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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 ottobre 2016
711.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (Atto n. 338).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche per l'Unione europea,
   esaminato lo schema di decreto legislativo n. 388 recante il recepimento della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, impiegati come dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione, nell'ambito di trasferimenti intra-societari (cosiddetta, direttiva ICT InterCorporate Transfers);
   premesso che:
    la direttiva 2014/66/UE ha l'obiettivo di agevolare i trasferimenti intra-societari per i lavoratori non comunitari di società transnazionali con sedi fuori dal territorio dell'Unione europea; a tal fine, lo schema di decreto – con apposite modifiche al Decreto Legislativo n. 286 del 1998 (Testo Unico sull'immigrazione) – introduce una disciplina particolare per l'ingresso e il soggiorno di tali lavoratori stranieri e provvede a disciplinare l'ipotesi di lavoratori già ammessi in un altro Stato dell'Unione europea per trasferimenti intra-societari e che successivamente vengono trasferiti dal datore di lavoro in Italia;
    la disciplina de qua potrebbe rappresentare una leva di internazionalizzazione passiva, incoraggiando, per la più semplice circolazione intraunionale dei propri dipendenti, gli insediamenti e la permanenza delle imprese extraeuropee negli Stati Membri;
   considerato che:
    il tema della mobilità dei lavoratori assume, nell'attuale contesto storico, una portata globale, anche in considerazione dei grandi flussi migratori che interessano il mondo; in via più generale, andrebbe riconsiderato l'ambito della migrazione economica e, in tal senso, occorrerebbe una riflessione per assumere interventi di semplificazione e di riduzione di vincoli all'ingresso di lavoratori e di lavoratrici nell'Unione Europa, anche come fattore di rinnovamento e di innovazione economico-sociale;
    per la mobilità dei lavoratori europei si registra un significativo passo avanti con la Tessera Professionale Europea e le semplificazioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali all'interno dell'Unione, istituti nel nostro Paese, che sono stati recepiti con tempestività (decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 di attuazione della direttiva 2013/55/UE);
   sotto il profilo della compatibilità comunitaria, osservato che:
    l'articolo 1 dello schema di decreto introduce il nuovo articolo 27-quinquies del TU, in cui, al comma 17, le cause di rifiuto del rilascio o di mancato rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno ICT (rilasciato dal Pag. 153questore), sono parzialmente coincidenti con le ipotesi di rifiuto e revoca del nulla osta elencate al comma 15, laddove gli articoli 7 e 8 della direttiva 2014/66/UE non distingue tra cause relative al nulla osta e cause attinenti al permesso di soggiorno, disciplinando unitariamente i casi di rifiuto e di revoca nonché di mancato rinnovo del permesso di trasferimento intra-societario;
    l'articolo 1 dello schema di decreto introduce il nuovo articolo 27-sexies del TU, in cui sono individuate cause di rifiuto o di revoca del nulla osta analoghe a quelle previste dal nuovo articolo 27-quinquies, comma 15, laddove l'articolo 22, paragrafo 3 della direttiva 2014/66/UE – con riferimento agli stranieri in possesso di permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro – individua casi tassativi in cui gli Stati membri possono rifiutare una domanda di mobilità di lunga durata,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo, con riferimento al nuovo articolo 27-quinquies del testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), introdotto dallo schema di decreto, la coerenza delle disposizioni di cui ai commi 15 e 17, che individuano le ipotesi di rifiuto e revoca del nulla osta e quelle di rifiuto del rilascio o di mancato rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno ICT (rilasciato dal questore), con gli articoli 7 e 8 della direttiva 2014/66/UE che disciplinano unitariamente i casi di rifiuto e di revoca nonché di mancato rinnovo del permesso di trasferimento intra-societario;
   b) valuti altresì il Governo, la coerenza delle cause di rifiuto o di revoca del nulla osta previste dal nuovo articolo 27-sexies del testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998), introdotto dallo schema di decreto, con l'articolo 22, paragrafo 3 della direttiva 2014/66/UE che individua casi tassativi in cui gli Stati membri possono rifiutare una domanda di mobilità di lunga durata.

Pag. 154

ALLEGATO 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015)593 final) – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015)594 final) – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015)595 final) – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015)596 final) – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM(2015)614 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato il pacchetto di atti dell'UE: «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015)593 final)»; «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015)594 final)»; «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015)595 final)»; «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015)596 final)»; «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM(2015)614 final)»;
   preso atto che gli obiettivi fissati dalla Commissione europea con il pacchetto di atti in esame prevedono che si pervenga entro il 2025 al riciclaggio del 60 per cento di rifiuti urbani e che tale percentuale salga al 65 per cento entro il 2030; la quota di rifiuti da costruzione e demolizione per i quali è previsto l'obbligo di riutilizzo e di riciclaggio è fissata invece al 70 per cento entro il 2020; contemporaneamente alla revisione degli obiettivi quantitativi, la Commissione propone misure volte a prevenire la produzione di rifiuti e a potenziare gli strumenti per la tracciabilità dei rifiuti pericolosi, pur semplificando gli adempimenti di registrazione a carico delle imprese di piccole dimensioni che raccolgono o trasportano limitate quantità di rifiuti non pericolosi;
   osservato che scopo fondamentale delle proposte è di promuovere l'evoluzione da un'economia lineare – basata su un modello che prevede la produzione di Pag. 155un bene, il suo utilizzo ed alla fine il suo abbandono – a un'economia circolare, in cui i materiali e l'energia utilizzati per fabbricare i prodotti mantengono il loro valore il più a lungo possibile, i rifiuti sono ridotti al minimo e si utilizzano quante meno risorse possibili;
   rilevato come la Commissione europea si ponga in tal modo un obiettivo particolarmente ambizioso, che conferma lo sforzo di collocare l'UE in un ruolo di leadership nel processo diretto ad assicurare la sostenibilità dei sistemi economici e sociali e a combattere contro i cambiamenti climatici;
   evidenziato inoltre come le misure proposte non rispondono soltanto a finalità di carattere ambientale ma si propongono anche di realizzare importanti risultati sul terreno economico, sia in termini di riduzione degli sprechi e di maggiore risparmio sia in termini di nuova occupazione;
   considerato infatti che la Commissione europea valuta che l'attuazione del complesso delle misure prospettate possa determinare risparmi per le imprese europee nell'ordine di 600 miliardi di euro e creare 580 mila nuovi posti di lavoro, contemporaneamente riducendo le emissioni di gas a effetto serra in un ordine di grandezza tra il 2 e il 4 per cento;
   sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.