Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 novembre 2015
534.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 98 del 1998, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Atto n. 208.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 98 del 1998, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Atto n. 208);
   rilevato come il recepimento della direttiva 2014/59/UE nell'ordinamento italiano sia stato articolato in due provvedimenti e come dunque lo schema di decreto sia necessariamente legato alle previsioni recate dallo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Atto n. 209);
   rilevato come lo schema di decreto apporti i correttivi alla disciplina del Testo unico bancario (TUB) e del Testo unico della finanza (TUF) necessari al recepimento della citata direttiva 2014/59/UE;
   segnalata la necessità di prestare la massima attenzione rispetto a ogni modifica nell'ordine gerarchico riconosciuto ai diversi creditori della banca ai fini dell'applicazione del meccanismo di liquidazione, al fine di evitare ogni distorsione rispetto al trattamento dei diversi strumenti di debito, la quale potrebbe avere effetti negativi rispetto ai costi e alle prospettive di finanziamento dell'economia reale;
   ribadita la necessità, già più volte segnalata, di assicurare la massima collaborazione e sinergia, sia a livello nazionale, sia a livello sovranazionale, tra tutte le autorità che esercitano a vario titolo competenze sulle tematiche affrontate dal provvedimento;
   evidenziata la necessità di procedere quanto prima al recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/59/UE, sia per assicurare l'indispensabile chiarezza e stabilità al quadro normativo in materia, sia al fine di consentire la conclusione della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della predetta direttiva 2014/59/UE,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   con riferimento alla lettera c) del nuovo comma 1-bis dell'articolo 91 del TUB, introdotto dall'articolo 1, comma 33, dello schema di decreto legislativo, in base alla quale, dopo i depositi protetti, i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti e i depositi di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese, gli altri depositi presso la banca sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari, comportando conseguentemente una maggiore rischiosità per le obbligazioni senior e le altre Pag. 109passività analoghe, si preveda invece di attenersi strettamente all'ordine gerarchico tra i creditori contemplato dall'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE, il quale non prevede tale speciale meccanismo di preferenza in favore dei depositi diversi dai depositi protetti, dai crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti e dai depositi di persone fisiche, microimprese e PMI, stabilendo in alternativa, attraverso un'integrazione dell'articolo 3 dello schema di decreto, che la predetta clausola di «depositor preference estesa», la quale avrebbe riflessi anche sull'attuazione del bail – in ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera a), dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Atto n. 209), si applichi solo a decorrere dal 1o gennaio 2019;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di assicurare il più ampio coinvolgimento della CONSOB nelle procedure di cui allo schema di decreto legislativo, con particolare riguardo all'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, laddove si introducono nel corpo del Testo unico della finanza – TUF gli articoli 55-ter (relativo ai piani di risanamento individuale delle società di intermediazione mobiliare – SIM), 55-quater (relativo al sostegno finanziario di gruppo per le SIM appartenenti a gruppi) e 55-quinquies (relativo alle misure di intervento precoce che la Banca d'Italia può adottare nei confronti delle SIM); nonché con riguardo all'articolo 2, comma 6, dello schema, laddove si introducono nel TUF gli articoli 60-bis.3 (relativo alla risolvibilità delle SIM) e 60-bis.4 (relativo alla risoluzione e alle altre procedure di gestione delle crisi per quanto riguarda le SIM), prevedendo in tali casi che sia acquisito il parere della CONSOB nei procedimenti incardinati presso la Banca d'Italia, laddove vengano in rilievo profili attinenti alla prestazione dei servizi di investimento, nonché introducendo il dovere per la Banca d'Italia di comunicare tempestivamente alla CONSOB i provvedimenti finali (non pubblici) assunti in applicazione della Direttiva 2014/59/UE;
   b) valuti il Governo di sostituire l'articolo 1, comma 26, lettera b), dello schema di decreto con la seguente:
   «b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-ter. In assenza di un contratto di garanzia finanziaria, accordo di netting o accordo di compensazione, in deroga all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa».

Pag. 110

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 98 del 1998, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Atto n. 208.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL DEPUTATO PESCO E ALTRI

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 98 del 1998, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Atto n. 208);
   premesso che:
    la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/59/UE – nota come BRRD Bank Recovery and Resolution Directive – istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento: tale direttiva è entrata in vigore il 2 luglio 2014 ed il termine per il recepimento è stato fissato al 31 dicembre 2014; gli Stati membri devono applicare le disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative ad alcune procedure – tra cui il cosiddetto bail in – che dovranno essere applicate non oltre il 1o gennaio 2016;
    la Commissione Europea, con lettera del 28 gennaio 2015 ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione n. 2015/0066 per il mancato recepimento della direttiva 2014/59/UE;
    lo schema di decreto legislativo introduce nel Testo unico bancario le disposizioni relative ai piani di risanamento, alle forme di sostegno all'interno dei gruppi bancari ed alle misure di intervento precoce; inoltre lo schema di decreto modifica le norme sull'amministrazione straordinaria delle banche e la disciplina della liquidazione coatta amministrativa; la medesima disciplina è inserita nel Testo unico in materia di intermediazione finanziaria e si applica alle società di intermediazione mobiliare (SIM); inoltre lo schema di decreto detta disposizioni sulle procedure di risoluzione delle SIM non incluse in un gruppo bancario o che non rientrino nell'ambito della vigilanza consolidata (cosiddette SIM stand alone);
    il principale obiettivo della direttiva 2014/59/UE è quello di predisporre strumenti e procedure di risoluzione e gestione delle crisi bancarie e finanziarie escludendo in prima istanza il rischio sovrano e prevedendo che gli interventi degli Stati membri, nel rifinanziare la banca in crisi, possano avvenire solo previa condivisione degli oneri da parte degli azionisti, degli obbligazionisti e dei depositanti oltre i 100.000 euro non protetti da schemi di garanzia dei depositi (si tratta del cosiddetto bail in);
    lo schema di decreto legislativo, così come lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Atto n. 209) individua la Banca d'Italia come autorità Pag. 111di risoluzione nazionale: per quanto concerne l'esercizio delle nuove competenze (nonché le connesse modifiche del Testo unico bancario e del Testo unico finanziario), l'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge di delegazione europea 2014 prevede si debba tener conto della ripartizione delle attribuzioni tra Banca d'Italia e CONSOB individuate dalla legislazione vigente; da un'attenta disamina si evince che le disposizioni dettate dal combinato disposto degli schemi di decreto legislativo n. 208 e n. 209 non sono pienamente coerenti e compatibili con le disposizioni delle direttive europee in materia di abusi di mercato e di trasparenza dell'informazione societaria, creando, in tal modo, possibili conflitti di competenza tra le suddette autorità e, di conseguenza, possibili difficoltà in materia di vigilanza: in particolar modo la limitazione delle informazioni privilegiate, nel caso di società quotate in borsa, si scontra con la necessità di assicurare il corretto funzionamento del mercato finanziario e la tutela degli investitori;
    altro argomento che implica una maggiore attenzione in fase di recepimento è l'istituto del bail in, in particolar modo per gli aspetti legali e giuridici relativi al principio costituzionale della tutela del risparmio: lo strumento del bail in consente all'autorità di risoluzione di ridurre gli importi dovuti ai creditori della banca in crisi e/o di convertirli in capitale prima del conclamarsi della crisi e il principale problema di tale strumento è la sua applicabilità a tutte le passività presenti nel bilancio della banca dissestata, a prescindere dal momento in cui tali passività sono state emesse, laddove risulta invece poco ragionevole e di dubbia legittimità costituzionale l'applicazione di misure in peius per i clienti ed i risparmiatori della banca che dovranno farsi carico di passività emesse antecedentemente rispetto al momento in cui hanno maturato il proprio risparmio ovvero abbiano sottoscritto strumenti finanziari utilizzati con il bail in per rifinanziare la banca in crisi;
    dall'esame del combinato disposto dello schema di decreto legislativo e dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Atto n. 209) si evince che i depositi garantiti sembrerebbero – in linea di principio – esclusi dal bail in, in quanto al loro posto interverrà il sistema nazionale di garanzia dei depositi (Deposit Guarantee Schemes – DGS); in realtà sarebbe opportuno affermare che anche i depositi garantiti siano sottoposti all'applicazione del bail in (quindi ad una speciale forma di «esproprio forzato»), ma piuttosto che utilizzare le risorse dei medesimi depositi garantiti vengono utilizzate le risorse dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi;
    al finanziamento di tali sistemi di garanzia, seppur indirettamente, contribuiscono gli stessi risparmiatori e clienti della banca, attraverso gli attivi sia derivanti dalla gestione del risparmio sia derivanti dai servizi resi alla clientela: si evince quindi che la direttiva BRRD ed il combinato disposto dai due schemi di decreto legislativo n. 208 e n. 209 trasferisce il rischio delle crisi bancarie dal sistema bancario nel suo complesso ai singoli, ignari ed indifesi consumatori e risparmiatori: tale sistema di gestione e risoluzione delle crisi non è corretto sul piano morale nei confronti dei cittadini e soprattutto implica rilevanti questioni di legittimità costituzionale, infatti tale normativa:
   a) potrebbe violare l'articolo 47 della Costituzione, in quanto il primo comma del medesimo articolo sancisce esplicitamente: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito»; se ne desume che la Repubblica ha il dovere di incoraggiare e tutelare il risparmio, in ogni forma attraverso la quale viene depositato presso gli istituti di credito, ed a tal fine disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito; quindi, l'esercizio del credito deve essere disciplinato, Pag. 112coordinato e controllato proprio al fine di non arrecare ogni genere di pregiudizio al risparmio (o meglio alla gestione del risparmio); dal contenuto della direttiva BRRD e soprattutto dal tenore degli schemi di decreto legislativo n. 208 e n. 209 non si desume il rispetto di tale principio costituzionale e non si esclude che il recepimento di tale direttiva possa dar seguito e numerose azioni giudiziarie preposte ad affermare l'inviolabilità delle disposizioni costituzionali;
   b) potrebbe violare l'articolo 42 della Costituzione, in quanto il terzo comma del medesimo articolo sancisce esplicitamente: «La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale»; l'applicazione del bail in sul piano sostanziale si concreta in un «esproprio per motivi d'interesse generale» finalizzato, nel caso specifico, alla stabilità del sistema bancario e finanziario nel suo complesso e sia la direttiva BRRD sia il combinato disposto degli schemi di decreto legislativo n. 208 e n. 209 non prevedono forme di indennizzo «dell'esproprio subito», in quanto i crediti vengono trasformati in capitale di rischio ovvero compensati con le passività subite dalla banca a prescindere dal momento in cui tali passività sono state emesse;
   altro aspetto che merita riflessione riguarda la circostanza che l'applicazione del bail in è subordinata ad una crisi bancaria dovuta ad una non corretta gestione da parte del management della banca medesima: per sintetizzare, i risparmiatori coprono con il proprio risparmio le perdite generate dalla non corretta gestione del management della banca; dal momento che i clienti ed i risparmiatori della banca non ricevono compensi o indennità e non partecipano attivamente alla gestione della banca appare assurdo e fuori di ogni logica del diritto commerciale – oltre che costituzionale – che gli stessi contribuiscano alle sole perdite della banca;
   è doveroso sottolineare che per le banche popolari e per le banche di credito cooperativo il patrimonio della banca è di «proprietà» dei soci, anche se vigono peculiari limitazioni normative, ma, nonostante ciò, si potrebbe ritenere che se tutti i clienti delle banche popolari e di credito cooperativo fossero anche soci della stessa banca il pecking order avrebbe una logica in quanto i soci delle banche popolari e di credito cooperativo partecipano attivamente alla gestione della «propria» banca;
   si confermano le questioni di legittimità costituzionale sollevate ma il ragionamento è utile a far comprendere che per le banche società per azioni il bail in ed il pecking order indicato dagli schemi di decreto legislativo n. 208 e n. 209 è del tutto irragionevole, in quanto per tale tipologia di banche è prevista la distribuzione di dividendi ai soci; ci si può dunque domandare se sia corretto applicare il bail in ai risparmi dei clienti delle banche S.p.a a prescindere dal momento in cui si siano generate le passività della banca anche se durante i precedenti periodi di gestione siano stati distribuiti dividendi ai soci: in questo caso sarebbe ulteriormente inopportuno indurre i risparmiatori a coprire le passività delle banche S.p.a. senza una partecipazione alla gestione o quantomeno ai risultati di gestione della medesima banca; si potrebbe quindi applicare il bail in solo se i clienti della banca partecipino alla distribuzione dei dividendi, partecipando quindi sia alla distribuzione dei dividendi che alla copertura delle passività; molte società hanno già distribuito strumenti finanziari che consentono ai sottoscrittori di partecipare ai risultati di gestione, quindi non sembrano sussistere vincoli di natura giuridica o economica ad estendere ai risparmiatori i dividendi distribuibili dalle banche S.p.a.;
   in aggiunta a quanto rilevato è doveroso affermare che sembra opportuno procedere alla divisione delle banche commerciali dalle banche d'investimento, in quanto i danni derivanti dagli investimenti di natura speculativa non possono ricadere sugli ignari risparmiatori mediante un successivo salvataggio proprio grazie allo strumento del bail in e quindi servendosi Pag. 113del risparmio delle famiglie italiane;
   la Banca d'Italia supervisiona i mercati monetari e finanziari insieme alla Banca centrale europea e la Banca d'Italia sarà l'unica autorità in ambito italiano di risoluzione delle crisi bancarie autorizzata, come deciso all'interno della nuova normativa BRRD: tali attività sono funzionali alla stabilità sistemica del mercato monetario e finanziario e per tal motivo non si può non riconoscere alla Banca d'Italia una responsabilità nell'ipotesi di crisi bancarie pregiudizievoli per la stessa stabilità sistemica;
   sulla base delle argomentazioni esposte si può ritenere che le crisi bancarie non possono che essere gestite e risolte dalla Banca d'Italia mediante la sostituzione dei vertici aziendali con commissari nominati ad hoc e mediante un aumento di capitale sottoscritto interamente dalla medesima Banca d'Italia; una volta risolta la crisi la Banca d'Italia procederà alla vendita delle azioni sottoscritte a favore di investitori istituzionali o qualificati: questa modalità di risoluzione delle crisi bancarie consente di confinare la gestione e risoluzione della crisi nell'ambito dello stesso sistema bancario, senza un intervento erariale e soprattutto senza alcun utilizzo del risparmio degli ignari cittadini,
  esprime

PARERE CONTRARIO

Pesco, Pisano, Villarosa, Ruocco, Alberti, Fico.

Pag. 114

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Atto n. 209.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Atto n. 209);
   rilevata l'estrema ampiezza, complessità e rilevanza della normativa introdotta, che ha reso necessario procedere al recepimento della direttiva 2014/59/UE nell'ordinamento italiano attraverso due provvedimenti e sottolineato come lo schema di decreto sia dunque necessariamente legato alle disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 98 del 1998, in attuazione della medesima direttiva 2014/59/UE (Atto n. 208);
   evidenziato come le norme di cui si dispone il recepimento innovino profondamente i meccanismi di gestione delle crisi bancarie, in primo luogo al fine di escludere che, come avvenuto anche nel recente passato in altri Paesi, il costo delle crisi stesse si scarichi sui bilanci pubblici e, conseguentemente, sui contribuenti, responsabilizzando maggiormente gli amministratori e gli azionisti delle banche e scoraggiando in tal modo comportamenti viziati da azzardo morale, introducendo in tale prospettiva il nuovo strumento della procedura di risoluzione della crisi, nonché prevedendo strumenti preventivi di intervento volti a anticipare alla fase fisiologica dell'attività bancaria la gestione dell'eventuale crisi;
   rilevato come lo strumento della risoluzione della crisi consentirà alle autorità competenti di attivare una serie di misure quali: vendere una parte dell'attività bancaria a un acquirente privato; trasferire temporaneamente le attività e passività a un'entità (bridge bank) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato; trasferire le attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli; applicare il bail-in, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali;
   sottolineata la novità e la delicatezza dello strumento del bail-in, il quale potrebbe comportare il coinvolgimento nella risoluzione della crisi, sia pure entro limiti precisi e rigorosi, anche dei depositari presso le banche, e rilevata l'esigenza di assicurare, in tale contesto, il contemperamento tra l'esigenza di stabilità dei singoli intermediari e del sistema creditizio nel suo complesso e quella di assicurare la doverosa tutela del risparmio;
   considerata la necessità di assicurare il necessario coordinamento tra la disciplina attuativa della direttiva 2014/59/UE e il quadro normativo già in vigore;
   evidenziata la necessità di procedere quanto prima al recepimento nell'ordinamento Pag. 115nazionale della direttiva 2014/59/UE, sia per assicurare l'indispensabile chiarezza e stabilità al quadro normativo in materia, sia al fine di consentire la conclusione della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della predetta direttiva 2014/59/UE,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   nell'ambito dell'applicazione dei meccanismi di salvataggio interno (bail-in), con riferimento al privilegio dato agli «altri depositi» dall'articolo 91, comma 1-bis, lettera c), del Testo unico bancario (TUB), introdotto dall'articolo 1, comma 33, dello schema di decreto legislativo n. 208, in base alla quale, dopo i depositi protetti, i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti e i depositi di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese, gli altri depositi presso la banca sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari, comportando conseguentemente una maggiore rischiosità per le obbligazioni senior e le altre passività analoghe, si preveda invece di attenersi strettamente all'ordine gerarchico tra i creditori contemplato dall'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE, il quale non prevede tale speciale meccanismo di preferenza in favore dei depositi diversi dai depositi protetti, dai crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti e dai depositi di persone fisiche, microimprese e PMI, ovvero si stabilisca, in alternativa, che la predetta clausola di «depositor preference estesa», la quale avrebbe riflessi anche sull'attuazione del bail – in ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera a), dello schema di decreto legislativo, si applichi solo a decorrere dal 1o gennaio 2019;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di integrare il testo degli articoli 70 e 72 dello schema di decreto nel senso di fare anche riferimento ai compiti del Single Resolution Board in relazione ai collegi di risoluzione, integrando altresì le definizioni recate dall'articolo 1 dello schema di decreto, inserendovi un'indicazione circa il ruolo del SRB;
   b) con riferimento all'articolo 22 dello schema, recante i «Principi della risoluzione», valuti il Governo l'opportunità di chiarire, al comma 1, lettera c), che, ai fini della valutazione delle perdite, rileva il momento dell'adozione della misura di risoluzione, e non quello di un'eventuale contestazione;
   c) con riferimento all'articolo 27 dello schema, il quale indica i presupposti per la riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale, valuti il Governo l'opportunità di espungere le parole: «anche in combinazione con l'intervento di uno o più soggetti privati o misure qualificate dalla Commissione Europea come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea», in quanto tale previsione non sembra trovare corrispondenza nel testo della direttiva 2014/59/UE;
   d) valuti il Governo l'opportunità di espungere dallo schema di decreto la previsione del comma 6 dell'articolo 47, la quale prevede che, in caso di cessione di beni e rapporti giuridici di un intermediario in crisi, non si applichino gli obblighi di comunicazione riguardanti le partecipazioni rilevanti in società quotate, di cui all'articolo 120 del Testo unico della finanza, in quanto tale previsione appare porsi in contrasto con le previsioni della direttiva 2004/109/CE (cosiddetta direttiva Transparency), che stabilisce la tempestiva diffusione al pubblico delle informazioni sui soggetti che superano determinate soglie partecipative nelle società quotate;
   e) valuti il Governo l'opportunità di stabilire modalità applicative del bail-in coerenti con la forma societaria cooperativa, integrando a tal fine il testo dell'articolo 53 dello schema di decreto, relativo Pag. 116alle autorizzazioni, nel senso di stabilire che rimangono impregiudicati diritti e doveri derivanti da un contratto avente ad oggetto la fornitura di garanzia sul debito emesso dalla banca, da parte di un soggetto terzo, compreso un consorzio di garanzia mutualistica, nei confronti del creditore al cui titolo di debito è stato applicato il bail-in, nonché specificando che, quando la garanzia emessa da un consorzio mutualistico è coperta da risorse liquide indisponibili per altri usi o da impegni irrevocabili delle consorziate, computate nel patrimonio del consorzio ma assistite da garanzie finanziarie delle stesse consorziate emittenti il debito e che tali passività, per la quota parte garantita, possono essere sottratte in via generale al bail-in;
   f) con riferimento all'articolo 55 dello schema di decreto, il quale disciplina il tasso di conversione del debito in capitale, valuti il Governo l'opportunità di integrare il comma 2 del medesimo articolo, nel senso di specificare che, ove la conversione riguardi titoli subordinati, la graduazione dei tassi di conversione segue i diversi gradi di subordinazione del titolo;
   g) valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 5 dell'articolo 99 dello schema di decreto, il quale prevede l'obbligo di differire la diffusione al pubblico della notizia relativa alla procedura di risoluzione sino al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul sito web della Banca d'Italia e su quello dell'ente sottoposto a risoluzione, anche ove la sussistenza dei presupposti per l'avvio della procedura sia già nota all'emittente e ai componenti dei suoi organi di amministrazione, in quanto la predetta norma, che non è volta a recepire specifiche disposizioni della direttiva 2014/59/UE, appare in contrasto con la direttiva comunitaria sugli abusi di mercato, la quale, invece, impone la diffusione al pubblico, senza indugio, di qualsiasi informazione price sensitive, al fine di garantire un corretto processo di formazione dei prezzi e di assicurare che le decisioni degli investitori e dei depositanti siano sempre correttamente orientate; al riguardo valuti il Governo l'opportunità di prevedere invece per l'intermediario la mera facoltà, e non l'obbligo, di differire la diffusione al pubblico della notizia relativa alla procedura di risoluzione sino al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, facendo in tal modo ricadere la fattispecie delle crisi bancarie nell'ambito applicativo generale della vigente disciplina dettata dal TUF in tema di abusi di mercato e diffusione al pubblico di informazioni rilevanti.

Pag. 117

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Atto n. 209.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL DEPUTATO PESCO E ALTRI

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Atto n. 209);
   premesso che:
    la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/59/UE – nota come BRRD Bank Recovery and Resolution Directive – istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento: tale direttiva è entrata in vigore il 2 luglio 2014 ed il termine per il recepimento è stato fissato al 31 dicembre 2014; gli Stati membri devono applicare le disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative ad alcune procedure – tra cui il cosiddetto bail in – che dovranno essere applicate non oltre il 1o gennaio 2016;
    la Commissione Europea, con lettera del 28 gennaio 2015 ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione n. 2015/0066 per il mancato recepimento della direttiva 2014/59/UE;
    lo schema di decreto legislativo introduce la disciplina in materia di predisposizione dei piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure, adozione delle misure di risoluzione, gestione delle crisi di gruppi cross-border, poteri e funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e disciplina dei fondi di risoluzione nazionale;
    il principale obiettivo della direttiva 2014/59/UE è quello di predisporre strumenti e procedure di risoluzione e gestione delle crisi bancarie e finanziarie escludendo in prima istanza il rischio sovrano e prevedendo che gli interventi degli Stati membri, nel rifinanziare la banca in crisi, possano avvenire solo previa condivisione degli oneri da parte degli azionisti, degli obbligazionisti e dei depositanti oltre i 100.000 euro non protetti da schemi di garanzia dei depositi (si tratta del cosiddetto bail in);
    lo schema di decreto legislativo, così come lo schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 98 del 1998, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Atto n. 208) individua la Banca d'Italia come autorità di risoluzione nazionale: per quanto concerne l'esercizio delle nuove competenze (nonché le connesse modifiche del Testo unico bancario e del Testo unico della finanza), l'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge di delegazione europea 2014 prevede si debba tener conto della ripartizione delle attribuzioni tra Banca d'Italia e CONSOB individuate dalla legislazione vigente; da un'attenta disamina si evince che le disposizioni dettate dal combinato disposto Pag. 118degli schemi di decreto legislativo n. 208 e n. 209 non sono pienamente coerenti e compatibili con le disposizioni delle direttive europee in materia di abusi di mercato e di trasparenza dell'informazione societaria, creando, in tal modo, possibili conflitti di competenza tra le suddette autorità e, di conseguenza, possibili difficoltà in materia di vigilanza: in particolar modo la limitazione delle informazioni privilegiate, nel caso di società quotate in borsa, si scontra con la necessità di assicurare il corretto funzionamento del mercato finanziario e la tutela degli investitori;
    le disposizioni richiamate e contenute nell'articolo 99 dello schema di decreto legislativo non sembrerebbero trovare riscontro nel testo della direttiva 2014/59/UE ed altresì non sembra opportuno opporre la riservatezza all'Autorità di vigilanza dei mercati finanziari: si reputa quindi opportuno modificare il testo dello schema di decreto legislativo predisponendo un corretto riparto di attribuzioni tra la Banca d'Italia e la CONSOB, garantendo a quest'ultima il corretto esercizio dei poteri di vigilanza e di intervento sui mercati e sugli emittenti;
    altro argomento che implica una maggiore attenzione in fase di recepimento è l'istituto del bail in, in particolar modo per gli aspetti legali e giuridici relativi al principio costituzionale della tutela del risparmio: lo strumento del bail in consente all'autorità di risoluzione di ridurre gli importi dovuti ai creditori della banca in crisi e/o di convertirli in capitale prima del conclamarsi della crisi e il principale problema di tale strumento è la sua applicabilità a tutte le passività presenti nel bilancio della banca dissestata, a prescindere dal momento in cui tali passività sono state emesse, laddove risulta invece poco ragionevole e di dubbia legittimità costituzionale l'applicazione di misure in peius per i clienti ed i risparmiatori della banca che dovranno farsi carico di passività emesse antecedentemente rispetto al momento in cui hanno maturato il proprio risparmio ovvero abbiano sottoscritto strumenti finanziari utilizzati con il bail in per rifinanziare la banca in crisi;
    dall'esame del combinato disposto dello schema di decreto legislativo e dello lo schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 98 del 1998, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Atto n. 208) si evince che i depositi garantiti sembrerebbero – in linea di principio – esclusi dal bail in, in quanto al loro posto interverrà il sistema nazionale di garanzia dei depositi (Deposit Guarantee Schemes – DGS); in realtà sarebbe opportuno affermare che anche i depositi garantiti siano sottoposti all'applicazione del bail in (quindi ad una speciale forma di «esproprio forzato»), ma piuttosto che utilizzare le risorse dei medesimi depositi garantiti vengono utilizzate le risorse dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi;
    al finanziamento di tali sistemi di garanzia, seppur indirettamente, contribuiscono gli stessi risparmiatori e clienti della banca, attraverso gli attivi sia derivanti dalla gestione del risparmio sia derivanti dai servizi resi alla clientela: si evince quindi che la direttiva BRRD ed il combinato disposto dai due schemi di decreto legislativo n. 208 e n. 209 trasferisce il rischio delle crisi bancarie dal sistema bancario nel suo complesso ai singoli, ignari ed indifesi consumatori e risparmiatori: tale sistema di gestione e risoluzione delle crisi non è corretto sul piano morale nei confronti dei cittadini e soprattutto implica rilevanti questioni di legittimità costituzionale, infatti tale normativa:
   a) potrebbe violare l'articolo 47 della Costituzione, in quanto il primo comma del medesimo articolo sancisce esplicitamente: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito»; se ne desume che la Repubblica Pag. 119ha il dovere di incoraggiare e tutelare il risparmio, in ogni forma attraverso la quale viene depositato presso gli istituti di credito, ed a tal fine disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito; quindi, l'esercizio del credito deve essere disciplinato, coordinato e controllato proprio al fine di non arrecare ogni genere di pregiudizio al risparmio (o meglio alla gestione del risparmio); dal contenuto della direttiva BRRD e soprattutto dal tenore degli schemi di decreto legislativo n. 208 e n. 209 non si desume il rispetto di tale principio costituzionale e non si esclude che il recepimento di tale direttiva possa dar seguito e numerose azioni giudiziarie preposte ad affermare l'inviolabilità delle disposizioni costituzionali;
   b) potrebbe violare l'articolo 42 della Costituzione, in quanto il terzo comma del medesimo articolo sancisce esplicitamente: «La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale»; l'applicazione del bail in sul piano sostanziale si concreta in un «esproprio per motivi d'interesse generale» finalizzato, nel caso specifico, alla stabilità del sistema bancario e finanziario nel suo complesso e sia la direttiva BRRD sia il combinato disposto degli schemi di decreto legislativo n. 208 e n. 209 non prevedono forme di indennizzo «dell'esproprio subito», in quanto i crediti vengono trasformati in capitale di rischio ovvero compensati con le passività subite dalla banca a prescindere dal momento in cui tali passività sono state emesse;
    altro aspetto che merita riflessione riguarda la circostanza che l'applicazione del bail in è subordinata ad una crisi bancaria dovuta ad una non corretta gestione da parte del management della banca medesima: per sintetizzare, i risparmiatori coprono con il proprio risparmio le perdite generate dalla non corretta gestione del management della banca; dal momento che i clienti ed i risparmiatori della banca non ricevono compensi o indennità e non partecipano attivamente alla gestione della banca appare assurdo e fuori di ogni logica del diritto commerciale – oltre che costituzionale – che gli stessi contribuiscano alle sole perdite della banca;
    è doveroso sottolineare che per le banche popolari e per le banche di credito cooperativo il patrimonio della banca è di «proprietà» dei soci, anche se vigono peculiari limitazioni normative, ma, nonostante ciò, si potrebbe ritenere che se tutti i clienti delle banche popolari e di credito cooperativo fossero anche soci della stessa banca il pecking order avrebbe una logica in quanto i soci delle banche popolari e di credito cooperativo partecipano attivamente alla gestione della «propria» banca;
    si confermano le questioni di legittimità costituzionale sollevate ma il ragionamento è utile a far comprendere che per le banche società per azioni il bail in ed il pecking order indicato dagli schemi di decreto legislativo n. 208 e n. 209 è del tutto irragionevole, in quanto per tale tipologia di banche è prevista la distribuzione di dividendi ai soci; ci si può dunque domandare se sia corretto applicare il bail in ai risparmi dei clienti delle banche S.p.a a prescindere dal momento in cui si siano generate le passività della banca anche se durante i precedenti periodi di gestione siano stati distribuiti dividendi ai soci: in questo caso sarebbe ulteriormente inopportuno indurre i risparmiatori a coprire le passività delle banche S.p.a. senza una partecipazione alla gestione o quantomeno ai risultati di gestione della medesima banca; si potrebbe quindi applicare il bail in solo se i clienti della banca partecipino alla distribuzione dei dividendi, partecipando quindi sia alla distribuzione dei dividendi che alla copertura delle passività; molte società hanno già distribuito strumenti finanziari che consentono ai sottoscrittori di partecipare ai risultati di gestione, quindi non sembrano sussistere vincoli di natura giuridica o economica ad estendere ai risparmiatori i dividendi distribuibili dalle banche S.p.a.;
    in aggiunta a quanto rilevato è doveroso affermare che sembra opportuno Pag. 120procedere alla divisione delle banche commerciali dalle banche d'investimento, in quanto i danni derivanti dagli investimenti di natura speculativa non possono ricadere sugli ignari risparmiatori mediante un successivo salvataggio proprio grazie allo strumento del bail in e quindi servendosi del risparmio delle famiglie italiane;
    la Banca d'Italia supervisiona i mercati monetari e finanziari insieme alla Banca centrale europea e la Banca d'Italia sarà l'unica autorità in ambito italiano di risoluzione delle crisi bancarie autorizzata, come deciso all'interno della nuova normativa BRRD: tali attività sono funzionali alla stabilità sistemica del mercato monetario e finanziario e per tal motivo non si può non riconoscere alla Banca d'Italia una responsabilità nell'ipotesi di crisi bancarie pregiudizievoli per la stessa stabilità sistemica;
    sulla base delle argomentazioni esposte si può ritenere che le crisi bancarie non possono che essere gestite e risolte dalla Banca d'Italia mediante la sostituzione dei vertici aziendali con commissari nominati ad hoc e mediante un aumento di capitale sottoscritto interamente dalla medesima Banca d'Italia; una volta risolta la crisi la Banca d'Italia procederà alla vendita delle azioni sottoscritte a favore di investitori istituzionali o qualificati: questa modalità di risoluzione delle crisi bancarie consente di confinare la gestione e risoluzione della crisi nell'ambito dello stesso sistema bancario, senza un intervento erariale e soprattutto senza alcun utilizzo del risparmio degli ignari cittadini,
  esprime

PARERE CONTRARIO

Pesco, Pisano, Villarosa, Ruocco, Alberti, Fico.

Pag. 121

ALLEGATO 5

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. Testo unificato C. 1138 e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 1138 ed abbinate, recante misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   condivise pienamente le finalità del provvedimento, il quale intende superare le criticità della disciplina vigente in materia che attualmente ostacolano la gestione delle aziende sequestrate e confiscate alla mafia secondo criteri di efficienza e sostenibilità economica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   con riferimento all'articolo 47, comma 3, lettera l), la quale, nel definire i principi e criteri direttivi della delega relativa alle imprese sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, prevedendo incentivi anche nelle forme della premialità fiscale, stabilisce che chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla loro destinazione o alla loro vendita, possa avvalersi di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare la compatibilità di tale agevolazione con la normativa dell'Unione europea in materia di IVA, in considerazione del fatto che gli Stati membri non hanno piena discrezionalità nell'introdurre regimi agevolati IVA, ma possono disporre in merito solo entro i limiti fissati dalla disciplina UE.