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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 novembre 2015
543.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari (Atto n. 221).

RELAZIONE DELLA RELATRICE, ONOREVOLE GHIZZONI

  Con lo schema di regolamento in esame si dà seguito alle modifiche previste dall'articolo 14 del decreto-legge 90/2014 – sulla materia dell'abilitazione scientifica nazionale introdotta dall'articolo 16 della legge 240/2010 per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari – che, a sua volta, riprendeva in gran parte i contenuti della risoluzione 8-00064, approvata il 18 giugno 2014 quale esito condiviso di approfondita discussione parlamentare, sui quali ritornerò approfonditamente tra breve.
  Data l'estensione e la profondità delle modifiche apportate, per ottenere una migliore leggibilità della normativa, il regolamento all'esame della Commissione sostituisce integralmente il vigente regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 222/2011) che, ai sensi dell'articolo 9 dell'attuale schema, continuerà ad applicarsi solo alle procedure già in corso.
  Sullo schema – deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 6 agosto 2015 – il Consiglio di Stato ha espresso, il 22 ottobre 2015, un parere favorevole con osservazioni, allegato, di cui darò conto con riferimento ai singoli punti.
  Segnalo, inoltre, che l'analisi di impatto della regolamentazione evidenzia che, trascorsi 2 anni dall'entrata in vigore del regolamento, si procederà ad una verifica sul grado di raggiungimento delle finalità, sui costi e sugli effetti prodotti, cui seguiranno, se necessario, interventi integrativi o correttivi.
  Nell'illustrare quanto prevede lo schema, mi soffermerò, in particolare, sulle modifiche rispetto al regolamento vigente, rimandando, per ulteriori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Gli impegni chiesti al Governo in occasione della citata risoluzione 8-00064 erano tesi a dare una soluzione alle criticità rilevate dagli esiti delle prime due tornate di ASN, durante le quali hanno conseguito l'abilitazione in 31.532 (9.661 per la prima fascia, 21.871 per la seconda) su 71.251 candidati (21.422 per la prima fascia, 49.829 per la seconda). In particolare si impegnava il Governo a realizzare i seguenti obiettivi:
   introdurre la presentazione «a sportello» delle domande dei candidati all'abilitazione slegandola da tornate periodiche e relative scadenze temporali;
   rivedere le modalità di composizione e nomina delle commissioni giudicatrici dell'abilitazione, soprattutto in merito alla presenza di commissari stranieri;
   rendere le commissioni maggiormente rappresentative dei settori scientifico-disciplinari meno numerosi che fanno parte del medesimo settore concorsuale e garantire una corretta valutazione dei candidati che sono cultori di discipline non Pag. 107rappresentate all'interno della commissione;
   chiarire le procedure e le regole che le commissioni devono seguire per attribuire l'abilitazione;
   rivedere il meccanismo dei criteri, parametri e indicatori sulla base dei quali la commissione valuta le pubblicazioni e i titoli dei candidati, al fine di ampliare l'analisi preventiva della significatività degli indicatori e il conseguente consenso su di essi e sulle relative soglie, eventualmente differenziandoli all'interno dei settori concorsuali molto articolati;
   disporre che gli indicatori personali siano resi noti all'interessato all'avvio e non al termine della procedura.

  Volendo riassumere questi obiettivi, essi fanno riferimento, da un lato, all'esigenza di rendere il più possibile continua e fluida la procedura per conseguire l'ASN la quale, si ricorda, costituisce semplicemente la certificazione del raggiungimento di un certo livello di qualità e quantità di produzione scientifica per essere ammessi a partecipare ai veri e propri concorsi banditi dalle università per assumere professori ordinari o associati. Continuità e fluidità che vanno nell'interesse sia dei singoli ricercatori interessati alla carriera universitaria che possono scegliere il momento per loro migliore per affrontare una valutazione scientifica del proprio lavoro, sia del sistema universitario che può evitare lo stress di valutazioni scientifiche comparative di migliaia di candidati mossi dalla sensazione di cogliere un'occasione forse irripetibile, sia infine del Ministero che eviterebbe di dover affrontare periodicamente il pesante carico burocratico di scadenze e procedure di tipo concorsuale con migliaia di candidati, atti e relativi eventuali ricorsi.
  Da un altro lato vi è l'esigenza di rendere ancor più trasparenti e, per quanto possibile, oggettive le valutazioni operate dalle commissioni, nei confronti sia dei singoli candidati, sia delle comunità disciplinari interessate, formando le commissioni nel modo più rappresentativo possibile di settori concorsuali ampi e articolati e fornendo alle commissioni regole procedurali chiare e ai candidati informazioni tempestive.
  Questi obiettivi sono stati inseriti nella modifica dell'articolo di legge istitutivo dell'ASN operata dal DL 90/2014 e costituiscono ora le principali modifiche che, in sostanza, lo schema di regolamento in esame apporta al regolamento vigente.
  La prima modifica recepita (articolo 3) riguarda la previsione di presentazione delle domande senza scadenze prefissate (cosiddetta modalità a sportello).
  Questa innovazione procedurale assolve a due obiettivi: orientare le commissioni ad un esame della maturità scientifica personale dei candidati, escludendo pertanto valutazioni comparative che sono proprie delle procedure concorsuali (ma che nella prima tornata di ASN sono state adottate da diverse commissioni); attribuire al candidato la possibilità di presentare domanda nel corso del biennio nel momento in cui riterrà la propria attività scientifica adeguata al livello richiesto per ottenere l'abilitazione, superando così la rigidità temporale disposta da un bando.
  Lo schema prevede all'articolo 3, c. 1, che le procedure per il conseguimento dell'ASN sono avviate, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia, con decreto direttoriale, adottato ogni due anni entro il mese di dicembre (sostanzialmente, in coincidenza con il termine di scadenza delle commissioni e la designazione di quelle nuove). Si fa marginalmente osservare che non è più prevista, rispetto al regolamento vigente, la pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, destinata ad ospitare solo gli atti delle istituzioni comunitarie.
  Un'ulteriore piccola variazione (comma 5) rispetto al regolamento vigente è quella relativa alla previsione che l'elenco delle pubblicazioni e dei titoli presentati da ciascun candidato sarà pubblicato unicamente sul sito del MIUR e non anche su siti dell'UE e dell'ateneo dove è insediata la commissione giudicatrice. Tale variazione Pag. 108appare opportuna per semplificare le procedure, visto anche il fatto che sul sito del MIUR è già presente un sito ufficiale dell'ASN al quale tutti gli interessati possono facilmente accedere per avere tutte le informazioni.
  L'articolo 3, comma 1, dispone che le domande sono presentate durante tutto l'anno, con esclusione del mese di agosto e degli ultimi 3 mesi precedenti la scadenza biennale della commissione. Riguardo a tale esclusione si precisa che il Consiglio di Stato ha osservato che essa stride con i principi di continuità ed efficienza che regolano l'attività dei pubblici uffici.
  La traduzione in norma regolamentare della procedura a sportello pare comunque condizionarne la portata, come si evince dalla disposizione del successivo articolo 8, comma 4, che introduce una forma di scadenza periodica laddove dispone che i valori dei parametri dell'attività scientifica di ciascun candidato sono calcolati con riferimento all'ultimo giorno di ogni bimestre per tutti i candidati che hanno presentato domanda nel corso del bimestre medesimo, il che non può che spingere i candidati a presentare la propria domanda negli ultimi giorni di tale periodo temporale, in modo da poter ottenere i migliori valori possibili dei propri indicatori.
  A tale proposito, la relazione illustrativa precisa che, fermo restando che le domande di abilitazione possono essere presentate a ciclo continuo, il meccanismo di accorpamento delle candidature presentate in ciascun bimestre trae origine dalla necessità che i parametri dell'attività scientifica dei candidati vengano accertati nello stesso momento.
  Al riguardo, il Consiglio di Stato ha suggerito di unificare i termini prevedendo un termine di tre mesi anche per la presa in carico delle domande da parte delle commissioni, al fine di evitare il possibile restringimento a due mesi del tempo effettivamente a disposizione della commissione per la valutazione dei candidati, a partire dai candidati che presentano la domanda dal secondo bimestre.
  Ad avviso del relatore, la soluzione da adottarsi dovrà garantire la massima fluidità alla procedura a sportello, fermo restando la garanzia, per il candidato, della massima garanzia di correttezza, legittimità e celerità del percorso amministrativo.
  Per quanto concerne i termini del procedimento si prevede, nello stesso comma, che la valutazione deve concludersi entro 3 mesi, decorrenti dalla scadenza del bimestre solare nel corso del quale è stata presentata la domanda, e che, entro 20 giorni decorrenti dalla stessa scadenza, la commissione calcola i valori dei parametri dell'attività scientifica dei candidati interessati e li comunica agli stessi per via informatica, come suggerito dalla risoluzione di Commissione. I medesimi candidati, nei successivi 10 giorni, possono ritirare la domanda nel caso in cui ritengano che i valori dei propri parametri non siano adeguati a quelli utilizzati dalla commissione.
  La seconda serie di modifiche sostanziali riguarda la composizione delle commissioni giudicatrici e la trasparenza e oggettività del loro lavoro, disciplinate dagli articoli 6 e 7 dello schema di decreto in esame.
  Le commissioni continuano ad essere nominate, per ciascun settore concorsuale, con decreto direttoriale, e a restare in carica per due anni. Il procedimento preordinato alla formazione delle stesse commissioni è avviato con decreto direttoriale nel terzo semestre di durata delle commissioni in carica (invece che ogni due anni, nel mese di maggio), al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità. Inoltre ogni commissione continua ad essere composta di 5 membri.
  Invece, dando seguito alle modifiche apportate alla norma primaria, viene meno, rispetto al regolamento vigente, la presenza di un commissario in servizio presso università di paesi aderenti all'OCSE diversi dall'Italia. Infatti, i commissari sono tutti sorteggiati all'interno di una lista di professori ordinari (del settore concorsuale di riferimento) in servizio presso università italiane. Inoltre, il medesimo Pag. 109articolo 6 precisa che deve trattarsi di professori in servizio, con esclusione di quelli già in quiescenza. Tuttavia, nel caso in cui il collocamento in quiescenza intervenga durante il periodo di durata in carica della commissione, l'interessato continua a farne parte.
  Riguardo al regime delle incompatibilità dei commissari, si segnala una variazione laddove ora si precisa come devono essere considerati i professori che, attraverso lo strumento della convenzione, risultano in servizio presso università diverse da quelle di appartenenza o presso enti pubblici di ricerca.
  Si conferma invece che un commissario non può far parte, per 3 anni dalla conclusione del mandato, di nessuna commissione per il conferimento dell'ASN, precisando, però, ora, che tale incompatibilità non si applica nell'ipotesi in cui il commissario è stato nominato per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali.
  Relativamente alle dimissioni di un commissario, si prevede ora che le stesse devono essere adeguatamente motivate e che hanno effetto a decorrere dall'adozione dell'eventuale decreto di accettazione da parte del Direttore generale competente del MIUR.
  Si prevede poi la pubblicazione sul sito del MIUR solo delle liste degli aspiranti commissari e dei decreti di nomina delle commissioni.
  A questo proposito potrebbe peraltro essere opportuno prevedere la pubblicazione sul sito del MIUR anche del decreto che dà avvio al procedimento di formazione delle commissioni (come previsto dal vigente decreto del Presidente della Repubblica 222/2011).
  Riguardo alla composizione delle commissioni (articolo 7) il decreto in esame affronta poi il problema della procedura di sorteggio dei commissari, per la quale la legge ha disposto che «garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari».
  Si noti che nel regolamento vigente il citato valore numerico era pari a 30, non a 10. La diminuzione tiene conto dell'ampia e generale decrescita del numero totale di professori ordinari in servizio a causa del blocco parziale del turnover.
  Si tratta indubbiamente di una norma che non è facile trascrivere in una precisa procedura in quanto occorre conciliare due principi possibilmente confliggenti: quello di proporzionalità a salvaguardia dei settori scientifico-disciplinari (SSD) più numerosi all'interno del settore concorsuale e quello di rappresentanza a salvaguardia dei settori scientifico-disciplinari piccoli ma non troppo (cioè ai quali afferiscano almeno dieci professori ordinari). A questi ultimi si farà d'ora in poi riferimento con la sigla «SSD10».
  Innanzitutto rimane senza modifiche il caso di settori concorsuali la cui lista di sorteggiabili contiene meno di dieci professori ordinari, disponendo che la lista sia integrata da professori di altri settori concorsuali prima di procedere al sorteggio dei 5 commissari.
  Non vi sono variazioni sostanziali per quanto riguarda il fatto che il sorteggio avviene mediante procedure informatizzate preventivamente validate da un Comitato tecnico nominato con decreto del Ministro, composto al massimo di 5 membri, fra i quali, si precisa ora, almeno uno designato dalla CRUI e almeno uno designato dal CUN.
  Ai fini del sorteggio, i componenti di ciascuna lista sono collocati in ordine alfabetico e a ciascuno è attribuito un numero d'ordine: in caso di omonimia, l'ordine di priorità è definito partendo dal candidato più giovane. Si è così specificata la locuzione «sulla base della data di nascita» prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 222/2011, che il Consiglio di Stato, in sede di parere all'epoca, aveva già richiesto di precisare.
  Una volta ottenuto una lista con almeno dieci sorteggiabili per ciascun settore concorsuale, con i componenti posti Pag. 110in un ben preciso ordine numerico, lo schema di regolamento dispone una complessa procedura di sorteggio per rispettare il contenuto della norma di legge.
  Al fine di garantire, per quanto possibile, la rappresentanza proporzionale dei SSD e la partecipazione di almeno un commissario per ogni SSD 10, si procede come segue:
   se il numero dei SSD 10 è pari a 5 (numero dei membri della commissione), si procede al sorteggio di un commissario per ciascuno dei SSD 10;
   se il numero dei SSD 10 è superiore a 5, si procede, innanzitutto, al sorteggio dei cinque SSD 10 da rappresentare e, quindi, al sorteggio di un commissario per ciascuno dei SSD 10 sorteggiati;
   se il numero dei SSD 10 è inferiore a 5, si procede, innanzitutto, al sorteggio di un commissario per ciascuno dei SSD 10; per i restanti componenti, si procede, innanzitutto – se necessario –, al sorteggio dei restanti SSD da rappresentare e, poi, al sorteggio di un solo commissario per ciascuno degli ulteriori SSD sorteggiati;
   se il numero dei SSD 10 è pari a 0, si procede, se necessario, al sorteggio dei SSD da rappresentare e, poi, al sorteggio di un solo commissario per ciascuno dei SSD sorteggiati.

  Se il numero complessivo dei SSD (indipendentemente dalla consistenza) è inferiore a 5, sembrerebbe – in base agli esempi riportati nella relazione illustrativa – che si debba procedere, innanzitutto, al sorteggio di un commissario per ciascuno dei SSD; per i restanti componenti, si procede ad ulteriori sorteggi, partendo dal SSD più numeroso.
  Al riguardo, mi sembrerebbe opportuno suggerire una riformulazione più chiara di tale ultima ipotesi, recata dal penultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7, come pure, secondo quanto suggerito dal Consiglio di Stato, del terzo periodo dello stesso comma riguardante il caso di un numero di SSD 10 non superiore a 5.
  In ordine al caso di sostituzioni di un commissario, lo schema in parola specifica che il termine dei lavori della commissione è sospeso per il tempo necessario alle stesse sostituzioni. Inoltre, si stabilisce che, in caso di sostituzione, sono fatti salvi i criteri, i parametri e gli indicatori già adottati dalla commissione e che le valutazioni ancora in corso all'atto della sostituzione possono essere convalidate dal nuovo commissario entro 20 giorni dalla nomina.
  Per ciò che concerne il regime delle eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati, si riduce il termine per la loro presentazione (da 30) a 20 giorni, decorrenti ora dalla data di presentazione della domanda ma per assicurare che le commissioni lavorino esattamente per due anni, è necessario che le istanze di ricusazione siano presentate dai candidati entro 20 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande.
  Si introduce la previsione secondo cui, in caso di accoglimento, si procede alla sostituzione del commissario ricusato limitatamente alla valutazione della domanda del candidato ricusante.
  Altre modifiche inserite nel nuovo decreto del Presidente della Repubblica, e suggerite in parte dalla nostra risoluzione, sono all'articolo 4, che riguarda la definizione di criteri (elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo), parametri (elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione), nonché indicatori (strumenti operativi mediante i quali è possibile la quantificazione dei parametri), per la valutazione dei candidati, confermando che gli stessi sono definiti con decreto del Ministro, sentiti ANVUR e CUN. Al riguardo ricordo che, benché nella norma primaria il parere di ANVUR e CUN sia stato previsto a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge 90/2014, il decreto del Presidente della Repubblica 222/2011 aveva già previsto – a seguito di una interlocuzione con il Consiglio di Stato in ordine allo schema di regolamento all'epoca predisposto – che il conseguente Pag. 111decreto fosse adottato sentiti il CUN, l'ANVUR e il CEPR. Di quest'ultimo, lo schema in esame non prevede più il coinvolgimento.
  In particolare, l'articolo 4 dà seguito alle previsioni secondo cui il decreto provvede a differenziare i criteri e i parametri (nonché gli indicatori) per funzioni e settori concorsuali (e non più per funzioni e aree disciplinari), e a stabilire il numero massimo di pubblicazioni – comunque non inferiore a 10 (e non più a 12) – che ogni candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'ASN, anche differenziato per fascia e per area disciplinare.
  Sempre l'articolo 4 stabilisce che, con un successivo decreto del Ministro, sono stabiliti, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori che devono essere raggiunti per conseguire l'abilitazione. Ai sensi dell'articolo 9, in sede di prima applicazione questo decreto è adottato entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto volto a definire criteri, parametri e indicatori. Infine, conferma che ogni 5 anni si procede, con la stessa procedura prevista per l'adozione, alla verifica dell'adeguatezza e della congruità di criteri, parametri, indicatori e valori-soglia. Rispetto al decreto del Presidente della Repubblica 222/2011, non si prevede più che la verifica sia effettuata anche tenendo conto dei risultati della valutazione delle politiche di reclutamento, di cui all'articolo 5, co. 5, della L. 240/2010.
  Al riguardo, segnalo che l'articolo 16, comma 3, lettera c), secondo periodo, della L. 240/2010 prescrive che la prima verifica è effettuata dopo un biennio, indicazione da inserire nel testo, come ha richiesto anche il Consiglio di Stato.
  Vengo ora alle altre modifiche.
  All'articolo 3, si dispone che la validità dell'ASN passi (da 4) a 6 anni. È altresì modificato anche il periodo in cui è precluso presentare una nuova domanda che, per lo stesso settore e la stessa fascia, è di 12 mesi, nel caso di mancato conseguimento dell'ASN, mentre è di 48 mesi nel caso di conseguimento. Lo schema aggiunge che la previsione relativa ai 48 mesi riguarda anche l'ASN conseguita in base alle tornate 2012 e 2013.
  È una previsione da valutare, poiché non contenuta nell'articolo 16, comma 3, della legge 240/2010.
  L'articolo 5 riguarda le sedi di svolgimento delle procedure e dispone che il MIUR, sentita la CRUI (e non più su proposta di quest'ultima) forma una lista di università aventi strutture idonee – aggiornata ogni 2 anni – nel cui ambito sono sorteggiate, per ciascun settore concorsuale, le università che ospiteranno le procedure. Peraltro, il Direttore generale competente del MIUR, su richiesta della commissione, può disporre modifiche della sede.
  Le università così individuate assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure, e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ogni commissione, dei quali si tiene conto nella ripartizione del FFO nonché – e si tratta di una novità recata dallo schema in esame – del contributo destinato alle università non statali legalmente riconosciute. Al riguardo, segnalo che, sebbene il riferimento alle università non statali non sia contenuto nell'articolo 16, co. 3, L. 240/2010, le stesse sono già rientrate nel sorteggio effettuato il 20 luglio 2012 e alle stesse sono già state attribuite le relative risorse.
  Per ogni procedura l'università nomina un responsabile del procedimento, che cura anche le forme di pubblicità previste dal regolamento.
  L'articolo 8, nelle parti non già commentate, disciplina i lavori delle commissioni. In particolare, prevede che nella prima riunione la commissione, oltre ad eleggere presidente e segretario e a definire le modalità organizzative per l'espletamento delle procedure, «definisce (...) i criteri, i parametri e gli indicatori (...), secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1». Pag. 112
  Tale ultima previsione pare collidere con quanto disposto dall'articolo 4, che affida ad un DM la «definizione di criteri, parametri e indicatori». Sarebbe opportuno pertanto precisare meglio l'attività rimessa alla commissione.
  Sempre in base al testo dell'articolo 8, le determinazioni della commissione sono comunicate entro due giorni al responsabile del procedimento, che ne assicura la pubblicità sul sito del MIUR (e non più anche su quello dell'università sede della procedura) per tutta la durata dei lavori.
  Rispetto al decreto del Presidente della Repubblica 222/2011, il testo non precisa più che la successiva riunione della commissione può tenersi solo a partire dall'ottavo giorno successivo alla medesima pubblicazione, previsione coerente con il meccanismo dell'abilitazione a sportello, con il restringimento del tempo concesso alla commissione per la valutazione dei candidati e, soprattutto, con l'esigenza di assicurare la conoscenza dei criteri ai candidati per tutta la procedura.
  In materia di pareri scritti pro-veritate espressi da esperti revisori, si recepisce la modifica relativa all'acquisizione obbligatoria degli stessi nel caso di candidati afferenti ad un SSD non rappresentato nella commissione.
  Con riferimento all'attribuzione dell'abilitazione, si specifica ora che, nel caso in cui il DM preveda che il possesso di adeguati indicatori dell'attività scientifica costituisce condizione necessaria per il conseguimento dell'abilitazione, la commissione può motivare il diniego di abilitazione limitatamente all'assenza di questo requisito.
  Rimane fermo che la deliberazione di attribuzione dell'abilitazione è assunta a maggioranza dei quattro quinti dei componenti della commissione. A tale proposito segnalo la recente sentenza n. 12407/2015 del Tar Lazio (Sezione Terza-bis) la quale ritiene che la previsione della maggioranza qualificata dei 4/5 sia illegittima perché non prevista dalla legge 240 del 2010. A tale proposito, pare necessario confermare l'opportuna qualificazione della maggioranza di commissari che attribuisce l'abilitazione, soprattutto per rafforzare il significato che la comunità scientifica – per il tramite dei commissari – attribuisce al raggiungimento della maturità scientifica certificata dal conseguimento dell'abilitazione.
  Se la commissione non rispetta il termine assegnato per la conclusione della valutazione, il competente Direttore generale del MIUR avvia (immediatamente, senza la previa attribuzione di un ulteriore termine) la procedura di sostituzione della commissione, assegnando alla nuova commissione un termine non superiore a 3 mesi per la conclusione dei lavori. Inoltre, confermando che la nuova commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, può fare salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla commissione sostituita, si specifica ora che, qualora, invece, la commissione modifichi i criteri di valutazione dei candidati, gli stessi possono ritirare la propria candidatura nei 10 giorni successivi alla pubblicazione dei nuovi criteri.
  Si confermano, altresì, le modalità telematiche di lavoro della commissione, nonché che, per ciascuna riunione, sono redatti i verbali, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali relativi ad ogni candidato, i pareri pro veritate, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso (e non più, anche, la relazione riassuntiva dei lavori svolti). I verbali devono essere trasmessi al MIUR, tramite procedura informatica, entro 5 (e non più 15) giorni.
  Quanto al regime di pubblicità, si prevede, anzitutto, che gli atti relativi alla procedura di abilitazione sono pubblicati sul sito del MIUR per 30 giorni (e non più 120 giorni), senza più fare riferimento esplicito anche alla pubblicazione dei giudizi individuali e dei pareri pro veritate (che, tuttavia, come si è visto, formano parte integrante dei verbali).
  Al riguardo, il Consiglio di Stato ha evidenziato la necessità di (almeno) raddoppiare il termine di 30 giorni. Pag. 113
  Infine, gli elenchi nominativi dei candidati abilitati, per settore concorsuale e per fascia, restano pubblicati sul sito del MIUR per i sei anni di durata dell'abilitazione.
  L'articolo 10 prevede, infine, l'entrata in vigore immediata del regolamento, in deroga all'ordinario termine della vacatio legis.
  Al riguardo, il Consiglio di Stato ha osservato che non si ravvisano i motivi per tale deroga.
  Ai fini della proposizione di una ipotesi di parere, auspico una ampia discussione.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento
Atto n. 220.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI VACCA, LUIGI GALLO, MARZANA, D'UVA, SIMONE VALENTE, BRESCIA E DI BENEDETTO

  La VII Commissione,
   esaminato lo schema di regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   premesso che:
    lo schema di regolamento in esame contiene disposizioni volte alla razionalizzazione e all'accorpamento delle classi di concorso;
    si impone una discussione ampia, complessa e condivisa sulla necessità di rivedere l'intero impianto del riconoscimento dei titoli di studio per l'accesso ai percorsi abilitanti ovvero alle procedure concorsuali delle singole classi di concorso. Il sistema universitario, infatti, è ormai caratterizzato dalla continua creazione di nuovi corsi universitari sempre più specialistici, volti alla formazione di specifiche professionalità. Ciò rende difficile coniugare le esigenze alla base dell'individuazione dei titoli di studio idonei all'insegnamento delle discipline scolastiche con il metodo vigente di mera sussunzione delle lauree magistrali nelle classi di concorso. La situazione attuale impone, infatti, modifiche costanti delle tabelle che porta a ritenere più idoneo un sistema basato sull'individuazione di un numero di crediti formativi, magari suddivisi per aree omogenee, necessari affinché la propria laurea sia titolo di studio idoneo all'accesso a corsi abilitanti ovvero alle procedure concorsuali per un determinato insegnamento;
    lo schema di regolamento in esame prescinde da qualunque valutazione sull'attualità e l'efficacia del metodo di riconoscimento dei titoli di accesso alle classi di concorso. A ben vedere si tratta dell'ennesimo provvedimento redatto con fretta e superficialità, dettato dall'emergenza, come testimoniano le relazioni illustrativa e integrativa del Governo, di risolvere poche note questioni e dalla scelta di rinunciare ad affrontare il tema nella sua naturale complessità. Queste le principali ragioni per cui i problemi creati, in parte elencati nel prosieguo, risultano maggiori delle questioni risolte. L'urgenza di adottare il provvedimento pare essere anche la causa di un'istruttoria superficiale nel corso della quale non sono state svolte le necessarie consultazioni;
    lo stesso Consiglio di Stato, nel corso del primo esame del presente schema di regolamento, ha rilevato, nel descrivere le ragioni per cui procedeva ad una sospensione dell'esame e richiedeva al Governo una relazione integrativa, «la necessità che l'Amministrazione chiarisca l’iter logico seguito nella elaborazione Pag. 115delle proprie scelte ai fini della definizione delle tabelle allegate al provvedimento in esame». Iter logico, invero, oscuro anche a seguito delle integrazioni fornite dall'amministrazione;
    l'articolo 14 della legge 246 del 2005 al comma 3 prescrive l'elaborazione dell'analisi di impatto della regolamentazione per tutti gli schemi di atti normativi del Governo. Lo stesso articolo 14 al comma 5 stabilisce che con successivo DPCM siano disciplinate le fasi di consultazione. Il DPCM 170 del 2008 in attuazione della norma citata al comma 5 dell'articolo 6 recita: «La relazione AIR indica le modalità e i risultati delle consultazioni effettuate, oppure descrive le ragioni per cui non si è proceduto allo svolgimento di consultazioni con i soggetti e le categorie interessate.». Allo stesso DPCM è allegato il modello di AIR che all'ultimo punto della sezione 1 richiede l'indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio e alla successiva sezione 2 richiede la descrizione delle procedure di consultazione che hanno preceduto l'intervento;
    lo schema presenta a corredo la prescritta analisi d'impatto della regolamentazione ed è la stessa analisi a dimostrare la lacunosità dell'istruttoria. Se, infatti, nella citata sezione 1 correttamente l'AIR in esame individua quali principali destinatari dell'intervento «i docenti delle istituzioni scolastiche di primo e di secondo grado, i soggetti in possesso dei titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione, i soggetti titolari dell'abilitazione e dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso previste dall'intervento, nonché coloro che risultano iscritti, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, ad uno dei percorsi aventi valore di titolo di accesso alle classi di concorso.», nella successiva sezione 2 con un'affermazione apodittica, irragionevole e contra legem dichiara che non si è proceduto ad alcuna preventiva consultazione dei portatori di interesse «in quanto non richiesta». È di tutta evidenza che non debba essere avanzata alcuna richiesta di consultazione. A richiedere la fase di consultazione è il combinato disposto dell'articolo 14 della legge 246 del 2005 e dell'articolo 6 del DPCM 170 del 2008 e la necessità di procedervi così come la scelta dei soggetti da consultare risiedono nell'individuazione dei destinatari dell'intervento, peraltro, come riportato, correttamente fatta dall'amministrazione nella stessa analisi;
    non si è proceduto alle consultazioni su un provvedimento che interessa centinaia di migliaia di docenti italiani e che rischia di pregiudicare posizioni giuridiche soggettive. Al riguardo non può non rilevarsi la distanza tra le posizioni espresse dal Governo e le considerazioni del Consiglio di Stato. Se, infatti, la relazione AIR nella sezione dedicata all'indicazione dei vantaggi e degli svantaggi dell'opzione regolatoria prescelta, ricorrendo nuovamente ad una apodittica affermazione, recita: «Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame, ma un più razionale e flessibile utilizzazione del personale interessato. L'intervento avrà, invece, un impatto positivo sulle aspettative di lavorative di tanti lavoratori precari della scuola e sulle modalità di accesso ad un mercato del lavoro molto esteso.» il Consiglio di Stato sul punto, nel corso del primo esame, si è espresso sostenendo: «Infine, il regolamento, di cui è prevista la immediata applicabilità ai nuovi concorsi, potrebbe, attraverso il previsto accorpamento delle classi, avere impatto su posizioni di soggetti inseriti in precedenti graduatorie e già aventi titolo alla partecipazione: si raccomanda, pertanto, alle Amministrazioni proponenti di voler fornire assicurazioni in merito.» e nel parere espresso sulla base delle integrazioni ricevute dal Governo ha sollecitato l'Amministrazione a modificare lo schema di regolamento in quanto «Rileva la Sezione come la attuale formulazione dello schema di regolamento, al di là delle argomentazioni contenute nella relazione integrativa trasmessa dall'amministrazione, non sembri adeguatamente garantire la salvaguardia Pag. 116delle posizioni e dei titoli acquisiti per effetto dei percorsi formativi sino ad ora in vigore, né di conseguenza le posizioni degli insegnanti attualmente inseriti nelle graduatorie. Non sembra, invero, sufficiente ad assicurare tale salvaguardia la previsione, indicata dall'Amministrazione, della possibilità da parte dei docenti accorpati di poter insegnare nella nuova classe di concorso e, di conseguenza, di poter partecipare alle prossime procedure concorsuali, non facendosi cenno nel provvedimento di quale sorte subiranno le posizioni dei docenti già inseriti in valide graduatorie al momento della entrata in vigore del regolamento.»;
    i dubbi espressi dal Consiglio di Stato appaiono assolutamente fondati in ragione del fatto che le tabelle allegate allo schema di regolamento presentano delle annotazioni accanto ad alcuni insegnamenti rientranti in talune classi di concorso che riportano alternativamente due diciture: «ad esaurimento dei titolari e fino alla nomina a tempo indeterminato degli inclusi nelle graduatorie compilate ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 605» e «ad esaurimento». In assenza di una leggenda, l'unica interpretazione possibile appare quella di ritenere che l'insegnamento a cui è apposta l'annotazione rientri in quella classe di concorso, nella prima ipotesi, solo per i titolari e per gli iscritti in GAE e, nella seconda ipotesi, per i soli titolari. Ciò significa che tutti coloro i quali siano attualmente abilitati nelle stesse classi di concorso e abbiano contratti di supplenza per gli insegnamenti oggetto di modifica, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, non potranno più ottenere le supplenze che ricoprono né partecipare alle procedure concorsuali bandite per quegli insegnamenti e, pertanto, non può non ritenersi lesa la loro posizione soggettiva;
    perplessità sono state sollevate anche dal Consiglio universitario nazionale (CUN) che, nel corso dell'adunanza del 10 settembre 2015, ha formulato una spontanea raccomandazione al Ministro Giannini in cui, nel ribadire la propria disponibilità ad essere audito su materie di propria competenza, ha rilevato in particolare che occorrerebbe verificare che, quando come titolo d'accesso si richiede, oltre al possesso della laurea magistrale in una determinata classe, l'aver acquisito crediti in determinati Settori Scientifici Disciplinari, l'acquisizione di tali crediti sia compatibile con la struttura della classe di laurea magistrale ed evitare che ci siano contraddizioni fra i titoli di accesso richiesti per classi di concorso simili;
    innumerevoli criticità sono state riscontrate anche dalle rappresentanze sindacali, pretermesse dalla fase di consultazione endogovernativa, come sopra evidenziato mai svolta, ma chiamate ad esprimersi nel corso del presente esame attraverso la presentazione di memorie scritte;
    ulteriore sconcerto è provocato dal fatto che il Governo e la maggioranza mettano tanta fretta nell'esame e nella definitiva approvazione di uno schema di regolamento su cui il Consiglio di Stato ha sollevato così forti perplessità: «Tuttavia, non può non segnalarsi che le modifiche introdotte al sistema scolastico, attraverso il processo di progressiva assimilazione dei curricula dei docenti, lasciano intravedere, in una visione prospettica, il pericolo di una dequotazione della qualità del nostro sistema di formazione superiore, non più ancorata a uniformi percorsi di apprendimento, finalizzati a garantire la competenza dei docenti nella materia oggetto di insegnamento, destinata a ripercuotersi in senso negativo sulla complessiva offerta formativa del nostro sistema, la cui strutturazione e disciplina rientrano nella responsabilità politica del Governo.»;
   considerato che:
    con riferimento alle nuove classi di concorso A-53 Storia della musica e A-55 Strumento musicale negli istituti secondari di secondo grado, nella sezione note della tabella nella parte in cui si riconosce il titolo di accesso in opzione ai titolari delle ex classi di concorso A031, A032 e A077 e Pag. 117nel caso della A56 l'accesso è limitato ai titolari che abbiano prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei corsi ordina mentali di liceo musicale, si prevede, senza addurre alcuna motivazione, che l'opzione sia esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli insegnamenti di pertinenza della nuova classe di concorso, nel periodo dal 1 settembre 2010 alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento per almeno un anno scolastico;
    con riferimento alla nuova classe di concorso A-53 Storia della musica si segnala, inoltre, che in un'ottica di razionalizzazione risulta difficile giustificare la creazione di una specifica classe di concorso per l'insegnamento della storia della musica nei licei musicali considerato che i titoli richiesti risultano identici a quelli richiesti per la A-29 Musica negli istituti secondari di secondo grado;
    con riferimento alle classi di concorso A-22 Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media e A12 Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, vi sono irragionevoli difformità nei CFU richiesti per la A-22, infatti, sono previsti 12 CFU nel settore L-LIN/01 (Glottologia e linguistica), non richiesti per la A12; viceversa per la A12 sono richiesti 12 CFU in L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina), non previsti per la A-22. Inoltre, deve segnalarsi che l'esame di linguistica generale è previsto per la sola classe di concorso A-22 mentre i crediti formativi di storia richiesti sono 24 per la A-12 e solo 6 per la A-22. È bene ricordare che sinora ai candidati al TFA per le classi di concorso corrispondenti nel sistema previgente sono stati richiesti i medesimi crediti aggiuntivi per entrambe le classi di concorso;
    con riferimento alla nuova classe di concorso A-23 Lingua italiana per discenti in lingua italiana non si prevede il riconoscimento del corso abilitante in Italiano L2, Arabo e Cinese, autorizzati dall'allora Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Decreto MURST del 4 luglio 2007 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 178 del 02/08/2007) e banditi con emanazione del Decreto Rettorale n.694 – 2007 del 23 luglio 2007 dell'Università Ca’ Foscari di Venezia;
    con riferimento alla nuova classe di concorso A26 Matematica si prevede, come requisito di ammissione, la laurea magistrale in una delle ventinove classi indicate; essa prevede inoltre che il laureato (fatta eccezione per il laureato in LM40 Matematica, per il quale sono previsti specifici requisiti) abbia conseguito almeno 80 crediti complessivi nei Settori Scientifico Disciplinari MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/08; in proposito deve rilevarsi che nessuno di tali corsi ha la possibilità di prevedere nei propri piani di studio un tale numero di crediti di matematica (anche conteggiando quelli acquisiti nella laurea triennale) e che pertanto nessuno in possesso del titolo di studio previsto potrà insegnare Matematica;
    con riferimento alle classi di concorso A-26 Matematica e A-47 Matematica applicata entrambe relative all'insegnamento della matematica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, si segnala, inoltre, che non è stato considerato, nell'ottica di un'effettiva razionalizzazione del sistema, l'accorpamento nonostante sia stato più volte richiesto dai portatori di interessi. In proposito, deve rilevarsi l'apparente irragionevolezza degli indirizzi di studi individuati, a titolo meramente esemplificativo si consideri che matematica al liceo scientifico è affidata alla A-47 mentre matematica al liceo scientifico opzione scienze applicate sia alla A-26 che alla A-47.
    con riferimento alla nuova classe di concorso A45 Scienze economico aziendali prevede, come requisiti di ammissione, la laurea magistrale in una delle cinque classi indicate, tra le quali LM82 Scienze statistiche, senza porre alcun ulteriore vincolo sui crediti conseguiti in determinati Pag. 118Settori Scientifico Disciplinari (SSD); in proposito deve rilevarsi che vi sono corsi di laurea LM82 Scienze statistiche con un numero assai limitato di crediti in materie economiche e che pertanto, in tali casi, vi potranno essere laureati in Scienze statistiche abilitate ad insegnare Scienze giuridiche economiche, pur essendo privi di adeguate competenze;
    con riferimento alla nuova classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche prevede, come requisito di ammissione, la laurea magistrale in una delle dodici classi indicate, tra le quali LMG/01 Giurisprudenza; essa prevede inoltre che il laureato abbia conseguito almeno 96 crediti in determinati Settori Scientifico Disciplinari di cui almeno 12 nel Settore SECS-S/03-Statistica economica; nessun corso di laurea LMG/01 Giurisprudenza prevede oggi un tale numero di crediti e pertanto nessun laureato in Giurisprudenza avrebbe oggi i titoli per insegnare Scienze giuridicheeconomiche;
    con riferimento alle classi di concorso A-33 scienze tecnologiche e aeronautiche, A-43 Scienze e tecnologie nautiche e la nuova A36 Scienze e tecnologie della logistica, si segnala che è previsto che il diploma di laurea in materie scientifiche diverse da Scienze e tecnologia della Navigazione sia valido solo se congiunto al diploma di istituto tecnico settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del mezzo navale). Ciò significa che chi è in possesso di lauree scientifiche diverse da quella in «Scienze e tecnologia della Navigazione» potrà insegnare Navigazione Marittima se possiede anche il diploma dei trasporti e della logistica (ex diploma nautico). In relazione alla stessa classe di concorso A-36 non è, invece, considerata la laurea in Ingegneria gestionale (LM31), che non attengono l'accesso alla nuova classe A-36 (Scienze e tecnologie della logistica) pur avendo sostenuto l'esame di Logistica durante i loro studi accademici;
    con riferimento alla classe di concorso A18 Filosofia e Scienze umane, continua a non prevedersi tra i titoli di studio idonei la laurea in Antropologia Culturale e Etnologia (LM1 o LS1) unica classe di concorso utile per l'insegnamento dell'Antropologia nel triennio del Liceo delle Scienze Umane;
    con riferimento alla classe di concorso A-50 scienze naturali, chimiche e biologiche, si segnala come si lasci inalterato un sistema basato su un'equiparazione di saperi invero molto diversi. Si continua a non distinguere gli insegnamenti di chimica e di biologia e per l'accesso alla classe di concorso non si fa alcun riferimento al possesso di specifici crediti formativi;
    riguardo alla Tabella A/1 omogeneità degli esami, con riferimento alle classi di concorso A-23 e A-24 si segnala che non è stata riconosciuta l'omogeneità tra linguistica generale e glottologia, nonostante le numerose equiparazioni riconosciute dai singoli atenei e la nota n. 614 del 9 maggio 2006, in conformità con le dichiarazioni di omogeneità tra le due discipline rilasciate dagli Atenei, in cui lo stesso MIUR ha dichiarato l'omogeneità tra l'esame di Linguistica Generale e quello di Glottologia secondo quanto richiesto dal decreto ministeriale n. 39 del 1998. Alcuna omogeneità è invece riconosciuta per lo stesso esame di linguistica generale nella nuova classe di concorso A-25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di secondo grado,
   esprime

PARERE CONTRARIO.

Pag. 119

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento
Atto n. 220.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione,
   esaminato l'atto del Governo n. 220 nelle sedute del 10, 11, 12, 17 e 18 novembre 2015 e udito l'ampio e ricco dibattito;
   letta la documentazione e – in particolare – preso atto dei rilievi della sezione consultiva del Consiglio di Stato;
   prese in considerazione le memorie pervenute dalla CRUI, dalle associazioni sindacali (CGIL, CISL e Gilda) e dalle associazioni studentesche;
   valutato che in questa sede la Commissione è condizionata dai tempi ristretti imposti dall'imminenza della pubblicazione del bando di concorso, volto a reclutare docenti per le nuove classi di concorso imposte dai nuovi ordinamenti degli studi;
   considerato che nondimeno – in vista del varo del nuovo sistema di formazione iniziale contemplato dalla legge n. 107 del 2015 – dovrà essere avviata un'ampia e partecipata discussione per una complessiva rivisitazione, ispirata anche ai seguenti principi di fondo:
    a) l'aderenza ai nuovi orientamenti, teorie e modelli pedagogici, che privilegiano approcci didattici tesi all'acquisizione della consapevolezza della complessità, ove la riconduzione a sistema è prevalente rispetto alla parcellizzazione delle conoscenze, poiché più idonea a favorire la maturazione di un sapere consapevole e al perseguimento di competenze;
    b) l'impiego efficace ed efficiente dell'organico dell'autonomia, secondo l'impianto progettuale e organizzativo previsto dalla legge n. 107 del 2015;
   ritenuto quindi che, in esito a tale revisione, potrà aversi l'accorpamento di ulteriori classi concorsuali o la scomposizione di altre, con particolare riferimento alle seguenti:
    i) matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado;
    ii) l'ambito matematico, fisico e chimico;
    iii) l'ambito storico;
    iv) l'ambito filosofico e psico-pedagogico;
   premesso altresì che, in ordine alla configurazione delle classi di concorso, la generale ristrutturazione delle classi dovrà avere come obiettivo anche l'evitare il sottoutilizzo di importanti competenze maturate in diversi ambiti, come per esempio quello matematico-scientifico,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   i) per quanto riguarda le classi di concorso:
    1) sia eliminato dalla premessa del regolamento il riferimento all'articolo 50 Pag. 120del decreto-legge n. 5 del 2012, poiché questo è stato abrogato dall'articolo 1, comma 199, della legge n. 107 del 2015, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico in corso;
    2) sia esplicitata nel provvedimento la possibilità per i docenti titolari su classi di concorso accorpate, di insegnare nelle nuove classi di concorso nate dagli accorpamenti e, per converso, la possibilità, per gli abilitati non di ruolo su una classe di concorso risultata accorpata, di partecipare alle procedure concorsuali per le nuove classi nate dall'accorpamento;
    3) siano ampliati gli insegnamenti attribuiti alla classe di concorso A47 (matematica applicata), in considerazione delle comuni competenze da perseguire per l'asse matematico e della sostanziale omogeneità dei percorsi curricolari previsti per il primo biennio degli indirizzi tecnici e professionali;
    4) siano ampliati gli insegnamenti previsti per la classe di concorso A50 (scienze naturali, chimiche e biologiche), in considerazione del fatto che la tabella delle confluenze già prevista in allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 attribuiva alla ex 60/A l'insegnamento della chimica in diverse articolazioni ed indirizzi dell'istituto tecnico, settore tecnologico;
    5) siano introdotte classi concorsuali corrispondenti ad insegnamenti previsti dagli ordinamenti vigenti e non menzionate nelle allegata tabelle, o menzionate in modo inappropriato, come storia della danza classica e storia della danza contemporanea rilevabili nelle classi A57 e A58 che corrispondono a tecniche della danza moderna e contemporanea assolutamente non assimilabili alla storia. Si segnalano peraltro le seguenti classi concorsuali a integrazione di quelle previste:
     a) una nuova classe di concorso per la storia della danza e «teoria e pratica della danza»;
     b) un'apposita classe concorsuale per pianista accompagnatore per la danza (ora inserita come disciplina non prevista dagli ordinamenti, di «tecniche di accompagnamento alla danza» A59) potrebbe essere prevista come nuova classe concorsuale della tabella B;
     c) per le discipline della tabella B: ex classe C440 massochinesiterapia, a esaurimento.
    6) si rinumerino, in tabella A, le classi successive alla A66, poiché mancano le classi A67, A68, A69;
   ii) per quanto riguarda i titoli di accesso alle classi di concorso:
    1) sia svolta una revisione complessiva della congruità dei titoli di accesso alle diverse classi concorsuali, nonché dei crediti formativi universitari e accademici uniti al possesso di specifiche lauree magistrali o lauree specialistiche, come in buona sostanza auspicato nel parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nonché da altri autorevoli enti, quali gli AFAM e la Rete dei licei musicali e coreutici (in tale contesto, la Commissione in questa sede indica alcune delle correzioni più urgenti, senza negare pregnanza alle altre numerose e ragionevoli osservazioni pervenute);
    2) per gli insegnamenti di discipline letterarie delle classi A12 e A22, si aggiornino i CFU indicati nelle note, prevedendo almeno ulteriori 12 CFU acquisiti nel settore scientifico disciplinare di latino;
    3) per le classi di concorso A18 e A19 sia inserita la LM50 (programmazione e gestione dei servizi educativi) e la LM64 (scienza delle religioni), la LM85 (scienze pedagogiche) e la LS87 (scienze pedagogiche), nonché le LM e LS afferenti all'antropologia culturale, allo stesso tempo prevedendo, in nota, i CFU integrativi;
    4) per le classi di concorso dell'ambito artistico del design, della grafica, del disegno, della musica, sia inserito tra i requisiti di accesso il diploma accademico di secondo livello;Pag. 121
    5) per le classi concorsuali afferenti ad ambiti del design, del tessuto e della moda, siano previsti anche diplomi specifici, quale il diploma di Istituto professionale in tecnica dell'abbigliamento e della moda;
    6) i diplomi previsti in nota per la classe A09 dovranno prevedere anche il diploma di maturità professionale per Disegnatore e stilista di moda, quello di maturità professionale in Tecnico dell'abbigliamento e della moda e quello di maturità professionale settore industria e artigianato, indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione industria;
    7) siano considerati i seguenti rilievi in ordine alla classe A23. Poiché per ogni classe concorsuale prevista in tabella A viene definito l'ambito di insegnamento corrispondente ai percorsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado previsti dagli attuali ordinamenti, non è congruo che lo stesso non sia definito per la nuova classe A23 «lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)». Viste le linee guida e le indicazioni nazionali previste per i diversi ordinamenti, si può ipotizzare l'impiego dei docenti di italiano L2 nelle scuole di ogni ordine e grado in luogo del docente di lingua italiana con ciò prefigurando la costituzione di classi per soli alunni stranieri. Tale impostazione contraddice i principi di inclusione sui quali si fondano gli orientamenti pedagogici delle nostre scuole e che la legge n. 107 del 2015 ha riaffermato. L'altro possibile impiego dei docenti abilitati nella classe A23 potrebbe essere nell'area del potenziamento. Mentre non è dubbio che docenti con elevata professionalità nell'insegnamento della lingua italiana rappresentino una risorsa preziosa per ogni scuola (e, in particolare, con quelle con elevata percentuale di alunni stranieri), l'affiancamento ai docenti dei diversi insegnamenti e la possibilità d'interventi individualizzati per alunni di lingua straniera costituiscono strategie di contrasto all'insuccesso formativo che devono essere sostenute e incoraggiate. Questo prefigura il collocamento del docente di italiano come L2 nell'area del potenziamento e rende complessa la determinazione del fabbisogno poiché legata ai piani triennali dell'offerta formativa. Sicché per la classe di concorso A23:
     a) sia esplicitato con precisione l'ambito di insegnamento all'interno del potenziamento;
     b) siano riconosciuti percorsi abilitanti istituiti come, per esempio, il IX ciclo della Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario del Veneto, presso Università Ca’ Foscari di Venezia autorizzati da MURST con decreto del 4 luglio 2007;
    8) quanto alla classe di concorso A43, siano rafforzate le competenze tecnico-professionali, prevedendo il possesso di certificazioni aggiuntive a quelle già previste (la finalità prioritaria della sicurezza e la salvaguardia di persone e merci in navigazione è infatti oggetto di disciplina internazionale e comunitaria – in particolare Convenzione internazionale STCW/78 em. Manila 2010, Direttive 106/2008/Ce e 35/2012/UE – e richiede agli stati membri che tutte le attività di formazione del settore marittimo siano adeguate, costantemente controllate ed assicurino qualificati ed esperti istruttori). A tal fine:
     tra i titoli di accesso di vecchio ordinamento sia richiesto, oltre al titolo di ufficiale superiore di vascello della Marina Militare proveniente da corsi regolari dell'Accademia Navale, anche il titolo della Marina Mercantile;
     là dove il titolo di accesso non sia direttamente afferente al settore scientifico disciplinare delle scienze nautiche, sia previsto, congiuntamente al diploma di istituto tecnico – settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzione mezzo navale, anche il titolo di capitano di lungo corso (patente);
    9) circa le classi di concorso relative agli insegnamenti in lingua slovena ed Pag. 122a quelli in lingua tedesca si tenga conto di quanto segue:
     a) per le scuole con lingua di insegnamento slovena e od o bilingue del Friuli Venezia Giulia, siano mantenute distinte le classi di concorso per la lingua italiana (seconda lingua) e la lingua slovena, sia per le scuole secondarie di primo grado che per le scuole secondarie di secondo grado. Allo sloveno siano aggiunte per le prime storia ed educazione civica, geografia, per le seconde le discipline letterarie. I requisiti di accesso/classi di abilitazione vengano definiti in accordo con l'Ufficio speciale, di cui all'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, che sarà chiamato a gestire i concorsi a livello regionale.
     b) le specificità vigenti in materia di classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado nella Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione, prevedendo un'apposita clausola di salvaguardia, con particolare riguardo alle classi di concorso individuate nella Tabella A allegata al regolamento con i codici alfanumerici da A-75 a A-84, per le quali la Provincia autonoma di Bolzano ha già provveduto alla definizione, in modo che le disposizioni del presente regolamento trovino applicazione per le scuole in lingua italiana, tedesca e delle località ladine della Provincia autonoma di Bolzano, fino a quando le stesse disposizioni, a norma dell'articolo 12, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, non saranno sostituite, nonché che ci sia la corrispondenza della denominazione delle nuove classi di concorso alle indicazioni provinciali per la definizione dei curricula delle scuole della Provincia autonoma di Bolzano;
    10) circa le discipline dell'ambito musicale (A55 e A56 strumento musicale, nelle scuole secondarie di secondo grado e di primo grado), si osserva che lo stratificarsi nel tempo di norme in materia di accessi all'insegnamento ha prodotto una giungla di fattispecie di abilitazioni. Nel settore musicale, in particolare, sono stati riconosciuti validi nel tempo titoli di accesso per i quali non era richiesto il possesso del diploma di maturità. Tuttavia, per quanto concerne le discipline musicali il legislatore ha posto precise condizioni di riordino sino dal 2002, quando – con la legge n. 268 – è stata disposta, anche con valore retroattivo, la modifica dell'articolo 4 della legge n. 508 del 1999. Il «possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado» per «l'accesso ai pubblici concorsi» è stato quindi esteso e posto quale condizione a tutti i titoli rilasciati dalle istituzioni dell'AFAM e conseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge. Quindi, per tali titoli e la loro equiparazione alle lauree di cui alla legge n. 508 del 1999, pur mantenendo la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione, sono state poste le seguenti condizioni:
  «3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del Ministro dell'università’ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado». Tale ratio è stata in ultimo confermata con la legge n. 228 del 2012 (commi 102-107) anche ai fini delle equipollenze dei titoli di vecchio ordinamento ai «diplomi di secondo livello». Ciò specificato si ritiene che per tutti gli insegnamenti di musica e di strumento nella scuola secondaria di primo e secondo grado dovrà essere previsto, insieme al titolo di accesso di vecchio ordinamento, il titolo di scuola secondaria superiore. L'assenza di specifiche abilitazioni per le nuove classi di concorso previste per i licei musicali impedirebbe l'accesso al concorso previsto dalla legge n. 107 del 2015 che pone come requisito d'accesso il possesso di titolo abilitante. Senza interventi adeguati si rischia di impedire il reclutamento sugli insegnamenti Pag. 123ordinamentali previsti nei licei musicali. A tal fine, si intervenga prevedendo:
    una conversione delle ex classi di concorso 31/a 32/a e 77/a nelle nuove classi di concorso A29 A30 e A56. La conversione comporterà la ricollocazione e la ridenominazione delle vecchie classi di concorso in quelle nuove;
    limitatamente al solo periodo transitorio, la previsione di corrispondenze per abilitazioni affini tra le nuove classi di concorso A53, A55, A63 e A64 e le abilitazioni delle ex classi di concorso 77/A 31/A e 32/A.
    riconoscendo la validità dell'abilitazione per l'accesso al concorso specificando, in nota, appropriate condizioni da esprimere esclusivamente in termini di CFA e od o CFU o titoli di studio aggiuntivi, in relazione al tipo di abilitazione posseduta e non di servizio prestato;
    iii) sia corretta – nell'allegata tabella A/1 relativa alle omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l'accesso alle classi di concorso – l'omogeneità tra linguistica generale e glottologia, al pari di quanto previsto per glottodidattica.
  e le seguenti osservazioni:
   a) appare utile precisare in maniera inequivocabile che quando si lega l'accesso non solo al possesso di un dato titolo di studio ma anche all'acquisizione di CFU in specifici settori scientifico-disciplinari, tale acquisizione può avvenire nel corso dell'intera carriera universitaria o anche successivamente, all'interno di corsi di dottorato o master;
   b) tutti i settori MAT sono equivalenti dal punto di vista delle competenze disciplinari per l'insegnamento; eventuali richieste di crediti sui settori MAT dovrebbero essere espresse considerando i settori MAT nel loro complesso, senza distinguere fra i vari settori. Analoga osservazione vale di norma anche per i settori FIS;
   c) si auspica che nella tabella B si operi in modo che gradualmente fra i titoli di accesso necessari si inseriscano anche opportune lauree triennali e i diplomi di tecnico superiore rilasciati dagli ITS.