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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 luglio 2016
673.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il disegno di legge di conversione in legge, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio» (C. 3926 Governo),
   premesso che:
    nell'ambito delle numerose disposizioni in materia di finanza delle regioni e degli enti locali recate dal decreto-legge in esame, sono riconducibili alla sfera di competenza della Commissione le previsioni del comma 1 dell'articolo 10, in base alle quali si interviene sulle modalità di ripartizione tra le regioni del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale e si stabilisce che le risorse, pari a poco meno di 75 milioni di euro, derivanti dall'applicazione a carico delle regioni delle decurtazioni dovute al mancato raggiungimento degli obiettivi di miglioramento e maggiore efficienza dei servizi, sono destinate a incrementare la dotazione del Fondo stesso per il medesimo anno, per un importo complessivo pari a circa 75 milioni di euro;
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013, nel disciplinare i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, aveva infatti previsto che una quota del 10 per cento del suddetto Fondo fosse assegnata alle regioni in ragione del raggiungimento di specifici obiettivi di miglioramento e maggiore efficienza dei servizi (più precisamente: un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica; il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi; la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata; la definizione di livelli occupazionali appropriati; la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica);
    il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aveva altresì stabilito che, in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi richiamati, le risorse in questione non potessero essere attribuite alle regioni e dovessero essere destinate ad investimenti diretti a migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, ovvero ad ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore;
    la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge in esame modifica pertanto le modalità di utilizzo delle risorse non attribuite alle regioni rispetto a quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e, in sostanza, permette alle regioni di impiegarle direttamente e senza vincoli di destinazione per il finanziamento del trasporto pubblico locale e del trasporto regionale ferroviario;
    tale intervento normativo è motivato dal fatto che è in corso la ridefinizione Pag. 87la disciplina del trasporto pubblico locale, anche per quanto concerne i criteri e alle modalità di ripartizione del Fondo statale, ferma restando l'esigenza di prevedere che il Fondo sia assegnato, in misura significativa e crescente, sulla base di parametri di efficienza e adeguatezza dei livelli del servizio;
   occorre peraltro rilevare che, anche a seguito del tragico incidente ferroviario accaduto in Puglia, la sicurezza del servizio di trasporto pubblico regionale ferroviario rappresenta un aspetto fondamentale del settore, che deve essere non soltanto garantito ma in primo luogo promosso attivamente con adeguate iniziative e, in particolare, con precise disposizioni finanziarie, che permettano alle amministrazioni regionali e locali di intervenire tempestivamente e efficacemente per ridurre i rischi e accrescere la sicurezza e la qualità dei trasporti pubblici;
   nell'ambito di una molteplicità di interventi in materia di finanza e fiscalità locali si ritiene altresì di segnalare l'esigenza di un intervento normativo che, recependo l'orientamento consolidato in sede giurisdizionale, anche sulla base di pronunce della Corte di cassazione, stabilisce che i beni demaniali portuali (banchine e aree scoperte dei porti, piazzali adibiti ai servizi di trasporto marittimo e depositi inclusi quelli doganali) rientrano nella categoria catastale E1, «Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei», e, in quanto tali, non sono assoggettabili all'applicazione dell'ICI e, successivamente, dell'IMU;
    tale intervento normativo appare tanto più opportuno in considerazione della difformità con cui, nelle diverse parti del territorio nazionale, sono trattati gli immobili sopra indicati ai fini dell'applicazione delle imposte ICI e IMU,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   prevedere che le risorse che si rendono disponibili a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10, pari a circa 75 milioni di euro, siano prioritariamente destinate alla sicurezza del trasporto pubblico regionale ferroviario, in particolare attraverso l'implementazione di sistemi tecnologici adeguati sulle reti ferroviarie regionali;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare ulteriori risorse per finanziare il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e ferroviario;
   b) nell'ambito delle misure relative alla tassazione in materia di trasporti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere misure che riducano l'entità dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, anche al fine di determinare effetti positivi sotto il profilo dei flussi di traffico, con particolare riferimento al settore turistico;
   c) valuti la Commissione di merito l'opportunità, fermi restando i limiti di ammissibilità derivanti dalla stretta attinenza agli interventi contenuti nel decreto-legge in esame, di inserire nel presente decreto-legge, ovvero in altri strumenti normativi recanti disposizioni in materia di finanza e fiscalità degli enti locali, una misura che, recependo l'orientamento giurisprudenziale consolidato da recenti pronunce della Corte di cassazione, permetta di uniformare il trattamento dei beni demaniali portuali (banchine e aree scoperte dei porti, piazzali adibiti ai servizi di trasporto marittimo e depositi inclusi quelli doganali), ai fini dell'applicazione dell'IMU e, per il passato, dell'ICI, prevedendo che tali beni rientrino nella categoria catastale E1, «Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei» e, di conseguenza, escludendo che ad essi si applichino le imposte sopra menzionate.

Pag. 88

ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (testo base C. 2305 Decaro, C. 73 Realacci, C. 111 Bratti, C. 2566 Cristian Iannuzzi, C. 2827 Scotto e C. 3166 Busto).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo la parola: ricreative, aggiungere le seguenti: garantendo l'intermodalità e l'interscambio anche attraverso la realizzazione di aree di sosta e di parcheggio.
1. 1. Cristian Iannuzzi, Furnari.

  Al comma 1, dopo la parola: implementare aggiungere le seguenti: e sviluppare.
1. 2. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 2, dopo le parole: sistema generale aggiungere le seguenti: accessibile a tutte le tipologie di utenti con diverse caratteristiche e abilità.
1. 3. Cristian Iannuzzi, Furnari.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1. 5. Schullian.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
1. 4. Dellai.

ART. 2.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: corsia di marcia aggiungere le seguenti: mediante elementi in elevazione sulla pavimentazione oppure.
2. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: (greenway).
2. 2. Carrescia.

  Al comma 2, lettera g), sopprimere la parola: comunque.
2. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 3, sostituire le parole: Il Governo, entro novanta con le seguenti: Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta.
2. 4. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

Pag. 89

ART. 3.

  Al comma 2, sostituire le parole: allo sviluppo con le seguenti: all'incremento dell'utenza quotidiana.
3. 1. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: garantendo l'intermodalità e l'interscambio anche attraverso la realizzazione di aree di sosta e di parcheggio.
3. 2. Cristian Iannuzzi, Furnari.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: garantendo l'interconnessione con le principali reti di collegamento esistenti.
3. 3. Cristian Iannuzzi, Furnari.

  Al comma 3, lettera c), dopo le parole: di priorità aggiungere le seguenti: con relativa motivazione.
3. 4. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 3, lettera d), dopo la parola: modalità aggiungere le seguenti: e mezzi.
3. 5. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 3, lettera d), dopo la parola: ferroviarie, aggiungere le seguenti: e metropolitane.
3. 6. Cristian Iannuzzi, Furnari.

  Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché attraverso la predisposizione dei mezzi pubblici per il trasporto delle biciclette.
3. 7. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 3, lettera g), dopo le parole: città metropolitane aggiungere le seguenti:, delle province.
3. 8. Carrescia.

  Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché il coinvolgimento degli utenti nella programmazione, realizzazione e gestione della rete cicloviaria.
3. 9. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 4.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Le infrastrutture inserite nella Rete ciclabile nazionale Bicitalia costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale.
4. 1. Carrescia.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: urgenti e indifferibili.
4. 2. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: a supporto aggiungere le seguenti: degli altri mezzi e.
4. 3. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 2, lettera c), sostituire, ovunque ricorra, la parola: con con la seguente: fra.
4. 4. Carrescia.

Pag. 90

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, paesaggistico, storico, culturale e architettonico.
4. 5. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 5, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
4. 6. Carrescia.

  Al comma 6, dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti: previa adeguata consultazione pubblica su apposita piattaforma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per almeno 30 giorni per l'espressione di osservazioni, la cui valutazione ed eventuale recepimento od esclusione dovranno essere debitamente motivati per ciascuna.
4. 7. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 6, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: ne danno evidenza pubblicando il progetto, i pareri e tutta la documentazione prodotta, sui siti web istituzionali dell'ente e mediante piattaforma di cui al comma 9 del presente articolo,.
4. 8. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: entro due mesi, aggiungere le seguenti: dalla richiesta motivata di modifiche.
4. 9. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: sistema informativo, aggiungere le seguenti: accessibile e digitale, in linea con la strategia nazionale di open government e open data, consultabile tramite una piattaforma open source sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. 1. Cristian Iannuzzi, Furnari.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: sistema informativo, aggiungere le seguenti: consultabile mediante internet.
5. 2. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: ferroviario, inserire la seguente: metropolitano,.
5. 3. Cristian Iannuzzi, Furnari.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: e marittimo, aggiungere le seguenti: nonché con altri mezzi di trasporto della medesima modalità stradale con particolare riferimento ad automobile e autobus,.
5. 4. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché attraverso la realizzazione di aree destinate al parcheggio in prossimità degli edifici scolastici.
5. 5. Cristian Iannuzzi, Furnari.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) promuovere l'educazione all'uso della bicicletta, alla mobilità ciclistica e Pag. 91all'intermodalità della bicicletta con i servizi di trasporto pubblico e collettivo, anche mediante apposite iniziative di formazione anche organizzate in collaborazione con associazioni o enti riconosciuti a livello nazionale.
5. 6. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

ART. 6.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   b) al comma 2, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
* 6. 1. Dellai.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   b) al comma 2, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
* 6. 2. Schullian.

  Al comma 1, sostituire le parole: per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative con le seguenti: per realizzare l'obiettivo dell'articolo 1 del comma 1 della presente legge,.
6. 3. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 2, sostituire le parole: possono istituire con la seguente: istituiscono.
6. 4. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 2, sostituire la parola: ciclistica con la seguente: sostenibile.
6. 5. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 3, alinea, dopo le parole: dai comuni aggiungere le seguenti: dalle province.
6. 6. Carrescia.

  Al comma 3, lettera e), dopo le parole: servizi per i ciclisti, aggiungere le seguenti: tra i quali fonti di rifornimento di acqua pubblica, punti di riparazione e di custodia,.
6. 7. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 3, lettera g), sopprimere la parola: pubblici.
6. 8. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: pubblici, con le seguenti: di trasporto pubblico.
6. 9. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 4, sostituire parole: trasporto pubblico locale regionale con le seguenti: trasporto pubblico regionale.
6. 10. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

Pag. 92

  Al comma 7, sostituire le parole: della Giunta con le seguenti: del Consiglio ovvero Assemblea regionale.
6. 11. Carrescia.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'istituzione nell'ambito delle regioni dell'ufficio per la mobilità ciclistica, con le modalità di cui al comma 2, ha luogo a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali vigenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. 12. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

ART. 7.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e le città metropolitane.
7. 1. Carrescia.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: predispongono e definiscono, aggiungere le seguenti:, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.
7. 2. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: pubblicati con le seguenti: accessibili, digitali e consultabili.
7. 3. Cristian Iannuzzi, Furnari.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: pubblicati, aggiungere le seguenti: in formato open data.
7. 4. Cristian Iannuzzi, Furnari.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: verdi (greenway).
7. 5. Carrescia.

  Al comma 2, lettera f), sostituire la parola: autostradali, con la seguente: stradali.
7. 6. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: o della città metropolitana.
7. 7. Carrescia.

  Al comma 2, lettera l), dopo la parola: sosta, aggiungere le seguenti: e al parcheggio.
7. 8. Cristian Iannuzzi, Furnari.

  Al comma 2, lettera l), dopo le parole: sosta delle biciclette, aggiungere le seguenti: prioritariamente in prossimità degli edifici scolastici e adibiti a pubbliche funzioni.
7. 9. Cristian Iannuzzi, Furnari.

  Al comma 2, lettera l), dopo le parole: sosta delle biciclette, aggiungere le seguenti: prioritariamente in prossimità dei principali nodi di scambio.
7. 10. Cristian Iannuzzi, Furnari.

  Al comma 3, dopo le parole: Le province aggiungere le seguenti: e le città metropolitane.
7. 11. Carrescia.

  Al comma 4, dopo le parole: della provincia aggiungere le seguenti: e della città metropolitana.
7. 12. Carrescia.

Pag. 93

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. L'istituzione nell'ambito dei comuni e delle città metropolitane dell'ufficio per la mobilità ciclistica, con le modalità di cui al comma 7-bis, ha luogo a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali vigenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. 13. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

ART. 8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Disposizioni particolari per le regioni).

  1. Le regioni, attraverso i rispettivi Uffici Mobilità ciclistica, si attivano per garantire un'idonea attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 anche mediante:
   a) la stesura e l'aggiornamento del Sistema informativo territoriale (SIT) della rete ciclabile provinciale, classificando le ciclovie per tipologia e qualità. Il SIT è, nelle sue indicazioni principali, reso accessibile a mezzo internet;
   b) la progettazione e la manutenzione di opere e segnaletica della rete extracomunale;
   c) l'assistenza agli enti locali nella redazione degli strumenti della pianificazione ciclabile di settore all'interno del Piano urbanistico generale (PUG), del Piano urbanistico territoriale (PUT) e del Piano urbanistico della mobilità sostenibile (PUMS);
   d) l'assistenza agli enti locali e agli enti gestori di aree protette nella gestione della rete ciclistica;
   e) la promozione dell'uso della bicicletta presso i cittadini, anche favorendo lo sviluppo di servizi alla ciclabilità.
8. 1. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: a mezzo internet con le seguenti:, digitale e consultabile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in formato open data.
8. 2. Cristian Iannuzzi, Furnari.

ART. 9.

  Al comma 2, dopo le parole: che gestiscono aggiungere le seguenti: le aree di parcheggio per auto,.
9. 1. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 3, dopo le parole: essere affidata aggiungere le seguenti:, anche a titolo gratuito, per una durata non superiore ai 3 anni, eventualmente prorogabile,.
9. 2. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 3, dopo le parole: aziende di trasporto aggiungere le seguenti:, a quelle di cui al comma 2,.
9. 3. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 3, dopo le parole: cooperative sociali aggiungere le seguenti: e di servizi.
9. 4. Mura.

Pag. 94

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, mediante opportune procedure trasparenti ovvero criteri oggettivi.
9. 5. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 6, sopprimere la parola pubblica.
9. 6. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 7, dopo le parole: una quota aggiungere le seguenti, non inferiore al 20 per cento,.
9. 7. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le amministrazioni comunali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo con le parti interessate, provvedono all'adeguata dotazione nel territorio di propria competenza di rastrelliere idonee a impedire i fiuti di biciclette, prioritariamente nei luoghi di maggior interesse o affluenza, pubblici e privati, e nei pressi di stazioni ferroviarie, di autobus e negli altri luoghi di interscambio modale. Le amministrazioni comunali destinano almeno il 5% della superficie dei posteggi di propria competenza riservati alle auto, alla sosta di biciclette mediante l'installazione di rastrelliere idonee ad impedire i furti di biciclette. Le spese sostenute dalle amministrazioni comunali per porre in essere le misure di cui al primo comma e per l'acquisto delle rastrelliere per favorire i parcheggi per velocipedi sono escluse dal patto di stabilità interno dei comuni.
9. 8. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al codice penale).

  1. Al codice penale, dopo il comma 6 dell'articolo 625, è aggiunto il seguente:
  6-bis. Se il fatto è commesso su bicicletta esposta alla pubblica fede o assicurata con chiave di chiusura o catena antifurto a rastrelliere o altra struttura saldamente ancorata al terreno.
9. 01. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole: «sicurezza stradale» sono aggiunte le seguenti: «e della mobilità sostenibile» e dopo le parole: «fluidità della circolazione» aggiungere le seguenti: «e della promozione dell'uso dei velocipedi.».
   b) al comma 1 dell'articolo 61, le parole: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli a sbalzo applicate posteriormente a sbalzo, o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente,»; Pag. 95
   c) dopo il comma 2 dell'articolo 164, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al precedente comma 2, è consentito l'utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo».
10. 01. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

ART. 11.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2 per cento, con le seguenti: 5 per cento.
11. 1. Cristian Iannuzzi, Furnari.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ricostituzione del Fondo per la mobilità sostenibile).

  1. Al fine di sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso il potenziamento e l'aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, l'incentivazione dell'intermodalità, la valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing, la riorganizzazione e la razionalizzazione del settore di trasporto e di consegna delle merci e la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica e la promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica, sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede nell'ambito del Fondo speciale in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.
11. 01. Franco Bordo, Folino.

ART. 12.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministero dell'economia e finanze, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, provvede a rendere disponibile un conto corrente associato ad un codice IBAN, pubblicato sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che consenta di effettuare bonifici di versamento per la realizzazione dei programmi e degli interventi previsti dalla presente legge nel Fondo di cui all'articolo 11, comma 1.
12. 1. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

ART. 13.

  Al comma 1, dopo la parola: annualmente, aggiungere le seguenti: entro il 30 aprile di ogni anno,.
13. 2. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: presenta annualmente, aggiungere le seguenti: entro il 30 aprile.
13. 1. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: relazione, aggiungere le seguenti: pubblicata contestualmente sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
13. 3. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

Pag. 96

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il cronoprogramma degli interventi previsti dalla programmazione nazionale.
13. 4. Cristian Iannuzzi, Furnari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I dati della relazione sono pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in un formato di tipo aperto, come definito dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
13. 5. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.