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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 settembre 2016
692.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-09448 Sisto e Squeri: Sugli esiti del giudizio amministrativo sull'interdittiva antimafia emessa dal prefetto di Milano nell'ambito dei lavori di riqualificazione dello sporting club Milano 3.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno, gli onorevoli Sisto e Squeri segnalano presunte violazioni edilizie che si sarebbero verificate nel Comune di Basiglio in occasione dei lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare denominato «Sporting Milano 3», chiedendo di conoscere di quali elementi il Ministero dell'interno disponga al riguardo.
  Mi corre l'obbligo di riferire, innanzitutto, che l'ordinamento vigente non conferisce né ai Prefetti titolari di sede provinciale né ad altri organi dell'Amministrazione dell'interno poteri di controllo di legittimità degli atti dei Comuni.
  Tanto premesso, informo che, nel mese di aprile 2015 la Prefettura di Milano ha chiesto notizie all'Amministrazione Comunale di Basiglio circa quanto rappresentato da un consigliere comunale in un esposto indirizzato al Sindaco, vertente proprio sulla vicenda richiamata nell'interrogazione. Con l'esposto, il consigliere comunale, nel segnalare interventi edilizi non compatibili con le previsioni urbanistiche in occasione dei lavori citati in premessa, chiedeva anche t'effettuazione di un sopralluogo volto ad accertare le anomalie da lui ravvisate.
  Il Sindaco di Basiglio ha fornito alla Prefettura le informazioni che sintetizzo di seguito:
   presso l'immobile Sporting Club Resort Milano 3 era in corso un intervento di manutenzione straordinaria per il quale era stata presentata una pratica edilizia SCIA;
   su segnalazione di un consigliere comunale, il responsabile del Settore ambiente e territorio del Comune di Basiglio effettuava un sopralluogo nel cantiere, a seguito del quale veniva adottata, il 19 marzo 2015, un'ordinanza di sospensione dei lavori in relazione all'esecuzione di opere difformi dal titolo abilitativo presentato;
   la società Sporting Milano 3 richiedeva quindi un ulteriore sopralluogo urgente in cantiere, sostenendo l'insussistenza delle condizioni alla base dell'inibizione all'esecuzione delle opere;
   nel sopralluogo, effettuato il successivo 27 marzo, venivano riscontrate irregolarità esecutive consistenti nella realizzazione di due muretti e nella demolizione di una parete perimetrale. In merito, la società Sporting Milano 3 dichiarava che la situazione riscontrata preesisteva al momento della ricezione dell'ordinanza, dando prova di ciò mediante esibizione di documentazione fotografica;
   sulla base delle risultanze del sopralluogo, il responsabile del Settore urbanistica del Comune revocava, lo stesso giorno, la sospensione dei lavori, tramutandola nella sanzione pecuniaria di mille euro per le difformità riscontrate al momento del sopralluogo. Detto provvedimento è stato poi confermato con un'ordinanza del 3 aprile 2015.

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  Quanto all'asserzione contenuta nel penultimo capoverso del preambolo, la Prefettura di Milano ha riferito, sulla base delle informazioni acquisite dall'Arma dei Carabinieri, che né il sindaco di Basiglio né i suoi familiari conviventi risultano avere – allo stato – partecipazioni societarie nell'immobiliare «Sporting Milano 3».
  Con l'interrogazione, gli onorevoli Sisto e Squeri chiedono anche notizie sull'eventuale impugnativa promossa dalla Prefettura di Milano avverso la sentenza con cui il TAR Lombardia ha revocato il provvedimento interdittivo antimafia emesso nei confronti della società Ausengineering l'11 settembre 2014. Tale impresa era impegnata nei lavori per la realizzazione della Centrale di Sicurezza Expo 2015.
  Nei confronti del provvedimento la società ha proposto ricorso al TAR Lombardia – Sezione di Milano che, dopo aver rigettato la richiesta di sospensiva, con sentenza breve depositata in data 22 dicembre 2014, ha accolto integralmente il ricorso.
  Su richiesta della Prefettura, l'Avvocatura dello Stato ha provveduto ad impugnare la sentenza del TAR dinanzi al Consiglio di Stato, che con sentenza del 7 luglio scorso ha accolto il ricorso proposto da questa. Amministrazione, confermando la legittimità dell'interdittiva antimafia.
  Con riferimento alle ulteriori interdittive antimafia emesse dal Prefetto di Milano nei confronti di altre imprese impegnate nell'esecuzione di appalti nell'ambito Expo e annullate dal TAR Lombardia, è stata effettuata un'attenta disamina delle sentenze di primo grado per verificare la sussistenza dei presupposti per la loro impugnazione. Nei casi di valutazione positiva, con l'ausilio dell'Avvocatura dello Stato, si è tempestivamente proposto ricorso al Consiglio di Stato.

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ALLEGATO 2

5-09449 Gigli: Sulla chiusura del distaccamento della Polstrada di Tolmezzo.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Gigli, nel sottolineare l'importanza del distaccamento della Polizia stradale di Tolmezzo, chiede di adottare le iniziative necessarie a scongiurarne la paventata chiusura, evidenziando gli effetti negativi che questa misura produrrebbe sulla sicurezza dei cittadini.
  Rappresento che la questione sollevata con l'atto di sindacato ispettivo è legata, al pari della proposta di soppressione di altri uffici di polizia sul territorio nazionale, all'attuazione di un piano di razionalizzazione che è stato sottoposto al parere delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza nei primi mesi del 2014, e che allo stato attuale non è ancora stato definito.
  Ciò in quanto è sopravvenuta, nel frattempo, la legge n. 124 del 7 agosto 2015 – cosiddetta legge Madia – che, nel delegare al Governo l'emanazione di una serie di decreti legislativi in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ha individuato alcuni importanti criteri direttivi proprio in tema di riordino del sistema della sicurezza.
  Tra tali criteri vi sono quelli di evitare sovrapposizioni dispersive nell'esercizio delle funzioni di polizia e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, in adesione ai principi di efficienza della spesa pubblica.
  Si informa, pertanto, che si potrà procedere con il piano di razionalizzazione dei presidi di polizia su tutto il territorio nazionale solo quando sarà completato il percorso normativo avviato con la predetta legge di delega e che proprio due giorni ha visto aggiungere un ulteriore tassello, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo attuativo n. 177 del 2016.
  Per completare l’iter normativo bisognerà ora attendere l'adozione del decreto del Ministro dell'interno – prevista entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto legislativo – che conterrà misure di razionalizzazione della dislocazione delle Forze di polizia sul territorio, privilegiando l'impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell'Arma dei carabinieri nel restante territorio, fatte salve specifiche deroghe per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
  Il processo di riorganizzazione riguarderà anche le sedi della Polizia stradale, dato che dagli inizi degli anni ’90 – periodo a cui risale l'ultimo processo di riorganizzazione – sono intervenute notevoli trasformazioni nella sicurezza dei traffici stradali, legate all'aumento dei volumi di traffico e ai cambiamenti delle direttrici principali.
  In ogni caso, si assicura fin d'ora che i contenuti di tale provvedimento saranno dettati da esclusive esigenze di efficientamento e di adeguamento organizzativo alla trasformazione tecnologica e infrastrutturale del Paese, senza che ne venga a soffrire la qualità del prodotto sicurezza.

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ALLEGATO 3

5-09447 Fiano, Fabbri e altri: Sull'applicazione della normativa in materia di oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi relativi ad amministratori locali ex articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Fabbri, unitamente ad altri deputati, chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro dell'interno intenda assumere per chiarire la portata dell'articolo 86 del Testo unico degli enti locali in materia di oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi degli amministratori locali che siano lavoratori non dipendenti, alla luce del mutato orientamento interpretativo della norma citata a partire dalla pronuncia della Corte dei Conti della Basilicata del gennaio 2014.
  Come evidenziato dagli stessi interroganti, a decorrere dal mese di gennaio 2014, le sezioni regionali della Corte dei Conti sono state chiamate ad esprimere il proprio parere in merito alle modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 86, e in particolare a chiarire se anche per i lavoratori non dipendenti – per i quali l'istituto del collocamento in aspettativa non esiste – la concessione del beneficio del pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi da parte dell'ente locale sia subordinata alla espressa e concreta rinuncia all'espletamento della propria attività lavorativa, così da garantire che l'incarico istituzionale sia effettuato nelle medesime condizioni di esclusività previste per i lavoratori dipendenti.
  Le sezioni regionali dell'organo di controllo hanno precisato che la disposizione in argomento, nella parte in cui prevede, in favore dell'amministratore che non sia lavoratore dipendente, il pagamento di una cifra forfettaria da effettuarsi «allo stesso titolo previsto dal comma 1» deve intendersi come riferita non già solo all'oggetto del pagamento (cioè gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi) ma anche alla ragione che casualmente lo giustifica, da rinvenirsi nel sostegno che l'ordinamento assicura a favore di chi opta per l'esclusività dell'incarico di amministratore. Tale opzione non può essere oggetto di diverso trattamento per il lavoratore non dipendente rispetto a quello dipendente.
  L'organo di controllo osserva, al riguardo, che la mancanza, per i lavoratori che non siano dipendenti, dell'istituto dell'aspettativa e la pratica difficoltà di verificare il mancato esercizio contemporaneo della professione da parte dell'amministratore locale non possono essere argomento per sostenere che la disposizione in esame abbia ad oggetto fattispecie diversamente costruite a seconda che si abbia riguardo ai lavoratori dipendenti (comma 1) o ai lavoratori non dipendenti (comma 2).
  Le due disposizioni, ad avviso dell'organo di controllo, hanno la medesima ratio e unificano il trattamento dedicato a differenti categorie di lavoratori-amministratori locali, costituendo una fattispecie che ha, per entrambi, i medesimi presupposti. La circostanza che il decreto interministeriale del 25 maggio 2001 garantisca ai lavoratori non dipendenti la contribuzione Pag. 38minima non sta a significare, ad avviso delle sezioni regionali di controllo, che il lavoratore interessato possa accedervi solo perché rivesta una delle prescritte cariche di amministratore locale.
  Così opinando, infatti, l'assunzione da parte dell'Ente locale degli oneri contributivi si tradurrebbe nell'equivalente di un loro sgravio netto a favore del lavoratore non dipendente che accede alla carica di amministratore locale e di una loro contestuale fiscalizzazione con aggravio del bilancio comunale, senza alcuna corrispettiva dedizione del tempo lavorativo ai soli compiti di amministratore locale.
  A fronte del chiaro ed univoco orientamento delineato dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, l'Amministrazione dell'interno ha ritenuto di assumere un conforme indirizzo.
  Evidenzio, infine, che la questione interpretativa è stata oggetto di esame in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 16 dicembre 2014, in vista di una soluzione legislativa del problema.
  Nella medesima prospettiva, la questione è stata affrontata, tra l'altro, nell'ambito di un confronto più ampio concernente le modifiche al Testo unico degli enti locali che ha coinvolto, oltre al Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, gli Uffici del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali, nonché l'ANCI e L'UPI.

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ALLEGATO 4

5-09450 Dieni e altri: Sulle iniziative da adottare per il miglioramento dello stato giuridico ed economico dei sommozzatori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Dieni, unitamente ad altri deputati, sollecita l'adozione di una serie di misure volte ad ottenere il riconoscimento della specialità dei sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, più in generale, l'equiparazione del trattamento retributivo e pensionistico del personale del Corpo medesimo a quello del personale delle Forze di polizia.
  In merito alla richiesta di istituzione di un apposito ruolo dei sommozzatori, osservo che la normativa vigente demanda la disciplina delle specialità del Corpo nazionale all'emanazione di decreti legislativi integrativi. Nelle more di tali provvedimenti, il regolamento di servizio del Corpo nazionale individua tali specialità, tra le quali quella dei sommozzatori, prevedendo anche il riconoscimento di specifiche indennità.
  Rappresento inoltre che, sebbene il personale sommozzatore non risulti inserito formalmente in un ruolo separato, anche per esso risultano, di fatto, salvaguardate tutte le prerogative relative alla progressione di carriera, alla mobilità e al riconoscimento di specifiche indennità al pari del personale inserito in appositi ruoli.
  Con riferimento poi alla problematica dell'adeguamento dell'indennità di immersione a quella corrisposta alle Forze dell'ordine, evidenzio come la realizzazione dell'auspicato allineamento richieda uno specifico intervento legislativo, con relativa copertura finanziaria.
  Si tratta, in particolare, di introdurre per il soccorso pubblico professionalizzato, in analogia a quanto previsto nell'ordinamento del comparto «sicurezza e difesa», un nuovo istituto retributivo che consenta di differenziare la remunerazione delle attività specialistiche rese, con esposizione al maggior rischio, in una componente di base collegata alla professionalità posseduta e una componente operativa connessa all'effettivo esercizio delle specifiche funzioni.
  Nelle more di tale intervento normativo, l'Amministrazione dell'interno ha compiuto un'approfondita analisi dei profili di differenziazione superabili mediante lo strumento negoziale.
  Al riguardo, si è in attesa dell'apertura, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle trattative con le organizzazioni sindacali di categoria finalizzate alla sottoscrizione dei nuovi accordi nazionali per il triennio 2016-2018 del comparto di negoziazione «Vigili del fuoco e soccorso pubblico».
  In tale ambito, è intendimento dell'Amministrazione proporre alla delegazione di parte sindacale l'individuazione pattizia di quelle forme di salvaguardia delle descritte indennità economiche, attualmente non regolate per il Corpo nazionale, concernenti i casi di perdita definitiva del titolo abilitativo e di mancato esercizio delle funzioni specialistiche in relazione alla sospensione del brevetto per inidoneità temporanea, laddove dipendente da causa di servizio, in analogia a quanto già previsto da alcuni anni per le Forze di Polizia.Pag. 40
  L'Amministrazione ha comunque già provveduto ad inserire tali specifici interventi – mediante previsioni normative programmatiche di indirizzo alle parti del procedimento negoziale – nell'ambito delle proposte di modifica del decreto legislativo n. 217 del 2005, predisposte in attuazione della delega contenuta nella cosiddetta legge Madia in materia di riorganizzazione ed ottimizzazione del Corpo nazionale.
  Quanto alle criticità evidenziate in ordine al nuovo assetto organizzativo, alla dotazione organica e all'orario di servizio dei Nuclei sommozzatori, premetto che l'attività svolta dai medesimi nel corso degli anni ha assunto connotazioni ben precise, che non richiedono una diffusione capillare sul territorio.
  L'individuazione dei nuclei che hanno costituito oggetto di riorganizzazione è stato, pertanto, il frutto della valutazione di diversi elementi tra i quali vanno evidenziate, soprattutto, le criticità connesse all'organico ridotto, ai turni di servizio coperti e alle connesse difficoltà di organizzare l'attività di addestramento che, per questa particolare tipologia di servizio di soccorso, risulta essere quanto mai indispensabile.
  Peraltro, la riorganizzazione dei nuclei sommozzatori discende da una visione di soccorso integrata tra reparti volo e nuclei sommozzatori, al fine di consentire la rapida dislocazione, mediante elicotteri del Corpo, dei sommozzatori nelle località ove si manifestano, di volta in volta, le esigenze di soccorso.
  Segnalo, comunque, che il provvedimento di riorganizzazione delle strutture del Corpo nazionale prevede la verifica, entro due anni, della funzionalità del nuovo modello organizzativo del Corpo. Ciò potrà comportare anche una revisione della distribuzione territoriale dei Nuclei specialistici, tra cui quello dei sommozzatori.
  Infine, con riferimento alla problematica generale relativa all'equiparazione retributiva e pensionistica tra il Corpo nazionale e le Forze di polizia, ricordo che, pur in presenza di ripetute manovre di contenimento della spesa pubblica connesse alla sfavorevole congiuntura economica, si sono susseguiti nel tempo molteplici interventi legislativi diretti a realizzare il progressivo avvicinamento dell'ordinamento del personale del Corpo nazionale a quello delle Forze di polizia.
  Senza ripercorrere le tappe di questo processo perequativo, in quanto esercizio incompatibile con la ristrettezza dei tempi di un question time, assicuro che l'Amministrazione dell'interno proseguirà nella sua politica di attenzione verso il Corpo nazionale e, in tal senso, continuerà ad adoperarsi per assecondare le legittime aspettative del personale.
  Ma occorre accettare l'idea che il superamento delle differenze retributivo-previdenziali tuttora esistenti rispetto alle Forze di polizia avverrà giocoforza attraverso un processo graduale, che il Governo porterà avanti, pur in un contesto caratterizzato da stringenti vincoli di finanza pubblica e, comunque, in una logica di contemperamento con gli altri interessi collettivi presenti nel Paese, ritenuti meritevoli di pari tutela e considerazione.
  Informo, in proposito, che è intendimento dell'Amministrazione inserire nel primo veicolo normativo utile l'istituzione di un fondo per il riconoscimento economico del ruolo operativo svolto dai vigili del fuoco, da impiegare per la corresponsione al personale di emolumenti fissi e continuativi, aventi natura pensionabile.

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ALLEGATO 5

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici (Testo unificato C. 106 Realacci ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 106 Realacci ed abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, recante «Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici»;
   osservato che, sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rilevano le materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dell'ordinamento civile, assegnate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere s) e l) della Costituzione;
   rilevato che l'articolo 4, comma 2, dispone che la richiesta del marchio italiano di certificazione ecologica da parte del produttore venga trasmessa al Comitato di certificazione previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 413;
   evidenziato che il suddetto Comitato, ai fini della verifica della conformità della domanda e del prodotto rispetto ai criteri indicati nel regolamento di cui all'articolo 3, può chiedere, entro 120 giorni, integrazioni della documentazione presentata e verifiche da parte di laboratori indipendenti dal produttore;
   osservato che non appare chiara la decorrenza del suddetto termine di 120 giorni;
   osservato che più in generale non appaiono definiti i tempi del procedimento di assegnazione del marchio italiano di certificazione ecologica;
   evidenziato che l'articolo 8 prevede sanzioni in caso di adozione impropria o abusiva del marchio di certificazione attraverso un rinvio al libro secondo, titolo VII, capo II del codice penale e al Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
   rilevato che appare necessario specificare puntualmente la previsione della sanzioni di cui all'articolo 8, in ossequio ai principi di tassatività e determinatezza, sottesi all'articolo 25, comma secondo, della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 8 le Commissioni di merito specifichino puntualmente la previsione della sanzioni in caso di adozione impropria o abusiva del marchio di certificazione nel rispetto dell'articolo 25, comma secondo, della Costituzione,

  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 4, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare la decorrenza del termine di 120 giorni di cui al comma 2 e di definire più in generale i tempi del procedimento di assegnazione del marchio italiano di certificazione ecologica.

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ALLEGATO 6

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato (Nuovo testo C. 3666 Bernardo ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3666 ed abbinate, recante disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato, come risultante dagli emendamenti approvati;
   rilevato che la proposta di legge interviene nelle materie «tutela del risparmio» e «norme generali sull'istruzione», spettanti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed n), della Costituzione;
   preso atto che l'articolo 1-bis, comma 1, reca la definizione di «educazione finanziaria» rilevante ai sensi di legge;
   preso atto, altresì, che il comma 2 del medesimo articolo 1-bis prevede che «Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma che definisca una “Strategia nazionale per l'educazione finanziaria”, con la redazione di apposite linee guida e l'adozione delle necessarie misure organizzative da parte dei ministeri che partecipano all'attuazione del programma» e rilevato che la stessa disposizione elenca i princìpi e criteri direttivi cui deve attenersi tale Strategia nazionale;
   evidenziata, al riguardo, la necessità di chiarire la natura del potere conferito al Governo specificando l'atto attraverso il quale il Governo medesimo deve definire la «Strategia nazionale per l'educazione finanziaria»;
   rilevato, inoltre, che l'articolo 2, al comma 1, istituisce e disciplina il Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale presso il Ministero dell'economia e delle finanze con il compito di definire una serie di aspetti che appaiono in parte sovrapponibili ai principi e criteri direttivi per la definizione, da parte del Governo, della «Strategia nazionale per l'educazione finanziaria» ai sensi del citato articolo 1-bis, comma 2;
   sottolineata, al riguardo, l'opportunità di coordinare l'articolo 2, comma 1, con il citato articolo 1-bis, comma 2;
   evidenziato che l'articolo 2, comma 2, non prevede il termine di durata in carica del direttore del Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 1-bis, comma 2, sia chiarita la natura del potere conferito al Governo in ordine alla definizione della «Strategia nazionale per l'educazione finanziaria»;Pag. 43
  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui agli articoli 1-bis e 2 per le ragioni indicate in premessa;
   b) all'articolo 2, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un termine di durata in carica del direttore del Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

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ALLEGATO 7

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (Nuovo testo C. 2305 Decaro ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 2305 Decaro ed abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, recante «Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica»;
   rilevato che, in ordine al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la materia prevalente del provvedimento è riconducibile alla materia «grandi reti di trasporto e di navigazione» rientrante nella competenza concorrente, in base all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, mentre l'articolo 5, concernente l'istituzione, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di una Direzione generale per la mobilità ciclistica, rientra nella materia di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione, «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», di competenza esclusiva dello Stato;
   osservato poi che altre disposizioni, con specifico riferimento alla circolazione dei ciclisti, attengono poi alla sicurezza della circolazione stradale, riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), all'articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione, «ordine pubblico e sicurezza», di competenza esclusiva dello Stato, e che sono presenti alcune disposizioni attinenti alla materia «governo del territorio», di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
   preso atto che l'articolo 3, al comma 1, disciplina l'approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica, da adottarsi con decreto ministeriale, previo parere della Conferenza Stato-regioni;
   rilevato che il Piano incide su ambiti di pertinenza regionale, riguardando, fra l'altro, lo sviluppo della mobilità ciclistica a livello regionale, nonché in ambito urbano e metropolitano, gli indirizzi per la definizione e l'attuazione dei progetti di competenza regionale per la rete ciclabile nazionale Bicitalia, le connessioni tra la rete ciclabile nazionale ed il trasporto pubblico locale, la ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie destinate ad interventi a favore della mobilità ciclistica;
   ricordato, in proposito, che la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 303 del 2003 e successive) ammette l'intervento statale, con atto regolamentare, in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale regionale, sulla base del principio della cosiddetta attrazione in sussidiarietà, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le Regioni, che contemplino l'intesa;
   rilevato che l'articolo 6 reca la disciplina generale per l'adozione dei piani regionali della mobilità ciclistica e che, in Pag. 45particolare, il comma 7 prevede l'approvazione dei piani «con delibera della Giunta regionale»;
   osservato, in proposito, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, sono costituzionalmente illegittime le norme statali che provvedono a indicare specificamente l'organo regionale titolare della funzione amministrativa, trattandosi di normativa di dettaglio attinente all'organizzazione interna della Regione (sentenze n. 22 e 293 del 2012, n. 95 del 2008 e n. 387 del 2007);
   evidenziato che l'articolo 7, comma 1, prevede che anche comuni e città metropolitane predispongano e definiscano i Piani comunali della mobilità ciclistica, i cui contenuti sono definiti dal comma 2, o Biciplan, quali piani di settore dei Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), pubblicati in formato open data sul sito internet istituzionale dei rispettivi enti, e che tali strumenti di pianificazione, ai sensi del comma 3, costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti;
   osservato che, a tal proposito, appare opportuno chiarire il rapporto tra i piani definiti dai comuni e quelli definiti dalle città metropolitane, in considerazione del fatto che il territorio delle città metropolitane ricomprende quello dei rispettivi comuni;
   osservato che il comma 1-bis dell'articolo 8 prevede la definizione, da parte delle Province, di interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto nell'ambito dell'esercizio delle funzioni fondamentali in materia di: pianificazione territoriale provinciale di coordinamento; tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale; autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale; costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   osservato che le richiamate funzioni fondamentali sono esercitate non solo dalle province, ma anche dalle città metropolitane;
   rilevato poi che il comma 1-ter del medesimo articolo 8 stabilisce che gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1-bis individuano la rete ciclabile e ciclopedonale nel territorio della provincia, in attuazione e a integrazione della rete di livello regionale e in corrispondenza con le reti individuate dai comuni e dalle città metropolitane nei Piani di cui al comma 1 dell'articolo 7;
   fatto notare che non risulta chiaro, in proposito, il riferimento alla corrispondenza tra la rete ciclabile e ciclopedonale della provincia e la rete individuata dalla città metropolitana, dal momento che la presenza dell'ente provincia è alternativo a quello della città metropolitana,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 3, comma 1, alla luce della giurisprudenza costituzionale, si prevedano forme di coinvolgimento più stringenti – in particolare nella forma dell'intesa – della Conferenza Stato-Regioni;
   2) all'articolo 6, comma 7, alla luce della giurisprudenza costituzionale, sia espunto il riferimento alle modalità di approvazione dei piani regionali della mobilità ciclistica, laddove si prevede l'approvazione dei piani «con delibera della Giunta regionale», trattandosi di normativa di dettaglio attinente all'organizzazione interna della Regione;
   3) all'articolo 8, comma 1-ter, siano soppresse le parole: «e dalle città metropolitane»;
  e le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 7, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il rapporto tra i piani definiti dai comuni e quelli definiti dalle città metropolitane, in Pag. 46considerazione del fatto che il territorio delle città metropolitane ricomprende quello dei rispettivi comuni;
   b) all'articolo 8, comma 1-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare il richiamo alle funzioni fondamentali delle province, a proposito della definizione degli interventi di pianificazione da parte di queste ultime, atteso che tali funzioni fondamentali sono esercitate anche dalle città metropolitane.