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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 gennaio 2015
378.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Atto n. 130.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo n. 130, recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
   visto l'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, che sancisce come principio e criterio direttivo di delega legislativa l'esclusione della «punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale»;
   richiamate le audizioni di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle Camere penali italiane, nonché del professore Francesco Palazzo, svolte nel corso dell'istruttoria;
   preso atto delle osservazioni trasmesse alla Commissione da ANIA, Confindustria Cultura, ENPA e LAV;
  ritenuto che:
   dalle audizioni è emerso univocamente che l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto non costituisce, neanche indirettamente, una forma di depenalizzazione e che il limite massimo della pena individuato dal legislatore delegante è finalizzato unicamente alla determinazione in astratto del perimetro di applicazione del nuovo istituto, nell'ambito del quale il giudice dovrà, caso per caso, verificare se il fatto concreto sia di particolare tenuità;
   il secondo comma del nuovo articolo 131-bis prevede che ai fini della determinazione della pena detentiva di cui al primo comma si tenga conto solo di quelle circostanze che, comportando una specie di pena diversa od essendo ad effetto speciale, rivelano – come espressamente dichiarato nella relazione di accompagnamento – una particolare significatività tale da essere in qualche modo accostabili a sottospecie di fattispecie autonome. Proprio in ragione di tale considerazione, è opportuno stabilire espressamente con riferimento all'applicazione del nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto l'esclusione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e quelle ad effetto speciale, da un lato, e le circostante attenuanti ad effetto comune dall'altro, ad eccezione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4, del codice penale;
   la delega comunque non si limita ad individuare i reati ai quali applicare il nuovo istituto, ma precisa anche che questo può essere applicato a condizione che risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, per cui al legislatore delegato è lasciato un margine di discrezionalità per individuare eventuali criteri e parametri utilizzabili dal giudice per verificare in concreto che il fatto abbia determinato una offesa di Pag. 18particolare tenuità ed il comportamento lesivo non sia abituale;
   dalle audizioni è emerso chiaramente che il parametro della «modalità della condotta consente valutazioni anche di natura soggettiva riguardo il grado della colpa e l'intensità del dolo». Per cui al fine di specificare ulteriormente gli indici di valutazione e ponderazione della tenuità del fatto, possono essere presi in considerazione i criteri specificati dall'articolo 133, primo comma, del codice penale, ed alcuni criteri di valutazione della modalità della condotta, quali: l'avere agito per motivi abbietti o futili, l'avere adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà o in violazione del sentimento di pietà per gli animali o in condizioni di minorata difesa della persona offesa anche in riferimento all'età;
   per quanto attiene alla valutazione della non abitualità del comportamento, che secondo la delega costituisce la seconda e contestuale condizione necessaria per escludere la punibilità, si ritiene che la particolare tenuità come causa di non punibilità postuli intrinsecamente l'occasionalità del comportamento. Secondo l'effettiva ratio del principio di delega appare evidente che debbano restare estranee all'istituto della non punibilità per particolare tenuità tutte le fattispecie di reato che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate (v., ad esempio, gli articoli 572 e 612-bis c.p.);
   come inoltre sostenuto espressamente dal professor Palazzo, l'evento morte è incompatibile con il concetto di tenuità dell'offesa (v. articolo 589 c.p.);
   non appare in contrasto con i principi e criteri direttivi di delega e in particolare con quello relativo alla non abitualità del comportamento una disposizione che dovesse specificare che il comportamento è considerato non abituale nel caso in cui il suo autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso altri reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità;
   per quanto attiene alle disposizioni di natura procedurale appare opportuno, all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, richiamare anche il comma 3 dell'articolo 409 del codice di procedura penale (avviso dell'udienza al procuratore generale presso la Corte d'appello) nel caso in cui il giudice fissi l'udienza in camera di consiglio, ritenendo non inammissibile l'opposizione alla archiviazione;
   all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, non appare congruo che dell'archiviazione richiesta per la particolare tenuità del fatto il pubblico ministero si debba darne avviso (oltre alla persona sottoposta alle indagini) alla persona offesa solo nel caso in cui abbia dichiarato di voler essere informata dell'eventuale archiviazione per infondatezza della notizia di reato, considerato che rispetto a questa l'archiviazione per particolare tenuità del fatto ha una peculiarità propria;
   all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, non appare corretto prevedere che si provveda con l'ordinanza nel caso di accoglimento della richiesta (di archiviazione), in quanto in questo caso, come peraltro precisato nel testo, si deve provvedere con decreto. Si potrà provvedere con ordinanza solo nel caso di accoglimento dell'opposizione della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa o comunque di rigetto della richiesta di archiviazione;
   con riferimento al diritto dell'indagato e della parte offesa di far valere il proprio dissenso in ordine all'archiviazione, è opportuno prevedere uno specifico reclamo di merito, coordinandolo col nuovo istituto, disciplinato dall'articolo 10 del disegno di legge n. 2798;
   appare necessario, come evidenziato nel corso delle audizioni, appare necessario valutare l'opportunità di coordinare, ai sensi dell'articolo 2 della legge delega, la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 ottobre 2000, n. 274, in ordine ai reati di competenza del giudice di pace, nel caso in cui il reato sia di Pag. 19competenza del giudice di pace, con la disciplina prevista dal provvedimento in esame,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. all'articolo 1, comma 2, capoverso «Art. 131-bis», primo comma, dopo le parole «del danno o del pericolo» inserire le seguenti «valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma»;
   2. all'articolo 1, comma 2, capoverso «Art. 131-bis», dopo il primo comma, sia inserito il seguente: «L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, nei seguenti casi di modalità della condotta: l'avere agito per motivi abbietti o futili, l'avere adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà o in violazione del sentimento di pietà per gli animali o in condizioni di minorata difesa della persona offesa anche in riferimento all'età;
   3. all'articolo 1, comma 2, capoverso «Art. 131-bis», dopo il primo comma inserire il seguente: «Il comportamento risulta abituale nel caso in cui il suo autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso altri reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate;
   4. all'articolo 1, comma 2, capoverso «Art. 131-bis», secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo «In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69; ad eccezione del caso in cui concorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4»;
   5. all'articolo 2, comma 1, lettera b), siano soppresse le seguenti parole: «che abbia dichiarato di voler essere informata ai sensi dell'articolo 408, comma 2»;
   6. all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole «dell'articolo 409, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 409, commi 2 e 3,»;
   7. all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «se accoglie la richiesta provvede con ordinanza» siano sostituite dalle seguenti: «se accoglie l'opposizione provvede con ordinanza» e le parole: «Quando non accoglie la richiesta» siano sostituite dalle seguenti: «Nei casi in cui non accoglie la richiesta»;

  e con la seguente osservazione:
   a) il Governo valuti l'opportunità di prevedere uno specifico reclamo di merito, coordinandolo col nuovo istituto disciplinato dall'articolo 10 del disegno di legge n. 2798; con riferimento al diritto dell'indagato e della parte offesa di far valere il proprio dissenso in ordine all'archiviazione;
   b) il Governo valuti l'opportunità di coordinare la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 ottobre 2000, n. 274, in riferimento ai reati del giudice di pace, con la disciplina prevista dal provvedimento in esame.

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ALLEGATO 2

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2803 Governo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione giustizia,
   esaminato il disegno di legge C. 2803 Governo;
   condivise le disposizioni del decreto legge n. 192 del 2014 di competenza della Commissione giustizia;
   condiviso in particolare l'articolo 1, comma 12, che opportunamente differisce dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine entro il quale deve essere completato il periodo di perfezionamento presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto legge n. 98 del 2011, da parte di coloro che avrebbero dovuto completare il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari;
   rilevato che al fine di poter utilizzare completamente le 160 ore residue dell'anno 2014 relative al Progetto formativo presso gli uffici giudiziari, sarebbe opportuno prorogare il termine fino al 31 marzo consentendo in tal modo anche al Ministero della giustizia di riavviare il Progetto, considerato che per mancanza di fondi questo si è interrotto anzitempo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
  le Commissioni di merito valutino l'opportunità di prorogare al 31 marzo 2015 il termine previsto dall'articolo 1, comma 12.

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ALLEGATO 3

5-04553 Amoddio: Sulla situazione del tribunale di Siracusa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nel rispondere all'interrogazione dell'onorevole Amoddio, sottolineo innanzitutto la particolare attenzione che il Ministro ha rivolto, sin dall'avvio del suo incarico istituzionale, alla questione relativa all'ottimizzazione delle risorse e alle problematiche concernenti il personale amministrativo che presta servizio negli uffici giudiziari.
  Proprio qualche giorno fa il Ministro ha ricordato, nelle comunicazioni al Parlamento sullo stato della giustizia, che la prolungata e sfavorevole congiuntura economica, unitamente alle politiche di contenimento della spesa pubblica, ha impedito un adeguato e fisiologico turn over generazionale del personale, determinando un processo di progressivo invecchiamento delle risorse amministrative, il cui indice di scopertura corrisponde, su base nazionale, a circa il 18,5 per cento.
  Per tale motivo il Ministero ha disposto, per la prima volta dopo venticinque anni, l'ammissione in servizio di nuove unità di personale amministrativo, mediante una serie di azioni complessivamente destinate al ripianamento delle vacanze di organico.
  In primo luogo, la procedura di mobilità infra-comparto attivata nel 2013 ha permesso di acquisire 71 unità di personale amministrativo proveniente dal comparto Ministeri; il 2 luglio 2014 è stato poi pubblicato un interpello nazionale per la mobilità del personale giudiziario; inoltre, nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2015 è stato pubblicato un avviso di mobilità riservato ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche diverse dall'organizzazione giudiziaria, per la copertura di 1.031 posti, per vari profili professionali, presso gli uffici giudiziari di tutta Italia.
  A tali misure si sono affiancate quelle di carattere organizzativo, destinate ad incidere anche e soprattutto sulle funzioni di supporto al giudice ed alla cancelleria: mi riferisco, in primo luogo, alla costituzione dell'ufficio per il processo, introdotta con il decreto-legge n. 90 del 2014, che prevede la partecipazione diretta anche del personale non di ruolo che svolge tirocinio presso gli uffici giudiziari, nonché alla previsione degli stage formativi presso gli uffici giudiziari per i giovani laureati in giurisprudenza.
  Grande attenzione è stata altresì rivolta alla razionalizzazione della spesa del Ministero, anche in vista dell'attuazione delle riforme in atto; in tal senso, ricordo che nell'ambito delle misure 2014 di spending review si è scelto di non disporre tagli di risorse per il settore dell'informatica, settore al quale anzi sono stati destinati nella ripartizione di fine anno del FUG ulteriori risorse finanziarie; inoltre, la legge di stabilità per il 2015 ha previsto la costituzione di un nuovo fondo destinato all'informatizzazione del processo civile e all'incremento di efficienza degli uffici, nel quale per il triennio sono state appostate risorse per un importo di 260 milioni di euro.
  Esaurita tale premessa generale, che mi sembrava doverosa in relazione al tema generale introdotto dall'interrogazione, passo ad analizzare la situazione del personale amministrativo e giudiziario in servizio presso gli uffici giudiziari di Siracusa.
  Innanzitutto, osservo che, in conseguenza dei nuovi assetti attinenti alla geografia giudiziaria, il personale amministrativo in servizio al Tribunale di Siracusa è stato numericamente potenziato.Pag. 22
  Infatti, sebbene alcune unità di personale già appartenenti a sedi poi soppresse o accorpate abbiano optato per altri uffici giudiziari, allo stato risultano complessivamente in servizio 139 unità di personale di varie qualifiche, a fronte dei 132 in organico, con una percentuale di scopertura negativa, pari al -5,30 per cento, dato che indica che il personale presente è oggi superiore a quello in organico.
  In particolare, pur rilevandosi alcune carenze in rapporto alle figure del direttore amministrativo (tre vacanze su sette posti), del funzionario giudiziario (venti vacanze su trentuno posti) e del conducente di automezzi (tre vacanze su sei posti), si evidenzia, di contro, che in alcuni profili professionali le presenze sono superiori rispetto ai posti in organico; mi riferisco ai cancellieri (ventidue presenti su venti posti), agli operatori giudiziari (sedici presenti su quindici posti) ed agli ausiliari (quarantasette presenti su ventuno posti). Altri profili professionali sono quasi totalmente (ventotto assistenti giudiziari presenti su ventinove in organico) o totalmente presenti (mi riferisco ai profili di dirigente di II fascia e di funzionario contabile); infine, risultano presenti quattro centralinisti telefonici non previsti in organico.
  Per quanto concerne i rilievi attinenti alle applicazioni, con le quali alcune unità di personale sono state distolte dal Tribunale per destinarle ad altri uffici giudiziari del distretto, ricordo che esse rappresentano uno strumento di gestione del personale affidato ai Presidenti delle Corti d'appello e ai Procuratori Generali, valutate le esigenze delle sedi comprese nel distretto di appartenenza.
  È invece attribuita alla responsabilità dei dirigenti dei singoli uffici giudiziari, che possono intervenire con ordini di servizio alla luce delle concrete necessità lavorative di ciascuna unità organizzativa, la distribuzione delle risorse presenti tra le articolazioni interne alle sedi.
  In ordine alla mancata inclusione degli uffici giudiziari di Siracusa nell'ambito delle sedi alle quali saranno destinate le unità di personale acquisite attraverso la procedura di mobilità volontaria esterna, peraltro giustificata anche dai dati relativi alla percentuale negativa di scopertura dell'organico, rilevo che i posti inseriti nel bando per 1.031 posti sono stati prescelti mediante criteri predeterminati ed oggettivi.
  Per quanto concerne, invece, il personale di magistratura, rilevo che il Tribunale di Siracusa presenta l'attuale vacanza di un posto di Presidente di sezione sui quattro in organico; segnalo, peraltro, che la relativa procedura di copertura è in fase di espletamento, a seguito di bando pubblicato dal C.S.M. il 31 luglio 2014; sono altresì vacanti due posti di giudice (uno dei quali presso la sezione Lavoro) sui complessivi trentuno previsti in organico; la pianta organica del Tribunale di Siracusa prevede inoltre diciotto giudici onorari, i cui posti sono integralmente coperti.
  In ordine alle problematiche concernenti la Sezione gip-gup, essa risulta allo stato composta, sulla base delle indicazioni fornite in proposito dal relativo progetto tabellare per il triennio 2014/2016, da quattro magistrati (uno dei quali con funzioni di coordinatore) ad essa assegnati in via esclusiva. Tale aliquota risulta sufficiente a soddisfare il rapporto proporzionale minimo (pari ad 1/10) previsto dalla vigente circolare in materia di organizzazione degli uffici giudiziari tra i giudici addetti al settore gip-gup ed il novero dei magistrati organicamente previsti dall'Ufficio, ancorché sia inferiore al rapporto proporzionale previsto dalla medesima norma secondaria (nella misura di 1/3) tra giudici addetti alla sezione in esame e i magistrati assegnati alla Procura della Repubblica. L'imminente entrata in servizio di due magistrati potrebbe consentire l'assegnazione di un ulteriore giudice alla sezione gip-gup.
  Riguardo l'Ufficio requirente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa presenta l'attuale scopertura del posto di Procuratore Aggiunto (in ordine al quale la V Commissione del C.S.M. ha inoltrato al Plenum una proposta in data 16 dicembre 2014), nonché la vacanza di due dei tredici posti di Pag. 23sostituto Procuratore in organico. Risultano altresì previsti in pianta organica quindici vice procuratori onorari, i cui posti sono integralmente coperti.
  Dall'esame di tutti i predetti dati, si evince che la scopertura degli Uffici giudiziari di Siracusa, giudicanti e requirenti di primo grado, presenta caratteristiche del tutto fisiologiche e risulta in linea con la situazione degli altri Uffici giudiziari di pari dimensioni.
  Quanto, infine, all'ultimo quesito posto dall'onorevole interrogante, relativo a quali iniziative il Ministro intenda adottare per reperire le risorse occorrenti per provvedere alla nomina di interpreti e traduttori, anche alla luce della recente entrata in vigore del decreto legislativo n. 32 del 2014, in materia di diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, rappresento che proprio in vista dell'applicazione del citato decreto legislativo, lo scorso 16 gennaio il Ministro Orlando ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'integrazione del relativo capitolo di bilancio con ulteriori risorse aggiuntive, da attuarsi mediante prelevamento dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

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ALLEGATO 4

5-04347 Verini e Giuliani: Sullo stanziamento di fondi all'accesso al patrocinio dello Stato per le vittime di violenza sessuale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con decreto-legge n. 11 del 2009 e legge n. 119 del 2013 è stato introdotto il patrocinio a spese dello Stato, senza alcun limite di reddito, per le vittime dei reati di violenza sessuale, il cosiddetto stalking, maltrattamenti familiari ed altre fattispecie similari.
  In attuazione della legge n. 119 del 2013, l'importo dello stanziamento per il patrocinio a spese dello Stato delle persone offese dai reati in oggetto è stato quantificato in euro 2.700.000,00 sia per l'anno 2014, che per il 2015 e le risorse, già stanziate – sono state iscritte, con D.M.T. n. 95121/2013, nel bilancio del Ministero della giustizia sul capitolo 1360 – spese di giustizia – dove gravano tutte le spese del processo civile e penale, comprese quelle riguardanti il patrocinio a spese dello Stato.
  In base ai dati forniti dagli uffici giudiziari alla Direzione generale della giustizia civile del Ministero, per l'anno 2013 le persone ammesse al beneficio ammontano, nel solo settore penale, a 129.354, a fronte delle 150.903 richieste, con un costo complessivo a carico dello Stato di 100,85 milioni di euro per gli onorari ai difensori.
  È opportuno rilevare che sono gli uffici giudiziari a detenere le specifiche informazioni relative ai reati per i quali l'ammissione delle vittime al beneficio prescinde dalle condizioni reddituali, unitamente alle informazioni riguardanti, in via ordinaria, i casi in cui l'ammissione al beneficio è subordinata alla verifica del limite di reddito non superiore a 11.369, 24 euro.
  Ciò posto, ritengo di dover precisare che la specificità di tale stanziamento non può incidere sull'eventuale ritardo nella liquidazione delle parcelle ai difensori.
  Infatti le richieste di accrediti di somme da parte degli uffici giudiziari, da prelevarsi sul capitolo di competenza, non sono distinte per il gratuito patrocinio relativo ai predetti reati né con riferimento ad alcuna tipologia di reato diversa da quelle indicate nella legge n. 119 del 2013, ma riguardano tutte le spese relative al gratuito patrocinio ed ancor più in generale, tutte le spese di giustizia sopportate dall'ufficio giudiziario in un determinato periodo temporale. Le modalità di erogazione di tali fondi, pertanto, non sono dissimili dalle uscite per il pagamento delle altre spese di giustizia.
  Per quanto concerne l'aspetto, pure segnalato dall'onorevole interrogante relativo al Tribunale di Roma, in merito ai ritardi nelle liquidazioni per il patrocinio a spese dello Stato imputabili all'insufficienza di personale amministrativo preposto in detta sede a tale attività, occorre inserire la questione nell'ambito del complessivo quadro nazionale.
  Faccio presente che l'attuale situazione nazionale del personale amministrativo ed UNEP prevede la presenza di 35.461 unità, rispetto ad una dotazione organica prevista di 44.110 unità.
  Risultano, pertanto, vacanti circa 8.675 posti, con una scopertura media nazionale del 19,67 per cento.
  I decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012, al fine di perseguire una distribuzione razionale delle competenze e delle risorse umane e materiali attraverso la concentrazione delle attività e dei servizi, hanno previsto la soppressione di alcuni Pag. 25tribunali e procure, delle sezioni distaccate di tribunale e di un importante numero di uffici del giudice di pace, con il conseguente trasferimento delle funzioni e del personale alle sedi principali.
  In funzione di tale processo, da ritenersi ormai quasi concluso, sono state avviate negli ultimi due anni, numerose procedure di redistribuzione del personale in servizio sul territorio nazionale e di copertura di parte delle vacanze esistenti, nel rispetto dei limiti normativi esistenti.
  A tale scopo il 9 ottobre 2012 è stato siglato un accordo con le organizzazioni sindacali di settore, nel quale è stata prevista la realizzazione di alcune procedure successive: si tratta di un interpello distrettuale riservato ai dipendenti «perdenti posto» degli uffici in chiusura conclusosi nel marzo 2014, di due interpelli nazionale rivolti a tutto il personale in servizio che intende modificare la propria sede di servizio (il primo conclusosi nel settembre 2013 ed il secondo, il cui bando è stato pubblicato il 2 luglio 2014, in fase di completamento), di una procedura di mobilità da altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 165/01 (realizzata nel corso del biennio 2013-2014) e della stabilizzazione dei dipendenti distaccati temporaneamente ad uffici di distretti diversi da quello di appartenenza (nel 2014).
  Inoltre, il 20 gennaio scorso è stato pubblicato un ulteriore bando di mobilità per complessivi 1031 posti vacanti, con il quale, recependo i contenuti della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 29089 del 23 maggio 2014, è possibile accogliere personale dall'esterno, con particolare riferimento ai dipendenti di altri comparti ed in particolare degli enti locali, che rappresentano il maggior bacino cui è possibile attingere con successo per incrementare le risorse umane degli uffici giudiziari.
  Oltre a ciò, si sta procedendo all'assunzione di idonei di concorsi banditi da alle amministrazioni, in particolare, attingendo 48 cancellieri dalla graduatoria relativa ad un concorso del Ministero dell'Interno, ove risultano utilmente collocati n. 83 idonei non assunti, e 96 funzionari giudiziari dalla graduatoria relativa ad un concorso dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE), ove risultano utilmente collocati n. 96 vincitori non assunti.
  Non può non sottolinearsi, come con tali misure per la prima volta, dopo molti anni nei quali le unità di personale amministrativo costantemente diminuivano nell'ordine di mille unità l'anno, si realizzi una inversione di tendenza.
  Quanto alla situazione specifica del Tribunale di Roma, l'Ufficio allo stato ha una dotazione organica di 1.199 unità di personale amministrativo (compresa la posizione dirigenziale), di cui 863 dipendenti presenti.
  Trattasi di dati di presenza in dotazione organica che possono, ovviamente, non coincidere con quelli attinenti alla effettiva presenza in servizio, poiché non tengono conto delle assenze temporanee più o meno lunghe dovute a situazioni personali e di salute del personale e che rientrano nelle patologie fisiologiche di tutti gli uffici giudiziari, che di volta in volta sono esaminati e valutati dai singoli Capi degli Uffici.
  In tale contesto si pone la disposizione in data 14 ottobre 2014 del Presidente del Tribunale di Roma, la quale nel dare atto di alcune contingenze dell'Ufficio gravato da emergenze in alcuni settori, ha ritenuto di dovere potenziare le risorse umane da destinare a singoli affari, incardinando il personale in talune attività preferenziali, al fine da ricondurle a normalità.
  Segnalo, peraltro, che il provvedimento adottato stabilisce esclusivamente una priorità di trattazione delle attività ritenute urgenti tra cui non è attualmente ricompresa la liquidazione dei compensi ai difensori. Il provvedimento, inoltre, già prevede un limite temporale per la sua efficacia di talché, fatta salva una nuova e/o diversa valutazione delle situazioni concrete dell'Ufficio da parte del Presidente del Tribunale, una volta maturato il termine indicato, vi sarà, in automatico, il ritorno alla normale trattazione di tutti gli altri.
  Detto ciò, comunico che non è mai mancata l'attenzione del Ministero alle Pag. 26necessità dell'Ufficio in esame, le cui esigenze, al pari di quelle di tutti i grandi uffici metropolitani, sono state prese in considerazione per l'adozione – da parte del competente Dipartimento – di interventi di acquisizione di personale di carattere generale in relazione ai posti vacanti.
  Nello specifico gli interventi più recenti, connessi con le modifiche agli assetti degli uffici derivanti dalla nuova geografia, hanno permesso al Tribunale di Roma:
   l'immissione in possesso di 3 vincitori di interpello distrettuale, provenienti da uffici soppressi;
   il trasferimento di 1 unità appartenente all'ufficio del giudice di pace di Ostia soppresso, in conformità con il disposto normativo di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 156 del 2012;
   l'ingresso in servizio di 1 assistente giudiziario, in seguito ad inquadramento ex legge 339/82, cui seguirà a breve l'ingresso di un altro assistente in base alla medesima normativa;
   la stabilizzazione dal 3 febbraio 2014 di 11 dipendenti già distaccati al Tribunale;
   la riammissione in servizio di 1 direttore amministrativo.

  Con interpello nazionale per la mobilità interna del personale del 2 luglio scorso sono stati, altresì, pubblicati 107 posti vacanti (15 di direttore amministrativo, 1 di funzionario contabile, 60 di funzionario giudiziario, 6 di cancelliere e 25 di assistente giudiziario): all'esito risultano complessivamente 53 vincitori (9 direttori amministrativi, 12 funzionari giudiziari, 6 cancellieri e 25 assistenti giudiziari), mentre di contro vi sono 34 unità in servizio nel Tribunale che risultano vincitrici per altri uffici (4 direttori amministrativi, i funzionari giudiziari, 7 cancellieri, 6 assistenti giudiziari, 4 operatori giudiziari e 2 conducenti di automezzi). La situazione non è ancora definitiva e, pertanto, soltanto all'esito sarà possibile verificarne i reali effetti sull'Ufficio e valutare nuove ulteriori soluzioni per la copertura delle vacanze.
  Per quanto riguarda la possibilità di accogliere personale dall'esterno, segnalo che nel citato bando di mobilità pubblicato il 20 gennaio scorso – rivolto, a differenza del precedente del 2013, a tutte le Amministrazioni dello Stato – sono stati inclusi 88 posti vacanti nel Tribunale di Roma (7 di direttore amministrativo e 81 di funzionario giudiziario).
  Inoltre, 8 posti di cancelliere sono stati destinati agli idonei del citato concorso del Ministero dell'interno per la copertura complessiva di 48 posti.
  Confidiamo, quindi, che con l'ingresso di tali nuove risorse, oltre a discendere una maggiore funzionalità dell'ufficio, possa determinarsi una accresciuta celerità della liquidazione del gratuito patrocinio degli onorari, anche in relazione ai procedimenti oggetto dell'interrogazione.