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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 novembre 2015
544.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Interventi per il settore ittico. Testo unificato delle proposte di legge C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Pesca del tonno rosso).

  1. Il contingente complessivo di tonno rosso assegnato all'Italia in attuazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, di seguito denominato «regolamento», è ripartito tra i sistemi di pesca in conformità alla tabella 1 allegata alla presente legge.
  2. Le quote individuali del contingente di cui al comma 1 sono assegnate a ciascuna unità da pesca autorizzata alla cattura del tonno rosso in proporzione alla quota relativa alla precedente campagna di pesca. In caso di mancato raggiungimento della quota minima prevista dalla tabella 1, a ciascuna unità di stazza lorda pari o superiore a 5 tonnellate è attribuito un contingente aggiuntivo fino al raggiungimento della predetta quota minima, tramite corrispondente riduzione della quota non divisa di cui alla medesima tabella.
  3. Il contingente complessivo di tonno rosso assegnato all'Italia in attuazione delle disposizioni del regolamento costituisce un bene pubblico. I contingenti individuali assegnati a ciascuna unità da pesca autorizzata alla cattura del tonno rosso non possono essere trasferiti, tranne che in caso di sostituzione o cessione dell'unità stessa. In caso di cessione, il proprietario dell'unità può cedere il contingente insieme all'unità o trasferirlo a un'altra unità di sua proprietà. Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo, in tutti i casi in cui l'unità non è in grado di utilizzare il contingente individuale a essa assegnato, esso torna nella disponibilità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che provvede alla sua riassegnazione ripartendolo tra le altre unità autorizzate in proporzione ai contingenti già assegnati a ciascuna di esse. I contingenti assegnati alle unità autorizzate in relazione a ciascuno dei sistemi di pesca di cui alla tabella 1, non ancora utilizzati al momento della chiusura della relativa campagna di pesca, sono ripartiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tra le unità autorizzate in relazione agli altri sistemi di pesca la cui campagna non è ancora conclusa, in proporzione ai contingenti già assegnati a ciascuna di esse.
  4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento, le unità da pesca non espressamente autorizzate alla pesca attiva del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro il limite del 5 per cento del totale delle catture di altre specie, calcolato in peso o in numero di esemplari sbarcati.
  5. In conformità a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento, gli esemplari catturati morti in eccedenza rispetto al limite di cui al comma 4 del presente articolo nei periodi in cui la pesca al tonno rosso è aperta, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 4, sono detenuti a bordo e sbarcati Pag. 188nei modi previsti dal regolamento stesso, per essere detratti dal contingente complessivo assegnato all'Italia, con imputazione alla quota non divisa di cui alla tabella 1, ovvero, qualora tale quota risulti esaurita, alle quote relative agli altri sistemi di pesca di cui alla medesima tabella. Gli esemplari catturati morti di cui al presente comma sono venduti, con modalità definite dalle autorità marittime competenti, tramite appositi accordi con i commercianti all'ingrosso autorizzati. I relativi ricavi sono ripartiti in misura uguale tra organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dalle autorità competenti e il proprietario dell'unità da pesca che ha effettuato la cattura, a titolo di concorso nelle spese.
  6. Nei periodi in cui la pesca al tonno rosso è aperta, l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000, relativo al limite massimo di cattura annua accidentale di tonno rosso, non si applica alle catture accessorie effettuate da unità da pesca che praticano esclusivamente il sistema di pesca con palangaro.
  7. A decorrere dall'anno 2013, ai sensi dei paragrafi 1 e 6 del regolamento, essendo stato assegnato all'Italia un contingente complessivo di tonno rosso superiore a quello relativo all'anno 2012, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali utilizza la quota aggiuntiva al fine di autorizzare nuove unità alla pesca attiva del tonno rosso con il sistema con palangaro, mediante bando pubblico e secondo un criterio di ripartizione a punteggio, attribuendo:
   a) 1 punto, alle unità non autorizzate all'utilizzo di attrezzi trainati, del sistema di pesca a circuizione e della draga idraulica, ovvero a quelle i cui proprietari presentano una previa dichiarazione di rinuncia mediante decurtazione dalla licenza di pesca degli stessi al momento dell'ottenimento delle quote;
   b) 1 punto, alle unità che esercitano prevalentemente la pesca al pesce spada con il sistema di pesca con palangaro;
   c) 1 punto, alle unità abilitate esclusivamente all'utilizzo degli attrezzi palangaro e lenza;
   d) 1 punto, alle unità abilitate esclusivamente all'utilizzo dei sistemi tradizionali di pesca con arpione.

  8. In conformità a quanto previsto dagli articoli 12, paragrafo 5, e 13, paragrafo 4, del regolamento, considerato che i sistemi di pesca autorizzati per la pesca ricreativa e sportiva non consentono la cattura di esemplari morti, i soggetti che praticano la pesca ricreativa o sportiva non possono detenere né sbarcare esemplari di tonno rosso, e, in caso di cattura, devono provvedere al loro immediato rilascio, salvo che nell'ambito di competizioni sportive autorizzate, nelle quali sia prevista la pesatura del pescato. In quest'ultimo caso, gli esemplari di tonno rosso catturati sono devoluti in beneficenza.
1. 1. Catanoso, Russo.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. La presente legge reca disposizioni volte a promuovere una gestione razionale delle risorse ittiche e a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura nelle acque marittime, nelle acque lagunari e nelle acque interne.
*1. 2. Catanoso, Russo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Finalità e oggetto).

  1. La presente legge reca disposizioni volte a promuovere una gestione razionale delle risorse ittiche e a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura nelle acque marittime, nelle acque lagunari e nelle acque interne.
*1. 3. Rostellato.

Pag. 189

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. La presente legge reca disposizioni volte a promuovere una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e ad incentivare la crescita delle imprese che esercitano la pesca e l'acquacoltura nelle acque marittime, nelle acque lagunari e nelle acque interne.
1. 4. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 1, dopo la parola: acquacoltura sopprimere le seguenti: nelle acque marittime, nell'ambito di una gestione razionale delle risorse ittiche.
*1. 5. Arlotti.

  Al comma 1, dopo la parola: acquacoltura sopprimere le seguenti: nelle acque marittime, nell'ambito di una gestione razionale delle risorse ittiche.
*1. 6. Venittelli.

  Al comma 1, dopo le parole: dell'acquacoltura inserire le seguenti: e delle associazioni della pesca ricreativa - sportiva - subacquea.
1. 9. Franco Bordo, Zaccagnini, Ricciatti.

  Al comma 1, dopo le parole: acque marittime aggiungere le seguenti: interne e lagunari.
**1. 7. Catanoso, Russo.

  Al comma 1, dopo le parole: acque marittime aggiungere le seguenti: interne e lagunari.
**1. 8. Fedriga, Guidesi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  1. La pesca marittima ravvicinata è esercitata nelle acque marittime fino a una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza, e fino a una distanza di 60 miglia dalla costa.
  2. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il terzo comma dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto della Presidenza della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
1. 01. Catanoso, Russo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. La pesca marittima ravvicinata è esercitata nelle acque marittime fino a una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza, e fino a una distanza di 60 miglia dalla costa nel periodo dal 1o aprile al 30 settembre di ogni anno.
  2. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il terzo comma dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto della Presidenza della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
1. 02. Catanoso, Russo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. La pesca marittima ravvicinata è esercitata nelle acque marittime fino a una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla Pag. 190terza, e fino a una distanza di 80 miglia dalla costa.
  2. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il terzo comma dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto della Presidenza della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
1. 03. Catanoso, Russo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. La pesca marittima ravvicinata è esercitata nelle acque marittime fino a una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza, e fino a una distanza di 80 miglia dalla costa nel periodo dal 1o aprile al 30 settembre di ogni anno.
  2. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il terzo comma dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto della Presidenza della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
1. 04. Catanoso, Russo.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Pesca del pesce spada).

  1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione n. 11-03 dell'International commission for the conservation of atlantic tunas (ICCAT), dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno sono vietati la pesca, anche a seguito di catture accessorie, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco e la commercializzazione di esemplari di pesce spada.
  2. Nello stesso periodo di cui al comma 1, è vietato l'utilizzo dell'attrezzo «palangaro di superficie derivante»; in tale periodo, l'utilizzo del palangaro è consentito solo qualora esso sia stabilmente posato sul fondo del mare.
  3. In deroga al comma 2, le autorità competenti possono autorizzare l'utilizzo del palangaro per la pesca del pesce spada anche nel periodo ivi indicato da parte di unità da pesca i cui proprietari possono dimostrare di esercitare esclusivamente o prevalentemente la pesca di grandi pesci pelagici con il palangaro, purché siano utilizzati ami di misura non inferiore a 7 centimetri di lunghezza, in conformità a quanto previsto dalla citata raccomandazione n. 11-03 dell'ICCAT.
  4. I proprietari delle unità da pesca di cui al comma 3 possono, nel periodo di cui ai commi 1 e 2, depositare i documenti di bordo presso i competenti uffici del porto in cui si trova l'unità, effettuando un periodo, anche parziale, di arresto dell'unità per fermo della pesca del pesce spada.
  5. Ai marittimi membri dell'equipaggio delle unità da pesca di cui al comma 4 è attribuito un indennizzo pari al trattamento economico minimo garantito previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria applicabile, con riferimento alla rispettiva qualifica.
  6. Ai proprietari delle unità da pesca di cui al comma 4 è attribuito un indennizzo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti de minimis, nella misura determinata in base alla tabella 2 allegata alla presente legge.
  7. Gli indennizzi di cui ai commi 5 e 6 sono attribuito agli aventi diritto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite delle competenti capitanerie di porto.
  8. Nel periodo di cui al comma 1 è vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di qualsiasi tipo di pesce spada fresco o congelato, ad eccezione di Pag. 191quello pescato dalle unità da pesca di cui al comma 3, previa presentazione della documentazione necessaria a certificare la provenienza del pesce spada dalle attività di pesca autorizzate ai sensi del medesimo comma.
  9. È vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di pesce spada proveniente da Paesi terzi, per cui non sia possibile accertare che la relativa cattura è avvenuta senza l'utilizzo di attrezzi o sistemi di pesca proibiti dall'Unione europea.
2. 1. Catanoso, Russo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Razionalizzazione e coordinamento delle iniziative finanziate in attuazione delle politiche comunitarie e nazionali al settore della pesca e dell'acquacoltura).

  1. Al fine di coordinare le politiche di finanziamento nazionali del settore ittico con quelle comunitarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) di cui al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, garantendo il raggiungimento degli obiettivi politici e la ripresa economica dell'Unione europea, è prevista la possibilità di avvalersi della Banca europea per gli investimenti (BEI) per sostenere l'innovazione e lo sviluppo di competenze delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, contribuire alla realizzazione delle infrastrutture strategiche, finanziare azioni a favore delle piccole e medie imprese (PMI), sostenendo l'innovazione e lo sviluppo di competenze.
  2. Con particolare riferimento alle iniziative di cui al comma 1, è altresì possibile avvalersi dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per favorire l'accesso al credito, nonché la copertura assicurativa dei rischi delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.
  3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione del presente Art. 2 con proprio decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e poi con cadenza biennale, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura di cui al successivo Art. 28 e di concerto con ISMEA, individua i detti interventi, i destinatari, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili.
2. 2. Catanoso, Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Limitatamente al settore della pesca, le imprese non finanziarie di grandi dimensioni, nonché gli enti pubblici e privati possono partecipare al capitale sociale dei confidi di secondo grado di cui al comma 1 dell'articolo 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e fruire delle garanzie da essi rilasciate, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.
*2. 4. Venittelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis: Limitatamente al settore della pesca, le imprese non finanziarie di grandi dimensioni, nonché gli enti pubblici e privati possono partecipare al capitale sociale dei confidi di secondo grado di cui al comma 1 dell'articolo 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e fruire delle garanzie da essi rilasciate, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.
*2. 5. Zaccagnini, Ricciatti, Franco Bordo.

Pag. 192

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso)
.

  1. I coefficienti di ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso, tra i sistemi di pesca interessati, sono determinati come segue:

SISTEMA %
Circuizione (PS) 20
Palangaro (LL) 20
Tonnara fissa (TRAP) 20

  2. La restante parte del contingente di cui al comma 1 è ripartita tra gli operatori nazionali della pesca sulla base di una procedura ad evidenza pubblica indetta con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, al netto di una quota annuale per la pesca sportiva/ricreativa (SPOR) e per la cattura accidentale da stabilire con il medesimo provvedimento.
  3. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 entra in vigore il 1o gennaio 2018.
  4. In sede di prima applicazione il provvedimento di cui al comma 2 è emanato entro il 31 ottobre 2017.
  5. Le eventuali risorse finanziarie derivanti dalla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1, lettera b) sono riversate nel fondo di cui all'articolo 3.
2. 01. Venittelli.

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso)
.

  1. I coefficienti di ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso, tra i sistemi di pesca interessati, sono determinati come segue:

SISTEMA %
Circuizione (PS) 20
Palangaro (LL) 20
Tonnara fissa (TRAP) 20

  2. La restante parte del contingente di cui al comma 1 è ripartita tra gli operatori nazionali della pesca sulla base di una procedura ad evidenza pubblica indetta con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, al netto di una quota annuale per la pesca sportiva/ricreativa (SPOR) e per la cattura accidentale da stabilire con il medesimo provvedimento.
  3. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 entra in vigore il 1o gennaio 2017.
  4. In sede di prima applicazione il provvedimento di cui al comma 2 è emanato entro il 31 ottobre 2016.
  5. Le eventuali risorse finanziarie derivanti dalla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 2 sono riversate nel fondo di cui all'articolo 3.
2. 02. Venittelli.

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso)
.

  1. Con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è ripartito annualmente, entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il contingente nazionale di cattura del tonno rosso secondo i seguenti criteri:
   a) il 60 per cento tra i sistemi circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) in egual misura;
   b) la restante parte tra gli operatori professionali della pesca sulla base di una procedura ad evidenza pubblica indetta con il provvedimento di cui al presente Pag. 193comma, al netto di una quota annuale per la pesca sportiva/ricreativa (SPOR) e per la cattura accidentale da stabilire con il medesimo provvedimento.

  2. La disciplina di cui al comma 1 entra in vigore il 1o gennaio 2017.
  3. In sede di prima applicazione il provvedimento di cui al comma 1 è emanato entro il 31 ottobre 2016.
  4. Le eventuali risorse finanziarie derivanti dalla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1, lettera b) sono riversate nel fondo di cui all'articolo 3.
2. 03. Venittelli.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 1. Catanoso, Russo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Pesca tradizionale e stagionale con l'attrezzo «ferrettara»).

  1. Al fine di tutelare le specificità della pesca tradizionale e stagionale ed evitare i disagi che lo svolgimento di attività di pesca costiera può determinare nei confronti della navigazione da diporto, è consentita la pesca con l'utilizzo dell'attrezzo denominato «ferrettara», purché di lunghezza non superiore a 2,5 chilometri e con una maglia di apertura non superiore a 180 millimetri, nel periodo dal 15 aprile al 31 agosto di ogni anno, nei limiti stabiliti dall'atto di abilitazione all'esercizio dell'attività, e comunque a una distanza di più di tre miglia dalla costa. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a modificare il proprio decreto 21 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24 settembre 2011, al fine di adeguarlo alle disposizioni del presente comma.
  2. I proprietari delle unità da pesca abilitate all'utilizzo della ferrettara e del palangaro, nello svolgimento dell'attività di pesca, possono utilizzare e detenere a bordo uno solo di tali attrezzi.
  3. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono sanzionate ai sensi delle norme vigenti.
3. 2. Catanoso, Russo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica).

  1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito a decorrere dal 2016 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, di seguito denominato «Fondo», finanziato con le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 21 e con eventuali altre risorse messe a disposizione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto della vigente normativa europea, alla realizzazione:
   a) di investimenti nelle imprese del settore ittico per l'incremento dell'innovazione, della competitività e dell'efficienza aziendali;
   b) di ristrutturazioni finanziarie e produttive, anche secondo i parametri previsti dagli orientamenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
   c) di società miste, di tutoraggi nella fase di avvio dell'attività e di prestiti partecipativi;
   d) di interventi di ricerca e di sviluppo tecnologici;
   e) di interventi per favorire l'accesso al credito e la messa a disposizione di capitali di rischio;
   f) di interventi per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.

Pag. 194

  3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione del presente Art. 3 con proprio decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e poi con cadenza biennale, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura di cui al successivo Art. 28, individua i detti interventi, i destinatari, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili.
3. 3. Catanoso, Russo.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui al comma 4 dell'articolo 21 e con eventuali altre risorse messe a disposizione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con le seguenti: reperite e messe a disposizione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. 4. Catanoso, Russo.

  Al primo comma, sostituire: articolo 21 con: articolo 22.
3. 5. Catanoso, Russo.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con priorità a quelle aziende che adottano strategie di pesca sostenibili ed utilizzano attrezzi di pesca più selettivi.
3. 7. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 2, lettera d), dopo la parola: ricerca aggiungere le seguenti:, anche di progetti di ricerca finalizzati alla realizzazione e sperimentazione di strumentazioni ecocompatibili quali reti da pesca biodegradabili,

  Conseguentemente, all'articolo 22, comma 4, secondo periodo, dopo la parola: 60 cento inserire le seguenti: di cui almeno il 5 per cento è riservato al finanziamento dei progetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera d).
3. 8. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   g)
di interventi di ricerca e di sviluppo della rilevazione e della consistenza di esercizio dell'attività di pesca non commerciale in mare, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 6 dicembre 2010, per favorire una reale conoscenza del valore socio-economico che tale attività ha sulla filiera e sull'indotto, sul turismo e la nautica di settore in Italia.
3. 13. Rostellato.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   g) di interventi per gli investimenti nella filiera ittica volti alla pesca ricreativa-sportiva-subacquea, vettore di turismo con tutte le attività correlate.
3. 6. Zaccagnini, Ricciatti, Franco Bordo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   g) di interventi per favorire l'incremento e lo sviluppo della pesca sportiva e ricreativa in mare;
   h) di interventi per favorire l'incremento e lo sviluppo della pesca ricreativa in mare quale settore strategico di integrazione del turismo costiero al fine di ampliare l'offerta ricettizia in tutto il territorio nazionale e durante tutto l'anno solare;
   i) di interventi per agevolare la piccola pesca costiera e tradizionale affinché sviluppino la pesca ricreativa attraverso charter di pesca.
3. 9. Catanoso, Russo.

Pag. 195

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad istituire, di concerto con le regioni interessate, delle aree di pesca dedicate alla sola pesca ricreativa, attraverso creazione di barriere di protezione dall'erosione delle coste e dalla pesca illegale costiera, oppure attraverso la parziale apertura alla pesca ricreativa, con limitazioni alle attrezzature di pesca e di pescato, delle zone destinate al ripopolamento.
3. 10. Catanoso, Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali autorizza, di concerto con le regioni interessate, i gestori di impianti di mitili e di allevamenti di pesci in mare a utilizzare temporaneamente e/o giornalmente, previo pagamento di un corrispettivo, zone ben identificate e delimitate della superficie in concessione, per praticare la pesca ricreativa. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, stabilisce tempi e modalità di tale esercizio.
3. 11. Catanoso, Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali autorizza, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con le regioni interessate, la conversione delle piattaforme e dei pozzi metaniferi marini non più in uso in zone di ripopolamento ittico da dare in concessione alle Associazioni di settore per la pesca sportiva, per la pesca ricreativa e per la pratica dello snorkeling. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, stabilisce tempi e modalità di tale esercizio.
3. 12. Catanoso, Russo.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Piccola pesca).

  1. Nelle zone marittime caratterizzate da un'elevata concentrazione di attività di piccola pesca artigianale, qualora ne facciano richiesta i proprietari di almeno il 70 per cento delle unità da pesca che esercitano tale attività, iscritte nel compartimento marittimo di riferimento, può essere vietata la pesca a strascico a distanza inferiore dalle tre miglia dalla costa. L'individuazione delle zone di cui al presente articolo e le modalità per la sua attuazione sono disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. 1. Catanoso, Russo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Interventi a favore degli imprenditori ittici).

  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226, è inserito il seguente:
  1-ter. A decorrere dall'anno 2015, gli interventi realizzati a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis del presente articolo sono destinati ad imprenditori ittici singoli e associati che applicano il relativo CCNL o costituiti in organizzazioni di produttori della pesca e dell'acquacoltura ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del Reg. n. 1379/2013, per la realizzazione di programmi finalizzati a:
   a) alla tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici e di valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;Pag. 196
   b) alla tutela della concorrenza nei mercati internazionali e alla razionalizzazione del mercato interno;
   c) alla promozione dell'aggiornamento professionale e alla divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura nonché dei conseguenti interventi di formazione continua e permanente.

  2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione del presente articolo 4 con proprio decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e poi con cadenza biennale, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura di cui al successivo articolo 28, individua i detti interventi, i destinatari, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili.
4. 2. Catanoso, Russo.

  Sostituire la rubrica con la seguente: (Interventi a favore della filiera ittica).
4. 3. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 1, sostituire il comma 1-ter con il seguente:
  1-ter. A decorrere dall'anno 2015, le risorse di cui al comma 1-bis del presente articolo sono destinate alla realizzazione di programmi finalizzati:
   a) alla tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici e di valorizzazione della qualità delle produzioni nazionali e della trasparenza informativa;
   b) alla promozione delle produzioni nazionali di qualità nel mercato interno ed internazionale anche attraverso campagne di sensibilizzazione verso i consumatori;
   c) all'aggiornamento professionale in materia di sostenibilità ambientale, economica e sociale in favore degli addetti del comparto della pesca e dell'acquacoltura anche attraverso interventi di formazione continua e permanente.

  1-quater. I programmi di cui al comma precedente possono essere realizzati da imprenditori ittici, organizzazioni di produttori della pesca e dell'acquacoltura costituite ai sensi degli articoli 6 e seguenti del regolamento (UE) n. 1379/2013, nonché da associazioni di organizzazioni di produttori costituite ai sensi delle pertinenti norme del codice civile.
*4. 4. Venittelli.

  Al comma 1, sostituire le parole da:
  1-ter. A decorrere dall'anno 2015 fino a: c) alla promozione dell'aggiornamento professionale e alla divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura nonché dei conseguenti interventi di formazione continua e permanente con le seguenti:
  1-ter. A decorrere dall'anno 2015, le risorse di cui al comma 1-bis del presente articolo sono destinati alla realizzazione di programmi finalizzati:
   a) alla tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici e di valorizzazione della qualità delle produzioni nazionali e della trasparenza informativa;
   b) alla promozione delle produzioni nazionali di qualità nel mercato interno ed internazionale anche attraverso campagne di sensibilizzazione verso i consumatori;
   c) all'aggiornamento professionale in materia di sostenibilità ambientale, economica e sociale in favore degli addetti del comparto della pesca e dell'acquacoltura anche attraverso interventi di formazione continua e permanente.

  1-quater. I programmi di cui al comma precedente possono essere realizzati da imprenditori ittici, organizzazioni di produttori della pesca e dell'acquacoltura costituite Pag. 197ai sensi degli articoli 6 e seguenti del regolamento (UE) n. 1379/2013, nonché da associazioni di organizzazioni di produttori costituite ai sensi delle pertinenti norme del codice civile.
*4. 5. Zaccagnini, Franco Bordo, Ricciatti.

  Al comma 1, dopo la parola: singoli inserire la seguente frase:, organizzati in associazioni professionali di categoria riconosciute.
*4. 6. Arlotti.

  Al comma 1, dopo la parola: singoli aggiungere le seguenti: organizzati in associazioni professionali di categoria riconosciute.
*4. 7. Venittelli.

  Al comma 1, dopo le parole: della pesca aggiungere le seguenti: commerciale e non commerciale.
4. 8. Rostellato.

  Al comma 1 aggiungere la seguente lettera: d) all'integrazione della pesca ricreativa con la piccola pesca costiera e tradizionale.
4. 9. Catanoso, Russo.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 1193 del codice della navigazione)
.

  1. All'articolo 1193 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo comma è abrogato;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Qualora entro quarantotto ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante dell'unità da pesca esibisca all'Autorità che ha contestato l'infrazione tali documenti di bordo:
   a) la sanzione è ridotta a 100 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento;
   b) la sanzione è annullata se si tratta di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento.
*4. 01. Venittelli.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 1193 del codice della navigazione)
.

  1. All'articolo 1193 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo comma è abrogato;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Qualora entro quarantotto ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante dell'unità da pesca esibisca all'Autorità che ha contestato l'infrazione tali documenti di bordo:
    1) la sanzione è ridotta a 100 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento;
    2) la sanzione è annullata se si tratta di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento.
*4. 02. Zaccagnini, Franco Bordo, Ricciatti.

Pag. 198

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondi paritetici professionali)
.

  1. Una quota degli stanziamenti erogati ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 3 per cento della dotazione complessiva, debbono essere destinati al finanziamento di progetti settoriali di formazione dei lavoratori della pesca marittima, presentati dalle associazioni nazionali degli armatori, dei lavoratori, anche non partecipanti al fondo medesimo.
4. 03. Catanoso, Russo.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Programmazione negoziata).

  1. Nei documenti unici di programmazione per il sostegno alle aree in ritardo di sviluppo e nel Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono definiti, per i rispettivi periodi di riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  2. Nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge di stabilità, il Comitato interministeriale per la programmazione economica individua una quota da destinare agli obiettivi di cui al comma 1; nell'ambito di tale quota, almeno il 30 per cento delle risorse è destinato alla realizzazione di nuovi contratti di programma nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la CCCPA di cui al successivo Art. 28 e la Conferenza Stato Regioni valuta e propone al CIPE gli obiettivi strategici e dispone successivamente con propri decreti in merito alla realizzazione dei nuovi contratti di programma nel settore della pesca e dell'acquacoltura approvati dal Cipe per il sostegno alle aree in ritardo di sviluppo.
5. 1. Catanoso, Russo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Pesca sportiva e ricreativa).

  1. È vietato l'utilizzo del palangaro nelle attività di pesca sportiva e ricreativa.
5. 2. Catanoso, Russo.

  Al comma 1, dopo la parola: definiti, aggiungere le seguenti: previo parere della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,.
5. 3. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Norme per la semplificazione dell'acquisizione di titoli marittimi).

  1. Il titolo di marinaio autorizzato alla pesca, di cui all'articolo 257 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, può essere conseguito anche dai soggetti che non hanno sostenuto l'esame previsto dal numero 5) del primo comma del medesimo articolo, Pag. 199qualora possano dimostrare di essere stati imbarcati con la qualifica di capo barca per la pesca costiera per un periodo di almeno cinque anni.
  2. Il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi, di cui all'articolo 271 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, può essere conseguito anche dai soggetti che non hanno sostenuto l'esame previsto dal numero 5) del primo comma del medesimo articolo, qualora possano dimostrare di essere stati imbarcati con la qualifica di motorista abilitato per un periodo di almeno cinque anni.
  3. Il Governo provvede ad apportare al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni del presente articolo.
6. 1. Catanoso, Russo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Distretti di pesca).

  1. L'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è sostituito dal seguente:
  «Art. 4. – (Distretti di pesca) – 1. In attuazione del principio di sostenibilità e al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentite le regioni interessate, istituisce i distretti ittici per aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.
  2. I criteri di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti ittici di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni e la Commissione Consultiva Centrale della Pesca e dell'Acquacoltura di cui al successivo articolo 28 sulla base di caratteristiche omogenee sotto il profilo della biodiversità sociale, economica ed ecologica.
  3. I distretti ittici perseguono le seguenti finalità:
   a) sostengono azioni in favore di pratiche di pesca sostenibile anche attraverso l'individuazione di attrezzi alternativi di pesca caratterizzati da elevata selettività di cattura e di metodologie a basso impatto ambientale;
   b) valorizzano i sistemi produttivi locali caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attività ittica e altre attività locali;
   c) promuovono la qualità, l'igiene e la salubrità delle risorse alieutiche locali anche tramite idonei sistemi di certificazione o marchi di qualità.
6. 2. Catanoso, Russo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

  1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche marine, in attuazione del principio di sostenibilità, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituisce, con proprio decreto, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di gestione della pesca (OGP) a livello di ciascuna sub-area geografica del Mediterraneo (GSA), come istituite dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, con le seguenti finalità:
   a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche marine

Pag. 200

presenti nell'ambito della sub-area geografica di pertinenza;
   b) attivare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa sub-area geografica;
   c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività ed i mestieri di pesca;
   d) monitorare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione.

  2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
6. 3. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 2, dopo le parole: cui al comma 1 inserire le seguenti: e le attribuzioni ad essi di specifiche competenze.
6. 4. Fedriga, Guidesi.

  Al comma 3, dopo la parola: perseguono aggiungere le seguenti: in particolar modo.
6. 5. Fedriga, Guidesi.

ART. 7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Incentivi per la costruzione di nuove unità da pesca).

  1. Al fine di promuovere una diminuzione dell'impatto dell'attività della pesca di pesci pelagici, il presente articolo prevede la concessione di incentivi per la sostituzione delle unità da pesca di medie dimensioni con unità di dimensioni maggiori, previa rinuncia a una percentuale della capacità di pesca.
  2. In caso di demolizione di due o più unità da pesca di lunghezza «fuori tutto» compresa tra 12 e 20 metri, può essere rilasciata una licenza di pesca per l'esercizio dell'attività con utilizzo di un'unità di nuova costruzione, di lunghezza «fuori tutto» superiore a 20 metri, da adibire alla pesca mediterranea di grandi pesci pelagici, previa rinuncia al 10 per cento di tonnellate di stazza lorda complessiva.
  3. È concesso un contributo a fondo perduto pari al 60 per cento delle spese documentate sostenute per la costruzione delle nuove unità da pesca di cui al comma 2. Il contributo di cui al presente comma può essere destinato anche a organismi societari o cooperativi, costituiti per lo specifico scopo, con compagine societaria interamente composta da pescatori professionali.
  4. In deroga ai commi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, in luogo della demolizione delle unità da pesca cui non è stata rinnovata la licenza di pesca, la vendita delle medesime unità all'estero o la loro trasformazione in unità da diporto.
7. 1. Catanoso, Russo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura).

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, può, con apposita convenzione, dare incarico ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza tecnico- amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle Pag. 201organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati.
  2. I CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese della pesca, di cui al comma 5 e dagli enti bilaterali previsti dai rispettivi CCNL, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle organizzazioni sindacali e possono anche essere costituiti all'interno di specifici centri di assistenza già costituiti.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la commissione CCPA di cui al successivo articolo 28 sono stabilite le modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP ed i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
  4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, i CASP sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all'osservanza delle disposizioni del Capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. L'attività dei CASP è comunque esercitata senza oneri per l'erario.
  5. Ai fini del presente articolo, nonché di tutte le altre norme vigenti in materia, per associazioni rappresentative della pesca si intendono le strutture settoriali per la pesca delle Centrali cooperative nazionali riconosciute, le associazioni nazionali delle imprese di pesca, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura, le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti tra loro i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'imprenditoria ittica:
    a) il comma 5-undecies dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10, è così modificato:
     5-undecies. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale e, relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le strutture settoriali per la pesca delle Centrali Cooperative nazionali riconosciute, le associazioni nazionali delle imprese di pesca, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura, le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti tra loro i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'imprenditoria ittica e gli enti bilaterali previsti da tali contratti collettivi, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale.
7. 2. Catanoso, Russo.

  Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: L'incarico per lo svolgimento delle predette attività può essere conferito altresì ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) riconosciuti ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, con le modalità definite dal decreto di cui al successivo comma 3.
7. 3. Oliverio.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. I CASP sono costituiti dalle associazioni nazionali delle imprese della pesca maggiormente rappresentative, di cui al comma 5, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle organizzazioni sindacali, dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi o dalle organizzazioni dei datori di lavoro».
7. 4. Oliverio.

Pag. 202

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I CASP di cui al comma 1 sono istituiti dalle associazioni rappresentative del mondo della pesca, di cui al comma 5, dai loro enti bilaterali previsti da ciascun CCNL di riferimento, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle organizzazioni sindacali.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ai fini del presente articolo, nonché delle altre norme vigenti in materia, per associazioni rappresentative del mondo della pesca si intendono le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'imprenditoria ittica, in corso di validità.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Le associazioni di cui al comma 5, qualora siano soci di una associazione che le unisce, si considerano rappresentate esclusivamente da quest'ultima.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art. 8.

  1. Allo scopo di favorire la cooperazione nel settore della pesca, i compiti e le funzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 possono essere svolti attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria di cui al comma 5 dell'articolo 7.
   c) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sostituire il comma 5-undecies con il seguente:
  5-undecies. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale e, relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del predetto decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura, le organizzazioni sindacali nazionali, che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca e della imprenditoria ittica in corso di validità e gli enti bilaterali previsti da ciascun CCNL, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale.
7. 5. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 2 dopo le parole: organizzazioni sindacali sono aggiunte le seguenti: e dalle associazioni di pesca ricreativa – sportiva – subacquea; per associazioni di pesca ricreativa – sportiva – subacquea si intendono quelle aventi una organizzazione ed una rappresentatività in almeno sei regioni italiane.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole: dell'acquacoltura sono aggiunte le seguenti: e della pesca ricreativa-sportiva-subacquea.
7. 6. Franco Bordo, Zaccagnini, Ricciatti.

Pag. 203

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ai fini della presente legge per associazioni rappresentative della pesca si intendono le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni nazionali che abbiano stipulato i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca.
7. 7. Oliverio.

  Al comma 5, dopo le parole: imprese di acquacoltura aggiungere la seguente: riconosciute.
*7. 8. Venittelli.

  Al comma 5, dopo le parole: imprese di acquacoltura aggiungere la seguente: riconosciute.
*7. 9. Arlotti.

  Al comma 5, dopo le parole: associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura inserire le seguenti:, le organizzazioni più rappresentative della pesca ricreativa già riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e che ad oggi fanno parte del tavolo permanente della pesca ricreativa in mare presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. 10. Catanoso, Russo.

ART. 8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Promozione della cooperazione e dell'associazionismo).

  1. Allo scopo di favorire la cooperazione nel settore della pesca, i compiti e le funzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 possono essere svolti attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria di cui al comma 5 dell'articolo 7.
8. 2. Catanoso, Russo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Norme derogatorie in materia di pesca costiera ravvicinata).

  1. Nel periodo compreso tra il 1o aprile e il 30 settembre di ogni anno, le unità abilitate alla pesca costiera ravvicinata che esercitano prevalentemente la pesca di grandi pesci pelagici utilizzando il palangaro possono esercitare l'attività di pesca a una distanza dalla costa non superiore a 80 miglia, mantenendo le relative dotazioni di sicurezza.
  2. Nel periodo di cui al comma 1, le unità da pesca di cui al medesimo comma di lunghezza «fuori tutto» pari o superiore a 18 metri, dotate del sistema di identificazione navale anticollisione Automatic identification system (AIS), possono esercitare l'attività di pesca senza limiti di distanza dalle coste, mantenendo le relative dotazioni di sicurezza.

Pag. 204

Tabella 1
(Articolo 1, comma 1)

Sistema di pesca Percentuale Quota minima (tonnellate)
Circuizione (PS) 60 50
Palangaro (LL) 20  5
Tonnara fissa (TRAP) 8
Pesca sportiva e ricreativa (SPOR)  2
Quota non divisa (UNCL) 10

Tabella 2
(Articolo 2, comma 6)

Dimensione dell'unità da pesca (tonnellate di stazza lorda – GT) Contributo fisso unitario (euro) Contributo per GT (euro)
da 1 a 10   500 160
fino a 25 1.300  85
fino a 50 2.700  40
fino a 100 4.200  12
fino a 250 4.700  8
fino a 500 6.000  4
fino a 1.500 7.500  2

8. 3. Catanoso, Russo.

  Al comma 1, dopo la parola: pesca inserire le parole: e dell'acquacoltura, e, in fine, aggiungere le seguenti: o altre forme di aggregazione quali le reti di impresa.
8. 4. Arlotti.

  Al comma 1, dopo le parole: nel settore della pesca aggiungere le seguenti: commerciale e non commerciale.
8. 5. Rostellato.

  Al comma 1 dopo le parole: nel settore della pesca aggiungere le seguenti: dell'acquacoltura e sostituire le parole: societaria e consortile con le seguenti: societaria, consortile o altre forme di aggregazione quali le reti di impresa,.
8. 6. Venittelli.

  Al comma 1 dopo le parole: del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 aggiungere le seguenti: sono estesi anche alla pesca ricreativa-sportiva-subacquea e, e, dopo le parole: maggiormente rappresentative aggiungere le seguenti: e delle associazioni di pesca sportiva di cui all'articolo 7 comma 2.
8. 7. Zaccagnini, Franco Bordo, Ricciatti.

Pag. 205

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Licenze di pesca).

  1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nelle licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo, oltre il termine di scadenza degli otto anni, entro i sei mesi successivi e in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria. Nei casi indicati dal presente comma la nuova licenza permane in vigore per otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.
  2. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra cooperative diverse di pesca, ditta individuale, soci di cooperativa o viceversa, durante il periodo di vigenza della licenza.
8. 01. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

ART. 9.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: ed in particolare alle azioni volte ad attuare una gestione della pesca fondata sul rendimento massimo sostenibile.
9. 1. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Licenza di pesca).

  1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza degli otto anni, entro i sei mesi successivi e in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'emanazione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma la nuova licenza resta in vigore per otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.
  2. Ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o tra i soci e la cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i tempi relativi.
  4. Nel caso di procedura relativa al rilascio di nuova licenza di pesca, l'interessato, dopo l'acquisizione al procedimento dell'istanza redatta ai sensi del decreto ministeriale 26 gennaio 2012, può richiedere all'ufficio marittimo competente una attestazione che abiliti temporaneamente all'esercizio dell'attività di pesca, nelle more della conclusione del procedimento.
9. 01. Oliverio.

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Agevolazioni in favore del lavoro autonomo).

  1. Le iniziative realizzate ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, in materia di Pag. 206programmazione negoziata e di sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità nelle aree in ritardo di sviluppo, sono estese ai settori della pesca professionale e dell'acquacoltura marittimi e delle acque interne.
  2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura di cui al successivo Art. 28, individua i destinatari degli interventi di cui al comma 1, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili.
11. 1. Catanoso, Russo.

  Al comma 1, dopo le parole: marittima e dell'acquacoltura, sono aggiunte le seguenti: e della pesca ricreativa – sportiva – subacquea di cui all'articolo 7 comma 2.
11. 2. Franco Bordo, Ricciatti, Zaccagnini.

ART. 12.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 330 del codice della navigazione dopo le parole: «può essere fatto verbalmente» sono aggiunte le parole: «, ovvero in forma scritta quando il contratto di arruolamento prevede l'applicazione di un CCNL del settore.
12. 1. Catanoso, Russo.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. In caso di sospensione dell'attività di pesca, le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, sono estese per gli armatori imbarcati su navi da pesca, ivi compresi i marittimi imbarcati in regime di impresa familiare.

  Conseguentemente, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:
  2-ter. Il trattamento di cui al comma 1 è pari all'80 per cento dei salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili, per ferie, festività e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ed è erogato, dietro istanza degli aventi diritto, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
12. 2. Catanoso, Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
  2-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012 n. 92, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca».
12. 3. Oliverio.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Contributo cessazione rapporto di lavoro).

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole «chiusura del cantiere» sono aggiunte le seguenti: c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca per cause non imputabili al datore di lavoro (esempio malattia, infortunio, fine campagna di pesca eccetera);.
12. 01. Catanoso, Russo.

Pag. 207

ART. 13.

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 tonnellate con le seguenti: 10 tonnellate.
*13. 1. Zaccagnini, Franco Bordo, Ricciatti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 tonnellate con le seguenti: 10 tonnellate.
*13. 2. Venittelli.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo capoverso.
13. 3. Venittelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Il lavoro a bordo delle imbarcazioni da pesca rientra fra le mansioni particolarmente usuranti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, commi da 34 a 38 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche.
13. 4. Catanoso, Russo.

ART. 14.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Ulteriori misure di razionalizzazione fiscale e tributaria).

  1. Alla Tabella A del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al punto 3 dopo le parole: «trasporto delle merci», sono inserite le seguenti parole: «, alla pesca».
14. 01. Catanoso, Russo.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Charter fishing).

  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede a redigere un regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca non commerciale definita charter fishing al fine di adeguare tali attività alle definizioni e agli indirizzi diramati in ambito della Commissione generale pesca del Mediterraneo (CGPM).
  2. Per charter fishing si intende l'attività di pesca ricreativa praticata da una barca, a noleggio commerciale, con conducente e/o guida di pesca a bordo abilitata, a scopo ricreativo o sportivo mediante l'impiego degli attrezzi cui al successivo articolo 22 della presente legge. Il conducente e/o guida di pesca e l'imbarcazione non devono essere, contemporaneamente, in possesso di licenza per la pesca commerciale.
  3. Nell'esercizio dell'attività di charter fishing possono essere utilizzate solo unità da diporto come definite dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni.
16. 01. Rostellato.

ART. 17.

  Sopprimerlo.
17. 1. Catanoso, Russo.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 2).
17. 2. Catanoso, Russo.

Pag. 208

  Al comma 1, lettera a) numero 3, dopo le parole: cultura del mare aggiungere le parole:, delle acque interne.
17. 3. Catanoso, Russo.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: della pesca professionale aggiungere: e dell'acquacoltura.
*17. 4. Arlotti.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: della pesca professionale aggiungere: e dell'acquacoltura.
*17. 5. Venittelli.

  Al comma 1, lettera b) in fine aggiungere le seguenti parole: o dei soci dell'impresa di pesca o di allevamento, che prestano attività lavorativa nell'impresa, ed il cui reddito derivante dalla partecipazione alla società sia prevalente rispetto al reddito complessivo da lavoro.
17. 6. Oliverio.

  Al comma 1 dopo la lettera g) inserire la seguente: h) le unità autorizzate al pescaturismo potranno essere dotate di una imbarcazione appoggio, regolarmente autorizzata dal competente ente tecnico e in regola con le dotazioni di sicurezza, al servizio dei turisti imbarcati per le finalità di sicurezza e di osservazione di luoghi particolari lungo la costa.
*17. 7. Venittelli.

  Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: h) le unità autorizzate al pescaturismo potranno essere dotate di una imbarcazione appoggio (regolarmente autorizzata dal competente ente tecnico e in regola con le dotazioni di sicurezza) al servizio dei turisti imbarcati per le finalità di sicurezza e di osservazione di luoghi particolari lungo la costa.
*17. 9. Franco Bordo, Zaccagnini, Ricciatti.

  Dopo la lettera g) inserire la seguente: h) Le attività di pesca sportiva ricreativa subacquee vettori di turismo sono quelle esercitate dalle associazioni sportive, ricreative, subacquee nelle acque interne nelle aree costiere e marine con uso di canne e lenze, bilancini ricreativi, trabucchi e bilancelle e con unità da diporto anche turistico ricreativo. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro 120 giorni dalla data di promulgazione della presente legge si redigerà un regolamento applicativo sentite le associazioni di pesca ricreativa, sportiva, subacquea riconosciute ai sensi dell'articolo 7 comma 2.
17. 10. Franco Bordo, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: h) l'autorizzazione all'attività di pesca turismo rilasciata dal capo del compartimento marittimo ufficio di iscrizione dell'unità di pesca, ha validità triennale e segue le date di rilascio e successiva scadenza della certificazione di annotazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico».
17. 8. Catanoso, Russo.

  Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

Art. 17-bis.
(Attività di pesca ricreativa in mare).

  1. È attività di pesca ricreativa in mare, l'attività di pesca marittima che sfrutta le risorse acquatiche vivi per fini ricreativi.
  2. La pesca ricreativa in mare si suddivide in pesca ricreativa al solo fine ricreativo, pesca per lo sportivo intesa come attività agonistica effettuata durante manifestazioni o gare sportive e pesca per il turismo intesa come pesca ricreativa Pag. 209organizzata attraverso imprese ed effettuata con barche da diporto prese a noleggio con l'equipaggio e noleggiata per la battuta di pesca.
  3. La pesca ricreativa in mare può essere praticata:
   a) mezzo navale utilizzato per la pesca da diporto;
   b) dalla riva, intesa come spiaggia, scogliere, porti e canali.
17. 01. Catanoso, Russo.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
18. 1. Catanoso, Russo.

  Al comma 4, sostituire le lettere a), b), c) con le seguenti:
   a) le visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca e le visite previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 271 e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono effettuate gratuitamente dai medici della sanità marittima in qualità di medici del lavoro;
   b) i collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della navigazione e dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
   c) i registri degli infortuni previsti dagli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 30 maggio 2000 e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
18. 2. Oliverio.

  Sopprimere il comma 5.
18. 3. Oliverio.

  Al comma 7, sopprimere la lettera a).
18. 4. Oliverio.

ART. 19.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di contribuire alla gestione sostenibile degli ambienti marini, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone, in collaborazione con gli enti locali interessati, progetti sperimentali volti a favorire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai pescherecci, anche attraverso l'attivazione, per i titolari di licenze di pesca che si impegnino al conferimento sistematico dei rifiuti, di meccanismi incentivanti quali il recupero delle penalizzazioni per infrazioni gravi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
19. 1. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

ART. 20.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Gli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dall'esercizio della propria attività di pesca professionale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Gli altri prodotti devono provenire da imprese della pesca o dell'acquacoltura operanti nell'ambito dello stesso compartimento marittimo o di compartimenti limitrofi, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale e nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, Pag. 210del 20 novembre 2009 e al regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.
20. 1. Oliverio.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
20. 2. Oliverio.

  Al comma 4, in fine, dopo le parole: della propria attività, aggiungere le seguenti: di pesca professionale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
20. 3. Oliverio.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Il comma 5 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99 è sostituito dal seguente: «5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai soggetti e alle imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 25 metri e comunque alle partite di peso inferiore a 25 chilogrammi».
20. 4. Catanoso, Russo.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. È abrogato il comma 4 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

  Conseguentemente, all'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 3 è sostituito con il seguente:
  3. Al fine di garantire la qualità e una migliore valorizzazione commerciale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani non destinati all'esportazione devono essere fornite, per tutte le partite, da soggetti d'impresa esercenti la pesca, almeno le seguenti informazioni:
   a) il nome commerciale di ogni specie;
   b) il peso vivo espresso in chilogrammi;
   c) la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del prodotto.
20. 5. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

ART. 21.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette).

  1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la parola: «(ICRAM)» sono inserite le seguenti: «tre (sei) esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale di cui al comma 5 dell'articolo 7 presenti nella regione uno (due) in rappresentanza delle imprese di pesca, uno (due) in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno (due) in rappresentanza delle imprese di acquacoltura,».
  2. All'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n.426, e successive modificazioni, le parole: «o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati tra loro» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni ambientaliste riconosciute, associazioni delle imprese della pesca e Pag. 211delle cooperative di pesca di cui al comma 5 dell'articolo 7 presenti nella regione».
21. 1. Catanoso, Russo.

  In rubrica, dopo la parola: pesca, aggiungere le seguenti: commerciale e non commerciale.
21. 2. Rostellato.

  Al comma 1 sostituire le parole da tre fino alla fine del periodo con le seguenti: un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

  Conseguentemente, al comma 1 e ovunque ricorra sostituire la parola: ICRAM con la seguente: ISPRA.
21. 3. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 1, dopo le parole: delle imprese di acquacoltura, aggiungere le seguenti: due esperti in rappresentanza delle associazioni di pesca ricreativa, sportiva, subacquea.
21. 4. Zaccagnini, Franco Bordo, Ricciatti.

  Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: nonché tre esperti designati dalle associazioni nazionali della pesca non commerciale comparativamente più rappresentative.
21. 5. Catanoso, Russo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché due esperti designati dalle associazioni nazionali della pesca non commerciale.
21. 6. Rostellato.

  Al comma 2 sostituire le parole delle imprese della pesca e delle cooperative della pesca con le seguenti: delle imprese e delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura.
21. 9. Venittelli.

  Al comma 2, dopo le parole cooperative della pesca imprese della pesca, aggiungere le parole: le organizzazioni più rappresentative della pesca ricreativa già riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e che ad oggi fanno parte del «tavolo permanente della pesca ricreativa in mare presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
21. 7. Catanoso, Russo.

  Al comma 2, dopo le parole imprese della pesca aggiungere le seguenti parole:, associazioni di pesca non commerciale.
21. 10. Rostellato.

  Al comma 2, in fine, dopo la parola pesca aggiungere e dell'acquacoltura.
21. 8. Arlotti.

  Al comma 2, in fine, dopo le parole cooperative di pesca, aggiungere le seguenti: e di pesca ricreativa – sportiva – subacquea.
21. 11. Ricciatti, Franco Bordo, Zaccagnini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché cooperative di pesca non commerciale.
21. 12. Catanoso, Russo.

ART. 22.
(Pesca non professionale).

  Sopprimerlo.
22. 1. Catanoso, Russo.

Pag. 212

  Sostituire la rubrica dell'articolo 22 con la seguente: Pesca sportiva e ricreativa.
22. 2. Catanoso, Russo.

  Al comma 1, sostituire le parole la pratica di pesca sportiva e ricreativa con le seguenti: la pratica di pesca ricreativa – sportiva – subacquea.
22. 3. Zaccagnini, Ricciatti, Franco Bordo.

  Al comma 2, sopprimere le parole: La comunicazione ha validità annuale.
22. 4. Catanoso, Russo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Nulla è dovuto dai soggetti di cui al secondo comma del presente articolo. La comunicazione di cui al secondo comma ha validità decennale.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: La comunicazione ha validità annuale.
22. 5. Catanoso, Russo.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire il numero: 60 con il seguente: 40.

  Conseguentemente, sostituire il numero: 30 con il seguente: 50.
22. 6. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 4, dopo le parole Capitanerie di porto, aggiungere le seguenti: ed una quota del 20 per cento destinata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è gestita a favore delle associazioni di pesca ricreativa – sportiva – subacquea di cui all'articolo 7 punto 5.
22. 7. Zaccagnini, Franco Bordo, Ricciatti.

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Misure di salvaguardia dalla pressione di pesca sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate).

  Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono consentire l'introduzione, nelle acque interne regionali, di specie non locali e non invasive, senza pregiudizio agli habitat naturali e alla fauna selvatica locale, ai soli fini della pesca sportiva o della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate.
22. 01. Arlotti.

ART. 23.

  Sopprimerlo.
23. 1. Catanoso, Russo.

  Al comma 1 dopo le parole: è abrogata inserire le seguenti:, mentre la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   d) qualora esistano piani di gestione locali è ammesso l'uso del palangaro fisso e derivante come pesca ricreativa a non più di 30 ami nella temporalità di esercizio delle relative prescrizioni locali.
23. 2. Zaccagnini, Franco Bordo, Ricciatti.

ART. 24.

  Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Dal momento dell'avvenuta ricezione dell'attestazione della presentazione dell'istanza di concessione, vige il principio della prorogatio della precedente concessione. La prorogatio decade in caso di successivo rigetto.
24. 1. Rostellato.

Pag. 213

ART. 26.

  Al comma 2 dopo le parole: ai codici ATECO aggiungere le seguenti: 03.11.00.
*26. 1. Franco Bordo, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 2 dopo le parole: ai codici ATECO aggiungere le seguenti: 03.11.00.
*26. 2. Venittelli.

ART. 27.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Disposizioni in materia di canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese si applica il canone meramente ricognitorio così come determinato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, adottato in base all'articolo 03, comma 2, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 494. Per le aree non occupate da strutture produttive, il canone così determinato si applica nella misura pari ad un decimo di quanto previsto.
  2. I canoni così definiti si applicano a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendentemente dalla loro natura giuridica.
*27. 1. Zaccagnini, Ricciatti, Franco Bordo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Disposizioni in materia di canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese si applica il canone meramente ricognitorio così come determinato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, adottato in base all'articolo 03, comma 2, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 494. Per le aree non occupate da strutture produttive, il canone così determinato si applica nella misura pari ad un decimo di quanto previsto.
  2. I canoni così definiti si applicano a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendentemente dalla loro natura giuridica.
*27. 2. Venittelli.

  Al comma 1, sostituire dalle parole: si applica fino alla fine del comma con il seguente periodo: si applicano gli importi di canone definiti dal decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595 attuativo dell'articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 400 del 1993 convertito, con modificazioni, nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494, legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, aggiornati dagli indici ISTAT. Pag. 214I canoni così definiti si applicano a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendentemente dalla loro natura giuridica; per le sole aree occupate da impianti di difficile rimozione le cui strutture fisse e mobili occupano un'area complessiva inferiore al 20 per cento del totale, il canone sopra definito è ridotto del 50 per cento.
**27. 3. Arlotti.

  Al comma 1, sostituire dalle parole: si applica fino alla fine del comma con il seguente periodo: si applicano gli importi di canone definiti dal decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595 attuativo dell'articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 400 del 1993 convertito, con modificazioni, nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494, legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, aggiornati dagli indici ISTAT. I canoni così definiti si applicano a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendentemente dalla loro natura giuridica; per le sole aree occupate da impianti di difficile rimozione le cui strutture fisse e mobili occupano un'area complessiva inferiore al 20 per cento del totale, il canone sopra definito è ridotto del 50 per cento.
**27. 4. Venittelli.

ART. 28.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.
(Ripristino dell'operatività della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura).

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, dopo il comma 20 inserire il seguente:
  «20-bis. La Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura continua a svolgere le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato».

  2. Il testo delle lettere l), m), n), o), p), del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2014 n. 154, in osservanza di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della presente legge, è così modificato:
   l) cinque rappresentanti della cooperazione designati dalle strutture settoriali per la pesca delle centrali cooperative nazionali riconosciute contraenti un contratto collettivo nazionale del lavoro del settore della pesca e dell'imprenditoria ittica;
   m) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca contraenti un contratto collettivo nazionale del lavoro del settore della pesca e dell'imprenditoria ittica;
   n) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura;
   o) due rappresentanti della pesca sportiva designati dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva;
   p) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali contraenti un contratto collettivo nazionale del lavoro del settore della pesca e dell'imprenditoria ittica.
28. 1. Catanoso, Russo.

  Al comma 1, sostituire il comma 20-bis con il seguente:
  20-bis. La Commissione consultiva centrale e le Commissioni consultive locali della pesca e dell'acquacoltura continuano a svolgere le funzioni di cui agli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

Pag. 215

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: Commissione consultiva centrale della pesca marittima, con le seguenti: Commissione consultiva centrale e Commissioni consultive locali della pesca.
28. 2. Fedriga, Guidesi.

  Al comma 1, dopo le parole: Commissione consultiva centrale aggiungere le seguenti: e le Commissioni consultive locali; sostituire la parola: continua con la seguente: continuano e sostituire le parole: all'articolo 3 con le seguenti: agli articoli 3 e 10.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: Commissione consultiva centrale aggiungere le seguenti: e delle Commissioni consultive locali.
28. 3. Fedriga, Guidesi.

  Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente: Fanno parte della commissione due rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva riconosciute.
28. 4. Franco Bordo, Zaccagnini, Ricciatti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura è composta dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede, e dai seguenti membri:
   a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
   b) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   c) un dirigente del Ministero della salute, nominato dal Ministro della Salute;
   d) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   e) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
   f) un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, nominato dal Ministro dello sviluppo economico;
   g) un dirigente del Ministero della difesa, nominato dal Ministro della difesa;
   h) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   i) un ufficiale del comando generale del corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a capitano di vascello, nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
   j) quindici dirigenti del settore pesca ed acquacoltura in servizio presso le amministrazioni regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
   k) nove rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative;
   l) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;Pag. 216
   m) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative;
   n) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca non professionale comparativamente più rappresentative;
   o) sei rappresentanti sindacali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
   p) un rappresentante delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del Regolamento (UE) n. 1379 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
   q) cinque rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dall'ISPRA e da altri enti pubblici ed istituzioni di ricerca;
   r) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini del comma 1, lettere da k) a o) qualora le associazioni siano socie di una associazione che le unisce, il rappresentante è designato da quest'ultima;
   b) sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. I componenti della Commissione restano in carica 3 anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato;
   c) dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Entro due mesi dalla data della prima seduta la Commissione predispone ed adotta un regolamento interno di funzionamento il quale disciplina tra l'altro:
   a) la pubblicazione online del verbale;
   b) l'organizzazione di dirette streaming delle sedute;
   c) le incompatibilità con il ruolo di commissario, anche al fine di evitare il configurarsi di eventuali conflitti di interesse.
28. 5. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Pesca del tonno rosso).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, e fatti salvi i coefficienti di ripartizione e le quote individuali attribuite con decreto ministeriale 17 aprile 2015, l'eventuale parte incrementale del totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 è ripartita fra i vari sistemi di pesca interessati, garantendo al palangaro (LL) ed alla tonnara fissa (TRAP) complessivamente non più del 70% del suddetto incremento.
  2. In attuazione di quanto previsto al precedente comma 1, entro trenta giorni dalla approvazione del regolamento comunitario attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT (International commission for the conservation of the atlantic tuna), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con proprio decreto di natura non regolamentare a ripartire tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, riservando, ove appropriato, un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPQR), nonché un livello adeguato per il contingente indiviso (UNCL) onde assicurare, in ossequio Pag. 217alla vigente normativa internazionale europea, un'adeguata copertura dei quantitativi di tonno rosso oggetto di eventuali catture accessorie (by-catch) nonché di possibili superamenti rispetto ai contingenti di cattura originariamente assegnati, con particolare riguardo ai sistemi palangaro e tonnara fissa.
  3. Il decreto di cui al comma 2, nel rispetto del principio comunitario della stabilità relativa, tiene altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale ed ambientale alla base delle medesime raccomandazioni ICCAT.
28. 01. Venittelli.

ART. 29.

  Sopprimerlo.
29. 1. Catanoso, Russo.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 7, comma 1, dopo le parole: acque marine, aggiungere le seguenti: salmastre ovvero dolci.
29. 2. Ferraresi, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 7, comma 1, lettera b) dopo le parole: acque marine aggiungere le seguenti: salmastre ovvero dolci.
29. 3. Ferraresi, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 7, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) compiere attività di pesca professionale nelle acque salmastre o dolci con strumenti, attrezzi, apparecchi ovvero mezzi che per quantità ovvero caratteristiche si pongano in violazione della normativa in vigore.

  Conseguentemente al comma 1, capoverso Art. 8, comma 1, dopo la lettera: c) inserire le seguenti: c-bis).
29. 4. Ferraresi, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 7, comma 1 lettera d) sostituire le parole: sottoposte alla sovranità con le seguenti: nazionali entro le 12 miglia.
29. 5. Catanoso, Russo.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 7, comma 1, lettera g), dopo le parole: agli stabilimenti di pesca aggiungere le seguenti: e acquacoltura.
29. 6. Venittelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso Art. 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Se coloro che esercitano la pesca sportiva e/o ricreativa commettono le seguenti violazioni:
   a) pescano più dei 5 kg. giornalieri di pescato;
   b) pescano in zone vietate e/o interdette;
   c) vendono il pescato;
   d) pescano ad una distanza inferiore a 500 mt. da un peschereccio;
   e) pescano una specie protetta oppure una specie durante il periodo in cui la pesca è chiusa;
   vengono applicate le sanzioni previste con un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole forestali da emanarsi Pag. 218entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della presente legge.
29. 7. Catanoso, Russo.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 8, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «l'arresto da due mesi a due anni» con le seguenti: «l'arresto da sei mesi a tre anni»;
   b)  sostituire le parole: «o con l'ammenda» con le seguenti: «e con l'ammenda»;
   c) sostituire le parole: «da 2.000 euro a 12.000 euro» con le seguenti: «da 5.000 euro a 25.000 euro».
29. 8. Ferraresi, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 8, comma 1, sostituire le parole: l'arresto da due mesi a due anni con le seguenti: l'arresto da sei mesi a tre anni;
29. 11. Ferraresi, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 8, comma 1, sostituire le parole due mesi a due anni o con l'ammenda con le seguenti: due mesi a due anni e con l'ammenda.
*29. 10. Ferraresi, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 8, comma 1, sostituire le parole due mesi a due anni o con l'ammenda con le seguenti: due mesi a due anni e con l'ammenda.
*29. 12. Venittelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 8, comma 1, sostituire le parole: da 2.000 euro a 12.000 euro con le seguenti: da 5.000 euro a 25.000 euro.
29. 9. Ferraresi, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 9, nel comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) sospensione della concessione e dell'autorizzazione alla pesca sportiva ricreativa a chi fa uso commerciale del prodotto pescato.
29. 13. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 9, sopprimere il comma 2.
29. 14. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 9, nel comma 2, dopo le parole: titolare dell'impresa di pesca aggiungere le seguenti: e del titolare della licenza di pesca sportiva/ricreativa.
29. 15. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 9, comma 3, sostituire le parole: del certificato di iscrizione con le seguenti: dell'iscrizione.
*29. 16. Zaccagnini, Ricciatti, Franco Bordo.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 9, al comma 3 sostituire le parole: del certificato di iscrizione con le seguenti: dell'iscrizione.
*29. 17. Venittelli.

Pag. 219

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 10, comma 1, dopo la lettera z) aggiungere la seguente:
   z-bis) pescare con qualsiasi attrezzo nei fiumi e nel mare o frequentare le aree quando vi è un allertamento da parte della Protezione Civile salvo espressa autorizzazione della Protezione Civile o altro Ente territoriale.
29. 18. Franco Bordo, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a) capoverso Art. 10 sopprimere il secondo periodo del comma 6.
29. 19. Venittelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 11, sopprimere il comma 1.
29. 20. Catanoso, Russo.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 11, comma 1, sopprimere la lettera f). Conseguentemente aggiungere al successivo comma 2, dopo le parole: comma 1 le seguenti: lettera f) e.
29. 22. Venittelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 11, comma 1, dopo le parole le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere aggiungere la seguente: a).
29. 21. Venittelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 11, dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto esclusivamente alla confisca del prodotto pescato accessoriamente o accidentalmente.
29. 23. Venittelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 11, sopprimere il comma 4.
29. 24. Catanoso, Russo.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 11, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 75.000 euro da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
   a) fino a 5 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;
   b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
   c) oltre 25 e fino a 100 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
   d) oltre 100 e fino a 200 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;
   e) oltre 200 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

  I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius).
29. 25. Venittelli.

Pag. 220

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 11, sopprimere il comma 8.
29. 27. Catanoso, Russo.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 11, al comma 8, sopprimere le lettere a) e b).
29. 28. Catanoso, Russo.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 11, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro chiunque violi le limitazioni di cui all'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/68 nell'esercizio della pesca in apnea.
  8-ter. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 207 euro a 1033 euro chiunque violi gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/68 nell'esercizio della pesca in apnea.
29. 29. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 11, sopprimere il comma 9.
29. 30. Catanoso, Russo.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 11, sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 500 e 12000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
   a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 e 3000 euro;
   b) oltre 10 kg: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2000 e 12000 euro.

  I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius).
29. 31. Venittelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 11, sopprimere il comma 10.
29. 32. Catanoso, Russo.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 11, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  11. Chi pesca con qualsiasi attrezzo o frequenta un'area durante il periodo di allertamento, se non espressamente autorizzato dalla protezione civile e frequenta tali luoghi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di 500 euro.
29. 33. Franco Bordo, Zaccagnini, Ricciatti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso Art. 12.
29. 34. Catanoso, Russo.

  Al comma 1, lettera a) capoverso Art. 12, al comma 4 sostituire le parole: del certificato Pag. 221di iscrizione con le seguenti: dell'iscrizione.
29. 26. Venittelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 12, comma 4, sostituire le parole: del certificato con le seguenti: dell’.
29. 35. Zaccagnini, Franco Bordo, Ricciatti.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968).

  1. All'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 dopo le parole «per la raccolta di» sono inserite le seguenti: «ricci di mare».
  2. All'articolo 140, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   g) l'uso di rastrelli a mano per la cattura dei molluschi bivalvi è vietato a meno che non abbiano larghezza dell'apertura inferiore a 35 cm e maglia superiore a 20 mm di apertura.
29. 01. Zaccagnini, Franco Bordo, Ricciatti.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. All'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1968 n. 1639, sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:
   a) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a 200 metri dalle spiagge nell'orario compreso fra le 9:00 e le 18:30. In presenza di costa rocciosa, il pescatore in apnea può operare senza alcuna distanza minima da costa anche all'interno di tale fascia oraria, ma solo in assenza di bagnanti in vista nel raggio di 50 metri.
29. 02. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Misure di salvaguardia dalla pressione di pesca sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate).

  1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono consentire l'introduzione, nelle acque interne regionali, di specie non locali e non invasive, senza pregiudizio agli habitat naturali e alla fauna selvatica locale, ai soli fini della pesca sportiva o della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate,.
29. 03. Venittelli.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968).

  1. All'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 dopo le parole: «per la raccolta di» sono inserite le seguenti: «ricci di mare» e all'articolo 140, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   f-bis) l'uso di rastrelli a mano per la cattura dei molluschi bivalvi è vietato a meno che non abbiano larghezza dell'apertura inferiore a 35 cm e maglia superiore a 20 mm di apertura.
29. 04. Venittelli.

Pag. 222

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. All'articolo 19, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 aggiungere infine le seguenti parole: «anche della pesca».
29. 05. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. Le licenze di pesca sperimentale di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sono pubblicate, al momento del rilascio, sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di agevolare il monitoraggio della quantità e della tipologia delle deroghe concesse e in relazione a quali progetti specifici.
29. 06. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Estensione limiti pesca costiera ravvicinata).

  1. La pesca marittima ravvicinata è esercitata nelle acque marittime fino a una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza, e fino a una distanza di 80 miglia dalla costa.
  2. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il terzo comma dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto della Presidenza della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 29-bis, aggiungere il seguente:

Art. 29-ter.
(Semplificazione adempimenti pesca).

  1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe sanitarie di cui al decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e dei relativi adempimenti, le prestazioni effettuate a bordo di unità da pesca attraccate in banchina possono essere effettuate anche dai medici di base e/o del lavoro, e si intendono rese entro il circuito doganale. Sono comprese le certificazioni semestrali di sanificazione/derattizzazione.
29. 07. Catanoso, Russo.