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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 luglio 2016
670.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (nuovo testo C. 3886 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3886 Governo, recante «DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA»;
   rilevato che la materia della tutela dell'ambiente che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Rilevano altresì le materie «ordinamento civile e penale», nonché «tutela della concorrenza», anch'esse riservate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   considerato che il provvedimento interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti legge riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) del complesso aziendale;
   preso atto che l'articolo 1, comma 1, lettera b), modifica, integrandola in maniera rilevante, la disciplina procedurale, che era stata prevista dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 nel caso in cui la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, richiedesse modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (d'ora in poi PTAS, approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014) o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto;
   rilevato che il nuovo testo del richiamato comma 8 prevede che, qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 prevedano modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (PTAS, approvato con D.P.C.M. 14 marzo 2014) o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi siano valutati dal comitato di esperti istituito dal nuovo comma 8.2;
   preso atto che, sulla base dell'istruttoria svolta dal Comitato, il Ministro dell'ambiente (sentito il Ministro dello sviluppo economico) esprime il proprio parere entro il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari e che, nel parere, il Ministro può proporre eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti;
   osservato che non appare chiaro, in proposito, a quale istanza la norma faccia riferimento;
   osservato che, al terzo periodo del nuovo comma 8, andrebbe valutata l'opportunità di modificare la disposizione laddove fa riferimento al parere «del Pag. 33comitato degli esperti», considerando che, ai sensi del periodo precedente, il parere viene espresso dal Ministro dell'ambiente;
   rilevato che il comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 andrebbe coordinato con le modifiche disposte dal decreto in esame laddove fa riferimento alle modifiche del Piano ambientale «autorizzate ai sensi del comma 8», considerato che le disposizioni relative al D.P.C.M. di autorizzazione sono ora confluite nell'ambito del nuovo comma 8.1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015;
   preso atto che il nuovo comma 8.2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 prevede la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente, entro 5 giorni dall'istanza dei commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo, di un Comitato di esperti, non apparendo chiaro anche in questo caso a quale istanza la norma faccia riferimento;
   preso atto che il comma 2 dell'articolo 1 dispone che i commi terzo e quinto dell'articolo 104-bis della legge fallimentare – richiamati nella disciplina della procedura di cessione dei complessi aziendali delineata dal decreto legge cd. Marzano, decreto-legge n. 347 del 2003, articolo 4, comma 4-quater del decreto-legge n. 347/2003 – non trovano applicazione se il contratto di affitto prevede l'obbligo, anche sottoposto a condizione o a termine, di acquisto del ramo d'azienda o dell'azienda da parte dell'affittuario, e, dunque, non è prevista l'ispezione dell'azienda, né il diritto di recesso dell'amministrazione straordinaria, né il diritto di prelazione dell'affittuario;
   fatto presente che tale comma 2 dell'articolo 1 sembrerebbe contenere una disciplina di carattere generale, applicabile anche al di fuori dell'ipotesi concernente ILVA spa e che andrebbe pertanto valutata l'opportunità di precisare che tale ultimo inciso si applica alla categoria delle imprese commissariate ai sensi del decreto-legge n. 61 del 2013;
   rilevato quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in questione che estende anche agli affittuari e agli acquirenti l'immissione nel possesso dei beni di ILVA e l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività d'impresa e alla commercializzazione dei prodotti, anche quando l'azienda risulti essere sottoposta a sequestro giudiziario, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 207 del 2012;
   valutata la previsione relativa all'esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa dell'affittuario o dell'acquirente per le condotte attuative del Piano ambientale, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b);
   preso atto che, in accoglimento di un rilievo espresso dalla Commissione Giustizia sul punto, è stato specificato che l'esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa per l'affittuario, l'acquirente o i soggetti da questi delegati, opera soltanto in relazione alle condotte poste in essere fino al 30 giugno 2017 ovvero fino all'ulteriore termine di 18 mesi che venga eventualmente concesso;
   osservato che la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 integra il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015, attraverso l'aggiunta di due periodi (che vengono inseriti dopo il terzo periodo), al fine di consentire la proroga, per un periodo non superiore a 18 mesi, del termine ultimo, già fissato al 30 giugno 2017, previsto per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. Piano ambientale), adottato con il D.P.C.M. del 14 marzo 2014, e comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53;
   rilevato che, alla luce delle nuove disposizioni in esame, che consentono l'ulteriore proroga del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale, andrebbe valutato se esplicitare il termine, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012, fino al quale la Pag. 34società ILVA e, sulla base delle modifiche disposte dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto in esame, l'affittuario o acquirente dei relativi stabilimenti sono immessi nel possesso dei beni dell'impresa e sono autorizzati alla prosecuzione dell'attività produttiva che è stato prorogato alla data del 30 giugno 2017 (ai sensi del sesto periodo del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 1/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 7 del decreto-legge n. 191/2015); tale data non è peraltro esplicitamente indicata nella formulazione della norma, che fa riferimento alla «proroga alla medesima data» del termine di cui all'articolo 3. comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012;
   osservato che andrebbe valutata l'opportunità di specificare a quali norme di legge o provvedimenti amministrativi si intenda fare riferimento relativamente agli altri adempimenti, prescrizioni o interventi ai quali dovrebbe applicarsi il termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale;
   preso atto che il comma 5 stabilisce l'efficacia delle modifiche apportate dall'articolo 1 del decreto-legge anche rispetto a procedure di amministrazione straordinaria già avviate,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) al comma 2 dell'articolo 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che la disciplina ivi prevista si applica alla categoria delle imprese commissariate ai sensi del decreto-legge n. 61 del 2013;
   b) all'articolo 1, comma 4, lettera b), valutino le Commissioni di merito la previsione relativa all'esclusione, limitatamente al caso di specie, dalla responsabilità penale e amministrativa dell'affittuario o dell'acquirente per le condotte attuative del Piano ambientale, alla luce del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Pag. 35

ALLEGATO 2

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016) (nuovo testo C. 3594 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3594 Governo, recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)»;
   considerato che il provvedimento in esame introduce, tramite delega al Governo, una misura nazionale di contrasto alla povertà intesa come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, nonché opera il riordino delle prestazioni di natura assistenziale sottoposte alla «prova dei mezzi» e della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali;
   rilevato che la materia trattata appare quindi riconducibile sia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione sia alla competenza legislativa delle regioni in materia di politiche sociali;
   rilevato, altresì, che, nella procedura di emanazione dei decreti è contemplata la previa intesa in sede di Conferenza unificata;
   evidenziato che il comma 7 delega il Governo all'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi – come specificato in sede referente – previa intesa in sede di Conferenza unificata ed evidenziato, altresì, che viene richiamata, a tal fine, la procedura di cui all'articolo 1, comma 5;
   sottolineato, al riguardo, che andrebbe valutata l'opportunità di richiamare altresì il comma 1 del medesimo articolo 1, che detta disposizioni sulla procedura di adozione, indicando in particolare i ministri proponenti e la previa intesa in sede di Conferenza unificata e rilevato che in tal modo sarebbe superata, di conseguenza, la necessità di richiamare espressamente, al comma 7, l'adozione di tale intesa ai fini dei decreti legislativi integrativi e correttivi,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) al comma 3, lettera b), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire il significato del principio direttivo in relazione al contenuto della lettera a) del medesimo comma 3 richiamato dalla stessa lettera b);
   b) al comma 3, lettera c), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare meglio il contenuto del principio di delega;Pag. 36
   c) al comma 7 valutino le Commissioni di merito l'opportunità di richiamare il comma 1 dell'articolo 1, che detta disposizioni sulla procedura di adozione, indicando, in particolare, i ministri proponenti e la previa intesa in sede di Conferenza unificata e di sopprimere, conseguentemente, il riferimento alla medesima previa intesa in sede di Conferenza unificata contemplata dallo stesso comma 7.

Pag. 37

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi (Atto n. 309).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi (Atto n. 309);
   preso atto dei rilievi della V Commissione espressi nella seduta del 30 giugno 2016;
   preso atto, altresì, che lo schema di regolamento è di importanza significativa perché prevede l'attivazione di procedure accelerate per investimenti strategici sul territorio, come insediamenti produttivi, opere di interesse generale o l'avvio di attività imprenditoriali, che siano di grande rilevanza finanziaria e forte impatto occupazionale anche al fine di attrarre capitali nel nostro Paese;
   valutato che, nel quadro della complessiva riforma in atto della pubblica amministrazione, tale regolamento riveste dunque un'importanza cruciale al fine di restituire competitività al sistema Paese, prevedendo che spetterà ai territori (Comuni e Regioni) e al Presidente del Consiglio l'individuazione di quegli investimenti strategici per i quali attivare un taglio dei tempi burocratici;
   considerato favorevolmente che, come sottolineato anche nel parere reso dal Consiglio di Stato, lo schema di Regolamento riconosce la rilevanza del «fattore-tempo» quale fattore fondamentale per la vita e l'attività dei cittadini e delle imprese, per i quali l'incertezza o la lunghezza dei tempi amministrativi può costituire un costo che incide anche sulla libertà di iniziativa privata costituzionalmente garantita dall'articolo 41 della Costituzione;
   osservato che questo atto del Governo, assieme agli schemi di decreti legislativi già esaminati da questa Commissione sulla Scia e sulla Conferenza dei servizi, introduce il terzo fondamentale strumento di semplificazione per il rilancio delle attività private, e va dunque ad inserirsi in un disegno complessivo e organico di riforma di taluni procedimenti amministrativi volti al sostegno della ripresa produttiva del nostro Paese;
   preso atto della positiva intesa raggiunta in seno alla Conferenza unificata e dell'avviso favorevole espresso dalle regioni nella seduta del 3 marzo 2016, con la richiesta di inserimento di una previsione relative a un'intesa generale quadro tra lo Stato e le Regioni in materia di individuazione dei progetti per i quali è prevista la riduzione dei termini ai sensi dell'articolo 3, nonché con la richiesta di una necessaria partecipazione dei Presidenti delle Regioni interessate, ciascuno per la rispettiva competenza, alle sedute pertinenti del Consiglio dei Ministri;
   valutata l'opportunità di prevedere all'articolo 4 dello schema di regolamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, lettera d) della legge n. 124 del 2015, che l'attribuzione al Presidente del Consiglio o ad un suo delegato di poteri Pag. 38sostitutivi per i procedimenti di cui alla lettera b) del medesimo articolo 4 della legge n. 124 del 2015, avvenga previa delibera del Consiglio dei Ministri;
   preso atto che lo schema di regolamento in esame è stato adottato dal Consiglio dei Ministri prima che venisse adottato il decreto legislativo n. 50 del 2016, cosiddetto Codice appalti, e che appare pertanto quanto mai opportuno un coordinamento tra le due discipline, essendo la disciplina speciale relativa alle «infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale» prevista dall'articolo 1, comma 3 ora abrogata dal sopravvenuto decreto legislativo n. 50 del 2016;
   considerato infine che nel presente schema di regolamento, manca la previsione di un meccanismo di monitoraggio e controllo successivo alla messa in opera degli interventi qui previsti, al fine di verificare, anche con il coinvolgimento della Conferenza unificata, il positivo impatto della riforma e l'eventuale necessità di correttivi per una sua fisiologica messa a punto,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 2, dopo il comma 2, venga inserito un comma aggiuntivo 2.bis, che preveda che entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, con intesa in sede di Conferenza unificata, siano stabiliti i criteri per la selezione dei progetti di cui ai commi 1 e 2 ai fini di quanto previsto dal comma 3, in relazione alla rilevanza strategica per il sistema paese degli interventi pubblici e privati assoggettati alla procedura semplificata;
   2) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole «sono individuati» siano inserite le seguenti: «sentiti i Presidenti delle Regioni interessate che partecipano ciascuno per la rispettiva competenza alla seduta del Consiglio dei Ministri»;
   3) all'articolo 4, comma 1, si specifichi, conformemente a quanto previsto dalla norma autorizzativa, che i poteri sostitutivi sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri e si coordini questa previsione con il riferimento alla stessa delibera contenuta nel comma 2;
   4) sopprimere all'articolo 5, comma 2, le parole «e non sussista un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera» al fine di consentire in ogni caso in cui l'intervento coinvolga le competenze delle regioni e degli enti locali la previa intesa in sede di Conferenza unificata ovvero individuare forme di raccordo alternative per la definizione dei poteri sostitutivi;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) si raccomanda di armonizzare quanto previsto dall'articolo 1 comma 3 con il nuovo quadro normativo di riferimento introdotto dal decreto legislativo n. 50 del 2016;
   b) al fine di salvaguardare il principio di effettività del potere sostitutivo, si raccomanda di coordinare le disposizioni degli articoli 4, comma 3, e 6, comma 3, in materia di personale;
   c) si valuti l'opportunità di prevedere l'istituzione di un apposito meccanismo di monitoraggio e controllo successivo alla messa in opera degli interventi previsti, al fine di verificare il positivo impatto della riforma e l'eventuale necessità di correttivi per una sua fisiologica messa a punto;
   d) si valuti l'opportunità di aggiungere una clausola che faccia salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Pag. 39

ALLEGATO 4

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie (Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni).

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di:
   a) accertare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare attenzione all'evoluzione della situazione socio-economica, insieme alle implicazioni sociali e della sicurezza legate anche a una maggiore presenza di stranieri residenti, in relazione a:
    1) la diversa struttura urbanistica e la densità spaziale delle periferie nonché le diverse tipologie abitative, produttive e dei servizi;
    2) la composizione sociale dei quartieri periferici;
    3) le realtà produttive presenti nei territori delle periferie, nonché i tassi di occupazione, di disoccupazione, di lavoro sommerso e di lavoro precario;
    4) le forme di marginalità e di esclusione sociali;
    5) i livelli di istruzione e culturali e il fenomeno dell'analfabetismo di ritorno;
    6) la distribuzione delle risorse infrastrutturali nel territorio delle aree metropolitane e la situazione della mobilità;
    7) la distribuzione dei servizi collettivi, con particolare riguardo alle strutture pubbliche, private e associative, scolastiche e formative, sanitarie, religiose, culturali e sportive;
    8) la presenza di migranti, delle loro etnie e delle diverse realtà culturali e religiose, le strutture e le politiche messe in atto dalle realtà locali nei confronti degli stranieri, nonché la presenza di associazioni di migranti e di organizzazioni di volontariato volte alla mediazione culturale e all'inclusione dei migranti;
    9) la presenza di forme di criminalità spontanee, organizzate e minorili, nonché la presenza di strutture e le modalità delle Forze di polizia per il controllo del territorio e per la garanzia della sicurezza;
   b) rilevare e mappare l'eventuale stato di degrado e disagio sociale delle periferie delle città, attraverso l'ausilio delle istituzioni, degli enti locali e degli istituti pubblici e privati che si occupano di immigrazione e di povertà;
   c) accertare il ruolo delle istituzioni locali (regioni, comuni, aree metropolitane, municipalità o circoscrizioni e comitati di quartiere), le modalità previste e messe in opera per favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione delle politiche rivolte alle periferie, nonché la Pag. 40presenza di organismi di base e di cittadinanza attiva che promuovono tale partecipazione;
   d) acquisire le proposte operative che provengono dalle istituzioni locali, dalle associazioni locali di cittadini, dai sindacati e dalle altre organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori, nonché dalle organizzazioni delle diverse etnie presenti, al fine di favorire la rinascita sociale delle periferie a partire dall'occupazione, dall'istruzione, dai servizi, dalla mobilità, dall'integrazione dei migranti, dalla cultura e dallo sport;
   e) rilevare le condizioni di rischio e le connessioni che possono emergere tra il disagio delle aree urbane e il fenomeno della radicalizzazione e la relativa adesione al terrorismo di matrice religiosa fondamentalista da parte dei cittadini europei figli degli immigrati di prima generazione;
   f) acquisire gli elementi oggettivi e le proposte operative che provengono dalle città nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono state affrontate con efficaci interventi pubblici e privati;
   g) riferire alla Camera dei deputati proponendo interventi, anche di carattere normativo, al fine di rimuovere le situazioni di degrado delle città e delle loro periferie, nonché di attuare politiche per la sicurezza che possano prevenire i fenomeni di reclutamento di terroristi e di radicalizzazione.

  3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, la Commissione si avvale della collaborazione degli enti locali, delle istituzioni, di istituti di statistica, delle università, delle rappresentanze sociali, delle associazioni culturali e di quartiere, delle associazioni anche locali che promuovono il dialogo interculturale e l'inclusione sociale, nonché delle Forze di polizia.

Art. 2.
(Composizione e durata).

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.
  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.
  3. La Commissione nella prima seduta elegge l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.
  4. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati, entro i successivi sessanta giorni, la relazione finale sulle indagini svolte.

Art. 3.
(Poteri e limiti).

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto.
  4. Per il segreto di Stato nonché per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.
  5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.Pag. 41
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori).

  1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti.
  2. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
  3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono stabilite nella misura di 50.000 euro.