Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 settembre 2016
695.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-09238 Rizzetto: Sull'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione all'interrogazione parlamentare in esame, preliminarmente, ritengo opportuno iniziare dalla disciplina della materia, cioè dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in base alla quale l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco di azzardo e della dipendenza grave, istituito ai sensi del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è stato trasferito al Ministero della Salute. Inoltre, la medesima legge ha previsto che, con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, venisse rideterminata la composizione dell'Osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle Regioni e degli Enti Locali, nonché delle Associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Quindi, al fine di dare attuazione alla normativa richiamata, che, come è noto, affida all'Osservatorio nuovi compiti – consistenti nel monitoraggio della dipendenza dal gioco di azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e prevenzione intraprese – nel corso della riunione tenutasi il 6 febbraio 2015 presso l'Istituto Superiore di Sanità, avente ad oggetto la proposta di schema di decreto interministeriale per la rideterminazione della composizione e del funzionamento dell'Osservatorio predetto, è stata sottolineata la multidimensionalità del fenomeno del gioco d'azzardo che, come tale, necessita di essere monitorato e contrastato nei suoi aspetti problematici, coinvolgendo diversi stakeholders in ambito sanitario, psico-sociale, normativo ed economico. L'orientamento condiviso, nel corso del predetto incontro è stato perciò di assicurare una presenza bilanciata di rappresentanti del Governo, delle Regioni, dei comuni e degli Enti locali Sanitari, nonché di rappresentanti delle Società scientifiche, di difesa dei consumatori e degli operatori dei Servizi di Prevenzione delle dipendenze operanti sul territorio.
  Ciò premesso, nel merito dell'inclusione, tra le altre associazioni, di FEDERSERD (Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze) all'interno dell'Osservatorio, faccio presente che la predetta Federazione rappresenta gli operatori dei Dipartimenti e dei servizi pubblici delle dipendenze che operano nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga, interpellata sull'argomento dal Ministero della salute, con nota del 10 giugno 2016 ha comunicato che, in assenza di un Albo dal quale risultino i nominativi delle Associazioni degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze, le maggiori espressioni dei Servizi Pubblici, per esperienza e pratica territoriale, risultano essere le Associazioni FEDERSERD, nonché SITD ed ALEA, già presenti nell'Osservatorio istituito presso il Ministero della salute.
  Inoltre, segnalo che sin dalla prima riunione del predetto organismo è stato richiesto, ai componenti, titolari e supplenti, ed ai Pag. 122legali rappresentanti delle istituzioni coinvolte, di fornire una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, volta a rilevare la mancata sussistenza di interessi diretti o indiretti che potessero potenzialmente porre un conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta, e pregiudicare le finalità perseguite dall'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave; è stato, inoltre, chiesto ad ogni partecipante/istituzione, di confermare di non aver avuto nell'ultimo biennio rapporti di finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario, tali da pregiudicare le finalità perseguite dall'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.
  Relativamente alla questione sollevata dall'interrogante sulla posizione del Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria, comunico che in data 25 novembre 2015 il medesimo ha provveduto a rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di consigliere della Fondazione FADOI, al fine di evitare ogni possibile strumentalizzazione riferibile a tale posizione.
  Mi preme, inoltre assicurare che, il Ministero della salute, procede alla verifica dell'insussistenza, anche in altri gruppi di lavoro, commissioni, comitati o altri organismi istituzionali relativi al settore delle dipendenze con o senza sostanze, di situazioni che possano ingenerare eventuali conflitti d'interesse o incompatibilità. A tale proposito, si è provveduto a definire uno schema di regolamento che prevede, per l'appunto, l'acquisizione di detta documentazione.
  Per quanto riguarda il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto da Codacons, componente del predetto Osservatorio, davanti al T.A.R. per il Lazio – Sezione III – Quater – contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l'annullamento del decreto interministeriale del 24 giugno 2016, con il quale, nella rideterminazione della composizione dell'Osservatorio in oggetto, è stata prevista l'inclusione anche di FEDERSERD, la relazione evocata dall'interrogante è stata in effetti consegnata al TAR Lazio nei tempi prescritti. Il TAR ha motivato la propria relazione ritenendo non pervenuta la stessa relazione e, ha accolto l'istanza cautelare proposta da Codacons.
  Per completezza di informazione, faccio presente che, in ottemperanza all'ordinanza cautelare del 13 luglio 2016 del TAR, confermata dal Consiglio di Stato, in data 16 settembre 2016, la FEDERSERD, allo stato è esclusa dai lavori dell'Osservatorio.
  Si è in attesa della decisione di merito del TAR Lazio sulla materia, che ha fissato la prossima udienza in data 26 ottobre 2016.
  Per ciò che concerne lo stanziamento dei 50 milioni di euro per l'anno 2015, si tratta di risorse che sono state attribuite alle regioni, per il tramite del Servizio Sanitario Nazionale, per gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione. Il Ministero della Salute, nell'ambito dell'Osservatorio, ha richiesto alle regioni di fornire i propri piani comprensivi per il contrasto del gioco d'azzardo, anche al fine di un'integrazione tra le attività già poste in essere dai predetti piani (fondo legge finanziaria 2015) e le attività programmate a valere sul fondo GAP. Segnalo, inoltre, che nella predisposizione delle aree di intervento verrà posta una particolare attenzione agli interventi di prevenzione, al fine di contrastare in maniera efficace il fenomeno della dipendenza.
  Per quanto attiene alla Campagna «Affinché il gioco rimanga un gioco», curata dall'Associazione Nazionale SAPAR (Servizi Apparecchi per le Pubbliche Attrazioni Ricreative), in data 17 maggio 2016 è pervenuta una richiesta di patrocinio del Ministero della salute; il 23 maggio 2016, dopo disamina della documentazione, l'Ufficio competente ha espresso parere favorevole alla presentazione della Conferenza stampa sulla suddetta Campagna, promossa dalla SAPAR in tema di prevenzione del gioco d'azzardo patologico, volta alla sensibilizzazione dei minori e degli operatori del settore attraverso corsi di formazione, ed in data 1o luglio 2016 è stata, quindi, inoltrata Pag. 123via e-mail la documentazione inerente alla Conferenza a tutti i componenti dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, affinché fossero messi a conoscenza dell'evento.
  Relativamente al patrocinio di questo Ministero, lo stesso è stato concesso per la Conferenza Stampa e non per i corsi di formazione per gli operatori del settore, che si svolgono già dal 2014 in molte delle maggiori città italiane.

Pag. 124

ALLEGATO 2

5-09270 Grillo: Individuazione dei criteri per la formazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione delle sedi farmaceutiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo all'interrogazione in esame riaffrontando un tema, quello dei criteri per assegnare il punteggio per le sedi farmaceutiche nell'ambito del concorso straordinario, già ampiamente discusso, pochi giorni or sono, e portato all'attenzione e sollecitato da altri Onorevoli.
  Mi scuseranno, pertanto, gli interroganti se la risposta che fornirò potrà apparire ripetitiva ma ciò è dettato dalla circostanza che il quadro normativo di riferimento non è mutato; pertanto, anche la risposta alla presente interrogazione sarà analoga a quella già data, appunto, di recente.
  Come già detto, è in corso di svolgimento presso tutte le regioni d'Italia, la procedura concorsuale per l'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche, prevista dal decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, che utilizza, tra l'altro, al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure, la piattaforma tecnologica, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito nella legge n. 135 del 2012, quale strumento operativo unico a disposizione delle regioni, per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, la formazione della graduatoria, sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione, la scelta delle sedi da parte dei vincitori e l'accettazione o rinuncia della sede assegnata.
  La regione Sardegna, con riferimento alla propria procedura di concorso straordinario, ha formulato una apposita richiesta a questa Amministrazione concernente la applicabilità al concorso in questione del principio statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5667/ 2015, concernente altra procedura concorsuale.
  La predetta sentenza ha dichiarato l'illegittimità della clausola di un quello in questione, che escludeva la maggiorazione a favore dei farmacisti rurali oltre il superamento del punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l'attività professionale svolta, per contrasto con una disposizione di legge, in particolare con l'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221 («Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50»).
  Tutti i bandi regionali relativi al concorso straordinario in corso fissano il limite del punteggio massimo complessivo da attribuirsi all'attività professionale a 35 punti.
  Detto limite rappresenta il punteggio massimo per l'attività professionale alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, ove si legge che «Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 10 punti per la prova attitudinale» e all'articolo 5, commi 1 e 2, del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dove è specificato che «Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone: a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera; b) fino a un massimo di 7 punti Pag. 125per titoli relativi all'esercizio professionale. Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno».
  La summenzionata piattaforma informatica, essendo stata implementata sulla base di quanto statuito dai bandi regionali (tutti uguali), non consente l'inserimento di un valore superiore rispetto al punteggio massimo di 35 punti per l'attività professionale.
  Sulla complessa problematica sopra rappresentata, concernente l'applicabilità al concorso straordinario in corso del principio affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza sopra richiamata, sollevata dalla regione Sardegna, ma potenzialmente idonea ad investire tutti i concorsi in corso di espletamento sul territorio nazionale, anche quelli rispetto ai quali è già stata pubblicata una graduatoria, il Ministero della salute, nella giornata di ieri, ha formalizzato la richiesta di parere all'Avvocatura Generale dello Stato – come ricorderete l'intenzione Vi era stata già annunciata la settimana scorsa – al fine di verificare se il principio statuito dal Consiglio di Stato con riferimento ad un concorso ordinario trovi necessariamente applicazione anche al concorso straordinario, tenuto conto che quest'ultimo è stato previsto da una legge speciale (decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012) il cui spirito è quello di favorire l'accesso ai giovani farmacisti (finalità, questa, che sarebbe decisamente disattesa, qualora si attribuisse all'attività professionale già svolta un peso sproporzionato rispetto agli altri punteggi).
  Da ultimo, condivido l'opportunità di addivenire ad una univoca interpretazione della normativa sul tema ed, anzi, ritengo auspicabile una iniziativa, in tal senso, del Parlamento, affinché si giunga ad una interpretazione della norma chiara e, pertanto, inequivocabile, sull'intero territorio nazionale.