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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 luglio 2015
479.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (Atto n. 172).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese dei Paesi membri dell'Unione europea (Atto n. 172);
   rilevato come lo schema di decreto provveda a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2013/34/UE, la quale intende migliorare la portata informativa del documento contabile e avviare un processo di semplificazione degli oneri amministrativi, e quindi del carico normativo, che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio;
   evidenziata la notevole rilevanza dello schema di decreto, il quale, unitamente allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge (Atto n. 171), realizza un importante riforma di un settore cruciale dell'ordinamento, per le ricadute che essa avrà sull'operatività dei soggetti coinvolti, nonché sul funzionamento e la trasparenza dei relativi settori di riferimento;
   sottolineato come le innovazioni introdotte dallo schema di decreto consentano di ridurre gli oneri amministrativi a carico soprattutto delle piccole e medie imprese e semplificarne la relativa disciplina, migliorare la comparabilità dell'informativa resa con i bilanci, tutelare l'interesse degli utilizzatori dei bilanci con una corretta rappresentazione delle informazioni contabili più rilevanti, migliorare la trasparenza;
   evidenziata la necessità di assicurare il necessario coordinamento tra le previsioni dello schema di decreto e quelle del richiamato schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 117
  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento alla disciplina delle partecipazioni rilevanti, valuti il Governo l'opportunità di assicurare la necessaria omogeneità tra le norme in materia recate dal provvedimento e quelle contenute nello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge (Atto n. 171), al fine di escludere asimmetrie o discrasie nel quadro normativo;
   b) valuti il Governo l'opportunità di sostituire, nell'ambito dello schema di decreto legislativo, ovunque ricorrano, le parole: «titoli quotati in borsa» con le seguenti: «titoli quotati in mercati regolamentati», in quanto tale modifica garantirebbe maggiore coerenza sia all'interno dello schema di decreto legislativo sia rispetto alle previsioni del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel quale non trova riscontro la dizione: «titoli quotati in borsa» ma gli emittenti quotati sono definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera w), del medesimo TUF come «i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani»;
   c) con riferimento all'articolo 38 dello schema di decreto, relativo agli obblighi di redazione del bilancio consolidato applicabili agli intermediari IFRS (che cioè sono tenuti alla redazione dei bilanci secondo le norme contabili internazionali IFRS), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere il seguente comma 2-bis: «Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in mercati regolamentati», al fine di garantire la necessaria continuità con la vigente disciplina dettata dal decreto legislativo n. 87 del 1992, che all'articolo 25, nell'ambito della definizione di impresa capogruppo tenuta alla redazione del bilancio consolidato, precisa che «restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in borsa»;
   d) con riferimento all'articolo 40 dello schema, il quale stabilisce i casi di esonero dagli obblighi di redazione del bilancio consolidato applicabili agli intermediari IFRS, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere il seguente comma 2-bis: «Restano ferme le disposizioni previste dai principi contabili internazionali adottate a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002», al fine di evitare un potenziale contrasto tra le previsioni generali dell'articolo 38 dello schema circa gli obblighi di redazione del bilancio consolidato e le vigenti disposizioni previste dai principi contabili internazionali adottate a norma del predetto regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (IAS/IFRS), che esonerano dalla predisposizione del bilancio consolidato alcune tipologie di società finanziarie, evitando in tal modo che possano sorgere dubbi in merito presso gli operatori;
   e) con riferimento all'articolo 13 dello schema, il quale reca la disciplina generale delle valutazioni, valuti il Governo l'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo, al fine di chiarire che i principi generali in esso contenuti riguardano la disciplina delle valutazioni;
   f) con riferimento all'articolo 20, il quale reca i criteri generali sulla nota integrativa, valuti anche in questo caso il Governo l'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo, al fine di chiarire che i criteri generali in esso contenuti riguardano la nota integrativa;
   g) con riferimento all'articolo 27, il quale reca alcuni principi afferenti alla redazione del bilancio consolidato degli intermediari non IFRS, valuti il Governo l'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo, al fine di chiarire che le regole generali in esso contenuti riguardano la redazione del bilancio consolidato.Pag. 118

ALLEGATO 2

5-05951 Busin: Revisione dell'imposizione locale sugli immobili e sui servizi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in esame l'onorevole proponente chiede la predisposizione di opportuni provvedimenti al fine di ridisegnare l'imposizione fiscale sugli immobili e i servizi locali, con lo scopo di semplificare gli adempimenti ai contribuenti, riducendo in un'unica imposta i vari tributi, assicurando la certezza delle scadenze e dell'ammontare dei pagamenti dovuti e prevedendo al tempo stesso un'imposizione più equa e razionale che tenga conto sia dell'effettiva capacità reddituale degli immobili e sia dei servizi resi ai cittadini.
  Al riguardo, acquisiti gli elementi dal dipartimento delle finanze, si rappresenta quanto segue.
  Da tempo sono in corso una serie di riunioni dirette proprio allo scopo di individuare tutte le possibili soluzioni per definire un sistema di imposizione locale che risponda agli obiettivi auspicati dall'interrogante, che si sostanziano nella razionalizzazione e nel riordino del prelievo immobiliare.
  Tra le varie ipotesi possono essere menzionate, innanzitutto, quella dell'accorpamento dell'IMU e TASI in un unico tributo locale che costituirebbe l'impianto centrale della nuova Local Tax ad invarianza di gettito standard complessivo, alla quale si affiancherebbe l'importante intervento di razionalizzazione degli attuali tributi o canoni relativi all'occupazione di spazi e aree pubbliche e dei prelievi relativi alla diffusione dei messaggi pubblicitari in un unico canone di concessione o di autorizzazione che l'ente locale potrà differenziare in base al servizio richiesto o alla zona del territorio ove viene effettuata l'occupazione o la pubblicità. Sempre la nuova local tax potrebbe prevedere, altresì, l'obbligo da parte dei comuni di inviare ai contribuenti il modello F24 o il bollettino precompilato, operazione che sarà possibile solo in virtù della previsione di ipotesi tassative di diversificazione delle aliquote del nuovo tributo.

Pag. 119

ALLEGATO 3

5-06008 Pesco: Chiarimenti circa il cumulo tra il periodo di sospensione dei termini per l'impugnazione in seguito alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione e il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti circa la cumulabilità della sospensione dei termini per il ricorso in seguito alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione e la sospensione feriale dei termini processuali.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La ratio sottesa all'orientamento amministrativo e giurisprudenziale volto a riconoscere la cumulabilità dei predetti termini si rinviene nell'opportunità di offrire al contribuente la possibilità di verificare la convenienza o meno di aderire alla proposta dell'ufficio.
  Ne deriva che le previsioni normative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 siano da interpretare in combinato disposto con l'articolo 1 della legge n. 742 del 1969; infatti, la prima delle due disposizioni, richiamando espressamente «i termini per le impugnazioni» contiene un rinvio implicito alla sospensione feriale poiché i termini processuali, quelli il cui decorso è sospeso nel periodo dal 1o al 31 agosto, sono sospesi per 90 giorni in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione.
  I giudici di legittimità, con la predetta ordinanza, negano invece la cumulabilità dei due termini non ritenendo applicabile il periodo di sospensione feriale ai procedimenti non aventi natura giurisdizionale, ma meramente amministrativa, quale si configura l'accertamento con adesione.
  Deve tuttavia rilevarsi che la richiamata ordinanza, lungi dal rappresentare un orientamento consolidato è l'unica pronuncia della Corte che ha disconosciuto la cumulabilità delle due sospensioni dei termini; viceversa l'orientamento favorevole ha trovato ancora una volta conferma in due recenti pronunce del medesimo Collegio (sentenze della Corte di cassazione n. 10360/2015 e n. 11403/2015 e – all. 1 e 2), le quali, pur non affrontando direttamente la questione controversa, presuppongono l'adesione alla tesi della cumulabilità.
  Preme evidenziare, inoltre, come ad un'interpretazione quale quella sviluppata nella richiamata ordinanza n. 11632 del 2015 dovrebbe conseguire una rivisitazione complessiva delle procedure adottate dall'Agenzia, in particolare, da ultimo, con riguardo alle attività successive all'accertamento esecutivo di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010. n. 78.
  Una lettura della normativa in esame in linea con quella presente nella richiamata ordinanza n. 11632 del 2015, infatti, comporterebbe necessariamente una anticipazione nella tempistica della riscossione nei confronti dei contribuenti.
  Tanto premesso, la proposta in argomento volta a chiarire la cumulabilità dei termini, potrà essere vagliata in sede di esame da parte del Parlamento dello schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (atto Camera n. 184).Pag. 120
  L'articolo 9 del citato provvedimento prevede, tra l'altro, la riformulazione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, disponendo che «Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di modifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale».
  Appare evidente dunque la volontà del legislatore di riconoscere l'applicazione della sospensione dei termini feriali anche quando si attivino procedimenti che – seppur di natura amministrativa – risultino collocarsi in una fase prodromica a quella squisitamente processuale. Ciò al fine di deflazionare il contenzioso e di garantire al contribuente il pieno esercizio al diritto alla difesa riconoscendogli un tempo congruo per valutare la convenienza in ordine all'opportunità di definire la pretesa impositiva in sede amministrativa ovvero intraprendere la via giurisdizionale.

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ALLEGATO 4

5-06010 Sottanelli: Rilevazione contabile delle agevolazioni previste per le zone franche urbane ed esclusione di tale beneficio dalla tassazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito al regime impositivo cui sono sottoposti i contributi agevolativi per le attività esercitate nelle cosiddette Zone Franche Urbane ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 aprile 2013.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Come rilevato dall'onorevole interrogante, le agevolazioni per le zone franche urbane consistono in un'esenzione da imposizione dal reddito, nonché dal valore della produzione netta derivanti dallo svolgimento dell'attività esercitata dall'impresa nella Zona Franca Urbana, in un'esenzione dell'IMU per gli immobili siti nelle ZFU, posseduti ed utilizzati per l'esercizio dell'attività economica, ed in un esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, fruibili con il modello di pagamento F24 «telematico» mediante riduzione dei versamenti dovuto in relazione alle singole imposte per cui si gode dell'esenzione (IRPEF/IRES, IRAP e IMU) ed ai contribuii per i quali è concesso l'esonero.
  Ciò premesso, giova precisare che la costituzione di zone franche urbane ed il conseguente riconoscimento delle citate esenzioni induce ad escludere che possa configurarsi qualsivoglia ipotesi di contributo sia in conto esercizio, o in conto impianti o, ancora in conto capitale.
  Come precisato dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 36-E del 3 aprile 2015, le compensazioni effettuate a scomputo delle imposte dirette, dell'IRAP, dell'IMU e dei contributi previdenziali rappresentano una modalità tecnica finalizzata a garantire la fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive (esenzioni fiscali ed esonero contributivo) entro il limite delle risorse stanziate.
  Tale modalità e stata introdotta – per la ZFU di L'Aquila – dal decreto 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 70 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, e – per le ZFU «nazionali» – dal decreto interministeriale 10 aprile 2013 che, in attuazione di quanto previsto all'articolo 37 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, stabilisce le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno delle ZFU.
  Tutto ciò considerato, ai fini fiscali, l'effetto che ne deriva si sostanzia, di fatto, in una riduzione di imposta che, coerentemente con quanto previsto in altre disposizioni agevolative, non assume autonomo rilievo per la determinazione del valore della produzione netta e del reddito stesso, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate.
  Resta fermo che qualora l'agevolazione venga fruita a scomputo dei versamenti contributivi, questi ultimi saranno deducibili per la parte che non gode dell'esonero contributivo.

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ALLEGATO 5

5-06011 Paglia: Valutazione circa le ricadute sul piano delle entrate tributarie di un eventuale trasferimento all'estero della società Ferrari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'onorevole interrogante chiede di conoscere se risulta il trasferimento all'estero del marchio e del domicilio fiscale della casa automobilistica Ferrari S.p.A, e quali siano le valutazioni rispetto ad un'operazione che rappresenterebbe un danno per le entrate tributarie e per l'immagine dell'Italia.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, riferisce che le operazioni di cui si fa cenno nel documento di sindacato ispettivo non risultano essere state poste in essere e sarebbero state smentite dalla medesima casa automobilistica.
  Infine, si la rilevare che le attività esercitate sul territorio dello Stato, sono ivi imponibili sia ai fini delle imposte dirette sia delle indirette, in base alle disposizioni della normativa interna ed internazionale.

Pag. 123

ALLEGATO 6

5-05967 Paglia: Vicende relative alla banca Carige e rafforzamento dei requisiti di onorabilità degli azionisti bancari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Giovanni Paglia ed altri pongono quesiti in ordine all'aumento di capitale di Banca Carige S.p.A. e alla quota di partecipazione sottoscritta attraverso il trust inglese «Summer». In relazione a ciò, gli interroganti chiedono che vengano assunte iniziative volte a rendere più stringenti i requisiti di onorabilità degli azionisti bancari definiti dal decreto ministeriale 18 marzo 1998, n. 144.
  Al riguardo, la Banca d'Italia ha fatto presente che – come emerge dai comunicati stampa del 25 e del 29 giugno 2015 emanati dalla Banca Carige – il 25 giugno 2015 si è concluso il periodo di offerta, iniziato l'8 giugno, con la sottoscrizione del 99,83 per cento delle nuove azioni, pari a euro 848,2 milioni.
  I diritti non esercitati, pari allo 0,17 per cento del totale, sono stati tutti venduti nella prima giornata di offerta in borsa. Pertanto, l'operazione si è conclusa il 29 giugno. Le nuove azioni rivenienti dall'esercizio dei diritti saranno accreditate sui conti di pertinenza al termine della giornata contabile del 2 luglio 2015 e saranno disponibili dal giorno di liquidazione successivo.
  Dai dati ufficiali relativi alla compagine sociale estratti dal sito Consob, aggiornati al 26 giugno 2015 (partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale). The Summer Trust, riconducibile all'imprenditore Gabriele Volpi, risulta alla data detenere il 5,011 per cento delle azioni. Ad oggi, non risultano inoltre patti parasociali in essere tra il The Summer Trust e il socio di maggioranza Malacalza Investimenti srl.
  Sotto un profilo generale, si precisa che, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 del Testo Unico Bancario, l'acquisizione di una partecipazione nel capitale di una banca è subordinata all'autorizzazione della Banca d'Italia solo ove la stessa sia pari o superiore al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea (cosiddetta partecipazione qualificata).
  L'autorizzazione è rilasciata al ricorrere di condizioni particolarmente rigorose, tra le quali, la «reputazione del potenziale acquirente...» (articolo 19, comma 5, del TUB). Valutata anche sulla base del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 25 del medesimo decreto legislativo, e individuati dal decreto emanato il 18 marzo 1998, n. 144 dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  Infine, si fa presente che l'articolo 25 del Testo Unico Bancario è stato di recente modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72; nel nuovo testo (che, per espressa previsione del medesimo decreto legislativo n. 72 del 2015, non è applicabile sino all'entrata in vigore della disciplina attuativa secondaria), si prevede che il futuro decreto ministeriale in materia di individuazione dei requisiti dovrà stabilire, oltre ai requisiti di onorabilità, anche criteri di «competenza e correttezza».