prodotti editoriali di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

  Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 47 del 1948 con le seguenti: ai prodotti editoriali di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62.
1. 9. Ermini, Vazio, Rossomando.

  Al comma 5, sostituire le parole: si applica la pena della multa fino a 10.000 euro con le parole: si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro anche in base al reddito e al patrimonio dell'imputato.
1. 28. Marzano.

  Al comma 5, sostituire le parole: si applica la pena della multa fino a 10.000 euro con le parole: si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro.
1. 29. Marzano.

Pag. 22

  Al comma 5, capoverso Art. 13, primo comma, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: fino a 10.000 euro inserire le seguenti:, tenuto conto della capacità reddituale del condannato.;
   b) dopo le parole: a 50.000 euro inserire le seguenti:, tenuto conto della capacità reddituale del condannato.
1. 32. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 5, aggiungere dopo le parole: si applica la pena della multa fino a 10.000 euro le parole: anche in base al reddito e al patrimonio dell'imputato.
1. 27. Marzano.

   Al comma 5, capoverso Art. 13, al comma 1, sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 5.000 e la parola: 50.000 con la seguente: 30.000.

  Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 3, capoverso Art. 595, sostituire le parole: da euro 3,000 a euro 10.000 con le seguenti: fino a euro 5.000.
1. 8. Ermini, Vazio, Rossomando.

  Al comma 5, capoverso Art. 13, comma 1, sostituire le parole: a 50.000 euro con le seguenti: a 25.000 euro.
1. 33. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 5, capoverso Art. 13, comma 2, sopprimere le parole: e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
1. 36. Liuzzi, Businarolo, Colletti, Vacca, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.

  Al comma 5, capoverso Art. 13, comma 2, sostituire le parole: nell'ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma, del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi con le parole: nell'ipotesi di cui all'articolo 99, del medesimo codice, invia una segnalazione al Consiglio di disciplina dei giornalisti territorialmente competente.
1. 18. Fava.

  Al comma 5, capoverso Art. 13, comma 2, sostituire le parole: quarto comma, con le seguenti: secondo comma, numero 1,.
1. 1. Pagano.

  Al comma 5, capoverso Art. 13, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per la determinazione della multa il giudice tiene conto delle capacità economiche del condannato e della testata giornalistica.
1. 19. Fava.

  Al comma 5, capoverso Art. 13, sopprimere il comma 3.
1. 4. D'Alessandro.

  Al comma 5, capoverso Art. 13, sostituire il comma 3 con il seguente: le stesse pene di cui al comma 1, fuori dai casi di responsabilità, anche concorsuale, per la diffamazione o di responsabilità ai sensi dell'articolo 57 del codice penale e dell'articolo 30 legge 223/1990, si applicano, a querela della persona offesa, al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia omesso, senza esplicitare al medesimo autore le ragioni specifiche del dissenso Pag. 23entro due giorni dalla richiesta, di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8 e dall'articolo 32-quinquies del decreto legislativo n. 177 del 2005.
1. 3. D'Alessandro.

  Al comma 5, capoverso Art. 13, sostituire il comma 4 con il seguente: l'autore dell'offesa, nonché il direttore responsabile del periodico o della testata giornalistica, anche on line, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, nonché il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva, il concessionario pubblico o privato del servizio radiotelevisivo e le persone delegate al controllo della trasmissione, non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge e dall'articolo 32-quinquies del decreto legislativo n. 177/2005, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. La punibilità è parimenti esclusa per l'autore dell'offesa che abbia chiesto per iscritto al direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero al responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva, che vengano pubblicate le smentite o le rettifiche delle notizie diffuse.
1. 2. D'Alessandro.

  Al comma 5, capoverso Art. 13, al comma 4, dopo le parole: on-line aggiungere le seguenti: o radiotelevisiva.
1. 41. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

  Al comma 5, capoverso Art. 13, al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 40. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

  Al comma 5, capoverso articolo 13, dopo il comma 7 è inserito il seguente: 8. Per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, nonché a mezzo testate giornalistiche online e radiotelevisive, è competente il giudice del luogo ove ha sede la redazione giornalistica ovvero editoriale.
  Se non è noto il luogo indicato nel comma 1 la competenza appartiene al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.
  Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del Pubblico Ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335.».

  Conseguentemente,

  sopprimere il comma 6.
1. 7. Ermini, Vazio, Rossomando.

  Al comma 6 sostituire le parole: del luogo di residenza della persona offesa con le parole: del luogo ove ha sede la redazione giornalistica ovvero editoriale.
1. 30. Marzano.

  Al comma 6, sostituire le parole: della persona offesa, con le seguenti:, dimora o domicilio dell'imputato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del codice di procedura penale.
1. 34. Sannicandro, Daniele Farina.

ART. 2.

  Sopprimere il comma 1.
2. 2. D'Alessandro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: all'articolo 57 del codice penale è aggiunto il seguente periodo: «il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo Pag. 24periodo, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del periodico, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo».
2. 1. D'Alessandro.

  Al comma 1, sopprimere le parole: a titolo di colpa.
2. 8. Marzano.

  Al comma 1, capoverso articolo 57, ultimo periodo, dopo la parola: risponde inserire le seguenti: titolo di colpa.
2. 5. Ermini, Vazio, Rossomando.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», alla fine, aggiungere il seguente comma:
  «La disposizione di cui al primo comma si applica anche alla persona fisica o giuridica che abbia registrato, presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un blog, nei confronti di colui che si collega alla rete internet per gestire lo stesso blog, da individuare attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione. Tali soggetti rispondono del reato di cui al primo comma anche quando non cancellino, entro 24 ore dalla pubblicazione, scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati».
*2. 3. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «La disposizione di cui al primo comma si applica anche alla persona fisica o giuridica che abbia registrato, presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un blog, nei confronti di colui che si collega alla rete internet per gestire lo stesso blog, da individuare attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione. Tali soggetti rispondono del reato di cui al primo comma anche quando non cancellino, entro 24 ore dalla pubblicazione, scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati».
*2. 7. Pagano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57, ultimo comma, aggiungere in fine, i seguenti:
  «Allo scopo di assicurare la conoscibilità dell'esatta identità dei soggetti esterni alla redazione autori dei commenti ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalla testata giornalistica on line, l'editore può richiedere la loro esatta identità anche prima della pubblicazione.
  Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro il 31 marzo 2015, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i limiti e le modalità di raccolta dei dati personali degli autori dei commenti esterni da parte dell'editore della testata giornalistica on line, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza.».
2. 6. Rossomando.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere l'ultimo comma.
*2. 4. Ermini, Vazio, Rossomando.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere l'ultimo comma.
*2. 13. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

Pag. 25

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere l'ultimo comma.
*2. 10. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo comma.
*2. 9. Marzano.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. L'articolo 278 del codice penale è abrogato.

  Conseguentemente, al medesimo codice, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 290-bis, la parola: «278» è soppressa;
   b) all'articolo 301, primo comma, la parola: «278», è soppressa;
   c) all'articolo 313, primo comma, la parola: «278», è soppressa.
2. 14. Liuzzi, Businarolo, Colletti, Vacca, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. l'articolo 278 del codice penale è abrogato.
2. 12. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere le parole: non firmati.
2. 11. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3. 1. Ermini, Vazio, Rossomando.

  Sopprimerlo.
*3. 2. Marzano.

  Sopprimerlo.
*3. 11. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

  Sopprimerlo.
*3. 4. Sannicandro, Daniele Farina.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche al codice in materia di protezione di dati personali).

  1. Dopo l'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono inseriti i seguenti:
  «Art. 137-bis. – (Diritto alla cancellazione, all'aggiornamento e alla rettificazione dei dati personali). – 1. L'interessato ha il diritto di ottenere l'aggiornamento e l'integrazione dei propri dati personali pubblicati in archivi telematici di testate giornalistiche secondo gli sviluppi che la notizia abbia avuto.
  2. L'interessato ha altresì il diritto di ottenere la sottrazione all'indicizzazione, da parte di motori di ricerca esterni al sito di provenienza, di propri dati personali, pur legittimamente diffusi in origine, ma relativi a notizie il cui interesse pubblico sia affievolito in ragione del tempo trascorso, nel rispetto dei princìpi sanciti dal presente codice e dal codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche di cui all'articolo 139.
  3. Fermo restando il dovere dei giornalista di correggere senza ritardo errori e inesattezze, con evidenza grafica ove possibile analoga a quella della notizia corretta, l'interessato ha diritto alla rettificazione delle notizie contenenti dati personali inesatti.Pag. 26
  4. L'interessato ha altresì il diritto di ottenere l'oscuramento, la rimozione o il blocco di propri dati personali diffusi, mediante reti di comunicazione elettronica, in violazione delle disposizioni di cui al presente codice o comunque trattati in violazione di legge.
  5. I diritti di cui al presente articolo concernenti riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 3.

  Art. 137-ter – (Procedimento per l'esercizio dei diritti dell'interessato). – 1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I della parte III, i diritti di cui all'articolo 137-bis possono essere esercitati altresì mediante documentata istanza rivolta, anche mediante posta elettronica certificata, al titolare del trattamento.
  2. Qualora, entro le settantadue ore successive al ricevimento dell'istanza, il soggetto richiesto non abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro settantadue ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 150. Ove richiesto dall'interessato, il Garante può inoltre prescrivere ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica responsabili della diffusione di dati personali trattati in violazione delle disposizioni di legge l'adozione delle misure necessarie od opportune per rendere il trattamento conforme a tali norme, anche se dei caso vietandone l'ulteriore divulgazione.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera f), sostituire le parole da: al pretore, fino alla fine della lettera, con le seguenti: da: «al pretore», fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 145 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che sia ordinata la pubblicazione. In tal caso non è necessario procedere all'interpello preventivo di cui all'articolo 146 e si applica l'articolo 162, comma 2-ter dei medesimo codice. La richiesta è in ogni caso accolta dal Garante quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato».
   alla lettera g) sopprimere il comma settimo dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ivi aggiunto e sostituire la lettera h) con la seguente: h) i commi sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: «La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui ai primi tre commi è punita, a norma dell'articolo 166 dei codice in materia di protezione dei dati personali, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 8.000 a euro 16.000. Si applica altresì l'articolo 165 del medesimo codice».
3. 5. Daniele Farina, Sannicandro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente: Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti dichiarati diffamatori o, dei dati personali trattati, in violazione di disposizioni di legge a seguito di sentenza passata in giudicato o provvedimento definitivo del Garante per la protezione dei dati personali.
3. 7. Vacca, Liuzzi Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la natura diffamatoria dell'articolo, chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei Pag. 27contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge. La mancata eliminazione dai siti internet e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori nonostante l'emanazione di una sentenza non definitiva di accertamento della diffamazione costituisce elemento per la quantificazione del risarcimento del danno.
3. 14. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro.

  Al comma 1, sono aggiunte dopo le parole: l'interessato può, le seguenti: dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la natura diffamatoria dell'articolo, e, in fine, dopo le parole: in violazione di disposizioni di legge. le seguenti: La mancata eliminazione dai siti internet e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori nonostante l'emanazione di una sentenza non definitiva di accertamento della diffamazione costituisce elemento per la quantificazione del risarcimento del danno.
3. 15. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro.

  Al comma 1, sostituire le parole da: l'eliminazione, fino alla fine del comma, con le seguenti: il blocco del trattamento di dati personali realizzato in violazione di legge, la cancellazione degli stessi e la sottrazione all'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca esterni al sito-sorgente, dei dati personali legittimamente diffusi in origine, ma relativi a notizie il cui interesse pubblico sia affievolito in ragione del tempo trascorso.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2 con il seguente:
  Qualora, entro le settantadue ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro settantadue ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 150. Ove richiesto dall'interessato, il Garante può inoltre prescrivere ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica responsabili della diffusione di dati personali trattati in violazione delle disposizioni di legge l'adozione delle misure necessarie od opportune per rendere il trattamento conforme a tali norme, anche se del caso vietandone l'ulteriore divulgazione;

   al comma 3, sostituire le parole da: al comma 2, fino alla fine del comma, con le seguenti: ai commi 1 e 2 possono essere esercitati dai soggetti previsti dall'articolo 9, comma 3, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. 3. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

  Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole:, delle immagini o dei dati con dei contenuti diffamatori.
3. 8. Liuzzi, Businarolo, Colletti, Vacca, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.

  Al comma 1, infine, aggiungere le seguenti parole:, solo a seguito di sentenza passata in giudicato o provvedimento definitivo del Garante per la protezione dei dati personali.
3. 6. Vacca, Liuzzi, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Il comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  2. È consentita la pubblicazione integrale, per stralci o per riassunto degli atti Pag. 28non più coperti dal segreto, ad eccezione di quelli riguardanti terzi estranei al procedimento o fatti, non riguardanti i reati contestati. Ove essenziali per l'informazione, degli atti o degli stralci di atti, riguardanti terzi estranei al procedimento o fatti, non riguardanti i reati contestati potrà essere sempre pubblicato il contenuto.

  Il comma 7 è abrogato.
3. 10. Vacca, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Brescia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Il comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  2. È consentita la pubblicazione integrale, per stralci o per riassunto degli atti non più coperti dal segreto.

  Il comma 7 è abrogato.
3. 9. Vacca, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Brescia.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 114 del codice di procedura penale).

  All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. Il comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «2. È consentita la pubblicazione integrale, per stralci o per riassunto degli atti non più coperti dal segreto, ad eccezione di quelli riguardanti terzi estranei al procedimento o fatti, non riguardanti i reati contestati.
  Ove essenziali per l'informazione, degli atti o degli stralci di atti, riguardanti terzi estranei al procedimento o fatti, non riguardanti i reati contestati potrà essere sempre pubblicato il contenuto».

  3. Il comma 7 è abrogato.
3. 03. Vacca, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Brescia.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di riprese e registrazioni fraudolente).

  1. Dopo l'articolo 616 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 616-bis. – (Riprese e registrazioni fraudolente). – Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque svolte in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni se ne fa uso senza il consenso degli interessati.
  La punibilità è esclusa:
   a) quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono utilizzate nell'ambito di un procedimento innanzi all'autorità amministrativa ovvero giudiziaria ordinaria o amministrativa o comunque nell'ambito di un procedimento volto alla definizione di una controversia;
   b) quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono effettuate nell'ambito delle attività di difesa della sicurezza dello Stato.

  Il reato è punibile a querela della persona offesa.
3. 01. Pagano.

Pag. 29

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3.
(Delega al Governo per l'introduzione di misure dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per l'introduzione di misure dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale.
3. 02. Pagano.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire il comma 3-bis con il seguente:
  3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende.
*4. 1. Ermini, Vazio, Rossomando.

  Al comma 1, sostituire il comma 3-bis con il seguente:
  3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende.
*4. 4. Pagano.

  Sostituire il seguente:
  3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento a favore del querelato di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante.
4. 2. Fava.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: o l'imputato non l'ha commesso, con le seguenti: l'imputato non l'ha commesso o se il fatto non costituisce reato, o nel pronunciare sentenza di assoluzione, con le medesime formule,.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
  «Art. 4-bis (Modifica all'articolo 542 del codice di procedura penale) Dopo il comma 1 dell'articolo 542 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente comma:
  1-bis. Nel caso previsto dal comma precedente, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto dal comma 1, anche al Pag. 30pagamento di una somma proporzionata alla capacità reddituale, nonché alla situazione patrimoniale del querelante».
4. 12. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso aggiungere le parole: o il fatto non costituisce reato.
4. 6. Marzano.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: può con deve.
4. 10. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: può condannare con le parole: condanna.
*4. 7. Marzano.

  Al comma 1, cpv. comma 3-bis dell'articolo 427 c.p.p., sostituire le parole: può condannare con le seguenti: condanna.
*4. 14. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, sostituire le parole: determinata in via equitativa, con le seguenti: proporzionata alla capacità reddituale, nonché alla situazione patrimoniale del querelante.
4. 13. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, sostituire le parole: al pagamento di una somma determinata in via equitativa con le parole: al pagamento di una somma non inferiore a 1.000 euro in favore di cassa delle ammende.
4. 11. Vacca, Liuzzi Businarolo, Vacca, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: al pagamento di una somma determinata in via equitativa aggiungere le seguenti: da un minimo di 1.000 ad un massimo di 10.000 euro.
4. 9. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: determinata in via equativa con le parole: fino a 10.000 euro.
4. 8. Marzano.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Dopo l'articolo 616 del codice penale aggiungere il seguente: «Art. 616-bis. (Riprese e registrazioni fraudolente) «Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazione di comunicazioni o conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni se ne fa uso senza il consenso degli interessati. La stessa pena si applica a chi, senza il consenso degli interessati, fa uso di riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni tra i presenti. La punibilità è esclusa quando le riprese o registrazioni di cui al primo periodo sono utilizzate nell'ambito di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria al fine di esercitare il diritto di difesa. Il delitto è punito a querela della persona offesa.
  1-ter. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale aggiungere il seguente: «Art. 266-ter. (Riprese e registrazioni fra presenti).

  Le disposizioni del presente capo si applicano anche nel caso di riprese o registrazioni fra presenti, da chiunque effettuate.
4. 3. Pagano.

Pag. 31

ART. 6.

  Il comma 1, è sostituito dal seguente:
  «1. Dopo il primo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
  «Nei casi di diffamazione commessa col mezzo della stampa, in cui risulta la malafede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore.»
6. 2. Fava.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: della radiotelevisione, inserire le seguenti: o a mezzo agenzia di stampa o a mezzo testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi, o messi in rete dalle stesse redazioni.
6. 8. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso, dopo la parola: stampa inserire le seguenti: , delle testate giornalistiche on line o e sostituire le parole: determinata in via equitativa con le seguenti: non superiore alla metà dell'oggetto della domanda risarcitoria.
6. 3. Ermini, Vazio.

  Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire la parola: può con: deve.
6. 5. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: può condannare con le seguenti: condanna.
*6. 7. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: può condannare con le parole: condanna.
*6. 1. Marzano.

  Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: al pagamento a favore del richiedente di una somma determinata in via equitativa aggiungere infine le seguenti: da un minimo di 1.000 ad un massimo di 10.000 euro.
6. 4. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: determinata in via equitativa, con le seguenti: proporzionata alla capacità reddituale, nonché alla situazione patrimoniale dell'attore.
6. 6. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: determinata in via equativa con le parole: fino a 10.000 euro.
6. 9. Marzano.