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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 marzo 2015
409.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (C. 2893 Governo).

SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI DEL GOVERNO

ART. 2.

Subemendamenti all'emendamento 2.100.

  Sopprimere il comma 1-bis.
0. 2. 100. 1. Tofalo, Sarti, Basilio, Corda, Frusone, Paolo Bernini, Rizzo.

  Al comma 1-bis, dopo le parole: di programmi informatici inserire le seguenti: autorizzati dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo.
0. 2. 100. 2. Tofalo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti Basilio, Corda, Frusone, Paolo Bernini, Rizzo.

  All'articolo 1-bis aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis-1.

  È istituito il registro delle applicazioni finalizzate all'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici. Tale registro dovrà prevedere l'archiviazione dei seguenti dati:
   a) Nome del software;
   b) Produttore;
   c) Versione;
   d) Ambito di applicazione;
   e) Numero di utilizzi per gli ambiti definiti dalla legge.

Art. 1-bis.2.

  Il registro della applicazioni definito al comma 1-bis.1, è reso fruibile, con clausola di riservatezza, tramite le procedure informatiche definite dall'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, alle seguenti figure, senza autorizzazione:
   a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;
   b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del CSM;
   c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
   d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
   e) i garanti delle associazioni di categoria e della protezione dei dati individuali.
0. 2. 100. 3. Artini.

Pag. 19

  Sopprimere il comma 1-ter.
0. 2. 100. 4. Tofalo, Basilio, Corda, Frusone, Paolo Bernini, Rizzo.

  Sopprimere la lettera a) del comma 1-ter.
0. 2. 100. 5. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Tofalo, Basilio, Corda, Frusone, Paolo Bernini, Rizzo.

  All'emendamento 2.100, capoverso 1-ter, lettera a), dopo le parole: di quelli inserire le seguenti: di cui all'articolo 51, comma 3-quater.
0. 2. 100. 50. Il Relatore della II Commissione.

  All'articolo 1-ter, lettera b), dopo le parole: può autorizzare, introdurre: il fornitore di servizi informatici e/o telematici,.
0. 2. 100. 6. Artini.

  All'articolo 1-ter, lettera b), dopo le parole: ventiquattro mesi, introdurre: ove tecnicamente possibile,.
0. 2. 100. 7. Artini.

  All'articolo 2, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 266-bis, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi», sono aggiunte le seguenti: «, anche attraverso l'impiego di strumenti o di programmi informatici per l'acquisizione da remoto delle comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico».
  1-ter. All'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis», sono inserite le seguenti: «nonché di quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche»;
   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1.

  1-quater. Dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale è inserito il seguente: 234-bis (Acquisizione di documenti e dati informatici) – 1. È sempre consentita l'acquisizione di documentazione e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare.
2. 100. Il Governo.

  All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «è punito con la reclusione da uno a quattro anni», sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a cinque anni»;
   b-ter) all'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente: m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale,;Pag. 20
   b-quater) all'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera m-bis) è soppressa.
2. 101. Il Governo.

ART. 3.

Subemendamenti all'emendamento 3.100.

  Sopprimere il capoverso 3-bis.
0. 3. 100. 1. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonefede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il capoverso 3-ter.
0. 3. 100. 2. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonefede, Businarolo, Colletti.

  Al capoverso 3-ter, lettera a) sostituire le parole: 5 aprile 2015 con le seguenti: 28 febbraio 2016.
0. 3. 100. 3. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al capoverso 3-ter, lettera a) sostituire le parole: 5 aprile 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
0. 3. 100. 4. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il capoverso 3-quater.
0. 3. 100. 5. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  All'articolo 3, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  «3-bis. Al fine di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35 e 55 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché le imprese cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, comunicano tempestivamente alle questure territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto.
  3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare», sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese possono utilizzare»;
   b) il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: «Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero può consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilità, secondo quanto previsto dal comma 1.»;
   c) al comma 5 è inserito il seguente periodo: «È fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati registrati, nonché di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi.».
  3-quater. Gli obblighi per le imprese, di cui al comma 3-ter del presente articolo, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

  Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di Pag. 21sostanze esplodenti, sono aggiunte le seguenti: e tracciabilità delle armi e delle sostanze esplodenti.
3. 100. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 3.101.

  Sopprimere il capoverso 3-bis.
0. 3. 101. 1. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il capoverso 1-ter.
0. 3. 101. 2. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il capoverso 3-quater.
0. 3. 101. 3. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il capoverso 3-quinquies.
0. 3. 101. 4. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il capoverso 3-sexies.
0. 3. 101. 5. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il capoverso 3-septies.
0. 3. 101. 6. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  All'articolo 3, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 38, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: «La denuncia è, altresì, necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110».
  3-ter. All'articolo 31, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: «Ai titolari di licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, ultimo periodo».
  3-quater. All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole «detiene armi o» sono aggiunte le seguenti: «, caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o».
  3-quinquies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 primo comma, ultimo periodo del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.
  3-sexies. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria b, punto 7, dell'Allegato I della direttiva 91/477/CEE, richiamata dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore al 6 millimetri Flobert».
  3-septies. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma 2- bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dal comma 3-sexies, detenute alla data di entrata in vigore della Pag. 22presente legge continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, comma 6, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

  Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti, sono aggiunte le seguenti: e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori.
3. 101. Il Governo.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale).

  1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «630 del codice penale» sono aggiunte: «all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».
  2. All'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
   «n) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».
3. 0100. Il Governo.

ART. 4.

Subemendamenti all'emendamento 4.100

  Sostituire le parole da: è punito fino a: cinque anni con le seguenti: è punito, se rientra nel territorio dello Stato, con la reclusione da due a cinque anni. La prescrizione è sospesa fino al giorno in cui si verifica il reingresso nel territorio italiano.
0. 4. 100. 1. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sostituire le parole da: è punito fino a: cinque anni con le seguenti: è punito, se rientra nel territorio dello Stato, con la reclusione da uno a tre anni. La prescrizione è sospesa fino al giorno in cui si verifica il reingresso nel territorio italiano.
0. 4. 100. 2. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sostituire le parole da: è punito fino a: cinque anni con le seguenti: è punito, se rientra nel territorio dello Stato, con la reclusione da uno a quattro anni. La prescrizione è sospesa fino al giorno in cui si verifica il reingresso nel territorio italiano.
0. 4. 100. 3. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, lettera d), capoverso, il comma 1 dell'articolo 75-bis, è sostituito dal seguente:
  «1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni».
4. 100. Il Governo.

Pag. 23

ALLEGATO 2

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (C. 2893 Governo).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 19.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori).

  1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, rende pubblici, attraverso il proprio sito web istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri.
  2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indica altresì, anche tramite il proprio sito web istituzionale, comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione a non effettuare viaggi in determinate aree.
  3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o organizzare i viaggi stessi.
19. 05. Manciulli.

ART. 20.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della Magistratura, è determinata la pianta organica della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, tenuto conto dell'istituzione di due posti di procuratore aggiunto.
20. 100. Il Relatore per la II Commissione.

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ALLEGATO 3

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (C. 2893 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 9.

  Al comma 1 lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo le parole «nell'articolo 51 comma 3-bis sono aggiunte le seguenti: e comma 3-quater».
*9. 1. Rabino.

  Al comma 1 lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo le parole «nell'articolo 51 comma 3-bis sono aggiunte le seguenti: e comma 3-quater».
*9. 2. (nuova formulazione) Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis, accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche dati logiche, dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».
9. 3. Rabino.

  Al comma 4, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: sono aggiunte le seguenti parole: «In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi».
9. 6. (nuova formulazione) Rabino.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 727, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo le parole: «comma 3-bis» sono aggiunte le seguenti: «e comma 3-quater» e dopo la parola: «antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo».
9. 7. Rabino.

ART. 4.

  Al comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «b-bis) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «dal procuratore della Pag. 25Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona,» sono aggiunte le seguenti: «dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale,».

  Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «misure di prevenzione personali» sono aggiunte le seguenti: «e patrimoniali»;».
*4. 100. (ex 8. 5) Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

  Al comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «b-bis) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: “dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona,” sono aggiunte le seguenti: “dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale,”».

  Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «misure di prevenzione personali» sono aggiunte le seguenti: «e patrimoniali».
*4. 4. (nuova formulazione) Rabino.

ART. 6.

  Dopo il primo comma aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'articolo 18-bis, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «Procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo» e dopo le parole: «nell'articolo 51 comma 3-bis» sono aggiunte le seguenti: «e comma 3-quater».

  Conseguentemente la rubrica dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente: «(Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e all'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354)».
6. 1. Rabino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater dopo le parole: «al procuratore generale di cui al comma 2» aggiungere le seguenti: «e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo».
6. 6. (nuova formulazione) Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia).

  1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dalla legge 13 febbraio 2001 n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «comma 3-bis» sono aggiunte le seguenti: «e comma 3-quater» dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo» e l'ultimo periodo è soppresso;
   b) all'articolo 11, comma 4, le parole: «il parere del procuratore nazionale antimafia e» sono sostituite dalle seguenti: «il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché»;
   c) all'articolo 11, commi 4, 5 e 6, dopo le parole «procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»;
   d) all'articolo 16-octies, comma 1, le parole: «procuratore nazionale antimafia o» sono sostituite dalle seguenti: «Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e»; Pag. 26
   e) all'articolo 16-nonies, comma 1, le parole: «sentiti i procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia.» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.».
6. 02. (nuova formulazione) Rabino.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, articolo 47, comma 1 lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «o al terrorismo».
6. 03. (nuova formulazione) Rabino.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «è punito con la reclusione da uno a quattro anni», sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a cinque anni»;
   b-ter) all'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente: m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale.»;
   b-quater) all'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera m-bis) è soppressa.».
2. 101. Il Governo.

  All'emendamento 2.100, capoverso 1-ter, lettera a), dopo le parole: «di quelli» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 51, comma 3-quater».
0. 2. 100. 50. Il Relatore della II Commissione.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 266-bis, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi», sono aggiunte le seguenti: anche attraverso l'impiego di strumenti o di programmi informatici per l'acquisizione da remoto delle comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico.
  1-ter. All'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis», sono inserite le seguenti: «nonché di quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche»;
   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, di conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1.

  1-quater. Dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «234-bis (Acquisizione di documenti e dati informatici) – 1. È sempre consentita l'acquisizione di documentazione e dati informatici conservati all'estero, anche diversi Pag. 27da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare.».
2. 100. Il Governo.

  Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'Interno riferisce sui provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 in apposita sezione della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge 1 aprile 1981, n. 121».
2. 7. (nuova formulazione) Daniele Farina, Duranti, Piras, Sannicandro.

  Al comma 3 dopo le parole: su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, inserire le seguenti: preferibilmente effettuata per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005.
2. 9. Berretta.

  Al comma 4, dopo le parole: il pubblico ministero ordina con decreto motivato, inserire le seguenti: preferibilmente per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al compia 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005,.
2. 16. Berretta.

  Al comma 4, dopo le parole: di provvedere alla rimozione dello stesso. inserire le seguenti: In caso di contenuti generati dagli utenti ed ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, viene disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti.
*2. 17. (nuova formulazione) Berretta.

  Al comma 4, dopo le parole: di provvedere alla rimozione dello stesso. inserire le seguenti: In caso di contenuti generati dagli utenti ed ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, viene disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti.
*2. 18. (nuova formulazione) Tofalo.

  Al comma 4, dopo le parole: con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale inserire le seguenti: ove tecnicamente possibile la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite».
*2. 23. (nuova formulazione) Berretta.

  Al comma 4, dopo le parole: con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale inserire le seguenti: ove tecnicamente possibile la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite».
*2. 25. (nuova formulazione) Tofalo.

ART. 3.

  Al comma 1 sostituire le parole: euro 247 con le seguenti: euro 1000.
3. 4. Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35 e 55 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché le imprese cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, comunicano tempestivamente alle questure territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto del Pag. 28Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto.
  3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare», sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese possono utilizzare»;
   b) il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: «Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero può consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilità, secondo quanto previsto dal comma 1.»;
   c) al comma 5 è inserito il seguente periodo: «È fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati registrati, nonché di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi.».

  3-quater. Gli obblighi per le imprese, di cui al comma 3-ter del presente articolo, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti, sono aggiunte le seguenti: e tracciabilità delle armi e delle sostanze esplodenti.
3. 100. Il Governo.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 38, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: «La denuncia è, altresì, necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110».
  3-ter. All'articolo 31, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: «Ai titolari di licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, ultimo periodo».
  3-quater. All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «detiene armi o» sono aggiunte le seguenti: «, caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o».
  3-quinquies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 primo comma, ultimo periodo del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.
  3-sexies. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma Pag. 29da fuoco automatica, di cui alla categoria b, punto 7, dell'Allegato I della direttiva 91/477/CEE, richiamata dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore al 6 millimetri Flobert».
  3-septies. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dal comma 3-sexies, detenute alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, comma 6, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia si sostanze esplodenti, sono aggiunte le seguenti: e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori.
3. 101. Il Governo.

  Dopo l'articolo 3 inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale).

  1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354, dopo le parole: «630 del codice penale» sono aggiunte: «all'articolo 12, commi 1 e 3, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».
  2. All'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: lettera n) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».
3. 0100. Il Governo.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
4. 100. Il Governo.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al Decreto legge 30 giugno 2003, n. 186).

  1. All'articolo 132 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sostituire i commi 1 e 1-bis con i seguenti:
  «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione di reati, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazione, sono conservati dal fornitore per 24 mesi dalla data della comunicazione.
  1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per 24 mesi.»
4. 020. Fiano.