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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 giugno 2015
469.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) Atto n. 165

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni II e X,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;
   premesso che il provvedimento attua, in forza dell'articolo 8 della legge n. 154/2014, nel nostro ordinamento la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, volta a garantire il corretto funzionamento del mercato interno con strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie pienamente funzionanti in tutta Europa, con un livello elevato di protezione dei consumatori;
   valutato positivamente l'intervento normativo in esame, in quanto il potenziamento delle ADR (Alternative Dispute Resolution) può comportare una riduzione dei costi sia per i consumatori che per le imprese, consentendo un accesso semplificato e con minore burocrazia alle tutele;
   atteso che l'abbattimento dell'attuale barriera del mercato interno potrebbe stimolare gli investimenti;
   considerato che tale riforma può ritenersi complementare a quella in materia di class action, perché rafforzando, sia nel codice del consumo sia nel codice di procedura civile, le tutele del cittadino-consumatore, al contempo, potenzia la risoluzione stragiudiziale delle relative controversie, promuovendo i rapporti paritetici tra consumatori e imprese e riducendo i costi per i medesimi oltre che per il servizio giustizia;
   ritenuto che, in tale ottica, anche alla luce delle particolari garanzie di terzietà dell'organismo di mediazione previste dal provvedimento e al fine di incentivare il ricorso a tali procedure, appare opportuno chiarire che la clausola ADR predisposta unilateralmente dal professionista non altera l'equilibrio negoziale a danno del consumatore (ex articolo 33, comma 1, del Codice del consumo) e non può essere pertanto considerata vessatoria;
   valutate positivamente, nell'ottica di rafforzare la terzietà dell'organismo di mediazione, le disposizioni degli articoli 141-bis e 141-ter che valorizzano le procedure di negoziazione paritetica, rispetto a cui l'Italia è stata anticipatrice di buone prassi in Europa, come riconosciuto anche dal Parlamento europeo con la risoluzione A/-0343/2011, e ormai diffuse nel nostro Paese in diversi settori industriali nonché nei servizi di comunicazione, trasporto ed energia;
   apprezzata la scelta operata con l'articolo 141-octies di confermare le competenze delle Autorità amministrative indipendenti di regolazione (Consob, AGCOM; Banca d'Italia, AEEGSI) competenti per le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie già previste dalla normativa di settore nonché la possibilità di autoregolare tali procedure, considerati buoni risultati rilevati per consumatori e imprese, auspicando che l'emanazione del decreto legislativo possa essere l'occasione per rendere maggiormente omogenee le Pag. 6procedure di risoluzioni stragiudiziali che possano essere regolate dalle predette Autorità e per riconoscere tra le ADR quelle svolte da altri enti pubblici nelle materie civili e commerciali;
   considerato a tal fine che l'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge n. 481/95, istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), contempla una procedura obbligatoria ADR per i settori regolati, come condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, prevedendo il tentativo obbligatorio di conciliazione e la natura esecutiva dell'accordo, con una riserva di regolamento statale per la relativa disciplina mai stata esercitata;
   ritenuto che sarebbe opportuno sostituire tale riserva di regolamento statale con il rinvio alla regolazione da parte della stessa AEEGSI, analogamente a quanto stabilito dalla legge n. 249/97 per l'AGCOM, facendo salve le disposizioni che prevedono l'obbligatorietà delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie di competenza, considerando anche che i settori regolati oggi non sono solo quelli dell'elettricità e del gas, ma anche quello idrico e di teleriscaldamento;
   ritenuto altresì che per le materie di competenza della Consob sarebbe opportuno – oltre a delimitare la competenza ex articolo 141-octies del Codice di Consumo alle materie di cui all'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedere – analogamente a quanto stabilito per quelle di competenza della Banca d'Italia, presso la quale è stato istituito l'Arbitro Unico Bancario – una specifica disciplina per cui i soggetti abilitati verso cui Consob esercita la propria attività di vigilanza debbano aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali (di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), a tal fine attribuendo all'Autorità la facoltà di regolare gli ulteriori criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, assicurando l'imparzialità dello stesso, la rappresentatività dei soggetti interessati e individuando i soggetti obbligati ad aderire alle procedure;
   ritenuto che la predetta partecipazione obbligatoria dell'impresa/professionista potrebbe essere prevista anche con riferimento alle procedure ADR presso AGCOM, essendo fortemente utilizzate dalle imprese del settore delle telecomunicazioni e dai consumatori per la risoluzione delle relative controversie;
   rilevato che le Camere di commercio non sono annoverate dall'attuale testo tra gli enti della «rete» ADR, nonostante gestiscano un gran numero di conciliazioni di ambito civile e commerciale,
  deliberano di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) sia valutata l'opportunità di precisare che alle clausole ADR del contratto non si applica l'articolo 1341, comma 2, del codice civile;
   b) all'articolo 1, comma 6, capoverso «Art. 141 (Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione)», sia valutata l'opportunità di aggiungere la seguente lettera: «c) articolo 2, comma 24, della legge 14 novembre 1995, n. 481, lettera b), che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle materie di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, che lo disciplina con propri provvedimenti.»;
   c) all'articolo 1, comma 3, capoverso «Art. 141-octies (Autorità competenti e punto di contatto unico)», sia valutata l'opportunità di circoscrivere la designazione della Consob quale autorità competente con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;Pag. 7
   d) all'articolo 1, comma 3, capoverso «Art. 141-octies (Autorità competenti e punto di contatto unico)», alinea, primo comma, lett. g), in fine, dopo le parole «specifiche disposizioni» sia valutata l'opportunità di aggiungere le seguenti: «e con riferimento alla conciliazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580»;
   e) si valuti l'opportunità di modificare la vigente disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo da prevedere che i soggetti abilitati, nei cui confronti la Consob esercita la propria attività di vigilanza, debbano aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
   f) si valuti l'opportunità di attribuire alla Consob la facoltà di determinare, con proprio regolamento, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, nonché i soggetti tenuti ad aderire alle procedure e, a tal fine, l'opportunità di provvedere alle relative modifiche normative in materia di PMI;
   g) si valuti l'opportunità di prevedere anche per l'Autorità garante per le garanzie nelle telecomunicazioni (AGCOM) la partecipazione obbligatoria dell'impresa/professionista alle procedure ADR, essendo queste ultime fortemente utilizzate dalle imprese del settore delle telecomunicazioni e dai consumatori per la risoluzione delle relative controversie;
   h) si valuti l'opportunità di prevedere l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione nell'ambito delle società individuate dalla disciplina in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie e dalle relative disposizioni applicative, nonché nei confronti delle persone fisiche previste nella medesima disciplina, in caso di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie;
   i) si valuti l'opportunità di prevedere che alla copertura delle spese di funzionamento si provveda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.