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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 febbraio 2016
585.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO CARBONE 4.20

  All'emendamento Carbone 4.20, sostituire il comma 1-ter con il seguente:
  1-ter. Ai partiti e movimenti politici, iscritti nel registro nazionale di cui al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che non ottemperano nei termini disposti dal precedente comma, la Commissione applica la sanzione amministrativa di euro 200.000. Restano ferme le sanzioni vigenti in ordine alle irregolarità ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e del citato decreto-legge n. 149 del 2013.
0. 4. 20. 1. Cecconi, Nuti, Toninelli, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  All'emendamento Carbone 4.20, sostituire il comma 1-ter con il seguente:
  1-ter. Ai partiti e movimenti politici che non ottemperano nei termini disposti dal precedente comma, la Commissione applica la sanzione amministrativa di euro 200.000. Restano ferme le sanzioni vigenti in ordine alle eventuali irregolarità ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
0. 4. 20. 2. Cecconi, Nuti, Toninelli, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  All'emendamento Carbone 4.20, comma 1-ter, dopo le parole: movimenti politici inserire le seguenti: iscritti nel registro nazionale di cui al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
0. 4. 20. 3. Cecconi, Nuti, Toninelli, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

Pag. 24

ALLEGATO 2

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di dodici mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di quattordici mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento, di cinque mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.»;
   b) i commi 4 e 5 sono soppressi.
*3. 27. (Nuova formulazione) Rubinato.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di dodici mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di quattordici mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento, di cinque mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.Pag. 25
  2-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.»;
   b) i commi 4 e 5 sono soppressi.
*3. 50. (Nuova formulazione) Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla, D'Attorre.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di dodici mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di quattordici mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento, di cinque mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.»;
   b) i commi 4 e 5 sono soppressi.
*3. 23. (Nuova formulazione) Tancredi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di dodici mesi Pag. 26per gli ambiti del primo raggruppamento, di quattordici mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento, di cinque mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.»;
   b) i commi 4 e 5 sono soppressi.
*3. 6. (Nuova formulazione) Melilli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di dodici mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di quattordici mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento, di cinque mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.»;
   b) i commi 4 e 5 sono soppressi.
*3. 9. (Nuova formulazione) Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

Pag. 27

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
**3. 26. Marco Di Maio, Donati, Moretto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
**3. 42. Braga.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
**3. 44. Abrignani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
**3. 34. Rizzetto, Prodani, Barbanti, Mucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
**3. 19. Vignali.

ART. 4.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per l'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
4. 98. Il Governo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo enti in dissesto).

  1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2012 all'anno 2017»;
   b) le parole: «dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017».
*4. 02. D'Attorre, Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta.

Pag. 28

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo enti in dissesto).

  1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2012 all'anno 2017»;
   b) le parole: «dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017».
*4. 04. Tancredi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo enti in dissesto).

  1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2012 all'anno 2017»;
   b) le parole: «dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017».
*4. 010. (Nuova formulazione dell'emendamento 4.36) Marchetti, Giulietti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo enti in dissesto).

  1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2012 all'anno 2017»;
   b) le parole: «dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017».
*4. 07. Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale).

  1. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: «Fino al 31 Pag. 29gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2017».
4. 06. Villecco Calipari, Ferrara, Speranza, Tofalo.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga del finanziamento del Museo tattile statale «Omero»).

  1. Sono prorogate per il triennio 2016-2018 le disposizioni di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 396, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. 01. (Nuova formulazione) Manzi, Lodolini, Coscia, Lenzi, Bonaccorsi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Richetti, Marchetti, Carnevali, Lattuca, Cenni.

ART. 6.

  Al comma 4, sostituire le parole: e per l'anno 2015 con le seguenti:, per l'anno 2015 e per l'anno 2016.
6. 35. Il Governo.

ART. 7.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 20-bis, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
*7. 1. Cenni.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 20-bis, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
*7. 10. Giorgis.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 20-bis, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
*7. 15. Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 20-bis, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
*7. 32. Mauri.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 20-bis, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
*7. 82. Melilla, Marcon, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Pag. 30

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 20-bis, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
*7. 63. (Nuova formulazione) Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Caso.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 20-bis, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
*7. 66. (Nuova formulazione) Matarrese, Dambruoso, D'Agostino, Vecchio, Vargiu, Librandi.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 20-bis, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
*7. 24. (Nuova formulazione) Carrescia.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 20-bis, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
*7. 76. (Nuova formulazione) Abrignani.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 20-bis, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
*7. 41. (Nuova formulazione) Tancredi, Matarrese.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 20-bis, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
*7. 55. (Nuova formulazione) Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 20-bis, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
*7. 18. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Occhiuto, Centemero, Russo, Gullo.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 20-bis, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
*7. 33. (Nuova formulazione) Marchi, Matarrese, Mariani.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 20-bis, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
*7. 72. (Nuova formulazione) Greco.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 357, comma 19-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
**7. 34. Marchi, Matarrese, Mariani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 357, comma 19-bis, del decreto del Presidente della Repubblica Pag. 315 ottobre 2010, n. 207, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
**7. 67. (Nuova formulazione) Matarrese, Dambruoso, D'Agostino, Vecchio, Vargiu, Librandi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 357, comma 19-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
**7. 17. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Occhiuto, Centemero, Russo, Gullo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 357, comma 19-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
**7. 54. (Nuova formulazione) Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 357, comma 19-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
**7. 42. (Nuova formulazione) Tancredi, Matarrese.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 30 settembre 2017 e conseguentemente le parole: «Ferrovie dello Stato S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.».
7. 2. Melilli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il termine di novanta giorni entro cui il Commissario, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predispone un piano industriale, è prorogato di ulteriori trenta giorni. Entro lo stesso termine non è possibile intraprendere azioni esecutive, anche concorsuali, ivi compresi gli atti di intervento nelle procedure esecutive pendenti, nei confronti della società di cui al richiamato articolo 1, comma 867, della legge n. 208 del 2015. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali della società di cui al primo periodo.
7. 99. Il Governo.

  Al comma 11 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il suddetto termine è prorogato al 30 aprile 2016 nel caso in cui le procedure di gara per l'affidamento dei lavori bandite entro il 29 febbraio 2016 siano andate deserte ovvero prevedano l'affidamento congiunto dei lavori e della progettazione. Il termine è inoltre prorogato al 15 ottobre 2016 per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che i relativi bandi di gara siano pubblicati entro il 29 febbraio 2016.
7. 27. (Nuova formulazione) Malpezzi, Fragomeli, Cinzia Maria Fontana, Rotta, Guerra, Coscia, Bonaccorsi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Palese.

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  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, riferito alle nuove norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta è prorogato al 28 febbraio 2017.
7. 3. Melilli.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».
7. 73. Oliverio.

ART. 10.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Anche per l'anno 2016 è prorogato l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui nell'anno 2015 nel bilancio dello Stato, relative all'applicazione delle disposizioni normative in tema di split payment introdotte dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 210. Il Governo.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. All'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le parole: « 2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: « 2014, 2015, 2016 e 2017».
  8-ter. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «limitatamente al periodo 2011-2016» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2017».
10. 211. Il Governo.

ART. 11.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il termine del 31 dicembre 2015 relativo alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come modificato dall'articolo 9, comma 4-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2016.
*11. 17. Basso, Mariani, Oliaro, Pastorino, Quaranta, Tullo, Carocci, Braga, Bratti.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il termine del 31 dicembre 2015 relativo alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 33legge 6 febbraio 2014, n. 6, come modificato dall'articolo 9, comma 4-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2016.
*11. 28. Pastorino, Basso (Nuova formulazione dell'emendamento 8.32)

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga del termine dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro).

  1. Il termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, previsto dal comma 1 dell'articolo 2, della legge 30 maggio 2014, n. 82, è prorogato sino alla fine della XVII legislatura.
12. 010. Rubinato.