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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 marzo 2015
416.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.

TESTO RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI INVIATO PER I PARERI

Art. 1.
(Finalità e oggetto).

  1. Al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini che si associano per perseguire il bene comune, di elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18, e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi in materia di disciplina del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche e solidaristiche che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale conseguiti anche attraverso forme di mutualità, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi.
  2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:
   a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;
   b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
   c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
   d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
  4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d), sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari Pag. 64esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.
  5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
  6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali).

  1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:
   a) riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei princìpi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;
   b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata, svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare prioritariamente la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;
   c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti;
   d) semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica.

Art. 3.
(Revisione del titolo II del libro primo, del codice civile).

  1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente;
   b) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, tenendo conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi;
   c) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;
   d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si Pag. 65applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 4.
(Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore).

  1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente degli enti del Terzo settore mediante la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, agli enti del Terzo settore;
   b) individuare le attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa;
   c) definire forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti ispirate ai princìpi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai princìpi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato;
   d) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c);
   e) definire criteri e vincoli di strumentalità dell'attività d'impresa eventualmente esercitata dall'ente rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e introdurre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale;
   f) disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche, nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio;
   g) individuare specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell'attività svolta e delle finalità perseguite;
   h) disciplinare gli eventuali limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;
   i) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale. L'iscrizione nel registro è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9 della presente legge;
   l) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché Pag. 66di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di requisiti minimi di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione, nonché criteri e modalità per la valutazione dei risultati ottenuti;
   m) prevedere strumenti che favoriscano i processi aggregativi di enti con finalità statutarie affini, anche allo scopo di definire la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
   n) prevedere che il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti di cui alla presente legge, finalizzato a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ed essi applicabile, sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5.
(Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso).

  1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo la specificità e le tutele dello status di volontario all'interno delle organizzazioni del Terzo settore;
   b) promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche;
   c) valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di promozione e di sensibilizzazione, e riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari;
   d) riconoscimento e valorizzazione delle reti associative di secondo livello, intese quali associazioni composte da enti del Terzo settore, e previsione di forme di controllo delle medesime;
   e) revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo che gli stessi siano promossi da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo degli enti del Terzo settore nonché per il sostegno di iniziative territoriali solidali. I centri di servizio per il volontariato assumono personalità giuridica in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore di secondo livello e al loro finanziamento si provvede stabilmente con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Qualora ricorrano all'utilizzo di risorse diverse da quelle di cui al periodo precedente, le stesse sono ricomprese in una contabilità separata. Al controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio provvedono organismi regionali e nazionali la cui costituzione è ispirata a criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento. Tali costi non possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
   f) revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale.
   g) uniformare i requisiti dei registri e degli Osservatori nazionali con quelli regionali; Pag. 67
   h) previsione di un regime transitorio volto a disciplinare lo status giuridico delle società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nell'eventualità che intendano rinunciare alla natura di società di mutuo soccorso per continuare ad operare quali associazioni senza fini di lucro, con particolare riguardo alle condizioni per mantenere il possesso del proprio patrimonio, che deve essere comunque volto al raggiungimento di finalità solidaristiche.

Art. 6.
(Impresa sociale).

  1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 procedono al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) qualificazione dell'impresa sociale quale impresa privata con finalità d'interesse generale, avente come proprio obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi conseguiti mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali e che adotta modelli di gestione responsabili, trasparenti e che favoriscono il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività;
   b) ampliamento dei settori di attività di utilità sociale, aggiungendo ai settori previsti dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, anche quelli del commercio equo e solidale, dei servizi per il lavoro finalizzati all'inserimento dei lavoratori svantaggiati, dell'alloggio sociale e dell'erogazione del microcredito da parte di soggetti a ciò abilitati in base alla normativa vigente, e individuazione dei limiti per lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale;
   c) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili, da assoggettare a condizioni e limiti massimi, differenziabili anche in base alla forma giuridica adottata dall'impresa, in analogia con quanto disposto per le cooperative a mutualità prevalente, che assicurino in ogni caso la prevalente destinazione degli utili al conseguimento degli obiettivi sociali;
   d) previsione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti;
   e) ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai princìpi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;
   f) possibilità, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo;
   g) coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività d'impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
   h) previsione della nomina, fin dall'atto costitutivo, di uno o più sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dell'impresa sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

  2. Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale.

Pag. 68

Art. 7.
(Vigilanza, monitoraggio e controllo).

  1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ed essi applicabile, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con i ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate, ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n). Nello svolgimento di tali funzioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua modalità di coinvolgimento e raccordo anche con le strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), e informa delle attività svolte i soggetti di volta in volta interessati.
  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, promuove l'adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore, con particolare riferimento a quelli di piccole dimensioni, anche attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli organismi maggiormente rappresentativi degli enti stessi o con le strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e).
  3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione di impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera l). Per valutazione di impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato.

Art. 8.
(Servizio civile universale).

  1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), si provvede alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, e a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della nazione e sviluppo della cultura dell'innovazione e della legalità nonché a realizzare un'effettiva cittadinanza europea e a favorire la pace tra i popoli;
   b) previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani di età compresa tra 18 e 28 anni che possono essere ammessi al servizio civile universale tramite bando pubblico e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a princìpi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione;
   c) definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l'instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione della non assoggettabilità della prestazione ad alcuna disposizione fiscale o tributaria;
   d) coinvolgimento degli enti territoriali e degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro nella programmazione e nell'organizzazione del servizio civile universale;
   e) previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile Pag. 69universale di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza;
   f) previsione di criteri e modalità di semplificazione e di trasparenza delle procedure di gestione e di valutazione dell'attività svolta;
   g) previsione di un limite di durata del servizio civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un anno, che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti, e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell'Unione europea nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea;
   h) riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.

Art. 9.
(Misure fiscali e di sostegno economico).

  1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi::
   a) definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime di tassazione agevolativo che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione anche in forma indiretta degli utili e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente;
   b) razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità e detraibilità dal reddito o dall'imposta delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti di cui all'articolo 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli enti;
   c) completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'articolo 1, razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;
   d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c), di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f);
   e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1;
   f) previsione, per le imprese sociali:
    1) della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;
    2) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;
   g) istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali in beni strumentali materiali e immateriali;
   h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale;Pag. 70
   i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti di cui all'articolo 1, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;
   l) previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge;
   m) revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative.

Art. 10.
(Disposizioni finanziarie e finali).

  1. Dall'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
  2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro. Al relativo onere, per l'anno 2015, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a ulteriori 20 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  3. Al fine di garantire la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure previste all'articolo 9, comma 1, lettere c) e g), e all'articolo 8, nell'ambito della legge di stabilità 2015 potranno essere individuate risorse finanziarie ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla legislazione vigente, da destinare all'attuazione delle citate norme.
  4. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 11.
(Relazione alle Camere).

  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi dei dati forniti dalle amministrazioni interessate, trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte, ai sensi dell'articolo 7, sugli enti del Terzo settore ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, nonché sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i).

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.

NUOVI EMENDAMENTI DELLA RELATRICE APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

  All'articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:
  Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.
1. 102. Il relatore.

  All'articolo 1, sostituire il comma 3, con i seguenti:
  3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a) e c), sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3-bis. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera b), sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e previa intesa in sede di Conferenza unificata, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
1. 103. Il relatore.

ART. 4.

  All'articolo 4, comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: e che sono soggette alle verifiche di cui alla lettera g).
4. 200. Il relatore.

  All'articolo 4, comma 1, lettera c), sostituire le parole: organizzazione e amministrazione con le seguenti: organizzazione, amministrazione e controllo.
4. 201. Il relatore.

  All'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: degli utili aggiungere le seguenti: o degli avanzi di gestione.

  Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, lettere a) e m), dopo le parole: degli utili aggiungere le seguenti: o degli avanzi di gestione.
4. 202. Il relatore.

  All'articolo 4, comma 1, lettera i), secondo periodo, dopo le parole: iscrizione al registro aggiungere le seguenti:, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c) e d).
4. 203. Il relatore.

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ART. 5.

  All'articolo 5, comma 1, lettera e), sostituire le parole: I centri di servizio per il volontariato assumono personalità giuridica in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore di secondo livello con le seguenti: I centri di servizio per il volontariato devono costituirsi in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore e devono acquisire personalità giuridica.
5. 200. Il relatore.

ART. 6.

  All'articolo 6, comma 1, lettera h), dopo le parole: della nomina aggiungere le seguenti: in base a principi di terzietà.
6. 200. Il relatore.

ART. 7.

  All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: monitoraggio e controllo aggiungere la seguente: pubblico.
7. 200. Il relatore.

ART. 8.

  All'articolo 8, comma 1, lettera c), sostituire le parole: della non assoggettabilità della prestazione ad alcuna disposizione fiscale o tributaria con le seguenti: dell'esclusione di tale prestazione da ogni imposizione tributaria.
8. 200. Il relatore.

ART. 9.

  All'articolo 9, comma 1, lettera a), sostituire le parole: regime di tassazione agevolativo con le seguenti: regime tributario di vantaggio.
9. 200. Il relatore.

  All'articolo 9, comma 1, lettera b), sostituire le parole: regime di deducibilità e detraibilità dal reddito o dall'imposta delle persone fisiche e giuridiche con le seguenti: regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche.
9. 201. Il relatore.

  All'articolo 9, comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole:, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di ripartizione delle risorse.
9. 202. Il relatore.

ART. 10.

  All'articolo 10, comma 2, primo periodo sostituire le parole: 2014-2016 con le seguenti: 2015-2017.

  Conseguentemente al predetto periodo, sostituire le parole: per l'anno 2014 con le seguenti: per l'anno 2015 e sopprimere le seguenti parole: della proiezione per il medesimo anno.
10. 100. Il relatore.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

  All'articolo 4, comma 1, alinea, sostituire le parole: degli enti con le seguenti: in materia di enti.

  All'articolo 4, comma 1, lettera h), sostituire le parole: gli eventuali con la seguente: i.

  All'articolo 4, comma 1, lettera n), sopprimere le seguenti parole: finalizzato a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile,

  All'articolo 5, alinea, dopo le parole: si provvede aggiungere la seguente: altresì

  All'articolo 5, comma 1, lettera a), sostituire le parole: delle organizzazioni con le seguenti: degli enti.

  All'articolo 5, comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: g) previsione di requisiti uniformi per i registri e per gli Osservatori nazionali e regionali.

  All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: I decreti legislativi di cui all'articolo 1 procedono con le seguenti: Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), si provvede.