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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 luglio 2016
672.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 306).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

  Le Commissioni riunite I e IV,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del corpo forestale dello stato (Atto Governo n. 306);
   preso atto dei rilievi espressi dalla XIII Commissione nella seduta del 12 luglio 2016;
   valutato che il provvedimento in esame segna l'avvio di un profondo processo di riorganizzazione e semplificazione delle Forze di polizia volto a razionalizzarne l'impiego e valorizzarne le potenzialità per migliorarne la funzionalità nell'espletamento dei compiti istituzionali e nella conseguente risposta alla richiesta di sicurezza dei cittadini;
   considerato che il personale del Corpo forestale dello Stato – e le relative funzioni – viene assorbito prevalentemente nell'Arma Carabinieri nel numero di 7.034 unità, con la sola eccezione di un contingente di 126 unità da assegnare alla Polizia di Stato, 84 unità alla Guardia di finanza, 390 unità al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle amministrazioni pubbliche, comprese 47 unità al Ministero delle politiche agricole e forestali;
   valutato che appare opportuno individuare strumenti efficaci affinché l'esperienza professionale maturata dal personale del Corpo Forestale dello Stato sia adeguatamente valorizzata presso le amministrazioni di destinazione, anche sulla base della considerazione che tale processo di riorganizzazione e semplificazione delle Forze di polizia, se da un lato vede la riduzione del numero dei Corpi conseguente all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, dall'altro può e deve costituire anche un'opportunità per creare nel nostro Paese una forte specializzazione in materia ambientale;
   rilevato che la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, e ratificata dall'Italia con la legge 19 dicembre 1975, n. 874, costituisce ad oggi uno degli strumenti normativi più importanti al fine di rendere sostenibile il commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione e di garantire la conservazione della biodiversità del nostro pianeta;
   rilevato altresì che la predetta Convenzione è stata attualmente recepita da 178 Stati e che in Italia la sua attuazione è affidata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e soprattutto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, in particolare, svolge un ruolo fondamentale attraverso il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, che opera quale Autorità amministrativa per le contestazioni di natura amministrativa e si occupa altresì del rilascio dei cd. certificati CITES (circa 50.000 l'anno) necessari alla riesportazione e utilizzo commerciale di numerose specie di animali e piante protette nonché Pag. 12del controllo tecnico-specialistico ai fini del rispetto della Convenzione;
   preso atto che nel 2012 – nell'ambito dei compiti di polizia ambientale e forestale, e di polizia giudiziaria, ordine e sicurezza pubblica e protezione civile affidati al Corpo forestale a partire dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36 – alcuni appartenenti al Corpo forestale dello Stato sono stati distaccati presso le Procure della Repubblica al fine di rafforzare l'efficacia del sistema di tutela contro reati transfrontalieri che investono diversi settori legati all'agroalimentare, alla gestione dei rifiuti, all'inquinamento dell'aria e dei corpi idrici e allo sfruttamento del territorio;
   rilevato che nell'ambito delle sue funzioni, il Corpo Forestale dello Stato, attraverso gli Uffici Territoriali della Biodiversità, ha assicurato la tutela e salvaguardia delle 130 riserve naturali dello Stato e delle altre aree di interesse naturalistico, attività che si esplica anche tramite un importante lavoro di divulgazione ed educazione ambientale svolto in collaborazione anche con le altre strutture territoriali, finalizzato a sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto dell'ambiente e più in generale ad una cultura della legalità ambientale;
   evidenziato che alla luce della lunga e specifica esperienza maturata dal Corpo forestale dello Stato appare dunque di fondamentale importanza garantire anche in futuro una specifica formazione in campo ambientale di una parte del personale che verrà assunto nell'Arma;
   valutato che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 124 del 2015, il riordino del Corpo Forestale dello Stato non ha interessato i sei corpi forestali delle regioni e delle province autonome, che restano disciplinati dai rispettivi statuti approvati con norme di rango costituzionale;
   premesso che il Capo II del provvedimento (articoli da 2 a 6) reca disposizioni volte a razionalizzare le funzioni di polizia e i relativi servizi strumentali a tali funzioni e, nello specifico, l'articolo 2 individua una serie di «comparti di specialità» delle Forze di Polizia conseguenti all'assorbimento delle funzioni del Corpo forestale dello Stato affidando ad un apposito decreto del Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1o aprile 1981, n. 121, il compito di definirne le modalità di esercizio;
   rilevato, in particolare, che il comma 1 dell'articolo 2, nel precisare che restano ferme le funzioni di polizia attualmente disciplinate dalla normativa vigente, dispone, tra l'altro, che il Corpo della Guardia di Finanza è competente in materia di sicurezza del mare;
   evidenziato, al riguardo, che, in relazione alle funzioni di sicurezza in mare della Guardia di Finanza, il Consiglio di Stato, nel parere reso lo scorso 12 maggio, ha osservato che «non possono sussistere dubbi che l'attribuzione del comparto «sicurezza del mare» alla Guardia di finanza – dotata di una consistente componente aero-navale, in conseguenza della prevista soppressione dei servizi nautici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Polizia penitenziaria disposta al successivo articolo 4 – si riferisca all'assolvimento dei compiti di ordine e sicurezza pubblica e soddisfi quindi l'esigenza di proiezione in mare degli ordinari compiti di polizia, e non attenga invece alla sicurezza della navigazione e al soccorso in mare, funzioni alle quali è preposta la Guardia costiera, ferme comunque anche tutte le altre attribuzioni di quest'ultima;
   considerato che l'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, nel prevedere l'eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra forza di polizia, ha stabilito delle specifiche tutele, come la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni Pag. 13da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale;
   preso atto che l'articolo 9 attribuisce al Corpo nazionale dei vigili del fuoco le attività di contrasto degli incendi boschivi con mezzi terrestri ed aerei in concorso con gli Enti regionali (lettera a)); le attività di coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le Regioni (lettera b)); la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali;
   rilevato che l'articolo 9, comma 2, rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e finanze, il compito di individuare, nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali e rilevato, inoltre, che il medesimo decreto, dovrà disciplinare le attività di coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei Centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite le Direzione Regionali;
   sottolineato che, la disposizione di cui al citato articolo 9, comma 2, non prevede un termine per l'adozione del richiamato decreto,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) nell'ottica di razionalizzazione e semplificazione delle Forze di polizia e al fine di migliorare ulteriormente l'efficacia, la competenza e l'efficienza del servizio, valuti il Governo l'opportunità di assicurare la conservazione dell'unitarietà delle funzioni assolte fino ad oggi dagli uffici Cites – con determinazione delle relative dotazioni organiche – sia in materia di violazioni nell'ambito del commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, sia in materia di certificazioni nell'ambito del commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150;
   b) alla luce dell'importante esperienza sin qui maturata, valuti il Governo l'opportunità di salvaguardare il personale del Corpo Forestale dello Stato attualmente distaccato presso le Procure della Repubblica in base al decreto del Ministro dell'interno del 28 aprile del 2006;
   c) in relazione all'opportunità di garantire un coordinamento anche informativo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, si valuti l'opportunità di applicare la previsione di cui all'articolo 237 del T.U.O.M.. (Testo Unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare) a tutte le Forze di polizia di cui al presente decreto;
   d) all'articolo 2, comma 1, si valuti l'opportunità di precisare che l'attribuzione del comparto «sicurezza del mare» alla Guardia di finanza si riferisce all'assolvimento dei compiti di ordine e sicurezza pubblica, e ferme restando le attribuzioni della Guardia Costiera previste dalla legge;
   e) al fine di preservare al meglio il nostro patrimonio ambientale nonché la sicurezza dei cittadini, valuti il Governo l'opportunità di inserire tra i compiti di studio previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera p) anche quelli di costituzione e gestione di una banca dati relativa alle aree percorse dal fuoco, già da censire sulla base della legislazione vigente;
   f) valuti altresì il Governo la possibilità di rivedere il disposto dell'articolo 7, comma 2, lettera f) laddove si dispone che tra le funzioni già svolte dal corpo Forestale e trasferite all'Arma dei Carabinieri vi sia il mero «concorso» e non la piena titolarità in materia di prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli animali;Pag. 14
   g) all'articolo 9, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere un termine per l'adozione del decreto ivi previsto;
   h) valuti il Governo l'opportunità di rivedere lo schema di decreto legislativo in esame sulla base della considerazione che il provvedimento nulla dispone per il personale del Corpo Forestale dello Stato che, pur essendo già militare in congedo, proveniente dal servizio permanente o volontario con grado di ufficiale o sottoufficiale, rischia di venire indebitamente privato del grado militare già ricoperto senza avervi mai rinunciato;
   i) valuti il Governo, se ferma restando l'invarianza della spesa, sia possibile individuare un percorso di progressiva valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale operaio assunto ai sensi della legge n. 124 del 1985;
   j) valuti il Governo l'opportunità di rivedere la previsione per la quale la partecipazione ai COCER è senza diritto di voto ai sensi dell'articolo 14, comma 23.

Pag. 15

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 306).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

  Le Commissioni riunite I e IV,
   premesso che:
    lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» con specifico riferimento al riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare;
    il legislatore delegante ha individuato nella riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato (CfS) e nell'eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia gli strumenti per realizzare le finalità di cui sopra;
    l'articolo 8 citato ha, altresì, disposto alcuni chiari limiti all'esercizio delle delega da parte del Governo finalizzati testualmente ad assicurare, tra gli altri, «la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentari», «la salvaguardia delle professionalità esistenti», nonché «la specialità e l'unitarietà delle funzioni da attribuire»;
    va stigmatizzata l’irritualità delle delega in questione rappresentata da una inusuale formula dubitativa utilizzata dal legislatore delegante per sottacere quanto più a lungo possibile le reali intenzioni del Governo finalizzate a sopprimere il Corpo forestale dello Stato attraverso la confluenza di esso in altra forza di Polizia;
    successivamente all'entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n.124, il Governo ha predisposto un primo schema di decreto legislativo da sottoporre all'esame delle commissioni parlamentari competenti in cui sono state rese manifeste sia la volontà di assorbimento del Corpo forestale dello stato in altra forza di polizia, circostanza posta formalmente in dubbio come visto dalla formula utilizzata dal legislatore delegante, nonché l'individuazione dell'Arma dei carabinieri quale Forza di Polizia destinata prevalentemente ad assorbire il Corpo Forestale dello Stato;
    va sottolineato come l'Arma dei Carabinieri svolga un encomiabile ed insostituibile ruolo di prevenzione, accertamento e repressione dei reati su tutto il territorio nazionale, assicurando la presenza e la funzione delle forze dell'ordine in maniera capillare non solo nelle città;
    l'Arma dei carabinieri ha maturato nella repressione delle contravvenzione e dei delitti ambientali una specifica competenza così come previsto dall'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349 recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» laddove si stabilisce che il Ministro dell'ambiente si avvalga per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Pag. 16carabinieri, (successivamente «Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente») che è stato posto alla dipendenza funzionale dello stesso Ministro dell'ambiente. Stesse considerazioni devono essere svolte in ordine al Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari istituito nel 1982 come «Nucleo Carabinieri» presso l'allora Ministero dell'Agricoltura e riconfigurato nel 1994 nel «Comando Carabinieri Tutela Norme Comunitarie e Agroalimentari». Il Comando ha assunto l'attuale denominazione con il decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2005 n. 79 e, secondo quanto ribadito dall'articolo 6 del recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27.2.2013 n. 105 (in attuazione del decreto-legge del 6 luglio 2012), è posto alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per esercitare poteri ispettivi sulle produzioni agroalimentari al fine di prevenire e reprimere le frodi alimentari; inoltre, per contrastare le frodi ai danni dell'UE nel settore dei finanziamenti comunitari, svolge controlli straordinari sulla erogazione e sul percepimento dei finanziamenti UE nel settore agroalimentare, della pesca e acquacoltura, nonché sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo e agli indigenti;
   premesso, inoltre, che:
    pur nella consapevolezza della non esclusiva destinazione del personale del Corpo forestale dello stato nell'Arma dei carabinieri così come previsto nello schema di decreto legislativo all'esame della commissione, si ritiene non strategica né meramente utile la scelta compiuta dal legislatore di sopprimere l'autonomia del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del rafforzamento, ma anche del solo mantenimento degli attuali standard qualitativi di contrasto del crimine ambientale;
    va messo primariamente in risalto il duplice ruolo svolto dal Corpo forestale dello stato che non può essere ascritto ad un ruolo ed ad una funzione militare ma consistente in un impareggiabile ruolo di prevenzione declinato nella presenza e nel presidio del territorio, nella sua valorizzazione a partire dalla tutela della biodiversità fino all'accertamento e perseguimento dei reati a fianco delle procure della Repubblica: il Corpo forestale non è, infatti, una forza armata bensì un corpo tecnico con funzioni di polizia;
    la diversità ontologica tra l'ordinamento civile e militare rispettivamente del Corpo forestale e dell'Arma dei carabinieri appare infatti non superabile e si riverbera dannosamente in una sostanziale variazione dello status dei componenti del corpo forestale dello stato con evidenti violazioni delle prerogative personali e professionali di ciascuno;
    a tale riguardo non può che essere stigmatizzata la compressione della libertà sindacale connessa al passaggio ad una forza militare, alla azionabilità della giustizia militare in luogo di quella civile, fino alla tematica della militarizzazione del personale femminile per il quale l'arruolamento può essere solo volontario. Questa contraddizione risulta più evidente se si considera che la militarizzazione riguarderà non solo il personale in divisa ma anche i ruoli tecnici strumentali amministrativi quali i periti, i revisori, i collaboratori e gli operatori, ovvero lavoratori non armati se senza uniforme, spesso con molti anni di servizio alle spalle, in alcuni casi obiettori di coscienza o invalidi. A tutti costoro la delega lascia ben poco scampo: qualora non dovessero risultare idonei alla militarizzazione o non dovessero accettarla, verranno indirizzati in altri ambiti della P.A. individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione dei posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno, preferibilmente tra quelli che svolgono funzioni attinenti alle professionalità del personale da ricollocare (articolo 12, comma 3 del provvedimento in esame). Qualora però il personale Pag. 17non dovesse accettare la ricollocazione offerta, si troverebbe nell'alternativa tra ritornare al contingentamento iniziale o finire in mobilità presso la P.A.: per tutte queste ragioni non è ultroneo parlare di «ricatto occupazionale» che aprirà inoltre la strada a numerosi contenziosi;
    il decreto legislativo in esame risulta viziato da eccesso di delega nella misura in cui non dà puntuale attuazione a criteri e principi direttivi di cui all'articolo 8 laddove il legislatore delegante aveva assicurato la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio, la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni, oltre al più generale risparmio di spesa pubblica;
    in merito alla unitarietà delle funzioni, non si può non prendere atto del dannoso «spacchettamento» delle funzioni, ad oggi commendevolmente svolte dal Corpo forestale dello Stato, relative al rispetto della convenzione di Washington (C.I.T.E.S.) e che secondo il decreto in esame verrebbero ripartite tra Corpo forestale stesso, Guardia di finanza e Ministero delle politiche agricole con prevedibili ripercussioni sull’enforcement di tale disciplina fondamentale per la tutela della fauna e flora minacciate di estinzione sia sul versante dell'accertamento che della uniforme applicazione di tale convenzione;
    stesso discorso deve essere fatto per le competenze per l'antincendio boschivo e per il pubblico soccorso attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È ben noto infatti come l'azione più efficace di contrasto agli incendi boschivi, ancor prima dello spegnimento, è la prevenzione, attuata dalle circa 3.700 unità del Corpo Forestale dello Stato che operano nelle stazioni e nei posti fissi e che, con l'assorbimento nei Carabinieri, verranno meno. Insomma, allo stato attuale i «soli» 300 dipendenti del Corpo forestale dello Stato, oltre ai 90 elicotteristi che transiteranno nei Vigili del Fuoco, appaiono completamente insufficienti per il prosieguo dell'efficace azione preventiva dagli incendi boschivi, fin qui svolta dal Corpo forestale dello Stato. Sempre in questo ambito, non si comprende a chi verrà attribuita l'attività di indagine per l'individuazione dei piromani, anche questa attribuita da sempre al Corpo forestale dello Stato. Inoltre il decreto legislativo agli articoli 9 e 15 provvede a dividere il servizio aereo del Corpo forestale dello Stato in parti uguali tra Carabinieri e Vigili del Fuoco, sebbene i Carabinieri non abbiano competenza in antincendio e pubblico soccorso, mentre presso il Centro Operativo Aereo Unificato verrà meno il funzionario del Corpo Forestale dello Stato che decideva in merito all'invio dei mezzi aerei rispetto alle richieste di intervento, sulla base di valutazioni estremamente tecniche;
    sul fronte della salvaguardia delle professionalità esistenti richiamata dall'articolo 8 della citata legge delega non è possibile non stigmatizzare il «ruolo ad esaurimento» in cui verrebbe inquadrato il personale proveniente dal Corpo forestale dello Stato, una sorta di riservisti in scadenza piuttosto che una risorsa in termini di competenza e professionalità da assicurare per l'immediato futuro nel contrasto al crimine ambientale. Inoltre non risulta chiaro come verranno garantite le attuali professionalità, maturate a seguito di specifica tipologia di studi condotta dal personale del Corpo forestale dello Stato in tema di Selvicoltura, Assestamento forestale, Dendrometria, Patologia, Botanica, Micologia, Sistemazioni Idraulico Forestali, Legislazione forestale e ambientale ed altre ancora. Tra le attività correlate vanno inoltre considerate il controllo del territorio e delle aree protette, la salvaguardia della biodiversità attraverso ricerche e studi specifici, l'acquisizione e l'elaborazione dei dati per la realizzazione dell'inventario forestale, l'acquisizione dei dati relativi ai serbatoi di carbonio e alle emissioni di CO2, l'acquisizione e l'elaborazione dati relativi alle piogge acide, la geo-referenziazione delle aree percorse dal fuoco e dei siti extraurbani destinati a discariche di rifiuti nocivi;Pag. 18
    in tema di garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio, in considerazione della gestione diretta di oltre 130 riserve naturali da parte del Corpo forestale dello Stato, su molte delle quali insistono ZPS (Zone protezione speciale), SIC (siti di interesse comunitario) o riserve integrali, nonché dell'attività di sorveglianza da esso svolta nei parchi nazionali, attraverso i coordinamenti Territoriali per l'Ambiente (CTA), non risulta chiaro come potranno essere assicurate tali attività senza poter ad oggi prevedere quante unità del Corpo forestale dello Stato transiteranno nell'Arma dei Carabinieri. Sempre a tal riguardo, lo schema di decreto legislativo prevede l'istituzione di un Comando di tutela ambientale presso il quale dovranno operare parte del personale del Corpo forestale dello Stato e parte dell'Arma senza fornire indicazioni in merito ai compiti e alle competenze assegnate a questo nuovo ruolo e soprattutto in merito all'articolazione sul territorio di quest'ultimo e dunque della relativa distribuzione del personale;
    va detto, inoltre, che, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 8 delle legge delega n. 124 del 2015, non si realizzerà nemmeno alcuna «razionalizzazione dei costi»: l'accentramento e la razionalizzazione dei centri di spesa del Corpo forestale dello Stato non comporta risparmi e si prevedono anzi costi aggiuntivi (stimati in circa 2 milioni di euro), per i corsi di aggiornamento militare del personale, per l'adeguamento dell'equipaggiamento, e non risultano essere stati contabilizzati in alcun modo gli oneri relativi alla costituzione dei Corpi forestali regionali, diretta e prevedibile conseguenza di questo denegato assorbimento e che, a regime, dovrebbe costare allo Stato diversi milioni di euro;
    l'obiettivo primario perseguito dalla riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato di cui all'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 è fondamentalmente quello di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni. A tale riguardo non è stato spiegato con sufficiente chiarezza che su tale tema la confluenza del Corpo forestale nell'Arma dei Carabinieri genererà comunque paradossali conseguenze nelle cinque Regioni a Statuto speciale, registrandosi la concomitante esistenza di un corpo unificato dell'Arma che svolgerà anche funzioni di polizia ambientale e dei corpi forestali regionali;
   considerato che in relazione al provvedimento in esame, vanno altresì considerati i seguenti ulteriori aspetti:
    l'articolo 237 del Testo unico dell'ordinamento militare che impone ai Carabinieri di informare la scala gerarchica delle notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria – ovvero a superiori gerarchici che non sono ufficiali giudiziari – renderà più complessa la relazione tra i forestali militarizzati e la magistratura stessa. In questo modo l'attività di indagine e giudiziaria viene infatti portata a conoscenza delle autorità di Governo. Le forze di polizia nell'ordinamento italiano dovrebbero essere soggette esclusivamente all'autorità giudiziaria. Sono esattamente questi i pericoli che si prospettano quando, anche in sede europea ma non solo, si propone il superamento delle polizie a ordinamento militare, dai Carabinieri alla Guardia di finanza;
    il combinato disposto rappresentato dall'assorbimento del Corpo forestale nazionale nell'Arma dei carabinieri e la soppressione delle Polizie provinciali produrrà l'effetto di far venir meno la vigilanza venatoria e la prevenzione e contrasto al bracconaggio, vanificando di fatto il ventilato Piano d'Azione contro il Bracconaggio predisposto dal Ministero dell'Ambiente con l'obiettivo di sanare la procedura amministrativa «Eu-Pilot» aperta due anni fa dall'Europa nei confronti dell'Italia, oltre a rendere meno efficace la lotta alle ecomafie, alle zoomafie e alle illegalità ambientali;
    suscita preoccupazione il destino dei CRAS (Centri Recupero Animali Selvatici), gestiti dal Corpo forestale dello Pag. 19Stato, non risultando chiaro soprattutto chi effettuerà il soccorso degli animali selvatici feriti o in difficoltà. Non è chiara, inoltre, la sorte occupazionale degli operai a tempo indeterminato e determinato che operando soprattutto nell'ambito degli UTB (Uffici Territoriali per la Biodiversità), hanno finora garantito lo svolgimento di funzioni e competenze peculiari volte al mantenimento della biodiversità e degli ecosistemi naturali, attraverso un know-how difficilmente rimpiazzabile;
    a dimostrazione della contrarietà dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, va evidenziata la campagna di raccolta di firme on line denominata «Salviamo la Forestale» che ha raccolto ben 116.596 firme on line, e il referendum interno indetto da tutte le sigle sindacali attraverso il quale la maggioranza delle donne e degli uomini del Corpo forestale dello Stato si sono dichiarati contrari alla militarizzazione;
    il provvedimento in esame non salvaguarda inoltre i diritti costituzionali acquisiti dal personale del Corpo forestale dello Stato in materia di diritti sindacali che vengono, con la militarizzazione, completamente cancellati. Non è prevista alcuna deroga transitoria capace di consentire al personale in ruolo in esaurimento (ex-forestali) di mantenere i diritti sindacali fin qui goduti;
    il Senato in prima lettura ha provveduto ad inserire il comma 2 all'articolo 1 del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia...» (S. 2389) grazie al quale è stato prorogato di sei mesi il termine a disposizione del Governo per emanare i decreti legislativi di cui all'articolo 8 della citata legge n. 124 del 2015. Questa proroga della delega consentirebbe in caso di ritiro del presente atto di affrontare con più serenità le attuali notevoli difficoltà anche in ordine ai temi sollevati dall'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri. Si constata negativamente invece come la maggioranza governativa abbia preferito respingere un ordine del giorno alla Camera dei deputati, in sede di conversione in legge del decreto-legge sopra citato, che impegnava il governo a ritirare lo schema di decreto n. 306 e ripresentarne uno nuovo approfittando della nuova proroga alla delega;
  considerato, infine, che:
    per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, la riorganizzazione e il rafforzamento del Corpo forestale dello Stato sarebbe potuta avvenire anche attraverso l'assorbimento da parte del Corpo forestale dello Stato stesso del personale delle polizie provinciali, l'unificazione dei Corpi forestali regionali e dell'ICQRF (ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari) in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che paradossalmente non è rientrato nel novero di alcuna razionalizzazione. Vista, inoltre, la portata della delega che altera gli equilibri democratici tra forze di polizia ad ordinamento civile e militare stabiliti dalla legge 1o aprile 1981 n. 121, qualsiasi iniziativa di modifica di quest'ultimi, deve rimanere prerogativa assoluta del Parlamento e non una iniziativa governativa,
  esprimono

PARERE CONTRARIO
Basilio, Massimiliano Bernini, Terzoni, Frusone, Rizzo, Corda, Tofalo, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Benedetti e Cecconi.

Pag. 20

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 306).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DI SINISTRA ITALIANA-SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ

  Le Commissioni riunite I e IV,
  esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (atto n. 306),
  premesso che:
   lo Schema di decreto legislativo prevede l'attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) della richiamata legge in materia di «riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e precisamente riguardanti: la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia e un loro migliore coordinamento anche al fine di evitare sovrapposizioni e per una gestione associata dei servizi; il riordino delle funzioni di polizia e tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nel campo della sicurezza agroalimentare; l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia e il trasferimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle competenze e delle connesse risorse in materia di lotta contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei; il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nella forza di polizia che assorbe il Corpo; la previsione dei ruoli, con la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche delle Forze di polizia;
   nell'ordinamento italiano oltre ai corpi di Polizia locale, ai corpi delle Capitanerie di porto (Guardia Costiera) e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza attribuisce le funzioni di Polizia a tre corpi ad ordinamento civile: la Polizia di Stato (PS), la Polizia Penitenziaria (PP), il Corpo forestale dello Stato (CFS); e a due corpi ad ordinamento militare: l'Arma dei Carabinieri (CC) e la Guardia di finanza (GDF);
   secondo l'ultima Relazione sull'attività delle Forze di polizia trasmessa alla Camera dei deputati a gennaio del 2016 le cinque forze di polizia impiegavano nel 2014 complessivamente 317.074 unità, così suddivise: Polizia di Stato, 100.782; Arma dei Carabinieri, 104.935; Guardia di Finanza, 64.909; Corpo forestale dello Stato, 7.564; Polizia Penitenziaria, 38.884;
   secondo queste cifre, l'Italia è uno dei Paesi con il più alto numero di agenti in rapporto alla popolazione in Europa a cui corrisponde un costo per il mantenimento dei Corpi di circa 20 miliardi di euro l'anno. Tuttavia all'alto costo e all'alto numero di personale impiegato non corrisponde altrettanta efficienza nella gestione delle Forze di polizia, con molti doppioni tra i reparti specializzati dei vari Corpi, inutili sovrapposizioni sul territorio, dove addirittura tutti i Corpi risultano essere sottorganico;
   la razionalizzazione e la riorganizzazione del comparto sicurezza e delle Forze e funzioni di polizia è quindi necessaria, Pag. 21ma il decreto legislativo in esame è una occasione mancata e non risponde ai reali problemi anziché segnare, come si dice nella relazione illustrativa, «l'avvio di un processo di riorganizzazione delle Forze di polizia volto a razionalizzarne l'impiego e valorizzarne le potenzialità e con l'obiettivo – in un'ottica di modernizzazione delle relative strutture – di migliorarne la funzionalità ai fini dell'espletamento dei connessi compiti istituzionali e della conseguente risposta alla richiesta di sicurezza dei cittadini»;
   specificatamente al capo II, ossia la razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali, la nuova definizione dei comparti di specialità, la razionalizzazione dei presidi, la razionalizzazione dei servizi navali e la gestione associata dei servizi appare insufficiente, poiché seppur condivisibile in linea di principio non appare aderente alle esigenze di sicurezza sociale dei cittadini e alle contemporanee esigenze legate alla qualità del lavoro degli operatori della sicurezza;
   occorrerebbe innanzitutto prevedere l'avvio di un processo che vada nella direzione di un nuovo assetto in cui i Corpi di polizia siano ad esclusivo ordinamento civile e che quindi siano slegati ordinatamente, funzionalmente e operativamente dal mondo della difesa;
   in primo luogo si sarebbe dovuto prevedere un più stringente coordinamento funzionale tra le due Forze di polizia a competenza generale esistenti, la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, nella prospettiva della progressiva unificazione all'interno di una unica polizia generalista, con la riconduzione da subito della dipendenza in capo ad unico Ministero, quello dell'Interno, per affermare quindi il modello civile e non militare di sicurezza;
   in secondo luogo si dovrebbe liberare il personale delle Forze di polizia dalle incombenze amministrative (ad esempio il rilascio dei passaporti e dei permessi di soggiorno) impiegando per tali compiti personale appositamente assunto con specifiche competenze, non sicuramente chi deve essere preposto alla sicurezza e al controllo del territorio;
   in terzo luogo bisognerebbe rafforzare i restanti corpi a carattere speciale:
   la Polizia penitenziaria deve mantenere la propria peculiare azione all'interno degli istituti ed espletare i servizi penitenziari connessi, implementando il proprio impegno verso l'esecuzione penale esterna, alle dipendenze del Ministero della giustizia e del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed essere, quindi, slegata da qualsiasi attività di ordine pubblico come ad esempio accade ora; la Guardia di finanza deve essere riformata in un corpo ad ordinamento civile con esclusivi compiti di polizia economico-finanziaria; il Corpo forestale dello Stato dovrebbe mantenere la sua funzione a difesa del patrimonio agroforestale, alla tutela dell'ambiente, del patrimonio faunistico, del paesaggio e agroalimentare e mantenere la diretta dipendenza politica dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
   con riferimento al Corpo forestale dello Stato si sottolinea preliminarmente che la citata legge delega non ha previsto lo scioglimento di fatto del Corpo, ma ha solo previsto la riorganizzazione del medesimo Corpo forestale, lasciando aperta la possibilità per un suo eventuale successivo assorbimento in un'altra Forza di polizia;
   nei capi III e IV si disciplina l'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato e delle relative funzioni nell'Arma dei Carabinieri, con la sola eccezione di un contingente limitato da assegnare alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e alle amministrazioni pubbliche, compreso il Ministero delle politiche agricole e forestali;
   il sostanziale assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, finisce per incidere Pag. 22e contrastare con gli stessi articoli 18 e 39 della Costituzione in virtù della perdita di diritti sociali, civili e non da ultimo sindacali, con il conseguente possibile rischio di contenzioso da parte del personale del Corpo forestale;
   con l'approvazione definitiva di questo provvedimento, si sancisce quindi la militarizzazione con conseguente scioglimento del Corpo forestale nell'Arma dei Carabinieri, e spacchettamento di funzioni e personale in altri corpi dello Stato, anche alla luce della previsione che il personale del Corpo forestale dello Stato non può rifiutarsi di transitare nell'Arma dei Carabinieri ed optare per altre soluzioni nell'ambito del pubblico impiego civile;
   in aggiunta vi è una argomentazione non trascurabile correlata alla militarizzazione del personale ora appartenente al Corpo forestale dello Stato. Su un organico di 8.880 unità, 1.664 (dato riferito al 2014) sono donne. Come è noto, il servizio militare di personale femminile nelle Forze armate è previsto solo ed esclusivamente su base volontaria (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24) e un incorporamento d'autorità, senza possibilità alcuna di scelta, del personale femminile del Corpo forestale all'Arma dei Carabinieri, configurerebbe un coatto mutamento di status e quindi una palese violazione della normativa nazionale, pregiudicando diritti e profili di evidente rilievo costituzionale;
   la decisione del Governo avviene nonostante gli allarmi e le fortissime critiche che, fin dalla presentazione in Parlamento del disegno di legge delega, erano state e vengono tuttora sollevate dai soggetti interessati, da tutte le associazioni ambientaliste, dalle forze sindacali, da magistrati che quotidianamente combattono contro reati ambientali e non solo;
   lo stesso Capo della Polizia, Gabrielli, il 17 giugno scorso, dichiarava: «Credo che l'accorpamento del Corpo forestale dello Stato non sia stata una scelta felice. La rispettiamo, ma credo che la forza del nostro sistema sia nella diversità che si fa sintesi, non nelle acritiche, ragionieristiche operazioni di fusione»;
   l'assorbimento di uomini, mezzi, esperienze e capacità affermate in anni di impegno nella difesa dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare del Corpo forestale dello Stato, comporta inevitabilmente un depotenziamento di un decisivo presidio sul territorio e del contrasto alle ecomafie, finora garantiti proprio dal Corpo forestale, nonché una dispersione di energie ed esperienze indispensabili senza le quali rischiano di venir meno quelle funzioni fondamentali e necessarie per il rispetto dei principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione nell'accezione più ampia della tutela dell'ambiente e del territorio;
   la conferma della volontà del Governo circa la soppressione e l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato è estremamente grave, a fronte dell'altissima specificità e professionalità che contraddistingue l'attività di polizia ambientale svolta da questo Corpo, con competenze che hanno consentito in questi anni, l'accertamento di gravissimi reati contro il territorio e l'ambiente. Si ricorda che il Corpo forestale dello Stato è una forza di polizia specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare. Può contare su 8.880 unità e circa 1.000 stazioni, dislocate in zone rurali e montane, con Comandi Provinciali e Regionali in 15 Regioni, per un totale di oltre 1.200 strutture;
   vale la pena ricordare quello che ebbe a dire il 4 novembre 2014, il Procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, in audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Sollecitato dai commissari sulla paventata soppressione del Corpo forestale dello Stato, rispose: «Noi siamo contrarissimi, se non si è capito, lo ribadisco, alla soppressione del Corpo forestale dello Stato, perché Pag. 23sarebbe come togliere all'autorità giudiziaria l'unico organismo investigativo in materia ambientale che disponga delle conoscenze, delle esperienze, del know-how e anche dei mezzi per poter smascherare i crimini ambientali. Si potrebbe osservare che non lo sopprimiamo, ma lo accorpiamo e lo facciamo assorbire dalla Polizia di Stato. Noi paventiamo che questo eventuale assorbimento, (...) potrebbe rischiare di stemperare di molto il patrimonio di conoscenze e di esperienze e, quindi, la capacità investigativa di questo Corpo, che noi sosteniamo e che è il più diretto e stretto collaboratore nostro, come procura nazionale, e delle procure distrettuali»;
   peraltro all'interno dello schema di decreto legislativo non sono sufficientemente risolti i rischi di smantellamento dei presidi di vigilanza ambientale più prossimi agli enti locali e la corrispondente riduzione dei servizi ambientali offerti, con particolare riferimento al controllo preventivo e puntuale sul territorio in materia di contrasto agli incendi boschivi, bracconaggio, tutela delle aree protette, controllo dello sfruttamento delle risorse boschive, sversamento di rifiuti, tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, oltre alla gestione puntuale e non formale delle Convenzioni Corpo forestale dello Stato-Regioni e dei servizi ambientali;
   l'ambiente è un sistema estremamente complesso, la cui tutela reale presuppone un insieme di conoscenze e di sensibilità che devono essere messe a sistema e che non possono essere «spacchettate» senza pregiudicare l'efficacia dell'azione preventiva, di controllo e di presenza sul territorio;
   nello schema di decreto legislativo risulta del tutto assente la rilevante funzione in capo all'attuale Corpo forestale dello Stato, relativa allo studio delle risorse forestali e al controllo preventivo e successivo dello sfruttamento delle stesse, mediante i vigenti provvedimenti di autorizzazione alla gestione controllata e al prelievo delle risorse forestali, nonché quelli relativi alle prescrizioni forestali a seguito di incendi o dissesti idrogeomorfologici;
   il comma 2 dell'articolo 7 dello schema di decreto suddetto, prevede di assegnare all'Arma dei Carabinieri le funzioni del Corpo diverse da quelle di polizia e non a queste assimilabili, riconducendole, anche sotto il profilo semantico, a mere attività repressive. Si tratta invece di attività molteplici, facenti capo a funzioni di indirizzo, di studio, di introduzione di buone pratiche, di catalogazione, di cartografia, registro e catasto, di detenzione, implementazione ed estrapolazione dati da banche dati anche di rilievo sovranazionale;
   si ricorda che attualmente, oltre a svolgere un ruolo fondamentale e decisivo nelle attività di prevenzione e repressione di reati e illeciti in materia ambientale e agroalimentare, il Corpo forestale dello Stato è preposto alla sorveglianza dei Parchi, delle Aree Naturali Protette e delle 130 riserve naturali dello Stato, dove svolge progetti di ricerca e conservazione nonché attività di educazione ambientale; svolge un ruolo decisivo nella difesa dei boschi dagli incendi sia sotto l'aspetto della prevenzione che per le attività di spegnimento; attraverso il Servizio CITES (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione), si occupa del rilascio dei certificati CITES necessari alla riesportazione e utilizzo commerciale di numerose specie di animali e piante protette e del controllo tecnico-specialistico ai fini del rispetto della Convenzione (che rappresenta oggi uno dei più importanti strumenti normativi internazionali per rendere sostenibile il commercio garantendo la conservazione della biodiversità del nostro pianeta); grazie alla sua diffusione capillare sul territorio nazionale, rappresenta da sempre un organismo decisivo per il presidio e la difesa dell'ambiente montano, oltre a rappresentare un'efficace forza di pronto intervento in caso di emergenza; svolge monitoraggio ambientale; cura le attività forestali in Pag. 24ambito comunitario e internazionale. Il Corpo forestale è l'unico organismo nazionale che possiede contatti e conoscenze forestali verticali a tutti gli accordi, contribuendo in maniera specifica sugli aspetti forestali e di Polizia ambientale;
   infine, con riferimento al trasferimento al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco delle funzioni del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi, come evidenziato anche dal Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le 390 unità che si trasferiscono al corpo per dette funzioni «sono il contingente minimo necessario» ed è molto probabile che future carenze organiche andranno ad incidere sulle nuove funzioni assegnate, in assenza di nuove facoltà assunzionali in capo al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
   se a tale previsione si somma la circostanza che lo schema di decreto legislativo per assolvere alle nuove competenze attribuite al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco prevede il trasferimento delle risorse umane ma non di adeguate risorse logistiche-strumentali per dare piena efficacia ai servizi di soccorso, si deduce che sarà certamente penalizzata l'attività antincendio boschiva. Attualmente le stazioni forestali sono prossime alle aree a maggior rischio di essere percorse dagli incendi, in quanto puntualmente sparse sul territorio, mentre il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è maggiormente concentrato nelle aree urbane. Il processo di razionalizzazione rischia di comportare l'abbandono di molte stazioni che assicurano la prossimità con le aree suddette,
  esprimono

PARERE CONTRARIO
Piras, Quaranta, Duranti, Costantino, D'Attorre.

Pag. 25

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 306).

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni riunite I e IV,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del corpo forestale dello stato (Atto Governo n. 306);
   preso atto dei rilievi espressi dalla XIII Commissione nella seduta del 12 luglio 2016;
   valutato che il provvedimento in esame segna l'avvio di un profondo processo di riorganizzazione e semplificazione delle Forze di polizia volto a razionalizzarne l'impiego e valorizzarne le potenzialità per migliorarne la funzionalità nell'espletamento dei compiti istituzionali e nella conseguente risposta alla richiesta di sicurezza dei cittadini;
   considerato che il personale del Corpo forestale dello Stato – e le relative funzioni – viene assorbito prevalentemente nell'Arma Carabinieri nel numero di 7.034 unità, con la sola eccezione di un contingente di 126 unità da assegnare alla Polizia di Stato, 84 unità alla Guardia di finanza, 390 unità al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle amministrazioni pubbliche, comprese 47 unità al Ministero delle politiche agricole e forestali;
   valutato che appare opportuno individuare strumenti efficaci affinché l'esperienza professionale maturata dal personale del Corpo forestale dello Stato sia adeguatamente valorizzata presso le amministrazioni di destinazione, anche sulla base della considerazione che tale processo di riorganizzazione e semplificazione delle Forze di polizia, se da un lato vede la riduzione del numero dei Corpi conseguente all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, dall'altro può e deve costituire anche un'opportunità per creare nel nostro Paese una forte specializzazione in materia ambientale;
   rilevato che la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, e ratificata dall'Italia con la legge 19 dicembre 1975, n. 874, costituisce ad oggi uno degli strumenti normativi più importanti al fine di rendere sostenibile il commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione e di garantire la conservazione della biodiversità del nostro pianeta;
   rilevato altresì che la predetta Convenzione è stata attualmente recepita da 178 Stati e che in Italia la sua attuazione è affidata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e soprattutto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, in particolare, svolge un ruolo fondamentale attraverso il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, che opera quale Autorità amministrativa per le contestazioni di natura amministrativa e si occupa altresì del rilascio dei cd. certificati CITES (circa 50.000 l'anno) necessari alla riesportazione e utilizzo commerciale di numerose specie di animali e piante protette nonché Pag. 26del controllo tecnico-specialistico ai fini del rispetto della Convenzione;
   preso atto che nel 2012 – nell'ambito dei compiti di polizia ambientale e forestale, e di polizia giudiziaria, ordine e sicurezza pubblica e protezione civile affidati al Corpo forestale a partire dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36 – alcuni appartenenti al Corpo forestale dello Stato sono stati distaccati presso le Procure della Repubblica al fine di rafforzare l'efficacia del sistema di tutela contro reati transfrontalieri che investono diversi settori legati all'agroalimentare, alla gestione dei rifiuti, all'inquinamento dell'aria e dei corpi idrici e allo sfruttamento del territorio;
   rilevato che nell'ambito delle sue funzioni, il Corpo forestale dello Stato, attraverso gli Uffici Territoriali della Biodiversità, ha assicurato la tutela e salvaguardia delle 130 riserve naturali dello Stato e delle altre aree di interesse naturalistico, attività che si esplica anche tramite un importante lavoro di divulgazione ed educazione ambientale svolto in collaborazione anche con le altre strutture territoriali, finalizzato a sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto dell'ambiente e più in generale ad una cultura della legalità ambientale;
   evidenziato che alla luce della lunga e specifica esperienza maturata dal Corpo forestale dello Stato appare dunque di fondamentale importanza garantire anche in futuro una specifica formazione in campo ambientale di una parte del personale che verrà assunto nell'Arma;
   valutato che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 124 del 2015, il riordino del Corpo forestale dello Stato non ha interessato i sei corpi forestali delle regioni e delle province autonome, che restano disciplinati dai rispettivi statuti approvati con norme di rango costituzionale;
   premesso che il Capo II del provvedimento (articoli da 2 a 6) reca disposizioni volte a razionalizzare le funzioni di polizia e i relativi servizi strumentali a tali funzioni e, nello specifico, l'articolo 2 individua una serie di «comparti di specialità» delle Forze di Polizia conseguenti all'assorbimento delle funzioni del Corpo forestale dello Stato affidando ad un apposito decreto del Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1o aprile 1981, n. 121, il compito di definirne le modalità di esercizio;
   rilevato, in particolare, che il comma 1 dell'articolo 2, nel precisare che restano ferme le funzioni di polizia attualmente disciplinate dalla normativa vigente, dispone, tra l'altro, che il Corpo della Guardia di Finanza è competente in materia di sicurezza del mare;
   evidenziato, al riguardo, che, in relazione alle funzioni di sicurezza in mare della Guardia di Finanza, il Consiglio di Stato, nel parere reso lo scorso 12 maggio, ha osservato che «non possono sussistere dubbi che l'attribuzione del comparto «sicurezza del mare» alla Guardia di finanza – dotata di una consistente componente aero-navale, in conseguenza della prevista soppressione dei servizi nautici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Polizia penitenziaria disposta al successivo articolo 4 – si riferisca all'assolvimento dei compiti di ordine e sicurezza pubblica e soddisfi quindi l'esigenza di proiezione in mare degli ordinari compiti di polizia, e non attenga invece alla sicurezza della navigazione e al soccorso in mare, funzioni alle quali è preposta la Guardia costiera, ferme comunque anche tutte le altre attribuzioni di quest'ultima»;
   considerato che l'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, nel prevedere l'eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra forza di polizia, ha stabilito delle specifiche tutele, come la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni Pag. 27da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale;
   preso atto che l'articolo 9 attribuisce al Corpo nazionale dei vigili del fuoco le attività di contrasto degli incendi boschivi con mezzi terrestri ed aerei in concorso con gli Enti regionali (lettera a)); le attività di coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le Regioni (lettera b)); la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali (lettera c));
   rilevato che l'articolo 9, comma 2, rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e finanze, il compito di individuare, nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali e rilevato, inoltre, che il medesimo decreto, dovrà disciplinare le attività di coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei Centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite le Direzione Regionali;
   sottolineato che, la disposizione di cui al citato articolo 9, comma 2, non prevede un termine per l'adozione del richiamato decreto,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) nell'ottica di razionalizzazione e semplificazione delle Forze di polizia e al fine di migliorare ulteriormente l'efficacia, la competenza e l'efficienza del servizio, valuti il Governo l'opportunità di assicurare la conservazione dell'unitarietà delle funzioni assolte fino ad oggi dagli uffici Cites – con determinazione delle relative dotazioni organiche – sia in materia di violazioni nell'ambito del commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, sia in materia di certificazioni nell'ambito del commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150;
   b) alla luce dell'importante esperienza sin qui maturata, valuti il Governo l'opportunità di salvaguardare il personale del Corpo forestale dello Stato attualmente distaccato presso le Procure della Repubblica in base al decreto del Ministro dell'Interno del 28 aprile del 2006;
   c) in relazione all'opportunità di garantire un coordinamento anche informativo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, si valuti l'opportunità di applicare la previsione di cui all'articolo 237 del T.U.O.M.. (Testo Unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare) a tutte le Forze di polizia di cui al presente schema di decreto;
   d) all'articolo 2, comma 1, si valuti l'opportunità di precisare che l'attribuzione del comparto «sicurezza del mare» alla Guardia di finanza si riferisce all'assolvimento dei compiti di ordine e sicurezza pubblica, e ferme restando le attribuzioni della Guardia Costiera previste dalla legge;
   e) al fine di preservare al meglio il nostro patrimonio ambientale nonché la sicurezza dei cittadini, valuti il Governo l'opportunità di inserire tra i compiti di studio previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera p) anche quelli di costituzione e gestione di una banca dati relativa alle aree percorse dal fuoco, già da censire sulla base della legislazione vigente;
   f) valuti altresì il Governo la possibilità di rivedere il disposto dell'articolo 7, comma 2, lettera f) disponendo che, in materia di prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli animali, tra le funzioni già svolte dal Corpo forestale e trasferite all'Arma dei Carabinieri vi sia la piena titolarità e non il mero «concorso»;Pag. 28
   g) all'articolo 9, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere un termine per l'adozione del decreto ivi previsto;
   h) valuti il Governo l'opportunità di rivedere lo schema di decreto legislativo in esame sulla base della considerazione che il provvedimento nulla dispone per il personale del Corpo forestale dello Stato che, pur essendo già militare in congedo, proveniente dal servizio permanente o volontario con grado di ufficiale o sottoufficiale, rischia di venire indebitamente privato del grado militare già ricoperto senza avervi mai rinunciato;
   i) valuti il Governo, se ferma restando l'invarianza della spesa, sia possibile individuare un percorso di progressiva valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale operaio assunto ai sensi della legge n. 124 del 1985;
   j) valuti il Governo l'opportunità di rivedere la previsione per la quale la partecipazione ai COCER è senza diritto di voto ai sensi dell'articolo 14, comma 23, prevedendo espressamente il diritto di voto;
   k) valuti il Governo l'opportunità di verificare l'esistenza di possibili difformità relative all'età pensionabile prevista dai diversi ordinamenti delle Forze di polizia al fine di evitare che a seguito dei trasferimenti possano verificarsi trattamenti peggiorativi con riferimento all'età pensionabile.