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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 marzo 2016
602.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti. Atto n. 248.

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni riunite II (Giustizia) e XIII (Agricoltura),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (Atto n. 248);
   rilevato che il provvedimento in esame, in attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge n. 154 del 2014 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), è diretto ad introdurre nell'ordinamento sanzioni amministrative per la violazione di norme sulla commercializzazione dell'olio di oliva del regolamento e sulle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché sui metodi ad essi attinenti, previste rispettivamente dal regolamento (UE) n. 29/2012 e dal regolamento (CEE) n. 2568/91;
   sottolineato che la previsione di sanzioni amministrative nel settore della commercializzazione dell'olio di oliva potrebbe comportare il rischio di depenalizzazione di illeciti previsti dalle vigenti norme di natura penale qualora le nuove disposizioni non fossero adeguatamente coordinate con il sistema sanzionatorio vigente in materia, nel cui ambito vanno collocati gli articoli 515, 517, 517-bis e 517-quater del codice penale, il decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva» (abrogato dall'articolo 11 dello schema di decreto legislativo in esame) e la legge 14 gennaio 2013, n. 9 recante «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini», approvata specificamente per porre un serio argine alle frodi ed alle contraffazioni, nonché alle adulterazioni che colpiscono il settore commerciale dell'olio di oliva e quindi danneggiano la salute e la qualità alimentare dei consumatori;
   rilevato che alcune delle condotte sanzionate esclusivamente in via amministrativa dal provvedimento in esame sono oggetto di disposizioni già contenute nel citato decreto legislativo n. 225 del 2005, abrogato dall'articolo 11 dello schema di decreto in esame, che però faceva salva l'applicazione di norme di natura penale quando il fatto costituisca reato, come ad esempio i richiamati articoli 515, 517, 517-bis e 517-quater del codice penale nonché le disposizioni contenute nella citata legge n. 9 del 2013 in materia di confisca, sanzioni accessorie ed interdittive, misure investigative (con particolare riferimento alle intercettazioni) e responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
   osservato che le indagini sulle frodi alimentari condotte dall'autorità di polizia giudiziaria, specificamente nel settore dell'olio Pag. 7di oliva, fanno emergere la centralità dell'attività investigativa per identificare forme di frode realizzate da strutture associative sempre più complesse, dalle dimensioni di vere e proprie organizzazioni criminali, le cui attività sono attualmente sanzionate attraverso l'applicazione disposizioni del codice penale, quali gli articoli 81, 110, 515, 517, 517-bis e 517-quater;
   sottolineato che l'eventuale depenalizzazione dei reati ai quali siano riconducibili le condotte sanzionate in via amministrativa dal presente schema di decreto è in contrasto con i principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, in base ai quali le disposizioni sanzionatorie che vengono introdotte nell'ordinamento per punire la violazione di obblighi contenuti in atti dell'Unione europea operano «al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti»;
   ritenuto che la mancata previsione in alcune disposizioni sanzionatorie dello schema di decreto legislativo della clausola che fa salva l'applicazione delle norme penali («salvo che il fatto costituisca reato») e la contestuale abrogazione del decreto legislativo n. 225 del 2005, che invece prevedeva tale clausola, potrebbe determinare una sostanziale depenalizzazione di condotte relative alla commercializzazione dell'olio di oliva del regolamento ed alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, che le norme vigenti puniscono con la sanzione penale;
   rilevato, in particolare, che:
    l'articolo 2 introduce sanzioni amministrative per la violazione dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 29/2012 relativo alle disposizioni sugli imballaggi destinati al consumatore finale o alla preparazione dei pasti nelle collettività, che sono attualmente regolate all'articolo 1 del decreto legislativo n. 225 del 2005, che prevede sanzioni amministrative salvo che il fatto costituisca reato;
    l'articolo 3 dello schema di decreto prevede sanzioni amministrative in materia di informazione sulla categoria dell'olio e, in particolare, nei confronti di colui che non indica sull'etichetta dell’«olio extra vergine d'oliva», dell’«olio di oliva vergine», dell’«olio d'oliva composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e dell’«olio di sansa di oliva» preimballati le informazioni previste per le rispettive categorie dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 29/2012, ovvero le indica in maniera difforme;
    la condotta sanzionata dall'articolo 3 dello schema di decreto è attualmente punita dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 225 del 2005, che, al contrario del citato articolo 3, fa salva l'applicazione della norma penale nel caso in cui il fatto costituisca reato, per cui anche in questa ipotesi viene depenalizzata una condotta che la normativa vigente considera reato;
    sempre in relazione all'articolo 3 non appare opportuno, in considerazione della diversa gravità delle condotte poste in essere, prevedere l'applicazione della medesima sanzione alle ipotesi, rispettivamente, di «omessa indicazione» delle informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 29 del 2012, e di «indicazione difforme» delle informazioni stesse, condotta quest'ultima che sembra presupporre un intento di carattere fraudolento;
    l'articolo 4 dispone in ordine al mancato rispetto degli obblighi di indicazione dell'origine dell'olio, quando si tratti di «oli extra vergini di oliva» e di «olio di oliva vergine»;
    in particolare, al comma 1, salvo che il fatto costituisca reato, viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro in caso di mancata o difforme indicazione, anche attraverso segni, figure o altro, della designazione d'origine in etichetta e nei documenti commerciali degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini», sia preimballati che allo stato sfuso;
    la sanzione prevista dal comma 1 dell'articolo 4 appare non del tutto proporzionata Pag. 8rispetto a quella di cui al precedente articolo 3, che, con la medesima pena pecuniaria, sanziona condotte di maggiore gravità, soprattutto in riferimento alla difformità delle indicazioni;
    il comma 2 dell'articolo 4 prevede sanzioni amministrative nei confronti di chiunque, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento UE n. 29/2012, utilizzi nell'etichetta dell’«olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini» e dell’ «olio di sansa di oliva», e nei documenti commerciali di detti oli, sia preimballati che allo stato sfuso, nonché nella loro presentazione e pubblicità, la designazione dell'origine, anche riportando segni, figure o altro che possano evocare un'origine geografica;
    il comma 3 dell'articolo 4 prevede sanzioni amministrative nei confronti di chiunque non riporti nei documenti utilizzati per la movimentazione delle olive destinate alla produzione di olio, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del richiamato regolamento (UE), anche un riferimento all'Unione europea o allo Stato membro o al Paese terzo in cui le olive sono state raccolte o alla DOP/IGP che si intende utilizzare;
    al contrario della normativa vigente, i citati commi 2 e 3 dell'articolo 4 non prevedono la clausola che fa salva l'applicazione delle norme penali;
    l'articolo 10 attribuisce al Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi (ICQRF) dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la competenza in merito sia all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di natura amministrativa previste dal provvedimento in esame sia all'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie;
    la predetta disposizione, pur se finalizzata a razionalizzare ed uniformare, a livello nazionale, il sistema sanzionatorio, potrebbe non garantire appieno il principio di terzietà, per cui potrebbe essere opportuno realizzare la netta separazione, da un lato, delle funzioni di accertamento e, dall'altro delle funzioni di irrogazione della sanzione amministrativa, attraverso la separazione degli uffici competenti e delle relative responsabilità dirigenziali;
    sottolineata, pertanto, l'esigenza di inserire agli articoli 2, 3 e 4, commi 2 e 3, clausole volte ad applicare la norma penale nel caso in cui il fatto punito con sanzione amministrativa costituisca reato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) nelle disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 2, 3 e 4, commi 2 e 3, sia introdotta la seguente clausola: «Salvo che il fatto costituisca reato»;
   2) all'articolo 3 sia prevista una sanzione amministrativa più grave per la condotta di indicazione difforme delle informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 29 del 2012 rispetto a quella prevista per l'omessa informazione delle medesime informazioni;
   3) la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 4 sia incrementata e coordinata con quella disposta dall'articolo 3, che appare essere di maggiore gravità soprattutto in riferimento alla difformità delle indicazioni rispetto a quanto previsto dal regolamento dell'Unione europea;

  e con le seguenti osservazioni:
   con riferimento all'articolo 10, comma 1, il Governo valuti l'opportunità di attuare quanto indicato in premessa;
   con riferimento all'articolo 7, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in raccordo con quanto previsto dall'articolo 16 della legge n. 9 del 2013, e in caso di reiterazione della condotta, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività almeno fino a 6 mesi.