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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 maggio 2016
637.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-08568 Gebhard: Chiarimenti in merito all'indicazione nella Certificazione Unica 2016 dei compensi per prestazioni di lavoro autonome corrisposti a soggetti fiscalmente non residenti in Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'indicazione, in sede di certificazione Unica 2016, dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti fiscalmente non residenti in Italia.
  In particolare, gli Onorevoli tenuto conto che l'obbligo di attribuzione di un codice fiscale italiano per il percipiente estero comporterebbe oneri burocratici eccessivi e non gestibili, chiedono «se il sostituto d'imposta possa tralasciare l'indicazione dei percipienti esteri nella Certificazione Unica 2016, attenendosi all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in modo da permettere la trasmissione dei relativi dati anche in assenza del codice fiscale italiano».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Con riferimento agli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale, l'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973 prevede che «coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero, salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte».
  I dati di cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 605, al quale fa riferimento l'articolo 6 sopra riportato, sono il nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale.
  Pertanto, in base alle norme richiamate, in linea di principio, i dati identificativi del soggetto non residente sono idonei a sostituire il codice fiscale.
  Occorre, tuttavia, precisare che la risoluzione n. 178/E del 28 novembre 1998, in relazione a società con sede legale all'estero, ha chiarito che il sostituto di imposta non può tralasciare l'indicazione del codice fiscale senza aver prima posto in essere gli adempimenti indicati dal medesimo articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del Pag. 991973 volti ad ottenere tramite l'Amministrazione finanziaria l'attribuzione del codice fiscale o del codice numerico del soggetto non residente.
  In particolare, nel caso illustrato dal citato documento di prassi, viene giudicata corretta la procedura posta in essere dal soggetto istante che, nel caso in cui i soggetti siano sprovvisti del codice fiscale, ne richiede l'attribuzione direttamente all'Amministrazione Finanziaria.
  Con il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono state introdotte norme di semplificazione degli adempimenti fiscali, fra le quali in particolare la predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate e uno snellimento degli adempimenti dei sostituti d'imposta.
  Nell'ambito di quest'ultimo obiettivo, anche alla luce delle introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità 2016, si è reso necessario eliminare la duplicazione dell'invio dei dati reddituali presenti nella CU e nel modello 770 Semplificato, prevedendo un'unica trasmissione dei predetti dati entro il 7 marzo.
  La struttura informatica che è stata realizzata per l'invio della Certificazione Unica 2016 presenta delle differenze rispetto alle dichiarazioni fiscali predisposte negli ultimi anni.
  Ciascuna certificazione inviata assume, infatti, valore dichiarativo con caratteri di autonomia e gestione separati rispetto alle certificazioni degli altri percipienti. Tale innovazione è di immediata percezione se si pensa alla modalità con le quali possono essere inviate le certificazioni (flussi separati o anche singoli e non necessariamente invii massivi da parte del sostituto) nonché alle regole di modifica e annullamento di CU già inviate (l'annullamento/sostituzione di una certificazione non interferisce in alcun modo sulle altre certificazioni presenti nel flusso telematico).
  Per garantire questa notevole flessibilità nell'operato del sostituto d'imposta è stato, altresì, necessario garantire l'individuazione univoca delle singole certificazioni inviate, utilizzando a tal fine il codice fiscale del percipiente come chiave informatica di identificazione all'interno del sistema delle banche dati dell'Anagrafe Tributaria.
  Tuttavia, in considerazione delle difficoltà rappresentate da alcuni sostituti nel reperire l'informazione del codice fiscale, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in corso di approvazione, è stata prevista nel modello 770/2016 Semplificato e nel modello 770/2016 Ordinario una nuova sezione nel prospetto SY al fine di consentire la trasmissione dei dati relativi ai percipienti esteri privi di codice fiscale.

Pag. 100

ALLEGATO 2

5-08569 Paglia: Dati concernenti la raccolta complessiva del gioco d'azzardo nel 2015 e le relative entrate fiscali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo i dati disponibili concernenti la raccolta complessiva del gioco d'azzardo con riferimento all'anno 2015, suddivisa per Regione e tipologia di gioco, e le relative entrate fiscali.
  Al riguardo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riferisce quanto segue.
  La raccolta complessiva del gioco relativa all'anno 2015, suddivisa per regione, risulta dal seguente prospetto.

REGIONE Raccolta di giochi
2015
ABRUZZO 1.875
BASILICATA 486
CALABRIA 1.651
CAMPANIA 6.821
EMILIA ROMAGNA 5.994
FRIULI VENEZIA GIULIA 1.348
LAZIO 7.611
LIGURIA 1.880
LOMBARDIA 14.065
MARCHE 1.818
MOLISE 352
PIEMONTE 5.060
PUGLIA 4.074
SARDEGNA 1.542
SICILIA 3.890
TOSCANA 4.566
TRENTINO ALTO ADIGE 1.180
UMBRIA 1.029
VALLE D'AOSTA 132
VENETO 5.850
Totale 71.225

(dati in milioni di euro)

  Dalla tabella che precede non risulta la raccolta del gioco a distanza, in quanto non riferibile a determinate aree geografiche.

  La tabella seguente illustra invece i dati relativi alla raccolta di giochi suddivisa per tipologia di gioco.

Gioco Raccolta 2015
Apparecchi 25.963
VLT 22.198
Comma 7 (***) 230
Bingo (****) 1.598
Gioco a base ippica (****) 636
Gioco a base sportiva (****) 5.592
Giochi numerici
a totalizzatore (****)
1.055
Lotterie (****) 9.063
Lotto (****) 7.077
Giochi di abilità a distanza a torneo 727
Giochi di carte organizzata in forma diversa dal torneo e giochi di sorte a quota fissa 12.502
Scommesse Virtuali (****) 1.067
Betting Exchange 541
Totale 88.249

(dati in milioni di euro)

  Occorre evidenziare che la differenza tra la raccolta complessiva 2015 risultante Pag. 101dalla tabella che precede e la raccolta 2015 suddivisa per regioni, dipende dalla raccolta effettuata mediante giochi a distanza, comprensivi delle scommesse sportive.
  L'Agenzia fa presente che le entrate fiscali per il 2015 sono risultate pari a 8,7 miliardi di euro.
  Si sottolinea infine che per determinare la «spesa» nel settore del gioco, dalla raccolta registrata ogni anno deve essere sottratta la somma restituita in vincite.
  Per il 2015, il totale complessivo della spesa è risultato pari a 17,5 miliardi di euro, di cui circa il 50 per cento è affluito all'erario.

Pag. 102

ALLEGATO 3

5-08570 Fragomeli: Esclusione dall'IMU dei terreni incolti e degli orti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle recenti modifiche normative in tema di esenzione dell'applicazione dell'IMU che hanno interessato i terreni agricoli ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e segnalano che tali modifiche «sembrerebbero non considerare i terreni non condotti da imprenditori agricoli, come quelli incolti e gli orti».
  Pertanto gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo «se non si ritenga utile chiarire che la citata normativa vada interpretata nel senso che debbano essere esclusi dall'applicazione dell'IMU anche i terreni non propriamente agricoli, come quelli incolti e gli orti.».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.
  Il citato comma 13 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, prevede che «A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
   a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
   b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
   c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34».

  Si precisa a riguardo, che l'esenzione in questione riguarda tutti i terreni agricoli, indipendentemente dalla loro coltivazione.
  Detto orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7369 dell'11 maggio 2012 che, pur essendo relativa all'ICI, può però ritenersi applicabile anche in materia di IMU, in quanto le definizioni ai fini ICI valgono anche per l'IMU, tenuto conto che entrambe hanno per presupposto il possesso di immobili.
  Nella menzionata sentenza la Suprema Corte ha, infatti, precisato che per le sue caratteristiche strutturali, l'ICI è un'imposta diretta perché colpisce un'immediata manifestazione di capacità contributiva, e reale, in quanto considera, come base imponibile, il valore del bene immobile in sé, a prescindere, in linea generale, dalla condizione personale del titolare del diritto sullo stesso, che rileva ai fini delle esenzioni e delle agevolazioni.
  La Corte chiarisce anche che per terreno agricolo si intende «il terreno adibito Pag. 103all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile» e che tale definizione, in conformità coi precetti di cui agli articoli 3 e 53 Cost. va intesa nel senso che il presupposto dell'imposta resta integrato in presenza del possesso di terreni suscettibili di essere destinati a tale utilizzo, e non in conseguenza dell'effettivo esercizio su di essi, delle attività predette.
  Pertanto, le argomentazioni della Corte di Cassazione inducono a concludere che i terreni incolti e gli orti debbano essere considerati anch'essi nel novero dei terreni «agricoli», con la conseguenza che anche tali immobili sono esclusi dall'applicazione dell'IMU nei termini declinati ai sensi del suddetto comma 13 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

Pag. 104

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture (C. 3642 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3642, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015»;
   rilevato il notevole rilevo dell'Accordo, sia sotto il profilo economico sia sotto l'aspetto geopolitico;
   evidenziato, in particolare, come l'adesione dell'Italia all'Accordo potrà determinare effetti economici positivi per il Paese, alla luce della forte intensificazione del ritmo di crescita degli investimenti cinesi in Italia negli ultimi anni, costituendo inoltre un'opportunità per l'internazionalizzazione delle imprese italiane e la partecipazione a gare d'appalto per i progetti finanziati dalla Banca;
   sottolineato inoltre come la partecipazione dell'Italia e di altri Stati membri dell'Unione europea alla Banca consentirà di realizzare un assetto più equilibrato nei rapporti di forza tra i membri della Banca stessa, nonché di integrarla all'interno del sistema delle organizzazioni finanziarie internazionali;
   segnalato altresì come la tempestiva conclusione dell’iter di ratifica dell'Accordo consentirà all'Italia di acquisire significativi vantaggi rispetto alla sua possibilità di incidere concretamente sulla governance e sull'operatività della Banca,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.