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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 dicembre 2015
564.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3191 Causin, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3248 Mantero e C. 3274 Nicchi.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Capo I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.
(Finalità).

  1. La presente legge persegue i seguenti obiettivi:
   a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano;
   b) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti ai fini di solidarietà sociale;
   c) contribuire alla riduzione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, riducendo la quantità di rifiuti mediante attività volte alla prevenzione della loro formazione e all'estensione del ciclo di vita dei prodotti;
   d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare e alla riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili;
   e) contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge.

Art. 2.
(Definizioni).

  1. Al fine della presente legge si intendono per:
   a) operatori del settore alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti;
   b) enti del terzo settore: il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità;
   c) eccedenze alimentari: i prodotti alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono ad esempio: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di test e lanci di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni causati da eventi meteorologici imprevisti e sfavorevoli; invenduti a causa di errori nella Pag. 145programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione;
   d) spreco alimentare: l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere eliminati e smaltiti;
   e) termine minimo di conservazione: la data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Gli alimenti che hanno superato tale termine possono essere trasferiti ai sensi dell'articolo 4 della presente legge garantendo l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;
   f) data di scadenza: sostituisce il termine minimo di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana. Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio e, quindi, non può essere trasferito né consumato.

Capo II
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LA CESSIONE GRATUITA DEGLI ALIMENTI AI FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE E PER LA LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI

Art. 3.
(Cessione gratuita delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale).

  1. Gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari agli enti del terzo settore, agli enti locali e alle altre istituzioni pubbliche, non territoriali, aventi finalità socio-assistenziali.
  2. Le cessioni di eccedenze alimentari sono destinate prioritariamente all'uso umano.
  3. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione a compostaggio individuale o di comunità.

Art. 4.
(Modalità di cessione delle eccedenze alimentari).

  1. Le cessioni di cui all'articolo 3 sono consentite oltre il termine minimo di conservazione purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione.
  2. Le eccedenze alimentari possono essere ulteriormente trasformate in prodotti destinati in via prioritaria all'alimentazione umana o al sostegno vitale di animali.
  3. I prodotti finiti della panificazione che non necessitano di condizionamento termico che, non venduti entro le 24 ore successive alla fabbricazione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, e i produttori artigianali o industriali, possono essere donati agli enti del terzo settore, agli enti locali e alle altre istituzioni pubbliche, non territoriali, aventi finalità socio-assistenziali.

Art. 5.
(Requisiti e conservazione delle eccedenze alimentari in cessione gratuita).

  1. Gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti in linea con quanto stabilito Pag. 146dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e dall'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Essi, secondo quanto previsto dalla legge 23 giugno 2003, n. 155, sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari e qualitativi dei prodotti alimentari fino al momento della cessione.
  2. Ai fini della cessione di cui all'articolo 3 della presente legge, gli operatori del settore alimentare operano una selezione degli alimenti in base ai requisiti di qualità e igienico-sanitari, nel rispetto delle norme vigenti.
  3. Gli operatori del settore alimentare adottano le misure necessarie a evitare rischi di commistione o di scambio tra i prodotti destinati ai diversi impieghi previsti dall'articolo 3 della presente legge.

Art. 6.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147).

  1. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti pubblici e il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità».

Art. 7.
(Tavolo di coordinamento).

  1. In attuazione dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 dicembre 2012, il Tavolo permanente di coordinamento, di seguito denominato «Tavolo», con l'obiettivo di promuovere iniziative, indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.
  2. Il Tavolo svolge i seguenti compiti: a) formulazione di proposte e pareri relativi alla gestione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e delle erogazioni liberali di derrate alimentari, di beni e servizi, nonché a progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi; b) formulazione di proposte per lo sviluppo di iniziative di informazione e sensibilizzazione alla donazione, al recupero di eccedenze alimentari, e per la promozione e conoscenza degli strumenti, anche di natura fiscale, in tema di erogazioni liberali; c) formulazione di proposte per la definizione di provvedimenti relativi a specifici incentivi per i soggetti coinvolti nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di derrate alimentari e nella donazione di denaro, beni e servizi.
  3. Il Tavolo permanente di coordinamento è composto da: a) tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad uno dei quali è attribuito il compito di presiedere i lavori; b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; c) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; d) un rappresentante del Ministero della salute; e) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; f) tre rappresentanti designati dalla distribuzione organizzata; g) un rappresentante di ognuno degli enti ed organismi caritativi iscritti all'Albo istituito presso l'Agea ai fini dell'assegnazione dei prodotti alimentari; h) un rappresentante designato dall'industria agroalimentare; i) un rappresentante designato dalla ristorazione organizzata; l) due rappresentanti designati dalle associazioni agricole; m) un rappresentate Pag. 147designato delle Regioni e province autonome; n) un rappresentante dell'ANCI.
  4. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito e non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8.
(Promozione e formazione in tema di riduzione degli sprechi).

  1. Nell'ambito dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, assicura un numero adeguato di ore di informazione e di messaggi giornalieri di promozione informativa per sensibilizzare il pubblico ad adottare comportamenti e misure volti a ridurre gli sprechi, alimentari e di altro genere.
  2. Al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e di riduzione degli sprechi.
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado percorsi mirati all'educazione a una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile, nonché alla sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti e sugli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale sull'accesso al cibo.

Art. 9.
(Fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze).

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo III
ULTERIORI MISURE PER FAVORIRE LA CESSIONE GRATUITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E DI ALTRI PRODOTTI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

Art. 10.
(Modifiche alla legge 25 giugno 2003, n. 155).

  1. Alla legge 25 giugno 2003, n. 155, l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1. (Distribuzione di prodotti alimentari e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale). 1. Gli enti pubblici e il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti Pag. 148alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi.».

Art. 11.
(Disposizioni in materia di cessione gratuita delle eccedenze alimentari ai fini benefici alimentari e prodotti diversi e di erogazioni liberali).

  1. Le cessioni previste dall'articolo 10, comma 1, numero 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono provate secondo modalità telematiche da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base dell'ultimo prezzo di vendita, delle eccedenze alimentari gratuitamente cedute. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici o comandi almeno tre giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro. Per le cessioni di beni alimentari deperibili si è esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, definisce le modalità telematiche per l'invio della comunicazione di cui al comma 1.
  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
  4. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2:
    1) dopo le parole: «Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici» sono inserite le seguenti: «nonché altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro»;
    2) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «al complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità»;
    3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato, contenente l'indicazione della data, degli estremi del cedente e del cessionario, dell'eventuale incaricato del trasporto nonché della qualità e della quantità dei beni ceduti.»;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che il soggetto beneficiario effettui un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto corrispondenti ad ogni cessione, da conservare agli atti dell'impresa cedente stessa, in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dai benefìci fiscali previsti dal presente decreto, Pag. 149ne realizzi l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.».

  5. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «i prodotti alimentari» sono inserite le seguenti: «, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonché gli altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro»;
   b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,» sono inserite le seguenti: «e al complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità».

Capo IV
INCENTIVI FISCALI

Art. 12.
(Incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali da parte degli enti del terzo settore).

  1. Per gli anni 2016 e 2017 agli enti del terzo settore, che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 1 è riconosciuto un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto per un importo massimo di 3.500 euro, nel limite delle risorse di cui all'articolo 13.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
  3. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili di cui al comma 1 rimborsano al venditore l'importo del contributo di cui al medesimo comma e recuperano tale importo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui è effettuato l'acquisto.
  4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici di cui al comma 3 conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto che deve essere ad esse trasmessa dal venditori.

Art. 13.
(Fondo per l'erogazione dei contributi).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro per l'anno 2017, per provvedere all'erogazione dei contributi di cui all'articolo 12.
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

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Capo V.
MISURE IN MATERIA DI APPALTI

Art. 14.
(Misure in materia di appalti nell'ambito della ristorazione collettiva).

  1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 83 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è inserita la seguente:
  «e-bis) la cessione a titolo gratuito, a fini beneficenza, delle rimanenze ovvero delle eccedenze alimentari di cui agli articoli 4 e 5».

  2. Alla società aggiudicataria dell'appalto ai sensi dell'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica la legge 25 giugno 2003, n. 155, limitatamente all'attività di cessione gratuita, a fini di beneficenza, delle rimanenze.

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ALLEGATO 2

5-07229 Nizzi: Misure per la realizzazione del piano di assunzione del personale sanitario.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Do atto agli Onorevoli interroganti che questione sollevata è di significativo interesse ed attualità, non a caso il Ministro della salute in un recente question time in Aula Camera Deputati ha anticipato la necessità di un intervento normativo, che proprio in questi giorni, è stato approvato, come emendamento dei Relatori, alla legge di stabilità, in Commissione bilancio. Non vi è dubbio che l'intervento normativo si è reso necessario, tenuto conto che, già con decorrenza 25 novembre 2015, il personale sanitario del SSN non può più effettuare turni in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 66 del 2003 in materia di orario di lavoro.
  A tal riguardo, in ragione della necessità di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, in conformità alle disposizioni europee in materia di orario di lavoro e di contratti a tempo determinato, la norma proposta prevede un percorso di programmazione regionale dei fabbisogni di personale, al fine di indire procedure concorsuali straordinarie da concludersi entro il 31 dicembre 2017 – fase culminante di tutta la procedura – per far fronte ad eventuali esigenze assunzionali, nel rispetto, comunque, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale nonché, per le regioni sottoposte a piani di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani.
  A tale scopo – ripercorro in sintesi – la procedura prevista per norma.
  Le regioni, che ancora non hanno provveduto, dovranno predisporre un piano inerente il fabbisogno di personale, dando evidenza delle modalità organizzative del personale, in modo da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili. I risultati di questa ricognizione dovranno poi essere trasmessi entro il 29 febbraio 2016 al Tavolo di verifica degli adempimenti, al Comitato permanente per l'erogazione dei Lea e al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del decreto sugli standard ospedalieri.
  I sopracitati Tavoli dovranno esaminare i dati forniti loro dalle Regioni entro il 31 marzo 2016. Nelle more della predisposizione e della verifica del piano di fabbisogno del personale, e ove si evidenzino criticità nell'erogazione dei LEA, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono ricorrere, con riferimento al periodo 1o gennaio 2017-31 luglio 2016, a forme di lavoro flessibile, che possono essere prorogati fino al 31 ottobre 2016. Inoltre, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, gli enti del SSN possono indire entro 31 dicembre 2016 e concludere entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico ed infermieristico. Potranno essere riservati i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico e infermieristico in servizio all'entrata in vigore della legge di stabilità, che abbia maturato alla data del Pag. 152bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Aggiungo, che è prevista la possibilità di prorogare i contratti di lavoro già in essere, fino alla conclusione della procedura concorsuale.
  In tale prospettiva, la norma risulta, per completare ed integrare il percorso già intrapreso con il DPCM del 6 marzo 2015, recante la Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità, che nella consapevolezza della peculiarità del settore di cui trattasi, ha disciplinato procedure concorsuali riservate per l'assunzione presso gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
  Per quanto concerne le risorse da destinare alle nuove assunzioni, queste saranno recuperate nell'ambito dei risparmi derivanti dai provvedimenti già previsti nello stesso testo della legge di stabilità, quali la centralizzazione degli acquisti e i Piani di rientro previsti per le Aziende in deficit di bilancio, oltre che da quelli in materia di prevenzione e corretta gestione del rischio Sanitario.

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ALLEGATO 3

5-07230 Simone Valente: Dati sulla dotazione di defibrillatori automatici ad uso esterno da parte delle società sportive.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito allo stato di attuazione dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, concernente «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita», occorre precisare quanto segue.
  Come ricordato nell'interrogazione parlamentare in esame, l'articolo 5 (commi 3, 4 e 5) del decreto in argomento prevede che le società professionistiche e dilettantistiche provvedano a dotarsi di defibrillatori semi automatici esterni, rispettivamente, entro 6 mesi ed entro 30 mesi, dall'entrata in vigore del decreto stesso (dal 20 luglio 2013), secondo le modalità riportate nelle linee guida ad esso allegate (allegato E).
  Tuttavia, detto decreto non prevede alcun obbligo di monitoraggio dell'attuazione di tale disposizione.
  In effetti, stante le difficoltà segnalate dallo stesso atto ispettivo, non appare agevole l'effettuazione del monitoraggio, ancorché non previsto dal citato decreto.
  Pertanto, ad oggi, non si dispone di informazioni relative allo stato di attuazione a livello di competenza regionale, di quanto previsto dalla norma indicata.
  Colgo l'occasione per ricordare che presso il Ministero della salute è costituita una Commissione che si occupa delle problematiche e dei vari aspetti connessi alla adozione e diffusione dei defibrillatori.
  Assicuro, pertanto, che sarà mia cura sensibilizzare, in tale sede, la questione oggi prospettata, onde consentire la piena adozione e l'omogenea diffusione dei defibrillatori nelle società sportive del nostro Paese e prospettare la possibilità di avviare, nella misura e con modalità consentite, il monitoraggio per verificare la compiuta attuazione del decreto.

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ALLEGATO 4

5-07231 Garavini: Iscrizione obbligatoria al Sistema sanitario nazionale dei pensionati rientrati dalla Svizzera.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito all'iscrizione, presso il Servizio Sanitario Nazionale, dei pensionati titolari di pensione svizzera, i quali eleggano la propria residenza in Italia, rammento l'Accordo sulla libera circolazione del 21 giugno 1999, ratificato nel nostro Paese con la legge n. 364/2000, il quale disciplina la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e gli Stati dell'Unione Europea.
  In particolare, l'articolo 3, lettera b), sez. a, lettera o), dell'allegato II, di tale Accordo, prevede che il titolare di una pensione svizzera ed il suo familiare che si trasferisce nel nostro Paese vanta un diritto d'opzione, il cui esercizio comporta l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, in luogo di quella al sistema sanitario svizzero.
  Preciso che l'Accordo è tuttora in applicazione, nonostante la disciplina introdotta dalla direttiva comunitaria sulla libera circolazione delle persone (direttiva 2004/38/UE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 30/2007).
  Tuttavia, la conseguenza che l'esercizio del diritto d'opzione si debba concretizzare con l'iscrizione obbligatoria degli interessati, non è realistica alla stregua della normativa sanitaria e tributaria italiana, a meno che non sia dimostrato che il reddito da pensione dei predetti cittadini sia assoggettato, al pari di tutti i contribuenti residenti in Italia ed iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, all'imposizione dell'addizionale IRPEF che grava sui trattamenti di pensione.
  Ciò in quanto, salvo i casi d'indigenza, che ovviamente non riguardano i pensionati in questione, il Servizio Sanitario Nazionale trova la fonte per il suo sostentamento nell'assoggettamento alla fiscalità generale dei propri assistiti.
  Al riguardo, il Ministero della salute ha ritenuto doveroso porre un quesito all'Agenzia delle Entrate (peraltro tuttora in attesa di riscontro), in merito alla esigenza di chiarimenti sulla disciplina fiscale riguardante i lavoratori occupati in Svizzera e titolari di pensione elvetica, con i rispettivi familiari a carico, residenti in Italia, stante la necessità di verificare l'applicabilità dell'Accordo italo-svizzero del 9 marzo 1976 (ratificato con legge n. 943/1978), articoli 18 e 19: «per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio».
  Il quesito formulato precisava che, in caso di risposta positiva (imposizione alla fiscalità italiana), gli interessati hanno titolo alla «iscrizione obbligatoria», come tutti gli altri contribuenti e, quindi, senza richiedere agli stessi ulteriori contributi.
  Al contrario, in caso di risposta negativa (imposizione alla sola fiscalità svizzera), la richiesta di «iscrizione volontaria» ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1986, con onere di contribuzione annua, proporzionale al reddito prodotto all'estero, da corrispondere alla ASL di residenza da parte degli interessati, concretizza la facoltà di esercizio del diritto di opzione previsto dal vigente Accordo del 21 giugno 1999 – ratificato con legge n. 364/2000.
  Ringrazio gli On.li interroganti dell'atto ispettivo in esame, che come ho già sopra Pag. 155ricordato, vede il Ministero della salute già da tempo impegnato per la positiva risoluzione dell'annosa questione.
  Colgo l'occasione per comunicarvi, che proprio domani, presso il Dipartimento delle Politiche Europee – Presidenza Consiglio dei ministri – si svolgerà una riunione, alla presenza, oltre che del Ministero della salute, anche dei rappresentanti del MEF – Agenzia Entrate – del Ministero del lavoro e dell'INPS, per individuare le corrette misure da applicare per risolvere le criticità oggetto della presente interrogazione; sarà mia cura informarvi dell'esito della riunione in questione.