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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 aprile 2016
624.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per il regolamento
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Emendamenti presentati all'ipotesi di codice di condotta dei deputati (Nuova formulazione) pubblicata nella seduta del 23 marzo 2016.

I
(Principi generali)
(specificativo degli artt. 54 e 67 Cost.)

  Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati agiscono con disciplina e onore, rappresentando la Nazione e osservando i principi di integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome della Camera dei deputati. Non ottengono né cercano di ottenere alcun vantaggio finanziario diretto o indiretto o altre gratifiche. (v. articolo 1 codice cond. P.E.).
  In caso di conflitto di interessi, ossia quando un interesse personale potrebbe influenzare indebitamente l'esercizio delle sue funzioni, ciascun deputato adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari per rimuoverlo, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente codice di condotta. In caso di dubbio, il deputato può, a titolo confidenziale, chiedere il parere del Comitato di cui al paragrafo VI. (v. articolo 3 codice cond. P.E.)

EMENDAMENTI

  Al secondo comma, sostituire le parole: un interesse personale con le seguenti: uno specifico interesse privato.
I. 1. Vignali.

  Al secondo comma, sopprimere le parole:, a titolo confidenziale.
I. 2. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.

II
(Doveri dei deputati)
(ricognitivo dei principi desumibili da norme vigenti)

  I deputati osservano con scrupolo e rigore gli obblighi, previsti dall'ordinamento e dalle norme regolamentari della Camera, di trasparenza e di dichiarazione delle proprie attività patrimoniali e finanziarie, dei finanziamenti ricevuti nonché delle cariche da essi ricoperte in qualunque ente o società di carattere pubblico o privato.

III
(Dichiarazioni dei deputati)
(ricognitivo di norme del Regolamento della Giunta delle elezioni, la cui portata applicativa viene estesa, e della l. 441/1982)

  Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero dalla data di proclamazione e comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta delle elezioni, per i procedimenti di sua competenza, ovvero dal Comitato consultivo sulla condotta dei deputati di cui al paragrafo VI, per i profili concernenti l'applicazione del presente Codice, ciascun deputato dichiara al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, Pag. 10deve renderne dichiarazione entro il termine di trenta giorni. (v. articolo 4 codice cond. P.E.)
  Secondo quanto disposto dalla legge n. 441 del 1982, entro tre mesi dalla proclamazione i deputati devono depositare presso l'Ufficio di Presidenza:
   1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;
   2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
   3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero».

  Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni relative agli eventuali finanziamenti o contributi ricevuti previste dalla legge n. 659 del 1981. I deputati devono corredare le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 5.000 euro l'anno.
  Gli adempimenti indicati concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.
  Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i deputati sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. Anche tale adempimento si estende al coniuge non separato, nonché ai figli e ai parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.
  Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i deputati sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. Anche tale adempimento si estende al coniuge non separato, nonché ai figli e ai parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.
  I dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei parlamentari sono pubblicati nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano, dando evidenza specifica dei contributi ricevuti, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, superiori a 5.000 euro l'anno. (v. articolo 4 codice cond. P.E.)

EMENDAMENTI

  Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  I deputati dichiarano altresì tutti gli incarichi professionali assunti e le consulenze attribuite anche successivamente alla proclamazione.
III. 1. Melilla.

IV
(Doni)
(innovativo)

  Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati si astengono dall'accettare doni o Pag. 11benefici analoghi, salvo quelli di valore inferiore a 250 euro, offerti conformemente alle consuetudini di cortesia, o quelli ricevuti conformemente alle medesime consuetudini qualora rappresentino la Camera in veste ufficiale.
  Le predette disposizioni non si applicano al rimborso delle spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno dei deputati o ai pagamenti diretti di dette spese da parte di terzi quando i deputati partecipano sulla base di un invito e nell'esercizio delle loro funzioni a eventi organizzati da terzi. Per tali casi l'Ufficio di Presidenza adotta le disposizioni necessarie ad assicurare la trasparenza. (v. articolo 5 codice cond. P.E.)

V
(Pubblicità)
(parzialmente innovativo)

  Le dichiarazioni dei deputati relative alle posizioni ed agli interessi finanziari, ai finanziamenti ricevuti e alle cariche ricoperte, rese ai sensi dell'ordinamento vigente, delle norme regolamentari e del presente codice di condotta, sono pubblicate sul sito internet della Camera dei deputati.

VI
(Comitato consultivo sulla condotta dei deputati)
(innovativo)

  L'ufficio di presidenza costituisce, all'inizio di ogni legislatura, un Comitato consultivo sulla condotta dei deputati, composto da quattro membri dell'Ufficio di Presidenza e da sei deputati (complessivamente cinque al PE) designati dal Presidente della Camera tenendo conto della loro esperienza e, per quanto possibile, della esigenza di rappresentatività ed equilibrio politico. Il Comitato è presieduto da un membro dell'ufficio di presidenza designato dal Presidente della Camera.
  Fatte salve le competenze della Giunta delle elezioni, su richiesta di un deputato, il Comitato consultivo fornisce, a titolo confidenziale, entro il termine di un mese dalla richiesta, orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del presente codice di condotta. Il deputato in questione ha il diritto di fare riferimento a detti orientamenti.
  Su richiesta del Presidente della Camera, il Comitato consultivo esamina inoltre i presunti casi di violazione del presente codice di condotta e ne comunica gli esiti al Presidente anche ai fini della eventuale sottoposizione agli organi competenti. Il Comitato consultivo può, previa autorizzazione del Presidente, chiedere il parere di esperti.
  Il Comitato consultivo pubblica una relazione annuale sulle sue attività resa disponibile sul sito internet della Camera. (v. articolo 7 codice cond. P.E.)

EMENDAMENTI

  Sostituire il primo comma con il seguente:
  È istituito un Comitato consultivo sulla condotta dei deputati, composto da dieci deputati nominati dal Presidente della Camera all'inizio della legislatura, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti per la durata di sei mesi ciascuno, in modo che la presidenza sia esercitata alternativamente da un membro dell'opposizione e da uno della maggioranza.
VI. 5. Toninelli, Dieni.

  Al primo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, in modo da garantire comunque la rappresentanza paritaria Pag. 12della maggioranza e delle opposizioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, al secondo periodo, sopprimere le parole: dell'Ufficio di Presidenza.
VI. 8. Il Relatore.

  Al primo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, in modo da garantire comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.
VI. 1. Melilla.

Al secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: a titolo confidenziale.
VI. 6. Toninelli, Dieni.

Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: a titolo confidenziale con le seguenti: al deputato medesimo.
VI. 3. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.

Al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.
VI. 4. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.

  Al terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: Comitato consultivo aggiungere le seguenti: svolge al riguardo gli accertamenti istruttori necessari, convocando eventualmente il deputato interessato e.
VI. 2. Melilla.

  Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:
  Di tutte le riunioni del Comitato viene redatto un resoconto integrale pubblicato nell'apposita sezione del sito web della Camera dei Deputati nel termine perentorio di cinque giorni. Nella medesima sezione sono pubblicati tutti i pareri a qualsiasi titolo forniti dal Comitato entro il termine perentorio del giorno successivo alla loro emanazione.

VI. 7. Toninelli, Dieni.

VII
(Sanzioni)
(innovativo)

  Della mancata osservanza delle disposizioni del codice di condotta, come accertata dal Comitato consultivo sulla condotta dei deputati, è assicurata la pubblicità sul sito internet della Camera.

EMENDAMENTI

  Dopo le parole: Comitato consultivo sulla condotta dei deputati aggiungere le seguenti: è dato annuncio all'Assemblea ed.
VII. 1. Melilla.

Aggiungere in fine il seguente comma:
  Alle violazioni del codice di condotta si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 3, del Regolamento, come modificato.

  Conseguentemente, all'articolo 60 del Regolamento della Camera, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di presidenza le sanzioni previste nel comma 3 quando un deputato viola gli obblighi, previsti dall'ordinamento, di trasparenza e di denuncia delle proprie attività patrimoniali e finanziarie, dei finanziamenti ricevuti nonché delle cariche ricoperte in qualunque ente o società di carattere pubblico o privato.
VII. 2. Toninelli, Dieni.

Pag. 13

ALLEGATO 2

Emendamenti presentati all'ipotesi di regolamentazione dell'attività di lobbying (Nuova formulazione) pubblicata nella seduta del 23 marzo 2016

I
(Registro dei soggetti che svolgono attività di relazione istituzionale)

  L'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti dei membri della Camera dei deputati presso le sue sedi si informa ai princìpi di pubblicità e di trasparenza. È istituito a tal fine presso l'Ufficio di Presidenza un registro dei soggetti che svolgono attività di relazione istituzionale nei confronti dei deputati. Il registro è pubblicato sul sito internet della Camera.

EMENDAMENTI

  Dopo la parola: svolgono aggiungere le seguenti: in modo non occasionale.
I. 1. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ufficio di presidenza aggiorna periodicamente, e non oltre dieci giorni dalla loro ricezione, i dati comunicati dagli iscritti al registro.
I. 2. Toninelli, Dieni.

II
(Definizione dell'attività di relazione istituzionale)

  Per attività di relazione istituzionale si intende ogni attività svolta da persone, associazioni, enti e società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta anche per via elettronica, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi nei confronti dei membri della Camera dei deputati.

EMENDAMENTI

Sopprimerlo.

II. 7. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.

Dopo le parole: attività svolta aggiungere le seguenti: nelle sedi della Camera dei deputati.

Conseguentemente, dopo le parole: per via elettronica aggiungere le seguenti: nella casella di posta elettronica assegnata a ciascun deputato nel dominio «camera.it».

II. 3. Vignali.

Sostituire le parole: da persone con le seguenti: per conto di.

II. 4. Vignali.

Sopprimere le parole: anche per via elettronica.

II. 5. Vignali.

Pag. 14

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Non costituiscono attività di relazione le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.
*II. 1. Giancarlo Giorgetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Non costituiscono attività di relazione le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.
*II. 2. Catania.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Non costituiscono attività di relazione le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.
*II. 6. Vignali.

III
(Iscrizione nel registro dell'attività di relazione istituzionale)

  Chiunque intenda svolgere attività di relazione istituzionale, rappresentando o promuovendo presso la Camera dei deputati, nelle sue sedi, interessi privati, deve chiedere l'iscrizione nell'apposito registro indicando:
   a) i dati anagrafici e il domicilio professionale, con l'indicazione dei soggetti per conto dei quali opera;
   b) la descrizione dell'attività di relazione istituzionale che intende svolgere;
   c) i soggetti istituzionali che si intendono contattare.

  Per l'iscrizione nel registro il soggetto richiedente deve:
   a) avere compiuto la maggiore età;
   b) non avere subìto, nell'ultimo decennio, condanne definitive per reati contro la pubblica fede o il patrimonio;
   c) godere dei diritti civili e non essere stato interdetto dai pubblici uffici.

  La medesima disciplina si applica anche ai parlamentari cessati dal mandato ove intendano svolgere attività di relazione istituzionale.
  Le ulteriori disposizioni relative all'iscrizione e alla tenuta del registro sono stabilite dall'Ufficio di presidenza della Camera e pubblicate sul sito internet della Camera.

EMENDAMENTI

  Al primo comma, all'alinea, sostituire le parole: presso la Camera dei deputati, nelle sue sedi, con le seguenti: presso i membri della Camera dei deputati, anche al di fuori delle sue sedi ufficiali e anche indirettamente attraverso i loro collaboratori.
III. 10. Toninelli, Dieni.

  Al primo comma, lettera c), sopprimere la parola: istituzionali.

  Conseguentemente al paragrafo IV, secondo periodo, sopprimere la medesima parola.
III. 5. Melilla.

  Al primo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) la delega del titolare di interessi specifici per conto del quale si intende svolgere attività di relazione istituzionale.
III. 8. Toninelli, Dieni.

Pag. 15

  Al secondo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) non avere subìto, nell'ultimo decennio, condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione o l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la fede pubblica o il patrimonio ovvero per delitti commessi con finalità di terrorismo;
III. 4. Melilla.

  Al secondo comma, alla lettera b), dopo le parole: per reati contro aggiungere le seguenti: la pubblica amministrazione,
III. 7. Toninelli, Dieni.

  Al secondo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) non aver ricoperto negli ultimi ventiquattro mesi: incarichi governativi; incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione o in società partecipate da organi della pubblica amministrazione; la carica di parlamentare della Repubblica ovvero di consigliere regionale.
III. 9. Toninelli, Dieni.

  Al terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai parlamentari cessati dal mandato è fatto divieto di svolgere attività di relazione istituzionale prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione del mandato.
III. 11. Toninelli, Dieni.

  Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:
  Per le associazioni di categoria e sindacali sono soggetti agli obblighi e alle condizioni di cui ai precedenti commi i funzionari che in maniera stabile e costante svolgono la loro attività nei confronti della Camera e dei suoi membri.
*III. 1. Giancarlo Giorgetti.

  Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:
  Per le associazioni di categoria e sindacali sono soggetti agli obblighi e alle condizioni di cui ai precedenti commi i funzionari che in maniera stabile e costante svolgono la loro attività nei confronti della Camera e dei suoi membri.
*III. 2. Catania.

  Sopprimere il quarto comma.

  Conseguentemente, sostituire il paragrafo IV con il seguente:

IV (Contenuti e forme di pubblicità del registro di attività istituzionale)

  1. Nel registro vengono annotati tutti i nomi degli iscritti e gli incontri che questi tengono con i deputati. A tal fine, gli iscritti che intendano incontrare uno o più deputati sono tenuti a comunicarlo all'Amministrazione della Camera dei deputati, compilando sul sito web della Camera l'apposito modulo di domanda, specificando la data, l'orario e l'oggetto dell'incontro, nonché i partecipanti. Dell'avvenuta compilazione viene inviata notifica elettronica automatica, tramite email e messaggio di testo sul telefono cellulare, al deputato o ai deputati partecipanti all'incontro.
  2. Il deputato o i deputati che partecipano all'incontro sono responsabili in solido della mancata o parziale o erronea comunicazione di cui al comma precedente per gli effetti di cui al comma 2 dell'articolo V.
  3. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, gli iscritti nel registro sono obbligati a presentare alla Camera una relazione sull'attività di relazione istituzionale svolta nel semestre, che dia conto dei contatti effettivamente posti in essere, degli obiettivi conseguiti, dei mezzi impiegati e delle spese sostenute. Le relazioni devono, inoltre, contenere un elenco delle Pag. 16persone, associazioni, enti o società e dei rispettivi rappresentanti nel cui interesse l'attività di relazione istituzionale è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute, nonché dei dipendenti o collaboratori che hanno partecipato all'attività e dei soggetti istituzionali contattati.
  4. L'Ufficio di Presidenza della Camera può disporre verifiche sulle dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo, sulle relazioni di cui al comma 3 del presente articolo e sui documenti presentati ai sensi dell'articolo III dai soggetti esercenti l'attività di relazione istituzionale iscritti nel registro, richiedendo, se necessario, la produzione di ulteriori dati e informazioni in merito. Le relazioni sono pubblicate sul sito internet della Camera.
  5. Il registro è pubblicato, in formato aperto e riutilizzabile, in una apposita sezione del sito internet della Camera dei Deputati e viene aggiornato in tempo reale e comunque quotidianamente degli incontri che si svolgono. In tale sezione del sito internet è altresì indicato l'indirizzo email presso il quale i cittadini possono chiedere chiarimenti in merito alle modalità di compilazione del registro.
  6. L'ufficio di Presidenza della Camera provvede ad inserire nelle schede dei lavori preparatori ai progetti di legge presenti sul sito della Camera le informazioni relative alle attività di relazione istituzionale ad essi attinenti riportata nelle relazioni di cui al comma 3 ed agli incontri di cui al comma 1.
  7. Ulteriori norme attuative del presente articolo sono approvate dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e pubblicate sul sito internet nella apposita sezione insieme al presente Regolamento.
III. 12. Toninelli, Dieni.

  Al quarto comma, dopo le parole: tenuta del registro aggiungere le seguenti:, nonché alle modalità di accesso alla Camera dei deputati da parte dei soggetti iscritti al medesimo registro,.

  Conseguentemente:
  sopprimere il paragrafo IV;
  sostituire il paragrafo V con il seguente:
V (Sanzioni)

  In caso di violazione, da parte dei soggetti iscritti al registro, delle disposizioni contenute al paragrafo III e di quelle adottate dall'Ufficio di Presidenza in attuazione dell'ultimo comma del predetto paragrafo, si applicano le sanzioni previste dall'Ufficio di Presidenza secondo procedure e modalità stabilite dallo stesso Ufficio di Presidenza.
III. 3. Vignali.

  Al quarto comma, dopo le parole e alla tenuta del registro aggiungere le seguenti: nonché alle modalità di accesso alla Camera dei deputati e all'eventuale individuazione di locali e attrezzature per favorire al meglio l'esplicazione della loro attività.
III. 6. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.

IV
(Relazioni periodiche)

  Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, gli iscritti nel registro sono obbligati a presentare alla Camera una relazione sull'attività di relazione istituzionale svolta nel semestre, che dia conto dei contatti effettivamente posti in essere, degli obiettivi conseguiti, dei mezzi impiegati e delle spese sostenute. Le relazioni devono, inoltre, contenere un elenco delle persone, associazioni, enti o società e dei rispettivi rappresentanti nel cui interesse l'attività di relazione istituzionale è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute, nonché dei dipendenti o collaboratori che hanno partecipato all'attività e dei soggetti istituzionali contattati. L'Ufficio di Pag. 17presidenza della Camera, secondo modalità e criteri da esso stesso stabiliti, può disporre verifiche sulle relazioni presentate dai soggetti esercenti l'attività di relazione istituzionale iscritti nel registro, richiedendo, se necessario, la produzione di ulteriori dati e informazioni in merito. Le relazioni sono pubblicate sul sito internet della Camera.

EMENDAMENTI

  Al primo periodo, sopprimere le parole: il 30 giugno e.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da: nel semestre fino a spese sostenute.
IV. 5. Vignali.

  Al primo periodo, sopprimere le parole: il 30 giugno e.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: nel semestre.
IV. 4. Vignali.

  Al primo periodo, sopprimere le parole: il 30 giugno e.

  Conseguentemente, al medesimo periodo sostituire le parole: nel semestre con le seguenti: nell'anno.
IV. 10. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.

  Al primo periodo, sostituire la parola: conseguiti con la seguente: perseguiti.
IV. 6. Vignali.

Al secondo periodo, sopprimere le parole: e dei soggetti istituzionali contattati.

IV. 7. Vignali.

  Sopprimere il terzo periodo.
IV. 8. Vignali.

  Al terzo periodo, sostituire le parole: può disporre verifiche sulle con le seguenti: dispone verifiche sulla veridicità e completezza delle.
IV. 9. Melilla.

  All'ultimo periodo, dopo le parole: Le relazioni sono pubblicate sul sito internet della Camera aggiungere le seguenti: entro e non oltre 15 giorni dalla loro ricezione.
IV. 12. Toninelli, Dieni.

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Le associazioni di categoria a vocazione generale presentano alla Camera entro il 31 dicembre una relazione inerente all'attività di relazione istituzionale svolta, con specifica indicazione anche dei contatti effettivamente posti in essere.

*IV. 1. Giancarlo Giorgetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Le associazioni di categoria a vocazione generale presentano alla Camera entro il 31 dicembre una relazione inerente all'attività di relazione istituzionale svolta, con specifica indicazione anche dei contatti effettivamente posti in essere.
*IV. 2. Catania.

  Dopo il paragrafo IV, aggiungere il seguente:

  IV-bis. (Incontri richiesti dai membri della Camera dei deputati).

  I membri della Camera dei deputati che, a qualsiasi titolo, richiedono un incontro nelle sedi della Camera dei deputati a persone che, in ragione della propria Pag. 18attività, rappresentano interessi privati, sono tenuti ad annotare in un proprio registro gli incontri avvenuti. L'elenco di tali incontri, regolarmente aggiornato, è custodito dal membro della Camera dei deputati e deve essere esibito su richiesta dell'Ufficio di Presidenza della Camera.
IV. 01. Catania.

V
(Sanzioni)

  In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente testo e delle altre disposizioni adottate nella materia dall'Ufficio di presidenza si applicano le sanzioni previste dall'Ufficio di Presidenza secondo procedure e modalità stabilite dallo stesso Ufficio di Presidenza.

EMENDAMENTI

  Sostituirlo con il seguente:

V (Sanzioni).

  1. In caso di violazioni delle disposizioni contenute nel presente testo e delle ulteriori disposizioni adottate in materia dall'Ufficio di Presidenza, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro utilizzo secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e per la violazione degli articoli 495 e 496 del codice penale, l'Ufficio di Presidenza irroga a chiunque svolga attività di relazione istituzionale in violazione delle predette disposizioni, anche se non iscritto al registro, le seguenti sanzioni:
   a) il divieto di accesso alle sedi della Camera dei deputati per un periodo da 30 giorni a 3 anni;
   b) la cancellazione dal registro di cui al paragrafo III per un periodo da 30 giorni a 3 anni.

  2. Al membro della Camera dei deputati che partecipi ad incontri non debitamente comunicati ai sensi del comma 2 del paragrafo IV, l'Ufficio di Presidenza irroga sanzioni pecuniarie consistenti nella decurtazione dal dieci per cento dell'indennità parlamentare mensile fino a sei volte l'indennità parlamentare mensile, e, in caso di inadempienza reiterata, la sanzione della interdizione a partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da uno a tre mesi.
  3. Al gruppo parlamentare del deputato che partecipi ad incontri non debitamente comunicati ai sensi del comma 2 del paragrafo IV, l'Ufficio di Presidenza irroga una sanzione consistente nella decurtazione del 3 per cento del contributo finanziario unico e onnicomprensivo a carico del bilancio della Camera dei deputati e previsto dall'articolo 15 del Regolamento della Camera dei deputati per ogni incontro non comunicato o comunicato erroneamente o parzialmente.
V. 3. Toninelli, Dieni.

  Dopo le parole: in caso di violazione aggiungere le seguenti: da parte dei soggetti iscritti nel registro,
V. 1. Vignali.

  Dopo le parole: sanzioni previste dall'Ufficio di Presidenza aggiungere le seguenti: , graduate in relazione alla gravità delle infrazioni,
V. 2. Melilla.

  Aggiungere, infine, il seguente periodo: Della mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento, come accertata dall'Ufficio di Presidenza, e della irrogazione delle sanzioni di cui sopra è assicurata, a cura dell'Ufficio di Presidenza, la pubblicità sul sito internet della Camera.
V. 4. Toninelli, Dieni.

Pag. 19

  Dopo il paragrafo V, aggiungere il seguente:

VI (Obblighi dei deputati)

  L'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti dei membri della Camera dei deputati è obbligatoriamente resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone specifica menzione nella relazione illustrativa dei disegni di legge sotto la responsabilità del primo firmatario dell'atto.

  Il membro della Camera dei deputati che venga a conoscenza di una violazione, da parte di chi svolge attività di relazione istituzionale o di un altro membro della Camera dei deputati, delle disposizioni di cui al presente regolamento, è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio di Presidenza.

  Conseguentemente, al paragrafo V aggiungere, infine, il seguente periodo: In particolare, nei confronti dei deputati ed in proporzione alla diversa gravità delle violazioni, l'Ufficio di Presidenza irroga sanzioni pecuniarie consistenti nella decurtazione dal dieci per cento dell'indennità parlamentare mensile fino a sei volte l'indennità parlamentare mensile, e, in caso di inadempienza reiterata, la sanzione della interdizione a partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da uno a tre mesi.
V. 01. Toninelli, Dieni.

  Dopo il paragrafo V, aggiungere il seguente:

VI (Registro degli accessi)

  L'ufficio di presidenza della Camera, secondo modalità e criteri da esso stesso stabiliti, dispone la pubblicazione sul sito istituzionale della camera dell'elenco di tutti i soggetti, ad esclusione dei collaboratori dei deputati e dei dipendenti della Camera, che hanno avuto accesso alle sedi della Camera con specifica indicazione del giorno, della motivazione, dell'eventuale iscrizione al registro di cui all'articolo I e dei deputati presso cui è stata esercitata l'attività di relazione istituzionale, nel rispetto delle vigenti leggi sulla privacy.
V. 02. Toninelli, Dieni.

EMENDAMENTI AL TITOLO

  Ai paragrafi da 1 a 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: attività di relazione istituzionale con le seguenti: attività di rappresentanza di interessi.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi.
TIT. 2. Il Relatore.

  Nel titolo, dopo le parole: lobbying aggiungere le seguenti: nelle sedi della Camera dei deputati
TIT. 1. Catania.

Pag. 20

ALLEGATO 3

Emendamenti approvati all'ipotesi di codice di condotta dei deputati (Nuova formulazione) pubblicata nella seduta del 23 marzo 2016

  Al secondo comma, sostituire le parole: un interesse personale con le seguenti: uno specifico interesse privato.
I. 1. Vignali.

  Al secondo comma, sopprimere le parole:, a titolo confidenziale.
I. 2. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.

  Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   I deputati devono altresì rendere dichiarazione di ogni altra attività professionale o di lavoro autonomo o di impiego o di lavoro privato.
III. 1. (nuova formulazione) Melilla.

  Al primo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, in modo da garantire comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, al secondo periodo, sopprimere le parole: dell'ufficio di presidenza.
VI. 8. Il Relatore.

  Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: a titolo confidenziale con le seguenti: al deputato medesimo.
VI. 3. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.

  Al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.
VI. 4. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.

Al terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: Comitato consultivo aggiungere le seguenti: svolge al riguardo gli accertamenti istruttori necessari, convocando eventualmente il deputato interessato e.
VI. 2. Melilla.

  Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:
  Gli orientamenti del Comitato sull'interpretazione e sull'attuazione delle disposizioni del presente codice di condotta, diversi dai pareri espressi ai sensi del paragrafo I, secondo comma, sono tempestivamente pubblicati sul sito internet della Camera.
VI. 7. (Nuova formulazione) Toninelli, Dieni.

  Dopo le parole: Comitato consultivo sulla condotta dei deputati aggiungere le seguenti: è dato annuncio all'Assemblea ed.
VII. 1. Melilla.

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ALLEGATO 4

CODICE DI CONDOTTA DEI DEPUTATI

Approvato dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 12 aprile 2016

I
(Principi generali)

  Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati agiscono con disciplina e onore, rappresentando la Nazione e osservando i principi di integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome della Camera dei deputati. Non ottengono né cercano di ottenere alcun vantaggio finanziario diretto o indiretto o altre gratifiche.
  In caso di conflitto di interessi, ossia quando uno specifico interesse privato potrebbe influenzare indebitamente l'esercizio delle sue funzioni, ciascun deputato adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari per rimuoverlo, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente codice di condotta. In caso di dubbio, il deputato può chiedere il parere del Comitato di cui al paragrafo VI.

II
(Doveri dei deputati)

  I deputati osservano con scrupolo e rigore gli obblighi, previsti dall'ordinamento e dalle norme regolamentari della Camera, di trasparenza e di dichiarazione delle proprie attività patrimoniali e finanziarie, dei finanziamenti ricevuti nonché delle cariche da essi ricoperte in qualunque ente o società di carattere pubblico o privato.

III
(Dichiarazioni dei deputati)

  Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero dalla data di proclamazione e comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta delle elezioni, per i procedimenti di sua competenza, ovvero dal Comitato consultivo sulla condotta dei deputati di cui al paragrafo VI, per i profili concernenti l'applicazione del presente Codice, ciascun deputato dichiara al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione entro il termine di trenta giorni. I deputati devono altresì rendere dichiarazione di ogni altra attività professionale o di lavoro autonomo o di impiego o di lavoro privato.
  Secondo quanto disposto dalla legge n. 441 del 1982, entro tre mesi dalla proclamazione i deputati devono depositare presso l'ufficio di presidenza:
   1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;Pag. 22
   2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
   3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero».

  Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni relative agli eventuali finanziamenti o contributi ricevuti previste dalla legge n. 659 del 1981. I deputati devono corredare le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 5.000 euro l'anno.
  Gli adempimenti indicati concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.
  Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i deputati sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. Anche tale adempimento si estende al coniuge non separato, nonché ai figli e ai parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.
  Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i deputati sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. Anche tale adempimento si estende al coniuge non separato, nonché ai figli e ai parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.
  I dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei parlamentari sono pubblicati nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano, dando evidenza specifica dei contributi ricevuti, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, superiori a 5.000 euro l'anno.

IV
(Doni)

  Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati si astengono dall'accettare doni o benefici analoghi, salvo quelli di valore inferiore a 250 euro, offerti conformemente alle consuetudini di cortesia, o quelli ricevuti conformemente alle medesime consuetudini qualora rappresentino la Camera dei deputati in veste ufficiale.
  Le predette disposizioni non si applicano al rimborso delle spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno dei deputati o ai pagamenti diretti di dette spese da parte di terzi quando i deputati partecipano sulla base di un invito e nell'esercizio delle loro funzioni a eventi organizzati da terzi. Per tali casi l'ufficio di presidenza adotta le disposizioni necessarie ad assicurare la trasparenza.

V
(Pubblicità)

  Le dichiarazioni dei deputati relative alle posizioni ed agli interessi finanziari, ai finanziamenti ricevuti e alle cariche ricoperte, rese ai sensi dell'ordinamento vigente, delle norme regolamentari e del presente codice di condotta, sono pubblicate sul sito internet della Camera dei deputati.

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VI
(Comitato consultivo sulla condotta dei deputati)

  L'ufficio di presidenza costituisce, all'inizio di ogni legislatura, un Comitato consultivo sulla condotta dei deputati, composto da quattro membri dell'Ufficio di Presidenza e da sei deputati designati dal Presidente della Camera tenendo conto della loro esperienza e, per quanto possibile, della esigenza di rappresentatività ed equilibrio politico, in modo da garantire comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni. Il Comitato è presieduto da un membro designato dal Presidente della Camera.
  Fatte salve le competenze della Giunta delle elezioni, su richiesta di un deputato, il Comitato consultivo fornisce al deputato medesimo, entro il termine di un mese dalla richiesta, orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del presente codice di condotta.
  Su richiesta del Presidente della Camera, il Comitato consultivo esamina inoltre i presunti casi di violazione del presente codice di condotta e ne comunica gli esiti al Presidente anche ai fini della eventuale sottoposizione agli organi competenti. Il Comitato consultivo svolge al riguardo gli accertamenti istruttori necessari, convocando eventualmente il deputato interessato, e può, previa autorizzazione del Presidente, chiedere il parere di esperti.
  Gli orientamenti del Comitato sull'interpretazione e sull'attuazione delle disposizioni del presente codice di condotta, diversi dai pareri espressi ai sensi del paragrafo I, secondo comma, sono tempestivamente pubblicati sul sito internet della Camera dei deputati.
  Il Comitato consultivo pubblica una relazione annuale sulle sue attività resa disponibile sul sito internet della Camera dei deputati.

VII
(Sanzioni)

  Della mancata osservanza delle disposizioni del codice di condotta, come accertata dal Comitato consultivo sulla condotta dei deputati, è dato annuncio all'Assemblea ed è assicurata la pubblicità sul sito internet della Camera dei deputati.