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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 agosto 2015
498.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161-bis).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161-bis), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio di ministri;
   segnalato positivamente come il Governo abbia recepito buona parte delle osservazioni contenute nel parere espresso il 18 giugno 2015 dalla Commissione Finanze della Camera sulla versione originaria dello schema di decreto;
   evidenziata l'opportunità di favorire l'approvazione nei tempi più rapidi possibili del provvedimento, che attua un aspetto molto importante della delega per la riforma del sistema fiscale prevista dalla legge n. 23 del 2014, al fine di garantire la maggiore certezza e chiarezza della disciplina tributaria relativa alla determinazione del reddito e della produzione netta, nonché per sostenere l'internazionalizzazione degli operatori economici italiani;
   rilevata comunque l'esigenza di rafforzare ed estendere le previsioni dell'articolo 16 dello schema di decreto, recante un regime fiscale per favorire il rientro in Italia di lavoratori ad alta qualificazione, introdotte in ottemperanza al numero 1) delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Finanze sulla versione originaria dello schema,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   con riferimento all'articolo 16 dello schema di decreto legislativo, il quale introduce una disposizione fiscale di favore per i lavoratori i quali rivestono una qualifica per cui sia richiesta alta qualificazione o specializzazione e siano in possesso del titolo di laurea e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, prevedendo che il reddito di lavoro dipendente di tali soggetti ivi prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare, con la finalità di attrarre in Italia lavoratori dotati di elevate competenze tecniche, provveda il Governo:
    a) a ridefinire i soggetti indicati al comma 1, lettera d), prevedendo quali destinatari della disposizione i lavoratori che rivestono ruoli direttivi ovvero in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
    b) a estendere il regime di cui al comma 1 anche ai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui caratteristiche, anche anagrafiche, siano definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e, conseguentemente, a coordinare le previsioni Pag. 93dell'articolo 16 con quelle della citata legge n. 238 del 2010, come modificate dall'articolo 10, comma 12-octies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, nonché con quelle di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010, n. 78, come modificate dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2014;
    c) a prevedere che il regime di cui al comma 1 si applichi non in via temporanea, ma a regime, operando in capo ai contribuenti che trasferiscano la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per il periodo di imposta in cui tale trasferimento avviene e per i quattro periodi di imposta successivi;
   d) a prevedere che il regime agevolativo di cui al predetto articolo 16 abbia una particolare intensità nelle aree svantaggiate, nelle quali il rientro di lavoratori a più alta qualificazione può avere effetti particolarmente significativi ai fini del recupero del ritardo nello sviluppo.

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ALLEGATO 2

5-06243 Barbanti: Assegnazione delle funzioni dirigenziali presso le Agenzie fiscali a seguito della sentenza della Corte costituzionale che ha comportato l'annullamento di numerose nomine a dirigente.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante evidenzia che, nonostante la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'articolo 8, comma 24, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 e delle disposizioni successive che ne hanno prorogato l'efficacia. I funzionari cui era stato attributo un incarico dirigenziale dall'Agenzia delle entrate continuano a svolgere le medesime funzione attraverso l'istituto della delega di firma.
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono se e quali iniziative intenda adottare «affinché l'assegnazione delle funzioni dirigenziali, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, avvenga, come ha stabilito la Corte Costituzionale, ricorrendo all'istituto della reggenza regolato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987 n. 266.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.
  Preliminarmente, occorre precisare che l'Agenzia delle entrate ha dato immediata e puntuale applicazione alla citata sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015 revocando oltre 800 incarichi di funzioni dirigenziali, conferiti sulla base delle disposizioni di legge sopra richiamate, vigenti sino al giorno della pubblicazione della predetta sentenza nella Gazzetta Ufficiale.
  Il venir meno di questi incarichi e l'attribuzione ad interim di molteplici uffici ai pochi dirigenti di ruolo rimasti in servizio ha creato notevoli difficoltà gestionali all'Agenzia, difficoltà che, nell'immediato, si è cercato di fronteggiare con l'adozione da parte dei dirigenti di atti di delega di firma a funzionari della terza area.
  Per quanto riguarda le iniziative da adottare rispetto alla situazione determinata dalla menzionata sentenza, gli Onorevoli interroganti propongono il ricorso all'istituto della reggenza disciplinato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
  Al riguardo, in sede di conversione del decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015. recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali» (A.S. 1977, ora A.C. 3262), è stato approvato al Senato un emendamenti) governativo che introduce nel provvedimento l'articolo 4-bis finalizzato ad assicurare il buon funzionamento delle agenzie fiscali e a garantire il normale proseguimento delle loro attività.
  La disposizione prevede che per esigenze di funzionalità operativa, i dirigenti delle agenzie fiscali, previa procedura selettiva e per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi a dirigente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, possono attribuire le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti a funzionari di terza area con almeno 5 anni di esperienza nell'area stessa. È previsto che tali deleghe potranno essere conferite in misura non superiore al numero dei posti messi a concorso.
  A fronte delle responsabilità gestionali connesse all'esercizio delle deleghe di funzioni, Pag. 95la norma stabilisce che ai funzionari delegati saranno temporaneamente attribuite, con il relativo trattamento economico, nuove posizioni organizzative di livello non dirigenziale ai sensi dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2), del decreto-legge n. 95 del 2012.
  Le deleghe di funzioni previste dalla norma in corso di approvazione non vanno confuse con le deleghe di firma; queste ultime, infatti, hanno sino ad oggi rappresentato solo un rimedio temporaneo per la sottoscrizione degli atti, ma non possono di per sé consentire l'effettiva gestione dei numerosi uffici assegnati ad interim ai dirigenti.
  Appare opportuno esporre qualche esempio.
  In Lombardia, nella Direzione Provinciale II di Milano, con 712 dipendenti, un solo dirigente ha gli interim di 11 uffici. Nella Direzione Provinciale I di Milano, con 680 dipendenti, un unico dirigente ha la responsabilità di 8 uffici ad interim. Nel Lazio, la Direzione Provinciale I di Roma ha in servizio 600 dipendenti: il dirigente responsabile ricopre 8 uffici ad interim.
  Riguardo all'ipotesi di fare ricorso all'istituto della reggenza previsto dal citato articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, si la presente che quest'ultima disposizione prevedeva la possibilità di affidare reggenze al personale del comparto Ministeri appartenente alla nona qualifica funzionale. Tale previsione è superata dall'attuale ordinamento professionale del personale pubblico basato su aree funzionali di inquadramento e non più su qualifiche funzionali e, comunque, deve ritenersi implicitamente abrogata dall'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  Il decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987 recepiva, infatti, norme contenute in accordi sindacali: norme siffatte sono state, appunto, private di effetto dall'articolo 69 del decreto legislativo n. 165 del 2001 con decorrenza dalla sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001.

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ALLEGATO 3

5-06244 Sottanelli: Revisione del meccanismo di applicazione dei correttivi congiunturali agli studi di settore.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il question time in esame, l'Onorevole interrogante rileva che, nonostante nella nota tecnica e metodologica che costituisce parte integrante dei modelli relativi agli studi di settore, si faccia riferimento alla persistente situazione di crisi economica, numerosi professionisti hanno evidenziato una fortissima riduzione dei correttivi congiunturali di settore applicati per il 2014 rispetto a quelli applicati per il periodo d'imposta 2013. In particolare, per alcune categorie di contribuenti segnalate dall'interrogante, a fronte degli stessi ricavi o compensi, si è verificato il passaggio da una situazione di congruità ad una situazione di non congruità con conseguente aumento di casi di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate su attività già gravemente provate dalla crisi.
  Ciò premesso, l'Onorevole interrogante chiede al Governo se non ritenga opportuno intervenire e rivedere il meccanismo di applicazione dei correttivi congiunturali di settore, territoriali ed individuali per il 2014 ed i conseguenti relativi accertamenti e quali iniziative intenda intraprendere per evitare che, l'applicazione di tali correttivi così come modificati, non pregiudichi l'andamento di tante attività economiche già fortemente segnate dalla grave e persistente congiuntura economica ancora in corso.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente si rileva che. in assenza di dati dichiarativi dei soggetti segnalati dall'Onorevole interrogante, non è possibile fornire una valutazione in merito ad eventuali incapacità dei correttivi «crisi» di cogliere compiutamente per tali soggetti gli effetti della particolare congiuntura economica del 2014.
  In ordine alla nuova, metodologia con la quale sono stati elaborati i correttivi previsti dalla revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2014, approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 maggio 2015, l'Agenzia delle entrate evidenzia che la stessa fa uso dei modelli lineari misti per stimare, la componente random, l'effetto della crisi economica sui ricavi/compensi.
  I vantaggi nell'utilizzo dei modelli lineari misti sono:
   l'adozione di un unico modello econometrico per la determinazione dei correttivi congiunturali settoriali, individuali e territoriali;
   la possibilità di analizzare e scartare i soggetti anomali (outlier);
   la maggiore robustezza sul piano statistico.

  L'ulteriore novità riguardante le analisi predisposte per la revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2014 è costituita da un apposito studio sull'analisi dell'efficienza produttiva.
  La misura dell'intervento correttivo previsto per la normalità economica e del correttivo congiunturale individuale è stata calcolata sulla base della «Variazione dell'efficienza produttiva del singolo contribuente» (differenza tra il valore dell'efficienza produttiva relativa al 2014 e il più Pag. 97elevato valore di efficienza produttiva relativamente agli anni 2011, 2012 e 2013).
  Rispetto al passato, tale metodologia consente di non penalizzare le imprese che investono e assumono e di incentivare la dichiarazione veritiera di alcune variabili quali il «Valore dei beni strumentali» e il «numero di addetti» che assumono una significativa importanza nella corretta applicazione degli studi di settore.
  Al riguardo si segnala che, con riferimento al periodo d'imposta 2013, sono state inviate, nell'ambito del processo di spinta alla compliance previsto dall'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), specifiche comunicazioni a contribuenti che hanno presumibilmente indicato in maniera errata i viali necessari per l'applicazione dei correttivi crisi (presenza di incongruenze tra i dati indicati nel quadro F – elementi contabili – per le annualità 2011 e 2012 e quelli corrispondenti dichiarati nel 2013 nel quadro T – Congiuntura economica).
  Inoltre, l'Agenzia delle entrate fa presente che, analogamente a come operato per le precedenti annualità interessate dai correttivi crisi, la Commissione degli esperti degli studi di settore, a valle delle presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2014, sarà chiamata ad esprimere il proprio parere in merito alla capacità dei correttivi crisi di cogliere adeguatamente la particolare congiuntura economica negativa relativa a tale annualità.
  In relazione, infine, all'utilizzo degli studi di settore in fase di accertamento, nel rilevare che allo stato non sono stati attivati controlli sulla base delle risultanze degli studi di settore con riferimento al periodo d'imposta 2014, giova sottolineare che, come ribadito nella circolare 25/E del 6 agosto 2014, i dati presenti negli studi di settore dovranno essere maggiormente impiegati quale strumento di selezione per l'ulteriore attività di controllo, piuttosto che quale mero strumento accertativo.

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ALLEGATO 4

5-06245 Causi: Iniziative per garantire la piena operatività della riscossione delle entrate comunali a seguito delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto la società di riscossione tributaria Aipa SpA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione all'interrogazione in esame, sentiti gli Uffici competenti si riferisce quanto segue.
  Il Comando Generale della Guardia di Finanza, acquisite notizie dalla Compagnia di Lecco, fa presente che su delega dell'A.G. di Milano, la Compagnia ha eseguito indagini di polizia giudiziaria nei confronti del Sig. Daniele Santucci, Presidente del consiglio di amministrazione pro tempore della società di riscossione tributi AIPA – Agenzia Italiana Pubbliche Amministrazioni S.p.a., in ordine al reato di peculato (articolo 314 del codice penale).
  Gli accertamenti hanno permesso di appurare che il Sig. Santucci ha accreditato su due conti correnti formalmente intestati alla citata società, ma di fatto nella sua esclusiva disponibilità, una quota dei tributi riscossi (pari a circa 6.0 milioni di euro relativi al periodo giugno 2008 – gennaio 2014) per conto di oltre 800 Enti locali, dislocati su tutto il territorio nazionale, che hanno affidato in appalto all'AIPA il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sui diritti di affissione.
  Nei confronti del Sig. Santucci in data 24 marzo 2014, è stata eseguita una misura restrittiva della libertà personale, emessa dal Gip del tribunale di Milano; nel mese di aprile 2014, in esecuzione di apposito provvedimento dell'A.G., sono stati sequestrati beni mobili ed immobili, nonché disponibilità finanziarie per un valore complessivo pari a oltre 1.3 milioni di euro; in data 29 giugno u.s., è stata conclusa una verifica fiscale, che ha consentito di constatare elementi positivi di reddito derivanti da proventi illeciti pari ad euro 6.867.426 e IVA dovuta pari ad euro 1.403.539 e di denunciare lo stesso per violazioni agli articoli 4 (dichiarazione infedele) e 5 (omessa dichiarazione) del decreto legislativo n. 74 del 2000.
  Detta Compagnia ha segnalato alla Procura Regionale della Corte dei conti n. 14 soggetti, tra cui il citato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'AIPA, ritenuti responsabili di un danno erariale ammontante a oltre 3,8 milioni di euro, in danno di 450 comuni della regione Lombardia; ha eseguito sequestri conservativi, disposti dalla citata Autorità Giudiziaria contabile lombarda, per 364.728 costituenti le provviste attive rinvenute su conti correnti bancari; euro 1.250.000 costituente il valore catastale di n. 40 unità immobiliari.
  Il Dipartimento delle Finanze, dal canto suo, fa presente che la Società AIPA S.p.A., con nota del 31 marzo 2014, ha trasmesso il verbale del Consiglio di Amministrazione della società stessa nel quale sono riportate le dimissioni del Sig. Santucci dal Consiglio di Amministrazione e, con tale atto, vengono meno i motivi per procedere ai sensi del decreto ministeriale n. 289 del 2000, ovvero promuovere la sospensione della Società dall'Albo dei soggetti che riscuotono le entrate dagli Enti locali.
  In seguito, con nota 12 maggio 2014, la Società AIPA ha comunicato la nomina del Pag. 99legale rappresentante nella persona di Luigi Virgilio, Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  La situazione della Società, in considerazione dell'elevato numero di enti locali gestiti, è stata sempre tenuta sotto controllo, come risulta dal verbale n. 49 del 21 ottobre 2014 della Commissione che gestisce l'Albo dei concessionari.
  I sotto indicati Comuni hanno segnalato mancati riversamenti tributari che sono stati risolti a seguito dell'interessamento del Dipartimento. I comuni che risultano interessati sono: Omegna, Pontirolo nuovo, Rosolina, Castel Goffredo, San Canzian d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Asola, San Bonifacio, Corbetta.
  La Commissione per la tenuta dell'Albo in data 28 gennaio 2015, ha chiesto alla Soc. AIPA di fornire chiarimenti in ordine in ritardati pagamenti a favore dei comuni relativi agli ultimi trimestri dell'annualità 2014.
  La società con nota del 20 marzo 2015 ha chiarito che i mancati riversamenti erano dovuti ad una situazione finanziaria assai critica e che, in ogni modo, attraverso un'oculata gestione di tesoreria, aveva provveduto a versare le somme ai Comuni, con gli interessi e le penali.
  Infine, il Dipartimento delle Finanze ritiene che l'obbligazione tributaria del contribuente sia stata assolta mediante il pagamento del tributo nei modi e nei tempi previsti dalla legislazione e, pertanto, gli eventuali mancanti riversamenti tributari nei confronti dei Comuni non possono aver effetto nei confronti dei contribuenti in regola.

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ALLEGATO 5

5-06246 Busin: Esenzione delle scuole paritarie dal pagamento dell'IMU.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito al question time in esame, occorre far presente che il Ministro dell'economia e delle finanze ha già riferito in Aula Camera nella seduta del 29 luglio 2015 in risposta ai question time, di analogo contenuto, presentati rispettivamente dagli Onorevoli Lupi e Ruocco, nonché, in Aula Camera, il ViceMinistro dell'economia, Senatore Morando, in risposta all'interpellanza urgente, anch'essa di contenuto analogo, presentata dall'Onorevole Gigli, nella seduta di venerdì 31 luglio 2015.
  Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente, è necessario sottolineare che le sentenze della Corte di cassazione numeri 14225 e 14226 dell'8 luglio 2015 riguardano esclusivamente l'imposta comunale sugli immobili (ICI), poiché concernono l'impugnazione di avvisi di accertamento ai fini ICI per gli anni dal 2004 al 2009, relativamente ad unità immobiliari per i quali gli enti religiosi reclamavano l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  La Suprema Corte, ribadisce, nella sostanza, quanto già stabilito in precedenti sentenze chiarendo che la disciplina concernente l'esenzione dall'ICI «era sospettata, non senza fondamento, di essere in conflitto con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e con le regole sulla concorrenza: ragione per la quale essa avrebbe dovuto esser disapplicata».
  La circostanza che la controversia non riguarda l'IMU e stata sottolineata dalla stessa Corte di cassazione, la quale evidenzia che per ovviare alla possibile condanna da parte della Commissione europea «e stato poi approvato il decreto-legge n. 1 del 2012, articolo 91-bis», al quale è stata data attuazione con il regolamento approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012.
  La Commissione europea con la decisione C(2012)9461 final del 19 dicembre 2012, ha, in effetti, giudicato la disciplina ICI in questione un aiuto di stato incompatibile con il mercato interno in base all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato.
  La stessa decisione ha stabilito, invece, che l'esenzione dall'IMU, come disciplinata a seguito della entrata in vigore del citato articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, e dell'emanazione del regolamento approvato con decreto, del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato.
  Peraltro il citato regolamento dispone, in ordine all'esercizio dell'attività didattica con modalità non commerciali, che debbano essere soddisfatti alcuni requisiti specifici tra i quali quello che l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un importo simbolico, tale da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.
  Alla luce di lati considerazioni si ritiene che non sia necessario, a seguito delle sentenze citate un intervento di modifica della normativa attualmente in vigore.

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ALLEGATO 6

5-06247 Pesco: Iniziative per superare la disparità di trattamento economico all'interno delle Agenzie fiscali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il question time in esame, l'Onorevole interrogante segnala di aver appreso da un articolo pubblicato sul quotidiano «Italia Oggi» del 13 giugno 2015, dal titolo «Entrate ed ex Territorio sugli stipendi pari non sono», a firma Franco Adriano, che sussisterebbe una disparità di trattamento nell'affidamento di incarichi organizzativi nonché disparità retributive, a parità di funzioni, tra i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e quelli provenienti dall'ex Agenzia del Territorio (a seguito dell'incorporazione avvenuta per effetto dell'articolo 23-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95).
  Questi ultimi, come riportato nell'articolo, non potrebbero beneficiare della retribuzione legata agli incarichi organizzativi e professionali (prevista sia dagli articoli 17 e 18 CCNI ex Agenzia del territorio, sia dagli articoli 17 e 18 CCNI Agenzia Entrate) laddove i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, sin dal 2000, hanno invece la possibilità di accedere alle posizioni organizzative e agli incarichi di responsabilità.
  In base a quanto riportato in un altro articolo dal titolo «Dogane-Monopoli» quante criticità pubblicato sul Quotidiano del Sud, l'Onorevole segnala che analoga situazione si sarebbe verificata tra il personale dell'Agenzia, delle dogane e quello dell'ex Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato a seguito della fusione disposta con decreto ministeriale 6 novembre 2012.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'Agenzia delle Entrale, sin dal 2008, ha istituito posizioni organizzative e professionali (ex articolo 17 CCNI), e incarichi di responsabilità (ex articolo 18 CCNI), che costituiscono ormai parte essenziale della propria struttura operativa: a tal fine sono stati sottoscritti con le Organizzazioni sindacali nazionali gli accordi sindacali relativi al loro finanziamento. Da ultimo, per il finanziamento dei suddetti incarichi direttivi – in parte gravanti sul Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività (FPSRLP) di cui all'articolo 84 CCNQ Agenzie fiscali e in parte a carico del bilancio dell'Agenzia – trova applicazione l'accordo sottoscritto il 22 dicembre 2010.
  La retribuzione prevista per essi va da un minimo di 1.500 euro (per gli incarichi ex articolo 18) a un massimo di 7.500 euro annui lordi (per gli incarichi ex articolo 17). La valutazione annuale positiva dell'incarico svolto comporta una maggiorazione della retribuzione di posizione articolata in tre fasce del 5 per cento del 10 per cento e del 20 per cento della retribuzione di posizione, corrispondenti rispettivamente alla valutazione di «adeguato», «più che adeguato» ed «eccellente». I dirigenti responsabili possono variare, nell'ambito del proprio budget e nel rispetto del limite minimo di euro 1.500 e massimo di euro 9.000, la retribuzione di posizione dei responsabili delle unità organizzative operanti nelle rispettive strutture entro un margine del 20 per cento), al fine di tenere adeguatamente conto di fattori di contesto, quali lo specifico grado di complessità della posizione, specie in relazione alla consistenza delle Pag. 102risorse gestite, o la presenza, in misura più o meno accentuata, di difficoltà organizzative e funzionali, anche connesse a circostanze ambientali e geografiche.
  L'Agenzia del Territorio, prima dell'incorporazione da parte dell'Agenzia delle Entrate per effetto dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, non ha mai sottoscritto accordi attuativi dei succitati articoli 17 e 18 CCNI dell'Agenzia del Territorio (che in parte ricalcano, salvo le specificità del caso, quelli del CCNI dell'Agenzia delle Entrate).
  Al riguardo, va tuttavia precisato che lo svolgimento da parte del personale di incarichi peculiari riconducibili a posizioni organizzative o incarichi di responsabilità ha trovato, comunque, riconoscimento nell'ambito degli accordi sindacali sottoscritti, anche successivamente alla citata incorporazione, in relazione all'utilizzo del FPSRUP (Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività).
  I suddetti accordi hanno infatti previsto il pagamento di emolumenti specifici per lo svolgimento di determinati incarichi e mansioni. Si veda da ultimo l'accordo sul Fondo menzionato, relativo al 2012, che prevede emolumenti per i responsabili di reparto non dirigenziale e responsabili di unità organizzativa formalmente incaricati per il coordinamento di almeno 5 risorse equivalenti, i conservatori delegati dei servizi di pubblicità immobiliare e loro sostituti, i responsabili di segreteria del Direttore dell'Agenzia, di Direzione Centrale o Direzione Regionale, nella misura massima di euro 11.5 giornalieri per giornata di effettiva presenza, graduabili in relazione alla dimensione delle risorse gestite.
  Ai Conservatori e, in caso di assenza o impedimento degli stessi, al gerente formalmente nominato per la sostituzione, e invece attribuita un'indennità, da corrispondersi per ogni giornata di effettivo esercizio della l'unzione, da euro 15 a euro 11.5 a seconda della dimensione degli uffici di appartenenza.
  A seguito dell'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nella Agenzia delle Entrate è stato, inoltre, proposto un progetto organico per la definizione delle nuove posizioni organizzative e degli incarichi di responsabilità di cui agli articolo 17 e 18 del CCNI dell'Agenzia delle Entrate, che possa tener conto della specifica realtà degli uffici dell'ex Territorio. Il progetto, già sottoposto alle Organizzazioni sindacali aventi titolo, non è però sfociato in un accordo sul finanziamento di dette posizioni organizzative, dal momento che fino ad oggi le sigle sindacali si sono opposte all'utilizzo, anche parziale, delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività (FPSRUP).
  Allo stato e quindi vigente il solo accordo stipulato dall'Agenzia delle Entrate prima dell'Accorpamento circa il finanziamento delle posizioni organizzative ivi previste.
  Si precisa, inoltre, che l'integrazione tra Agenzia delle Entrate e Agenzia del Territorio è già avvenuta per le strutture di coordinamento regionali e centrali (Direzioni centrali e Direzioni regionali). In queste strutture tutti i dipendenti, indipendentemente dalla provenienza, sono ammessi a partecipare agli interpelli banditi per la copertura delle posizioni organizzative vacanti, trattandosi di interpelli aperti a tutti. L'integrazione degli uffici operativi avverrà, invece, entro la fine del 2015.
  In attesa della definizione di un accordo sul finanziamento delle nuove posizioni organizzative previste nel progetto organico per la definizione delle nuove posizioni organizzative e degli incarichi di responsabilità di cui agli articoli 17 e 18 del CCNI, lo svolgimento di incarichi direttivi da parte del personale degli uffici dell'ex Territorio potrà comunque continuare a trovare riconoscimento e remunerazione nell'ambito degli accordi sindacali sull'utilizzo del citato Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
  Per quanto riguarda la supposta disparità di trattamento retributivo, a parità di funzioni, a svantaggio del personale dell'ex Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato incorporato l'Agenzia delle dogane e dei monopoli precisa quanto segue.Pag. 103
  L'articolo 23-quater, comma 5, del decreto-legge 95 del 2012 prevede che a decorrere dal 1o dicembre 2012, il personale di ruolo in servizio presso l'Ente incorporato «e inquadrato nei ruoli delle Agenzie incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti».
  Per il personale non dirigenziale sono state quindi previste, nell'unico ruolo, sezioni separate. Il personale proveniente dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, inquadrato in apposita sezione del ruolo, ha mantenuto l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico in godimento (decreto Ministero dell'economia e delle finanze 8 novembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 277 del 27 novembre 2012).
  In coerenza con la ratio del decreto citato, il personale ha continuato a svolgere le attività riferibili alle strutture di originaria appartenenza.
  Pertanto, ad oggi, non si sono determinate commistioni di funzioni tra personale appartenente ad aree diverse.
  In origine il divario medio tra i trattamenti retributivi del personale appartenente all'area monopoli e il personale dell'area dogane ammontava a circa 4000 euro annui pro-capite. L'equiparazione delle retribuzioni, necessaria per conseguire la completa osmosi del personale tra le aree, avrebbe avuto, quindi, un costo complessivo di circa euro 10 milioni. Tuttavia, a fine 2014, con specifico accordo sindacale di Agenzia, sono state stabilizzate e integrate nell'indennità di amministrazione percepita dal personale dell'area monopoli parte delle risorse del fondo delle aree funzionali distribuite con la contrattazione integrativa. La suddetta operazione, senza alcun aggravio di spesa pubblica, ha più che dimezzato il costo eventuale di una parificazione portandolo a circa euro 4.5 milioni.
  Inoltre, in uno degli articoli citati dall'interrogante si afferma che «l'AAMS adotta sistemi contabili privatistici, mentre le Dogane operano nell'ambito delle norme di Contabilità Pubblica».
  L'Agenzia delle dogane e dei Monopoli rileva in proposito che gli effetti contabili dell'operazione di incorporazione sul bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si sono prodotti già il 1o gennaio 2013; da tale data tutte le rilevazioni contabili relative all'attività dell'ex Amministrazione Autonoma confluiscono nel sistema contabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  Pertanto, dal 1o gennaio 2013, l'ex Amministrazione Autonoma non ha più un proprio bilancio redatto secondo criteri pubblicistici, ma tutte le attività gestionali a esso riferite confluiscono nel bilancio d'esercizio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, redatto secondo i criteri civilistici. Ne consegue che, a seguito dell'operazione di incorporazione, l'attività operativa dell'ex Amministrazione Autonoma è stata ricondotta all'interno del sistema di programmazione, controllo e verifica dei risultati proprio dell'Agenzia.
  In merito al presunto aumento dei costi, deve osservarsi invece che, a seguito dell'incorporazione, alcune voci di spesa dell'ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato sono state oggetto di immediati interventi di razionalizzazione e riduzione della spesa.
  In particolare, i costi relativi alle «Spese per lo sviluppo e la promozione dei giochi e delle attività di comunicazione» che nel consuntivo del bilancio 2012 AAMS, allegato al Rendiconto generale dello Stato, ammontano a circa 42.2 milioni di euro, sono stati interamente abbattuti: tale linea di condotta ha trovato conforto nello schema di decreto legislativo sui giochi, per la parte riguardante la pubblicità.Pag. 104
  Sono stati inoltre realizzati interventi volti alla razionalizzazione dei controlli effettuati al fine di evitare illeciti e fenomeni di evasione fiscale legati all'utilizzo di apparecchi di gioco. Tali interventi hanno comportato risparmi di spesa pari a circa 2.8 milioni di euro annui.
  Ulteriori risparmi di spesa sono derivati dalla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi (pari a circa 800 mila euro) e dalla razionalizzazione degli immobili in uso derivante dall'accorpamento funzionale di alcuni uffici (circa 4 milione di euro a regime).
  Ha formato oggetto di azioni di razionalizzazione anche l'attività di controllo in materia di gioco, svolta dalle apposite commissioni deputate a certificare la regolarità dei risultati. Su questo versante l'Amministrazione, a partire dall'anno in corso, conseguirà un risparmio superiore a 400 mila euro, a parità di servizi resi.
  In sintesi, le scelte che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha potuto operare dal momento dell'incorporazione hanno consentito di superare molte criticità operative e hanno sicuramente consentito, da un lato, notevoli risparmi di spesa (in parte connessi alla legge di incorporazione ma non solo) e, dall'altro, hanno attenuato il divario nel trattamento economico del personale.

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ALLEGATO 7

5-06248 Paglia: Stato di attuazione del processo di trasferimento dei beni demaniali agli enti territoriali e locali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito al question time in esame, con il quale viene richiesto lo stato di attuazione del federalismo demaniale con particolare riferimento ai dati concernenti il numero di richieste pervenute dagli enti territoriali e il numero di richieste soddisfatte, sentita l'Agenzia del demanio, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha introdotto, al line di agevolare l'attuazione del decreto legislativo n. 85 del 2010, nuove procedure per il trasferimento a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni dei beni patrimoniali disponibili gestiti dall'Agenzia del Demanio e dei beni già in uso e non più necessari alle finalità del Ministero della Difesa.
  Al 17 luglio 2015 su 9367 richieste effettuate su tutto il territorio nazionale da parte degli enti territoriali, l'Agenzia del Demanio ha rilasciato 5601 pareri positivi al trasferimento.
  A fronte delle 5601 istanze accolte, sono stati emessi 2472 provvedimenti di trasferimento (pari al 44 per cento), in ragione del fatto che per le restanti l'Agenzia del Demanio è in attesa di ricevere, da parte degli Enti richiedenti, le delibere propedeutiche all'emissione del provvedimento di trasferimento.
  Le procedure in capo all'Agenzia del demanio previste dal «federalismo demaniale» sono in fase di avanzata attuazione ed i trasferimenti degli immobili agli Enti locali sono in corso ed i dati sono in continuo aggiornamento e periodicamente pubblicati sul sito internet dell'Agenzia del Demanio (www.agenziademanio.it).
  Quanto al dettaglio riguardante le varie regioni, si riporta di seguito un prospetto di sintesi.

REGIONE TOTALE RICHIESTE PARERI POSITIVI TRASFERITI
Abruzzo 271 178 156
Basilicata 425 282 201
Calabria 764 498 234
Campania 791 499 73
Emilia-Romagna 961 609 365
Lazio 933 348 33
Liguria 679 476 145
Lombardia 1033 626 359
Marche 372 174 81
Molise 82 67 11
Piemonte 507 396 37
Puglia 581 402 334
Toscana 879 428 227
Pag. 106
Umbria 97 71 22
Veneto 979 547 194
Regioni a
Statuto Speciale
13 0 0
Totale 9367 5601 2472

  Relativamente al federalismo culturale (articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010), il MIBACT e l'Agenzia del Demanio hanno ricevuto richieste di trasferimento per 642 beni di demanio storico-artistico di cui 430 accolte.
  Sono attivi 226 tavoli tecnici presso il MIBACT a cui partecipano gli enti territoriali interessati e l'Agenzia del Demanio per definire i programmi di valorizzazione con finalità culturali.
  Su un totale di 132 programmi di valorizzazione presentati dagli Enti locali, si è arrivati all'approvazione di 87 programmi e l’iter di trasferimento) si è concluso alla data del 17 luglio 2015 per 46 immobili, che sono stati devoluti definitivamente ai Comuni.

Richieste di trasferimento di beni:
ABRUZZO   9
BASILICATA   2
CALABRIA  17
CAMPANIA  62
EMILIA ROMAGNA  71
LAZIO  45
LIGURIA   68
LOMBARDIA   49
MARCHE   24
MOLISE   4
PIEMONTE   60
PUGLIA   54
TOSCANA   91
UMBRIA   5
VENETO   81
Totale immobili  642

  Federalismo culturale – Atti di trasferimento sottoscritti – Aggiornamento al 17 luglio 2015 Calabria:
   Palazzo dei Principi Lanza di Travia - San Nicola Arcella (CS);
   Fortino Poggio Pignatelli - Campo Calabro (RC).

  Campania:
   Ex Scuderie Villa Favorita - Ercolano (NA);
   Compendio ex Carcere di Terra Murata - Procida (NA);
   Palazzo D'Avalos - Procida (NA);
   Palazzo Baronale Comitale de Capua - Altavilla Irpina (AV);

  Emilia Romagna:
   Palazzo Contarelli - Correggio (RE);
   Torre Saracena - Igea Marina (RN);
   Palazzo Castelvecchio - Carpi (MO);
   Torrione degli Spagnoli - Carpi (MO);
   Palazzo Farnese - Piacenza (PC).

  Liguria:
   Polo Culturale - Porto Venere (SP);
   Castelletto Genovese - Porto Venere (SP);
   Batteria fortificata Umberto I - Porto Venere (SP);
   Palazzo della Rovere - Savona (SV);

  Lombardia:
   Ex Caserma Palestro - Mantova;
   Ex Caserma Sant'Agata - Bergamo;
   Casa del Cucò - Teglio (SO);
   Castello di Masegra - Sondrio;Pag. 107
   Ex Forte Pietole - Borgo Virgilio (MN);
   Ex Forte Ardietti - Ponti sul Mincio (MN);
   Ex Albergo Verbania - Luino (VA);
   Forte Venini di Olga - Valdisotto (SO);
   Ex Caserma Piras - Capiago Intimiano (CO);
   Rocca di Sparafucile - Mantova (MN);

  Marche:
   Ex Poligono Tiro a Segno - Montefalcone Appennino (FM);
   Chiesa ex Convento delle Clarisse - Montedinove (AP).

  Piemonte:
   Ex Caserma Cavalli - Torino;
   Ex Castello denominato «La Castiglia» - Saluzzo (CN);
   Castello Abbaziale - Sant'Ambrogio di Torino (TO);
   Caserma Bochard - Pinerolo (TO).

  Puglia:
   Faro di Punta Palascia - Otranto (LE);
   Castello Aragonese - Otranto (LE);
   Ex Magazzino Greggi - Maglie (LE);
   Palazzo della Marra - Barletta (BAT).

  Toscana:
   Casa del Bocaccio Certaldo (FI);
   Teatro La Pergola - Firenze;
   Ex Convento ed ex Carcere di San Domenico - San Gimignano (SI);
   Chiesa di San Lorenzo in Ponte - San Gimignano (SI);
   Convento di Santa Apollonia - Firenze (FI).

  Umbria:
   Ex Aeroporto Eleuteri - Castiglione del Lagio (PG);

  Veneto:
   Ex Casa del Fascio - Barbarano Vicentino (VI);
   Forte San Briccio - Lavagno (BR);
   Ex Forte «Santa Caterina» - Verona;
   Forte Monte Tesoro - Sant'Anna D'Alfaedo (VR);
   Villa Maria - Ex Villa Lebreton - Carbonera (TV).

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ALLEGATO 8

5-06035 Capozzolo: Ammontare del gettito erariale realizzato nel primo semestre 2015 derivante dal nuovo sistema di tassazione dei tabacchi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti chiedono di sapere se il gettito erariale realizzato nel primo semestre del 2015, derivante dalla riforma in materia di tassazione dei tabacchi e dei loro succedanei, sia in linea con le stime di previsione fornite in sede di approvazione del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, ovvero se vi sia la necessità di un intervento volto a modificare le aliquote o di procedere ad una revisione della metodologia di calcolo per i prodotti succedanei del tabacco.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si riferisce quanto segue.
  Occorre premettere che il maggior gettito derivante dalla riforma del sistema fiscale dei tabacchi lavorati è stato ipotizzato sulla base di una previsione delle determinazioni che avrebbero assunto i produttori in materia di prezzi di vendita e sulla base di una stima dell'elasticità della domanda.
  Nel settore dei tabacchi, alla nuova tassazione, è seguito un aumento dei prezzi medi del 3,21 per cento, mentre la domanda si è contratta dell'1,30 per cento. La minore elasticità della domanda al prezzo rispetto ai periodi precedenti e rispetto alla specifica previsione spiega un maggior gettito nel primo semestre del 2015, rispetto all'analogo periodo del 2014, di euro 130,8 milioni a titolo di accisa e di euro 28,9 milioni a titolo di imposta sul valore aggiunto, per un totale di euro 159,7 milioni.
  Ciò significa che, su base annua, il maggior gettito derivante dalla riforma fiscale e dalle ripercussioni sui prezzi di vendita dei tabacchi lavorati dovrebbe essere quantomeno in linea con quello stimato in sede di relazione tecnica e, ove venisse confermato l'andamento in corso, addirittura superiore.
  Il gettito derivante dalla tassazione dei prodotti succedanei dei tabacchi lavorati, in particolare dei prodotti liquidi da inalazione, è stato fortemente condizionato dal contenzioso che, fin dal 2014, ha di fatto impedito o resa incerta l'applicazione dei regimi fiscali.
  È poi intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 83/2015, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995, «nella parte in cui sottopone ad imposta di consumo, nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico, la commercializzazione dei prodotti non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo».
  Per quanto riguarda il nuovo regime di tassazione introdotto a decorrere dal 1o gennaio 2015, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, in base ai dati contabili comunicati dai depositari autorizzati, risulta che nei primi sei mesi del 2015 è stata dichiarata un'imposta pari ad euro 3,4 milioni.
  Secondo le indicazioni dei produttori, il fatturato complessivo del settore è stimato intorno ai 350 milioni di euro su base annua, per cui l'incidenza fiscale del tributo su base semestrale è pari a circa Pag. 109l'1,94 per cento, mentre dovrebbe attestarsi in misura pari a circa il 35 per cento.
  Nella relazione tecnica allo schema di decreto legislativo n. 188 del 2014, il fatturato globale del settore, dopo l'introduzione delle nuove disposizioni, era stato stimato, in realtà, in misura più prudenziale, tra 240 e 180 milioni di euro.
  L'esiguità del gettito sin qui conseguito deriva da diversi fattori, tra i quali: l'incertezza dell'esito dei contenziosi attivati anche avverso la nuova normativa (ad esempio, con provvedimento inaudita altera parte del presidente del TAR Lazio è stato sospeso, proprio alla vigilia, il termine di pagamento del primo versamento, scadente il 15 giugno 2015; tale provvedimento è stato solo parzialmente confermato con le ordinanze cautelari n. 2900 e n. 2914 del 2015, con le quali, nel rinviare la decisione di merito all'udienza del 4 novembre 2015, è stato sospeso il pagamento dell'imposta di consumo solo sui prodotti che non contengono nicotina); comportamenti elusivi degli operatori, che potranno essere efficacemente contrastati una volta che saranno intervenute le decisioni giurisdizionali definitive di merito.
  Una precisa quantificazione delle prevedibili minori entrate per l'anno 2015 potrà essere operata solo all'esito dei predetti contenziosi e dei procedimenti di accertamento e riscossione, fermo restando, come già detto, che il complesso delle disposizioni recate con il decreto legislativo n. 188 del 2014 comporterà entrate erariali almeno pari, se non maggiori rispetto a quelle complessivamente previste nella relazione tecnica.
  Quanto alla metodologia di calcolo del tributo, l'attuale impostazione è coerente con la considerazione unitaria della domanda fumo/inalazione, ed è finalizzata a non alterare la concorrenza tra gli operatori del settore definendo un unico criterio di tassazione basato sul principio del «consumo equivalente». Le sigarette, i tabacchi senza combustione e i liquidi da inalazione costituiscono, in effetti, un unico mercato di riferimento e corrispondono a una domanda sostanzialmente omogenea di consumo di tabacco o di vapori. La legge ha tenuto conto della minore nocività di questi prodotti e ha stabilito l'applicazione di un'imposta ridotta al 50 per cento rispetto a quella gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette (l’«equivalenza di consumo convenzionale» viene determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli). Del resto, occorre considerare che la Direttiva europea n. 64/2011/UE sui prodotti tradizionali (sigarette con combustione) assoggetta a tassazione anche i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco (ad esempio, sigarette alle erbe), ma che rispondono agli stessi criteri previsti per questi ultimi (a meno che non siano considerati prodotti medicinali).
  Inoltre, si segnala che il contenuto di nicotina non è preso a riferimento nelle definizioni di basi imponibili dell'accisa comunitaria e che la nicotina non è l'unico elemento di rischio connesso al fumo, come emerge dalla «Decisione» del 18 ottobre 2014 dell'OMS (VI Sezione).
  In conclusione, non si ravvisano, allo stato, motivi per modificare l'impostazione dell'accisa recentemente disposta con il decreto legislativo n. 188 del 2014.

Pag. 110

ALLEGATO 9

5-06237 Villarosa: Effetti sul gettito erariale delle misure introdotte dalla legge di stabilità 2014 in tema di regime di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti richiamano l'articolo 1, comma 160 lettere b) e c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente le disposizioni che hanno modificato il regime di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari e, in particolare, chiedono di sapere se a consuntivo le previsioni di maggior o minor gettito fiscale a carico delle banche, assicurazioni e intermediari finanziari per gli anni 2013 e 2014 corrispondano ai valori riportati nella relazione tecnica al provvedimento ed eventualmente, in caso negativo, quali siano i relativi valori e gli scostamenti.
  Al riguardo, il Dipartimento delle finanze rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente, giova precisare che ai fini di un riscontro con quanto esposto nella menzionata relazione tecnica, relativamente al 2014, non vi sono dati disponibili in quanto le dichiarazioni devono ancora essere presentate.
  In merito all'anno d'imposta 2013, invece, da una stima effettuata sulla base di dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi UNICO 2014, è emerso un maggior gettito ai fini IRES di circa 883 milioni di euro e un minor gettito ai fini IRAP di 864 milioni di euro.
  Lo scostamento rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica originaria si giustifica, come evidenziato dagli operatori del settore durante i diversi colloqui con loro intrattenuti, in considerazione del fatto che si è verificato, alla fine dell'annualità di competenza e con particolare riferimento alle perdite su crediti, un quadro congiunturale ancor più negativo di quello ipotizzato inizialmente.