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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 luglio 2015
493.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (C. 3262 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La IV Commissione (Difesa),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2015, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»;
   evidenziato che il provvedimento in esame, ampiamente discusso e modificato dal Senato, reca una serie di disposizioni che consentiranno ai comuni di organizzare e gestire la propria attività amministrativa in un quadro di maggiori certezze finanziarie e normative;
   rilevato che il comma 1-bis dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca l'abrogazione del decreto-legge 1o luglio 2015, n. 85;
   segnalato che le medesime disposizioni dell'articolo unico del citato decreto-legge n. 85 del 2015, volte a prorogare fino al 31 dicembre 2015 l'impiego di militari per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio (cosiddetta «operazione strade sicure»), sono state riprodotte nell'articolo 5-bis del provvedimento in esame;
   rilevato, altresì, positivamente, che l'articolo 16-ter, comma 1, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in relazione all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, autorizza – in deroga alle disposizioni ordinarie sulle procedure di reclutamento – l'assunzione straordinaria di 2500 unità di personale nella Polizia di Stato (1.050 unità), nell'Arma dei carabinieri (1050 unità) e nella Guardia di finanza (400 unità), per ciascuno degli anni 2015 e 2016;
   considerato che per tali assunzioni è previsto che si attinga in via prioritaria alle graduatorie, approvate non prima del 1o gennaio 2011, dei vincitori dei concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale (articolo 2199, comma 4, lettera b, del Codice dell'ordinamento militare) ovvero, in caso di disponibilità di ulteriori posti rispetto a quelli programmati, ai volontari delle Forze armate raffermati o in congedo (articolo 2201, comma 1, del codice dell'ordinamento militare);
   tenuto conto che per i posti residui, è previsto lo scorrimento delle graduatorie dei citati concorsi degli idonei non vincitori, e che per l'Arma dei carabinieri, per i posti residui è altresì autorizzato l'ampliamento dei posti dei concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata annuale;
    ritenuto opportuno che al personale militare impiegato nell'operazione strade sicure sia comunque garantita adeguata sistemazione logistica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (C. 3262 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La IV Commissione (Difesa),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2015, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»;
   evidenziato che il provvedimento in esame, ampiamente discusso e modificato dal Senato, reca una serie di disposizioni che consentiranno ai comuni di organizzare e gestire la propria attività amministrativa in un quadro di maggiori certezze finanziarie e normative;
   rilevato che il comma 1-bis dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca l'abrogazione del decreto-legge 1o luglio 2015, n. 85;
   segnalato che le medesime disposizioni dell'articolo unico del citato decreto-legge n. 85 del 2015, volte a prorogare fino al 31 dicembre 2015 l'impiego di militari per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio (cosiddetta «operazione strade sicure»), sono state riprodotte nell'articolo 5-bis del provvedimento in esame;
   rilevato, altresì, positivamente, che l'articolo 16-ter, comma 1, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in relazione all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, autorizza – in deroga alle disposizioni ordinarie sulle procedure di reclutamento – l'assunzione straordinaria di 2500 unità di personale nella Polizia di Stato (1.050 unità), nell'Arma dei carabinieri (1050 unità) e nella Guardia di finanza (400 unità), per ciascuno degli anni 2015 e 2016;
   considerato che per tali assunzioni è previsto che si attinga in via prioritaria alle graduatorie, approvate non prima del 1o gennaio 2011, dei vincitori dei concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale (articolo 2199, comma 4, lettera b, del Codice dell'ordinamento militare) ovvero, in caso di disponibilità di ulteriori posti rispetto a quelli programmati, ai volontari delle Forze armate raffermati o in congedo (articolo 2201, comma 1, del codice dell'ordinamento militare);
   tenuto conto che per i posti residui, è previsto lo scorrimento delle graduatorie dei citati concorsi degli idonei non vincitori, e che per l'Arma dei carabinieri, per i posti residui è altresì autorizzato l'ampliamento dei posti dei concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata annuale;
    ritenuto opportuno che al personale militare impiegato nell'operazione strade sicure sia comunque garantita adeguata sistemazione logistica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, per le finalità di cui all'articolo 16-ter del provvedimento in esame, anche l'eventuale utilizzo dei carabinieri ausiliari in congedo.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06174 Artini: Sugli oneri per la realizzazione dell'unità anfibia multiruolo (LHD) e gli eventuali cambiamenti del programma.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In esito al portato dell'articolo 1, comma 37, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) è stato autorizzato l'avvio di un «Programma Navale» per il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e, nel quadro di una politica comune europea, per il consolidamento strategico dell'industria navalmeccanica ad alta tecnologia.
  Ai fini della piena attuazione del Programma Navale, in aderenza agli indirizzi tecnico-operativi approvati nel Documento Pluriennale Programmatico del Dicastero e, contestualmente, recepiti nel decreto interministeriale (Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, della difesa) del 30 marzo 2015, ex articolo 536 del decreto legislativo n. 66 del 2010, sono state avviate le attività tecnico-amministrative finalizzate alla realizzazione di diversi programmi prioritari ad elevata valenza tecnologica.
  Tra questi programmi, vi è quello relativo all'acquisizione e al supporto logistico integrato decennale di una unità anfibia multiruolo (Lauding Helicopter Dock - LHD) per la proiezione di assetti operativi ad elevata prontezza, militari e umanitari, per il concorso della Difesa ad attività di soccorso umanitario in occasione di eventi straordinari/calamità naturali, con spiccati requisiti di standardizzazione e interoperabilità nell'ambito della politica di difesa comune europea, in particolare per le capacità imbarco, trasporto, rilascio, impiego e supporto di mezzi anfibi e aerei.
  In relazione alle risorse complessivamente stanziate dal citato articolo 1, comma 37, della legge n. 147 del 2013 – pari a 5.427,91 milioni di euro – e alle modalità di finanziamento mediante limiti di impegno pluriennali ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge n. 305 del 2003, è stato cautelativamente assunto, quale disponibilità finanziaria per l'attuazione del Programma, l'importo netto di 3.829 milioni di euro.
  La progressiva definizione delle specifiche tecniche e la relativa analisi tecnico-economica hanno, nel contempo, portato a determinare, nel dettaglio, la tipologia e il costo delle acquisizioni necessarie per il completo soddisfacimento del requisito operativo, consentendo di correlarne l'esigenza finanziaria con le risorse effettivamente disponibili per ogni programma.
  Sulla scorta di ciò, sono state individuate le capacità e le forniture che non rientravano nel volume finanziario effettivamente disponibile e che sarebbero state realizzate solo al concretizzarsi di risorse integrative, prevedendo nei contratti opportuni lotti opzionali da esercitare in fase di esecuzione.
  In Tabella E della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), gli stanziamenti di bilancio relativi alle autorizzazioni di spesa recate dal richiamato articolo 1, comma 37 della legge n. 147 del 2013 sono stati rimodulati in spesa diretta ripartita per l'anno 2015 e successivi.
  È stata, quindi, confermata l'esigenza di utilizzare per l'implementazione del Pag. 66Programma Navale le risorse risultanti dal processo di rimodulazione, per complessivi 1.598,91 milioni di euro.
  Al riguardo, allo scopo di contemperare al meglio la prioritaria esigenza di soddisfacimento del requisito operativo con lo sviluppo della base tecnologica nazionale in settori produttivi strategici, è stata conferita priorità alla compiuta realizzazione dei singoli progetti e al consolidamento dei contenuti tecnologici sottesi al loro sviluppo.
  Nello specifico, per l'Unità Anfibia Multiruolo è stata prevista l'integrazione di 282.295.487 mil. euro – per una spesa complessiva di 1126 milioni di euro – che non ha comportato alcun incremento delle capacità originariamente previste dal requisito operativo della LHD.
  Prima di concludere, si osserva che la classe Mistral francese risulta ordinata nei primi anni 2000 e quindi si riferisce a progetti degli anni ’90; l'evoluzione tecnologica degli ultimi 15 anni non può rendere paragonabili queste Unità con la futura LHD che invece sarà allo stato dell'arte della tecnologia; inoltre la produzione di 3 Unità gemelle per la marina Francese e ulteriori 2 unità per la Marina Russa ha contribuito ad abbattere i costi di produzione grazie alla realizzazione di economie di scala.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06175 Duranti: Sulle informazioni da rendere al Parlamento riguardo ai mezzi blindati ceduti all'esercito libico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In premessa è opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento della materia oggetto dell'interrogazione.
  L'articolo 5 della legge n. 185 del 1990 prevede al comma 1 che «il Presidente del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una relazione... in ordine alle operazioni autorizzate e svolte... ...nell'anno precedente... fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione...».
  Il comma 2 prevede che le amministrazioni interessate – Esteri, Difesa, Interno, Economia e Finanze e Sviluppo Economico – riferiscano annualmente sulle attività disciplinate dalla legge al Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di allegare detti contributi alla Relazione al Parlamento.
  Per quanto riguarda, invece, più nello specifico, le competenze in materia, l'articolo 7-bis della legge citata individua l'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale quale autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni e delle certificazioni, nonché per gli altri adempimenti previsti dalla legge in argomento, con particolare riferimento ai controlli.
  Per gli aspetti di competenza, la difesa coadiuva l'UAMA nelle predette attività, soprattutto con riguardo alla tenuta del Registro nazionale delle imprese, e nell'esprimere le proprie valutazioni tecniche nell'ambito del Comitato consultivo previsto dall'articolo 7 della legge dianzi richiamata.
  Fatte le dovute premesse, emerge in tutta chiarezza come la Difesa sia interessata solo marginalmente alla relazione al Parlamento in materia di esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, il cui apporto in termini quantitativi è limitato ad un numero esiguo di pagine a fronte delle 1700 circa che compongono il documento nel suo complesso.
  In base alla normativa di riferimento, pertanto, il Dicastero non appare titolato a riferire dell'attività posta in essere in attuazione della legge n. 185 del 1990 e, più in generale, sulla politica seguita dal Governo nel settore.
  Si rileva, altresì, come l'articolo 7-ter della legge citata precisi che le linee d'indirizzo per le politiche degli scambi nel settore della Difesa e delle direttive generali per l'esportazione e l'importazione di materiale d'armamento, sono attribuite al Ministero degli affari esteri, d'intesa con i Ministeri della difesa e dello sviluppo economico e con il competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  Tanto premesso, nell'assicurare che da parte del Ministero della difesa sarà posta la massima attenzione affinché le informazioni di propria competenza, da fornire quale contributo alla Relazione annuale, siano il più possibile dettagliate e fruibili anche a chi non è particolarmente esperto della materia, allo scopo di assolvere comunque all'esigenza informativa avanzata con l'interrogazione a risposta immediata, si rende noto, di seguito, il contributo fornito dal competente Dicastero degli affari esteri sulla problematica:Pag. 68
   «Per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi dei materiali di armamento, di competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) attraverso l'Autorità nazionale – UAMA, si segnala che l'Italia, nel rilascio delle autorizzazioni, applica rigorosamente gli otto criteri sanciti dalla Posizione Comune 2008/944/PESC del Consiglio Europeo dell'8 dicembre 2008 (“Norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari”). Tali criteri prevedono una serie di valutazioni in merito alla situazione interna e regionale dei Paesi verso i quali le operazioni devono essere condotte, tra le quali l'eventuale impatto delle esportazioni e dei transiti di tecnologia e delle attrezzature militari da esportare negli stessi Paesi destinatari e nelle regioni circostanti, l'utilizzo finale del materiale, l'eventuale rischio di sviamenti o cessione a terzi dello stesso, il perseguimento di relazioni internazionali pacifiche e il rispetto dei diritti umani da parte dei Governi destinatari. Oltre alla normativa europea, l'Italia applica pienamente gli embarghi e le altre misure internazionali di carattere restrittivo adottati in ambito Nazioni Unite. Per le forniture alla Libia la procedura di autorizzazione per i materiali di armamento non può essere solo nazionale, ma richiede necessariamente un passaggio alle Nazioni Unite. Infatti, la Risoluzione ONU 2009 (2011) prevede che le richieste di esportazioni o di movimentazione da e verso la Libia riferite alle deroghe all'embargo, segnatamente l'articolo 13, commi a) e b) (eccezioni all'articolo 9 della Risoluzione n. 1970 del 2011), debbano essere sottoposte alla valutazione del Comitato Sanzioni ONU. Il Nulla osta del Comitato Sanzioni delle Nazioni Unite conferisce piena legalità all'operazione sul piano internazionale e nazionale.
  La cessione a titolo gratuito di n. 20 veicoli blindati leggeri PUMA (veicoli da trasporto disarmati) ha ricevuto la formale autorizzazione del Comitato Sanzioni delle Nazioni Unite in data 11 giugno 2012. Tale fornitura si inquadrava nelle attività di sostegno della Comunità internazionale alle Autorità locali al fine di rafforzare la sicurezza, la stabilità interna, le attività in contrasto dell'immigrazione clandestina e dei traffici illegali, nonché quelle di controllo e monitoraggio dei confini. Essa avveniva in un periodo in cui l'Italia era impegnata a fornire assistenza al Governo libico unitario, prima che la crisi attuale, delineatasi a partire dalla primavera del 2014, determinasse le circostanze di divisione politica e contrapposizione tra milizie che si perpetuano fino ad oggi».

Pag. 69

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06176 Rizzo: Sul mancato risarcimento alle famiglie dei militari deceduti a causa dell'esposizione all'uranio impoverito.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Relativamente alla vicenda giudiziaria richiamata dall'interrogante, comunico che la Corte d'Appello competente non si è ancora pronunciata, risultando, pertanto, allo stato attuale, unicamente esecutiva la sentenza di condanna di primo grado, concernente il contenzioso instaurato dagli eredi del Caporale Maggiore dell'Esercito ADI.
  Ciò detto, con riferimento a tale sentenza, si assicura che sono stati posti in essere tutti i necessari controlli e passaggi propedeutici alla liquidazione delle somme stabilite dal Tribunale civile di Roma con la sentenza n. 19437/10.
  Giova ricordare, in proposito, che la stessa è sottoposta al controllo dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, organo di controllo del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Per completezza d'informazione, si aggiunge che al militare e ai suoi genitori, in qualità di eredi, sono stati attribuiti i seguenti benefici previdenziali e assistenziali:
   è stata conferita al militare la pensione privilegiata tabellare di 6a categoria;
   è stato liquidato all'interessato l'equo indennizzo di 6a categoria (pari a euro 2.210,60);
   è stata conferita ai genitori del Caporale Maggiore riconosciuto «equiparato» alle vittime del dovere, la speciale elargizione per complessivi euro 222.003,28;
   è stato conferito a ciascuno dei genitori del militare lo speciale assegno vitalizio pari a euro 1.033,00 mensili;
   è stato attribuito a ciascuno dei genitori l'assegno vitalizio pari a euro 258,00 mensili.

  Per quanto concerne, poi, le ulteriori sentenze sfavorevoli all'Amministrazione in materia di risarcimento danni per esposizione all'uranio impoverito, l'Ispettorato generale della sanità militare che cura l'istruttoria per la liquidazione delle spese di giudizio, ha comunicato che risultano in avanzata fase di definizione tre vertenze.

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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-06177 Vito: Sulle iniziative per assicurare il riordino delle carriere del comparto difesa e sicurezza in modo uniforme.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il riordino delle carriere delle Forze di polizia non è stato ancora avviato. Esso è previsto dal disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni», nel testo approvato dalla Camera dei deputati, attualmente all'esame del Senato (AS 1577-B), il quale, all'articolo 8, comma 1, lettera a), nell'ambito della delega per il riordino delle funzioni di polizia, prevede conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche, assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici.
  Il principio di equiordinazione del personale delle Forze armate e di polizia vige fin dagli anni ’90, in quanto posto dagli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e informa la disciplina dei compiti e dei connessi trattamenti economici di tale personale, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, al fine di assicurare, nel rispetto delle peculiarità, l'armonia dei trattamenti giuridici ed economici.
  Il principio in parola è stato rispettato fino ad oggi, anche in riferimento alle recenti disposizioni in materia di personale delle Forze armate, di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, adottate in attuazione della delega per la revisione dello strumento militare conferita dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244.
  Consapevoli dell'esigenza di mantenere quanto finora conseguito e che l'articolo 8, comma 1, lettera a), dell'AS 1577-B potrebbe compromettere l'equilibrio raggiunto negli ultimi vent'anni nell'ambito del comparto «sicurezza-difesa» in un momento in cui nel settore vi è bisogno della massima omogeneità e coesione, già in sede di approvazione del disegno di legge alla Camera dei Deputati, è stato accolto l'ordine del giorno 9/3098-A/46, che impegna il Governo «ad assicurare in via normativa il pieno rispetto della sostanziale “equiordinazione” tra gradi, qualifiche, funzioni e trattamenti economici delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui alla legge n. 216 del 1992, individuando a tal fine con ogni consentita urgenza, in armonia con i richiamati principi, i relativi contesti legislativi di riferimento».
  È stato altresì accolto l'ordine del giorno 9/3098-A/63, che impegna il Governo «ad intraprendere le opportune iniziative volte a disciplinare unitariamente le varie componenti del comparto sicurezza e difesa, procedendo al riordino e al rispetto delle carriere e delle aspettative sia delle forze di polizia che delle forze armate colpite dal blocco degli stipendi e delle risorse, confermando la specificità del settore che va concepito nella sua unitarietà».
  In attuazione di tali impegni il Governo assumerà le opportune iniziative anche normative per il sostanziale riallineamento del personale delle Forze armate con il personale delle Forze di polizia.