Camera dei deputati

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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 marzo 2016
608.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per il regolamento
ALLEGATO

ALLEGATO 1

IPOTESI DI CODICE DI CONDOTTA DEI DEPUTATI

I
(Principi generali)
(specificativo degli artt. 54 e 67 Cost.)

  Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati agiscono con disciplina e onore, rappresentando la Nazione e osservando i principi di integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome della Camera dei deputati. Non ottengono né cercano di ottenere alcun vantaggio finanziario diretto o indiretto o altre gratifiche. (v. articolo 1 codice cond. P.E.).
  In caso di conflitto di interessi, ossia quando un interesse personale potrebbe influenzare indebitamente l'esercizio delle sue funzioni, ciascun deputato adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari per rimuoverlo, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente codice di condotta. In caso di dubbio, il deputato può, a titolo confidenziale, chiedere il parere del Comitato di cui al paragrafo VI. (v. articolo 3 codice cond. P.E.).

II
(Doveri dei deputati)
(ricognitivo dei principi desumibili da norme vigenti)

  I deputati osservano con scrupolo e rigore gli obblighi, previsti dall'ordinamento e dalle norme regolamentari della Camera, di trasparenza e di dichiarazione delle proprie attività patrimoniali e finanziarie, dei finanziamenti ricevuti nonché delle cariche da essi ricoperte in qualunque ente o società di carattere pubblico o privato.

III
(Dichiarazioni dei deputati)
(ricognitivo di norme del Regolamento della Giunta delle elezioni, la cui portata applicativa viene estesa, e della l. 441/1982)

  Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero dalla data di proclamazione e comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta delle elezioni, per i procedimenti di sua competenza, ovvero dal Comitato consultivo sulla condotta dei deputati di cui al paragrafo VI, per i profili concernenti l'applicazione del presente Codice, ciascun deputato deve dichiarare al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione entro il termine di trenta giorni. (v. articolo 4 codice cond. P.E.)
  Secondo quanto disposto dalla legge n. 441 del 1982, entro tre mesi dalla proclamazione i deputati devono depositare presso l'ufficio di presidenza:
   1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;
   2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; Pag. 12
   3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero».

  Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni relative agli eventuali finanziamenti o contributi ricevuti previste dalla legge n. 659 del 1981. I deputati devono corredare le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 5.000 euro l'anno.
  Gli adempimenti indicati concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.
  Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i deputati sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. Anche tale adempimento si estende al coniuge non separato, nonché ai figli e ai parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.
  Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i deputati sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche e copia delle dichiarazioni relative a contributi ricevuti previste dalla legge n. 659 del 1981.
  I dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei parlamentari sono pubblicati nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano, dando evidenza specifica dei contributi ricevuti, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, superiori a 5.000 euro l'anno. (v. articolo 4 codice cond. P.E.)

IV
(Doni)
(innovativo)

  Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati si astengono dall'accettare doni o benefici analoghi, salvo quelli di valore inferiore a 250 euro, offerti conformemente alle consuetudini di cortesia, o quelli ricevuti conformemente alle medesime consuetudini qualora rappresentino la Camera in veste ufficiale.
  Le predette disposizioni non si applicano al rimborso delle spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno dei deputati o ai pagamenti diretti di dette spese da parte di terzi quando i deputati partecipano sulla base di un invito e nell'esercizio delle loro funzioni a eventi organizzati da terzi. Per tali casi l'Ufficio di Presidenza adotta le disposizioni necessarie ad assicurare la trasparenza. (v. articolo 5 codice cond. P.E.)

V
(Pubblicità)
(parzialmente innovativo)

  Le dichiarazioni dei deputati relative alle posizioni ed agli interessi finanziari, ai finanziamenti ricevuti e alle cariche ricoperte, rese ai sensi dell'ordinamento vigente, delle norme regolamentari e del presente codice di condotta, sono pubblicate sul sito internet della Camera dei deputati.

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VI
(Comitato consultivo sulla condotta dei deputati)
(innovativo)

  L'Ufficio di Presidenza costituisce, all'inizio di ogni legislatura, un Comitato consultivo sulla condotta dei deputati, composto da quattro membri dell'Ufficio di Presidenza e da sei deputati (complessivamente cinque al P.I.) designati dal Presidente della Camera tenendo conto della loro esperienza e, per quanto possibile, della esigenza di rappresentatività ed equilibrio politico. Il Comitato è presieduto da un membro dell'Ufficio di Presidenza designato dal Presidente della Camera.
  Su richiesta di un deputato, il comitato consultivo fornisce, a titolo confidenziale, entro il termine di un mese dalla richiesta, orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del presente codice di condotta. Il deputato in questione ha il diritto di fare riferimento a detti orientamenti.
  Su richiesta del Presidente, il comitato consultivo esamina inoltre i presunti casi di violazione del presente codice di condotta e ne comunica gli esiti al Presidente anche ai fini della eventuale sottoposizione agli organi competenti. Il comitato consultivo può, previa autorizzazione del Presidente, chiedere il parere di esperti.
  Il comitato consultivo pubblica una relazione annuale sulle sue attività resa disponibile sul sito internet della Camera. (v. articolo 7 codice cond. P.E.)

VI
(Sanzioni)
(innovativo)

  Della mancata osservanza delle disposizioni del codice di condotta, come accertata dal comitato consultivo sulla condotta dei deputati, è assicurata la pubblicità sul sito internet della Camera.

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ALLEGATO 2

IPOTESI DI REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI LOBBYING

I
(Registro dell'attività di relazione istituzionale)

  L'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti dei membri della Camera dei deputati si informa ai princìpi di pubblicità e di trasparenza. È istituito a tal fine presso l'Ufficio di Presidenza un registro dell'attività di relazione istituzionale nei confronti dei deputati. Il registro è pubblicato sul sito internet della Camera.

II
(Definizione dell'attività di relazione istituzionale)

  Per attività di relazione istituzionale si intende ogni attività svolta da persone, associazioni, enti e società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta anche per via elettronica, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi nei confronti dei membri della Camera dei deputati.

III
(Iscrizione nel registro dell'attività di relazione istituzionale)

  Chiunque intenda svolgere attività di relazione istituzionale, rappresentando o promuovendo presso la Camera dei deputati interessi privati, deve chiedere l'iscrizione nell'apposito registro indicando:
   a) i dati anagrafici e il domicilio professionale;
   b) la descrizione dell'attività di relazione istituzionale che intende svolgere;
   c) i soggetti istituzionali che si intendono contattare.

  Per l'iscrizione nel registro il soggetto richiedente deve:
   a) avere compiuto la maggiore età;
   b) non avere subìto, nell'ultimo decennio, condanne definitive per reati contro la pubblica fede o il patrimonio;
   c) godere dei diritti civili e non essere stato interdetto dai pubblici uffici.

  La medesima disciplina si applica anche ai parlamentari cessati dal mandato ove intendano svolgere attività di relazione istituzionale.
  Le ulteriori disposizioni relative all'iscrizione e alla tenuta del registro sono stabilite dall'Ufficio di presidenza della Camera e pubblicate sul sito internet della Camera.

IV
(Relazioni periodiche)

  Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, gli iscritti nel registro sono obbligati a presentare alla Camera una relazione sull'attività di relazione istituzionale svolta nel semestre, che dia conto dei contatti effettivamente posti in essere, degli obiettivi conseguiti, dei mezzi impiegati e delle spese sostenute. Le relazioni devono, inoltre, contenere un elenco delle persone, associazioni, enti o società e dei rispettivi rappresentanti nel cui interesse l'attività di relazione istituzionale è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute, Pag. 15nonché dei dipendenti o collaboratori che hanno partecipato all'attività e dei soggetti istituzionali contattati. L'Ufficio di presidenza della Camera può disporre verifiche sulle relazioni e sui documenti presentati dai soggetti esercenti l'attività di relazione istituzionale iscritti nel registro, richiedendo, se necessario, la produzione di ulteriori dati e informazioni in merito. Le relazioni sono pubblicate sul sito internet della Camera.

V
(Sanzioni)

  In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente testo e delle altre disposizioni adottate nella materia dall'Ufficio di presidenza si applicano le sanzioni previste dall'Ufficio di Presidenza secondo procedure e modalità stabilite dallo stesso Ufficio di Presidenza.

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ALLEGATO 3

Relazione dell'on. Ermini sulle modalità di presentazione delle interpellanze urgenti.

1. Introduzione: i termini della questione esposti dalla Presidente della Camera.

  Nella seduta del 19 novembre scorso la Presidente della Camera ha sottoposto alla Giunta per il Regolamento una questione riguardante le modalità di presentazione delle interpellanze urgenti.
  Riepilogo qui brevemente i termini del problema illustrati nella predetta riunione della Giunta.
  La questione è sorta in relazione al regime previsto per questo tipo di atti di sindacato ispettivo il cui svolgimento è previsto nella giornata di giovedì (o venerdì mattina come accade in questa legislatura): il termine per la loro presentazione è individuato dal Regolamento nella conclusione della seduta del martedì (nella prassi è fissato entro le 20 della giornata di martedì qualora la seduta si sia conclusa prima).
  Le interpellanze possono giungere di fatto anche nella tarda serata del martedì e spesso si tratta di testi molto lunghi e complessi, di cui deve essere dunque assicurata la pubblicazione, previa la necessaria istruttoria sul loro contenuto per verificarne la conformità ai criteri di ammissibilità, entro la stessa giornata del martedì e la contestuale trasmissione al Governo, chiamato a rispondere appena due giorni dopo la loro trasmissione.
  Si tratta, come è evidente, di termini particolarmente stringenti: a ciò va aggiunto che al momento risultano costituiti alla Camera 10 gruppi parlamentari – numero tra i più elevati delle ultime legislature – e che conseguentemente il numero di interpellanze urgenti potenzialmente presentabili risulta più elevato, dato che ciascun presidente di Gruppo (da Regolamento) può presentare due interpellanze al mese. Spesso poi, nel procedere a questa istruttoria, gli Uffici hanno bisogno di interloquire con gli stessi presentatori, cosa non sempre facile quando si proceda a tarde ore della sera.
  Considerato questo complesso di circostanze di fatto, nella Conferenza dei Capigruppo del 1o ottobre la Presidenza della Camera ha prospettato l'anticipazione del termine di presentazione al pomeriggio del martedì, ipotesi alla quale si è dichiarata contraria la maggior parte dei Gruppi ma che – a prescindere dall'analisi di tipo strettamente regolamentare che mi appresto a svolgere – credo meriterebbe in quella sede un supplemento di riflessione.
  La Presidenza ha dunque portato il tema all'attenzione della Giunta nella citata riunione del 19 novembre, specificando che nel corso della precedente Conferenza dei capigruppo erano emerse alcune ipotesi alternative finalizzate a dare risoluzione alla questione in oggetto.
  In particolare, il Presidente del Gruppo Forza Italia, Renato Brunetta, ha ipotizzato di prevedere, quale requisito di ricevibilità e rifacendosi all'esperienza del Parlamento europeo, un limite massimo di caratteri del testo delle interpellanze urgenti, che – a tal fine – dovrebbero essere presentate necessariamente in via informatica, utilizzando la firma digitale (oggi facoltativa). In pratica, ove il testo digitato oltrepassasse il limite di caratteri previsto, il sistema dovrebbe impedirne l'inoltro. Alla proposta del Presidente Brunetta si sono dichiarati favorevoli i Capigruppo di SEL Scotto, del PD Rosato e del Misto, Pisicchio, il quale ha anzi proposto di estendere lo stesso modello anche alle interrogazioni. In senso contrario si è espresso invece il Presidente del MoVimento Pag. 175 Stelle Sorial, preferendo l'anticipo del termine di presentazione delle interpellanze alle 17 del martedì (come proposto dalla Presidenza in prima battuta).
  La Presidente della Camera ha quindi ricordato che un riferimento alla formulazione concisa delle interrogazioni e interpellanze è già presente nel nostro ordinamento: infatti il Regolamento stabilisce che le interrogazioni consistono in una «semplice domanda»; le interpellanze, invece, consistono in una «domanda». Queste espressioni rendono evidente che tali atti dovrebbero essere formulati in modo sintetico e incisivo: e ciò è confermato anche dalla circolare del Presidente della Camera del 21 febbraio 1996, la quale prevede che «eventuali motivazioni o premesse sono ammesse nei limiti in cui siano strettamente funzionali all'identificazione o alla costruzione dei quesiti posti al Governo».
  Un riferimento esplicito alla concisione degli atti di sindacato ispettivo è inoltre contenuto anche nello schema di riforma regolamentare adottato come testo-base. Il relatore Melilla ha, tra l'altro, presentato un emendamento per prevedere, di regola, la presentazione degli atti in formato digitale.
  Infine, è stato osservato dalla Presidenza che il limite di lunghezza è conosciuto in altre esperienze parlamentari: nel Parlamento europeo, per le interrogazioni a risposta scritta, si richiede che siano presentate in formato elettronico, siano concise, contengano una domanda comprensibile e non superino le 200 parole; riferimenti alla concisione degli atti di sindacato ispettivo sono previsti anche al Bundestag, nella House of Commons, nell'Assemblea nazionale e al Senato francesi.
  Parallelamente all'introduzione di una nuova disciplina su questo argomento, il Presidente Brunetta ha avanzato anche il suggerimento di individuare modalità di pubblicazione del tasso di risposta, distinto per ciascun Ministero, al fine di stimolare il Governo a dare risposte tempestive, considerato che i dati statistici hanno evidenziato una netta flessione nelle percentuali di risposta agli atti di sindacato ispettivo diversi da quelli urgenti, caratterizzati da tempi certi.
  Alla luce degli elementi ricordati sono stato quindi incaricato dalla Presidente di approfondire la questione e di avanzare una specifica proposta in materia, al fine di pervenire ad una precisazione della disciplina vigente. L'esame presso la Giunta si rende necessario in quanto occorre – come ha detto espressamente la Presidente – «contemperare il pieno diritto dei deputati e dei Gruppi di presentare e vedere svolti nei termini regolamentari gli atti con l'esigenza di assicurarne – nel rispetto dei principi generali – un adeguato vaglio di ammissibilità e la piena rispondenza della struttura di ciascun atto alla sua funzione.»

2. Analisi istruttoria della questione.

  Parto da una riflessione che scaturisce proprio dall'esame delle proposte di modifica regolamentare elaborate nell'ambito del processo di riforma del Regolamento avviato all'inizio della legislatura e, per vari motivi, non portato a compimento.
  Con riferimento al regime degli atti del sindacato ispettivo emerge in maniera nitida, nella ratio delle proposte di riforma regolamentare, una «logica semplificatoria degli strumenti del sindacato ispettivo» (così il relatore Gitti nella riunione del 14 ottobre 2014); tale logica semplificatoria investe sia la tipologia di atti e la loro procedura di svolgimento, sia la stessa conformazione e lunghezza degli atti medesimi, proprio come testimoniato dal fatto che si è proposta l'introduzione di disposizioni regolamentari che prescrivono espressamente il requisito della concisione.
  Evidentemente la disciplina del sindacato ispettivo soffre, allo stato attuale, di una certa ipertrofia sia per quanto riguarda la tipologia degli atti, sia per la loro struttura: ciò in qualche modo condiziona l'efficacia dell'azione ispettiva del Parlamento nei confronti del Governo e, in definitiva, della stessa funzione di controllo. Pag. 18È necessario quindi, a mio avviso, privilegiare un approccio che punti alla riqualificazione di questa forma di controllo sull'operato del Governo, che risulta appesantito anche da forme e modalità poco efficaci ed incisive.
  In questo quadro si inserisce la questione qui oggetto di approfondimento, e cioè la possibilità di prevedere un requisito – riferibile in primo luogo alle interpellanze urgenti, ma eventualmente da estendere a tutti gli atti di sindacato ispettivo – di lunghezza massima dei testi.
  Testi sintetici, diretti, mirati, non appesantiti dalla presenza di valutazioni, giudizi, informazioni, sovente non funzionali alla chiarezza del quesito, sarebbero infatti propedeutici ad un più efficace svolgimento dell'atto, atteso anche il fatto che la maggior parte delle categorie degli atti di sindacato ispettivo sono atti a svolgimento orale, consentono cioè al deputato di svolgere considerazioni e argomenti nell'ambito dell'intervento.
  Gli elementi testé descritti evidenziano certamente il fatto che la via maestra per perseguire questo obiettivo sarebbe costituita dalla modifica del Regolamento: sotto questo punto di vista l'esistenza di una norma espressa sarebbe certamente l'optimum.
  Fatta salva la possibilità di seguire questa strada, ove se ne realizzassero le condizioni, tuttavia, alla luce degli elementi richiamati dalla Presidenza già oggi è possibile rinvenire nell'attuale sistema un principio per una formulazione sintetica e incisiva degli atti, focalizzata essenzialmente sul quesito da rivolgere al Governo.
  Rileva, al riguardo, la circolare del 1996 sulle modalità applicative delle norme del regolamento in materia di ammissibilità di documenti del sindacato ispettivo: la circolare è volta a precisare la disciplina applicativa delle disposizioni del Regolamento in tema di sindacato ispettivo con particolare riferimento ai criteri di ammissibilità delle interrogazioni e delle interpellanze.
  La disciplina generale dei diversi strumenti di sindacato ispettivo (interpellanze, interrogazioni a risposta orale, interrogazioni a risposta scritta, interrogazioni a risposta in Commissione) – ricorda la circolare – è contenuta negli articoli da 128 a 139 del regolamento, che definiscono le modalità di presentazione, i requisiti sostanziali e le procedure di svolgimento di tali atti. Le modalità applicative di queste disposizioni sono state specificate con successive circolari presidenziali, che, oltre a ribadire le caratteristiche distintive e le finalità dei diversi strumenti di sindacato ispettivo, ne hanno individuato i parametri di ammissibilità sul piano sostanziale e formale.
  La circolare passa quindi a richiamare le caratteristiche delle interpellanze e delle interrogazioni.
  A norma del comma 2 dell'articolo 136 del Regolamento, l'interpellanza consiste nella domanda circa i motivi e gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.
  L'interrogazione consiste invece, ai sensi del comma 2 dell'articolo 128 del Regolamento, nella semplice domanda «se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o se sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato». L'interrogazione ha pertanto un contenuto più limitato e corrisponde essenzialmente ad una esigenza di informazione rispetto a singoli fatti, atti o comportamenti.
  Nel fissare i criteri per l'applicazione delle regole di ammissibilità, il punto 2.1 si occupa innanzitutto dell'inammissibilità con riferimento alla struttura dell'atto, precisando che: «Il contenuto delle interrogazioni e delle interpellanze consiste in una o più domande rivolte al Governo aventi le caratteristiche rispettivamente indicate dal Regolamento per ciascun tipo di strumento .... La Presidenza si riserva di informare i presentatori in ordine alla necessità di una diversa titolazione dell'atto. Eventuali motivazioni o premesse sono ammesse nei limiti in cui siano strettamente funzionali alla identificazione Pag. 19o alla costruzione dei quesiti posti al Governo. Pertanto, per quanto riguarda la motivazione degli atti del sindacato ispettivo, sono da ritenere ad essa estranee, e perciò inammissibili, quelle parti che contengano ad esempio valutazioni o giudizi del presentatore, domande retoriche, affermazioni integranti gli estremi di atti di indirizzo, ovvero che sottolineino esigenze o necessità ulteriori rispetto al quesito (circolari del 26 luglio 1976, 15 gennaio 1980 e lettera del 2 dicembre 1986).
  La circolare presidenziale del 2 luglio 1976 aveva a sua volta già chiarito con riferimento alle varie forme di interrogazioni che «che la motivazione è ammissibile solo per chiarire il senso della domanda: nel caso dell'interrogazione, infatti, eventuali considerazioni o integrazioni sono possibili nella fase dello svolgimento (in Aula o in Commissione).» Per le interpellanze la stessa circolare specificava che «la motivazione può essere più ampia, ma deve essere sempre pertinente all'oggetto».
  Come già evidenziato, nella prassi la conformazione dei testi si è parzialmente discostata da queste previsioni, in particolare quanto al peso, nell'economia complessiva del testo, delle motivazioni o premesse, che spesso costituiscono – in realtà – la parte preponderante dell'atto e risultano costituite da plurime ed estese citazioni di passi delle fonti più disparate (articoli di stampa, etc.), non sempre perfettamente avvinte con il quesito da un evidente nesso di consequenzialità.
  Ciò premesso, al fine di recuperare la piena vigenza di queste previsioni, appare opportuno ribadire che gli atti di sindacato ispettivo, a diritto vigente, devono presentare queste caratteristiche:
   1) essere formulati in modo asciutto, essenziale e diretto, focalizzandosi sul quesito rivolto al Governo; la parte premissiva o motivazione è, dal punto di vista funzionale, solo eventuale e deve essere comunque strettamente collegata alla formulazione del quesito, evitando valutazioni, considerazioni o il richiamo a elementi informativi che risultino ultronei o non essenziali alla costruzione della domanda.
   2) Nel caso delle interrogazioni a risposta immediata, inoltre, devono consistere di un solo quesito, dovendosi evitare la costruzione di quesiti articolati che contengano implicitamente una pluralità di domande tra di loro autonome e distinte.

3. Conclusioni.

  Richiamati questi parametri cui gli atti di sindacato ispettivo devono conformarsi, al fine di garantirne più efficacemente di quanto oggi accada il rispetto, la Giunta potrebbe dunque prevedere che un indice sintomatico dell'osservanza di tali requisiti sia il contenimento della complessiva lunghezza dell'atto entro un limite di parole individuato preventivamente, distinguendo, alla luce proprio delle affermazioni contenute nelle circolari presidenziali, le interpellanze dalle interrogazioni e, all'interno di queste ultime, le interrogazioni a risposta immediata dagli altri tipi di interrogazioni.
  Si potrebbe cioè stabilire una sorta di presunzione sul fatto che un atto che superi un certo numero di parole non sia ammissibile secondo i criteri di cui al punto 2.1 della circolare riferiti alla struttura dell'atto.
  Al fine di evitare l'introduzione di un parametro troppo meccanicistico che potrebbe essere troppo rigido, si potrebbero distinguere due casi:
   1) Ove l'atto superi il limite fissato (nell'ipotesi che formulo: 800 parole per le interpellanze, 600 per le interrogazioni, 400 per le interrogazioni a risposta immediata) in misura non particolarmente significativa (pari o inferiore ad un quarto), la sanzione che ne conseguirebbe non sarebbe direttamente l'inammissibilità dell'atto, ma il fatto che dell'atto ne risulterebbe sospesa la pubblicazione nei tempi garantiti oggi dalla prassi (nel resoconto della seduta del giorno in cui lo Pag. 20stesso è stato presentato se la presentazione è avvenuta entro le 14, per le interpellanze urgenti nei termini sopra richiamati), dovendosi consentire tempi adeguati all'istruttoria sull'effettiva osservanza dei limiti di ammissibilità.
  Ciò comporta, per le interpellanze urgenti, che, ove siano presentati atti di lunghezza superiore a quella stabilita nella misura sopra indicata, l'atto potrebbe non essere svolto nella seduta successiva dedicata alle interpellanze urgenti; per le interrogazioni a risposta immediata tale conseguenza sarebbe ancora più incisiva in quanto la sospensione della pubblicazione, considerato che i testi delle interrogazioni vengono presentati nella giornata di martedì, si tradurrebbe nell'impossibilità di effettuare il question time nella giornata di mercoledì.
  La pubblicazione sarebbe sospesa fino a quando non si sia verificata l'ammissibilità degli atti.
   2) Ove gli atti superino notevolmente il numero massimo di parole consentite – e cioè in misura superiore ad un quarto – essi sarebbero direttamente dichiarati inammissibili per evidente incompatibilità con i requisiti di struttura degli atti sopra indicati.
   3) Al fine di permettere la verifica del rispetto del numero massimo di caratteri consentiti gli atti dovrebbero essere sempre presentati in formato digitale secondo le regole previste dal sistema per la presentazione certificata degli atti parlamentari; ove siano presentati in formato cartaceo la pubblicazione sarebbe sospesa fino a quando non siano presentati in formato digitale, salvo che non sia immediatamente verificabile ictu oculi la conformità al suddetto parametro e fatta salva ogni altra decisione relativa agli altri criteri di ammissibilità riferiti al contenuto degli atti.

  Le conclusioni sopra sintetizzate potrebbero essere, ove la Giunta concordi, formalizzate in un parere della Giunta, che – fermi restando tutti gli altri aspetti della disciplina degli atti di sindacato ispettivo ed in particolare gli altri criteri di ammissibilità (con le connesse prassi applicative) – rechi le specificazioni suddette con riferimento alle caratteristiche della struttura dell'atto.
  Si potrebbe prevedere altresì la pubblicazione sul sito internet della Camera delle percentuali di risposta del Governo, distinte per Ministero e per tipologia di atto, agli atti di sindacato ispettivo.