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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 luglio 2015
478.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (S. 1993 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 1993, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, approvato dalla Camera dei deputati;
   considerato che il provvedimento è riconducibile alle materie «ordinamento civile», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «previdenza sociale», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), m) e o), della Costituzione, nonché, per taluni profili, alla materia «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 161

ALLEGATO 2

Terzo settore, impresa sociale e Servizio civile universale (S. 1870 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 1870, recante Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati e adottato dalla Commissione di merito quale testo base per il seguito dell'esame;
   rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento, recanti delega al Governo a riformare la disciplina della costituzione, dell'organizzazione delle forme di governo e del ruolo degli enti diretti a promuovere e realizzare finalità solidaristiche e di interesse generale, pur essendo prevalentemente riconducibili alla materia dell’«ordinamento civile», la cui disciplina è demandata, dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché a quelle «materie-non materie» identificate dalla giurisprudenza costituzionale in quelle funzioni finalisticamente orientate e trasversali rispetto al riparto verticale e orizzontale di competenze, come ad esempio la fissazione dei «livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti civili e sociali», incidono anche su ambiti materiali ascrivibili alla competenza legislativa concorrente e residuale delle regioni;
   osservato, tuttavia, che la materia del Terzo settore, non espressamente menzionata dall'articolo 117 della Costituzione, appare riconducibile anche ad ambiti competenziali afferenti sia alla competenza regionale residuale (ove ricadono, come rilevato dalla giurisprudenza costituzionale, le politiche sociali, l'istruzione e la formazione professionale, l'artigianato, il commercio su aree pubbliche, l'agricoltura, il turismo) sia alla competenza concorrente (e, ad esempio, alla tutela della salute, che ricomprende l'assistenza socio-sanitaria, settore nel quale operano numerosi soggetti del Terzo settore, o alla valorizzazione dei beni culturali);
   osservato invece, per quanto attiene alla materia del servizio civile, di cui all'articolo 8 del provvedimento, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228 del 2004, ha ritenuto che la base della stessa sia da ricondurre all'articolo 52, primo comma, della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, e che lo stesso legislatore, a seguito della sospensione – disposta dall'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 – della obbligatorietà del servizio militare, ha configurato il servizio civile come l'oggetto di una scelta volontaria, che costituisce adempimento del dovere di solidarietà, nonché di quello di concorrere al progresso materiale e spirituale della società (ai sensi degli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione);
   rilevato che, nel delineare la procedura di adozione dei decreti legislativi di cui all'oggetto, l'articolo 1, comma 3, si limita a prevedere «ove necessario, in relazione alle singole materie» oggetto della legge, che essa avvenga previa intesa con la Conferenza unificata «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto Pag. 1621997, n. 281, e successive modificazioni», mentre, con riferimento ai decreti legislativi relativi alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, il comma 4 prevede che essi siano adottati «sentita» la Conferenza unificata;
   osservato, a tale ultimo proposito, che, ancorché la delega assegni agli enti territoriali – in relazione alla disciplina del servizio civile nazionale – competenze di tipo organizzativo e programmatorio, per il relativo esercizio trova applicazione la generale attribuzione delle funzioni amministrative agli enti locali a norma dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   verifichi la Commissione l'opportunità di riformulare il comma 3 dell'articolo 1 prevedendo che i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) – che intervengono su ambiti materiali riconducibili anche a competenze legislative residuali delle regioni – siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, precisando altresì che tutti i decreti legislativi di cui al comma 2, lettera a) e c) debbano invece essere adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

  e con la seguente osservazione:
   valuti altresì la Commissione l'opportunità di precisare, all'articolo 4, comma 1, lettera m), che la valorizzazione del ruolo degli enti nella fase della programmazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi per la persona e per la tutela del patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale, debba avvenire nel rispetto delle attribuzioni degli enti territoriali».

Pag. 163

ALLEGATO 3

DL 78/2015: Misure finanziarie enti territoriali (S. 1977 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1977 di conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2015, recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»;
   osservato che esso introduce un complesso di interventi che, seppur afferenti a molteplici ambiti materiali, risultano avvinti dal comune nesso teleologico rappresentato dall'essere tali misure a vario titolo rivolte agli enti territoriali;
   rilevato altresì che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono prevalentemente riconducibili ad ambiti competenziali riservati in via esclusiva allo Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) e lettera g) della Costituzione, in materia di «sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie» e di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»;
   ricordato, in relazione alle specifiche disposizioni in materia di servizi per l'impiego (contenute all'articolo 15) che, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 50 del 2005, tale disciplina appare riconducibile alla «potestà statale di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione»;
   rilevata la necessità di integrare il testo del decreto-legge con alcuni correttivi finalizzati a consentire alle Regioni e agli Enti locali di gestire le complessità derivanti dall'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, anche tenendo conto della fase di transizione attualmente in corso, e del riparto di competenze costituzionalmente definito;
   osservato, in particolare, in riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 5, in materia di transito in altri ruoli del personale appartenente al Corpo ed ai servizi della Polizia provinciale, che la materia della polizia amministrativa locale appare ascrivile alla competenza legislativa residuale delle Regioni a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), e quarto comma della Costituzione, e che, con Accordo sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, a norma dell'articolo 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014, la polizia provinciale è stata al momento esclusa dal processo di riordino delle funzioni che spettavano alle province, anche in considerazione del fatto che il trasferimento del relativo personale nei ruoli degli Enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale dovrebbe essere preceduto da una ricognizione delle stesse Province e Città metropolitane in merito alla necessità di avvalersi di tali risorse umane per l'esercizio delle funzioni fondamentali in materia di tutela dell'ambiente e di regolazione della circolazione stradale, fatti ovviamente salvi i limiti di spesa di cui all'articolo 1 comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   ravvisata altresì la necessità di assicurare continuità al servizio pubblico di fruizione del patrimonio culturale e tutela al patrimonio archivistico, oggi gestiti dalle Pag. 164Province, che richiederebbe la definizione di un piano di razionalizzazione e di riassegnazione degli archivi e degli altri istituti della cultura;
   auspicato che l'esame parlamentare del decreto-legge possa rappresentare la sede per l'introduzione di interventi preordinati alla tutela e alla regolarizzazione della posizione dei lavoratori che prestano la propria opera presso le amministrazioni degli enti locali in assenza di contratti di lavoro a tempo indeterminato;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) tenuto conto che l'articolo 117, secondo comma, lettera h), e quarto comma della Costituzione, ascrivono alla competenza legislativa residuale delle Regioni la disciplina della polizia amministrativa locale, e che, con Accordo sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, a norma dell'articolo 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014, il riordino dei corpi di polizia provinciale è stato al momento escluso dal processo di ridefinizione delle funzioni che spettavano alle province, si riformuli la disposizione contenuta all'articolo 5 al fine di attribuire espressamente alle Regioni la riallocazione – mediante proprio atto normativo – delle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo personale;
   2) si provveda ad integrare la disposizione contenuta all'articolo 4, prevedendo che, in modo concertato tra i vari attori istituzionali coinvolti, siano individuati gli istituti e i luoghi di cultura delle Province da trasferire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prevedendo, al contempo, il trasferimento alle dipendenze del Ministero di parte del personale a tempo indeterminato svolgente funzioni in tale ambito;
   3) al fine di consentire un'adeguata razionalizzazione dei servizi che tenga anche conto degli ambiti sovraprovinciali per aree territoriali ottimali, si integrino le disposizioni contenute agli articoli 4 e 5 prevedendo che le Regioni dispongano, con propria legge, la definizione di ambiti territoriali comprensivi di più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata delle funzioni, e contemplando espressamente la possibilità per gli enti interessati di definire le modalità di esercizio delle funzioni conferite anche mediante organi comuni;
   4) allo scopo di ovviare alle difficoltà finanziarie in cui versano le Province – Enti di area vasta e le Città metropolitane, verifichi la Commissione l'opportunità di integrare il testo del decreto-legge con l'introduzione di una misura «ponte» che autorizzi tali enti, con riferimento al solo anno 2015, a procedere all'approvazione del bilancio e dei connessi strumenti di programmazione della spesa con riferimento ad una sola annualità, considerando altresì l'avanzo di amministrazione tra gli strumenti utili al conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) si dovrebbero coordinare le disposizioni contenute all'articolo 15, comma 1, che prevede la definizione – mediante accordo in sede di Conferenza unificata – di un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive per il lavoro con le disposizioni di cui all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (atto n. 177 del 2015) attualmente all'esame parlamentare, che prevede la definizione di linee di indirizzo triennali aventi il medesimo oggetto; si dovrebbero altresì coordinare le disposizioni recate dal comma 2 dell'articolo 15 con quelle di cui all'articolo 11 del succitato schema di decreto legislativo, essendo entrambe volte a prevedere la stipula di convenzioni tra il Governo e le singole regioni allo scopo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive Pag. 165del lavoro attraverso meccanismi di gestione coordinata del lavoro, sulla base di diversi principi;
   b) al medesimo articolo 15, comma 1, si dovrebbe sostituire il riferimento, ivi contenuto, alla Conferenza unificata quale sede dell'accordo da concludere con il Governo in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive per il lavoro, con quello, più appropriato, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.