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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 ottobre 2015
526.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Atto n. 201).

PARERE APPROVATO DALLA X COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/301UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» (Atto n. 201);
   rilevato che la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per incompleto recepimento nell'ordinamento giuridico italiano della direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica;
   sottolineato che lo schema di decreto recepisce compiutamente nell'ordinamento nazionale le richieste di integrazione pervenute dalla Commissione europea;
   preso atto che si tratta di rilievi per lo più minimali che in larga parte derivano dal fatto che la Commissione non ha preso in considerazione provvedimenti già vigenti nell'ordinamento nazionale, che è sufficiente siano rinotificati alla Commissione stessa;
   osservato che le disposizioni sugli obblighi di installazione dei sistemi di contabilizzazione dei consumi individuali risultano tuttora poco chiare e che, su questo versante, si evidenzia l'importanza di prevedere un ruolo attivo non solo dei fornitori del servizio, ma anche delle imprese del settore dell'installazione;
   rilevato che la consapevolezza dei clienti finali in merito ai propri consumi rappresenta un elemento essenziale ai fini del risparmio energetico e che ai medesimi clienti finali dovrebbe essere consentito di accedere agevolmente alla piattaforma del Sistema Informativo Integrato (SII);
   sottolineata, infine, l'opportunità di apportare modifiche e integrazioni ulteriori al testo del decreto legislativo n. 102/2014 rispetto ai rilievi formulati dalla Commissione europea,
   delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. all'articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso comma 7, provveda il Governo a che i requisiti di indipendenza degli operatori dei «centri indipendenti di assistenza ai consumatori» siano ben definiti e possibilmente vigilati dall'AEEGSI e che le indicazioni per tali operatori siano comunicate dai venditori evitando il riferimento ai gestori del sistema di distribuzione;
   2. all'articolo 5, comma 1, lettera c), capoverso comma 8-bis, provveda il Governo a modificare il termine «uniformarsi», in quanto nel caso specifico si tratta di costi aziendali di riferimento a servizi per i quali apparirebbe improprio applicare un prezzo imposto; Pag. 88
   3. al decreto legislativo n. 102/2014, in relazione alla definizione di rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gg), al fine di chiarire ogni possibile equivoco ed evitare ogni disagio, provveda il Governo a precisare che, nell'ambito del servizio sottoposto a regolazione dell'AEEGSI è ricompresa, in generale, ogni rete di teleriscaldamento e di teleraffreddamento e che per questi devono intendersi: qualsiasi infrastruttura di trasporto e distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura dei fabbisogni di acqua calda sanitaria;
   4. al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 5, comma 12, lettera b), provveda il Governo ad adottare le misure necessarie a garantire il mantenimento in bilancio e l'effettivo utilizzo della quota di proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica poste a copertura delle attività, ovvero la realizzazione di programmi annuali di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione;
   5. al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 9, comma 5, lettera b), provveda il Governo a chiare in maniera univoca chi deve e sostenere i costi delle installazioni dei contatori nei casi ivi previsti, valutando altresì l'opportunità di prevedere, in aggiunta al contatore individuale, sistemi di termoregolazione;
   6. al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 10, comma 17, lettera a), provveda il Governo a modificare il rinvio, anziché all'articolo 9, comma 3, all'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
   7. al decreto legislativo n. 102/2014, provveda il Governo ad adottare i decreti di cui all'articolo 15, comma 5, necessari all'attivazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica mantenendo in bilancio la parte ad esso dedicata dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica;
   8. provveda il Governo, per quanto di sua competenza e in raccordo con l'AEEGSI, affinché si disponga che, nei casi di conguaglio a seguito di cambio di fornitore di energia, il tempo di adempimento sia ben definito e non superiore al termine di sei settimane, decorso il quale non potranno essere emesse fatture relative al rapporto di fornitura appena concluso, fatto salvo il diritto del cliente ad ottenere la restituzione di eventuali somme pagate in eccesso;
   9. provveda il Governo, per quanto di sua competenza e in raccordo con l'AEEGSI, affinché si disponga che, per quanto riguarda le fatture di conguaglio in costanza di fornitore, il periodo di consumo oggetto di tali conguagli non possa superare i due anni, fatto salvo il diritto del cliente stesso ad ottenere la restituzione di somme eventualmente pagate in eccesso;
   10. provveda il Governo, per quanto di sua competenza e in raccordo con l'AEEGSI, affinché siano adeguatamente chiariti, per ottemperare a quanto previsto alle condizioni ai punti 8 e 9, gli obblighi e le responsabilità reciproche dei fornitori e dei distributori nella rilevazione e nella trasmissione dei dati per le partite economiche derivanti dalla differenza fra l'energia consumata e quella effettivamente misurata;
   11. provveda il Governo, per quanto di sua competenza e in raccordo con AEEGSI, affinché si individui l'entità dei conguagli di energia elettrica e gas per i quali sussiste un obbligo di rateizzazione nei confronti del cliente, fermo restando che nei casi di errore imputabile al distributore, il venditore corrisponde le somme a questo spettanti solo a fronte dell'avvenuto incasso di queste ultime;
   12. provveda il Governo, per quanto di sua competenza e in raccordo con AEEGSI, a che vi sia un sostanziale aumento Pag. 89della periodicità di fatturazione ed un maggior allineamento ai dati del distributore avendosi una frequenza di fatturazione sempre coerente con il periodo dei consumi ed un obbligo minimo, in capo al distributore, di rilevazione dei dati quadrimestrale, ove presenti contatori non telegestiti, potenziando anche per questi le metodologie di autolettura;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1 recante la definizione di «audit energetico o diagnosi energetica», valuti il Governo l'opportunità di chiarire se e come la figura dell'esperto in gestione dell'energia (EGE) possa essere ritenuta sostanzialmente assimilabile a quella dell’energy auditor per le previsioni di cui al decreto legislativo n. 102/2014 e come si debba verificare per queste professionalità la presenza di un coerente sistema di qualificazione;
   b) all'articolo 3, valuti il Governo l'opportunità di rendere pubbliche le informazioni statistiche aggregate che i distributori di energia elettrica e gas devono inviare al Ministero dello sviluppo economico;
   c) all'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità di considerare un esplicito assenso del cliente per il trasferimento dei dati risultanti dalla diagnosi energetica specificando inoltre in maniera più accurata le caratteristiche di qualifica o accreditamento richieste ai soggetti fornitori di servizi energetici indicati;
   d) all'articolo 5, comma 1, lettera c), capoverso comma 8-bis, provveda il Governo ad un raccordo operativo con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 102/2014, con particolare riguardo alle modalità di termoregolazione e contabilizzazione del calore da parte di gestori differenti dall'impresa fornitrice che devono essere stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): si chiarisca in maniera inequivocabile che quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, lettera c) del decreto legislativo n. 102/2014, relativamente alle le modalità secondo le quali il cliente finale può affidare la gestione del servizio, e la disposizione recata dall'articolo 5, comma 1, lettera c), capoverso comma 8-bis dello schema di decreto in esame, in merito alla determinazione dei costi connessi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale devono intendersi relative alla pluralità di tipologie di forniture elencate al comma 5, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 102/2014;
   e) al decreto legislativo n. 102/2014, valuti il Governo l'opportunità di meglio specificare le definizioni di «contattore di fornitura» (articolo 2, comma 1, lettera i) e articolo 9, comma 5, lettera a)) e di «contatore individuale» (articolo 16, comma 6), anche secondo quanto indicato nel parere espresso sull'atto in esame dalla Conferenza Unificata, chiarendo in particolare i riferimenti specifici;
   f) al decreto legislativo n. 102/2014, valuti il Governo l'opportunità di aggiornare la definizione di condominio, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), in modo da includervi anche gli edifici con più unità immobiliari appartenenti ad un medesimo proprietario, edifici con più unità immobiliari ma senza parti comuni o con parti comuni aventi diversi sistemi di riscaldamento;
   g) al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 5, valuti il Governo la possibilità di estendere gli interventi di efficientamento energetico anche agli immobili della pubblica amministrazione locale;
   h) valuti il Governo la possibilità di inserire, all'interno del decreto legislativo n. 102/2014, disposizioni recanti interventi di efficientamento energetico per immobili di economia sociale;
   i) al decreto legislativo n. 102/2015, articolo 9, valuti il Governo l'opportunità di estendere, nell'ambito della trasparenza nei confronti degli utenti finali, anche i dati relativi al prelievo di gas naturale, nonché di mettere a disposizione, su richiesta Pag. 90formale del cliente finale, anche il segnale per la misura dei propri consumi;
   j) al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 9, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di sostituire, alla lettera c), l'inciso «secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti» con un chiaro riferimento alle norme UNI EN 834, al fine di una maggior chiarezza ed univocità;
   k) al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 10, commi 17 e 18, valuti il Governo l'opportunità di attribuire all'AEEGSI, per i settori del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, le funzioni di regolazione e controllo da esercitarsi con i medesimi poteri previsti dalla legge n. 481/1995 per gli altri due settori energetici soggetti a regolazione (energia elettrica e gas naturale) e in analogia a quanto successivamente disposto dal legislatore anche per il servizio idrico integrato;
   l) a completamento della precedente lettera k), valuti il Governo l'opportunità che, ad integrazione delle funzioni di regolazione e controllo previste dalla legge n. 481/1995 e a quanto già stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 102/2014, siano conferite all'AEEGSI le funzioni di definire convenzioni-tipo tra il gestore del servizio e il comune, al fine di garantire omogeneità sotto il profilo della tutela dei consumatori, e la quantificazione del valore residuo delle reti al termine delle concessioni, ove non previsto nelle convenzioni menzionante;
   m) al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 15, valuti il Governo l'opportunità di inserire soggetti privati, eventualmente assistiti da ESCo (Energy Service Company), quali soggetti ammissibili ai finanziamenti di cui al Fondo nazionale per l'efficienza energetica, valutando altresì l'opportunità di prevedere verifiche tecniche finali anche coinvolgendo ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, sulla certificazione di completamento delle attività sostenute dal Fondo;
   n) valuti il Governo, più in generale, nell'ambito della revisione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica e delle relative linee guida, l'opportunità di ampliare a più soggetti la possibilità di presentare richiesta introducendo forme di garanzia, preservando il ruolo delle ESCo e comunque potenziando le attività di verifica e controllo;
   o) valuti il Governo l'opportunità di lasciare in capo all'AEEGSI la possibilità di irrogare le sanzioni, di cui al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 16, comma 14, per il settore del teleriscaldamento e del teleraffreddamento.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05670 Crippa: Questioni relative ai progetti cosiddetti «Interconnector».

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'articolo 32 della Legge n. 99 del 2009 ha introdotto una specifica disciplina per promuovere gli interconnector, realizzabili da Terna S.p.A. con il coinvolgimento dei soggetti privati.
  Lo scopo di tale previsione normativa è di favorire la realizzazione di un mercato unico europeo dell'energia, attraverso lo sviluppo di interconnessioni elettriche con l'estero, finanziate da parte di soggetti privati.
  I soggetti privati ammessi a partecipare a tale attività sono, secondo la legge, solo i clienti finali, anche raggruppati in forma consortile fra loro, «che siano titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW».
  Tale previsione è ancor più attuale alla luce del recente Pacchetto sull'Unione dell'Energia che sottolinea quale obiettivo strategico essenziale la creazione ed il rafforzamento delle interconnessioni per la realizzazione di un mercato unico dell'energia, fissando target ambiziosi sull'interconnessione elettrica.
  Lo sviluppo delle interconnessioni, infatti, comporta integrazione dei mercati e quindi convergenza dei prezzi grazie ad un utilizzo più efficiente del parco di generazione europeo, con effetti positivi anche sulla performance ambientale complessiva.
  Inoltre l'integrazione dei mercati consente una maggiore resilienza della rete, aumentando la flessibilità del sistema elettrico e crea sinergie che migliorano la cooperazione con i Paesi confinanti. Ne segue che lo sviluppo delle interconnessioni elettriche contribuisce in misura importante alla stessa sicurezza energetica.
  In questo contesto, in accordo a quanto previsto dalla legge, Terna, individuati i possibili interconnector da realizzare, ha organizzato una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento di tali opere, individuando un elenco di assegnatari, per ciascuna frontiera, qualificabili come finanziatori privati pro quota dell'interconnessione prevista.
  Tali linee di interconnessione, posizionate su 5 diverse frontiere, saranno quindi realizzate da Terna S.p.A. su finanziamento dei soggetti i quali, in proporzione alle quote a loro assegnate, saranno titolari del beneficio di esenzione dall'accesso dei terzi per 20 anni, così come previsto dalla legge e potranno beneficiare dello strumento di «importazione virtuale» di energia elettrica.
  Di conseguenza, nell'ambito della regolamentazione, Terna gioca il ruolo di esecutore e realizzatore su mandato dei soggetti privati assegnatari, della capacità messa a gara ai sensi e per i fini indicati dalla legge.
  Ciò premesso, relativamente agli specifici rilievi sollevati preciso che, per quanto riguarda le garanzie fornite dai soggetti finanziatori per la realizzazione delle infrastrutture individuate, la prima garanzia consiste nell'obbligo di finanziare l'opera assunta dagli assegnatari, già in sede di aggiudicazione delle gare di cui al comma 3 dell'articolo 32. Proprio in virtù di tale obbligo, gli assegnatari sono stati ammessi ai benefici previsti dal meccanismo dell'import virtuale previsto dall'articolo 32 della Legge 99 del 2009 e dalla delibera Pag. 92dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (da ora anche AEEGSI) n. 179 del 2009 (ss.mm.).
  Deve inoltre considerarsi che il finanziamento dell'opera è ripartito tra un numero significativo di assegnatari, con conseguente estesa ripartizione del rischio.
  Inoltre, è prevista da Regolamento la possibilità, per ciascun assegnatario, di cedere totalmente o parzialmente la potenza assegnata, con conseguente trasferimento al cessionario di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla selezione per il finanziamento di interconnector.
  Con riferimento al possibile esborso che lo Stato dovrà affrontare al termine del periodo di concessione dell'elettrodotto ai privati, per acquisire l'interconnessione, sottolineo che le condizioni relative alla cessione, alla fine del periodo di esenzione, a Terna dei relativi interconnector verranno definite nel corso dell'istruttoria sull'istanza di esenzione, che si svolge al Ministero dello Sviluppo Economico sulla base della normativa in materia e che comporta una valutazione sulla convenienza per il sistema pubblico a integrare lo specifico interconnector.
  A tal riguardo si precisa che l'AEEGSI, secondo gli orientamenti già espressi nel documento di consultazione 587/2013/R/EEL del 13 dicembre 2013, ritiene che le modalità di riequilibrio previste dall'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio del 2009, n. 99, che risultano più coerenti con l'insieme degli obiettivi e dei vincoli posti dal quadro normativo, consistano sia nel prevedere una compressione del periodo di esenzione, sia nella trasmissione degli interconnector a Terna, al termine del periodo di esenzione, ad un valore non superiore al loro costo storico (di primo acquisto o di costruzione). Tale valore sarà desumibile dai libri contabili obbligatori, rivalutato secondo le metodologie tariffarie adottate per asset regolati analoghi, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici percepiti.
  Con riguardo all'interconnector «SVIZZERA – ITALIA» e alla valutazione della linea esistente, evidenzio che il gestore della Rete di trasmissione nazionale (da ora RTN) ha proceduto ad individuare, sulla frontiera svizzera, un progetto di interconnector che, in considerazione dello stato della rete elettrica in quell'area, consentisse la realizzazione di una nuova interconnessione elettrica garantendo, nel contempo, un miglioramento della RTN nella zona, tramite una sua rimodulazione, e la conservazione dell'attuale capacità di trasporto a fini pubblici.
  In tal senso, l'applicazione della disciplina degli interconnector di cui alla L. n. 99/2009 sulla frontiera svizzera non è diretta alla privatizzazione della rete presente in quella zona, ma a un suo potenziamento e costituisce una modalità di finanziamento dell'opera da parte dei privati, fermo restando il trasferimento pieno della proprietà al termine del periodo transitorio dell'esenzione.
  In riferimento alla richiesta di informazioni circa le modalità di indennizzo dei Comuni interessati da parte di Terna o da parte dei finanziatori dell'opera, si sottolinea che Terna, in aderenza ai dettami dell'articolo 32 della legge 99/09, provvede «a programmare, costruire ed esercire, a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti, uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di interconnector».
  Pertanto, Terna ha titolo ad agire nei limiti di quanto previsto nei contratti di mandato sottoscritti dai soggetti finanziatori che sostengono gli oneri relativi alla realizzazione degli interconnector.
  Inoltre, si sottolinea che all'iter autorizzativo di tali progetti possono partecipare le amministrazioni locali coinvolte, che in tale sede possono rappresentare le esigenze e le problematiche del territorio. Tuttavia, ai sensi della legge, qualsiasi accordo economico non può essere oggetto del confronto tra istituzioni e proponente nel procedimento autorizzativo, fermo restando le compensazioni ambientali.
  Circa il progetto di interconnessione Italia – Montenegro e le modalità di partecipazione finanziaria al progetto per i privati, si evidenzia che il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato Terna Pag. 93al trasferimento della capacità assegnata di 300 MW dalla frontiera Nord Africa alla frontiera con il Montenegro, preso atto dell'impossibilità a realizzare l'interconnessione con il Nord-Africa, originariamente individuata per il progetto interconnector, per l'evoluzione dello scenario energetico, nonché, per le difficoltà sorte con i gestori di rete del Nord Africa.
  In seguito a tale cambiamento, parte dell'onere inizialmente interamente previsto a carico dei consumatori italiani, sarà sostenuto da finanziatori privati con una corrispondente riduzione dell'onere tariffario.
  Con riferimento all'audizione dell'ex Viceministro De Vincenti, citata dall'Interrogante, sottolineo che è stato ribadito in quella sede, che: «il Governo, nonostante il cambiamento di scenario, continua a considerare valido il progetto di interconnessione Italia – Montenegro» e che «il progetto risponde alla strategia europea e nazionale volta a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti attraverso investimenti sulle reti di interconnessione elettrica».
  Infine, fornisco i dati riepilogativi riguardanti i progetti di interconnessione ora in essere, evidenziando che tutta la documentazione è depositata presso gli Uffici del Ministero ed è visionabile ai sensi della legge 241/1990:
   ITALIA-MONTENEGRO, il progetto è stato autorizzato dal Mise, di concerto con il Ministero Ambiente e previa intesa della Regione Abruzzo nel 2011. Si è in attesa della presentazione da parte dei soggetti autorizzati dell'istanza di esenzione ex Reg. CE n. 714/2009.
   ITALIA-FRANCIA, è stata presentata istanza di esenzione ai sensi della normativa europea: ad oggi tale istanza, con l'annessa documentazione, è all'attenzione dell'AEEGSI, come previsto dal Regolamento n. 714/2009.
   ITALIA-SVIZZERA, è stato avviato l'iter autorizzativo, su istanza di Terna S.p.A. e ad oggi è in corso l'endoprocedimento di Valutazione di Impatto Ambientale presso la Commissione VIA del Ministero dell'ambiente.
   ITALIA-SLOVENIA, è stato avviato dal Mise l'iter autorizzativo, su istanza di Terna S.p.A.
   ITALIA-AUSTRIA, per il quale è stata presentata da Terna S.p.A. istanza di autorizzazione della succitata opera presso il Ministero dello sviluppo economico.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05966 Rubinato: Iniziative a favore dei titolari di diritti di modelli di design registrato a livello comunitario.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito a quanto rappresentato dagli Onorevoli Interroganti sulla vicenda che coinvolge l'azienda italiana «Miniforms», quale licenziataria di un modello comunitario registrato, si rappresenta che la normativa vigente salvaguarda le imprese nazionali attraverso l'attribuzione della giurisdizione sulla validità del disegno comunitario registrato ai Tribunali degli stati membri che in Italia sono individuati ai sensi dell'articolo 120, comma 5, del codice della proprietà industriale (D.lgs. 30/2005 di seguito CPI).
  Questi possono in ogni caso valutare, in ogni stato e grado del procedimento, di sollevare eventuali questioni pregiudiziali davanti alla Corte di Giustizia UE che, peraltro, sarebbe da ultimo competente a giudicare le decisioni dell'UAMI (ufficio per l'armonizzazione del mercato interno).
  Ciò premesso, dalla ricostruzione in fatto contenuta nell'atto in esame non sembrerebbe sussistere alcun conflitto di valutazione tra i Tribunali di Trieste e Venezia, in quanto quest'ultimo, in accoglimento della richiesta attorea, avrebbe esercitato legittimamente la facoltà di sospendere il giudizio per consentire al convenuto di devolvere all'UAMI, quale organo che ha concesso la registrazione a livello comunitario del modello, la decisione sulla validità del titolo, ai sensi dell'articolo 86, comma 3 del Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari.
   Peraltro, l'articolo 91 comma 2 del regolamento citato prevede espressamente la facoltà dell'UAMI, d'ufficio o su istanza di parte, di sospendere il giudizio in caso di litispendenza del giudizio di nullità davanti ad un giudice nazionale.
  Pertanto, considerato che l'attuale assetto regolamentare appare idoneo ad offrire un elevato livello di garanzia e tutela dei titolari dei diritti dei modelli comunitari registrati e che non sembrano rilevarsi violazioni o incongruenze nell'operato dell'UAMI, la vicenda rappresentata rientra nell'ambito della tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini italiani.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06054 Ricciatti: Istanza di permesso in terraferma denominata «Monte Porzio».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'intervento normativo effettuato con il decreto-legge «Sblocca Italia» si è inteso favorire lo sviluppo delle risorse energetiche nazionali, introducendo misure che garantiscano la ripresa delle attività produttive e la razionalizzazione delle procedure burocratiche, senza modificare alcunché in termini di partecipazione del territorio ai procedimenti di rilascio dei titoli minerari. Per tali titoli – ed anche per il titolo concessorio unico – è prevista, infatti, per la terraferma, l'acquisizione dell'intesa regionale.
  Per quanto riguarda il disposto di cui all'articolo 38 del decreto-legge «Sblocca Italia» in base al quale, se le opere necessarie allo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale comportano variazione degli strumenti urbanistici, la relativa autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, si precisa che la disposizione non rappresenta una novità, richiamando una norma già esistente nell'ordinamento, in materia energetica. L'articolo 1, comma 82-bis della legge 23 agosto 2004, n. 239, così come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, già prevedeva infatti i medesimi effetti per l'autorizzazione allo svolgimento delle opere in parola.
  Con riferimento al permesso di ricerca citato dall'interrogante, si rappresenta invece che l'istanza, presentata dalla società MAC OIL S.p.A., è stata pubblicata sul BUIG del 30 aprile 2015 e sulla GUUE n. 147 del 5 maggio 2015, per la presentazione di eventuali istanze in concorrenza entro il 5 agosto 2015. Decorso tale termine è prevista, anche ai fini della selezione delle domande in concorrenza, l'acquisizione del parere della Sezione UNMIG competente per territorio e della CIRM (Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie), integrata, per i titoli in terraferma, da un rappresentante della Regione interessata.
  Si specifica che solo a seguito della comunicazione dell'esito motivato della risoluzione in ordine alle eventuali istanze in concorrenza sarà attivato il procedimento unico per il rilascio del titolo minerario al quale partecipano, ai sensi della legge n. 239/2004, le amministrazioni statali e regionali interessate.
  Nell'ambito di tale procedimento vengono, dunque, acquisiti i pareri delle amministrazioni, l'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale e, per la terraferma, l'intesa della Regione. Si rappresenta che nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, non ancora avviata per l'istanza menzionata dall'Interrogante, chiunque ne abbia interesse potrà prendere visione del progetto, del relativo studio ambientale e presentare osservazioni, che dovranno essere acquisite e valutate dall'autorità competente.
  Ai Comuni dovrà essere, inoltre, data notizia dell'avvenuto rilascio del titolo minerario, il cui decreto di conferimento viene pubblicato sul sito internet della Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche del MiSE. Successivamente, nell'eventuale fase autorizzatoria del pozzo esplorativo, gli enti locali saranno pienamente coinvolti nella conferenza di servizi funzionale all'adozione della decisione finale. Come previsto dalla legge 239/2004, infatti, l'autorizzazione Pag. 96alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio UNMIG territorialmente competente, a seguito di un procedimento unico al quale partecipano la Regione e gli enti locali interessati.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06259 Terrosi: Questioni inerenti il progetto denominato «Castelgiorgio» proposto dalla società ITW LKW Geotermia Italia Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 modificato dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dall'articolo 28 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha previsto che al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale sono considerati di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e con potenza nominale installata non superiore a 5 MW elettrici per ciascuna centrale.
  Si tratta, dunque, di impianti di taglia non elevata, generalmente caratterizzati da ridotte dimensioni e impatti ambientali, realizzati al fine di verificare la profittabilità industriale di questa nuova tipologia di impianti a emissioni nulle.
  Con particolare riferimento all'istanza di permesso di ricerca denominata «Castelgiorgio – Torre Alfina», citata nell'atto in parola, si specifica che la Conferenza dei Servizi di cui è detto nel medesimo atto, è stata convocata con le Amministrazioni interessate, per esigenze istruttorie, al fine di poter illustrare il progetto ed eventualmente richiedere ulteriori elementi informativi. Non è stata, pertanto, conferita alcuna autorizzazione.
  Si evidenzia, inoltre, che con l'approvazione in sede di Commissioni riunite (VIII ambiente e X attività produttive), della risoluzione n. 8-00103, il Governo ha assunto una serie di impegni relativi alle attività geotermiche, tra i quali quello di emanare «linee guida» che individuino i criteri generali per lo sfruttamento in sicurezza della risorsa, tenendo conto delle implicazioni che l'attività geotermica comporta relativamente al bilancio idrologico complessivo, al rischio di inquinamento delle falde, alla qualità dell'aria e all'induzione di sismicità.
  In proposito il Ministero dello sviluppo economico ha intrapreso i lavori relativi all'elaborazione delle predette linee guida con l'intento di ultimare gli stessi nel più breve tempo consentito.
  In merito all'ulteriore impegno richiamato dagli interroganti, in base al quale il Governo è tenuto «a rilasciare, a seguito dell'emanazione delle linee guida, tutte le autorizzazioni per i progetti di impianti geotermici, comprese quelle relative ai procedimenti in corso, nel rispetto delle prescrizioni ivi previste», chiarisco che l'impegno non prevede che nelle more dell'adozione delle linee guida non possano essere, comunque, rilasciate autorizzazioni. Tra l'altro, l'ipotesi di una moratoria sugli impianti geotermici, pur essendo stata valutata in sede di discussione della risoluzione citata nell'atto di cui si discute, non ha trovato accoglimento.
  Alla luce degli elementi forniti dagli uffici competenti risulta, quindi, che il Mise non ha posto in essere attività contrastanti con gli impegni assunti dal Governo.