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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 aprile 2015
430.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-05234 Gnecchi: Accordi individuali di esodo esclusi dall'applicazione delle salvaguardie in materia di accesso al trattamento pensionistico previste dalla legislazione vigente.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Gnecchi ed altri inerente alla salvaguardia pensionistica per i lavoratori dipendenti di ex aziende monopoliste di Stato che hanno sottoscritto accordi individuali di esodo prima del 31 dicembre 2011, preliminarmente occorre evidenziare che il tema della salvaguardia riveste assoluta centralità nell'agenda del Governo che è intervenuto più volte in favore di quei lavoratori che – a seguito degli interventi introdotti con il decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto Salva Italia) — si sono trovati privi di reddito e di pensione.
  Com’è noto, infatti, è stata riconosciuta di recente la sesta salvaguardia (articolo 2 della legge n. 147 del 2014) in favore, tra gli altri, dei lavoratori cessati a seguito di accordo individuale di incentivo all'esodo con cessazione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2012, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della normativa previgente alla riforma Monti-Fornero si collochi entro il 6 gennaio 2016.
  Per quanto concerne la richiesta contenuta nell'atto parlamentare in oggetto, faccio presente che non ci sono norme che impongono ai contraenti del rapporto di lavoro di dare comunicazione degli accordi di esodo individuali che possono essere siglati in diverse sedi e che ciò non consente al Ministero che rappresento, di definire la platea dei soggetti che hanno sottoscritto accordi di esodo individuale con le società Poste Italiane, Enel, Eni, Telecom ed altre, entro il 31 dicembre 2011 e che non risultano ancora salvaguardati.
  Tanto premesso, ritengo, in conclusione, che il quadro normativo testé illustrato offra strumenti diversificati ai fini delle necessarie verifiche in materia evidenziando al riguardo l'attenzione e l'importanza che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attribuisce alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

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ALLEGATO 2

5-03231 Fedriga: Definizione delle qualifiche minime richieste per la manutenzione delle gru a torre.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di individuare i profili tecnici specifici e le qualifiche minime che devono possedere i soggetti che effettuano la manutenzione delle gru a torre.
  A tale proposito, ricordo che la lettera b) del comma 7 dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008, stabilisce che il datore di lavoro deve affidare la manutenzione delle attrezzature di lavoro, a personale specificatamente formato dallo stesso in relazione agli specifici rischi dell'attrezzatura.
  Il comma 8 del medesimo articolo 71, stabilisce, inoltre, che il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, secondo le pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché le attrezzature di lavoro siano sottoposte a controllo iniziale, periodico e straordinario volto ad assicurarne il buono stato di conservazione e l'efficienza. Il medesimo comma 8, precisa, altresì, che tali controlli vengano effettuati da persona competente.
  Al quadro normativo nazionale si affianca poi la disciplina internazionale, ricordo infatti che le norme ISO 9927 e ISO 12480, dedicate ai controlli per gli apparecchi di sollevamento, tra cui rientrano le gru a torre, definiscono le tipologie di intervento e le competenze richieste per il loro svolgimento.
  Si segnala, inoltre, che, per le attrezzature di sollevamento materiali immesse sul mercato prima dell'entrata in vigore della cosiddetta «direttiva macchine», e quindi potenzialmente prive di manuale d'uso, l'INAIL, d'intesa con il Ministero del lavoro, le associazioni di categoria di fabbricanti e dei datori di lavoro e le Regioni, ha elaborato documenti di indirizzo per l'effettuazione dei controlli di cui al citato comma 8.

Pag. 98

ALLEGATO 3

5-04855 Famiglietti: Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 117, della legge di stabilità 2015 in materia di benefici previdenziali per lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Famiglietti – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 117, della legge di stabilità 2015 in materia di benefici previdenziali per lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.
  Al riguardo, evidenzio che il comma 117 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 prevede la facoltà per gli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa e il cui sito sia interessato dal piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, di beneficiare di una maggiorazione dell'anzianità assicurati va e contributiva non superiore a 5 anni ai fini del perfezionamento, dei requisiti per la pensione di anzianità, vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.
  Tale maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva è utile ai fini del diritto e della misura della pensione di anzianità.
  Nel sottolineare la massima attenzione del Ministero che rappresento alla questione sollevata dall'onorevole interpellante, informo che, ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori interessati, è stata predisposta dall'Inps una circolare esplicativa pubblicata 21 aprile scorso sul sito istituzionale dell'ente previdenziale.

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ALLEGATO 4

5-05210 Ciprini: Tutela dei lavoratori stagionali del settore turistico in caso di disoccupazione involontaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Ciprini, inerente alle misure che il Governo intende adottare per garantire ai lavoratori stagionali un adeguato sussidio durante l'intero periodo di disoccupazione, faccio presente quanto segue.
  Al riguardo, occorre precisare, in via preliminare, che la legge n. 183 del 2014 (cosiddetto Jobs Act) – contenente, tra l'altro, deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali – ha enunciato i criteri ai quali attenersi per la rimodulazione degli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria ed, in particolare, dell’ASPI.
  Tra essi, riveste un particolare rilievo, anche ai fini della sostenibilità finanziaria, il criterio che prevede di rapportare la durata dei trattamenti di disoccupazione alla pregressa storia contributiva del lavoratore.
  Tale criterio è stato attuato con l'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale ha previsto l'erogazione della Nuova prestazione di assicurarne sociale per l'impiego (NASpI) per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, alle quali andranno sottratte le settimane di contribuzione che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
  Ne consegue che lavoratori con maggiore contribuzione al loro attivo, e minore ricorso alle prestazioni di disoccupazione nel suddetto quadriennio, avranno una prospettiva di maggiore durata di fruizione dell'indennità, mentre quelli con minore contribuzione al loro attivo e più frequente ricorso, nell'ultimo quadriennio, alle prestazioni di disoccupazione vedranno ridursi corrispondentemente la durata della NASpI.
  Tanto premesso, tengo a precisare che le regole attuative della nuova disciplina della NASPI – che, com’è noto, entrerà in vigore il prossimo 1o maggio – saranno chiarite da una circolare dell'INPS, allo stato in fase di predisposizione.
  In particolare, durante la fase di prima applicazione, la circolare dovrà necessariamente tenere conto dei riflessi della transizione dalla vecchia alla nuova disciplina, anche ai fini della identificazione dei periodi di contribuzione utili per il calcolo della nuova indennità; con specifico riferimento ai lavoratori stagionali, ciò consentirà – come peraltro evidenziato dalle simulazioni effettuate – di conservare per tutto il 2015 una tutela di consistenza sostanzialmente analoga a quella attuale.
  Da ultimo, con riferimento all'attuazione della cosiddetta DIS.COLL. – sussidio di disoccupazione per i lavoratori con contratti di co.co.co. e co.co.pro., che perdono il lavoro nel 2015 – comunico che è di prossima emanazione da parte dell'INPS una apposita circolare attuativa che consentirà di coprire - in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 22 del 2015 – i periodi di disoccupazione involontaria a decorre dal 1o gennaio 2015.
  A tal fine, il termine per la richiesta della prestazione – in relazione agli eventi di disoccupazione già verificatisi al 1o gennaio 2015 – decorrerà dalla data di emanazione della circolare stessa.

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ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (C. 342-957-1814-B)

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato il progetto di legge recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, approvato in un testo unificato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica (C 342-957-1814-B);
   valutate favorevolmente le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che hanno esteso l'applicabilità del delitto di impedimento del controllo di cui al nuovo articolo 452-sexies del codice penale, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1, all'impedimento, all'intralcio o all'elusione di attività di vigilanza e controllo in materia di sicurezza e igiene del lavoro,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE