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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 luglio 2015
477.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva (C. 1680 e abb.).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO QUALE TESTO BASE

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

  1. La Repubblica, in attuazione dei principi enunciati nell'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e negli articoli 3, 32 e 33 della Costituzione, riconosce nella promozione dello sport una funzione sociale.
  2. La Repubblica attua le conseguenti necessarie politiche di sostegno all'attività sportiva quale mezzo di miglioramento della qualità della vita individuale e collettiva, attraverso azioni educative, sociali, sanitarie, culturali e ricreative, promuovendo la parità di genere in tutti gli ambiti sportivi.
  3. La promozione dell'attività sportiva è compito delle istituzioni centrali e territoriali. Esse operano in modo integrato con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, secondo i princìpi di cui all'articolo 5 della Costituzione.
  4. Per sport si intende qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli.
  5. Per attività sportiva di base si intende quella caratterizzata dalla prevalenza della finalità di promozione umana e sociale sulla prestazione agonistica e dall'inclusione dei praticanti a prescindere dagli aspetti selettivi dovuti alle attitudini psico-fisiche. L'attività sportiva di base garantisce la socializzazione, in particolare di giovani e anziani, la prevenzione delle malattie, l'integrazione e la promozione della cittadinanza attiva, come parte integrante del sistema dei diritti sociali.
  6. L'attività sportiva di base è promossa come strumento di conoscenza e dialogo, di rispetto delle regole e di solidarietà, anche per contrastare la dispersione scolastica, il disagio sociale e la criminalità e per diffondere valori di lealtà, correttezza e legalità.

Art. 2.
(Associazioni sportive).

  1. La Repubblica riconosce le associazioni sportive, in quanto enti e organismi sportivi a carattere associativo operanti a livello di base senza scopo di lucro, quali strutture fondamentali dello sport italiano, che esercitano una funzione di promozione umana e sociale e di progresso civile, e ne garantisce l'autonomia, favorendo lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva di base.
  2. Ai fini della presente legge, per associazioni sportive dilettantistiche si intendono quelle riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e che hanno per oggetto l'organizzazione di attività sportive ai sensi dell'articolo 1 comma 3.

Art. 3.
(Riconoscimento del volontariato sportivo).

  1. Le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, Pag. 83agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti o alle discipline sportive associate ai sensi delle disposizioni vigenti o iscritte nel registro del CONI sono riconosciute come organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, solo ai fini dell'accesso ai servizi e alle agevolazioni di cui agli articoli 15 e 17 della medesima legge.
  2. Le associazioni sportive dilettantistiche, in presenza dei requisiti di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, possono chiedere l'iscrizione nell'albo delle organizzazioni di volontariato.

Art. 4.
(Responsabilità per le obbligazioni sociali).

  1. Le associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica, costituite con scrittura privata registrata, scrittura privata autenticata o per atto pubblico, rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti del fondo comune qualora le stesse siano iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e si siano conformate agli obblighi contabili di cui all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  2. La disposizione del comma 1 si applica a condizione che lo statuto dell'associazione preveda le seguenti clausole:
   a) l'obbligo di istituire e di accrescere il fondo comune ai sensi dell'articolo 37 del codice civile;
   b) l'obbligo, in caso di disavanzo di gestione, della sua copertura con i precedenti avanzi di gestione e, in caso di incapienza, con versamenti in denaro da parte degli associati da eseguire entro l'esercizio sociale successivo a quello in cui il disavanzo si è formato.

  3. Nei confronti delle associazioni di cui al comma 1 che non si siano conformate agli obblighi contabili ivi indicati i terzi creditori fanno valere i loro diritti sul fondo comune. In caso di incapienza possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 5.
(Gestione degli impianti sportivi pubblici).

  1. All'articolo 90, della legge n. 289 del 2002, al comma 25, sono aggiunte infine le seguenti parole: «escludendo comunque il criterio del massimo ribasso».

Art. 6.
(Programmi di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana).

  1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:
  «6-bis. I programmi di cui al comma 4 sono volti, inoltre, alla creazione di spazi per l'attività sportiva di base come strumento di conoscenza e dialogo, di rispetto delle regole e di solidarietà, anche per contrastare la dispersione scolastica, il disagio sociale e la criminalità e per diffondere valori di lealtà, correttezza e legalità.».

Art. 7.
(Garanzia della proprietà dei diritti sulla comunicazione e sul marchio per gli eventi promossi dalle società e associazioni sportive).

  1. Sono proprietà delle società e delle associazioni sportive i seguenti segni distintivi che ne contraddistinguono le attività:
   a) i marchi;
   b) i loghi;
   c) le denominazioni;
   d) i simboli;Pag. 84
   e) i colori sociali e i trofei.

  2. I segni distintivi di cui al comma 1 non possono costituire oggetto di registrazione come marchio da parte di soggetti diversi dalle società e associazioni sportive a cui appartengono ai sensi del comma 1.
  3. Ai fini della presente legge, per merchandising si intendono le tecniche di sfruttamento economico dei segni distintivi di una società o associazione sportiva, nel commercio di prodotti o di servizi ai quali i predetti segni distintivi sono abbinati, accostati o collegati. Il contratto di merchandising è l'accordo con il quale il titolare di un marchio o di un altro diritto esclusivo concede ad altri la facoltà di uso del marchio stesso per apporlo su prodotti o per abbinarlo a servizi di natura diversa da quelli per i quali lo stesso marchio o un altro diritto esclusivo è stato realizzato e registrato in precedenza.

Art. 8.
(Detrazione fiscale).

  1. La detrazione fiscale per l'iscrizione a società o associazioni sportive, palestre, piscine o altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico, prevista dall'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applica anche ai soggetti di età pari o superiore a sessantacinque anni e ai soggetti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un livello di invalidità pari o superiore al 66 per cento.

Art. 9.
(Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica).

  1. Al comma 2 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «350.000 euro».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. All'articolo 69, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «a 7.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 10.000 euro».
  4. All'articolo 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le parole: «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciuti dal CONI».
  5. Al comma 8 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «ad un importo annuo complessivamente non superiore a 400.000 euro».
  6. All'articolo 15, comma 1, lettera i-ter), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, le parole: «non superiore a 1.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 3.000 euro».

Art. 10.
(Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno quadriennale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede ad aggiornare il limite annuo complessivo di cui all'articolo 25, comma Pag. 852, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni.
  2. In prima applicazione il decreto di cui al comma 1 provvederà ad un incremento del limite almeno pari al raddoppio di quello attualmente determinato.

Art. 11.
(Esclusione dal pagamento dell'equo compenso per l'utilizzazione di musica registrata nelle manifestazioni sportive dilettantistiche).

  1. Al primo comma dell'articolo 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'equo compenso non è dovuto se l'utilizzazione avviene in occasione di manifestazioni sportive dilettantistiche effettuate od organizzate dalle federazioni nazionali sportive, dalle discipline associate o dagli enti di promozione sportiva nonché da associazioni o società sportive iscritte nel registro delle società sportive dilettantistiche tenuto presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».

Art. 12.
(Misure in materia di controlli sui circoli privati).

  1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266,» sono inserite le seguenti: «nonché delle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,».

Art. 13.
(Delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di attività sportive).

  1. Allo scopo di promuovere e di sostenere la diffusione della pratica sportiva riordinando e semplificando la relativa normativa il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni vigenti in materia di attività sportiva nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) puntuale individuazione del testo delle disposizioni vigenti;
   b) ricognizione delle disposizioni abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
   c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;
   d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo.

  2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) la previsione di un documento programmatico periodico del Governo contenente gli indirizzi, le priorità strategiche e le risorse finanziarie per gli interventi di promozione dell'attività sportiva di base tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà regionali;
   b) la previsione di una relazione periodica al Parlamento sull'utilizzo delle risorse pubbliche elaborata sulla base delle relazioni di attività dei soggetti che percepiscono finanziamenti pubblici nel campo dello sport;
   c) la tutela dei vivai e dei giovani talenti sportivi, garantendone la partecipazione alle competizioni di alto livello, quali i campionati, atta a favorire la crescita sportiva indispensabile per la selezione delle squadre rappresentanti la nazione;
   d) gli incentivi statali e le agevolazioni finanziarie e tributarie per le società e le Pag. 86associazioni sportive dilettantistiche ai fini dell'incremento e della manutenzione del patrimonio impiantistico sportivo prevedendo la destinazione al «Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per l'impiantistica sportiva» dei dividendi derivanti dagli utili di bilancio dell'Istituto per il credito sportivo di pertinenza del Ministero dell'economia alle agevolazioni in conto interessi sui mutui contratti da associazioni e società sportive dilettantistiche per l'impiantistica sportiva;
   e) il rafforzamento dei controlli sulla fruizione delle agevolazioni;
   f) la revisione della disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale assicurando:
   1. pari tutela sanitaria per i praticanti le attività motorie e sportive a prescindere dal soggetto che le organizza;
   2. distinzione tra attività agonistiche e non agonistiche, all'interno delle quali comprendere tutte le attività anche di natura didattica, psico-motoria e ludico-motoria, sulla base della definizione di attività sportiva di cui all'articolo 1;
   3. differenziazione delle tutele sanitarie esclusivamente in ragione dell'impatto cardiovascolare delle attività svolte e delle condizioni fisiche del singolo praticante;
   4. massima diffusione della pratica sportiva come fattore di prevenzione sanitaria per tutti i cittadini;
   5. semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi di attesa per gli accertamenti nel rilascio dei certificati;
   6. coinvolgimento dei soggetti dell'ordinamento sportivo – Coni, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva e i sanitari interessati, pediatri di libera scelta e medici di medicina generale – nella definizione di linee guida tese a garantire la tutela sanitaria dei praticanti;
   g) l'introduzione di livelli standard di insegnamento dell'attività sportiva nella scuola, compresa la scuola primaria;
   h) l'intervento delle regioni in materia sanitaria con visite mediche specifiche a cadenza annuale gratuite per gli atleti di età inferiore a diciotto anni, tesserati delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;
   i) l'introduzione di strumenti per favorire intese con l'Associazione nazionale dei comuni italiani per l'utilizzo in orari extrascolastici delle strutture sportive degli istituti scolastici, nonché con le amministrazioni locali, al fine di conferire maggiore rilevanza agli interventi che realizzino sinergie tra i territori e diffondano buone prassi, innalzando il livello di pratica motoria in particolare nelle aree più svantaggiate e per contrastare qualsiasi forma di violenza e di bullismo a scuola nonché diffondere la cultura della corretta educazione e pratica sportiva.

  3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per lo sport e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.
  4. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

Art. 14.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, Pag. 87valutati in 40 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi annuali per lo Stato derivanti dai giochi e dalle scommesse a base sportiva. A tal fine l'aliquota del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementata per i soli giochi e scommesse a base sportiva in misura tale da ottenere un maggior gettito annuo di 40 milioni di euro.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede mediante un ulteriore incremento dell'aliquota del prelievo erariale unico di cui al predetto comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'esame dell'attività di monitoraggio.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione sulle cause degli scostamenti e sull'adozione delle misure di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO

Art. 1.
(Principi e finalità).

  1. La Repubblica favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per la conoscenza e la cultura e promuove il libro, in tutte le sue manifestazioni e su qualsiasi supporto, quale strumento insostituibile per l'autonomia di giudizio e la capacità di pensiero critico.
  2. La Repubblica si dota di strumenti e promuove interventi volti a sostenere e incentivare la conservazione, la fruizione e la circolazione dei libri.
  3. Lo Stato, le Regioni e gli altri enti territoriali, secondo il principio di leale cooperazione e nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la piena attuazione dei principi contenuti nella presente legge.

Art. 2.
(Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura).

  1. Per garantire la continuità delle politiche di promozione della lettura, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previo parere della Conferenza Unificata e con l'approvazione, mediante procedure di consultazione delle categorie professionali interessate, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura, garantendo gli stanziamenti necessari per la sua realizzazione sulla base di criteri di equità, omogeneità territoriale ed efficacia. Il primo Piano d'azione nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  1-bis. L'adozione del Piano d'azione nazionale è preceduta dall'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  2. Nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano d'azione nazionale, si tiene conto delle seguenti finalità:
   a) diffondere l'abitudine alla lettura, come strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo sociale ed economico della Nazione e favorire l'aumento del numero di lettori, valorizzando l'immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale;
   b) garantire un accesso ampio e privo di discriminazioni alla produzione editoriale e al libro, con particolare riguardo alla rimozione degli squilibri territoriali;
   c) promuovere la frequentazione di biblioteche e librerie;
   e) promuovere la conoscenza della produzione libraria italiana, incentivandone la fruizione e la diffusione;
   f) valorizzare e promuovere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, sostenendone la diffusione sul territorio nazionale;Pag. 89
   g) promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni coinvolte nella realizzazione del Piano d'azione nazionale;
   h) promuovere nelle istituzioni scolastiche la dimensione interculturale e plurilingue della lettura.

  3. Il Piano d'azione nazionale prevede interventi mirati su specifiche fasce di lettori, anche al fine di prevenire o contrastare fenomeni di esclusione sociale.
  3-bis. In particolare, il Piano d'azione nazionale, contiene indicazioni circa le azioni da avviare per:
   a) favorire la lettura nella prima infanzia;
   b) promuovere la lettura nei luoghi di detenzione a favore della popolazione detenuta, con specifico riferimento agli istituti penali minorili nazionali, e negli ospedali a favore dei minori ospedalizzati a lunga degenza;
   c) rimuovere le barriere che impediscono l'accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura o disabilità fisiche e sensoriali.

  4. Il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano d'azione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura di cui all'articolo 30, comma 2, del DPCM 29 agosto 2014, n. 171.
  5. I messaggi promozionali trasmessi gratuitamente da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche o private al fine di promuovere il Piano d'azione nazionale o i Patti locali di cui all'articolo 3 della presente legge non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi previsti dall'articolo 38 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Patti locali per la lettura e conferimento del titolo «Città del libro»).

  1. Le Regioni e gli altri enti territoriali, nell'esercizio della propria autonomia, danno attuazione al Piano d'azione nazionale attraverso la stipula di Patti locali per la lettura, prevedendo anche la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio e interessati alla promozione della lettura.
  2. I Patti locali per la lettura prevedono, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione nazionale e alla luce delle specificità territoriali, interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento, per l'attuazione dei quali sono previsti specifici finanziamenti sui bilanci degli enti e dei soggetti di cui al comma 1.
  3. Il Centro per il libro e la lettura provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei Patti locali per la lettura.
  4. Il Centro per il libro e la lettura, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni d'Italia, rilascia la qualifica di «città del libro» alle amministrazioni locali in possesso dei seguenti requisiti:
   a) presenza di una o più biblioteche in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;
   b) attivazione di un Patto locale per la lettura che preveda la collaborazione continuativa di enti pubblici, istituzione scolastiche e soggetti privati rappresentativi della filiera del libro;
   c) adozione di provvedimenti a sostegno delle librerie indipendenti;
   d) sostegno a programmi per l'avviamento alla lettura in età prescolare e a programmi per la promozione dell'accesso ai libri da parte di persone a rischio di esclusione sociale;
   e) presenza di un festival letterario di rilievo nazionale.

Pag. 90

  5. La qualifica di «città del libro» ha validità biennale. Il Centro per il libro e la lettura provvede, nei sei mesi precedenti alla scadenza, a verificare la permanenza dei requisiti ai fini della conferma della qualifica.

Art. 4.
(Biblioteche pubbliche).

  1. Le biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli altri enti territoriali, delle Università e degli enti culturali e di ricerca, identificate ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, attraverso accordi di collaborazione e coordinamento, garantiscono a tutti il diritto allo studio, alla ricerca, alla documentazione, all'apprendimento permanente, allo svago, all'informazione e alla conoscenza registrata, nonché l'accesso ai libri, indipendentemente dalla natura dei supporti e dai formati, la conservazione della produzione editoriale nazionale e l'attuazione degli interventi di promozione della lettura di cui agli artt. 2 e 3 per mezzo di un complesso di servizi, attività e programmi organizzati allo scopo.
  2. Le biblioteche di cui al comma 1 sono affidate alla responsabilità e alla gestione di bibliotecari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 22 luglio 2014, n. 110, in materia di professionisti dei beni culturali.
  3. Le biblioteche pubbliche possono effettuare la riproduzione e il prestito interbibliotecario di libri, parti di libri ed articoli provenienti da periodici, anche in formato digitale, nei limiti consentiti dagli artt. 68 e 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e dal Decreto legislativo 10 novembre 2014, n. 163.
  4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono determinate, previa intesa in sede di Conferenza unificata, le caratteristiche e gli standard ai quali le biblioteche pubbliche adeguano l'erogazione dei propri servizi, con particolare riferimento a:
   a) l'articolazione dell'orario in relazione alle esigenze e ai ritmi di vita del pubblico;
   b) una dotazione documentaria comprensiva di opere e prodotti editoriali nei principali formati e supporti, adeguata al pubblico di riferimento e costantemente aggiornata;
   c) la possibilità di accesso a distanza a pubblicazioni e documenti digitali, nel luogo e nel momento scelti dall'utente, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore, protezione dei dati personali, sicurezza pubblica;
   d) attività e servizi finalizzati ad alfabetizzare l'utente all'uso delle più diffuse tecnologie dell'informazione e ad istruire l'utente sulle tecniche di ricerca dell'informazione;
   e) attività di avviamento alla lettura e di promozione del libro;
   f) attività di consulenza informativa e documentaria.

  5. I servizi di cui al comma 4 sono erogati in forma singola o associata, attraverso la partecipazione ai sistemi bibliotecari di cui all'articolo 5.
  6. Gli standard definiti ai sensi del comma 3 e i servizi di cui al comma 4 del presente articolo concorrono a definire i livelli di qualità della valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  7. Il Centro per il libro e la lettura, al fine di valutare il contributo dato dall'attività delle biblioteche di cui al comma 1 al raggiungimento degli obiettivi del Piano d'azione nazionale, nonché per promuovere il confronto internazionale, definisce entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, nonché in collaborazione con Pag. 91l'Istituto Nazionale di Statistica, modalità di raccolta e di elaborazione omogenee dei dati relativi alle dotazioni, ai servizi, al personale e ai risultati delle medesime biblioteche e cura la raccolta, l'elaborazione periodica e la diffusione dei dati.
  8. Le attività e i servizi delle biblioteche di cui al comma 1 e dei sistemi bibliotecari di cui all'articolo 5 che concorrono all'attuazione del Piano d'azione nazionale o dei Patti locali per la lettura accedono alle risorse del fondo di cui all'articolo 9, con modalità stabilite dal Centro per il libro e la lettura.

Art. 5.
(Sistemi bibliotecari).

  1. Le biblioteche di cui all'articolo 4 si organizzano ai sensi del comma 3 in Reti di biblioteche, che costituiscono i sistemi bibliotecari, e cooperano per il raggiungimento di finalità e obiettivi di servizio comuni condividendo strutture e risorse e coordinando attività e servizi, a prescindere dalla titolarità, dalla tipologia e dall'ambito territoriale di riferimento dei singoli istituti.
  2. I sistemi bibliotecari territoriali, per specifici servizi o attività, possono avviare progetti di cooperazione bibliotecaria di area vasta, anche se non coincidenti con gli ambiti territoriali individuati dalle Regioni di appartenenza, o progetti di cooperazione con biblioteche di differente tipologia, finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere la pratica della lettura.
  3. L'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e d'intesa con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, individua i servizi la cui dimensione ottimale coincide con l'ambito nazionale e le modalità di finanziamento e attuazione della cooperazione bibliotecaria in tali ambiti.
  4. Le Regioni disciplinano, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e a seguito di una consultazione dei soggetti interessati, gli ambiti territoriali della cooperazione bibliotecaria e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari nonché le modalità di adesione al sistema bibliotecario regionale delle biblioteche di interesse locale appartenenti ai privati.

Art. 6.
(Digitalizzazione delle collezioni di biblioteche e altri istituti).

  1. Le biblioteche, gli archivi, i musei, le scuole statali di ogni ordine e grado, gli istituti per la conservazione e la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e la Rai favoriscono la digitalizzazione del loro patrimonio, per assicurarne la conservazione a lungo termine, promuoverne la conoscenza e garantirne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica. A tale scopo, la digitalizzazione viene eseguita utilizzando standard aperti e idonei alla piena interoperabilità dei formati dei file e dei metadati nel contesto del Web semantico.
  2. Il servizio bibliotecario nazionale, coordinato dall'ICCU, provvede, anche attraverso gli accordi di cooperazione di cui all'articolo 5, comma 1, all'armonizzazione e all'integrazione dei progetti di digitalizzazione del patrimonio librario degli istituti e dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, indicando altresì i requisiti qualitativi e tecnici per l'ammissibilità di tali progetti a finanziamenti pubblici, nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di fruizione e valorizzazione dei beni culturali e conformandosi ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, parità di trattamento, economia e trasparenza della gestione.
  3. È compito del Servizio bibliotecario nazionale digitalizzare e assicurare l'accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti dall'utente tramite rete telematica, alle opere presenti nelle raccolte degli istituti e dei soggetti di cui al comma 1 e il loro riuso per qualsiasi Pag. 92finalità, purché a ciò non ostino ragioni di sicurezza pubblica o diritti di terzi. I soggetti pubblici possono stipulare contratti o convenzioni che attribuiscano a terzi il diritto di utilizzazione esclusiva delle riproduzioni digitali delle opere in loro possesso e di cui possono liberamente disporre la comunicazione al pubblico, a condizione che detti accordi:
   a) siano integralmente pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   b) siano adeguatamente motivati dall'impossibilità di coprire altrimenti i costi della digitalizzazione;
   c) prevedano la consegna, all'istituto che ha fornito il materiale da digitalizzare, di una copia digitale libera da misure tecnologiche di protezione di ciascuna opera riprodotta, in modo che esso ne consenta la consultazione presso la propria sede;
   d) non attribuiscano diritti di privativa per una durata superiore a sette anni dalla data di digitalizzazione del singolo volume;
   e) prevedano che, alla scadenza del termine previsto, l'istituto possa disporre pienamente della copia digitale del singolo volume.

  4. Gli accordi stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere rinegoziati entro 12 mesi dalla stessa data per adeguarli alle nuove disposizioni.
  5. Nel rispetto della legislazione in materia di diritto d'autore e diritti connessi, ivi compreso il decreto legislativo 10 novembre 2014, n. 163, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, il Servizio bibliotecario nazionale promuove o partecipa a iniziative di digitalizzazione, assicurandone la libera fruizione. Promuove o partecipa altresì a iniziative di digitalizzazione di opere fuori commercio, previo accordo con i titolari di diritti.
  6. Per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione di cui al presente articolo è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al quale imputare una quota non inferiore al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per la riproduzione e la distribuzione illegali di contenuti digitali di cui all'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.

Art. 7.
(Promozione della lettura a scuola).

  1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovono, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, l'istituzione di Reti di biblioteche, individuando una scuola capofila in cui operi personale in possesso di idonee qualifiche professionali nella gestione di servizi di biblioteca, documentazione, competenze informative e promozione della lettura, con il compito di garantire il funzionamento del servizio bibliotecario a livello di rete e di coordinare l'attività dei docenti referenti per la lettura in ciascuna delle scuole associate, in conformità agli obiettivi educativi e didattici elaborati nell'esercizio dell'autonomia riconosciuta dalla legge.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante disposizioni per l'istituzione e l'organizzazione delle biblioteche nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Il decreto stabilisce standard minimi relativi alla sede, al personale, alle raccolte, all'accessibilità, alle prestazioni e alle attività delle biblioteche scolastiche. Al mantenimento e all'incremento della dotazione libraria di ciascuna istituzione scolastica possono concorrere soggetti pubblici e privati.
  3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, è abrogato l'articolo 158 del decreto legislativo 16 aprile 2004, n. 297. Pag. 93
  4. Per assicurare il pieno utilizzo e la migliore gestione delle risorse, le biblioteche scolastiche, singole o in rete, collaborano con i sistemi bibliotecari territoriali e nazionale, condividendo strumenti informatici e di catalogazione, nonché attività di formazione. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove e incentiva la collaborazione tra le scuole e il Servizio bibliotecario nazionale al fine dell'utilizzo condiviso dei sistemi di catalogazione validati e certificati dall'ICCU e dei relativi percorsi di formazione all'uso.
  5. Le biblioteche scolastiche promuovono programmi di alfabetizzazione alla ricerca dell'informazione e alla fruizione delle risorse digitali da parte di docenti e studenti.
  6. Le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti.
  7. La partecipazione alle attività di cui al comma 2 è valida ai fini della formazione in servizio dei docenti.
  8. È istituita la Settimana della lettura a scuola, cui ogni anno partecipano le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, come momento di sensibilizzazione alla lettura. La Settimana viene individuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto di analoghe iniziative a livello europeo.
  9. Durante la Settimana della lettura a scuola ogni istituzione scolastica organizza iniziative di promozione della lettura, in rete con altre scuole del territorio e in collaborazione con istituzioni locali, associazioni di volontariato, librerie, biblioteche, autori ed editori.

Art. 8.
(Disposizioni per promuovere la lettura e l'acquisto di libri).

  1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:
   «i-decies) gli oneri sostenuti per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN, con esclusione dei libri di testo scolastici, effettuato in esercizi commerciali di vendita di libri al dettaglio e non coperto da altri contributi o sostegni pubblici, fino all'importo annuo di spesa di 800 euro».

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilite le caratteristiche della documentazione fiscale attestante le spese di cui al comma 1 da allegare alla dichiarazione annuale dei redditi.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
  4. Il Centro per il libro e la lettura promuove accordi con le associazioni degli editori e dei librai al fine di consentire il rilascio di buoni acquisto di libri in favore di persone in cerca di occupazione, secondo le modalità e i requisiti stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Al primo periodo del comma 46 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché quella del finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura».

Art. 9.
(Istituzione del Fondo per la promozione della lettura).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Pag. 94turismo è istituito il Fondo per la promozione del libro e della lettura, finalizzato all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura e dei Patti locali di cui alla presente legge.
  2. La gestione del Fondo è affidata al Centro per il libro e la lettura, sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano d'azione nazionale.
  3. Accedono alle risorse del Fondo di cui al comma 1, con modalità stabilite dal Centro per il libro e la lettura, le biblioteche di cui all'articolo 4, comma 1, i sistemi bibliotecari di cui all'articolo 5, che concorrono all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura o dei Patti locali, nonché le istituzioni scolastiche per l'organizzazione della settimana della lettura di cui all'articolo 7, comma 8.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 2 milioni.

Art. 10.
(Misure per il sostegno delle librerie indipendenti).

  1. Le librerie indipendenti sono imprese commerciali, non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri, in locali accessibili al pubblico o in rete.
  2. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, il reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie indipendenti è ridotto del 30 per cento. Il locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria.
  3. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, alle librerie indipendenti, i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l'attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'accesso alle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3.
  5. La qualifica di «libreria di qualità» può essere riconosciuta dal Centro per il libro e la lettura alle librerie indipendenti di cui al comma 1, che assicurano un servizio di qualità caratterizzato da un'offerta ampiamente diversificata di libri, che impiegano personale qualificato e che realizzano nel territorio iniziative di promozione culturale.
  6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di riconoscimento della qualifica di libreria di qualità e le misure per favorire l'operatività nel territorio delle librerie con tale qualifica.

Art. 11.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in euro 20 milioni per l'anno 2015 e in euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni del comma 2.
  2. Le esenzioni e agevolazioni fiscali di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono così modificate:
   a) è abrogata l'esenzione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge Pag. 95n. 330 del 1994, convertito nella legge n. 473 del 1994;
   b) è abrogata l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 496, della legge n. 266 del 2005;
   c) è ridotta fino a determinare un risparmio di euro 41,5 milioni l'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.
(Disposizioni finali).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che modifica, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del DPCM 29 agosto 2014, n. 171, l'organizzazione del Centro per il libro e la lettura, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, al fine di consentire al medesimo di svolgere i compiti istituzionali in materia di promozione del libro e della lettura stabiliti dalla presente legge.