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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 maggio 2015
449.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Risoluzioni nn. 7-00203 Dallai, 7-00335 Zolezzi, 7-00354 Lavagno: Iniziative per la bonifica dei siti inquinati dall'amianto.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO

  Le Commissioni VI e VIII,
   premesso che:
    con il termine amianto si comprende un gruppo di sei minerali che si ritrovano naturalmente nelle rocce e, a causa della loro aspetto asbestiforme, sono considerati tra i materiali naturali più pericolosi per la salute umana;
    la loro pericolosità consiste nella capacità di rilasciare fibre potenzialmente inalabili che, penetrando nei polmoni, possono provocare gravi malattie, gravi patologie dell'apparato respiratorio (asbestosi, tumore maligno del polmone e della laringe, mesotelioma pleurico), neoplasie a carico di altri organi (mesotelioma peritoneale, pericardico e della tunica vaginale del testicolo; tumore maligno dell'ovaio): si tratta di patologie caratterizzate da un lungo intervallo di latenza tra l'inizio dell'esposizione e la comparsa della malattia, intervallo che, nel caso del mesotelioma, è in genere di decenni;
    fino agli anni novanta i materiali amiantiferi hanno avuto un grande utilizzo nell'industria, in quanto prodotti di facile utilizzo con materiali da costruzione (calce, gesso, cemento) e con alcuni polimeri (gomma, PVC); essi sono resistenti al fuoco, al calore, all'azione di agenti chimici e biologici, all'abrasione e all'usura; presentano inoltre un'alta resistenza meccanica e notevole flessibilità, proprietà fonoassorbenti e termoisolanti; per anni sono stati considerati materiali versatili a basso costo e utilizzati per la preparazione di materiali tessili, termo e fono-isolanti e composti per l'uso in edilizia quali il cemento-amianto;
    a seguito di ricerche medico-scientifiche e al crescente insorgere di patologie polmonari gravi, riscontrate già a partire degli anni ottanta a carico dei lavoratori con alta esposizione alle fibre di amianto, le fibre sono considerate un contaminante ambientale e l'esposizione – professionale e non – alle fibre di amianto è considerata un grave pericolo per la salute;
    nella casistica del Registro nazionale italiano dei mesoteliomi (ReNaM) circa l'8-10 per cento dei casi, per i quali sono state ricostruite le modalità pregresse di esposizione, è dato da individui esposti per motivi ambientali (residenza) o per motivi familiari (convivenza con familiari professionalmente esposti); l'analisi dei dati forniti dagli studi epidemiologici indica che il rischio di patologie da amianto (incluse l'insorgenza di neoplasie) cresce in funzione dell'intensità di esposizione e della durata e del loro prodotto (dose cumulativa);
    secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/98/CA, la gestione dei rifiuti pericolosi deve essere regolamentata con specifiche rigorose, al fine di impedire o limitare, per quanto possibile, le potenziali conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana di una gestione inadeguata;
    i rifiuti contenenti amianto (RCA) sono classificati negli allegati alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevalentemente come rifiuti pericolosi, e tuttavia, ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 29 luglio 2004, n. 248, recante il regolamento relativo alla determinazione Pag. 14e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto, essi possono talora essere conferiti anche in discariche per rifiuti non pericolosi;
    gli interventi specializzati richiesti consistono sostanzialmente: a) nella rimozione dei materiali di amianto e loro conferimento in discariche speciali, b) nell'incapsulamento; c) nel confinamento;
    a causa della ridotta capacità di smaltimento dei materiali contenenti amianto sul territorio nazionale, i rifiuti prodotti negli ultimi anni vengono in larga parte spediti all'estero, con costi aggiuntivi e maggiori rischi durante il trasporto; è da rilevare che oltre l'80 per cento delle circa 440 mila tonnellate di amianto smaltite negli ultimi anni in Italia è stata spedita all'estero, con costi aggiuntivi e incremento dei rischi durante il trasporto; il costo medio di smaltimento dell'amianto è di 900 euro a tonnellata se esportato (550 per la rimozione, 250 per il conferimento in discarica e 100 euro per il trasporto);
    il nostro Paese ha adottato con ritardo la legislazione sui rischi connessi all'esposizione ad amianto ed è risultato inadempiente nel recepire la direttiva 83/477/CEE «sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione ad amianto durante il lavoro»;
    la legge n. 257 del 1992 ha vietato nel nostro Paese l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto; la citata legge ed il relativo decreto ministeriale del 6 settembre 1994 hanno inteso regolamentare le procedure per ridurre il potenziale pericolo derivato dalla presenza di amianto in edifici, manufatti e coperture;
    secondo quanto denunciato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nel 2002, dalle associazioni ambientaliste e dall'Associazione italiana esposti amianto, sono più di 32 milioni le tonnellate di amianto nel Paese (per un totale di 8 milioni di metri cubi) ed oltre 34 mila i siti da bonificare;
    il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel corso della conferenza governativa, svoltasi nel novembre 2012 a Venezia, ha reso noto che in Italia i siti censiti con rilevanti tracce di amianto sono circa 40 mila; di questi almeno 400 importanti dal punto di vista della contaminazione; rimangono ancora da bonificare 2,5 miliardi di metri quadrati di coperture;
    secondo i dati elaborati da Legambiente, inoltre, sono in attesa di bonifica circa 50 mila edifici pubblici e privati e 100 milioni di metri quadrati di strutture in cemento-amianto, a cui vanno aggiunti 600 mila metri cubi di amianto friabile;
    mancano ancora dati di mappatura dell'amianto nelle scuole per oltre la metà della regioni italiane e ciò desta allarme, poiché le patologie asbesto-correlate hanno una latenza prolungata;
    secondo l'Ufficio Internazionale del Lavoro, sono circa 120.000 i decessi causati nel mondo ogni anno da tumori provocati dall'esposizione all'amianto e sono circa 4.000 quelli risultanti in Italia;
    esistono sistemi innovativi di individuazione delle coperture in amianto, anche attraverso analisi di immagine, tali da rendere la mappatura dei siti realizzabile in tempi contenuti;
    il decreto ministeriale 18 marzo 2003, n. 101, emanato in attuazione dell'articolo 20, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93 («Censimento dell'amianto e interventi di bonifica»), definisce l'obiettivo di effettuare una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale ed individuare i potenziali siti di discarica o di trattamento del materiale rimosso; tale obiettivo è ancora largamente inattuato, per alcune regioni non si hanno dati ufficiali rispetto agli interventi di bonifica da attuare;
    il decreto 29 luglio 2004, n. 248, ha introdotto alcune possibilità di recupero dei rifiuti contenenti amianto definendo i trattamenti e i processi che conducono alla totale trasformazione cristallochimica Pag. 15dell'amianto; tali trattamenti, se adeguatamente realizzati, permettono di evitare il conferimento in discarica e il riutilizzo del prodotto trattato;
    la direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto, chiede agli Stati membri di ridurre il rischio per l'incolumità e per la salute pubbliche conseguente alla presenza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro;
    il 14 marzo 2013 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulle minacce per la salute legate all'amianto e sulle prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente; nella risoluzione si afferma che il conferimento dei rifiuti di amianto in discarica non è il sistema più sicuro per eliminare definitivamente il rilascio di fibre di amianto nell'ambiente, in particolare nell'aria e nelle acque di falda; la risoluzione raccomanda inoltre «l'adozione di misure – con il consenso dei cittadini interessati – volte a promuovere e sostenere tanto la ricerca nell'ambito delle alternative ecocompatibili quanto le tecnologie che se ne avvalgono, nonché a garantire procedimenti quali l'inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto, ai fini dell'inattivazione delle fibre di amianto attive e della loro conversione in materiali che non mettono a repentaglio la salute pubblica»;
    risulta necessario proseguire nella ricerca relativa ai metodi di inertizzazione dell'amianto, perché, nonostante i molti brevetti disponibili, non è stato ancora identificato un procedimento che, in termini di emissioni, di dispersione di fibre, composizione e gestione dei reflui, nonché di rapporto costi e benefici, sia ottimale per un utilizzo su larga scala;
    nel mese di aprile 2013 è stato presentato il Piano nazionale amianto, nel quale si rimarca il rischio di mesotelioma dovuto anche all'attività non professionale, come ad esempio «l'esposizione ambientale o paraoccupazionale»; lo schema del Piano nazionale amianto rimarca inoltre «la drammatica carenza di siti di smaltimento sul territorio nazionale, che pone, con forza, un duplice ordine di priorità: da un lato, promuovere la ricerca e la sperimentazione di metodi alternativi allo smaltimento in discarica, anche in considerazione del fatto che eventuali tecniche di recupero in sicurezza di tali materiali possono comportare decisivi risparmi di risorse finanziarie pubbliche grazie alla riduzione dei costi di smaltimento; dall'altro, superare le lacune della pianificazione regionale e le difficoltà che a livello territoriale e nazionale ostacolano o, quantomeno, rallentano la realizzazione di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti»;
    il Piano nazionale amianto, sottoposto alla Conferenza unificata nella seduta del 10 aprile 2013, ha subito un netto rallentamento in considerazione delle osservazioni di carattere finanziario avanzate dal Ministero dell'economia e delle finanze;
    al fine di avviare concrete politiche di smaltimento il decreto-legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, all'articolo 11, ha introdotto la possibilità di detrarre del 50 per cento gli oneri per le opere di ristrutturazione e di efficientamento energetico che riguardano anche la bonifica dell'amianto, per un importo massimo di spesa di 96.000 euro; tali detrazioni sono state attivate dal 23 giugno 2012 e sono terminate il 30 dicembre 2013;
    appare evidente la necessità di prorogare, se non stabilizzare, tale detrazione soprattutto per promuovere e incentivare la bonifica degli edifici dall'amianto, sia con metodologie tradizionali che con nuovi metodi di trasformazione definitiva dell'amianto (tramite pirolisi o carbonatazione) e per tutelare la salute pubblica;
    in data 30 luglio 2013, il Governo ha accolto un ordine del giorno (numero 9/01310-A/008 ) che lo impegna a «valutare la possibilità di stabilizzare nel primo provvedimento utile» «l'agevolazione fiscale Pag. 16per le opere di ristrutturazione e di efficientamento energetico che riguardano la bonifica dell'amianto (introdotta dall'articolo 11 del decreto-legge n. 83 del 2012), sia con metodi tradizionali che con trasformazione definitiva dell'amianto»;
    il 30 novembre 2014 la Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo (9/02679-BIS-A/255) a «utilizzare, compatibilmente con le risorse di finanza pubblica, la misura del credito di imposta del 65 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici anche per gli interventi di bonifica e rimozione di manufatti in amianto nel patrimonio edilizio esistente, permettendone altresì l'accesso anche alle imprese e stabilizzandolo»;
    esponenti del Governo hanno già manifestato la necessità di stabilizzare gli incentivi previsti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 83 del 2012; incentivi per interventi di bonifica di siti contaminati da amianto sono oggetto di proposte emendative attualmente in discussione al Senato nel disegno di legge «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» (A.S. 1676);
    le politiche d'incentivazione per gli investimenti in edilizia di qualità hanno rappresentato un importante volano per la ripresa economica ed occupazionale del nostro Paese, anche grazie all'adozione degli extra-incentivi per la sostituzione dell'eternit con pannelli fotovoltaici; questa misura, ad oggi non più in vigore, ha portato alla rimozione di oltre 20 milioni di metri quadrati di eternit dai tetti e all'installazione di 2.159 megawatt da fonti energetiche pulite e rinnovabili,

impegnano il Governo:

   1) ad adoperarsi nelle sedi internazionali competenti perché l'amianto, in particolare quello crisotilo, venga inserito nella lista dei materiali tossici contemplati dalla Convenzione di Rotterdam, rendendo pertanto obbligatorio ai Paesi esportatori la dichiarazione di comunicazione di tossicità del materiale esportato;
   2) ad avviare la revisione della normativa in materia di protezione della popolazione dai rischi dell'amianto attraverso la semplificazione e l'aggiornamento della cospicua normativa esistente, anche ricorrendo alla formulazione di un testo unico, e a reperire le risorse per la definitiva approvazione e applicazione del Piano nazionale amianto;
   3) ad estendere il credito d'imposta al 65 per cento attualmente in vigore per le opere di ristrutturazione e di efficientamento energetico alle opere di bonifica dell'amianto, al fine di tutelare la salute dei cittadini e di promuovere politiche efficaci per l'edilizia di qualità capaci di dare impulso all'economia ed all'occupazione del settore;
   4) ad assumere iniziative in sede europea affinché le risorse stanziate per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'amianto non vengano computate ai fini dei saldi di finanza pubblica relativi al rispetto del patto di stabilità e crescita;
   5) a completare la mappatura dell'amianto sul territorio nazionale, sulla base delle «Linee Guida per la corretta acquisizione delle informazioni relative alla mappatura del territorio nazionale interessato dalla presenza di amianto», predisposte nel giugno 2012 e diramate a tutte le regioni, così da consentirne una omogenea e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale;
   6) a verificare, d'intesa con le regioni, che, entro l'anno 2016, sia eseguita la mappatura dell'amianto contenuto nelle scuole ed in tutti gli altri locali pubblici e aperti al pubblico e che si dia impulso alla rimozione dello stesso;
   7) ad assumere iniziative affinché, entro il 31 dicembre 2016, la presenza di amianto, in qualunque luogo, sia evidenziata Pag. 17con l'apposizione di un'etichetta chiara e visibile recante l'indicazione della presenza di amianto;
   8) a verificare, per quanto di competenza, l'effettiva emanazione di linee guida regionali che comprendano l'informatizzazione dei processi di bonifica, la georeferenziazione e l'individuazione di siti idonei allo stoccaggio in sicurezza dell'amianto che impediscano con ragionevole certezza la dispersione delle fibre in acqua, aria, suolo, successiva allo stoccaggio in ciascuna regione italiana, entro il 1o gennaio 2016, in un'ottica di filiera corta di gestione, di riduzione del rischio e dei costi;
   9) a riconoscere le discariche per rifiuti pericolosi contenenti amianto quali impianti di smaltimento di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
   10) a prevedere modifiche normative che contemplino obbligatoriamente, in ogni autorizzazione o rinnovo per la costruzione e gestione di una discarica di rifiuti pericolosi, che una quota volumetrica rispetto a quella complessiva sia riservata esclusivamente allo smaltimento di rifiuti pericolosi contenenti amianto;
   11) a introdurre per i materiali contenenti amianto, la riduzione del 50 per cento del range previsto per il tributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 26, della legge n. 549 del 1995 (da euro 0,00517 ad euro 0,02582);
   12) a reperire risorse per finanziare adeguatamente il Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, istituito dalla legge finanziaria per il 2008, e a privilegiare le attività di bonifica nei siti ad alto rischio in contesto urbano quali scuole, caserme ed ospedali;
   13) a finanziare appositi programmi di ricerca nel settore dell'inertizzazione dell'amianto, valutando i brevetti in essere ed eventuali progetti in corso di autorizzazione e attuazione in particolare in merito alle emissioni inquinanti, alla dispersione di fibre di amianto nei vari elementi, alla composizione dei reflui con riferimento alla presenza residua di amianto e alla gestione dei reflui stessi;
   14) a dare adeguato supporto ai Centri Operativi Regionali (COR) afferenti al Registro nazionale mesoteliomi, al fine di compilare un registro degli esposti ed effettuare un'adeguata sorveglianza epidemiologica;
   15) a dare maggior impulso alle iniziative di informazione della popolazione e dei lavoratori interessati, sui rischi connessi alla presenza dell'amianto negli ambienti di vita e di lavoro;
   16) ad assumere iniziative per incrementare le risorse assegnate al fondo per le vittime dell'amianto, istituito dalla legge finanziaria per il 2008, rivedendo l'attuale normativa pensionistica, per garantire benefici, oltre che ai lavoratori colpiti da patologie asbesto-correlate, anche a coloro che per motivi di servizio sono esposti direttamente all'agente patogeno.

Pag. 18

ALLEGATO 2

Risoluzioni nn. 7-00203 Dallai, 7-00335 Zolezzi, 7-00354 Lavagno: Iniziative per la bonifica dei siti inquinati dall'amianto.

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni VI e VIII,
   premesso che:
    con il termine amianto si comprende un gruppo di sei minerali che si ritrovano naturalmente nelle rocce e, a causa della loro aspetto asbestiforme, sono considerati tra i materiali naturali più pericolosi per la salute umana;
    la loro pericolosità consiste nella capacità di rilasciare fibre potenzialmente inalabili che, penetrando nei polmoni, possono provocare gravi malattie, gravi patologie dell'apparato respiratorio (asbestosi, tumore maligno del polmone e della laringe, mesotelioma pleurico), neoplasie a carico di altri organi (mesotelioma peritoneale, pericardico e della tunica vaginale del testicolo; tumore maligno dell'ovaio): si tratta di patologie caratterizzate da un lungo intervallo di latenza tra l'inizio dell'esposizione e la comparsa della malattia, intervallo che, nel caso del mesotelioma, è in genere di decenni;
    fino agli anni novanta i materiali amiantiferi hanno avuto un grande utilizzo nell'industria, in quanto prodotti di facile utilizzo con materiali da costruzione (calce, gesso, cemento) e con alcuni polimeri (gomma, PVC); essi sono resistenti al fuoco, al calore, all'azione di agenti chimici e biologici, all'abrasione e all'usura; presentano inoltre un'alta resistenza meccanica e notevole flessibilità, proprietà fonoassorbenti e termoisolanti; per anni sono stati considerati materiali versatili a basso costo e utilizzati per la preparazione di materiali tessili, termo e fono-isolanti e composti per l'uso in edilizia quali il cemento-amianto;
    a seguito di ricerche medico-scientifiche e al crescente insorgere di patologie polmonari gravi, riscontrate già a partire degli anni ottanta a carico dei lavoratori con alta esposizione alle fibre di amianto, le fibre sono considerate un contaminante ambientale e l'esposizione – professionale e non – alle fibre di amianto è considerata un grave pericolo per la salute;
    nella casistica del Registro nazionale italiano dei mesoteliomi (ReNaM) circa l'8-10 per cento dei casi, per i quali sono state ricostruite le modalità pregresse di esposizione, è dato da individui esposti per motivi ambientali (residenza) o per motivi familiari (convivenza con familiari professionalmente esposti); l'analisi dei dati forniti dagli studi epidemiologici indica che il rischio di patologie da amianto (incluse l'insorgenza di neoplasie) cresce in funzione dell'intensità di esposizione e della durata e del loro prodotto (dose cumulativa);
    secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/98/CA, la gestione dei rifiuti pericolosi deve essere regolamentata con specifiche rigorose, al fine di impedire o limitare, per quanto possibile, le potenziali conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana di una gestione inadeguata;
    i rifiuti contenenti amianto (RCA) sono classificati negli allegati alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rifiuti pericolosi, e tuttavia, ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 29 luglio 2004, n. 248, recante il regolamento relativo alla determinazione e disciplina Pag. 19delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto, essi possono talora essere conferiti anche in discariche per rifiuti non pericolosi;
    gli interventi specializzati richiesti consistono sostanzialmente: a) nella rimozione dei materiali di amianto e loro conferimento in discariche speciali, b) nell'incapsulamento; c) nel confinamento;
    a causa della ridotta capacità di smaltimento dei materiali contenenti amianto sul territorio nazionale, i rifiuti prodotti negli ultimi anni vengono in larga parte spediti all'estero, con costi aggiuntivi e maggiori rischi durante il trasporto; è da rilevare che oltre l'80 per cento delle circa 440 mila tonnellate di amianto smaltite negli ultimi anni in Italia è stata spedita all'estero, con costi aggiuntivi e incremento dei rischi durante il trasporto; il costo medio di smaltimento dell'amianto è di 900 euro a tonnellata se esportato (550 per la rimozione, 250 per il conferimento in discarica e 100 euro per il trasporto);
    il nostro Paese ha adottato la legislazione sui rischi connessi all'esposizione ad amianto ed è risultato tra i primi Paesi a recepire la direttiva 83/477/CEE «sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione ad amianto durante il lavoro»;
    la legge n. 257 del 1992 ha vietato nel nostro Paese l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto; la citata legge ed il relativo decreto ministeriale del 6 settembre 1994 hanno inteso regolamentare le procedure per ridurre il potenziale pericolo derivato dalla presenza di amianto in edifici, manufatti e coperture;
    secondo quanto denunciato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nel 2002, dalle associazioni ambientaliste e dall'Associazione italiana esposti amianto, sono più di 32 milioni le tonnellate di amianto nel Paese (per un totale di 8 milioni di metri cubi) ed oltre 34 mila i siti da bonificare;
    il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel corso della conferenza governativa, svoltasi nel novembre 2012 a Venezia, ha reso noto che in Italia i siti censiti con rilevanti tracce di amianto sono circa 40 mila; di questi almeno 400 importanti dal punto di vista della contaminazione; rimangono ancora da bonificare 2,5 miliardi di metri quadrati di coperture;
    secondo i dati elaborati da Legambiente, inoltre, sono in attesa di bonifica circa 50 mila edifici pubblici e privati e 100 milioni di metri quadrati di strutture in cemento-amianto, a cui vanno aggiunti 600 mila metri cubi di amianto friabile;
    mancano ancora dati di mappatura dell'amianto nelle scuole per oltre la metà della regioni italiane e ciò desta allarme, poiché le patologie asbesto-correlate hanno una latenza prolungata;
    secondo l'Ufficio Internazionale del Lavoro, sono circa 120.000 i decessi causati nel mondo ogni anno da tumori provocati dall'esposizione all'amianto e sono circa 4.000 quelli risultanti in Italia;
    esistono sistemi innovativi di individuazione delle coperture in amianto, anche attraverso analisi di immagine, tali da rendere la mappatura dei siti realizzabile in tempi contenuti;
    il decreto ministeriale 18 marzo 2003, n. 101, emanato in attuazione dell'articolo 20, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93 («Censimento dell'amianto e interventi di bonifica»), definisce l'obiettivo di effettuare una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale ed individuare i potenziali siti di discarica o di trattamento del materiale rimosso; tale obiettivo è ancora largamente inattuato, per alcune regioni non si hanno dati ufficiali rispetto agli interventi di bonifica da attuare;
    il decreto 29 luglio 2004, n. 248, ha introdotto alcune possibilità di recupero dei rifiuti contenenti amianto definendo i trattamenti e i processi che conducono alla totale trasformazione cristallochimica Pag. 20dell'amianto; tali trattamenti, se adeguatamente realizzati, permettono di evitare il conferimento in discarica e il riutilizzo del prodotto trattato;
    la direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto, chiede agli Stati membri di ridurre il rischio per l'incolumità e per la salute pubbliche conseguente alla presenza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro;
    il 14 marzo 2013 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulle minacce per la salute legate all'amianto e sulle prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente; nella risoluzione si afferma che il conferimento dei rifiuti di amianto in discarica non è il sistema più sicuro per eliminare definitivamente il rilascio di fibre di amianto nell'ambiente, in particolare nell'aria e nelle acque di falda; la risoluzione raccomanda inoltre «l'adozione di misure – con il consenso dei cittadini interessati – volte a promuovere e sostenere tanto la ricerca nell'ambito delle alternative ecocompatibili quanto le tecnologie che se ne avvalgono, nonché a garantire procedimenti quali l'inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto, ai fini dell'inattivazione delle fibre di amianto attive e della loro conversione in materiali che non mettono a repentaglio la salute pubblica»;
    risulta necessario proseguire nella ricerca relativa ai metodi di inertizzazione dell'amianto, perché, nonostante i molti brevetti disponibili, non è stato ancora identificato un procedimento che, in termini di emissioni, di dispersione di fibre, composizione e gestione dei reflui, nonché di rapporto costi e benefici, sia ottimale per un utilizzo su larga scala;
    nel mese di aprile 2013 è stato presentato il Piano nazionale amianto, nel quale si rimarca il rischio di mesotelioma dovuto anche all'attività non professionale, come ad esempio «l'esposizione ambientale o paraoccupazionale»; lo schema del Piano nazionale amianto rimarca inoltre «la drammatica carenza di siti di smaltimento sul territorio nazionale, che pone, con forza, un duplice ordine di priorità: da un lato, promuovere la ricerca e la sperimentazione di metodi alternativi allo smaltimento in discarica, anche in considerazione del fatto che eventuali tecniche di recupero in sicurezza di tali materiali possono comportare decisivi risparmi di risorse finanziarie pubbliche grazie alla riduzione dei costi di smaltimento; dall'altro, superare le lacune della pianificazione regionale e le difficoltà che a livello territoriale e nazionale ostacolano o, quantomeno, rallentano la realizzazione di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti»;
    il Piano nazionale amianto, sottoposto alla Conferenza unificata nella seduta del 10 aprile 2013, ha subito un netto rallentamento in considerazione delle osservazioni di carattere finanziario avanzate dal Ministero dell'economia e delle finanze;
    al fine di avviare concrete politiche di smaltimento il decreto-legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, all'articolo 11, ha introdotto la possibilità di detrarre del 50 per cento gli oneri per le opere di ristrutturazione e di efficientamento energetico che riguardano anche la bonifica dell'amianto, per un importo massimo di spesa di 96.000 euro; tali detrazioni sono state attivate dal 23 giugno 2012 e sono terminate il 30 dicembre 2013;
    appare evidente la necessità di prorogare, se non stabilizzare, tale detrazione soprattutto per promuovere e incentivare la bonifica degli edifici dall'amianto, sia con metodologie tradizionali che con nuovi metodi di trasformazione definitiva dell'amianto (tramite pirolisi o carbonatazione) e per tutelare la salute pubblica;
    in data 30 luglio 2013, il Governo ha accolto un ordine del giorno (numero 9/01310-A/008 ) che lo impegna a «valutare la possibilità di stabilizzare nel primo provvedimento utile» «l'agevolazione fiscale Pag. 21per le opere di ristrutturazione e di efficientamento energetico che riguardano la bonifica dell'amianto (introdotta dall'articolo 11 del decreto – legge n. 83 del 2012), sia con metodi tradizionali che con trasformazione definitiva dell'amianto»;
    il 30 novembre 2014 la Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo (9/02679-BIS-A/255) a «utilizzare, compatibilmente con le risorse di finanza pubblica, la misura del credito di imposta del 65 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici anche per gli interventi di bonifica e rimozione di manufatti in amianto nel patrimonio edilizio esistente, permettendone altresì l'accesso anche alle imprese e stabilizzandolo»;
    esponenti del Governo hanno già manifestato la necessità di stabilizzare gli incentivi previsti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 83 del 2012; incentivi per interventi di bonifica di siti contaminati da amianto sono oggetto di proposte emendative attualmente in discussione al Senato nel disegno di legge «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» (AS 1676);
    le politiche d'incentivazione per gli investimenti in edilizia di qualità hanno rappresentato un importante volano per la ripresa economica ed occupazionale del nostro Paese, anche grazie all'adozione degli extra-incentivi per la sostituzione dell'eternit con pannelli fotovoltaici; questa misura, ad oggi non più in vigore, ha portato alla rimozione di oltre 20 milioni di metri quadrati di eternit dai tetti e all'installazione di 2.159 megawatt da fonti energetiche pulite e rinnovabili;

impegnano il Governo:

   1) ad adoperarsi nelle sedi internazionali competenti perché l'amianto, in particolare quello crisotilo, venga inserito nella lista dei materiali tossici contemplati dalla Convenzione di Rotterdam, rendendo pertanto obbligatorio ai Paesi esportatori la dichiarazione di comunicazione di tossicità del materiale esportato;
   2) ad avviare la revisione della normativa in materia di protezione della popolazione dai rischi dell'amianto attraverso la semplificazione e l'aggiornamento della cospicua normativa esistente, anche ricorrendo alla formulazione di un testo unico, e a reperire le risorse per la definitiva approvazione e applicazione del Piano nazionale amianto;
   3) ad estendere, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, il credito d'imposta al 65 per cento attualmente in vigore per le opere di ristrutturazione e di efficientamento energetico alle opere di bonifica dell'amianto, al fine di tutelare la salute dei cittadini e di promuovere politiche efficaci per l'edilizia di qualità capaci di dare impulso all'economia ed all'occupazione del settore;
   4) ad assumere iniziative in sede europea affinché le risorse stanziate per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'amianto non vengano computate ai fini dei saldi di finanza pubblica relativi al rispetto del patto di stabilità e crescita;
   5) a completare la mappatura dell'amianto sul territorio nazionale, sulla base dei dati forniti dalle regioni e da queste raccolti tenendo conto delle «Linee Guida per la corretta acquisizione delle informazioni relative alla mappatura del territorio nazionale interessato dalla presenza di amianto», predisposte nel giugno 2012 e diramate a tutte le regioni, così da consentirne una omogenea e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale;
   6) a promuovere il completamento della mappatura dell'amianto contenuto nelle scuole ed in tutti gli altri locali pubblici e aperti al pubblico e che si dia impulso da parte delle regioni alla rimozione dello stesso;
   7) ad assumere iniziative affinché, entro il 31 dicembre 2016, la presenza di amianto, in qualunque luogo, sia evidenziata Pag. 22con l'apposizione di un'etichetta chiara e visibile recante l'indicazione della presenza di amianto;
   8) a promuovere, per quanto di competenza, l'effettiva emanazione di linee guida regionali che comprendano l'informatizzazione dei processi di bonifica, la georeferenziazione e l'individuazione di siti idonei allo stoccaggio e allo smaltimento in sicurezza dell'amianto, in un'ottica di filiera corta di gestione, di riduzione del rischio e dei costi;
   9) a riconoscere le discariche per rifiuti contenenti amianto quali impianti di smaltimento di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
   10) a prevedere modifiche normative che contemplino obbligatoriamente, in ogni autorizzazione o rinnovo per la costruzione e gestione di una discarica di rifiuti pericolosi, che una quota volumetrica rispetto a quella complessiva sia riservata esclusivamente allo smaltimento di rifiuti pericolosi contenenti amianto;
   11) a valutare l'opportunità di introdurre per i materiali contenenti amianto, la riduzione del 50 per cento del range previsto per il tributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 26, della legge n. 549 del 1995 (da euro 0,00517 ad euro 0,02582)
   12) a reperire risorse, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, per finanziare adeguatamente il Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, istituito dalla legge finanziaria per il 2008, e a privilegiare le attività di bonifica nei siti ad alto rischio in contesto urbano quali scuole, caserme ed ospedali;
   13) a finanziare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, appositi programmi di ricerca nel settore dell'inertizzazione dell'amianto, valutando i brevetti in essere ed eventuali progetti in corso di autorizzazione e attuazione in particolare in merito alle emissioni inquinanti, alla dispersione di fibre di amianto nei vari elementi, alla composizione dei reflui con riferimento alla presenza residua di amianto e alla gestione dei reflui stessi;
   14) a dare adeguato supporto ai Centri Operativi Regionali (COR) afferenti al Registro nazionale mesoteliomi, al fine di compilare un registro degli esposti ed effettuare un'adeguata sorveglianza epidemiologica;
   15) a dare maggior impulso alle iniziative di informazione della popolazione e dei lavoratori interessati, sui rischi connessi alla presenza dell'amianto negli ambienti di vita e di lavoro;
   16) ad assumere iniziative per incrementare le risorse assegnate al fondo per le vittime dell'amianto, istituito dalla legge finanziaria per il 2008, rivedendo l'attuale normativa pensionistica, per garantire benefici, oltre che ai lavoratori colpiti da patologie asbesto-correlate, anche a coloro che per motivi di servizio sono esposti direttamente all'agente patogeno.
(8-00111) «Dallai, Zolezzi, Lavagno, Fregolent, Gadda, Braga, Realacci, Bratti, De Menech, Capozzolo, D'Incà, Luigi Di Maio, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Pisano, Pesco, Zan, Paglia, Pellegrino, Zaratti, Nicchi, Aiello, Di Salvo, Airaudo, Placido, Duranti, Piras, Piazzoni».