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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 giugno 2015
457.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-05700 Causi: Gettito effettivo prodotto dalla tassa sulle transazioni finanziarie.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole fa presente che, a livello comunitario, sia stata avviata dall'Italia e da altri dieci Paesi dell'Unione europea una cooperazione rafforzata, autorizzata dal Consiglio Economia e Finanza dell'Unione europea il 22 gennaio 2012, ai fini dell'introduzione di una tassa europea sulle transazioni finanziarie.
  In particolare, i criteri principali di applicazione della nuova imposta sarebbero remissione e la residenza, in quanto la tassa si applicherebbe nello Stato membro di residenza dall'ente finanziario, coinvolto nella transazione, mentre per gli intermediari finanziari, situati al di fuori dei Paesi partecipanti, tale obbligo varrebbe solo per le transazioni, aventi ad oggetto titoli emessi dall'interno del territorio dell'Unione europea.
  L'Onorevole interrogante evidenzia altresì che dall'approvazione di tale proposta, potrebbero derivare rischi di delocalizzazione, connessi con l'estensione geografica, limitata solo ai Paesi cooperanti, vanificando, di fatto, gli effetti che le istituzioni europee hanno inteso perseguire attraverso l'introduzione della Tobin Tax europea.
  Ciò premesso, tenuto conto che il legislatore nazionale ha introdotto, a decorrere dal 1o marzo 2013, ai sensi dell'articolo 1, commi 490-500 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni, la tassa sulle transazioni finanziarie l'interrogante chiede di sapere quale sia il gettito effettivo prodotto fino ad oggi dalla citata tassazione attribuibile ai trasferimenti di proprietà di azioni, alle operazioni su strumenti finanziari derivati ed alle operazioni cosiddette «ad alta frequenza», nonché quali siano le differenze rispetto al gettito atteso.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Il gettito dell'imposta sulle transazioni finanziarie confluisce nel capitolo di Bilancio n. 1211 dello Stato di previsione delle entrate, che è suddiviso nei seguenti tre articoli:
   01 – Imposta sulle transazioni di azioni ed altri strumenti partecipativi;
   02 – Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity;
   03 – Imposta sulle negoziazioni al alta frequenza relativi ad azioni e strumenti partecipativi.

  Nella tabelle che di seguito si riportano sono indicati i dati relativi al gettito atteso ed effettivo derivante dall'imposta in argomento con riferimento alle annualità 2013 e 2014 nonché le previsioni di gettito relative alle annualità 2015, 2016 e 2017:

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Capitolo 1211

Art. 2013 2014
Previsioni di gettito Gettito effettivo Previsioni di gettito Gettito effettivo
01 476.250.000 253.733.631,55 341.000.000 372.070.063,99
02 17.000.000 6.424.438,99 29.000,000 29.058.835,38
03 400.000 211.531,27 1.000.000 378.530,37


Art. 2015 2016 2017
Previsioni di gettito Previsioni di gettito Previsioni di gettito
01 345.000.000 353.000.000 362.000.000
02 29.000.000 29.000.000 29.000.000
03 1.000.000 1.000.000 1.000.000

  Infine, in merito agli sviluppi del negoziato volto a ridefinire il quadro normativo in vista dell'introduzione della cosiddetta Tobin Tax europea, si osserva che sulla base degli orientamento espresso dai Ministri cooperanti i lavori tecnici presso le competenti sedi proseguono a ritmo serrato con l'attiva partecipazione dell'Italia.
  Come ha recentemente sottolineato il vice Ministro dell'Economia Sen. Morando in sede di risposta ad un atto di sindacato ispettivo, il nostro Paese continua ad attribuire grande importanza al dossier in oggetto al fine di conseguire gli obiettivi temporali indicati nella dichiarazione congiunta e di raggiungere un compromesso conforme allo spirito di iniziativa che ha portato all'avvio dei lavori in cooperazione rafforzata, ponendo altresì attenzione ai rischi di delocalizzazione delle transazioni finanziarie e più in generale di disintermediazione delle piazze europee interessate.
  Il tema della cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziaria sarà inserito nell'agenda di una delle prossime riunioni ECOFIN.

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ALLEGATO 2

5-05701 Barbanti: Attuazione della disciplina sulla riallocazione delle sale da gioco.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'onorevole interrogante premessi i contenuti dell'articolo 7, comma 10, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012 (cosiddetto decreto Balduzzi), chiede notizie in merito all'emanazione del decreto interministeriale da adottare, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, volto a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Tulps (ossia apparecchi cosiddetti AWP) che fossero risultati territorialmente prossimi a «luoghi sensibili» costituiti da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi.
  L'onorevole interrogante accenna che ai fini della predisposizione del citato decreto si sarebbe dovuto tenere conto anche di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, «ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali».
  Segnala poi l'interrogante l'affermazione di una recente pronuncia del Giudice amministrativo, riguardo al fatto che un approccio regolatorio assunto a livello locale può risultare lesivo di prerogative statali in materia, e chiede se non ritenga il Governo di dare quanto prima attuazione alla norma primaria citata, anche per evitare incertezze in merito al quadro regolatorio di settore che, invece, meriterebbe di essere il più lineare e leggibile possibile.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si rappresenta quanto segue.
  È opportuno evidenziare che la mancata adozione del provvedimento di cui si è fatto cenno sta nel fatto che, per un verso, i Comuni ovvero le loro rappresentanze regionali o nazionali non hanno inoltrato alle Amministrazioni statali competenti alcuna «proposta motivata» in ordine affatto che si sarebbe dovuto adottare a livello nazionale, preferendo, di contro, iniziare ad emanare propri regolamenti sulle distanze dei luoghi di gioco mediante AWP (oltre che VLT, ossia apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del Tulps) tesi a dare autonoma e non coordinata – sul territorio nazionale – applicazione diretta di una norma di legge che, per la verità, era in primo luogo indirizzata ad Amministrazioni del Governo nazionale.
  La produzione regolamentare locale si è andata incrementando con velocità, estendendosi anche ad aspetti diversi della raccolta di gioco mediante apparecchi, come quello degli orari solo entro i quali è consentito intrattenersi con tali apparecchi.
  La progressiva velocità ed estensione della produzione normativa locale ha simmetricamente ridotto in modo progressivo i margini di pratica utilità ed attendibilità di una eventuale adozione del provvedimento statale di cui parlava la norma primaria del 2012.
  Peraltro, la successiva entrata in vigore dell'articolo 14 della legge n. 23 del 2014 e la sua previsione di una apposita legislazione delegata riguardante, tra l'altro, la Pag. 66definizione di un chiaro rapporto, nella produzione normativa in materia di gioco, fra Stato, Regioni ed enti locali ha reso ancora più marginale la finalità ed i contenuti della norma primaria del 2012.
  Infatti la delega prevede al citato articolo 14 che si provveda alla: «razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche in funzione della pianificazione della dislocazione locale di cui alla lettera e) del presente comma, a partire da quello praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque improntata al criterio della riduzione e della progressiva concentrazione della raccolta di gioco in ambienti sicuri e controllati, con relativa responsabilità del concessionario ovvero del titolare dell'esercizio; individuazione dei criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche sulla base di una revisione del limite massimo degli apparecchi da gioco presenti in ogni esercizio, della previsione di una superficie minima per gli esercizi che li ospitano e della separazione graduale degli spazi nei quali vengono installati; revisione della disciplina delle licenze di pubblica sicurezza, di cui al predetto testo unico, idonea a garantire, previa definizione delle situazioni controverse, controlli più efficaci ed efficienti in ordine all'effettiva titolarità di provvedimenti unitari che abilitano in via esclusiva alla raccolta lecita del gioco;».
  Lo schema di decreto legislativo delegato allo stato è in fase di avanzata predisposizione e verrà quanto prima, previa deliberazione in Consiglio dei Ministri, presentato al Parlamento.

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ALLEGATO 3

5-05702 Busin: Emanazione del decreto di attuazione per la proroga della detassazione delle somme erogate a titolo di premi di produttività per il 2015.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, dopo aver premesso che l'articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha previsto, anche per l'anno 2015, uno stanziamento pari a 200 milioni di euro in materia di agevolazioni fiscali sulle somme erogate a titolo di premi di produttività, chiedono se il Governo non ritenga di emanare con urgenza il decreto attuativo per la proroga, per l'anno 2015, della detassazione dei premi di produttività di cui all'articolo 1, comma 481, della legge n. 228 del 2012.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e tenuto conto di quanto già riferito dal Viceministro onorevole Casero in sede di risposta all'interrogazione n. 3-01647 in VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica nella seduta del 12 marzo 2015, si rappresenta quanto segue.
  In via preliminare, si fa presente che i commi 481 e 482 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, hanno disposto la proroga del regime di tassazione agevolata sulle somme erogate a titolo di premi di produttività esclusivamente per gli anni 2013 e 2014.
  Si fa osservare, altresì, dal punto di vista tecnico, che lo stanziamento previsto dal già citato comma 482 della legge n. 228 del 2012, per l'anno 2015, è volto non già a disporre la previsione della misura agevolativa per l'anno 2015, bensì esclusivamente a prevedere la copertura finanziaria nell'ipotesi in cui le somme soggette ad agevolazione nell'anno 2014 fossero erogate nel mese di dicembre atteso che in questo caso le relative imposte sostitutive sarebbero versate nel successivo mese di gennaio 2015. In tale ultima ipotesi, pertanto, la minore entrata erariale si verifica nell'anno 2015.
  Ciò posto, si evidenzia che l'eventuale proroga del predetto regime di detassazione anche per l'anno 2015, dovrebbe necessariamente tener conto dei connessi effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica a fronte dei quali occorrerebbe reperire idonea copertura, come indicato nella seguente tabella:

2015 2016 2017
IRPEF -473,4 -94,7 0
Addizionale regionale 0 -51,8 0
Addizionale comunale 0 -18,1 0
Totale -473,4 -164,6 0

in milioni di euro

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ALLEGATO 4

5-05703 Pesco: Chiarimenti in merito all'applicazione del regime tributario agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito al regime fiscale delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000, abrogato in esito all'introduzione del nuovo regime forfetario ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  In particolare, gli Onorevoli, lamentando l'abrogazione del regime di favore sopra richiamato, chiedono se i contribuenti che alla data del 1o gennaio 2015 non avevano ancora terminato il triennio di attività previsto dal regime di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000, possano transitare nel regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011 che, ai sensi dell'articolo 10, comma 12-undecies, inserito in sede di conversione del decreto-legge n. 192 del 2014 (cosiddetto decreto Milleproroghe), è stato prorogato per tutto l'anno 2015.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  In base all'articolo 1, comma 88, della legge di stabilità 2015, possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 – «per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età» – solo i soggetti che già se ne avvalevano nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014. La citata disposizione non consente, quindi, a coloro che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime fiscale delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000, di poter transitare nel regime fiscale di vantaggio.
  Né lo consente la disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 12-undecies, del decreto-legge n. 192 del 2014, ai sensi del quale «In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015.».
  La citata proroga, infatti, ha effetto solo per coloro che nel corso del 2015 iniziano una nuova attività e, avendone i requisiti, decidono di applicare il regime fiscale di vantaggio, ma non anche per i soggetti già in attività alla data del 1o gennaio 2015.
  Conseguentemente, i contribuenti che, alla data del 1o gennaio 2015, non avevano ancora terminato il triennio di attività previsto dal regime di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000, hanno potuto optare, avendone i requisiti, solo per il regime forfetario introdotto dalla legge di stabilità del 2015 ovvero per il regime ordinario, considerata la scelta generale di politica legislativa di adottare nuovi e più avanzati regimi fiscali volti a promuovere sempre più le nuove iniziative di intrapresa privata, nell'ottica di una crescita complessiva dell'economia del Paese.

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ALLEGATO 5

5-05705 Paglia: Andamento delle richieste di adesione alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186 del 2014.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante, tenuto conto dei dati riportati nel mese di aprile dal quotidiano Il sole 24 ore, chiede di conoscere l'andamento effettivo delle richieste di adesione al procedimento di collaborazione volontaria tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria denominata «voluntary disclosure» di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Alla data del 3 giugno 2015 sono pervenute 1.836 di richieste di accesso alla procedura di «voluntary disclosure».
  Per quanto concerne i dati complessivi, da una rilevazione effettuata in data 18 maggio 2015, risulta che su 1.288 istanze presentate, gli imponibili oggetto di emersione erano di circa 260 milioni di euro per imposte dirette, circa 16 milioni di euro ai fini IRAP e circa 12 milioni di euro ai fini IVA.
  Si precisa, infine, che le imposte e le sanzioni dovute saranno quantificabili solo a seguito del completamento dell'esame della documentazione pervenuta e dell'emissione dei relativi atti di controllo.
  Al riguardo si fa presente che il termine finale per l'adesione alla procedura è fissato al 30 settembre 2015; solo a tale data sarà possibile verificare il numero complessivo delle istanze presentate e conseguentemente la quantificazione definitiva dell'imponibile.

Pag. 70

ALLEGATO 6

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (C. 3104 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3104, di conversione del decreto-legge n. 51 del 2015, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;
   rilevato come il provvedimento rechi una serie di misure positive per sostenere alcuni settori agricoli colpiti da particolari condizioni di crisi, nonché per accompagnare la conclusione del regime di produzione contingentato del latte (cosiddette quote latte);
   segnalata, in tale contesto, l'esigenza generale di ridurre il più possibile gli oneri gravanti sugli operatori del settore,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 1, comma 1, il quale prevede che i debitori del prelievo supplementare sul latte bovino dovuto per la campagna di produzione lattiera nel periodo 1o aprile 2014-31 marzo 2015 possano accedere, a richiesta, alla rateizzazione del prelievo stesso in tre rate annuali senza interessi, stabilendo che la rateizzazione è condizionata alla previa prestazione, da parte del produttore richiedente, di fideiussione bancaria, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la prestazione della fideiussione bancaria sia richiesta solo nei casi in cui il prelievo da rateizzare sia superiore a un determinato ammontare, al fine di alleggerire i relativi oneri per i produttori.