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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 ottobre 2016
712.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-08831 D'Uva: Sulle verifiche nella zona archeologica di Genazzano presso un sito destinato a un centro commerciale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'On.le D'Uva, unitamente ad altri onorevoli colleghi, chiede al Ministro dei beni culturali notizie sulla costruzione di un insediamento commerciale presso il comune di Genazzano (RM).
  Vorrei precisare che il sito, oggetto di una previsione edificatoria di carattere commerciale-artigianale nel vigente piano regolatore generale del comune di Genazzano, è stato inserito nelle aree vincolate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale della regione Lazio, adottato nell'anno 2008, a motivo dei numerosi rinvenimenti riferibili ad una importante villa romana, le cui strutture murarie si conservano, pur se in minima parte, perché riutilizzate in un casaletto moderno prospettante sulla strada provinciale Genazzano-Valmontone.
  L’iter di autorizzazione paesaggistica, impostato dal Comune di Genazzano nel corso dell'anno 2014, ha previsto la doverosa sottoposizione dei progetti di edificazione alle Soprintendenze interessate. La Soprintendenza archeologica competente per territorio ha fatto eseguire a cura e spese della Committenza indagini geognostiche, i risultati delle quali hanno consigliato di stralciare dal progetto la porzione di terreno più a sud (ove era prevista l'edificazione di una palazzina), in aderenza con il ricordato casaletto moderno, dove il rischio archeologico si presentava particolarmente elevato.
  Sono state eseguite a partire dall'estate del 2015 trincee esplorative nel resto del terreno, confinante sul lato settentrionale con la Strada regionale n. 155 cosiddetta «di Fiuggi», nelle quali si sono rinvenute tracce di istallazioni agricole e viarie connesse al nucleo della villa. Su tali scoperte, che interessano una parte relativamente modesta del lotto sottoposto ad indagine, si attende la relazione archeologica definitiva e l'eventuale proposta di variante al progetto di edificazione, che tenga conto di esse e ne assicuri la necessaria salvaguardia, non essendone praticabile la valorizzazione.
  Per la parte maggiormente indiziata di appartenere al nucleo principale della villa, che, si ribadisce, è stata stralciata dal progetto di edificazione, la Soprintendenza ha assicurato che si adotteranno le iniziative di tutela diretta previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio non appena, si ribadisce, perverrà la relazione archeologica definitiva.

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ALLEGATO 2

5-08789 Vacca: Sui contributi volontari alle scuole.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La questione dei contributi volontari versati alle scuole dalle famiglie è stata più volte affrontata in sede parlamentare. Nel confermare quanto già illustrato, si ricorda che il Ministero, per dare una univoca regolamentazione alla materia, è intervenuto con le note del Dipartimento per l'istruzione n. 593 del 20 marzo 2012 e n. 312 del 7 marzo 2013, richiamate anche dagli Onorevoli interroganti, con le quali sono stati chiariti tutti gli aspetti attinenti alle finalità e alle procedure che devono essere seguite dalle stesse istituzioni scolastiche.
  In particolare, la citata nota del 20 marzo 2012 ha precisato il carattere di volontarietà del contributo, ha dato indicazioni in merito alle finalità alle quali è possibile destinare lo stesso e specificato sull'obbligo di rendicontazione.
  Anche il Liceo «Gabriele D'Annunzio» di Pescara, come da comunicazione dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo del 5 ottobre 2016, si è attenuto alle citate indicazioni. Il consiglio d'istituto della scuola in questione ha provveduto da luglio 2016 ad esplicitare in modo chiaro ed univoco i criteri di utilizzazione delle risorse che confluiscono nel bilancio della scuola a titolo di contributo volontario delle famiglie, in considerazione della necessità di assicurare alla gestione di tali importanti risorse la massima trasparenza.
  Tale deliberazione ha ricevuto la dovuta pubblicità anche sul sito ufficiale della scuola, così facendo è stata evidenziata, insieme all'informazione relativa alla volontarietà ed alla possibilità di detrazione a fini fiscali, la finalizzazione degli introiti, il contributo «è utilizzato esclusivamente per ampliare le attività didattiche in orario extracurricolare (esempio uscite e viaggi d'istruzione, attività sportive pomeridiane, sportello didattico, progetti ampliamento, corsi di potenziamento)», nonché la rendicontazione delle spese. A tale proposito, nell'esercizio finanziario 2015, come risulta nel conto consuntivo già approvato dai revisori dei conti, a fronte di una entrata programmata di 80.000 euro, ne sono stati effettivamente riscossi 54.774.
  Per quanto riguarda l'assicurazione degli alunni, la citata nota ministeriale n. 312 del 2012 ha, tra l'altro, chiarito in maniera inequivocabile che i contributi volontari, che sono finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa, devono essere tenuti ben distinti dalle tasse scolastiche, che hanno invece natura obbligatoria (salvo i casi di esonero) e non possono riguardare lo svolgimento di attività curricolari, fermo restando l'obbligo per le famiglie di rimborsare alla scuola le spese da questa sostenute per conto delle stesse, tra cui rientrano quelle per l'assicurazione individuale contro gli infortuni e per la responsabilità civile degli alunni.
  Come già fatto presente in precedenti occasioni, si conferma che il MIUR effettua apposite verifiche sulle procedure messe in atto dalle singole istituzioni scolastiche nella gestione dei contributi volontari. Agli Uffici scolastici regionali è affidato il compito di individuare eventuali condotte improprie e di gestire le segnalazioni di irregolarità pervenute da parte delle famiglie.
  Il Ministero sta anche considerando di inserire nella circolare relativa alle iscrizioni per l'anno 2017/2018 un apposito richiamo al rispetto della normativa sugli stessi contributi.

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ALLEGATO 3

5-09593 Capone: Sulle modalità di assegnazione di risorse per la realizzazione di nuove scuole nella regione Puglia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla questione sollevata dall'on.le interrogante circa il finanziamento per la ricostruzione dell'edificio dell'Istituto tecnico nautico «Vespucci» di Gallipoli, si evidenzia preliminarmente che la normativa vigente in materia, ovvero l'articolo 1, commi da 153 a 155, della legge 13 luglio 2015, n. 107, attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca solo poteri di indirizzo e di finanziamento, mentre il potere di programmazione e di individuazione delle aree oggetto di intervento spetta alle singole regioni. In base alla richiamata normativa, il Ministero non deve, infatti, compiere attività istruttoria, ma limitarsi a recepire le determinazioni e le graduatorie regionali finalizzate all'individuazione delle aree finanziabili.
  Posto ciò, si precisa che, ogni regione ha proceduto autonomamente, pur nel rispetto dei principi e dei criteri individuati dalla normativa primaria e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 593, richiamato nell'atto di sindacato ispettivo, ad individuare con procedura pubblica le aree finanziabili e a segnalarle, successivamente e in ordine di graduatoria, al Ministero. A ciascuna regione è stato assegnato con il citato decreto del Ministro una quota parte delle risorse dei 300 milioni destinati al programma #scuole innovative, quale budget massimo a disposizione.
  Riguardo al caso specifico, si rappresenta che il Ministero conosce perfettamente la situazione, già oggetto di impugnativa innanzi al TAR Lazio – Sezione III-bis e di un provvedimento di sospensiva disposto dallo stesso nell'udienza del 2 agosto 2016.
  Ai fini di una esaustiva cognizione della questione, si espongono di seguito le principali fasi della vicenda così come svoltesi:
   con nota del 12 ottobre 2015, la regione Puglia ha inviato la comunicazione relativa alle 5 aree proposte per la costruzione delle scuole innovative con le relative schede tecniche;
   con nota del 19 gennaio 2016 (prot. 1908), il MIUR ha richiesto alla regione Puglia, così come alle altre regioni, chiarimenti ai fini dell'ammissione delle aree ai finanziamenti previsti, con particolare riferimento al rispetto degli standard minimi previsti dal decreto ministeriale del 18 dicembre 1975. In data 8 febbraio 2016 (con nota prot. 2648) la regione Puglia ha trasmesso i chiarimenti richiesti confermando le aree, nonché i requisiti minimi;
   con nota successiva del 9 marzo 2016, il comune di Bari ha inviato la documentazione richiesta ai fini del concorso di idee e una scheda da cui è emerso un aumento dell'importo del progetto rispetto a quello originariamente presentato. A questo punto, il Ministero con nota del 16 marzo 2016 (prot. n. 5411) ha chiesto alla regione Puglia chiarimenti in merito all'importo del progetto del comune di Bari che appariva superiore «a quello indicato e autorizzato dalla Regione» originariamente in sede di acquisizione delle manifestazioni di interesse. Con la medesima nota, si è, altresì, chiesto alla regione di confermare o meno tale proposta del Pag. 42comune di Bari, evidenziando espressamente che, in caso di conferma, la provincia di Lecce non sarebbe stata ammessa al concorso di idee in ragione del superamento del budget massimo a disposizione della medesima regione;
   il 17 marzo 2016, la regione Puglia ha confermato l'importo del comune di Bari, prendendo atto di una valutazione sulla congruità dei costi effettuata dalla Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio in data 25 febbraio 2016 «per effetto della quale il Comune di Bari ha rideterminato il costo dell'intervento in euro 18.000.000,00, a fronte del budget complessivo di euro 21.633.515,52 a disposizione della regione Puglia». Nella medesima nota è stato confermato, quindi, l'intervento relativo al comune di Bari, pur evidenziandosi la necessità di assicurare il finanziamento anche per la provincia di Lecce;
   il 3 maggio 2016, il Ministero, non potendo autorizzare finanziamenti superiori a quelli stanziati in bilancio, ha comunicato alla regione Puglia e, per conoscenza, al comune di Bari e alla provincia di Lecce che, pur prendendo atto dell'esigenza rappresentata con riferimento alla provincia di Lecce, era possibile ammettere al concorso di idee il solo comune di Bari in considerazione dell'entità delle risorse disponibili a livello regionale;
   in data 6 giugno 2016 la provincia di Lecce ha proposto ricorso giurisdizionale al Tar Lazio contro la regione Puglia, il MIUR e nei confronti del comune di Bari per l'annullamento, previa sospensione di efficacia, della sopra citata nota del MIUR del 3 maggio 2016 per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale;
   il Tar Lazio, con ordinanza cautelare n. 4358 del 2 agosto 2016, ha accolto l'istanza cautelare precisando che la variazione dell'importo del progetto effettuata dal comune di Bari con l'assenso della regione ha influito sulla posizione degli altri concorrenti in graduatoria regionale.

  Conseguentemente, in esecuzione della suddetta ordinanza il Ministero ha tempestivamente provveduto a sospendere il concorso di idee per l'area del comune di Bari. Ogni successiva determinazione verrà assunta all'esito della definizione nel merito della controversia da parte del Giudice amministrativo.

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ALLEGATO 4

5-09439 Sgambato: Sugli educatori dei convitti non ricompresi dai concorsi per il 2015.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione riguarda la posizione del personale educativo delle Istituzioni educative statali, nei cui confronti si chiede l'applicazione delle norme attinenti al personale docente della scuola primaria, sia ai fini delle assunzioni che a quelli dello stato giuridico e della mobilità.
  Occorre premettere che il personale in argomento appartiene ad una categoria numericamente ristretta; il ruolo, infatti, consta complessivamente di 2.255 posti in tutto il territorio nazionale. Tale esiguo numero discende necessariamente dalla limitata cifra di istituzioni educative presenti e operanti sul territorio.
  Tale situazione comporta, di conseguenza, una consistenza altrettanto ridotta di posti disponibili che non ha consentito di attivare – per questa categoria di personale – le misure straordinarie di assunzione che sono state invece disciplinate per il personale docente ai sensi della legge n. 107 del 2015.
  In ogni caso, anche quest'anno il Ministero, d'intesa con il MEF, ha autorizzato l'immissione in ruolo di 53 nuovi educatori, pari al 2,3 per cento dell'organico.
  Con riferimento alla possibilità di considerare il titolo di accesso alla professione di educatore nelle istituzioni educative statali quale titolo idoneo, e quindi abilitante, per l'insegnamento nella scuola primaria, va precisato che già oggi è possibile il transito in questo ruolo per il solo personale educativo in possesso del titolo di accesso per l'insegnamento nella scuola primaria, ovvero il diploma magistrale, se conseguito prima del 2002, o la laurea a ciclo unico in scienze della formazione primaria. Si sottolinea, al riguardo, che la giurisprudenza citata nell'interrogazione non contraddice tale previsione in quanto pur equiparando il ruolo del personale educativo a quello del personale docente, non equipara in egual misura i titoli di accesso che restano infatti distinti rispetto a quelli indispensabili per accedere al ruolo di docente della scuola primaria.
  Ad ogni modo, sulla base delle nuove norme introdotte dalla citata legge n. 107 del 2015, sarà possibile riesaminare anche la disciplina relativa a questa categoria di personale, valorizzando anche questo settore del nostro sistema formativo.