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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 marzo 2015
408.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-02952 Lauricella: Sul corso-concorso per l'iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali.
5-03843 Tino Iannuzzi: Sul corso-concorso per l'iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Lauricella chiede notizie sull'avvio del corso di formazione «COA 5» necessario all'immissione in ruolo dei duecentosessanta vincitori del corso-concorso bandito nel novembre 2009 per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo dei segretari comunali e provinciali. L'onorevole Lauricella chiede notizie, inoltre, sull'indizione dei bandi dei corsi di specializzazione «SPES 2014» e «SEFA 2014» destinati ai segretari comunali medesimi.
  Sul corso di formazione «COA 5» verte, altresì, l'interrogazione dell'onorevole Iannuzzi, anch'essa all'ordine del giorno.
  Pertanto risponderò congiuntamente.
  Comunico che il 15 ottobre scorso il Ministro dell'interno ha adottato, su proposta del consiglio direttivo per l'albo nazionale dei segretari degli enti locali, sentita la Conferenza Stato città, la direttiva prevista dall'articolo 10 del decreto- legge n. 174 del 2012.
  L'atto ha disposto l'avvio entro l'anno 2014 del corso di formazione «COA 5», che è infatti iniziato il 22 dicembre scorso ed è tuttora in svolgimento.
  La direttiva ha previsto l'avvio entro il 2014 anche dei corsi di specializzazione «SPES 2014» e «SEFA 2014», ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997.
  Conseguentemente, il 4 novembre scorso, sentite le organizzazioni sindacali dei segretari, sono stati adottati e pubblicati i decreti di indizione dei bandi di ammissione ai predetti corsi «SPES 2014» e «SEFA 2014». Tali decreti, nello stabilire i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, hanno delineato le modalità dei corsi, articolati ognuno in quattro moduli didattici residenziali non consecutivi, nonché in una fase di attività formativa assistita a distanza, per il supporto e l'integrazione dell'attività d'aula.
  I bandi sono stati regolarmente espletati e i relativi corsi sono iniziati e tuttora in svolgimento.
  Per completezza, informo che, sempre in attuazione della direttiva in questione, la scorsa settimana è iniziato un corso di alta formazione destinato a 80 segretari comunali.

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ALLEGATO 2

5-03143 Luigi Gallo: Sullo scioglimento del comune di Torre Annunziata.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Gallo, unitamente ad altri deputati, richiama l'attenzione sugli esiti dell'attività ispettiva svolta dalla commissione d'accesso inviata dal prefetto di Napoli nel comune di Torre Annunziata, chiedendo al Ministro dell'interno se non ritenga sussistenti i presupposti per lo scioglimento dell'ente locale.
  Chiede, inoltre, quali iniziative si intendano adottare per potenziare gli organici delle Forze dell'ordine al fine di contrastare i tentativi di condizionamento del comune in questione e di quelli limitrofi.
  Occorre premettere che l'attività di indagine svolta dalla commissione d'accesso e la conseguente relazione del prefetto hanno evidenziato delle criticità, ma non tali da concretizzare i presupposti per lo scioglimento del comune, ai sensi dell'articolo 143 del Testo unico degli enti locali. Si è ritenuto, infatti, che gli elementi raccolti non rivestissero i caratteri richiesti dalla normativa vigente sotto il profilo della concretezza, della univocità e della rilevanza, anche alla luce del parere del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.
  Nella valutazione si è tenuto conto dell'orientamento della giurisprudenza amministrativa, ormai consolidato, secondo cui l'applicazione delle misure straordinarie va motivata con riferimento a risultanze obiettive circa la sussistenza dei «collegamenti» o delle «forme di condizionamento».
  Va tuttavia ricordato che con decreto del Prefetto di Napoli del 7 gennaio 2014 il sindaco di Torre Annunziata è stato invitato a porre in essere, entro il termine di sei mesi, le iniziative necessarie a rimuovere le forme di sviamento dell'attività amministrativa e gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico rilevati in sede ispettiva, che, ove perduranti, avrebbero potuto essere valutati ai fini di una diversa fattispecie di scioglimento del consiglio comunale, quella prevista dall'articolo 141 del Testo unico degli enti locali.
  Con atto separato, al sindaco sono state trasmesse anche altre prescrizioni con l'avvertenza di adottare misure idonee a evitare la loro diffusione, se non per le finalità per le quali erano state trasmesse, e a custodirle con adeguate procedure di sicurezza, in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo 196 del 2003.
  In merito alle iniziative intraprese a seguito dell'invito-diffida del Prefetto, il sindaco di Torre Annunziata ha fornito le notizie che esporrò in sintesi.
  In primo luogo, è stata rinnovata la Giunta, la quale attualmente risulta formata da un gruppo di professionisti, senza precedenti esperienze politiche. Anche i principali organi dell'Amministrazione sono stati interessati da cambiamenti favoriti dalla nuova maggioranza consiliare, che ha assunto un atteggiamento di collaborazione con la Giunta.
  Sempre secondo quanto riferito dal sindaco, il mutato scenario politico ha consentito di assumere una serie di incisive misure nei diversi settori.
  Le opere abusive rilevate in via Marzabotto e nell'area Largo San Luigi sono state abbattute. L'Amministrazione comunale si è costituita parte civile nel procedimento Pag. 32penale relativo al primo abuso, mentre, con riferimento al secondo abuso, è stato dato incarico al legale del comune di agire per ottenere il risarcimento dei danni.
  Inoltre, è stata avviata un'approfondita attività di monitoraggio degli interventi di edilizia abusiva sul territorio, al fine di acquisire una più precisa conoscenza delle dimensioni del fenomeno.
  Contestualmente è stato disposto il censimento degli occupanti gli alloggi residenziali pubblici per verificare la titolarità delle assegnazioni, la regolarità del pagamento dei canoni, gli spazi effettivamente occupati e l'esistenza di eventuali abusi edilizi. Nei confronti degli occupanti sine titulo sono state intraprese le procedure di sgombero, quelle coattive per il recupero delle morosità maturate, nonché quelle ablative nei casi di «ampliamento» non autorizzato degli immobili. Nell'esecuzione di tali interventi è stata data priorità ai casi di abuso commessi da appartenenti a organizzazioni criminali o da loro familiari.
  Sempre al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio, è stato istituito un gruppo interdipartimentale con il compito di svolgere un costante monitoraggio del territorio, al di là degli ordinari servizi di controllo.
  Su espresso invito della Prefettura di Napoli, l'Amministrazione comunale ha provveduto ad adottare il regolamento per le concessioni demaniali e quello per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture. Mentre, di iniziativa, si è dotata di un'altra serie di regolamenti necessari a garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa in diversi settori.
  Con particolare riferimento alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e al rilascio delle autorizzazioni nel settore dei pubblici esercizi, il sindaco ha emanato specifiche direttive – estese anche alle società partecipate –, prevedendo una serie di cautele necessarie ad assicurare la massima trasparenza nella gestione di questi delicati settori.
  In merito alla gestione del personale, l'Amministrazione comunale ha riferito che i dipendenti comunali e delle società partecipate condannati per assenteismo sono stati assegnati a diverso incarico o, laddove ciò non sia stato possibile, sottoposti a una attenta vigilanza.
  In ogni caso, gli stessi sono stati esclusi dall'attribuzione di posizioni organizzative o da compensi collegati alla produttività.
  Per contrastare più efficacemente il fenomeno dell'assenteismo, sono state attivate particolari forme di controllo, anche di concerto con le Forze di polizia. Inoltre, è stata disposta una rotazione dei dipendenti nelle loro funzioni, anche al fine di prevenire possibili forme di corruzione.
  In merito ai servizi cimiteriali, l'Amministrazione comunale ha riferito che tutte le anomalie segnalate all'esito dell'attività ispettiva sono state eliminate, mentre i servizi pubblici sono attualmente esercitati da un soggetto appaltatore selezionato dal Provveditorato alle opere pubbliche in veste di stazione unica appaltante.
  In materia di concessioni demaniali, ho già detto dell'avvenuta adozione del regolamento comunale di disciplina dello specifico settore. Aggiungo che il comune ha reso noto di aver avviato anche un'attività di verifica di tutti gli atti concessori in corso.
  Relativamente alle autorizzazioni commerciali rilasciate per i pubblici esercizi, a seguito di uno screening generale di tutte le licenze rilasciate e a conclusione dei controlli effettuati, è stato disposto il ritiro di alcune autorizzazioni.
  Infine, sono degne di menzione due ulteriori iniziative dell'ente locale: la scelta del sorteggio elettronico per l'individuazione degli scrutatori in occasione delle elezioni europee dello scorso mese di maggio e la presentazione, in accoglimento dell'invito del Prefetto di Napoli, dell'istanza di adesione al protocollo per l'integrazione dei sistemi di prevenzione della corruzione stipulato tra le Prefetture della Campania, l'ANCI Campania e alcuni comuni della regione.Pag. 33
  Questo è il quadro delle misure salienti assunte dall'Amministrazione comunale per ottemperare alle prescrizioni contenute nella diffida prefettizia del 7 gennaio 2014.
  Voglio assicurare, comunque, che l'attività del comune continua ad essere monitorata dalla Prefettura che, a seguito della ricezione di alcuni esposti su presunte irregolarità della gestione amministrativa dell'ente, ha provveduto ad interessare le Forze dell'ordine per i necessari approfondimenti.
  Per quanto concerne, infine, la richiesta di potenziamento dell'organico permanente degli operatori di polizia a presidio del territorio del comune in questione e di quelli limitrofi, informo che, nonostante la nota carenza di risorse, si è provveduto nello scorso mese di settembre a disporre l'assegnazione di 20 unità per le esigenze della Questura di Napoli e degli uffici distaccati, nell'ambito della movimentazione di personale del ruolo degli agenti ed assistenti.

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ALLEGATO 3

5-03258 Fabbri: Sul trasferimento di risorse al comando provinciale dei vigili del fuoco di Bologna.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Fabbri richiama l'attenzione del Ministro dell'interno sulla necessità di garantire l'assegnazione di adeguate risorse al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Bologna per le esigenze di funzionamento delle sedi, di espletamento dei servizi d'istituto e di manutenzione dei mezzi di soccorso in dotazione.
  Su un piano generale, premetto che le manovre di finanza pubblica attuate nelle ultime legislature hanno determinato decurtazioni degli stanziamenti ordinari di bilancio, che hanno inciso in modo particolare sulle spese per l'acquisto di beni e servizi.
  A fronte della contrazione degli stanziamenti, sono stati introdotti strumenti di flessibilità di bilancio, concepiti per incrementare in corso d'esercizio le disponibilità finanziarie, quali, ad esempio, l'utilizzo dei fondi a disposizione del Ministro o delle somme provenienti dal Fondo unico giustizia. Tali strumenti hanno offerto un ristoro, anche se solo parziale, ai tagli apportati.
  Vengo ora specificamente al Comando di Bologna, iniziando dalle problematiche inerenti alle sedi di servizio, compresa quella – richiamata dall'onorevole interrogante – delle occupazioni sine titulo.
  Il quadro delle sedi di servizio in uso è alquanto variegato. Alcune di esse sono di proprietà demaniale, altre sono detenute a titolo gratuito in forza di un regolare contratto di comodato e le restanti, di proprietà sia pubblica che privata, sono detenute in base a contratti di locazione.
  Relativamente al procedimento di rinnovo dei contratti di locazione scaduti, il Ministero dell'interno, in assenza di esplicita disdetta da parte del locatore, adotta un provvedimento di rinnovo tacito, la cui efficacia dipende dall'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Dunque, in sede di rinnovo tacito, non si dà luogo alla stipula di un nuovo contratto, ma alla mera adozione di un provvedimento amministrativo che si limita a rinnovare il contratto scaduto.
  Peraltro, in attesa del rinnovo dei contratti scaduti, il Ministero dell'interno, nell'ottica di contenimento della spesa, è solito verificare anche la sussistenza di soluzioni allocative più vantaggiose.
  Voglio chiarire che l'occupazione sine titulo viene a determinarsi per ragioni finanziarie connesse alla mancanza di fondi sul capitolo pertinente. Per sanare tale situazione si procede al versamento delle indennità di occupazione mediante appositi ordini di pagamento.
  Assicuro, comunque che tale specifica questione è attentamente seguita dall'Amministrazione che – a Bologna come nelle altre parti del territorio nazionale – sta procedendo a sanare gradualmente le varie situazioni debitorie.
  In relazione, invece, alle utenze, comunico che sono stati assegnati alla Direzione Regionale dei vigili del fuoco per l'Emilia Romagna i fondi relativi al pagamento di tutti i debiti 2014. Pertanto, alla data odierna, non vi sono fatture in pagamento, salvo conguagli non resi noti.
  Quanto alla tassa per i rifiuti solidi urbani – per i quali vi era un'esposizione di 50 mila euro –, nel corso del secondo Pag. 35semestre 2014 è stata erogata, a titolo di acconto, la somma di 9 mila euro e, a breve, si provvederà ad emettere un ulteriore accreditamento per sanare il debito.
  Per quanto attiene alla manutenzione ordinaria e alla conduzione degli impianti, informo che il relativo capitolo di spesa è gestito localmente dal Comando di Bologna, in funzione della priorità dei lavori da effettuare su tutte le sedi di propria competenza.
  Su tale capitolo sono stati accreditati nel luglio 2014 circa 25 mila euro, nel mese di ottobre altri 15 mila euro circa.
  L'onorevole interrogante si sofferma anche sulla situazione degli automezzi di servizio e del personale, lamentandone la carenza.
  Sotto il primo profilo, ricordo che il decreto legge n. 119 del 2014, poi convertito, ha autorizzato una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014, 4 milioni per l'anno 2015 e 6 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, da destinare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente. In sede di assegnazione dei nuovi mezzi, saranno valutate le esigenze del Comando di Bologna, compatibilmente con quelle delle altre sedi sul territorio nazionale.
  Con riguardo alla carenza di personale operativo, preciso che attualmente presso il Comando di Bologna sono in servizio 475 unità di personale operativo non specialistico, a fronte di un organico teorico di 486 unità, con una carenza di appena il 2,3 per cento.
  Faccio presente, inoltre, che il 29 dicembre scorso sono stati assunti 614 vigili del fuoco, che stanno frequentando il prescritto corso di formazione. Altri 600 vigili del fuoco saranno assunti nel secondo semestre di quest'anno.
  L'assegnazione di tale personale contribuirà a colmare le carenze di organico operativo in molti Comandi provinciali.
  Con riguardo, invece, alla carenza di personale amministrativo e informatico, informo che nel corso di quest'anno saranno assunti 10 operatori per chiamata diretta, di cui un'unità è già stata assegnata al Comando di Bologna.
  In merito, infine, alla richiesta dell'onorevole interrogante di esentare il Corpo nazionale dal pagamento delle accise sul carburante, rappresento che la questione è all'attenzione del competente Dipartimento, che sta effettuando la necessaria analisi di impatto della misura sia sotto il profilo giuridico che sotto quello dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica.

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ALLEGATO 4

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano (Nuovo testo C. 2168, approvata dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2168, approvata dal Senato, e abb., recante «Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «ordinamento penale» e «norme processuali», di competenza legislativa statale esclusiva in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
   rilevato che l'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 613-bis, quinto comma, prevede la circostanza aggravante ad effetto speciale del reato di tortura derivante dall'avere provocato la morte della persona offesa, quale conseguenza non voluta del reato medesimo stabilendo, ove tale circostanza ricorra, la pena di 30 anni di reclusione;
   ricordato, al riguardo, l'orientamento della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 50 del 1980) che ha ritenuto che l'ordinamento costituzionale richieda una commisurazione «individualizzata» della sanzione penale poiché «l'adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti – in termini di uguaglianza e/o differenziazione di trattamento – contribuisce da un lato, a rendere quanto più possibile “personale” la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall'articolo 27, primo comma; e nello stesso tempo è strumento per una determinazione della pena quanto più possibile “finalizzata”, nella prospettiva dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione»;
   ricordato, inoltre, che la Corte, nella medesima sentenza n. 50 del 1980, ha precisato che «l'uguaglianza di fronte alla pena viene a significare, in definitiva, ’proporzione’ della pena rispetto alle ’personali’ responsabilità ed alle esigenze di risposta che ne conseguano, svolgendo una funzione che è essenzialmente di giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statuale. In questi termini, sussiste di regola l'esigenza di una articolazione legale del sistema sanzionatorio, che renda possibile tale adeguamento individualizzato, ’proporzionale’, delle pene inflitte con le sentenze di condanna. Di tale esigenza, appropriati ambiti e criteri per la discrezionalità del giudice costituiscono lo strumento normale»;
   sottolineato, altresì, che, la Corte costituzionale, nella citata sentenza, ha precisato che « in linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono pertanto in armonia con il ’volto costituzionale’ del sistema penale» e che «il dubbio d'illegittimità costituzionale potrà essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, questa ultima appaia ragionevolmente ’proporzionata’ rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato»;
   osservato che la pena fissa prevista in caso di morte quale conseguenza non voluta del reato di tortura (30 anni di reclusione) risulta pari al triplo della sanzione Pag. 37massima prevista per il reato-base di tortura (punito con la reclusione da quattro a dieci anni);
   preso atto che l'articolo 4, comma 1, del provvedimento esclude il riconoscimento dell'immunità diplomatica ai cittadini stranieri qualora siano stati condannati, o siano sottoposti a procedimento penale, in altri Stati, in relazione a reati di tortura;
   sottolineata, al riguardo, l'opportunità che tale previsione, inserita in una norma di rango ordinario, sia valutata alla luce delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari, ratificate dal nostro Paese che riconoscono le immunità penali, nonché degli articoli 10, 11, 87, ottavo comma, 117, primo comma, della Costituzione e della giurisprudenza della Corte costituzionale (v. le sentenze nn. 348 e 349 del 2007) da cui deriva il conferimento ai trattati della natura di «norma interposta», ovvero parametro mediato o indiretto della legittimità costituzionale delle fonti primarie;
   evidenziata, al contempo, l'esigenza di tenere conto che il divieto di tortura e di trattamenti e pene inumane o degradanti è un principio rientrante nel nucleo fondamentale del diritto internazionale dei diritti dell'uomo e che il crimine internazionale di tortura è ampiamente riconosciuto dai trattati internazionali a partire dalla Convenzione di Ginevra del 1949;
   osservato, con riferimento al medesimo articolo 4, comma 1, che, al fine di evitare incertezze interpretative, andrebbe valutata l'opportunità di aggiungere dopo le parole «l'immunità diplomatica» le seguenti: «ai fini dell'estradizione»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sia valutato dalla Commissione di merito, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, se la previsione della pena fissa di 30 anni di reclusione, stabilita dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 613-bis, quinto comma, per la circostanza aggravante, derivante dall'avere provocato la morte della persona offesa, sia ragionevolmente ’proporzionata’, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico reato di tortura;
   2) sia valutata dalla Commissione di merito, al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso articolo 613-bis, quinto comma, la congruità della pena di 30 anni di reclusione prevista in caso di morte quale conseguenza non voluta del reato di tortura rispetto alla sanzione base – reclusione da quattro a dieci anni – stabilita per il medesimo reato;
   3) sia valutato l'articolo 4 del provvedimento alla luce delle considerazioni svolte in premessa;
   4) con riferimento al medesimo articolo 4, comma 1, sia valutata, al fine di evitare incertezze interpretative, l'opportunità di aggiungere dopo le parole «l'immunità diplomatica» le seguenti: «ai fini dell'estradizione».